Sentenza 29 dicembre 2005
Massime • 1
La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (o, come nella fattispecie, di asservimento) e di occupazione legittima con riguardo alle procedure espropriative promosse ai sensi delle disposizioni del d.l. 1° febbraio 1988, n. 19 (conv. nella legge 28 marzo 1988, n. 99) sulla realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania, integrate dall'art. 9 d.l. 3 maggio 1991, n. 142 (conv. nella legge 3 luglio 1991, n. 191), spetta esclusivamente alla Regione Siciliana, e non al comune beneficiario dell'opera, atteso che dalle predette disposizioni il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative è attribuito in via esclusiva al Presidente della Regione Siciliana, il quale si configura pertanto come parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2005, n. 28861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28861 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO PP e BO MA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, presso l'avv. Giancarlo Navarra, rappresentati e difesi dall'avv. ALIQUÒ PP del Foro di Catania, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, quale è rappresentata e difesa per legge;
- controricorrente -
e
ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 250 del 6 aprile 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2005 dal relatore Cons. Dott. Stefano Schirò;
uditi, per i ricorrenti, l'avv. PP Aliquò e, per la controricorrente, l'avvocato dello Stato Lettera;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9 maggio 1996 i signori PP AN e IO AN convennero in giudizio la RE IL davanti alla Corte di appello di Catania e - premesso di essere proprietari di due tratti di terreno siti nel Comune di Misterbianco, oggetto di occupazione temporanea ed urgente per la realizzazione del collettore pluviale "B" di Catania in forza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio e 27 settembre 1989, a cui aveva fatto seguito l'asservimento di detti terreni con decreto del Presidente della RE IL in data 26 aprile 1995, a fronte di un'indennità provvisoria di asservimento, ammontante rispettivamente a L. 70.122 ed a L. 292.625 al metro quadrato, che era stata rifiutata, al pari dell'indennità di occupazione legittima, essendo stata ritenuta del tutto inadeguata rispetto al pregiudizio subito e alle potenzialità edificatorie del terreno in questione - chiesero che venisse determinata la giusta indennità di asservimento e quella di occupazione legittima.
La RE IL, costituitasi in giudizio in persona dell'Assessore regionale alla Presidenza, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e la intempestività dell'opposizione degli attori e chiese, nel merito, il rigetto della domanda. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 250 del 6 aprile 2001, rigettò la domanda, rilevando il difetto di legittimazione passiva della RE IL convenuta in giudizio, ritenendo invece legittimato il Comune di Catania, quale beneficiario dell'asservimento dei terreni in questione. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, il signori PP e IO AN. Resiste con controricorso la RE IL, in persona del Presidente pro tempore, mentre non ha svolto attività difensiva l'Assessorato alla Presidenza della RE IL, patimenti intimato dai ricorrenti, i quali hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti - denunciando omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, artt. 2, 3 e 4, e del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, art.
9 - censurano la sentenza impugnata per aver rilevato la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta, sul presupposto che il decreto di asservimento dei terreni di cui trattasi era stato emesso in favore del Comune di Catania, il quale pertanto doveva essere considerato il soggetto legittimato passivamente a resistere all'opposizione alla stima proposta dagli attori. A tale riguardo i ricorrenti deducono che:
A) la Corte di appello - dopo aver enunciato il principio, ritenuto pienamente condivisibile, secondo il quale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere e il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative - non hanno tenuto conto, con motivazione carente sul punto, che nel caso di specie, per legge, l'esecuzione delle opere di cui trattasi è di competenza esclusiva del Presidente della RE IL, il quale ha il potere e il compito di promuovere e curare direttamente le procedure espropriative, sicché, applicando il principio enunciato dalla stessa Corte, la legittimazione passiva avrebbe dovuta essere attribuita non al Comune di Catania, quale ente beneficiario dell'asservimento, ma alla RE IL;
B) dal decreto di asservimento emesso dal Presidente della RE IL il 26 aprile 1995, prodotto in giudizio, risulta che le opere in questione sono state realizzate in forza del disposto D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, art. 2 (convertito nella L. 28 marzo 1988, n. 99), il quale prevede la realizzazione di interventi straordinari e urgenti nelle città di Palermo e Catania a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, con competenza poi attribuita, in forza del disposto di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 142, art. 9 (convertito nella L. 3 luglio 1991, n. 191) al Presidente della RE IL;
C) come attestato dal citato decreto di asservimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 18/Pres. del 13 marzo 1989, ha indicato speciali disposizioni sulle procedure per l'acquisizione delle aree occorrenti e, con successivi decreti, ha approvato i progetti esecutivi relativi alle opere in questione, fissando i termini per l'inizio e l'esecuzione delle opere e delle procedure espropriative relative, e ha disposto l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
D) dopo che le competenze sono state attribuite al Presidente della RE IL, questi, con decreto del 27 ottobre 1994 ha approvato gli elaborati esecutivi relativi alla procedure espropriative e asservitive ed ha determinato le indennità provvisorie, con successivo decreto del 23 marzo 1995 ha rinnovato la dichiarazione di pubblica utilità, fissando nuovi termini per l'esecuzione dei lavori e la definizione delle procedure espropriative e, come attestato dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale dello Stato, Cassa depositi e prestiti (versata in atti), ha provveduto a depositare le somme riconosciute ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione e di asservimento;
E) dal verbale di immissione in possesso, prodotto in giudizio, risulta che la Italispaca s.p.a. ha proceduto quale concessionaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agendo in nome e per conto di detta Presidenza.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'Assessorato alla Presidenza della RE IL, il quale nel giudizio davanti alla Corte di appello di Catania - come risulta dalla comparsa di risposta versata in atti, che il collegio ha il potere-dovere di esaminare direttamente trattandosi di questione relativa a violazione di norma processuale - non si è costituito in proprio, ma in nome e per conto della RE IL ed è pertanto sprovvisto di legittimazione passiva nella presente fase processuale. Nulla peraltro deve disporsi in ordine alle spese, non avendo il menzionato Assessorato svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Nel merito, il ricorso proposto nei confronti della RE IL è fondato e merita accoglimento.
Risulta dalla sentenza impugnata - ed è circostanza pacifica in causa - che il decreto di asservimento in favore del Comune di Catania dei terreni oggetto della controversia "è stato emesso in data 26/04/1995 dal Presidente della RE IL (cui era stata trasferita la originaria competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri con L. n. 195 del 1991)". Orbene le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferite al Presidente della RE IL in forza del D.L. n. 142 del 1991, art. 9 (convertito nella L. n. 155 del 1991) sono quelle relative alla realizzazione delle opere previste dal D.L. n. 19 del 1988, art. 2 (convertito nella L. n. 99 del 1988), "al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania", con la conseguenza che il decreto di asservimento di cui trattasi è stato emesso nell'ambito della procedura amministrativa delineata dal menzionato D.L. n. 19 del 1988, come sopra convertito, e in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 decreto cit., integrate dal D.L. n. 142 del 1991, art. 9, convenite nella L. n. 195 del 1991, in forza delle quali il Presidente della RE ILna:
a) provvede alle attività necessarie per la realizzazione delle opere di cui al D.L. n. 19 del 1988, art. 2 (D.L. n. 142 del 1991, art. 9), "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie" (D.L. n. 19 del 1988, art. 3, comma 2);
b) si occupa dell'"attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività" necessarie, per le quali può "avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche" (decreto cit. art. 4, comma 2);
c) utilizza le "somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività" di cui trattasi, "iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti", nonché "quelle integrative erogate dallo Stato" - le quali "affluiscono... in un'apposita contabilità speciale", da istituire presso la Tesoreria provinciale di Palermo, "avente autonomia contabile e amministrativa" e intestata "Presidente della RE ILna: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania" -, con la conseguenza che i contratti stipulati sulla base di detta contabilità speciale "non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione" e che i relativi ordinativi di pagamento sono "emessi a firma del Presidente della RE ILna o di un funzionario dallo stesso delegato" (D.L. n. 19 del 1988, art. 4, comma 1, 3 e 4; D.L. n. 142 del 1991, art. 9). Alla luce del delineato quadro normativo, appare indubitabile che il decreto di asservimento di cui trattasi è stato emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo, in cui il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriale è stato attribuito in via esclusiva al Presidente della RE ILna, il quale si configura pertanto come parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, in quanto tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato medesimo.
Trova applicazione nella fattispecie il principio in forza del quale, nel giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione, la legittimazione a resistere alla domanda dell'espropriato spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto a cui sia stato conferito il potere e il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative e a cui sia stato addossato il relativo onere (Cass. 6 novembre 1998, n. 11158), tenuto anche conto che la circostanza che un Comune risulti beneficiario dell'opera progettata non comporta necessariamente la sussistenza in capo allo stesso della legittimazione passiva, occorrendo, al fine della determinazione di quest'ultima, procedere ad una valutazione della concreta fattispecie e, in particolare, esaminare il ruolo e i poteri effettivamente attribuiti all'ente che sia entrato in rapporti, nomine proprio, con l'espropriato (Cass. 13 luglio 2001, n. 9521). La Corte di appello di Catania, nell'attribuire al Comune di Catania, quale beneficiario del decreto di asservimento, la legittimazione passiva a resistere all'opposizione alla stima spiegata dagli attori, senza tener conto dei poteri espropriativi direttamente attribuiti dalla legge al Presidente della RE ILna, non ha correttamente applicato le norme in precedenza richiamate e i principi sopra enunciati.
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto contro la RE IL, la sentenza impugnata deve essere annullata, e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, gli atti vanno rimessi ad altra corte territoriale, individuata nella Corte di appello di Messina, che si pronuncerà sul merito della controversia e provvedere anche sulle spese relative alla presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Assessorato alla Presidenza della RE IL. Accoglie il ricorso nei confronti delle RE IL. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005