Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2005, n. 28861
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Sentenza 29 dicembre 2005

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La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (o, come nella fattispecie, di asservimento) e di occupazione legittima con riguardo alle procedure espropriative promosse ai sensi delle disposizioni del d.l. 1° febbraio 1988, n. 19 (conv. nella legge 28 marzo 1988, n. 99) sulla realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania, integrate dall'art. 9 d.l. 3 maggio 1991, n. 142 (conv. nella legge 3 luglio 1991, n. 191), spetta esclusivamente alla Regione Siciliana, e non al comune beneficiario dell'opera, atteso che dalle predette disposizioni il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative è attribuito in via esclusiva al Presidente della Regione Siciliana, il quale si configura pertanto come parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2005, n. 28861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28861
    Data del deposito : 29 dicembre 2005

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