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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa con ricorso congiunto in data
10.3.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Castellaneta che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Castellaneta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 rimarranno prevalentemente collocate presso l'abitazione familiare di Sulbiate Via Piave n. 20 con la madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
- a week end alternati dal sabato sera al lunedì mattina quando le figlie rientreranno direttamente a scuola;
- una sera infrasettimanale con cena e pernotto;
- durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- gli ulteriori ponti e le ulteriori festività saranno suddivisi tra genitori ad anni alterni. In considerazione dello svolgimento delle attività lavorative di entrambi i genitori, i quali lavorano su turni che possono ricomprendere anche giorni feriali e di festa, gli stessi avranno facoltà di modificare liberamente le condizioni relative al diritto di visita di cui sopra, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze ed i desideri eventualmente espressi dalle figlie.
3) Il sig. verserà alla sig.ra sul conto cointestato, a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, e così in totale € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, dalla data di emissione della sentenza, secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie afferenti e saranno suddivise tra le parti in ragione del Per_1 Per_2
50% ciascuna, secondo i criteri e le modalità infra elencate. Per spese straordinarie si intendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'Assegno Unico per i figli, al momento richiesto dal solo Sig. , verrà interamente Parte_2 versato in favore della Sig.ra sempre sul conto corrente cointestato fra le parti. Pt_1
6) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
dichiarano inoltre di avere definito ogni pregressa questione patrimoniale.
7) Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Sulbiate
(MB) in data 6.9.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 2.4.2025 per l'udienza del 9.4.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e ; Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulbiate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa con ricorso congiunto in data
10.3.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvia Castellaneta che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Castellaneta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 rimarranno prevalentemente collocate presso l'abitazione familiare di Sulbiate Via Piave n. 20 con la madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie e con le seguenti Per_1 Per_2 modalità:
- a week end alternati dal sabato sera al lunedì mattina quando le figlie rientreranno direttamente a scuola;
- una sera infrasettimanale con cena e pernotto;
- durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- gli ulteriori ponti e le ulteriori festività saranno suddivisi tra genitori ad anni alterni. In considerazione dello svolgimento delle attività lavorative di entrambi i genitori, i quali lavorano su turni che possono ricomprendere anche giorni feriali e di festa, gli stessi avranno facoltà di modificare liberamente le condizioni relative al diritto di visita di cui sopra, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze ed i desideri eventualmente espressi dalle figlie.
3) Il sig. verserà alla sig.ra sul conto cointestato, a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, e così in totale € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, dalla data di emissione della sentenza, secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie afferenti e saranno suddivise tra le parti in ragione del Per_1 Per_2
50% ciascuna, secondo i criteri e le modalità infra elencate. Per spese straordinarie si intendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'Assegno Unico per i figli, al momento richiesto dal solo Sig. , verrà interamente Parte_2 versato in favore della Sig.ra sempre sul conto corrente cointestato fra le parti. Pt_1
6) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
dichiarano inoltre di avere definito ogni pregressa questione patrimoniale.
7) Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Sulbiate
(MB) in data 6.9.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 2.4.2025 per l'udienza del 9.4.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e ; Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulbiate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi