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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3332/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc nella causa iscritta al n. 3332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(P. IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno – Parte_1 P.IVA_1 capitale sociale i.v. €. 10.000), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Galbiati (CF
), presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita 33) è elettivamente domiciliata C.F._1
Ricorrente
E
(CF ) residente in [...], VIA MONTEGRAPPA 12, Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E
(C.F ) residente in [...] VIA RAFFAELLO Controparte_2 C.F._3
SANZIO N. 13, resistente contumace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della moglie dell'esecutato
(pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Como il 16.10.2018 – RG
1 1880/2018 ed integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018) e la sua inopponibilità nei confronti della parte ricorrente, disponendo la cancellazione della trascrizione operata presso la Cons. RRII Como ai nn.
28572/19437 il 26.10.2018. Con vittoria delle spese di lite.
per parte resistente: nulla, non essendo costituita oggetto: accertamento decadenza assegnazione casa coniugale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc iscritto il 11.10.2023 chiedeva accertarsi l'intervenuta Parte_1 decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della moglie dell'esecutato
(pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Como il 16.10.2018 – RG
1880/2018 ed integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018) e la sua inopponibilità nei confronti della parte ricorrendo, disponendo la cancellazione della trascrizione operata presso la Cons. RRII Como ai nn.
28572/19437 il 26.10.2018
Assumeva di essere creditrice nei confronti di e in forza di decreto Controparte_1 CP_3 ingiuntivo n.1267/2018 emesso in favore di ( –sua cedente pro soluto- e Parte_2 contro nonché rispetto cui i due in qualità di fideiussori, per euro Controparte_4 CP_1
62.927,94 di cui Euro 58.339,84 per sorte capitale, Euro 4588,10 per spese del procedimento monitorio e di precetto, oltre agli interessi.
In ragione della persistenza debitoria, aveva sottoposto a pignoramento compendio immobiliare di proprietà di
, sito in LI CO (via Raffaello Sanzio n.13), catastalmente censito al foglio 4 part.2807, Controparte_1 subalterni 2,3,4,5, per la quota di 1/3 da cui era scaturita la procedura esecutiva immobiliare n.243/2020
Tribunale di Como, in seno alla quale tuttavia era risultata ostativa alla vendita la trascrizione di cui ai nn.
28572/19437 del 26.10.2018) del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie dell'esecutato stesso.
Veniva infatti dal G.E. rilevata l'opponibilità [della trascrizione] alla procedura esecutiva poiché trascritto in data anteriore alla data di iscrizione ipoteca giudiziale, con sicura incidenza percentuale in diminuzione del valore del bene”, con valore ostativo al prosieguo della procedura, con sospensione della stessa e introduzione del giudizio divisionale endoesecutivo, vendita del compendio e distribuzione del ricavato pro quota.
Chiedeva pertanto con il giudizio contenzioso in epigrafe la declaratoria di decadenza del citato provvedimento, in ragione della ritenuta sopravvenuta decadenza dei presupposti di legge che ne avevano consentito l'emanazione.
In sede di prima udienza in data 21.02.2024, giusta decreto di fissazione del 7.11.2023, il Giudice, riscontrata la mancata comparizione dei resistenti e , ne dichiarava la contumacia, Controparte_1 Controparte_2
e, ritenuta la causa di carattere documentale ed attinente questioni di diritto, in accoglimento delle richieste attoree fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies, calendarizzandola al 10 luglio 2024 differita poi CP (dal precedente G.I.) al 18.09.2024. Il sottoscritto nuovo assegnatario del fascicolo a far data dal 6.9.2024, ne disciplinava la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc. In tale data pertanto la causa si intendeva trattenuta in decisione.
2 II. Sussiste la competenza di questo Tribunale.
La domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.
Il contraddittorio risulta correttamente instaurato, con notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza perfezionatisi il 15.11.2023 nei riguardi di entrambe le parti resistenti.
Va precisato che non vi è necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi della figlia dei resistenti,
, che –anche secondo l'orientamento, anche recente, della Suprema Corte (vds Cass. n.2344 del Controparte_6
25/01/2023)- avrebbe potuto partecipare al giudizio spiegando intervento adesivo dipendente ma non anche
“proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione”, dunque non essendo parte necessaria da evocare in giudizio.
In tema di modifica delle condizioni di divorzio, infatti (ibidem), “il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell'assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il genitore con lui convivente acquista, per effetto dell'assegnazione, un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può partecipare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione”.
Risulta enucleato l'interesse ad agire di parte ricorrente, cristallizzato anche dal provvedimento assunto dal
G.E. all'udienza del 29/06/2023 nella procedura esecutiva (vds all.15), nel quale viene accertata l'opponibilità alla procedura esecutiva del provvedimento di assegnazione della casa familiare –stante la priorità temporale della sua trascrizione rispetto all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale-, fatta salva la “revoca / cancellazione del verbale di assegnazione in relazione all'età della persona cui la casa familiare è assegnata” (ibidem).
Essendo creditore procedente nella procedura esecutiva succitata, e pignorante per la misura di 1/3
(erroneamente azionata in ½ con nota di trascrizione del pignoramento sub doc. 9, ed opportunamente ristretta ad 1/3 –vds certificazione notarile ex art. 567 cpc sub doc.14- dal G.E senza efficacia preclusiva del prosieguo della procedura, essendo stato pignorato più del dovuto e non meno), parte ricorrente ha infatti interesse ad ottenere la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, in modo da elidere un ostacolo giuridico alla vendita del compendio in sede esecutiva al valore di mercato ed alla distribuzione del ricavato con massimizzazione della propria soddisfazione: il bene gravato dall'attuale vincolo
–che essendo trascritto risulta opponibile senza limite temprale- determina infatti una significativa diminuzione del suo valore in sede di vendita.
Risulta egualmente provata la legittimazione attiva di stante la qualità della sua cedente ( Parte_1 [...]
) di creditrice –tra gli altri- di (vds decreto ingiuntivo, sub. 5, Parte_2 Controparte_1 comprensivo di provvedimento di correzione dell'errore materiale di cui a pag.9), ed essendovi piena evidenza
(vds. estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dell'avvenuta successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi, tenuto conto della previsione di cui all'art. 1264 c.c.
Il diritto di parte ricorrente è legittimamente esercitato in via surrogatoria ex art. 2900 cc trattandosi di azione
“spettante verso i terzi” (coniuge separato “al proprio debitore” ), “e che questi CP_2 Controparte_1 trascura di esercitare” e trattandosi di “diritti e azioni [che] abbiano contenuto patrimoniale e non […di diritti o
3 di azioni] “che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”.
III. La domanda di parte ricorrente è fondata, e come tale deve essere accolta.
La tesi di parte ricorrente fonda sull'assunto dell'intervenuta venuta meno dei presupposti che avevano legittimato l'assegnazione a moglie di , della casa coniugale in sede di Controparte_2 Controparte_1 separazione con i provvedimenti del 16.10.2018 e del 23.10.2018 nel proc. RG 1880/2018) –vds pag.1 rigo terzo parte dispositiva del doc.11). era divenuta assegnataria del compendio di via Raffaello Sanzio in LI CO –come CP_2 cristallizzato nel ricorso, vds nuovamente doc.11 pag.
3- in quanto affidataria della figlia . , CP_6 Controparte_6 tuttavia, nata in data [...] (vds. certificato anagrafico sub. all 13), risultava avere alla data di iscrizione a ruolo del giudizio in epigrafe 33 anni e mezzo, ed è attualmente prossima ai 35 anni, e maggiorenne da tre lustri, un'età pertanto rispetto alla quale non può ritenersi persiste l'obbligo di mantenimento del figlio che, solo, giustifica l'assegnazione della casa familiare.
La tesi è conferente e convincente, poggia da una parte su evidenze documentali, sull'altra su assunti fondati su massime di esperienza e corroborate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e, da ultimo, non risulta smentita da una ricostruzione di parte resistente, non costituitasi.
Devono farsi propri gli approdi giurisprudenziali in materia, per cui:
- “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente”
(cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018);
- “la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. n. 2344 del 2023, Cass.
20452/22);
- se invero non può parlarsi di presunzione di venuta meno delle condizioni giustificanti il diritto al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale per il solo sopraggiungere della maggiore età, deve d'altra parte escludersi il permanere dell'obbligo di mantenimento –cui è collegato il diritto dell'altro coniuge all'assegnazione della casa familiare- da parte del genitore in considerazione dell'ampio superamento della maggiore età da parte del figlio;
- “l'età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” (Cass.n. 38366 del
03/12/2021);
- “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
4 restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 38366 del 03/12/2021);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. .
26875 del 20/09/2023); pertanto “per il <> in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (ibidem).
Alla luce dei principi esposti –ed in difetto di una ricostruzione fattuale alternativa, non dedotta da controparte, non costituitasi seppur ritualmente evocata (o non intervenuta, quanto alla figlia)- non sussistono elementi, anche solo presuntivi, volti a ritenere che la figlia , attualmente nel trentacinquesimo anno di CP_6 età, possa ritenersi tuttora legittima destinataria di un obbligo di mantenimento genitoriale;
ciò a prescindere da ogni disamina in ordine all'attualità di convivenza o meno della figlia con la madre nella casa familiare, o dallo svolgimento di un'occupazione che le possa assicurare una propria indipendenza economica.
Deve infatti presumersi che, in assenza di particolari condizioni, quali esemplificativamente la presenza di handicap fisici o psichici, un figlio di 34 anni, in età in cui già da dieci anni avrebbe potuto ultimare il percorso universitario e dunque trovare un'occupazione stabile, possa ritenersi legittimato a godere del mantenimento genitoriale;
contrariamente opinando, dovrebbe concludersi che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni si protragga ad libitum, fino alla persistenza in vita dei genitori, mentre “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 358/2023).
IV. Non disconosce il Tribunale il principio per cui la raggiunta maggiore età, da sola, non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento (“l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 2012; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407)).
Nondimeno deve del principio farsi applicazione ragionevole e allineata con i richiamati principi dell'Ordinamento, e con il diritto/dovere del giovane adulto ad autodeterminarsi;
in questo senso (vds recente
Cassn. 26875 del 20/09/2023) “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
5 D'altronde, si richiami la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude il diritto al ripristino del mantenimento nei riguardi del figlio che abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa e l'abbia successivamente persa o abbandonata (Cass. n. 12477 del 07/07/2004), rilevandosi a riguardo come troverebbe difficile comprensione e giustificazione un Ordinamento maggiormente tutelante il soggetto inoccupato (e magari nemmeno in cerca di occupazione) rispetto a colui che l'aveva e l'ha persa.
Sempre in tale ottica si richiamino anche recentissime pronunce della Suprema Corte (vds Cass n. 12123 del
06/05/2024) che individuano per il “giovane adulto” inoccupato, quale misure “finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”, “i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale” previsti dall'Ordinamento, e non il ricorso al mantenimento genitoriale.
V. Alla luce di tutto quanto precede, deve escludersi la sussistenza di un diritto al mantenimento da parte della figlia , non essendo nel caso di specie emerse peculiari condizioni della stessa, tali da portare a CP_6 concludere che, stante la sua età, a prescindere dalla condizione di eventuale inoccupazione e/o convivenza con la madre, ella sia tuttora meritevole del mantenimento, presupposto su cui regge la conservazione degli effetti dell'assegnazione della casa coniugale.
Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento della domanda attorea, la revoca (id est: decadenza) dell'assegnazione della casa familiare in capo a genitore inizialmente affidatario della Controparte_2 figlia giusta verbale di separazione (vds supra), in ragione dell'accertamento della venuta meno dei presupposti legittimanti la misura inizialmente concessa.
Conseguenza della revoca (o decadenza) dell'assegnazione della casa coniugale a è il Controparte_2 ripristino del “normale regime civilistico", che “va inteso nel senso che il compendio torna nel godimento esclusivo del proprietario” (vds ex multis Cass n. 15373 del 26/07/2016) e cioè, nel caso di specie, del marito
, per la quota indivisa di un terzo. Controparte_1
VI. Sussiste conseguentemente la legittimazione di parte ricorrente a richiedere che venga disposta dall'Autorità Giudiziaria la cancellazione del provvedimento di assegnazione in godimento (ed in favore) di del 16.10.2018 (integrato con provvedimento di correzione del 24.10.2018) e Controparte_2 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in relazione alle unità immobiliari site in
LI CO e catastalmente censite al foglio 4, particella 2807 subalterni 2,3,4,5
VII. Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione delle controparti, dichiarate contumaci, e del sostanziale disinteresse mostrato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da Pt_1 nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed
[...] Controparte_1 Controparte_2 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di e , non costituitisi nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2 benché ritualmente evocati
6 in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accerta l'intervenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore
, pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi Controparte_2 [...]
e dal Tribunale di Como il 16.10.2018 nel proc. RG 1880/2018 (ed CP_1 Controparte_2 integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018); e per l'effetto:
Revoca l'assegnazione disposta in favore di del compendio sito in LI Controparte_2
CO (CO) e catastalmente censito al foglio 4, particella 2807 subalterni 2,3,4,5, trascritto con nota del 26.10.2018 ai nn. 28572 Reg. Gen e 19437 Reg. Part.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio di Como di procedere alla cancellazione della trascrizione del citato provvedimento di assegnazione eseguita con nota del 26.10.2018 ai nn. 28572/19437 in relazione al compendio suindicato.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Como, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc nella causa iscritta al n. 3332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(P. IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno – Parte_1 P.IVA_1 capitale sociale i.v. €. 10.000), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Galbiati (CF
), presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita 33) è elettivamente domiciliata C.F._1
Ricorrente
E
(CF ) residente in [...], VIA MONTEGRAPPA 12, Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E
(C.F ) residente in [...] VIA RAFFAELLO Controparte_2 C.F._3
SANZIO N. 13, resistente contumace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della moglie dell'esecutato
(pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Como il 16.10.2018 – RG
1 1880/2018 ed integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018) e la sua inopponibilità nei confronti della parte ricorrente, disponendo la cancellazione della trascrizione operata presso la Cons. RRII Como ai nn.
28572/19437 il 26.10.2018. Con vittoria delle spese di lite.
per parte resistente: nulla, non essendo costituita oggetto: accertamento decadenza assegnazione casa coniugale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc iscritto il 11.10.2023 chiedeva accertarsi l'intervenuta Parte_1 decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della moglie dell'esecutato
(pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Como il 16.10.2018 – RG
1880/2018 ed integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018) e la sua inopponibilità nei confronti della parte ricorrendo, disponendo la cancellazione della trascrizione operata presso la Cons. RRII Como ai nn.
28572/19437 il 26.10.2018
Assumeva di essere creditrice nei confronti di e in forza di decreto Controparte_1 CP_3 ingiuntivo n.1267/2018 emesso in favore di ( –sua cedente pro soluto- e Parte_2 contro nonché rispetto cui i due in qualità di fideiussori, per euro Controparte_4 CP_1
62.927,94 di cui Euro 58.339,84 per sorte capitale, Euro 4588,10 per spese del procedimento monitorio e di precetto, oltre agli interessi.
In ragione della persistenza debitoria, aveva sottoposto a pignoramento compendio immobiliare di proprietà di
, sito in LI CO (via Raffaello Sanzio n.13), catastalmente censito al foglio 4 part.2807, Controparte_1 subalterni 2,3,4,5, per la quota di 1/3 da cui era scaturita la procedura esecutiva immobiliare n.243/2020
Tribunale di Como, in seno alla quale tuttavia era risultata ostativa alla vendita la trascrizione di cui ai nn.
28572/19437 del 26.10.2018) del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie dell'esecutato stesso.
Veniva infatti dal G.E. rilevata l'opponibilità [della trascrizione] alla procedura esecutiva poiché trascritto in data anteriore alla data di iscrizione ipoteca giudiziale, con sicura incidenza percentuale in diminuzione del valore del bene”, con valore ostativo al prosieguo della procedura, con sospensione della stessa e introduzione del giudizio divisionale endoesecutivo, vendita del compendio e distribuzione del ricavato pro quota.
Chiedeva pertanto con il giudizio contenzioso in epigrafe la declaratoria di decadenza del citato provvedimento, in ragione della ritenuta sopravvenuta decadenza dei presupposti di legge che ne avevano consentito l'emanazione.
In sede di prima udienza in data 21.02.2024, giusta decreto di fissazione del 7.11.2023, il Giudice, riscontrata la mancata comparizione dei resistenti e , ne dichiarava la contumacia, Controparte_1 Controparte_2
e, ritenuta la causa di carattere documentale ed attinente questioni di diritto, in accoglimento delle richieste attoree fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies, calendarizzandola al 10 luglio 2024 differita poi CP (dal precedente G.I.) al 18.09.2024. Il sottoscritto nuovo assegnatario del fascicolo a far data dal 6.9.2024, ne disciplinava la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc. In tale data pertanto la causa si intendeva trattenuta in decisione.
2 II. Sussiste la competenza di questo Tribunale.
La domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.
Il contraddittorio risulta correttamente instaurato, con notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza perfezionatisi il 15.11.2023 nei riguardi di entrambe le parti resistenti.
Va precisato che non vi è necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi della figlia dei resistenti,
, che –anche secondo l'orientamento, anche recente, della Suprema Corte (vds Cass. n.2344 del Controparte_6
25/01/2023)- avrebbe potuto partecipare al giudizio spiegando intervento adesivo dipendente ma non anche
“proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione”, dunque non essendo parte necessaria da evocare in giudizio.
In tema di modifica delle condizioni di divorzio, infatti (ibidem), “il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell'assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il genitore con lui convivente acquista, per effetto dell'assegnazione, un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può partecipare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione”.
Risulta enucleato l'interesse ad agire di parte ricorrente, cristallizzato anche dal provvedimento assunto dal
G.E. all'udienza del 29/06/2023 nella procedura esecutiva (vds all.15), nel quale viene accertata l'opponibilità alla procedura esecutiva del provvedimento di assegnazione della casa familiare –stante la priorità temporale della sua trascrizione rispetto all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale-, fatta salva la “revoca / cancellazione del verbale di assegnazione in relazione all'età della persona cui la casa familiare è assegnata” (ibidem).
Essendo creditore procedente nella procedura esecutiva succitata, e pignorante per la misura di 1/3
(erroneamente azionata in ½ con nota di trascrizione del pignoramento sub doc. 9, ed opportunamente ristretta ad 1/3 –vds certificazione notarile ex art. 567 cpc sub doc.14- dal G.E senza efficacia preclusiva del prosieguo della procedura, essendo stato pignorato più del dovuto e non meno), parte ricorrente ha infatti interesse ad ottenere la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, in modo da elidere un ostacolo giuridico alla vendita del compendio in sede esecutiva al valore di mercato ed alla distribuzione del ricavato con massimizzazione della propria soddisfazione: il bene gravato dall'attuale vincolo
–che essendo trascritto risulta opponibile senza limite temprale- determina infatti una significativa diminuzione del suo valore in sede di vendita.
Risulta egualmente provata la legittimazione attiva di stante la qualità della sua cedente ( Parte_1 [...]
) di creditrice –tra gli altri- di (vds decreto ingiuntivo, sub. 5, Parte_2 Controparte_1 comprensivo di provvedimento di correzione dell'errore materiale di cui a pag.9), ed essendovi piena evidenza
(vds. estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dell'avvenuta successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi, tenuto conto della previsione di cui all'art. 1264 c.c.
Il diritto di parte ricorrente è legittimamente esercitato in via surrogatoria ex art. 2900 cc trattandosi di azione
“spettante verso i terzi” (coniuge separato “al proprio debitore” ), “e che questi CP_2 Controparte_1 trascura di esercitare” e trattandosi di “diritti e azioni [che] abbiano contenuto patrimoniale e non […di diritti o
3 di azioni] “che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”.
III. La domanda di parte ricorrente è fondata, e come tale deve essere accolta.
La tesi di parte ricorrente fonda sull'assunto dell'intervenuta venuta meno dei presupposti che avevano legittimato l'assegnazione a moglie di , della casa coniugale in sede di Controparte_2 Controparte_1 separazione con i provvedimenti del 16.10.2018 e del 23.10.2018 nel proc. RG 1880/2018) –vds pag.1 rigo terzo parte dispositiva del doc.11). era divenuta assegnataria del compendio di via Raffaello Sanzio in LI CO –come CP_2 cristallizzato nel ricorso, vds nuovamente doc.11 pag.
3- in quanto affidataria della figlia . , CP_6 Controparte_6 tuttavia, nata in data [...] (vds. certificato anagrafico sub. all 13), risultava avere alla data di iscrizione a ruolo del giudizio in epigrafe 33 anni e mezzo, ed è attualmente prossima ai 35 anni, e maggiorenne da tre lustri, un'età pertanto rispetto alla quale non può ritenersi persiste l'obbligo di mantenimento del figlio che, solo, giustifica l'assegnazione della casa familiare.
La tesi è conferente e convincente, poggia da una parte su evidenze documentali, sull'altra su assunti fondati su massime di esperienza e corroborate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e, da ultimo, non risulta smentita da una ricostruzione di parte resistente, non costituitasi.
Devono farsi propri gli approdi giurisprudenziali in materia, per cui:
- “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente”
(cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018);
- “la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. n. 2344 del 2023, Cass.
20452/22);
- se invero non può parlarsi di presunzione di venuta meno delle condizioni giustificanti il diritto al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale per il solo sopraggiungere della maggiore età, deve d'altra parte escludersi il permanere dell'obbligo di mantenimento –cui è collegato il diritto dell'altro coniuge all'assegnazione della casa familiare- da parte del genitore in considerazione dell'ampio superamento della maggiore età da parte del figlio;
- “l'età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” (Cass.n. 38366 del
03/12/2021);
- “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
4 restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 38366 del 03/12/2021);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. .
26875 del 20/09/2023); pertanto “per il <
Alla luce dei principi esposti –ed in difetto di una ricostruzione fattuale alternativa, non dedotta da controparte, non costituitasi seppur ritualmente evocata (o non intervenuta, quanto alla figlia)- non sussistono elementi, anche solo presuntivi, volti a ritenere che la figlia , attualmente nel trentacinquesimo anno di CP_6 età, possa ritenersi tuttora legittima destinataria di un obbligo di mantenimento genitoriale;
ciò a prescindere da ogni disamina in ordine all'attualità di convivenza o meno della figlia con la madre nella casa familiare, o dallo svolgimento di un'occupazione che le possa assicurare una propria indipendenza economica.
Deve infatti presumersi che, in assenza di particolari condizioni, quali esemplificativamente la presenza di handicap fisici o psichici, un figlio di 34 anni, in età in cui già da dieci anni avrebbe potuto ultimare il percorso universitario e dunque trovare un'occupazione stabile, possa ritenersi legittimato a godere del mantenimento genitoriale;
contrariamente opinando, dovrebbe concludersi che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni si protragga ad libitum, fino alla persistenza in vita dei genitori, mentre “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 358/2023).
IV. Non disconosce il Tribunale il principio per cui la raggiunta maggiore età, da sola, non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento (“l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 2012; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407)).
Nondimeno deve del principio farsi applicazione ragionevole e allineata con i richiamati principi dell'Ordinamento, e con il diritto/dovere del giovane adulto ad autodeterminarsi;
in questo senso (vds recente
Cassn. 26875 del 20/09/2023) “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
5 D'altronde, si richiami la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude il diritto al ripristino del mantenimento nei riguardi del figlio che abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa e l'abbia successivamente persa o abbandonata (Cass. n. 12477 del 07/07/2004), rilevandosi a riguardo come troverebbe difficile comprensione e giustificazione un Ordinamento maggiormente tutelante il soggetto inoccupato (e magari nemmeno in cerca di occupazione) rispetto a colui che l'aveva e l'ha persa.
Sempre in tale ottica si richiamino anche recentissime pronunce della Suprema Corte (vds Cass n. 12123 del
06/05/2024) che individuano per il “giovane adulto” inoccupato, quale misure “finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”, “i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale” previsti dall'Ordinamento, e non il ricorso al mantenimento genitoriale.
V. Alla luce di tutto quanto precede, deve escludersi la sussistenza di un diritto al mantenimento da parte della figlia , non essendo nel caso di specie emerse peculiari condizioni della stessa, tali da portare a CP_6 concludere che, stante la sua età, a prescindere dalla condizione di eventuale inoccupazione e/o convivenza con la madre, ella sia tuttora meritevole del mantenimento, presupposto su cui regge la conservazione degli effetti dell'assegnazione della casa coniugale.
Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento della domanda attorea, la revoca (id est: decadenza) dell'assegnazione della casa familiare in capo a genitore inizialmente affidatario della Controparte_2 figlia giusta verbale di separazione (vds supra), in ragione dell'accertamento della venuta meno dei presupposti legittimanti la misura inizialmente concessa.
Conseguenza della revoca (o decadenza) dell'assegnazione della casa coniugale a è il Controparte_2 ripristino del “normale regime civilistico", che “va inteso nel senso che il compendio torna nel godimento esclusivo del proprietario” (vds ex multis Cass n. 15373 del 26/07/2016) e cioè, nel caso di specie, del marito
, per la quota indivisa di un terzo. Controparte_1
VI. Sussiste conseguentemente la legittimazione di parte ricorrente a richiedere che venga disposta dall'Autorità Giudiziaria la cancellazione del provvedimento di assegnazione in godimento (ed in favore) di del 16.10.2018 (integrato con provvedimento di correzione del 24.10.2018) e Controparte_2 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in relazione alle unità immobiliari site in
LI CO e catastalmente censite al foglio 4, particella 2807 subalterni 2,3,4,5
VII. Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione delle controparti, dichiarate contumaci, e del sostanziale disinteresse mostrato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da Pt_1 nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed
[...] Controparte_1 Controparte_2 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di e , non costituitisi nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2 benché ritualmente evocati
6 in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accerta l'intervenuta decadenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore
, pronunciato nel procedimento di separazione personale dei coniugi Controparte_2 [...]
e dal Tribunale di Como il 16.10.2018 nel proc. RG 1880/2018 (ed CP_1 Controparte_2 integrato con successivo provvedimento del 23.10.2018); e per l'effetto:
Revoca l'assegnazione disposta in favore di del compendio sito in LI Controparte_2
CO (CO) e catastalmente censito al foglio 4, particella 2807 subalterni 2,3,4,5, trascritto con nota del 26.10.2018 ai nn. 28572 Reg. Gen e 19437 Reg. Part.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio di Como di procedere alla cancellazione della trascrizione del citato provvedimento di assegnazione eseguita con nota del 26.10.2018 ai nn. 28572/19437 in relazione al compendio suindicato.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Como, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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