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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 7831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7831 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17077 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valerio Minucci, presso il cui studio sito in Napoli al Viale
Gramsci n. 19 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE - CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Rossella Promontorio, presso il cui studio sito in
Napoli alla Via Caracciolo n. 2 ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
E CONTRO
Controparte_2
- APPELLATA contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 4 luglio 2025, nel corso del quale i difensori delle parti costituite hanno chiesto che il giudice valutasse la possibilità di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 6680/24 R.G.A.C., pendente dinnanzi alla dott.ssa
Arena, la cui prossima udienza è fissata in data 25/11/2025 e, in via gradata, si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti ed agli atti difensivi tutti depositati ribadendo, quanto alla posizione di parte appellante, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 06/07/2022 ha impugnato la sentenza n. 2339/2022 del Giudice di Pace di Barra, Parte_1 depositata in Cancelleria il 06.05.2022 e notificata alle controparti il 07.06.2022, con cui era stata dichiarata a suo esclusivo carico la responsabilità del sinistro oggetto del giudizio di primo grado, verificatosi in Napoli, via Crispi, in data 18/10/2017 alle ore
21:30 circa.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale operato dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo giudice, chiedendo un riesame delle prove e mettendo in dubbio, in particolare, l'attendibilità del testimone escusso su istanza dell'attore.
Si è costituito in giudizio l'appellato , il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e l'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre chiesto la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 18349/2022, relativo al giudizio di appello avverso una diversa sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in giudizio promosso da in relazione al medesimo incidente Parte_1 stradale.
La malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_2 appello, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2022.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado e ritenuto di non dover disporre la riunione dei diversi procedimenti pendenti in relazione al medesimo incidente stradale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ed in data 04/07/2022, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 2. Va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
Nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, detta norma richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, quindi, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione e/o con specifica indicazione dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 342 c.p.c., pur nella sua attuale formulazione, non richiede che l'atto di appello sia redatto in maniera formale, potendo essere ritenuti ammissibili anche atti di impugnazione redatti in forma libera e privi della testuale indicazione delle parti della sentenza appellate, così come della puntuale indicazione della nuova motivazione e del dispositivo che l'appellante chiede al giudice di appello di pronunciare.
Quel che è richiesta a pena di inammissibilità dell'appello, invece, è la specifica enunciazione delle ragioni, fattuali e giuridiche, per le quali si ritenga di dover dissentire dalle motivazioni e conclusioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, affiancando alla loro censura una parte argomentativa che, valorizzando le risultanze istruttorie acquisite, operandone una rilettura e/o affiancando diverse argomentazioni di diritto a quelle spese dal giudice di primo grado, possa supportare la richiesta riforma del provvedimento impugnato
(cfr, da ultimo, Cass. civ., SS.UU. ord. n. 36481 del 13.12.2022, secondo cui “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Tale interpretazione dell'art. 342 c.p.c. si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Trattasi di opzione ermeneutica costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. civ., ord. n. 7675 del 19.03.2019).
Non occorre perciò che sia riportato testualmente il contenuto della prova orale raccolta, purché vi sia un esame critico delle motivazioni spese dal giudice di primo grado per ritenerla non attendibile e che nell'atto di appello si indichino le specifiche ragioni per le quali le risultanze istruttorie avrebbero dovuto essere ritenute idonee e sufficienti a supportare la domanda.
Nella fattispecie tali indicazioni si evincono agevolmente dalla lettura dell'atto di appello, quali sinteticamente riportate nel corpo della presente sentenza, con conseguente ammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. è superata dall'esame, con la presente sentenza, del gravame.
3. Deve, quindi, esser esaminato il primo motivo di appello, relativo all'eccezione di incompetenza per territorio disattesa dal giudice del primo grado.
Tale eccezione è stata tempestivamente formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace di Barra, ovvero nel primo atto utile
4 e comunque entro la prima udienza, sicché è ammissibile e pertanto esaminabile nel merito.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 cod.proc.civ. che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore
e al conciliatore;
peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320 III comma cod. proc. civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può essere eccepita dalla parte
o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza” (Cass. civ. sent. n. 12476 del 07.07.2004; in senso conforme Cass. civ. sent. n. 6593 del 24.03.2006); in termini: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi” (Cass. civ. sent.
n. 4376 del 07.04.2000).
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata, poi, espressamente reiterata nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni dinnanzi al giudice di primo grado, giacché nell'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della convenuta ha richiamato tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta
“insistendo nelle eccezioni di rito e di diritto sollevate” nonché reiterando “la sollevata eccezione di incompetenza per territorio” (cfr. verbale di udienza del 15/03/2022).
5 Nel merito, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata in primo grado e reiterata con l'atto di appello è fondata e merita accoglimento, con conseguente accoglimento del primo motivo di appello.
Il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito è tenuto a contestare tutti i concorrenti criteri previsti dalla legge processuale (cfr. Cass. civ., ord. 17020 del 04.08.2011), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, ponendo in essere un'attività argomentativa esplicita, il tutto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma processuale, con la conseguenza che altrimenti la competenza territoriale resta radicata in base al profilo non contestato o anche non tempestivamente o non efficacemente contestato per carente argomentatività, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17374 del 20.08.2020).
La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è, perciò, requisito di ammissibilità della stessa e l'eventuale incompletezza può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, facendo sì che l'eccezione debba intendersi non proposta e radicata la competenza dell'ufficio giudiziario adito (cfr. Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014;
Cass. civ., ord. n. 22510 del 04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del 26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere proposta, in maniera completa ed argomentata, con l'atto di costituzione in giudizio, posto che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge 353 del 1990, il convenuto aveva l'onere di contestare nel primo atto difensivo la predetta competenza con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. essendo escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità od incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base alla profilo non contestato, o comunque non efficacemente contestato, ed anzi rientrando l'incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza nell'ambito dei profili rilevabili di ufficio, anche in sede di legittimità.
6 Il rimodulato primo comma dell'art. 38 c.p. ha, quindi, imposto sia la necessità della formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, sia il principio della completezza ed argomentatività dell'eccezione e dell'impossibilita di rilevare d'ufficio profili di competenza non adeguatamente proposti.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti precisato che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. civ., ord.
n. 5725 del 07.03.2013; conformi Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014; Cass. civ., ord.
n. 22510 del 04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del 26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
È, pertanto, onere dell'eccipiente quello di dimostrare che sia la sede principale della società parte del giudizio si trovi altrove, sia che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., ord. n. 21253 del 14.10.2011).
Orbene, nell'atto di comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio,
ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza del Giudice di Pace di Parte_1
Barra in favore del Giudice di Pace di Napoli, indicando quale giudice competente il
Giudice di Pace di Napoli. A sostegno di tale eccezione, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., ha rilevato che il sinistro oggetto del presente giudizio si era verificato all'incrocio tra
Via Crispi e Via Biagio da Morcone, area rientrante nella competenza territoriale del
Giudice di Pace di Napoli, e che anche il domicilio della medesima convenuta ricade in Napoli, quartiere Chiaia, ovvero in luogo rientrante anch'esso nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli.
Ha poi eccepito, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., l'incompetenza per territorio in favore anche del Giudice di Pace di Milano. A sostegno di tale eccezione ha evidenziato che,
7 al momento del sinistro, la sede legale della compagnia di assicurazione convenuta risultava stabilita in Milano, senza che la stessa disponesse, nel circondario del
Giudice di Pace di Barra, di rappresentanti autorizzati a stare in giudizio o di sedi secondarie.
A comprova di quanto dedotto, ha prodotto idonea documentazione (stampa del sito internet della dal cui esame risulta che non vi siano agenzie Controparte_2 in Campania rientranti nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Barra).
Trattasi di prova concordante con le allegazioni della compagnia di assicurazione evocata in giudizio, la quale aveva rappresentato, nel muovere a sua volta eccezione di incompetenza territoriale, di non avere rappresentanti, né institori, né stabilimenti nel circondario del giudice adito.
Parte convenuta ha eccepito che neppure potrebbe ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Napoli sulla base dei fori facoltativi di cui all'articolo 20 c.p.c., disposizione applicabile a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, ovvero sia alle obbligazioni ex contractu, sia a quelle nascenti da illecito.
Avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ovvero in cui si è avuto il fatto dannoso (cosiddetto forum commissi delicti), infatti, la competenza avrebbe dovuto essere radicata presso il Giudice di Pace di Napoli, giacché l'incidente si era verificato in Napoli, all'incrocio fra via Crispi e via Biagio da Morcone.
Ha, poi, contestato la competenza territoriale in relazione al luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta (cosiddetto forum destinatae solutionis).
In proposito va rilevato che l'art. 1182 c.c., per stabilire dove l'obbligazione deve essere adempiuta, distingue tra obbligazioni aventi ad oggetto fin dall'inizio una somma di denaro (debiti di valuta) ed obbligazioni in cui la compensazione monetaria si pone solo in un secondo momento, come le obbligazioni risarcitorie (debiti di valore).
Le prime possono essere adempiute al domicilio del creditore ex art. 1182, III comma,
c.c., mentre le seconde seguono la regola generale dell'adempimento al domicilio del debitore al momento della scadenza di cui all'art. 1182, IV comma, c.c..
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1182, III comma, c.c., inoltre, la giurisprudenza ha sempre richiesto il requisito ulteriore della liquidità del credito, ritenendo tale
8 quello determinato nel suo preciso ammontare o determinabile per mezzo di un'operazione aritmetica.
Tale non può dirsi l'indennizzo assicurativo, che, pur configurandosi come debito di valuta, si determina solo per effetto della liquidazione del debito di valore risarcitorio che ne costituisce il suo presupposto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la liquidità del debito risarcitorio si concretizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza, non potendosi considerare precisato nel suo ammontare sulla base della sola affermazione contenuta nella domanda dell'attore, rendendosi necessario ancorare tale liquidazione a parametri oggettivi (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 17989 del
13.09.2016).
Pertanto, la competenza del Tribunale di Napoli non può radicarsi nemmeno sotto il profilo del forum destinatae solutionis, dovendo l'obbligazione essere adempiuta presso il domicilio del debitore, ovvero in Napoli, luogo di residenza della convenuta, o in
Milano, luogo ove la società convenuta ha sede ed un rappresentante abilitato a stare in giudizio.
Pertanto, come formulata ed argomentata in primo grado e ritualmente reiterata nel giudizio di appello, l'eccezione di incompetenza territoriale appare completa e provata, con conseguente erroneità della decisione del Giudice di Pace di Barra, il quale ha dichiarato la propria competenza e decidere la causa.
Ciò detto, l'accertamento da parte del giudice di appello che il primo giudice non aveva la competenza a decidere implica la nullità non solo della sentenza appellata ma anche di tutti gli atti processuali anteriori, con la conseguenza che il giudice di appello non può trattenere la causa e deciderla nel merito, ma, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, deve rimettere le parti avanti al giudice competente di primo grado (cfr. Cass. civ., sent. n. 4642 del 08.08.1984; in termini Cass. civ., sent. n. 9867 del 10.10.1997; Cass. civ., sent. n. 10566 del 04.07.2003).
Ne consegue che, nel caso in cui “il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice di appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti,
9 per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione”
(Cass. civ., sent. n. 22958 del 12.11.2010; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 26462 del
09.12.2011; Cass. civ., ord. n. 13439 del 01.07.2020).
In ragione di ciò, avendo il Giudice di Pace di Barra erroneamente affermato la propria competenza e deciso la causa, la sentenza oggetto del presente giudizio di appello è nulla e la causa dovrà essere riassunta dalle parti ai sensi dell'art. 50 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 18 c.p.c. o avanti al Giudice di
Pace di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per l'esame dei restanti motivi di appello.
3. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra le parti costituite, così come quelle del giudizio di primo grado (cfr.
Cass. civ., sent. n. 16765 del 16.07.2010; Cass. civ., ord. n. 14495 del 09.06.2017) e sono liquidate come da dispositivo, sullo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato in forza del D.M. n.
147/2022, riconoscendo i compensi in misura media per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 17077/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza n. 2339/2022 del Controparte_1
Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria il 06.05.2022, notificata alle controparti processuali in data 07.06.2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 2339/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Barra il 15.03.2022 e depositata in Cancelleria il 06.05.2022, notificata alle controparti processuali in data 07.06.2022 e ordina alle parti di
10 riassumere la causa, entro il termine di tre mesi, avanti al Giudice di Pace di Napoli o avanti al Giudice di Pace di Milano.;
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 39,05 per spese vive ed € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., come per legge, e del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 174,00 per spese vive ed € 2.550,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Valerio Minucci ex art. 93 c.p.c.;
c) pone a carico di le spese della consulenza d'ufficio espletata Controparte_1 nel giudizio di primo grado.
Napoli, 08.09.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17077 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valerio Minucci, presso il cui studio sito in Napoli al Viale
Gramsci n. 19 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE - CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Rossella Promontorio, presso il cui studio sito in
Napoli alla Via Caracciolo n. 2 ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
E CONTRO
Controparte_2
- APPELLATA contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 4 luglio 2025, nel corso del quale i difensori delle parti costituite hanno chiesto che il giudice valutasse la possibilità di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 6680/24 R.G.A.C., pendente dinnanzi alla dott.ssa
Arena, la cui prossima udienza è fissata in data 25/11/2025 e, in via gradata, si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti ed agli atti difensivi tutti depositati ribadendo, quanto alla posizione di parte appellante, la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 06/07/2022 ha impugnato la sentenza n. 2339/2022 del Giudice di Pace di Barra, Parte_1 depositata in Cancelleria il 06.05.2022 e notificata alle controparti il 07.06.2022, con cui era stata dichiarata a suo esclusivo carico la responsabilità del sinistro oggetto del giudizio di primo grado, verificatosi in Napoli, via Crispi, in data 18/10/2017 alle ore
21:30 circa.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale operato dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo giudice, chiedendo un riesame delle prove e mettendo in dubbio, in particolare, l'attendibilità del testimone escusso su istanza dell'attore.
Si è costituito in giudizio l'appellato , il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e l'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre chiesto la riunione del presente giudizio con quello recante R.G. n. 18349/2022, relativo al giudizio di appello avverso una diversa sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in giudizio promosso da in relazione al medesimo incidente Parte_1 stradale.
La malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_2 appello, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2022.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado e ritenuto di non dover disporre la riunione dei diversi procedimenti pendenti in relazione al medesimo incidente stradale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ed in data 04/07/2022, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 2. Va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
Nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, detta norma richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, quindi, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione e/o con specifica indicazione dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 342 c.p.c., pur nella sua attuale formulazione, non richiede che l'atto di appello sia redatto in maniera formale, potendo essere ritenuti ammissibili anche atti di impugnazione redatti in forma libera e privi della testuale indicazione delle parti della sentenza appellate, così come della puntuale indicazione della nuova motivazione e del dispositivo che l'appellante chiede al giudice di appello di pronunciare.
Quel che è richiesta a pena di inammissibilità dell'appello, invece, è la specifica enunciazione delle ragioni, fattuali e giuridiche, per le quali si ritenga di dover dissentire dalle motivazioni e conclusioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, affiancando alla loro censura una parte argomentativa che, valorizzando le risultanze istruttorie acquisite, operandone una rilettura e/o affiancando diverse argomentazioni di diritto a quelle spese dal giudice di primo grado, possa supportare la richiesta riforma del provvedimento impugnato
(cfr, da ultimo, Cass. civ., SS.UU. ord. n. 36481 del 13.12.2022, secondo cui “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Tale interpretazione dell'art. 342 c.p.c. si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Trattasi di opzione ermeneutica costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. civ., ord. n. 7675 del 19.03.2019).
Non occorre perciò che sia riportato testualmente il contenuto della prova orale raccolta, purché vi sia un esame critico delle motivazioni spese dal giudice di primo grado per ritenerla non attendibile e che nell'atto di appello si indichino le specifiche ragioni per le quali le risultanze istruttorie avrebbero dovuto essere ritenute idonee e sufficienti a supportare la domanda.
Nella fattispecie tali indicazioni si evincono agevolmente dalla lettura dell'atto di appello, quali sinteticamente riportate nel corpo della presente sentenza, con conseguente ammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. è superata dall'esame, con la presente sentenza, del gravame.
3. Deve, quindi, esser esaminato il primo motivo di appello, relativo all'eccezione di incompetenza per territorio disattesa dal giudice del primo grado.
Tale eccezione è stata tempestivamente formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace di Barra, ovvero nel primo atto utile
4 e comunque entro la prima udienza, sicché è ammissibile e pertanto esaminabile nel merito.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 cod.proc.civ. che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore
e al conciliatore;
peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320 III comma cod. proc. civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può essere eccepita dalla parte
o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza” (Cass. civ. sent. n. 12476 del 07.07.2004; in senso conforme Cass. civ. sent. n. 6593 del 24.03.2006); in termini: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi” (Cass. civ. sent.
n. 4376 del 07.04.2000).
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata, poi, espressamente reiterata nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni dinnanzi al giudice di primo grado, giacché nell'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della convenuta ha richiamato tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta
“insistendo nelle eccezioni di rito e di diritto sollevate” nonché reiterando “la sollevata eccezione di incompetenza per territorio” (cfr. verbale di udienza del 15/03/2022).
5 Nel merito, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata in primo grado e reiterata con l'atto di appello è fondata e merita accoglimento, con conseguente accoglimento del primo motivo di appello.
Il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito è tenuto a contestare tutti i concorrenti criteri previsti dalla legge processuale (cfr. Cass. civ., ord. 17020 del 04.08.2011), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, ponendo in essere un'attività argomentativa esplicita, il tutto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma processuale, con la conseguenza che altrimenti la competenza territoriale resta radicata in base al profilo non contestato o anche non tempestivamente o non efficacemente contestato per carente argomentatività, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17374 del 20.08.2020).
La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è, perciò, requisito di ammissibilità della stessa e l'eventuale incompletezza può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, facendo sì che l'eccezione debba intendersi non proposta e radicata la competenza dell'ufficio giudiziario adito (cfr. Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014;
Cass. civ., ord. n. 22510 del 04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del 26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere proposta, in maniera completa ed argomentata, con l'atto di costituzione in giudizio, posto che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge 353 del 1990, il convenuto aveva l'onere di contestare nel primo atto difensivo la predetta competenza con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. essendo escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità od incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base alla profilo non contestato, o comunque non efficacemente contestato, ed anzi rientrando l'incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza nell'ambito dei profili rilevabili di ufficio, anche in sede di legittimità.
6 Il rimodulato primo comma dell'art. 38 c.p. ha, quindi, imposto sia la necessità della formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, sia il principio della completezza ed argomentatività dell'eccezione e dell'impossibilita di rilevare d'ufficio profili di competenza non adeguatamente proposti.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti precisato che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. civ., ord.
n. 5725 del 07.03.2013; conformi Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014; Cass. civ., ord.
n. 22510 del 04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del 26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
È, pertanto, onere dell'eccipiente quello di dimostrare che sia la sede principale della società parte del giudizio si trovi altrove, sia che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., ord. n. 21253 del 14.10.2011).
Orbene, nell'atto di comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio,
ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza del Giudice di Pace di Parte_1
Barra in favore del Giudice di Pace di Napoli, indicando quale giudice competente il
Giudice di Pace di Napoli. A sostegno di tale eccezione, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., ha rilevato che il sinistro oggetto del presente giudizio si era verificato all'incrocio tra
Via Crispi e Via Biagio da Morcone, area rientrante nella competenza territoriale del
Giudice di Pace di Napoli, e che anche il domicilio della medesima convenuta ricade in Napoli, quartiere Chiaia, ovvero in luogo rientrante anch'esso nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli.
Ha poi eccepito, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., l'incompetenza per territorio in favore anche del Giudice di Pace di Milano. A sostegno di tale eccezione ha evidenziato che,
7 al momento del sinistro, la sede legale della compagnia di assicurazione convenuta risultava stabilita in Milano, senza che la stessa disponesse, nel circondario del
Giudice di Pace di Barra, di rappresentanti autorizzati a stare in giudizio o di sedi secondarie.
A comprova di quanto dedotto, ha prodotto idonea documentazione (stampa del sito internet della dal cui esame risulta che non vi siano agenzie Controparte_2 in Campania rientranti nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Barra).
Trattasi di prova concordante con le allegazioni della compagnia di assicurazione evocata in giudizio, la quale aveva rappresentato, nel muovere a sua volta eccezione di incompetenza territoriale, di non avere rappresentanti, né institori, né stabilimenti nel circondario del giudice adito.
Parte convenuta ha eccepito che neppure potrebbe ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Napoli sulla base dei fori facoltativi di cui all'articolo 20 c.p.c., disposizione applicabile a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, ovvero sia alle obbligazioni ex contractu, sia a quelle nascenti da illecito.
Avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ovvero in cui si è avuto il fatto dannoso (cosiddetto forum commissi delicti), infatti, la competenza avrebbe dovuto essere radicata presso il Giudice di Pace di Napoli, giacché l'incidente si era verificato in Napoli, all'incrocio fra via Crispi e via Biagio da Morcone.
Ha, poi, contestato la competenza territoriale in relazione al luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta (cosiddetto forum destinatae solutionis).
In proposito va rilevato che l'art. 1182 c.c., per stabilire dove l'obbligazione deve essere adempiuta, distingue tra obbligazioni aventi ad oggetto fin dall'inizio una somma di denaro (debiti di valuta) ed obbligazioni in cui la compensazione monetaria si pone solo in un secondo momento, come le obbligazioni risarcitorie (debiti di valore).
Le prime possono essere adempiute al domicilio del creditore ex art. 1182, III comma,
c.c., mentre le seconde seguono la regola generale dell'adempimento al domicilio del debitore al momento della scadenza di cui all'art. 1182, IV comma, c.c..
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1182, III comma, c.c., inoltre, la giurisprudenza ha sempre richiesto il requisito ulteriore della liquidità del credito, ritenendo tale
8 quello determinato nel suo preciso ammontare o determinabile per mezzo di un'operazione aritmetica.
Tale non può dirsi l'indennizzo assicurativo, che, pur configurandosi come debito di valuta, si determina solo per effetto della liquidazione del debito di valore risarcitorio che ne costituisce il suo presupposto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la liquidità del debito risarcitorio si concretizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza, non potendosi considerare precisato nel suo ammontare sulla base della sola affermazione contenuta nella domanda dell'attore, rendendosi necessario ancorare tale liquidazione a parametri oggettivi (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 17989 del
13.09.2016).
Pertanto, la competenza del Tribunale di Napoli non può radicarsi nemmeno sotto il profilo del forum destinatae solutionis, dovendo l'obbligazione essere adempiuta presso il domicilio del debitore, ovvero in Napoli, luogo di residenza della convenuta, o in
Milano, luogo ove la società convenuta ha sede ed un rappresentante abilitato a stare in giudizio.
Pertanto, come formulata ed argomentata in primo grado e ritualmente reiterata nel giudizio di appello, l'eccezione di incompetenza territoriale appare completa e provata, con conseguente erroneità della decisione del Giudice di Pace di Barra, il quale ha dichiarato la propria competenza e decidere la causa.
Ciò detto, l'accertamento da parte del giudice di appello che il primo giudice non aveva la competenza a decidere implica la nullità non solo della sentenza appellata ma anche di tutti gli atti processuali anteriori, con la conseguenza che il giudice di appello non può trattenere la causa e deciderla nel merito, ma, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, deve rimettere le parti avanti al giudice competente di primo grado (cfr. Cass. civ., sent. n. 4642 del 08.08.1984; in termini Cass. civ., sent. n. 9867 del 10.10.1997; Cass. civ., sent. n. 10566 del 04.07.2003).
Ne consegue che, nel caso in cui “il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice di appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti,
9 per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione”
(Cass. civ., sent. n. 22958 del 12.11.2010; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 26462 del
09.12.2011; Cass. civ., ord. n. 13439 del 01.07.2020).
In ragione di ciò, avendo il Giudice di Pace di Barra erroneamente affermato la propria competenza e deciso la causa, la sentenza oggetto del presente giudizio di appello è nulla e la causa dovrà essere riassunta dalle parti ai sensi dell'art. 50 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 18 c.p.c. o avanti al Giudice di
Pace di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per l'esame dei restanti motivi di appello.
3. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra le parti costituite, così come quelle del giudizio di primo grado (cfr.
Cass. civ., sent. n. 16765 del 16.07.2010; Cass. civ., ord. n. 14495 del 09.06.2017) e sono liquidate come da dispositivo, sullo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato in forza del D.M. n.
147/2022, riconoscendo i compensi in misura media per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 17077/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza n. 2339/2022 del Controparte_1
Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria il 06.05.2022, notificata alle controparti processuali in data 07.06.2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 2339/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Barra il 15.03.2022 e depositata in Cancelleria il 06.05.2022, notificata alle controparti processuali in data 07.06.2022 e ordina alle parti di
10 riassumere la causa, entro il termine di tre mesi, avanti al Giudice di Pace di Napoli o avanti al Giudice di Pace di Milano.;
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 39,05 per spese vive ed € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., come per legge, e del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 174,00 per spese vive ed € 2.550,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Valerio Minucci ex art. 93 c.p.c.;
c) pone a carico di le spese della consulenza d'ufficio espletata Controparte_1 nel giudizio di primo grado.
Napoli, 08.09.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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