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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 573/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10.03.2025 da , da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO ANNA, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in ROCCAMONFINA (CE) in data 20.03.2021; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 5.07.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) Ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b della L. 898/1970 e successive modifiche pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
1 in data 20 marzo 2021 in Roccamonfina (CE), iscritto nei registri di Stato Civile Pt_2 del Comune di Roccamonfina (CE) dell'anno 2021, atto n. 3, Parte I;
b) stabilire che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile avendo il sig. e la Parte_1 sig.ra rinunciato espressamente e reciprocamente a qualsiasi assegno Parte_2 divorzile e/o alimentare e ad ogni qualsiasi pretesa e/o diritto derivante dal contratto matrimonio considerato che gli stessi si dichiarano e sono economicamente indipendenti, autosufficienti e provvisti di mezzi adeguati per provvedere al proprio personale mantenimento e di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
c) le parti riconoscono espressamente e si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale esistente tra loro, per cui non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, azione o diritto azionato o azionabile, avendo reciprocamente saldato ogni posta. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROCCAMONFINA (CE) il 20.03.2021 da
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
CASERTA (CE) il 15.09.1991, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMONFINA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, serie, anno
2021);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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