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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P. Iva), con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Corso Vittorio Emanuele Controparte_1
P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente: il credito vantato da quest'ultima, sebbene non accertato giudizialmente, può ritenersi provato sulla base delle produzioni documentali effettuate (fattura di vendita ed assegni rilasciati dalla resistente in garanzia e protestati, aventi valore di promessa di pagamento); ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 1 di 3 - esercita un'attività commerciale (commercio all'ingrosso di abbigliamento ed Controparte_1 accessori, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la debitrice versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dall'istante; ii) dall'emissione di due decreti ingiuntivi a carico della società, per un importo complessivo di quasi 60 mila euro, risultante dalle informazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate;
iii) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dalla costituzione della società nell'anno 2021;
- l'ammontare dei debiti accertati nel corso dell'istruttoria comporta il superamento della soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che concerne i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I., la resistente, non costituendosi nel presente procedimento, non ha assolto all'onere probatorio incombente a suo carico e, in mancanza del deposito dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni fiscali, non è possibile ritenerne la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva), con sede Controparte_1 legale in Villafranca di Verona (VR), Corso Vittorio Emanuele II n. 81, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Lisa Bonfante, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2 marzo 2026, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante pagina 2 di 3 trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P. Iva), con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Corso Vittorio Emanuele Controparte_1
P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente: il credito vantato da quest'ultima, sebbene non accertato giudizialmente, può ritenersi provato sulla base delle produzioni documentali effettuate (fattura di vendita ed assegni rilasciati dalla resistente in garanzia e protestati, aventi valore di promessa di pagamento); ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 1 di 3 - esercita un'attività commerciale (commercio all'ingrosso di abbigliamento ed Controparte_1 accessori, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la debitrice versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dall'istante; ii) dall'emissione di due decreti ingiuntivi a carico della società, per un importo complessivo di quasi 60 mila euro, risultante dalle informazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate;
iii) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dalla costituzione della società nell'anno 2021;
- l'ammontare dei debiti accertati nel corso dell'istruttoria comporta il superamento della soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che concerne i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I., la resistente, non costituendosi nel presente procedimento, non ha assolto all'onere probatorio incombente a suo carico e, in mancanza del deposito dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni fiscali, non è possibile ritenerne la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva), con sede Controparte_1 legale in Villafranca di Verona (VR), Corso Vittorio Emanuele II n. 81, C.F. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Lisa Bonfante, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2 marzo 2026, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante pagina 2 di 3 trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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