Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3399 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3399 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BARBUTO FEDERICA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BARBUTO FEDERICA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in PORTICI il 30/04/1996 (atto n. 57, P. II, S. A, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
1
23671/2017.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 15/12/2001 e il 27/04/2003, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata e precisavano che la sig.ra non vuole “ricevere somme a titolo di mantenimento atteso che la stessa è economicamente Pt_1
indipendente ed atteso che il coniuge allo stato percepisce assegno di Controparte_1
invalidità e di accompagnamento per la patologia di cui lo stesso è affetto e per cui è attualmente in cura presso la “Fondazione Pascale”, come risulta dalla documentazione depositata in atti”.
Relativamente ai figli, inoltre, rilevano che “gli stessi percepiscono ciascuno la borsa di studio oltre
a svolgere attività di lavoro saltuario e, pertanto, sono parzialmente economicamente indipendenti”.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Nulla in merito all'affidamento dei figli in quanto entrambi maggiorenni. Il diritto di visita del padre sarà direttamente concordato con i figli in ragione della maggiore età degli stessi.
Nulla in merito all'assegno di mantenimento ordinario per i figli in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Tuttavia, l'avv. si Controparte_1
impegna e si obbliga a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere per i figli o che i figli dovessero sostenere in proprio previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra e di avere provveduto a regolamentare tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra gli stessi dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Quanto all'animale domestico i coniugi concordano che lo stesso resterà affidato alla
SI.ra e che tutte le relative spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute in ragione Pt_1
del 50% cadauno.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
2 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a PORTICI il 30/04/1996 (atto n. 57, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
[...]
1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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