Ordinanza cautelare 5 luglio 2018
Sentenza 26 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/11/2018, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2018
N. 00354/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2018, proposto da
Set S.r.l., Som S.p.A, T.D.P. Carburanti S.r.l., Lunikgas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martignacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bevilacqua e Ino Populin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione RI IA IU, Arpa RI IA IU, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Consorzio e Bonifica Pianura Friulana non costituiti in giudizio;
nei confronti
ER EB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami, Carola Ragni e Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Tudor in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;
per l'annullamento
dell'autorizzazione unica n. 94/16 del 2 novembre 2017 rilasciata dal Comune di Martignacco ad istanza del legale rappresentante di ER EB S.p.A. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti – stazione di servizio, con variante urbanistica ai sensi dell'art. 40, L.R. 19 del 2012 sull'area sita presso la bretella di collegamento tra la S.R. 464 ed il complesso commerciale “Città Fiera” e di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e comunque connessi, nonché per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dai ricorrenti per effetto degli atti e dei provvedimenti oggetto di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martignacco, di ER EB S.p.A. e di Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in parte titolari e in parte gestori di impianti di distribuzione di carburanti, impugnano l’autorizzazione unica n. 94/16 del 2 novembre 2017 rilasciata dal Comune di Martignacco, ad istanza della società ER EB s.p.a., per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, con variante urbanistica ai sensi dell’art. 40, L.R. 19/2012 sull’area sita presso la bretella di collegamento tra la strada regionale n. 464 ed il complesso commerciale “ Città Fiera ”.
Espongono di essere collocati in prossimità della nuova stazione di servizio e di opporsi alla sua realizzazione, perché inevitabilmente “ destinata a ridurre il flusso della rispettiva utenza, ciò incidendo sui loro incassi, se non anche sulla loro stessa sopravvivenza ”.
2. Avverso tale provvedimento, viene proposto un unico, articolato motivo (rubricato “ Violazione dell’art. 7.1.1 del dM 19 novembre 2006. Violazione dell’art. 35, L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Violazione dell’art. 41, comma 1, lett. f), L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Violazione dell’art. 60, dPR 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione della Circolare ANAS n. 09/73 del 29/10/1973. Violazione dell’art. 45, dLgs 30 novembre 1992, n. 285. Violazione dell’art. 34, L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento ”), con il quale viene contestato che:
-- a) il nuovo impianto sarebbe collocato in una posizione incompatibile con l’attuale assetto della viabilità, con particolare riferimento alla distanza dalle intersezioni a raso e alla pericolosità dell’accesso;
-- b) non sarebbe inoltre prevista l’erogazione di gas metano per autotrazione, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 35, comma 8, L.R. n. 19 del 2012;
-- c) il progetto prevedrebbe un’area di stoccaggio di prodotti alimentari, funzionale ad assicurare le consegne degli acquisti effettuati via web presso il centro commerciale, la cui previsione non potrebbe però essere ricondotta al ristretto novero di attività commerciali integrative, consentite nelle stazioni di servizio, ai sensi dell’art. 34, L.R. n. 19 del 2012.
Si sono costituiti il Comune di Martignacco e il controinteressato ER EB, i quali hanno controdedotto nel merito eccependo, nel contempo, l’irricevibilità nonché l’inammissibilità del ricorso.
Sotto un primo profilo, l’impugnazione risulterebbe tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 40, comma 2, c.p.a., decorrente dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
Sotto un secondo profilo, i ricorrenti sarebbero del tutto carenti di legittimazione, non avendo fornito la prova di un interesse concreto, comune ed omogeneo, a sostegno della propria impugnazione, la quale andrebbe per ciò solo dichiarata inammissibile.
3. Le eccezioni preliminari, formulate dall’Amministrazione e dalla controinteressata, sono entrambe fondate, pur con le delimitazioni e le precisazioni che saranno esposte nel prosieguo.
3.1 In primo luogo, riguardo alla eccepita tardività del ricorso, il Collegio deve richiamare il prevalente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui “ nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere; a temperamento di queste regole di massima, è ammesso che chi vi abbia interesse fornisca la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo; in particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l'esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull'opera da realizzare ” (da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 4274 del 2018).
Alla stregua di tale insegnamento, si deve osservare come la percezione della “ reale portata dell’intervento ”, ossia della sua concreta lesività, possa ritenersi perfezionata sin dal momento in cui lo stato d’avanzamento dei lavori (intrapresi l’11 gennaio 2018) e la realizzazione dei primi manufatti, chiaramente riconoscibili dalla viabilità pubblica, hanno costituito la premessa posta alla base della richiesta d’accesso agli atti amministrativi, formalizzata da una delle ditte ricorrenti, la SET S.r.l., e protocollata a mezzo PEC il 16 febbraio 2018 (evasa il 13 marzo 2018, con la consegna della documentazione; cfr. doc. 5, produzione del Comune).
Siffatta condizione di oggettiva percepibilità dell’intervento in atto e della sua affermata lesività, tuttavia, deve essere necessariamente circoscritta alle sole caratteristiche estrinseche delle opere in corso di realizzazione all’epoca dell’istanza di accesso.
Ne consegue che, da un punto di vista oggettivo, l’onere di immediata impugnazione va riferito alle ipotetiche violazioni materialmente apprezzabili sulla base della situazione apparente e non anche a quegli ulteriori profili di illegittimità, la cui conoscenza potrebbe essere desunta (non sussistendo la prova di una percezione aliunde acquisita) soltanto dalla diretta apprensione del contenuto del fascicolo amministrativo e degli atti autorizzatori.
Pertanto, il rilievo di tardività deve essere limitato ai profili di illegittimità strettamente connessi alla consistenza e all’apparenza materiale dei manufatti, e quindi, nella sostanza, all’affermato contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché con l’assetto viabilistico e con le disposizioni che regolano la circolazione stradale, censure tutte riconducibili alla prima (e più cospicua) parte del primo motivo di impugnazione, sopra delimitata nel paragrafo 2, segnatamente al punto a) .
Dal punto di visto soggettivo, la percezione della consistenza materiale dell’opera e la conseguente coeva consapevolezza degli specifici profili di illegittimità, ora richiamati, vanno indistintamente configurate nei confronti di tutti i restanti ricorrenti, potendosi apprezzare come essi, in sede di impugnazione, abbiano allegato una situazione di comune contiguità territoriale rispetto all’ambito dell’intervento, e, nel contempo, abbiano profilato condizioni di piena ed immediata leggibilità dei manufatti e dello loro funzione, agevolata dalla vicinanza a strade ed aree assai frequentate.
Il suddetto rilievo di tardività, benché limitato ad alcuni aspetti delle censure esposte, deve essere dunque esteso a tutte le ditte ricorrenti, con conseguente irricevibilità, in parte qua , dell’impugnazione.
3.2 In secondo luogo, è parimenti fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.
Sotto questo ulteriore aspetto, emerge, in particolare, la chiara eterogeneità delle posizioni allegate dalle parti ricorrenti, le quali, pur rivestendo qualifiche soggettive del tutto divergenti, trattandosi ora di proprietari di impianti di distribuzione di carburanti, ora di gestori di questi, cumulano, all’interno di un'unica impugnazione, interessi assolutamente distinti e, invero, di assai dubbia conciliabilità, se non addirittura contrapposti.
Ben diverse appaiono infatti le conseguenze a carico dei soggetti, qualificatisi come meri gestori delle stazioni di servizio collocate nelle vicinanze (in riferimento ai quali si potrebbe al più configurare una potenziale lesione del fatturato), rispetto a quella dei proprietari, il cui danno potrebbe derivare da una eventuale perdita di valore dell’impianto e da una altrettanto eventuale riduzione delle percentuali corrisposte dai gestori in ragione del volume d’affari.
Senza ancora considerare che tali situazioni di danno richiederebbero non soltanto la concreta dimostrazione del pregiudizio concretamente sofferto, ma anche e soprattutto la sua graduazione riguardo alle specifiche caratteristiche intrinseche delle strutture intestate ovvero gestite da ciascuna delle parti ricorrenti (che potrebbero essere provviste di dotazioni e servizi tali da garantirne una sufficiente appetibilità sul mercato), in modo da consentire, in relazione ad ognuna di esse e tenendo conto dalla loro distanza dal nuovo impianto, di apprezzare la reale consistenza della lesione prospettata e la correlata insorgenza dell’interesse individuale, sufficientemente differenziato, capace di legittimare l’impugnazione proposta.
Né tale interesse potrebbe essere dedotto dalla prospettazione di una situazione di prossimità territoriale o, per meglio dire, di pertinenza rispetto ad un identico bacino commerciale, il quale risulterebbe in qualche misura inciso dalla presenza del nuovo impianto così da determinare un possibile sviamento della clientela a danno dei ricorrenti.
In merito deve essere richiamata la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in una fattispecie analoga, ha osservato che risulta “ fondata l'ulteriore eccezione pregiudiziale relativa alla carenza di interesse all'annullamento del diniego di autotutela (e a monte del permesso di costruire) in capo alla Sc. Carburanti S.r.l. in funzione della mera allegazione della propria posizione di competitor, quale esercente attività di distribuzione carburanti per autotrazione, e in specie come chiarito meglio nella memoria di costituzione nel giudizio di appello di "..."un impianto di distribuzione di carburanti che è stato posizionato, in conformità al piano carburanti comunale, in un'area posta a monte, ad una distanza di poche centinaia di metri, rispetto a quella su cui dovrebbe sorgere il distributore […]" […].
Come chiarito ancora da ultimo da questa Sezione (cfr. Sez. IV, 19 luglio 2017, n. 3563) il criterio della vicinitas che abilita l'imprenditore commerciale concorrente all'impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità o identità del bacino d'utenza postula la rigorosa dimostrazione di "...un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale" e ciò anche "anche in considerazione dei principi di liberalizzazione che presidiano il settore" (nello stesso senso dell'esigenza della prova di un effettivo, concreto e attuale pregiudizio vedi Sez. IV, 25 gennaio 2013, n. 489, nonché Sez. V, 30 novembre 2012, n. 6113, e più in generale Sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2324).
Non è quindi sufficiente il richiamo […] al criterio della vicinitas in combinazione con quello dell'identità del bacino d'utenza, quando sia mancata, come nel caso di specie, l'allegazione puntuale di un concreto pregiudizio, che non può essere affidata al generico rilievo contenuto nel ricorso introduttivo di una paventata "significativa perdita di quote di mercato".
Al riguardo avrebbe dovuto essere quantomeno evidenziato, con pertinenti riferimenti alla consistenza del nuovo impianto, alla domanda "storica" di carburante per autotrazione nell'ambito del bacino d'utenza, alla potenziale incidenza dei volumi stimabili di erogazione del nuovo impianto su quella domanda, come e in che misura esso potrebbe incidere in modo significativo sul fatturato della società Sc. Carburanti S.a.s. ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2458 del 2018).
Il Collegio, nel dare continuità ed applicazione all’indirizzo richiamato, osserva come i ricorrenti abbiano omesso di comprovare, in relazione alle singole posizioni dedotte, l’effettivo pregiudizio che deriverebbe loro dall’apertura del nuovo impianto di erogazione di carburanti, pregiudizio che, alla luce dei principi esposti, non può essere ricollegato né ad una situazione di mera prossimità spaziale (c.d. vicinitas ) né ad una paventata intensificazione della dialettica concorrenziale (in verità, assolutamente compatibile con i principi di liberalizzazione).
Per le considerazioni anzidette, non appare dunque possibile configurare una posizione di interesse, sufficientemente differenziato, idonea a sostenere l’azione di annullamento proposta nella presente sede giurisdizionale, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), in relazione a tutti i profili di censura (par. 2, punti a , b , c ).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Martignacco, del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e della società ER EB S.p.A., che liquida nella misura di € 1.500,00 ciascuna (complessivamente € 4.500,00), oltre ad imposte ed oneri se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO