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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
IA LI
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11321 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza in forma scritta del 10.4.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
(opponenti)
1
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA G.B. VICO 22 00196 ROMA, presso lo studio dell'avv. VECCHIONE LEONARDO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Parte_3
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore, con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in VIA E.Q. VISCONTI, 90 00193 ROMA , presso lo studio dell'avv.
NU AO che la rappresenta e difende con l'avv. NU ANTONIO giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza in forma scritta del 10.4.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 7.3.24 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad essi notificato il 15 e 16 febbraio 2024 da
[...]
sulla scorta del contratto di mutuo fondiario sottoscritto il Parte_3
19.09.16, deducendo la nullità parziale del medesimo per la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, per la mancata pattuizione espressa del regime finanziario
2
capitalizzazione adottato (“composto”), nonché a causa della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, comportando altresì una divergenza tra il T.A.N.
contrattualmente indicato e quello maggiore concretamente applicato, per violazione degli articoli
821, comma 3, 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva 93/13/CEE,
degli articoli 116, 117 e 125-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) e dell'articolo 6 della Delibera
C.I.C.R. del 09/2/2000;
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione con vittoria di spese, contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza del
10.4.25 previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c..
Negli scritti conclusionali parte opponente ha chiesto la compensazione delle spese di lite considerato che la domanda è stata proposta prima che la questione fosse decisa dalle Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024.
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Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizione preventiva all'opposizione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Recentemente le Ss. Uu. della Corte Suprema di Cassazione hanno, infatti, statuito il principio per cui, in tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ( Cass., Ss. Uu. 29 maggio 2024, n. 15130).
3
Tale insegnamento vale non soltanto in caso di mutuo cd. a tasso fisso ma anche di mutuo a tasso cd. variabile: anche in questo caso, infatti, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta,
detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. Sez. I, ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382).
Considerato che nel caso in esame, il tasso di interesse nominale annuo era stato pattuito per una parte nella misura fissa del 3,10 % e per la restante secondo una misura variabile (cfr. art. 3 del contratto di mutuo), alla luce dei principi sopra esposti, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto delle richieste formulate da parte opponente in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
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• Condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite a favore di che liquida in € Parte_3
2.906,00 oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
Così deciso in Roma il 28/07/2025
Il Giudice
IA LI
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