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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4291/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Angela Bilancio, C.F. e dall'Avv. p. C.F._2
AM CO, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Casandrino (NA) alla via Cavour n. 38;
- ATTRICE
E
, P. IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Anna Fabiano, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli C.F._4
(NA) alla Via San Rocco n. 31;
- CONVENUTO
E
C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come P.IVA_3
pagina 1 di 20 da procura in atti dall'Avv. Alfredo Flajani, C.F. , presso il cui C.F._5
studio elettivamente domicilia in Milano al Corso Garibaldi n. 86;
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
E
MEDIAGROUP SRL, C.F. ; P.IVA_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_2
e la società di Londra al fine di sentir dichiarare l'esclusiva Controparte_1 CP_2
responsabilità dell'Ente per i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, e per l'effetto condannare in solido i medesimi, il primo in qualità di responsabile dell'evento dannoso, nonché la di Londra in qualità di impresa di assicurazione coprente i rischi da r. CP_2
c. della prefata P.A., al risarcimento di tutti i danni subiti dal fabbricato per effetto del dissesto statico occorso in data 20.9.2017, quantificati nella complessiva somma di euro pagina 2 di 20 132.021,82 a titolo di danno emergente ed euro 31.500,00 a titolo di lucro cessante, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Segnatamente, esponeva: di essere proprietaria dell'immobile sito in IT (NA) alla Via SAFE nr. 2, identificato in N.C.E.U. al fol 7, p.lla 255, sub 7, con accesso dalla via J. F. Kennedy n. 4; che, in data 20.09.2017, notava un ribassamento dello spigolo destro dell'edificio di sua proprietà nella parte inferiore prospiciente la via
SAFE ed una corrispondente lesione sulla muratura in continuità del lato sinistro della medesima porzione del fabbricato, nonché il cedimento della pavimentazione stradale contigua all'edificio stesso;
che veniva, dunque, richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che effettivamente constatavano il cedimento della pavimentazione stradale e la lesione strutturale del fabbricato, redigendo puntuale fonogramma acquisito al prot. nr. 40433 del 20.09.2017, a mezzo del quale intimavano al Comune di IT (NA) di adottare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, previa verifica dell'integrità dei sottoservizi;
che il Comune di IT (NA) eseguiva interventi temporanei ed urgenti sui sottoservizi danneggiati ed emetteva l'ordinanza nr.
45 del 21.09.2017 in ragione della quale inibiva l'accesso all'edificio, ordinava lo sgombero del conduttore, ordinava alla proprietaria la messa in sicurezza dell'edificio in questione e l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche finalizzate all'accertamento delle cause del dissesto;
che, in ottemperanza a quanto disposto con la prefata ordinanza, l'istante conferiva al Geologo Dott. specifico Parte_3
mandato, commissionandogli l'esecuzione di puntuale indagine geognostica e geofisica;
che, in data 05.12.2017, il professionista incaricato, eseguiva una prospezione geoelettrica con misure multielettrodo di resistività del suolo antistante e sottostante il fabbricato di proprietà della sig.ra , all'esito della quale emergevano Pt_1
preoccupanti anomalie correlate alla presenza di acqua nel sottosuolo, verosimilmente proveniente dalle falle presenti negli impianti e nei sottoservizi idrici interrati di proprietà del che anteriormente al detto evento, la via SAFE era già CP_1
pagina 3 di 20 stata interessata dal cedimento del manto stradale e, in tali occasioni, il Comune di
IT (NA) ebbe tardivamente e superficialmente ad arginare la problematica;
che con missive del 6.3.2018 e del 23.4.2018 veniva formulata rituale richiesta di risarcimento danni, recante espresso invito alla quantificazione dei danni in contradditorio con un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale;
che, in data 16.7.2018, veniva formulata una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014, convertito con L. 162/2014 e s.m.i.; che successivamente, la società CP_3
P. VA , comunicava di essere stata incaricata dalla società in
[...] P.IVA_5 CP_2
qualità di compagnia coprente i rischi da responsabilità civile del Comune di IT
(NA) alla gestione dell'evento sinistroso;
che la società (delegata per la CP_3
gestione del sinistro), richiedeva diversa documentazione, che puntualmente veniva trasmessa a mezzo pec in data 20/3/2019; che veniva nominato altresì l'ing.
[...]
quale tecnico di parte della società mandataria, il quale eseguiva un accesso Per_1
ai luoghi oggetto del sinistro unitamente al tecnico incaricato dalla;
che, con Pt_1
missiva del 2/10/2019, in assenza di comunicazione circa l'esito dell'istruttoria condotta dalla mandataria, la formulava una nuova proposta di stipula della Pt_1
convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 e s.m.i., inviando comunicazione pec al , alla società ed Controparte_1 CP_3
alla compagnia che l'istante proponeva, inoltre, un procedimento di mediazione CP_2
ex art. 8 D. lgs 28/2010, a cui non aderivano le parti ritualmente convocate dall'organismo; che solo in data 17/6/2021, la società comunicava, in nome CP_3
e per conto degli assicuratori, di non voler formulare una offerta in relazione all'evento dannoso.
Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva sostanziale in relazione alla fattispecie controversa, in forza del contratto di appalto stipulato tra l'Ente Locale (stazione appaltante) e la Parte_4
rep. 2093 del 31.3.2017, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata delle reti idrica e fognaria.
pagina 4 di 20 Contestava, pertanto, l'assenza di responsabilità alcuna, poiché la medesima sottesa risulterebbe esclusivamente imputabile alla cattiva e/o omessa manutenzione, di cui la società era titolare in forza del suindicato contratto di appalto. Parte_4
Ancora, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento stante le indimostrate origini e cause del dissesto lamentato, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra le cose in custodia e i danni lamentati.
In punto di quantum, contestava l'avversa pretesa, in quanto eccessiva, oltreché infondata e illegittima.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicuratore
[...]
, affinché, in ragione della operatività Controparte_4
della polizza n. A2LIA01273I, tenga indenne l'Ente da quanto sia eventualmente tenuto a pagare a titolo risarcitorio, e la società appaltatrice S.r.l. Mediagroup, affinché, in forza del contratto di appalto stipulate ed in caso di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società venisse dichiarata esclusiva responsabile dei danni arrecati all'istante,
e condannata al risarcimento di quanto eventualmente dovuto per omessa o carente manutenzione delle reti idrica e fognaria.
Con decreto del 20.7.2022, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e della S.r.l. Mediagroup. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dall'attrice, poiché il soggetto che asserisce essere danneggiato non può esperire alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore per la RCT del presunto responsabile.
Ancora, in ordine alla domanda di garanzia trasversalmente formulata dal convenuto , eccepiva la prescrizione del vantato diritto alla manleva, Controparte_1
ex art. 2952 c.c., oltre che l'inoperatività della polizza invocata, in quanto i danni venivano provocati da eventi antecedenti al periodo di operatività della polizza predetta
(decorrente dalle ore 24.00 dell'8 agosto 2017).
pagina 5 di 20 Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata CTU tecnica, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona del Giudicante, con ordinanza del
15.7.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della terza chiamata in causa, la
S.r.l. Mediagroup, non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Va dichiarata, altresì, l'inammissibilità della domanda che l'attrice nell'atto introduttivo ha formulato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del
1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20.4.2007; cfr. anche
Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 5259 del 25.2.2021).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
pagina 6 di 20 Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione,
e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non pagina 7 di 20 prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dall'attore, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non pagina 8 di 20 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla pagina 9 di 20 base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000).
In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà
pagina 10 di 20 l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità
e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con pagina 11 di 20 conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Dall'istruttoria, segnatamente dalla disposta CTU, è emerso che effettivamente l'immobile di proprietà dell'attrice è risultato oggetto di un cedimento di tipo differenziale dovuto ad un “affondamento” della parete portante prospiciente la via
SAFE.
Il contenuto dell'allegata relazione di consulenza evidenzia che “la causa dei dissesti è da ascriversi proprio alla perdita di una condotta idrica che dalla lettura degli atti di causa si è manifestata tra il mese di aprile 2017 (data della prima segnalazione di perdita idrica richiamata nell'ordine di servizio n. 8, del 06/04/2017, che il d.l. e
Responsabile del Procedimento del emetteva nei confronti della ditta Controparte_1
responsabile dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata delle reti idrica e fognaria per mesi 12”, la e il mese di settembre Parte_4
2017 (a seguito dell'intervento dei VV.FF. del 21/09/2017). Nel mezzo, come dimostra
l'ulteriore ordine di servizio n. 23 del 26/05/2017, la rete idrica comunale, in corrispondenza del tratto antistante al fabbricato in oggetto, è stata oggetto di una ulteriore riparazione”.
Ed ancora prosegue il CTU “la condotta idrica non è molto lontana dalla sagoma e dunque dalle fondazioni del fabbricato in questione e che, verosimilmente, le varie perdite idriche intercorse nel lasso strutturale sopra definito, hanno effettivamente determinato, una concentrazione di acqua nel sottosuolo. Quanto appena detto risulta
pagina 12 di 20 acclarato dall'indagine geognostica e geofisica, datata il 05/01/2018, condotta, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 21/09/2017, dal Dott. Geol. Parte_3
su incarico della sig.ra . Parte_1
Nella fattispecie, dall' indagine geognostica e geofisica sopra richiamata si individuano, in prossimità del fabbricato in questione, 4 anomalie, imputabili verosimilmente alla presenza di acqua nel sottosuolo, due nelle vicinanze dello spigolo sud del fabbricato, a confine con i giardinetti comunali, e dunque in prossimità delle perdite indicate nell'ordine di servizio n.8 del 06/04/2017, e due nelle vicinanze dello spigolo nord dello stesso. Oltre alle predette anomalie, dall'indagine geognostica condotta dal Dott. Geol. si evidenzia, in corrispondenza dello spigolo Parte_3
sud del fabbricato anche la presenza di una cavità/cantina e/o uno scavernamento
e/o un sottoservizio antropico e/o presenza di terreni sciolti con stato di addensamento inferiore ai terreni circostanti…
Le suddette perdite idriche abbiano, in qualche modo, potuto favorire, data la eventuale presenza di cavità in tufo e/o tane di lapillo, l'instabilizzazione di un terreno già di per sé instabile. Quanto appena è avvalorato da quanto riportato nella “Carta di instabilità” allegata allo studio geologico a corredo del Piano Urbanistico Comunale
(PUC) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 DEL 29/12/20023 rettificata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2024”.
Dalle evidenze sopra riportate, si può affermare con ragionevole certezza i danni subiti dall'immobile dell'attrice sono da imputare alla rottura della condotta idrica posta in prossimità del fabbricato e lungo la via SAFE.
Risultato, così, provato il nesso di causalità evento-danni come documentato dagli atti prodotti, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla motivazione contenuta della relazione peritale del CTU, che risulta del tutto condivisibile in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata.
pagina 13 di 20 Con riferimento ai profili di responsabilità, il ha, fin dalla sua Controparte_1
costituzione in giudizio, invocato il contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunali, con il quale avrebbe trasferito la custodia della rete idrica alla società Mediagroup.
Dall'esame del prefato contratto emerge che, per la durata di 12 mesi, a far data dal
31.03.2017, la società Mediagroup ha gestito in via esclusiva la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete idrica del : “L'impresa dovrà garantire Controparte_1
interventi di urgenza e rendere reperibile e disponibile una squadra di pronto intervento, anche di notte e nei giorni festivi, per l'eliminazione di guasti rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, garantendo
l'intervento nel giro di due ore dalla chiamata […] I lavori e gli interventi ritenuti urgenti dalla direzione dei lavori, dal personale tecnico reperibile nei giorni festivi e dal
Comando di Polizia Municipale, dovranno iniziare entro due ore dalla comunicazione verbale, telefonica, telegrafica e a mezzo fax”.
Con riguardo alla posizione del , come di recente ritenuto dalla Controparte_1
Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale veniva in rilievo una domanda di risarcimento dei danni causati ad un immobile da un'opera pubblica oggetto di appalto di lavori, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 2021; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del
4/11/2021).
pagina 14 di 20 Dunque, la mera conclusione del contratto di appalto per la manutenzione ed il monitoraggio della rete idrica, di per sé, non implica per il la perdita del potere CP_1
di custodia degli impianti, perché, come detto, secondo i più recenti approdi del giudice di legittimità, in caso di affidamento del bene in appalto a terzi, il proprietario dello stesso ne resta custode.
Invero, secondo la sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione, nel caso di appalto, il concetto di caso fortuito “... non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva
“contrattualizzazione” della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con
l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata. «L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori”.
In applicazione dei richiamati principi deve, quindi, escludersi che, nella specie, la sola conclusione del contratto di appalto possa consentire di mandare esente da responsabilità il poiché, diversamente opinando, si consentirebbe al CP_1
proprietario/custode di eludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., rendendo vincolante anche per i terzi, ad esso estranei, in spregio dell'art. 1372 c.c., gli effetti di quella che resta pur sempre una convenzione tra le parti.
Ne consegue che il e la società Mediagroup vadano entrambi Controparte_1
condannati in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice.
Tuttavia, il ha documentalmente provato in corso di causa di avere CP_1
adempiuto al dovere di vigilanza e controllo a mezzo degli Ordini di servizio depositati sub doc. 6 e 7:
pagina 15 di 20 - ordine di servizio n. 8 del 6.4.2017, con il quale, in forza dell'anzidetto contratto di appalto, la PA ordinava alla di eseguire i lavori di “Riparazione Parte_4
perdita dai contatori alla Palazzina B delle case popolari in Via Kennedy (segnalazione n. 46/2017)” e “Riparazione perdita in Via SAFE, dietro il giardinetto comunale
(segnalazione n. 47/2017)”, connotati dal carattere dell'urgenza;
- ordine di servizio n. 23 del 26.5.2017, con il quale il a distanza di poco CP_1
più di un mese, ordinava nuovamente alla Società appaltatrice di eseguire i lavori onde riparare la perdita in Via SAFE, e precisamente nello stesso punto di fronte al civico n. 5 dove si era già intervenuti.
Da ciò ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal
, con condanna della società Mediagroup a tenere indenne l'Ente di Controparte_1
quanto quest'ultimo sia tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento danni (per sorta capitale ed interessi), spese di Ctu e spese processuali.
Con riferimento ai danni di natura patrimoniale, in ordine al quantum debeatur, è opportuno fare ricorso alle risultanze della C.T.U., che ha elaborato un computo metrico relativo a tutte le opere necessarie alla remissione in pristino dell'immobile.
Segnatamente, il CTU ha affermato che “per ripristinare lo stato quo ante è necessario effettuare opere di consolidamento delle murature ma soprattutto dei terreni sottostanti. In particolare, per le opere in fondazione, l'intervento più adeguato al caso di specie potrebbe essere attuato mediante la localizzata immissione a pressione di resine espandenti;
dette iniezioni hanno, infatti, lo scopo di ripristinare l'integrità del piano di posa sottostante le fondazioni (nel caso in esame è consigliabile, in primis, ripristinare l'integrità del piano di posa sottostante il cantonale del fabbricato posto tra la via SAFE e il giardinetto comunale).
Tale ripristino dovrebbe essere non eccessivamente invasivo e con lo scopo di ottenere un valore di resistenza del sottosuolo interessato nei limiti di quello precedente ai cedimenti.
pagina 16 di 20 L'intervento, più nel dettaglio, consiste in un'iniezione nel terreno che, provocando una reazione chimica, ha l'effetto di riempire i vuoti ivi esistenti, compattandolo e riducendo la quantità di acqua interstiziale presente. Inoltre, l'espansione della resina va prevista fin quando il terreno trattato risulta talmente addensato da rifiutare un'ulteriore compressione, inducendo la resina ad espandersi verso l'alto e provocando il sollevamento dell'edificio soprastante.
L'iniezione avviene a bassa pressione, secondo quantitativi definiti in funzione degli effetti man mano osservati in corso d'opera nel terreno di fondazione, fin quando le risultanze delle misure di controllo eseguite in parallelo all'intervento di rimedio non dimostrino che il terreno di fondazione ceduto abbia raggiunto una consistenza simile a quella del terreno limitrofo e non afflitto da cedimenti, il cui stato viene preso come riferimento.
Tale tecnica di consolidamento offre diversi vantaggi;
il metodo è solitamente rapido e risolutivo, infatti, occorrono pochi giorni di lavoro, senza necessità di scavi, vibrazioni e polveri fastidiose.
Per le opere in elevazione sarà invece necessario effettuare degli interventi di cuci
e scuci della muratura, la ricucitura dei cantonali mediante connessioni con barre in materiale composito fibrorinforzato CFRP e la risarcitura dei tramezzi con intonaci armati a basso spessore.
Tenuto conto di tutto quanto innanzi espresso, individuate tutte le opere a farsi per il ripristino dello stato dei luoghi, ne discende che la stima degli interventi da eseguirsi per la messa in sicurezza ed il completo ripristino del cespite, secondo la “regola
d'arte”, come da computo metrico estimativo dei lavori (riportato nell'Allegato 2 –
Computo Metrico Estimativo), tenuto conto dei prezzi come dettati dal Prezzario dei
LL.PP. della Regione Campania 2025, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, risulta esser pari, incluso di oneri per la sicurezza e maggiorazione/aggravio dei costi per condizioni disagiate di lavoro nelle sole fasi di intervento di consolidamento, in c.t. ad € 90.131,61 (dico Euro
pagina 17 di 20 novantamilacentotrentuno/61), escluso di IVA da applicarsi come per legge nella misura del 10%”.
Ancora, indicava ulteriori costi correlati alle suddette lavorazioni:
“
1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. (comprendente le opere di consolidamento strutturale e risanamento conservativo) = € 1.500,00;
2. Calcolo Strutturale per il deposito dell'Attestazione di presentazione del progetto = € 3.000,00;
3. Direzione dei Lavori = € 4.500,00;
4. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori = € 2.000,00;
5. Certificato di Collaudo = € 2.000,00.
A quanto in precedenza espresso vanno aggiunti anche i diritti da corrispondere al
ed al Genio Civile di Napoli e/o alla competente Commissione Controparte_1
Sismica Comunale (se presente), consistenti in:
Diritti di Segreteria (ove previsti dal Comune di appartenenza) € 150,00;
Diritti per la presentazione dell'Attestazione di presentazione del progetto e del
Certificato di Collaudo Statico (comprensivo delle marche da bollo) € 180,00”.
Pertanto, accertata la responsabilità del convenuto, lo stesso va CP_1
condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 100.131,61 oltre
IVA ed interessi legali dalla data dell'evento e fino al soddisfo.
Sulla somma così determinata, che rappresenta un debito di valore – trattandosi di posta risarcitoria – deve essere computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), a far data dalla data del fatto;
sulla somma di anno in anno rivalutata devono altresì calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/95).
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
pagina 18 di 20 Alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'Ente nei confronti della risulta assorbita la domanda di garanzia Parte_4
formulata dall'Ente nei confronti della compagnia assicurativa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 100.131,61, oltre Parte_1
VA come per legge, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Euro 786,00 per spese vive ed Euro
[...]
7.052,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico del , condannando, quindi, lo stesso a rimborsare l'attrice di Controparte_1
quanto eventualmente da questa già versato al CTU, in via provvisoria;
4) Accoglie la domanda di manleva, e per l'effetto condanna Mediagroup S.r.l. a manlevare il delle somme indicate ai capi precedenti 1), 2) e 3); Controparte_1
pagina 19 di 20 5) Condanna Mediagroup Srl al pagamento in favore del delle Controparte_1
spese processuali che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
6) Ritenuta assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_1
confronti di dichiara compensate le spese fra CP_2 Controparte_2
quest'ultimi.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Angela Bilancio, C.F. e dall'Avv. p. C.F._2
AM CO, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Casandrino (NA) alla via Cavour n. 38;
- ATTRICE
E
, P. IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Anna Fabiano, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli C.F._4
(NA) alla Via San Rocco n. 31;
- CONVENUTO
E
C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come P.IVA_3
pagina 1 di 20 da procura in atti dall'Avv. Alfredo Flajani, C.F. , presso il cui C.F._5
studio elettivamente domicilia in Milano al Corso Garibaldi n. 86;
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
E
MEDIAGROUP SRL, C.F. ; P.IVA_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_2
e la società di Londra al fine di sentir dichiarare l'esclusiva Controparte_1 CP_2
responsabilità dell'Ente per i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, e per l'effetto condannare in solido i medesimi, il primo in qualità di responsabile dell'evento dannoso, nonché la di Londra in qualità di impresa di assicurazione coprente i rischi da r. CP_2
c. della prefata P.A., al risarcimento di tutti i danni subiti dal fabbricato per effetto del dissesto statico occorso in data 20.9.2017, quantificati nella complessiva somma di euro pagina 2 di 20 132.021,82 a titolo di danno emergente ed euro 31.500,00 a titolo di lucro cessante, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Segnatamente, esponeva: di essere proprietaria dell'immobile sito in IT (NA) alla Via SAFE nr. 2, identificato in N.C.E.U. al fol 7, p.lla 255, sub 7, con accesso dalla via J. F. Kennedy n. 4; che, in data 20.09.2017, notava un ribassamento dello spigolo destro dell'edificio di sua proprietà nella parte inferiore prospiciente la via
SAFE ed una corrispondente lesione sulla muratura in continuità del lato sinistro della medesima porzione del fabbricato, nonché il cedimento della pavimentazione stradale contigua all'edificio stesso;
che veniva, dunque, richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che effettivamente constatavano il cedimento della pavimentazione stradale e la lesione strutturale del fabbricato, redigendo puntuale fonogramma acquisito al prot. nr. 40433 del 20.09.2017, a mezzo del quale intimavano al Comune di IT (NA) di adottare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, previa verifica dell'integrità dei sottoservizi;
che il Comune di IT (NA) eseguiva interventi temporanei ed urgenti sui sottoservizi danneggiati ed emetteva l'ordinanza nr.
45 del 21.09.2017 in ragione della quale inibiva l'accesso all'edificio, ordinava lo sgombero del conduttore, ordinava alla proprietaria la messa in sicurezza dell'edificio in questione e l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche finalizzate all'accertamento delle cause del dissesto;
che, in ottemperanza a quanto disposto con la prefata ordinanza, l'istante conferiva al Geologo Dott. specifico Parte_3
mandato, commissionandogli l'esecuzione di puntuale indagine geognostica e geofisica;
che, in data 05.12.2017, il professionista incaricato, eseguiva una prospezione geoelettrica con misure multielettrodo di resistività del suolo antistante e sottostante il fabbricato di proprietà della sig.ra , all'esito della quale emergevano Pt_1
preoccupanti anomalie correlate alla presenza di acqua nel sottosuolo, verosimilmente proveniente dalle falle presenti negli impianti e nei sottoservizi idrici interrati di proprietà del che anteriormente al detto evento, la via SAFE era già CP_1
pagina 3 di 20 stata interessata dal cedimento del manto stradale e, in tali occasioni, il Comune di
IT (NA) ebbe tardivamente e superficialmente ad arginare la problematica;
che con missive del 6.3.2018 e del 23.4.2018 veniva formulata rituale richiesta di risarcimento danni, recante espresso invito alla quantificazione dei danni in contradditorio con un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale;
che, in data 16.7.2018, veniva formulata una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014, convertito con L. 162/2014 e s.m.i.; che successivamente, la società CP_3
P. VA , comunicava di essere stata incaricata dalla società in
[...] P.IVA_5 CP_2
qualità di compagnia coprente i rischi da responsabilità civile del Comune di IT
(NA) alla gestione dell'evento sinistroso;
che la società (delegata per la CP_3
gestione del sinistro), richiedeva diversa documentazione, che puntualmente veniva trasmessa a mezzo pec in data 20/3/2019; che veniva nominato altresì l'ing.
[...]
quale tecnico di parte della società mandataria, il quale eseguiva un accesso Per_1
ai luoghi oggetto del sinistro unitamente al tecnico incaricato dalla;
che, con Pt_1
missiva del 2/10/2019, in assenza di comunicazione circa l'esito dell'istruttoria condotta dalla mandataria, la formulava una nuova proposta di stipula della Pt_1
convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 e s.m.i., inviando comunicazione pec al , alla società ed Controparte_1 CP_3
alla compagnia che l'istante proponeva, inoltre, un procedimento di mediazione CP_2
ex art. 8 D. lgs 28/2010, a cui non aderivano le parti ritualmente convocate dall'organismo; che solo in data 17/6/2021, la società comunicava, in nome CP_3
e per conto degli assicuratori, di non voler formulare una offerta in relazione all'evento dannoso.
Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva sostanziale in relazione alla fattispecie controversa, in forza del contratto di appalto stipulato tra l'Ente Locale (stazione appaltante) e la Parte_4
rep. 2093 del 31.3.2017, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata delle reti idrica e fognaria.
pagina 4 di 20 Contestava, pertanto, l'assenza di responsabilità alcuna, poiché la medesima sottesa risulterebbe esclusivamente imputabile alla cattiva e/o omessa manutenzione, di cui la società era titolare in forza del suindicato contratto di appalto. Parte_4
Ancora, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento stante le indimostrate origini e cause del dissesto lamentato, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra le cose in custodia e i danni lamentati.
In punto di quantum, contestava l'avversa pretesa, in quanto eccessiva, oltreché infondata e illegittima.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicuratore
[...]
, affinché, in ragione della operatività Controparte_4
della polizza n. A2LIA01273I, tenga indenne l'Ente da quanto sia eventualmente tenuto a pagare a titolo risarcitorio, e la società appaltatrice S.r.l. Mediagroup, affinché, in forza del contratto di appalto stipulate ed in caso di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società venisse dichiarata esclusiva responsabile dei danni arrecati all'istante,
e condannata al risarcimento di quanto eventualmente dovuto per omessa o carente manutenzione delle reti idrica e fognaria.
Con decreto del 20.7.2022, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e della S.r.l. Mediagroup. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dall'attrice, poiché il soggetto che asserisce essere danneggiato non può esperire alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore per la RCT del presunto responsabile.
Ancora, in ordine alla domanda di garanzia trasversalmente formulata dal convenuto , eccepiva la prescrizione del vantato diritto alla manleva, Controparte_1
ex art. 2952 c.c., oltre che l'inoperatività della polizza invocata, in quanto i danni venivano provocati da eventi antecedenti al periodo di operatività della polizza predetta
(decorrente dalle ore 24.00 dell'8 agosto 2017).
pagina 5 di 20 Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata CTU tecnica, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona del Giudicante, con ordinanza del
15.7.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della terza chiamata in causa, la
S.r.l. Mediagroup, non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Va dichiarata, altresì, l'inammissibilità della domanda che l'attrice nell'atto introduttivo ha formulato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del
1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20.4.2007; cfr. anche
Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 5259 del 25.2.2021).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
pagina 6 di 20 Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione,
e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non pagina 7 di 20 prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dall'attore, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non pagina 8 di 20 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla pagina 9 di 20 base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000).
In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà
pagina 10 di 20 l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità
e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con pagina 11 di 20 conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Dall'istruttoria, segnatamente dalla disposta CTU, è emerso che effettivamente l'immobile di proprietà dell'attrice è risultato oggetto di un cedimento di tipo differenziale dovuto ad un “affondamento” della parete portante prospiciente la via
SAFE.
Il contenuto dell'allegata relazione di consulenza evidenzia che “la causa dei dissesti è da ascriversi proprio alla perdita di una condotta idrica che dalla lettura degli atti di causa si è manifestata tra il mese di aprile 2017 (data della prima segnalazione di perdita idrica richiamata nell'ordine di servizio n. 8, del 06/04/2017, che il d.l. e
Responsabile del Procedimento del emetteva nei confronti della ditta Controparte_1
responsabile dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata delle reti idrica e fognaria per mesi 12”, la e il mese di settembre Parte_4
2017 (a seguito dell'intervento dei VV.FF. del 21/09/2017). Nel mezzo, come dimostra
l'ulteriore ordine di servizio n. 23 del 26/05/2017, la rete idrica comunale, in corrispondenza del tratto antistante al fabbricato in oggetto, è stata oggetto di una ulteriore riparazione”.
Ed ancora prosegue il CTU “la condotta idrica non è molto lontana dalla sagoma e dunque dalle fondazioni del fabbricato in questione e che, verosimilmente, le varie perdite idriche intercorse nel lasso strutturale sopra definito, hanno effettivamente determinato, una concentrazione di acqua nel sottosuolo. Quanto appena detto risulta
pagina 12 di 20 acclarato dall'indagine geognostica e geofisica, datata il 05/01/2018, condotta, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 21/09/2017, dal Dott. Geol. Parte_3
su incarico della sig.ra . Parte_1
Nella fattispecie, dall' indagine geognostica e geofisica sopra richiamata si individuano, in prossimità del fabbricato in questione, 4 anomalie, imputabili verosimilmente alla presenza di acqua nel sottosuolo, due nelle vicinanze dello spigolo sud del fabbricato, a confine con i giardinetti comunali, e dunque in prossimità delle perdite indicate nell'ordine di servizio n.8 del 06/04/2017, e due nelle vicinanze dello spigolo nord dello stesso. Oltre alle predette anomalie, dall'indagine geognostica condotta dal Dott. Geol. si evidenzia, in corrispondenza dello spigolo Parte_3
sud del fabbricato anche la presenza di una cavità/cantina e/o uno scavernamento
e/o un sottoservizio antropico e/o presenza di terreni sciolti con stato di addensamento inferiore ai terreni circostanti…
Le suddette perdite idriche abbiano, in qualche modo, potuto favorire, data la eventuale presenza di cavità in tufo e/o tane di lapillo, l'instabilizzazione di un terreno già di per sé instabile. Quanto appena è avvalorato da quanto riportato nella “Carta di instabilità” allegata allo studio geologico a corredo del Piano Urbanistico Comunale
(PUC) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 DEL 29/12/20023 rettificata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2024”.
Dalle evidenze sopra riportate, si può affermare con ragionevole certezza i danni subiti dall'immobile dell'attrice sono da imputare alla rottura della condotta idrica posta in prossimità del fabbricato e lungo la via SAFE.
Risultato, così, provato il nesso di causalità evento-danni come documentato dagli atti prodotti, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla motivazione contenuta della relazione peritale del CTU, che risulta del tutto condivisibile in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata.
pagina 13 di 20 Con riferimento ai profili di responsabilità, il ha, fin dalla sua Controparte_1
costituzione in giudizio, invocato il contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunali, con il quale avrebbe trasferito la custodia della rete idrica alla società Mediagroup.
Dall'esame del prefato contratto emerge che, per la durata di 12 mesi, a far data dal
31.03.2017, la società Mediagroup ha gestito in via esclusiva la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete idrica del : “L'impresa dovrà garantire Controparte_1
interventi di urgenza e rendere reperibile e disponibile una squadra di pronto intervento, anche di notte e nei giorni festivi, per l'eliminazione di guasti rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, garantendo
l'intervento nel giro di due ore dalla chiamata […] I lavori e gli interventi ritenuti urgenti dalla direzione dei lavori, dal personale tecnico reperibile nei giorni festivi e dal
Comando di Polizia Municipale, dovranno iniziare entro due ore dalla comunicazione verbale, telefonica, telegrafica e a mezzo fax”.
Con riguardo alla posizione del , come di recente ritenuto dalla Controparte_1
Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale veniva in rilievo una domanda di risarcimento dei danni causati ad un immobile da un'opera pubblica oggetto di appalto di lavori, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 2021; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del
4/11/2021).
pagina 14 di 20 Dunque, la mera conclusione del contratto di appalto per la manutenzione ed il monitoraggio della rete idrica, di per sé, non implica per il la perdita del potere CP_1
di custodia degli impianti, perché, come detto, secondo i più recenti approdi del giudice di legittimità, in caso di affidamento del bene in appalto a terzi, il proprietario dello stesso ne resta custode.
Invero, secondo la sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione, nel caso di appalto, il concetto di caso fortuito “... non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva
“contrattualizzazione” della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con
l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata. «L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori”.
In applicazione dei richiamati principi deve, quindi, escludersi che, nella specie, la sola conclusione del contratto di appalto possa consentire di mandare esente da responsabilità il poiché, diversamente opinando, si consentirebbe al CP_1
proprietario/custode di eludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., rendendo vincolante anche per i terzi, ad esso estranei, in spregio dell'art. 1372 c.c., gli effetti di quella che resta pur sempre una convenzione tra le parti.
Ne consegue che il e la società Mediagroup vadano entrambi Controparte_1
condannati in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice.
Tuttavia, il ha documentalmente provato in corso di causa di avere CP_1
adempiuto al dovere di vigilanza e controllo a mezzo degli Ordini di servizio depositati sub doc. 6 e 7:
pagina 15 di 20 - ordine di servizio n. 8 del 6.4.2017, con il quale, in forza dell'anzidetto contratto di appalto, la PA ordinava alla di eseguire i lavori di “Riparazione Parte_4
perdita dai contatori alla Palazzina B delle case popolari in Via Kennedy (segnalazione n. 46/2017)” e “Riparazione perdita in Via SAFE, dietro il giardinetto comunale
(segnalazione n. 47/2017)”, connotati dal carattere dell'urgenza;
- ordine di servizio n. 23 del 26.5.2017, con il quale il a distanza di poco CP_1
più di un mese, ordinava nuovamente alla Società appaltatrice di eseguire i lavori onde riparare la perdita in Via SAFE, e precisamente nello stesso punto di fronte al civico n. 5 dove si era già intervenuti.
Da ciò ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal
, con condanna della società Mediagroup a tenere indenne l'Ente di Controparte_1
quanto quest'ultimo sia tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento danni (per sorta capitale ed interessi), spese di Ctu e spese processuali.
Con riferimento ai danni di natura patrimoniale, in ordine al quantum debeatur, è opportuno fare ricorso alle risultanze della C.T.U., che ha elaborato un computo metrico relativo a tutte le opere necessarie alla remissione in pristino dell'immobile.
Segnatamente, il CTU ha affermato che “per ripristinare lo stato quo ante è necessario effettuare opere di consolidamento delle murature ma soprattutto dei terreni sottostanti. In particolare, per le opere in fondazione, l'intervento più adeguato al caso di specie potrebbe essere attuato mediante la localizzata immissione a pressione di resine espandenti;
dette iniezioni hanno, infatti, lo scopo di ripristinare l'integrità del piano di posa sottostante le fondazioni (nel caso in esame è consigliabile, in primis, ripristinare l'integrità del piano di posa sottostante il cantonale del fabbricato posto tra la via SAFE e il giardinetto comunale).
Tale ripristino dovrebbe essere non eccessivamente invasivo e con lo scopo di ottenere un valore di resistenza del sottosuolo interessato nei limiti di quello precedente ai cedimenti.
pagina 16 di 20 L'intervento, più nel dettaglio, consiste in un'iniezione nel terreno che, provocando una reazione chimica, ha l'effetto di riempire i vuoti ivi esistenti, compattandolo e riducendo la quantità di acqua interstiziale presente. Inoltre, l'espansione della resina va prevista fin quando il terreno trattato risulta talmente addensato da rifiutare un'ulteriore compressione, inducendo la resina ad espandersi verso l'alto e provocando il sollevamento dell'edificio soprastante.
L'iniezione avviene a bassa pressione, secondo quantitativi definiti in funzione degli effetti man mano osservati in corso d'opera nel terreno di fondazione, fin quando le risultanze delle misure di controllo eseguite in parallelo all'intervento di rimedio non dimostrino che il terreno di fondazione ceduto abbia raggiunto una consistenza simile a quella del terreno limitrofo e non afflitto da cedimenti, il cui stato viene preso come riferimento.
Tale tecnica di consolidamento offre diversi vantaggi;
il metodo è solitamente rapido e risolutivo, infatti, occorrono pochi giorni di lavoro, senza necessità di scavi, vibrazioni e polveri fastidiose.
Per le opere in elevazione sarà invece necessario effettuare degli interventi di cuci
e scuci della muratura, la ricucitura dei cantonali mediante connessioni con barre in materiale composito fibrorinforzato CFRP e la risarcitura dei tramezzi con intonaci armati a basso spessore.
Tenuto conto di tutto quanto innanzi espresso, individuate tutte le opere a farsi per il ripristino dello stato dei luoghi, ne discende che la stima degli interventi da eseguirsi per la messa in sicurezza ed il completo ripristino del cespite, secondo la “regola
d'arte”, come da computo metrico estimativo dei lavori (riportato nell'Allegato 2 –
Computo Metrico Estimativo), tenuto conto dei prezzi come dettati dal Prezzario dei
LL.PP. della Regione Campania 2025, per categorie di lavoro similari, con utilizzo di materiali idonei e di riconosciuta buona fattura, risulta esser pari, incluso di oneri per la sicurezza e maggiorazione/aggravio dei costi per condizioni disagiate di lavoro nelle sole fasi di intervento di consolidamento, in c.t. ad € 90.131,61 (dico Euro
pagina 17 di 20 novantamilacentotrentuno/61), escluso di IVA da applicarsi come per legge nella misura del 10%”.
Ancora, indicava ulteriori costi correlati alle suddette lavorazioni:
“
1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. (comprendente le opere di consolidamento strutturale e risanamento conservativo) = € 1.500,00;
2. Calcolo Strutturale per il deposito dell'Attestazione di presentazione del progetto = € 3.000,00;
3. Direzione dei Lavori = € 4.500,00;
4. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori = € 2.000,00;
5. Certificato di Collaudo = € 2.000,00.
A quanto in precedenza espresso vanno aggiunti anche i diritti da corrispondere al
ed al Genio Civile di Napoli e/o alla competente Commissione Controparte_1
Sismica Comunale (se presente), consistenti in:
Diritti di Segreteria (ove previsti dal Comune di appartenenza) € 150,00;
Diritti per la presentazione dell'Attestazione di presentazione del progetto e del
Certificato di Collaudo Statico (comprensivo delle marche da bollo) € 180,00”.
Pertanto, accertata la responsabilità del convenuto, lo stesso va CP_1
condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 100.131,61 oltre
IVA ed interessi legali dalla data dell'evento e fino al soddisfo.
Sulla somma così determinata, che rappresenta un debito di valore – trattandosi di posta risarcitoria – deve essere computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), a far data dalla data del fatto;
sulla somma di anno in anno rivalutata devono altresì calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/95).
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
pagina 18 di 20 Alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'Ente nei confronti della risulta assorbita la domanda di garanzia Parte_4
formulata dall'Ente nei confronti della compagnia assicurativa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 100.131,61, oltre Parte_1
VA come per legge, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Euro 786,00 per spese vive ed Euro
[...]
7.052,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico del , condannando, quindi, lo stesso a rimborsare l'attrice di Controparte_1
quanto eventualmente da questa già versato al CTU, in via provvisoria;
4) Accoglie la domanda di manleva, e per l'effetto condanna Mediagroup S.r.l. a manlevare il delle somme indicate ai capi precedenti 1), 2) e 3); Controparte_1
pagina 19 di 20 5) Condanna Mediagroup Srl al pagamento in favore del delle Controparte_1
spese processuali che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
6) Ritenuta assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_1
confronti di dichiara compensate le spese fra CP_2 Controparte_2
quest'ultimi.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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