Ordinanza cautelare 12 giugno 2023
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2023, proposto da
AN Italia s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Stefanelli e Antonella Martellotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 22084 del 29.3.2023, recante il rigetto dell'istanza di volturazione della licenza n. 17/3, comunicato a mezzo pec in pari data;
-di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto e, in particolare, della nota prot. n. 11569 del 16.2.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Carmelo Stefanelli e Antonella Martellotta per la parte ricorrente e Lorenzo Dibello per il Comune di Monopoli;
1.La società AN s.a.s., titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, impugna il provvedimento con il quale, in data 29 marzo 2023, il competente ufficio del Comune di Monopoli ha respinto l’istanza di volturazione della licenza n. 17/3, oltre agli atti connessi, e, in particolare, la nota n. di prot. 11569 del 16 febbraio 2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. Espone in fatto di avere acquistato, giusta contratto per Notar Sergio Capotorto, rep. n. 37451 del 6.12.2018, il ramo di azienda comprendente il noleggio da rimessa con conducente dal sig. EO PI, titolare della licenza n. 17/3 e che, al fine di poter associare alla predetta licenza il mezzo facente parte del compendio aziendale acquistato, ha inoltrato in data 18 dicembre 2019 al Comune di Monopoli una richiesta volta a conoscere le modalità per ottenere il nulla-osta all’immatricolazione del mezzo.
3. Da ultimo, in data 19.1.2023, è stata presentata dalla società AN Italia s.a.s. la nota, assunta al prot. n. 5192 del 20.1.2023, con cui è stata chiesta l’autorizzazione alla sostituzione del mezzo ai fini dell’esercizio del servizio N.C.C. (concessione n. 17/3) e contestualmente prodotta l’istanza di voltura, predisposta secondo le indicazioni e il modello fornito dal Comune di Monopoli.
4. Con la nota prot. n. 11569 del 16.2.2023, il Comune di Monopoli ha comunicato all’odierna ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda evidenziando 1) che l’istante avrebbe omesso di dare avvio al servizio entro sei mesi dalla conclusione del trasferimento della licenza; 2) che l’istanza sarebbe carente dell’indicazione della sede di rimessa dei veicoli aziendali; 3) che non sarebbe stato indicato il numero di iscrizione del richiedente.
5. Con memoria ritualmente depositata la società AN ha contestato le affermazioni dedotte dalla p.a., fornendo le opportune delucidazioni.
6. Ciò nonostante, con la nota prot. n. 22084 del 29.3.2023, il Comune di Monopoli ha rigettato l’istanza e ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione n. 17-3.
7. La società è insorta avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza e di decadenza dell’autorizzazione e ne ha chiesto l’annullamento al Tar articolando censure di
“1. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 8 Legge 15.1.1992, n. 21; Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 64 del 30.11.2017 nonché degli artt. 1 ss. della L. n. 241/1990; art. 41 della Costituzione). Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e buon andamento, Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata”;
“2.- Violazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 anche in relazione agli artt. 24, 25, co. 2 e 97 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta”;
“3.- Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata”.
8. Il Comune di Monopoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. La difesa dell’Ente civico ha depositato memoria in data 2 giugno 2023 e ampia documentazione. Ha inoltre prodotto la memoria ex articolo 73 del codice del processo amministrativo in data 23 maggio 2024.
9. La controversia è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2024.
10. L’articolo 16 del regolamento comunale di disciplina del servizio di noleggio con conducente del Comune di Monopoli stabilisce, in caso di acquisto dell’autorizzazione per atto tra vivi, come avvenuto nella specie, l’obbligo, per colui che subentra nella titolarità dell’autorizzazione, di avviare il servizio entro sei mesi dalla conclusione del trasferimento, in uno all’inoltro all’amministrazione comunale dell’istanza di voltura della licenza e di nulla osta all’immatricolazione del nuovo veicolo, a pena di decadenza dell’autorizzazione.
11. Proprio in funzione dell’avvio del servizio sono stati previsti alcuni adempimenti formali a carico del subentrante nella titolarità dell’autorizzazione, da effettuare entro i sei mesi dal trasferimento della licenza, tra i quali l’istanza di voltura dell’autorizzazione, cui fa seguito il nullaosta comunale alla volturazione della licenza e all’immatricolazione del veicolo, cui, in ultima analisi, deve conseguire il provvedimento d’immatricolazione a cura della Motorizzazione.
12. Risulta, invece, nella fattispecie concreta, che l’istanza di volturazione della licenza è stata ritualmente inoltrata al Comune di Monopoli solo in data 19 gennaio 2023, a distanza di oltre quattro anni dal perfezionamento dell’atto di cessione del ramo aziendale intercorso tra il signor EO PI e il signor LO IZ, legale rappresentante della società ricorrente – il 5 dicembre 2018 - che ha consentito alla deducente società di acquistare la licenza n. 17/3 e di rilevare il veicolo aziendale da impiegare ai fini dell’esercizio dell’attività.
13. L’Amministrazione resistente ha, pertanto, correttamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura, ravvisati nel “Mancato avvio del servizio entro sei mesi dalla conclusione del trasferimento della licenza dal Sig. EO PI al Sig. LO IZ legale rappresentante della ditta AN Italia s.r.l. avvenuto in data 05/12/2018. In particolare la prima istanza formale risulta essere sottoscritta in data 03/06/2022 e inviata al comune di Monopoli in data 19/01/2023, giusta protocollo n°5192/2023 (dopo circa 4 anni dall’atto di trasferimento) e le prime richieste di informazioni sulle modalità di produzione della stessa sono state avanzate da AN Italia s.r.l. con email del 19/12/2019 (dopo più di un anno dall’atto di trasferimento).”
14. A fronte di un primo contatto con l’Ente locale del tutto tardivo, quest’ultimo ha dedotto la mancanza di continuità del servizio di noleggio con conducente e, più in dettaglio, il mancato avvio del servizio da parte della AN s.a.s. entro i sei mesi dal perfezionamento della cessione aziendale; tesi contrastata dalla difesa della ricorrente sostenendo che detta continuità discenda dal sol fatto dell’intervenuta cessione aziendale.
15. La difesa della società obietta che “il citato art. 16 disciplina gli adempimenti da porre in essere al momento dell’avvio dell’attività e non già liddove l’attività sia in corso (come nella specie) ma sia stato solo ceduto il ramo d’azienda, il che implica pacificamente una continuità nell’esercizio dell’attività già in essere”.
16. Sennonché, è logico desumere che, anche in caso di cessione aziendale che includa l’autorizzazione all’esercizio di un’attività, il soggetto subentrante debba adempiere all’obbligo di comunicare tempestivamente l’intervenuto mutamento soggettivo nel rapporto con la pubblica amministrazione, non solo ai fini della corretta individuazione dell’interlocutore privato ma anche nella logica della continuità di un servizio munito di carattere pubblicistico, come quello del noleggio con conducente.
17. In questa prospettiva, anche le “…ripetute interlocuzioni via e-mail nelle quali, da un lato, la società AN Italia S.a.s. ha continuato a rappresentare la propria volontà di conservare la licenza n°17/3 e, dall’altro, il Comune non ha mai eccepito alcuna tardività né inerzia in capo alla richiedente medesima” non assumono rilievo significativo atteso che l’adempimento essenziale era da individuarsi, come già detto, nella tempestiva istanza di voltura da trasmettere al competente ufficio comunale e non già lo scambio di interlocuzioni informali.
18. A ben guardare, poi, proprio la protesta secondo la quale “non può non considerarsi il particolare periodo storico in cui tali fatti sono accaduti, ovvero in concomitanza con l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato la paralisi di tutte le attività amministrative ed imprenditoriali comprese, per “AN Italia” S.a.s., quelle riguardanti la problematica in esame. Oltretutto, la deducente si è trovata anche nell’impossibilità di contattare personalmente e/o in loco l’Amministrazione comunale a causa del sopravvenuto “lock-down”, estesosi anche nel 2022” reca con sé, in un certo senso, la confessione di una prolungata inerzia da parte della ricorrente rispetto agli adempimenti da porre in essere sopra ricordati dal momento che la cessione aziendale di cui si controverte risulta perfezionata in epoca più risalente – il 5 dicembre 2018 - rispetto al verificarsi della pandemia da COVID-19.
19. Quanto alla dedotta “…violazione da parte della p.A. del più generale principio di proporzionalità atteso che, a fronte di un asserito vizio formale (neppure esistente) il Comune di Monopoli ha addirittura comminato la decadenza della licenza” va detto che la condotta della p.a. appare ancora una volta conforme alle regole di buona amministrazione, sia in ragione di una specifica previsione regolamentare – secondo cui il mancato avvio dell’attività nei sei mesi dal trasferimento della licenza comporta appunto la decadenza dell’autorizzazione -, sia perché, in termini generali, appare ragionevole determinare la decadenza dell’autorizzazione nei riguardi di soggetto che non si è premurato di adempiere ad obblighi non eccessivamente onerosi nei prescritti termini regolamentari, preordinati oltretutto a garantire tempestivamente certezza nei rapporti giuridici con l’amministrazione.
20. Anche la dedotta violazione dell’obbligo di motivazione, articolata con il secondo mezzo di gravame, risulta infondata.
21. L’ulteriore ragione che ha condotto l’ufficio comunale a respingere l’istanza di voltura dell’autorizzazione e a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione medesima è stata individuata nella indicazione non conforme a regolamento della sede da impiegare per il ricovero del mezzo aziendale pertinente all’attività di noleggio con conducente.
22. Mentre infatti l’articolo 4, comma 10, del regolamento comunale già ricordato, nella parte in cui richiama l’art. 3 della legge 21/1992, esige che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa – di cui il richiedente deve provare di avere la disponibilità - siano situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l’istanza presentata dalla società ricorrente in data 20 gennaio 2023 indica che lo stazionamento – del veicolo - sarà effettuato presso locali siti ad Alberobello in viale Aldo Moro 3/C.
23. Si tratta però di una circostanza non conforme alla disciplina normativa e regolamentare innanzi richiamata, in quanto la ditta deve disporre di sede operativa e rimessaggio a Monopoli ed eventualmente può comunicare altro stazionamento in comuni ubicati nell’area della Città metropolitana di Bari.
24. La AN non ha peraltro efficacemente superato siffatto elemento ostativo nemmeno in sede di osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, così come emerge dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato, in base al quale “In riferimento al punto 2 della memoria della ricorrente: le controdeduzioni non superano la motivazione ostativa all’accoglimento atteso che continua ad essere indicata la sola sede della rimessa che si troverebbe in Monopoli presso il parcheggio auto “De Marinis” sito in Viale Aldo Moro n°104, senza peraltro produrre alcun titolo di disponibilità della stessa e senza indicare la sede operativa del vettore prescritta dall’art.3 della legge 21/1992 e dall’art.4, comma 10 del regolamento comunale. In particolare, l’istanza, ai sensi dell’art. 4, comma 10 del regolamento comunale che richiama l’art.3 della legge 21/1992, è carente della indicazione e della disponibilità necessaria, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune di Monopoli. La legge 21/92 all’art.3 che dispone che “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
25. Anche la mancata indicazione, nell’istanza della AN, del numero di iscrizione del richiedente nel ruolo dei conducenti ex art. 6 della legge n. 21/1992 e art. 8 del regolamento comunale tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, valevole quale requisito necessario per il rilascio del titolo, delinea un quadro di colpevole inerzia da parte della società ricorrente non altrimenti rimediabile se non con la decadenza dell’autorizzazione.
26. Con il terzo motivo, la AN s.a.s ha dedotto la violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990. Si sostiene, a tal proposito, che “…la disamina delle deduzioni fornite è stata affidata a mere formule di stile con cui l’Amministrazione si è limitata a ritenere irrilevante l’apporto partecipativo, impedendo alla parte di ricostruire il percorso logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare il provvedimento finale.”
27. Anche questa censura non persuade il Collegio.
28. Non c’è dubbio che il contraddittorio cd. predecisorio, disciplinato appunto dall’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, svolge un ruolo decisivo nella dinamica procedimentale perché la garanzia del contraddittorio mira ad assicurare, anche in questa fase, la possibilità che la decisione già maturata dall’amministrazione cambi contenuto in un senso favorevole al privato.
29. Ciò però non significa che l’amministrazione debba attardarsi lungamente allo scopo di chiarire per quali ragioni l’apporto partecipativo del privato non consente di superare i motivi che, fino ad un certo momento, sono stati considerati ostativi all’accoglimento dell’istanza.
30. La garanzia del contraddittorio procedimentale va infatti coniugata inevitabilmente con l’esigenza di speditezza del procedimento amministrativo.
31. In questa prospettiva, in sede di esame delle osservazioni prodotte dal destinatario del preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 è sufficiente che l’Amministrazione, pur non soffermandosi in maniera dettagliata sulle singole deduzioni difensive, renda comprensibile, ancora una volta, l’ iter logico della decisione finale e cioè quali ragioni prevalgono sulle osservazioni svolte dal privato.
32. Quanto osservato fin qui riceve l’avallo della giurisprudenza amministrativa più recente, secondo la quale “L'onere di prendere in considerazione le osservazioni dei privati dedotte nel procedimento amministrativo non comporta una confutazione analitica di ciascuna argomentazione, ben potendo essere adempiuto in modo unitario e sintetico in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, purché sia consentito al destinatario del provvedimento di far valere le proprie ragioni ed al giudice di svolgere il controllo giurisdizionale che ad esso è demandato” (T.A.R. Campania, Sez. II, 18/9/2024, n. 5035).
33. Nel caso di specie, premesso che la p.a. ha comunicato ritualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che la ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni, consta che di esse si sia tenuto conto in forma sintetica attraverso il richiamo all’ordine numerico delle deduzioni difensive e che, tuttavia, l’Amministrazione abbia ribadito la fondatezza delle ragioni di rigetto del provvedimento, già preannunciate alla società ricorrente ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 241 del 1990.
34. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è respinto.
35. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO