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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2747/2023 tra
(C.F.: residente in [...]del Friuli Parte_1 C.F._1
(UD) con l'Avv. Massimo Vittor del Foro di UD
Ricorrente
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in UD con l'Avv. Brigida Burlon e l'Avv. Lucia Troiani
Resistente
*
Oggetto: Opposizione ex art. 11 del D.P.R. n.1035/1972
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 21.9.2023, depositato in pari data, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o assegnataria) residente in [...]del Pt_1
Friuli, Via Colonella n.9, si è opposta al provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso in data 3.8.2023 dal direttore dell' di UD (di seguito Controparte_1
anche: e/o resistente), notificato il 22.8.2023, per difetto di stabile CP_1
occupazione. La ricorrente ha esposto:
➢ di essere assegnataria di un alloggio di edilizia sovvenzionata in Cervignano del
Friuli, Via Colonnella n.9 con versamento di un canone annuo di €.540,00;
➢ di respingere gli addebiti di mancata stabile occupazione dell'alloggio a seguito degli accessi effettuati dall' in date 9.6.2022, 13.12.2022, 14.3.2022, CP_1
30.5.2023 in violazione dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della
Regione Friuli-Venezia Giulia n.208 del 26.10.2016, avendo sempre occupato l'immobile;
➢ che essendo in carico dal Soc. CSM di Palmanova e di soffrire di tunnel carpale al braccio destro e di acufene bilaterale è probabile che in occasione dei suddetti accessi non fosse presente per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, o per sottoporsi a visite mediche o per essersi trasferita qualche giorno presso l'abitazione del NO;
Persona_1
➢ che la mancata stabile occupazione dell'alloggio non può ritenersi provata dalle quattro occasioni in cui la stessa non è stata rinvenuta in casa.
La ricorrente, previa immediata sospensione del provvedimento impugnato, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
Con memoria del 30.10.2023 si è costituita Ater contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando:
➢ che all'origine del provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica vi sono stati numerosi sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Ispettivo di Ater, nonché una serie di informazioni fornite dai vicini di casa della Pt_1
➢ che oltre ai suddetti sopralluoghi vi sono stati anche gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di UD;
➢ che prima dell'adozione del provvedimento impugnato vi è stato un ulteriore sopralluogo compiuto da in data 1.8.2023; CP_1
➢ che l'assenza della era emersa ancora nel 2020 quando il personale della Pt_1
ditta Gatteri, incaricata da di verificare la perdita d'acqua dell'alloggio CP_1
sottostante a quello della non è riuscito a trovarla in casa, cui seguiva un Pt_1
sopralluogo in data 30.7.2020 ed accertamenti da parte del Comune e della
Polizia Locale di UD;
➢ che in quella occasione vi era stato un precedente provvedimento di revoca dell'alloggio per mancata occupazione per un periodo superiore a sei mesi che venne archiviato a seguito della richiesta del legale della giacché erano Pt_1
stati effettuati solo accertamenti sporadici;
➢ che a seguito, invece, degli accertamenti effettuati nel 2022 e nel 2023 è risultata evidente la mancata stabile occupazione da parte della Pt_1
dell'alloggio. ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del decreto di revoca CP_1
dell'assegnazione che costituisce titolo esecutivo in quanto tale potere non sarebbe attribuito in via generale al giudice, nonché l'infondatezza della stessa per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La resistente ha, poi, ribadito la validità e la legittimità del provvedimento di revoca chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 15.11.2023 sono state ammesse le prove testimoniali, mentre alla successiva udienza del 21.2.2024 sono stati sentiti i testi comparsi e la causa è stata rinviata, in quanto matura per la decisione, all'udienza di discussione del 10.9.2024.
Assegnato il fascicolo al nuovo giudice istruttore, è stata disposta l'integrazione dell'istruttoria con l'escussione del teste non comparso, , che non Tes_1
comparendo nemmeno all'udienza del 10.2.2025 è stata escussa, previo accompagnamento coattivo, all'udienza del 17.3.2025. Ritenuta la causa matura per la decisione è stata, infine, fissata l'udienza di discussione per il giorno
26.5.2025 con assegnazione alle parti di termine fino al 8.5.2025 per il deposito di note conclusive.
La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
è assegnataria dal 29.1.2003 di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pt_1
situato in Cervignano del Friuli, Via Colonnella n.9, int. 8 catastalmente identificato al NCEU, Sez. CER, Fg. 4, mapp. 881/9, sub 8, Cat. A03, Classe 03,
Rendita catastale €.402,84, composto da tre camere, soggiorno, cucina e servizi, unitamente a cantina pertinenziale.
Con il decreto dirigenziale del 3.8.2023, notificato il 22.8.2023, di la CP_1
ricorrente è stata dichiarata decaduta dell'assegnazione poiché non vi abiterebbe stabilmente e tanto sarebbe stato accertato dai cinque accessi effettuati dall'Ufficio Ispettivo di nel corso dei quali la conduttrice non è mai stata CP_1
trovata nell'abitazione, come pure dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale all'esito di cinque accessi - alcuni eseguiti anche nella medesima giornata, ma in orari diversi – e, infine, dalle dichiarazioni fornite dai vicini (cfr. docc. da 2 a 7 della memoria difensiva di . CP_1
Il decreto di revoca è stato, quindi, adottato sul presupposto dell'intervenuto accertamento della non stabile occupazione dell'alloggio da parte della quale Pt_1
condizione sufficiente per disporre la decadenza dall'assegnazione a norma dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 208 del 26.10.2016 (Regolamento attuativo della L.R. n.1/2016).
La conduttrice ha impugnato il decreto dirigenziale sul generico assunto che “è probabile che la stessa, in occasione dei controlli effettuati da parte della resistente”, non sia stata rinvenuta nell'abitazione non perché trasferitasi stabilmente altrove, ma per essere uscita per far fronte alle comuni esigenze di vita quotidiana o per sottoporsi a visite mediche o per essersi trasferita qualche giorno presso l'abitazione del NO , persona a lei molto vicina (cfr. Persona_1
pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo).
La ricorrente si è limitata ad affermare di essere presa in carico dal SOC CSM di
Palmanova, di soffrire di sindrome da tunnel carpale e di acufene bilaterale ed ha dimesso il certificato della dott.ssa la quale ha rappresentato che la Persona_2
ricorrente soffre di rallentamento psicomotorio con episodi di disturbo da attacchi di panico ed episodi dissociativi in ansia acuta, che la stessa segue una terapia farmacologica e dal 2020 è inserita in un programma di sostegno psicologico che segue con discontinuità perché necessita di un familiare o care-giver per l'organizzazione dei propri impregni, precisando che nelle fasi di scompenso auto la si trasferisce per brevi periodi presso un conoscente che le garantisce Pt_1
l'assistenza necessaria fino alla risoluzione parziale della sintomatologia (cfr. doc.
3 parte ricorrente). ha, poi, dimesso documentazione medica afferente alla sindrome del tunnel Pt_1
carpale ed all'acufene (cfr. docc. 4 e 5 parte ricorrente).
La ricorrente non ha specificatamente giustificato le assenze durante le date degli accessi indicati nel decreto di revoca.
Va preliminarmente evidenziato che “lo scopo della disciplina che regola le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è quello di assicurare a soggetti in condizione disagiata - in possesso dei requisiti previsti da apposito bando di concorso - un alloggio (di proprietà pubblica) da destinare ad abitazione propria e della propria famiglia, a canoni considerevolmente favorevoli. Attesa la molteplicità di persone aspiranti a tali abitazioni, è evidente la necessità di stigmatizzare fenomeni aggiudicativi contaminati da ragioni di opportunità e privi di base normativa, e analoga esigenza è avvertita per quelle ipotesi in cui dell'alloggio assegnato se ne faccia un uso episodico, dal momento che per occupazione non s'intende la semplice tenuta a disposizione del bene, ma la dimora effettiva e abituale. La decadenza dal diritto all'assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare non stabilmente abitato, pertanto, non è ispirata da finalità sanzionatorie, bensì dall'esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno. Come precisato dalla Suprema Corte:
"la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli, pone come condizione sufficiente per la dichiarazione di decadenza la circostanza che costui non abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione nell'alloggio come sede esclusiva o principale della propria vita domestica, senza che rilevino né il fatto che egli sporadicamente vi faccia rientro, né le ragioni soggettive per le quali non vi abiti stabilmente" (cfr. Cass. n. 8680/2000). Detto in altri termini, la stabilità dell'abitazione presuppone che nell'immobile assegnato sia ubicato il centro principale della vita dell'assegnatario, ossia che ivi si svolgano, in via continuativa e non occasionale, tutte le attività quotidiane della vita domestica, non essendo sufficiente che se ne faccia un uso limitato, anche nel tempo, e ciò in quanto la ratio della normativa di settore è quella di tutelare chi ha effettivamente bisogno di un alloggio stabile, non avendo altri luoghi ove abitare e condurre la propria vita domestica” (Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 961 del 15.11.2023), principi ai quali si intende aderire (conf. Tribunale di Gela, Sentenza n. 127/2025,
Corte d'Appello di Campobasso, ordinanza 30.8.2019 pubblicata il 2.9.2019,
Tribunale di UD, Sentenza n.54/2024: “Va osservato che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il requisito della stabile abitazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario costituisce un requisito essenziale e indispensabile per
l'assegnazione dell'alloggio. Come affermato dal Consiglio di Stato, al fine della legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare è ininfluente la mancanza nell'interessato della volontà di abbandonare definitivamente l'alloggio, essendo rilevante il dato obiettivo dell'abbandono dello stesso, senza la previa formale autorizzazione (Consiglio di Stato Sent. 25 del
18.1.1997). La circostanza che l'abbandono possa essere stato determinato da ragioni di vita e di lavoro è irrilevante, poiché la revoca non è una sanzione ma lo strumento per evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette non rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivo bisogno (Consiglio di Stato n. 1547/2015). In senso conforme si veda anche Cassazione Civile, sentenza n. 14124 del 27.6.2011. Restano quindi irrilevanti i motivi soggettivi per cui l'immobile non viene occupato o viene abbandonato”).
Ciò precisato, occorre stabilire se nella fattispecie in esame vi sia stata effettivamente una mancata stabile occupazione dell'alloggio da parte della Pt_1
Al riguardo, dagli esami dei rapportini degli accessi effettuati dall'ispettore Ater,
e dal personale della Polizia Locale di UD, si evince che né la Testimone_2 Pt_1
o un suo familiare o conoscente sono stati rinvenuti presso l'abitazione, come tra l'altro confermato dai vicini di casa in particolare dalla NOa Tes_1
all'ispettore Ater e dalle NOe e all'agente Persona_3 Per_4 Tes_3
della Polizia Locale (cfr. doc. da 2 a 7 di .
[...] CP_1
Sulla questione il teste ha riferito di aver effettuato i sopralluoghi in Testimone_2
maniera precisa nel corso del 2022 a seguito delle difficoltà a reperire in casa la e ha dichiarato che la vicina di casa, NOa , ha riferito che la Pt_1 Tes_1
ricorrente talvolta telefonava a persone che abitano nello stabile per sapere se fosse stata recapitata della posta ed in caso affermativo il compagno passava successivamente a ritirala.
La teste , che abita al secondo piano nell'appartamento sopra a quello Tes_1
della ha confermato che quest'ultima non abita nell'alloggio da ben più di tre Pt_1
anni, all'incirca dal 2017, precisando di ricordare bene l'anno perché nel 2017 è rimasta vedova. La ha confermato che fino a due anni fa riceveva Tes_1
telefonate dalla per sapere se vi fosse posta da ritirare, ma da quando ha Pt_1
eliminato il telefono di casa, all'incirca da due anni, non è più stata contattata dalla e non sa se quest'ultima abbia interpellato altri vicini. La teste ha, Pt_1
inoltre, confermato che ogni tanto ha visto passare la con il proprio Pt_1
compagno oppure quest'ultimo da solo per ritirare la posta.
Il teste della ricorrente, , ha dichiarato di conoscere la da oltre Persona_1 Pt_1
dieci anni e che da quattro o forse cinque/sei anni si vedono quasi ogni giorno, di andare a prenderla a casa in Via Colonnella senza orari fissi per accompagnarla a fare la spesa, le commissioni o le visite mediche. Il teste ha, poi, precisato che spesso, quasi sempre dal venerdì alla domenica, vanno a casa sua e che la Pt_1
si ferma dormire da lui, a volte anche durante la settimana, e che ciò accade da circa due, tre o quattro anni.
ha, altresì, precisato che durante l'autunno del 2023 la per lavori al Per_1 Pt_1
bagno del proprio appartamento, ha vissuto da lui per circa due/tre mesi e di essersi occupato personalmente dei lavori insieme ad un'altra persona di nome
, affermando, a seguito di specifica domanda, di non ricordare bene Tes_2
quando sono stati svolti i lavori, riferendo che forse era l'anno 2022 e non il 2023.
Dall'esame della testimonianza resa dal , si condivide quanto affermato da Per_1
in merito al fatto che con tale deposizione risulta comprovata una convivenza CP_1
assidua della ricorrente con presso l'abitazione di quest'ultimo e l'assenza Per_1
della medesima dall'alloggio assegnatole come confermato dal fatto che la ricorrente si preoccupa di contattare i vicini per chiedere se sia stata consegnata della corrispondenza. Circostanze che hanno trovato ulteriore conferma negli accessi compiuti da da giugno 2022 fino a maggio 2023 a distanza di circa Pt_2
tre mesi l'uno dall'altro, con un ultimo accesso eseguito ad inizio agosto 2023, a cui si aggiungono gli accessi compiuti dalla Polizia Locale dal 17 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 e le dichiarazioni rese dai vicini di casa, in particolare, dalla
. Tes_1
Da notare che la per giustificare le proprie assenze non ha fatto alcun Pt_1
accenno ai lavori eseguiti al bagno dal compagno e da una terza persona, lavori che - a dire del teste - l'avrebbero costretta a non abitare nell'alloggio assegnatole per due/tre mesi.
Anzi, proprio la circostanza che deve contattare i vicini di casa per sapere se vi è posta da ritirare e che, in caso affermativo, il compagno provvede a ritirarla, è un rilevante indizio del fatto che le assenze dall'alloggio non sono sporadiche – se così fosse non vi sarebbe la necessità di chiamare i vicini per sapere se vi è posta perché la ricorrente potrebbe ritirarla al rientro nell'appartamento – ma riguardano periodi ben più lunghi.
Senza dimenticare che la non ha dimesso le bollette delle utenze dalle quali Pt_1
poter constatare eventuali consumi in conformità ad una stabile occupazione dell'alloggio.
A ciò si aggiunga che, invece, i motivi esplicitati dalla per giustificare le Pt_1
proprie assenze durante i vari controlli effettuati dall'ispettore Ater e dall'agente della Polizia Locale sono estremamente generici, a tal punto che si può ritenere che la ricorrente non abbia di fatto dedotto alcun valido motivo idoneo a giustificare la propria assenza.
Manca, infatti, per ogni singola data degli accessi effettuati, il tentativo di spiegare dove fosse la ricorrente quel giorno perché, se è vero che quest'ultima era assente per effettuare delle visite mediche, la stessa avrebbe potuto dimettere copia delle prenotazioni delle visite, del versamento del ticket (salvo che non fosse esente), della relazione del medico che ha effettuato la visita, l'eventuale accertamento diagnostico effettuato. Analogamente, se in quei giorni la ricorrente ha effettuato spese o commissioni come dalla medesima riferito, avrebbe potuto dimettere, se conservati, gli scontrini, quanto meno quelli della farmacia che di prassi vengono mantenuti per la denuncia dei redditi, o fatture o ricevute.
Nulla di tutto questo è stato prodotto, se non mera documentazione medica afferente la sindrome da tunnel carpale e l'acufene, oltre al certificato della
Dott.ssa che, al contrario, conferma come la “necessita sempre Persona_2 Pt_1
di un familiare o care-giver per l'organizzazione dei propri impegni” e che la stessa
“nelle fasi di scompenso acuto si trasferisce per brevi periodi presso un conoscente che le garantisce l'assistenza necessaria fino alla risoluzione, anche se parziale, della sintomatologia”, a comprova del fatto che la ricorrente ha bisogno di un'assistenza continua e che tale assistenza non le viene fornita presso la propria abitazione (i vicini l'avrebbero confermato e sarebbe stata rinvenuta in casa), ma presso l'abitazione del NO come si evince dalla testimonianza da Per_1
quest'ultimo resa e da quelle degli altri testi, come pure dai rapportini degli accessi che hanno confermato l'assenza della e l'accesso saltuario del Pt_1
compagno per ritirare la posta previa telefonata della ricorrente.
Tutte queste circostanze, unitamente valutate, dimostrano che la abita e Pt_1
compia le proprie attività quotidiane non già presso l'immobile assegnatole, ma presso altra dimora e che, pertanto, nella fattispecie in esame la stabilità dell'abitazione, che impone un uso continuo ed effettivo dell'alloggio, non sussiste a decorrere dal 2022 (ma potrebbe sussistere ben prima, dal 2017 vista la dichiarazione della teste o dal 2020 vista la precedente procedura di revoca Tes_1
promossa da , non avendo la ricorrente tentato di fornire idonea prova CP_1
contraria per suffragare il diritto a conservare la casa, nemmeno tentando di giustificare con precisione l'assenza nell'abitazione durante i controlli (da notare che non ha neppure fatto riferimento all'eventuale ristrutturazione del bagno), limitandosi soltanto alla prova orale con il teste . Per_1 In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento di decadenza sia stato legittimamente adottato e, conseguentemente, l'opposizione va rigettata e per l'effetto la va condannata a rilasciare l'immobile entro il 25.6.2025 termine Pt_1
da ritenersi congruo tenuto conto che la ricorrente non abita stabilmente nell'appartamento assegnatole.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di Pt_1
e vengono liquidate come da dispositivo.
[...]
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente;
- condanna a rilasciare a favore dell' Parte_1 Controparte_1
di UD l'unità immobiliare sita in Comune di Cervignano
[...]
del Friuli, Via Colonnella n.9, Int. 8 catastalmente identificata al NCEU, Sez.
CER, Fg 4, mapp. 881/9, sub 8, Cat. A03, Classe 03, Rendita catastale
€.402,84, composto da tre camere, soggiorno, cucina e servizi, unitamente a cantina pertinenziale di cui al contratto di locazione del 29.1.2003, libera da sé
e/o persone e/o cose anche interposte;
- fissa per il rilascio il giorno 25 giugno 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di dell' Parte_1 [...]
di UD, che si liquidano ex D.M. Controparte_1
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.662,00 (di cui euro €.131,00 per la fase di studio della controversia, €.131,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.200,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.200,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in UD il 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
3 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
4 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
5 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
6 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
7 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
8 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
9 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
10 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
11 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
12 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2747/2023 tra
(C.F.: residente in [...]del Friuli Parte_1 C.F._1
(UD) con l'Avv. Massimo Vittor del Foro di UD
Ricorrente
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in UD con l'Avv. Brigida Burlon e l'Avv. Lucia Troiani
Resistente
*
Oggetto: Opposizione ex art. 11 del D.P.R. n.1035/1972
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 21.9.2023, depositato in pari data, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o assegnataria) residente in [...]del Pt_1
Friuli, Via Colonella n.9, si è opposta al provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso in data 3.8.2023 dal direttore dell' di UD (di seguito Controparte_1
anche: e/o resistente), notificato il 22.8.2023, per difetto di stabile CP_1
occupazione. La ricorrente ha esposto:
➢ di essere assegnataria di un alloggio di edilizia sovvenzionata in Cervignano del
Friuli, Via Colonnella n.9 con versamento di un canone annuo di €.540,00;
➢ di respingere gli addebiti di mancata stabile occupazione dell'alloggio a seguito degli accessi effettuati dall' in date 9.6.2022, 13.12.2022, 14.3.2022, CP_1
30.5.2023 in violazione dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della
Regione Friuli-Venezia Giulia n.208 del 26.10.2016, avendo sempre occupato l'immobile;
➢ che essendo in carico dal Soc. CSM di Palmanova e di soffrire di tunnel carpale al braccio destro e di acufene bilaterale è probabile che in occasione dei suddetti accessi non fosse presente per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, o per sottoporsi a visite mediche o per essersi trasferita qualche giorno presso l'abitazione del NO;
Persona_1
➢ che la mancata stabile occupazione dell'alloggio non può ritenersi provata dalle quattro occasioni in cui la stessa non è stata rinvenuta in casa.
La ricorrente, previa immediata sospensione del provvedimento impugnato, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
Con memoria del 30.10.2023 si è costituita Ater contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando:
➢ che all'origine del provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica vi sono stati numerosi sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Ispettivo di Ater, nonché una serie di informazioni fornite dai vicini di casa della Pt_1
➢ che oltre ai suddetti sopralluoghi vi sono stati anche gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di UD;
➢ che prima dell'adozione del provvedimento impugnato vi è stato un ulteriore sopralluogo compiuto da in data 1.8.2023; CP_1
➢ che l'assenza della era emersa ancora nel 2020 quando il personale della Pt_1
ditta Gatteri, incaricata da di verificare la perdita d'acqua dell'alloggio CP_1
sottostante a quello della non è riuscito a trovarla in casa, cui seguiva un Pt_1
sopralluogo in data 30.7.2020 ed accertamenti da parte del Comune e della
Polizia Locale di UD;
➢ che in quella occasione vi era stato un precedente provvedimento di revoca dell'alloggio per mancata occupazione per un periodo superiore a sei mesi che venne archiviato a seguito della richiesta del legale della giacché erano Pt_1
stati effettuati solo accertamenti sporadici;
➢ che a seguito, invece, degli accertamenti effettuati nel 2022 e nel 2023 è risultata evidente la mancata stabile occupazione da parte della Pt_1
dell'alloggio. ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del decreto di revoca CP_1
dell'assegnazione che costituisce titolo esecutivo in quanto tale potere non sarebbe attribuito in via generale al giudice, nonché l'infondatezza della stessa per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La resistente ha, poi, ribadito la validità e la legittimità del provvedimento di revoca chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 15.11.2023 sono state ammesse le prove testimoniali, mentre alla successiva udienza del 21.2.2024 sono stati sentiti i testi comparsi e la causa è stata rinviata, in quanto matura per la decisione, all'udienza di discussione del 10.9.2024.
Assegnato il fascicolo al nuovo giudice istruttore, è stata disposta l'integrazione dell'istruttoria con l'escussione del teste non comparso, , che non Tes_1
comparendo nemmeno all'udienza del 10.2.2025 è stata escussa, previo accompagnamento coattivo, all'udienza del 17.3.2025. Ritenuta la causa matura per la decisione è stata, infine, fissata l'udienza di discussione per il giorno
26.5.2025 con assegnazione alle parti di termine fino al 8.5.2025 per il deposito di note conclusive.
La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
è assegnataria dal 29.1.2003 di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pt_1
situato in Cervignano del Friuli, Via Colonnella n.9, int. 8 catastalmente identificato al NCEU, Sez. CER, Fg. 4, mapp. 881/9, sub 8, Cat. A03, Classe 03,
Rendita catastale €.402,84, composto da tre camere, soggiorno, cucina e servizi, unitamente a cantina pertinenziale.
Con il decreto dirigenziale del 3.8.2023, notificato il 22.8.2023, di la CP_1
ricorrente è stata dichiarata decaduta dell'assegnazione poiché non vi abiterebbe stabilmente e tanto sarebbe stato accertato dai cinque accessi effettuati dall'Ufficio Ispettivo di nel corso dei quali la conduttrice non è mai stata CP_1
trovata nell'abitazione, come pure dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale all'esito di cinque accessi - alcuni eseguiti anche nella medesima giornata, ma in orari diversi – e, infine, dalle dichiarazioni fornite dai vicini (cfr. docc. da 2 a 7 della memoria difensiva di . CP_1
Il decreto di revoca è stato, quindi, adottato sul presupposto dell'intervenuto accertamento della non stabile occupazione dell'alloggio da parte della quale Pt_1
condizione sufficiente per disporre la decadenza dall'assegnazione a norma dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 208 del 26.10.2016 (Regolamento attuativo della L.R. n.1/2016).
La conduttrice ha impugnato il decreto dirigenziale sul generico assunto che “è probabile che la stessa, in occasione dei controlli effettuati da parte della resistente”, non sia stata rinvenuta nell'abitazione non perché trasferitasi stabilmente altrove, ma per essere uscita per far fronte alle comuni esigenze di vita quotidiana o per sottoporsi a visite mediche o per essersi trasferita qualche giorno presso l'abitazione del NO , persona a lei molto vicina (cfr. Persona_1
pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo).
La ricorrente si è limitata ad affermare di essere presa in carico dal SOC CSM di
Palmanova, di soffrire di sindrome da tunnel carpale e di acufene bilaterale ed ha dimesso il certificato della dott.ssa la quale ha rappresentato che la Persona_2
ricorrente soffre di rallentamento psicomotorio con episodi di disturbo da attacchi di panico ed episodi dissociativi in ansia acuta, che la stessa segue una terapia farmacologica e dal 2020 è inserita in un programma di sostegno psicologico che segue con discontinuità perché necessita di un familiare o care-giver per l'organizzazione dei propri impregni, precisando che nelle fasi di scompenso auto la si trasferisce per brevi periodi presso un conoscente che le garantisce Pt_1
l'assistenza necessaria fino alla risoluzione parziale della sintomatologia (cfr. doc.
3 parte ricorrente). ha, poi, dimesso documentazione medica afferente alla sindrome del tunnel Pt_1
carpale ed all'acufene (cfr. docc. 4 e 5 parte ricorrente).
La ricorrente non ha specificatamente giustificato le assenze durante le date degli accessi indicati nel decreto di revoca.
Va preliminarmente evidenziato che “lo scopo della disciplina che regola le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è quello di assicurare a soggetti in condizione disagiata - in possesso dei requisiti previsti da apposito bando di concorso - un alloggio (di proprietà pubblica) da destinare ad abitazione propria e della propria famiglia, a canoni considerevolmente favorevoli. Attesa la molteplicità di persone aspiranti a tali abitazioni, è evidente la necessità di stigmatizzare fenomeni aggiudicativi contaminati da ragioni di opportunità e privi di base normativa, e analoga esigenza è avvertita per quelle ipotesi in cui dell'alloggio assegnato se ne faccia un uso episodico, dal momento che per occupazione non s'intende la semplice tenuta a disposizione del bene, ma la dimora effettiva e abituale. La decadenza dal diritto all'assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare non stabilmente abitato, pertanto, non è ispirata da finalità sanzionatorie, bensì dall'esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno. Come precisato dalla Suprema Corte:
"la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli, pone come condizione sufficiente per la dichiarazione di decadenza la circostanza che costui non abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione nell'alloggio come sede esclusiva o principale della propria vita domestica, senza che rilevino né il fatto che egli sporadicamente vi faccia rientro, né le ragioni soggettive per le quali non vi abiti stabilmente" (cfr. Cass. n. 8680/2000). Detto in altri termini, la stabilità dell'abitazione presuppone che nell'immobile assegnato sia ubicato il centro principale della vita dell'assegnatario, ossia che ivi si svolgano, in via continuativa e non occasionale, tutte le attività quotidiane della vita domestica, non essendo sufficiente che se ne faccia un uso limitato, anche nel tempo, e ciò in quanto la ratio della normativa di settore è quella di tutelare chi ha effettivamente bisogno di un alloggio stabile, non avendo altri luoghi ove abitare e condurre la propria vita domestica” (Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 961 del 15.11.2023), principi ai quali si intende aderire (conf. Tribunale di Gela, Sentenza n. 127/2025,
Corte d'Appello di Campobasso, ordinanza 30.8.2019 pubblicata il 2.9.2019,
Tribunale di UD, Sentenza n.54/2024: “Va osservato che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il requisito della stabile abitazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario costituisce un requisito essenziale e indispensabile per
l'assegnazione dell'alloggio. Come affermato dal Consiglio di Stato, al fine della legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare è ininfluente la mancanza nell'interessato della volontà di abbandonare definitivamente l'alloggio, essendo rilevante il dato obiettivo dell'abbandono dello stesso, senza la previa formale autorizzazione (Consiglio di Stato Sent. 25 del
18.1.1997). La circostanza che l'abbandono possa essere stato determinato da ragioni di vita e di lavoro è irrilevante, poiché la revoca non è una sanzione ma lo strumento per evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette non rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivo bisogno (Consiglio di Stato n. 1547/2015). In senso conforme si veda anche Cassazione Civile, sentenza n. 14124 del 27.6.2011. Restano quindi irrilevanti i motivi soggettivi per cui l'immobile non viene occupato o viene abbandonato”).
Ciò precisato, occorre stabilire se nella fattispecie in esame vi sia stata effettivamente una mancata stabile occupazione dell'alloggio da parte della Pt_1
Al riguardo, dagli esami dei rapportini degli accessi effettuati dall'ispettore Ater,
e dal personale della Polizia Locale di UD, si evince che né la Testimone_2 Pt_1
o un suo familiare o conoscente sono stati rinvenuti presso l'abitazione, come tra l'altro confermato dai vicini di casa in particolare dalla NOa Tes_1
all'ispettore Ater e dalle NOe e all'agente Persona_3 Per_4 Tes_3
della Polizia Locale (cfr. doc. da 2 a 7 di .
[...] CP_1
Sulla questione il teste ha riferito di aver effettuato i sopralluoghi in Testimone_2
maniera precisa nel corso del 2022 a seguito delle difficoltà a reperire in casa la e ha dichiarato che la vicina di casa, NOa , ha riferito che la Pt_1 Tes_1
ricorrente talvolta telefonava a persone che abitano nello stabile per sapere se fosse stata recapitata della posta ed in caso affermativo il compagno passava successivamente a ritirala.
La teste , che abita al secondo piano nell'appartamento sopra a quello Tes_1
della ha confermato che quest'ultima non abita nell'alloggio da ben più di tre Pt_1
anni, all'incirca dal 2017, precisando di ricordare bene l'anno perché nel 2017 è rimasta vedova. La ha confermato che fino a due anni fa riceveva Tes_1
telefonate dalla per sapere se vi fosse posta da ritirare, ma da quando ha Pt_1
eliminato il telefono di casa, all'incirca da due anni, non è più stata contattata dalla e non sa se quest'ultima abbia interpellato altri vicini. La teste ha, Pt_1
inoltre, confermato che ogni tanto ha visto passare la con il proprio Pt_1
compagno oppure quest'ultimo da solo per ritirare la posta.
Il teste della ricorrente, , ha dichiarato di conoscere la da oltre Persona_1 Pt_1
dieci anni e che da quattro o forse cinque/sei anni si vedono quasi ogni giorno, di andare a prenderla a casa in Via Colonnella senza orari fissi per accompagnarla a fare la spesa, le commissioni o le visite mediche. Il teste ha, poi, precisato che spesso, quasi sempre dal venerdì alla domenica, vanno a casa sua e che la Pt_1
si ferma dormire da lui, a volte anche durante la settimana, e che ciò accade da circa due, tre o quattro anni.
ha, altresì, precisato che durante l'autunno del 2023 la per lavori al Per_1 Pt_1
bagno del proprio appartamento, ha vissuto da lui per circa due/tre mesi e di essersi occupato personalmente dei lavori insieme ad un'altra persona di nome
, affermando, a seguito di specifica domanda, di non ricordare bene Tes_2
quando sono stati svolti i lavori, riferendo che forse era l'anno 2022 e non il 2023.
Dall'esame della testimonianza resa dal , si condivide quanto affermato da Per_1
in merito al fatto che con tale deposizione risulta comprovata una convivenza CP_1
assidua della ricorrente con presso l'abitazione di quest'ultimo e l'assenza Per_1
della medesima dall'alloggio assegnatole come confermato dal fatto che la ricorrente si preoccupa di contattare i vicini per chiedere se sia stata consegnata della corrispondenza. Circostanze che hanno trovato ulteriore conferma negli accessi compiuti da da giugno 2022 fino a maggio 2023 a distanza di circa Pt_2
tre mesi l'uno dall'altro, con un ultimo accesso eseguito ad inizio agosto 2023, a cui si aggiungono gli accessi compiuti dalla Polizia Locale dal 17 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 e le dichiarazioni rese dai vicini di casa, in particolare, dalla
. Tes_1
Da notare che la per giustificare le proprie assenze non ha fatto alcun Pt_1
accenno ai lavori eseguiti al bagno dal compagno e da una terza persona, lavori che - a dire del teste - l'avrebbero costretta a non abitare nell'alloggio assegnatole per due/tre mesi.
Anzi, proprio la circostanza che deve contattare i vicini di casa per sapere se vi è posta da ritirare e che, in caso affermativo, il compagno provvede a ritirarla, è un rilevante indizio del fatto che le assenze dall'alloggio non sono sporadiche – se così fosse non vi sarebbe la necessità di chiamare i vicini per sapere se vi è posta perché la ricorrente potrebbe ritirarla al rientro nell'appartamento – ma riguardano periodi ben più lunghi.
Senza dimenticare che la non ha dimesso le bollette delle utenze dalle quali Pt_1
poter constatare eventuali consumi in conformità ad una stabile occupazione dell'alloggio.
A ciò si aggiunga che, invece, i motivi esplicitati dalla per giustificare le Pt_1
proprie assenze durante i vari controlli effettuati dall'ispettore Ater e dall'agente della Polizia Locale sono estremamente generici, a tal punto che si può ritenere che la ricorrente non abbia di fatto dedotto alcun valido motivo idoneo a giustificare la propria assenza.
Manca, infatti, per ogni singola data degli accessi effettuati, il tentativo di spiegare dove fosse la ricorrente quel giorno perché, se è vero che quest'ultima era assente per effettuare delle visite mediche, la stessa avrebbe potuto dimettere copia delle prenotazioni delle visite, del versamento del ticket (salvo che non fosse esente), della relazione del medico che ha effettuato la visita, l'eventuale accertamento diagnostico effettuato. Analogamente, se in quei giorni la ricorrente ha effettuato spese o commissioni come dalla medesima riferito, avrebbe potuto dimettere, se conservati, gli scontrini, quanto meno quelli della farmacia che di prassi vengono mantenuti per la denuncia dei redditi, o fatture o ricevute.
Nulla di tutto questo è stato prodotto, se non mera documentazione medica afferente la sindrome da tunnel carpale e l'acufene, oltre al certificato della
Dott.ssa che, al contrario, conferma come la “necessita sempre Persona_2 Pt_1
di un familiare o care-giver per l'organizzazione dei propri impegni” e che la stessa
“nelle fasi di scompenso acuto si trasferisce per brevi periodi presso un conoscente che le garantisce l'assistenza necessaria fino alla risoluzione, anche se parziale, della sintomatologia”, a comprova del fatto che la ricorrente ha bisogno di un'assistenza continua e che tale assistenza non le viene fornita presso la propria abitazione (i vicini l'avrebbero confermato e sarebbe stata rinvenuta in casa), ma presso l'abitazione del NO come si evince dalla testimonianza da Per_1
quest'ultimo resa e da quelle degli altri testi, come pure dai rapportini degli accessi che hanno confermato l'assenza della e l'accesso saltuario del Pt_1
compagno per ritirare la posta previa telefonata della ricorrente.
Tutte queste circostanze, unitamente valutate, dimostrano che la abita e Pt_1
compia le proprie attività quotidiane non già presso l'immobile assegnatole, ma presso altra dimora e che, pertanto, nella fattispecie in esame la stabilità dell'abitazione, che impone un uso continuo ed effettivo dell'alloggio, non sussiste a decorrere dal 2022 (ma potrebbe sussistere ben prima, dal 2017 vista la dichiarazione della teste o dal 2020 vista la precedente procedura di revoca Tes_1
promossa da , non avendo la ricorrente tentato di fornire idonea prova CP_1
contraria per suffragare il diritto a conservare la casa, nemmeno tentando di giustificare con precisione l'assenza nell'abitazione durante i controlli (da notare che non ha neppure fatto riferimento all'eventuale ristrutturazione del bagno), limitandosi soltanto alla prova orale con il teste . Per_1 In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento di decadenza sia stato legittimamente adottato e, conseguentemente, l'opposizione va rigettata e per l'effetto la va condannata a rilasciare l'immobile entro il 25.6.2025 termine Pt_1
da ritenersi congruo tenuto conto che la ricorrente non abita stabilmente nell'appartamento assegnatole.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di Pt_1
e vengono liquidate come da dispositivo.
[...]
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente;
- condanna a rilasciare a favore dell' Parte_1 Controparte_1
di UD l'unità immobiliare sita in Comune di Cervignano
[...]
del Friuli, Via Colonnella n.9, Int. 8 catastalmente identificata al NCEU, Sez.
CER, Fg 4, mapp. 881/9, sub 8, Cat. A03, Classe 03, Rendita catastale
€.402,84, composto da tre camere, soggiorno, cucina e servizi, unitamente a cantina pertinenziale di cui al contratto di locazione del 29.1.2003, libera da sé
e/o persone e/o cose anche interposte;
- fissa per il rilascio il giorno 25 giugno 2025;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di dell' Parte_1 [...]
di UD, che si liquidano ex D.M. Controparte_1
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.662,00 (di cui euro €.131,00 per la fase di studio della controversia, €.131,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.200,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.200,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in UD il 26.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
3 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
4 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
5 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
6 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
7 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
8 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
9 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
10 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
11 Tribunale di UD – R.G.2747/2023
12 Tribunale di UD – R.G.2747/2023