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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249ACRS TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti: Le parti sono state assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1 , proponeva ricorso contro il Comune di Serrone avverso l'avviso di accertamento n.249 notificatogli in data
16 gennaio 2024 per un importo pari ad Euro 964,47, inerente alla TASI dell'anno 2017.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo risalente all'anno 2017 e notificato solo il 16.01.2024 e la decadenza del diritto alla pretesa impositiva
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono, infatti, essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento n.
249 e di ogni atto prodromico e successivo, con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva i giudizio il Comune di Serrone deducendo, preliminarmente, che l'avviso di accertamento TASI-
ACRs n.249, riferito all'anno di imposta 2017, rientrava nella tipologia “avviso di accertamento d'ufficio” e non ad avviso di accertamento in rettifica ed era relativo a evasione totale della TASI dovuta e non versata per un locale commerciale (C/1; classe 7; metri quadrati 308) iscritto nel N.C.E.U. al foglio 13 part.lla 115 sub.3, rendita catastale euro 3.881,28, senza che vi fosse stata dichiarazione che giustificasse l'esclusione dal pagamento dell'IMU .
L'art.11 del D. Lgs.504/92 e.l'art.67 del d.l. n.18 del 2020 hanno fissato specifici termini per la prescrizione sia per gli avvisi di accertamento d'ufficio sia per gli avvisi di accertamento in rettifica e l'attuale normativa
(legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha eliminato la differenza fra avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, per i quali erano previsti termini differenziati. Con le attuali diposizioni il recupero può avvenire, per il caso di cui si tratta, sino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione.
Per l'anno 2017 il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 31.12.2018, e, in applicazione dell'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 e dell'art.67 del d.l. n.18 del 2020 (sospensione di 85 giorni dei termini delle attività), l'avviso d'accertamento d'ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 26 marzo 2024 (31 dic. 2023 + 85 gg).
Quindi, per gli avvisi di accertamento d'ufficio i cinque anni non si dovevano calcolare dall'anno in cui andavano eseguiti i versamenti ma, come stabilito dall'art.161 della legge n.296/2006, dovevano conteggiarsi dall'anno in cui andava presentata la dichiarazione che, nel caso specifico, doveva coincidere con il 2018, in concomitanza con la scadenza della dichiarazione dei redditi.
Essendo stati, quindi, correttamente i termini di notifica dell'atto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione il Signor Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione quinquennale del tributo, risalente all'anno 2017, notificato il 16.01.2024 e la decadenza del diritto alla pretesa impositiva. L'avviso, quindi, secondo tale prospettazione risultrebbe notificato fuori termine.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono,orbene, essere notificati, secondo la normativa vigente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La Corte di Cassazione, con numerose uniformi pronunzie, ha ribadito che “…in applicazione l'art. 1, comma
161 della legge n. 296/2006, l'avviso d'accertamento d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. (vedi anche Cass. ord. n.19145/16 e n.27261 del 25 settembre 2022).
Nel caso di specie, per l'anno 2017 il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 31.12.2018 e, per effetto della sospensione introdotta dall'art. 67 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020, riguardante i termini di prescrizione per la notifica degli accertamenti d'ufficio e in rettifica per la TARI, TASI e IMU, detti termini risultano prorogati di ulteriori 85 giorni, dalla naturale scadenza del 31 dicembre. L'atto, notificato in data 16 gennaio 2024, quindi, avrebbe potuto essere correttamente notificato sino al 25 marzo 2024.
Nonostante la soccombenza, in ragione della natura della questione trattata e dell'esiguo valore della controversia (valore verificato CUT euro 403,46), si ritiene di poter compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249ACRS TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti: Le parti sono state assenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1 , proponeva ricorso contro il Comune di Serrone avverso l'avviso di accertamento n.249 notificatogli in data
16 gennaio 2024 per un importo pari ad Euro 964,47, inerente alla TASI dell'anno 2017.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo risalente all'anno 2017 e notificato solo il 16.01.2024 e la decadenza del diritto alla pretesa impositiva
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono, infatti, essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento n.
249 e di ogni atto prodromico e successivo, con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva i giudizio il Comune di Serrone deducendo, preliminarmente, che l'avviso di accertamento TASI-
ACRs n.249, riferito all'anno di imposta 2017, rientrava nella tipologia “avviso di accertamento d'ufficio” e non ad avviso di accertamento in rettifica ed era relativo a evasione totale della TASI dovuta e non versata per un locale commerciale (C/1; classe 7; metri quadrati 308) iscritto nel N.C.E.U. al foglio 13 part.lla 115 sub.3, rendita catastale euro 3.881,28, senza che vi fosse stata dichiarazione che giustificasse l'esclusione dal pagamento dell'IMU .
L'art.11 del D. Lgs.504/92 e.l'art.67 del d.l. n.18 del 2020 hanno fissato specifici termini per la prescrizione sia per gli avvisi di accertamento d'ufficio sia per gli avvisi di accertamento in rettifica e l'attuale normativa
(legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha eliminato la differenza fra avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, per i quali erano previsti termini differenziati. Con le attuali diposizioni il recupero può avvenire, per il caso di cui si tratta, sino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione.
Per l'anno 2017 il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 31.12.2018, e, in applicazione dell'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 e dell'art.67 del d.l. n.18 del 2020 (sospensione di 85 giorni dei termini delle attività), l'avviso d'accertamento d'ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 26 marzo 2024 (31 dic. 2023 + 85 gg).
Quindi, per gli avvisi di accertamento d'ufficio i cinque anni non si dovevano calcolare dall'anno in cui andavano eseguiti i versamenti ma, come stabilito dall'art.161 della legge n.296/2006, dovevano conteggiarsi dall'anno in cui andava presentata la dichiarazione che, nel caso specifico, doveva coincidere con il 2018, in concomitanza con la scadenza della dichiarazione dei redditi.
Essendo stati, quindi, correttamente i termini di notifica dell'atto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione il Signor Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione quinquennale del tributo, risalente all'anno 2017, notificato il 16.01.2024 e la decadenza del diritto alla pretesa impositiva. L'avviso, quindi, secondo tale prospettazione risultrebbe notificato fuori termine.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono,orbene, essere notificati, secondo la normativa vigente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La Corte di Cassazione, con numerose uniformi pronunzie, ha ribadito che “…in applicazione l'art. 1, comma
161 della legge n. 296/2006, l'avviso d'accertamento d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. (vedi anche Cass. ord. n.19145/16 e n.27261 del 25 settembre 2022).
Nel caso di specie, per l'anno 2017 il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 31.12.2018 e, per effetto della sospensione introdotta dall'art. 67 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020, riguardante i termini di prescrizione per la notifica degli accertamenti d'ufficio e in rettifica per la TARI, TASI e IMU, detti termini risultano prorogati di ulteriori 85 giorni, dalla naturale scadenza del 31 dicembre. L'atto, notificato in data 16 gennaio 2024, quindi, avrebbe potuto essere correttamente notificato sino al 25 marzo 2024.
Nonostante la soccombenza, in ragione della natura della questione trattata e dell'esiguo valore della controversia (valore verificato CUT euro 403,46), si ritiene di poter compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.