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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare, in data 10.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1538/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Adriana Zucconi Galli Fonseca
contro
:
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Giorgio Galavotti
Fatti di causa
, proprietario di un appartamento posto nel condominio, a tre piani, sito in Miramare di Parte_1
Rimini, via Martinelli 23, nell'agosto 2000 notava che, a causa di infiltrazioni e rigonfiamenti,
l'immobile presentava screpolature nell'intonaco che si era distaccato in alcuni punti, con rischio di caduta di alcune sue parti a cagione di pericolo per persone e cose. Richiedeva quindi al geom.
[...]
una relazione tecnica che ne confermava le preoccupazioni, evidenziando la necessità di opere CP_5
di risanamento del palazzo, in particolare a parapetti, gocciolatoi e frontalini dei cornicioni e di tinteggiatura a preservare l'intonaco sull'immobile.
Comunicata la situazione di urgenza agli altri condomini, il provvedeva personalmente alla Pt_1 stipula di un contratto di appalto con la D&D Di Stefano Antonio & C. s.n.c. per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni e della tinteggiatura dello stabile.
Al termine dei lavori, dopo aver provveduto personalmente al pagamento, il presentava il Pt_1
pagina 1 di 10 piano di riparto delle spese nell'assemblea condominiale del 23.11.2001 cui partecipavano, personalmente e mediante delegati, tutti i condomini. In quella sede, i condomini Parte_2 [...]
e approvavano il piano di riparto, mentre i condomini Pt_1 Parte_3 CP_3
e (per millesimi 254,92) CP_2 Controparte_1 CP_4 Parte_4
votavano contro il piano di riparto.
Stante il rifiuto di questi ultimi condomini a rimborsare le spese di restauro sostenute, il li Pt_1
conveniva avanti al Tribunale di Rimini chiedendo di accertare che erano tenuti a rimborsargli le somme da lui anticipate per i lavori di restauro delle parti comuni dell'immobile e di condannare ciascuno al pagamento dell'importo corrispondente alle quote millesimali.
Domandava, in subordine, la ripetizione delle medesime somme ex art. 2041 c.c.
La causa veniva istruita mediante documenti, interrogatorio formale ed escussione di testi che il giudice istruttore limitava al numero di tre, ritenendo sovrabbondante la lista indicata dall'attore.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 165/2009, accertava il diritto del alla ripetizione delle Pt_1 sole spese indifferibili di cui all'art. 1134 c.c., quantificate in £ 166.000.000, pari ad € 85.731,85.
Riteneva invece escluse dalla ripetizione le spese di tinteggiatura, in quanto non urgenti, stante la nullità della delibera del 23.11.2001 con la quale l'assemblea condominiale aveva deciso anche sulle spese non urgenti che il condomino non aveva diritto a ripetere. Pt_1
Condannava quindi i convenuti e a rimborsare all'attore le CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 Parte_4
somme calcolate in proporzione alla loro partecipazione al condominio, oltre interessi legali dalla data dell'assemblea riguardante i lavori, nonché alla rifusione delle spese legali compensate per 1/3.
I convenuti proponevano appello contestando che:
- il giudice di prime cure aveva omesso di scorporare dalla somma liquidata quelle spese di tinteggiatura la cui ripetibilità era stata esclusa nella motivazione della sentenza impugnata;
- la domanda era sfornita di prova relativa al quantum delle spese sostenute in quanto i documenti prodotti, vale a dire le ricevute ed il contratto d'appalto, erano inidonei a provare gli esborsi. Inoltre, il contratto non descriveva l'oggetto dell'appalto e non recava l'importo del corrispettivo, oltre ad essere privo di qualsivoglia allegato preventivo;
- i lavori di restauro, effettuati con cadenza saltuaria, erano durati oltre un anno, a dispetto della pretesa urgenza delle opere;
- l'assemblea del novembre 2001 difettava della maggioranza prescritta e pertanto, anche per tale motivo, non era valida la delibera in ordine alla ratifica delle spese, non essendo comunque stato allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea il piano di riparto delle spese;
- il giudice aveva omesso di esaminare l'eccezione subordinata relativa alla compensazione pari al 41%
pagina 2 di 10 della detrazione fiscale definitivamente perduta, né in ordine all'esclusione della proprietà Parte_5
All'appello resisteva il anche proponendo appello incidentale per ottenere la condanna al Pt_1
pagamento di quelle ulteriori somme che il giudice di prime cure aveva ritenuto escludere dalla ripetizione, nonché per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità della delibera assembleare del 23.11.2001, ove erano state ratificate le spese di restauro da lui sostenute.
La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'impugnazione dei condomini e rigettava la domanda di ripetizione del in quanto carente in ordine alla prova della quantificazione degli esborsi. Pt_1
Esponeva il Collegio che gli appellanti, pur non avendo contestato la congruità dell'importo delle spese sostenute dal avevano contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dal medesimo, Pt_1 vale a dire del contratto d'appalto, della prova dei pagamenti, nonché delle copie di matrici di assegno.
L'inidoneità probatoria delle produzioni precludeva al giudicante la verifica sul calcolo delle somme ed impediva lo scorporo delle spese di tinteggiatura che nella sentenza di primo grado, ancorché escluse in motivazione per mancanza del requisito di urgenza, erano erroneamente andate a comporre la cifra finale liquidata dal Tribunale.
La domanda ex 2041 c.c. proposta in subordine era infondata, poiché incompatibile con la disciplina sottesa all'art. 1134 c.c. atta ad impedire dannose interferenze del singolo condomino nella gestione condominiale.
Il giudice d'appello condannava alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi a Pt_1
favore dei condomini appellanti.
Il proponeva ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, di seguito descritti, di cui si Pt_1
riporta anche la rubrica:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Costituzione, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. nonché mancata applicazione degli articoli 61 e 194 c.p.c.
L'attore aveva agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori urgenti nel condominio di via Martinelli, aveva prodotto materiale probatorio volto alla dimostrazione dell'an e del quantum dei costi sostenuti e aveva richiesto in comparsa l'ammissione di prove e di CTU.
In particolare, aveva chiesto l'ammissione di nove testimoni mentre il giudice aveva ridotto l'elenco a tre, e successivamente aveva disposto l'audizione di un quarto. Non era stato sentito tra gli altri
, titolare della ditta che aveva svolto i lavori di ristrutturazione e che aveva Testimone_1 ricevuto il corrispettivo in denaro dall'attore, così come il geometra (non parente Controparte_6
ma omonimo), che aveva redatto la quantificazione degli importi pagati e la suddivisione delle voci.
pagina 3 di 10 Il Tribunale aveva ritenuto sufficienti le prove documentali prodotte, anche a fronte della difesa dei convenuti, aveva accertato il diritto di ad ottenere il rimborso delle somme. Il giudice Pt_1
d'appello aveva negato l'audizione dei testi, aveva respinto l'ammissione della richiesta di CTU e, successivamente, aveva negato il diritto al rimborso.
Pertanto, secondo il ricorrente, si configurava la violazione del diritto alla prova in relazione al diritto di difesa ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. Peraltro, la congruità delle somme richieste e della quantificazione dei costi non erano state contestate.
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost. e dell'art. 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la controparte non aveva contestato l'avvenuto pagamento di lire 166.000.000 all'impresa esecutrice dei lavori e non aveva contestato la congruità dei lavori rispetto all'importo speso.
Il motivo elencava una serie di atti del giudizio dai quali si desumeva la mancata contestazione dei costi e il fatto storico dell'esecuzione dei lavori, mentre le controparti avevano contestato solo la validità della quietanza e la data del contratto di appalto.
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c.
Il giudice dell'appello non aveva deciso su tutta la domanda, avendo omesso l'esame di due motivi di appello incidentale proposti.
In particolare, con il primo motivo si chiedeva che il giudice d'appello valutasse l'urgenza dei lavori nella loro interezza e che nel rimborso si tenesse conto anche delle spese per la tinteggiatura.
Il secondo motivo di appello incidentale non esaminato dalla Corte d'Appello riguardava la validità dell'assemblea del 23.11.2001 di ratifica delle somme spese in quanto mai impugnata. Era acclarato che l'assemblea nell'indicata seduta aveva ratificato l'operato dell'attore e approvato la ripartizione delle spese da questi sostenute.
4. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza era da considerarsi omessa non essendo indicate le ragioni poste a base della decisione circa la mancata ammissione della CTU e della prova per testi.
5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, omesso esame della lettera inviata ai condomini, con allegato il riparto delle spese e della sua non contestazione nell'assemblea del 23 novembre 2001.
Il quantum delle spese era stato documentalmente inviato al presidente dell'assemblea e mai contestato, in particolare nel corso dell'assemblea del 23 novembre 2001 durante la quale si era discusso solo della urgenza e indifferibilità dei lavori nonché della mancanza di un'autorizzazione preventiva.
6. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c.
Secondo il ricorrente, qualora l'azione speciale proposta in via principale fosse negata si poteva pagina 4 di 10 ricorrere all'azione generale di indebito arricchimento proponibile in via subordinata. Nel caso di specie i lavori di ristrutturazione commissionati e pagati dal andavano fatti con urgenza, come Pt_1 peraltro accertato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. In ogni caso, era evidente il beneficio derivato ai condomini.
Resistevano con controricorso i condomini.
Con ordinanza n. 19864/2022, la Suprema Corte, trattati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, li riteneva tutti fondati con la seguente motivazione: “La sentenza impugnata è fortemente contraddittoria e risulta sostanzialmente sfornita di motivazione. Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di spese per i lavori effettuati d'urgenza su beni comuni ex art. 1114 c.c. mentre la Corte d'Appello ha negato del tutto il rimborso, non risultando provato il quantum degli stessi nonostante la certezza raggiunta in ordine alla avvenuta esecuzione degli stessi.
Da un lato, dunque, si afferma che risulta provato che i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art.
1134 c.c. siano stati effettuati e, dall'altro, si ritiene mancante del tutto la prova del loro costo, senza alcuna motivazione in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e senza alcuna motivazione in ordine alla eventuale ratifica della spesa da parte dell'assemblea o della non contestazione dei lavori come dedotto dal ricorrente.
7.1 Deve premettersi che l'onere probatorio del costo dei lavori grava sul che li ha CP_7
effettuati in via di urgenza. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'applicabilità dell'art 1134 cod. civ., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata “urgente” la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019). L'onere probatorio che grava sul condomino comprende anche l'effettivo svolgimento dei lavori, la loro consistenza e il costo sostenuto.
Ciò premesso, il Tribunale di Rimini aveva ritenuto sufficientemente provato da parte del ricorrente sia i lavori che l'urgenza degli stessi. La Corte d'Appello, nell'accogliere il gravame e rigettare la domanda del per non aver provato i costi, non ha speso alcuna motivazione in ordine alle Pt_1
istanze istruttorie riproposte dal ricorrente nel suo atto di costituzione e appello incidentale.
Il ricorrente, infatti, aveva formulato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare i lavori effettuati
pagina 5 di 10 e a corroborare la prova documentale dell'effettivo pagamento, rappresentata da quietanze e da matrici di assegni. Il medesimo ricorrente aveva chiesto anche procedersi ad una consulenza tecnica di ufficio, essendo pacifico e non contestato che alcuni lavori erano stati effettivamente effettuati e dovendosi solo verificare la loro effettiva consistenza e determinare il relativo costo. Infine, aveva anche dedotto che l'assemblea del 23 novembre 2001 aveva ratificato le spese sostenute (pag. 14 dell'atto di costituzione in appello).
La sentenza, pertanto, viola il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Sez. 3, Ord. n.
18285 del 2021 e ivi richiamate Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 3019/2019,
n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357).
Va ulteriormente posto in rilievo come dalla motivazione della Corte d'Appello non sia possibile cogliere la ragione del mancato accoglimento della domanda del ricorrente in considerazione della pacifica effettiva esecuzione di lavori, non risultando a tale stregua dal giudice del gravame dato adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo delle prove e senza alcun riferimento alle ragioni, quantomeno sotto il profilo della rilevanza, di mancata ammissione delle richieste istruttorie riproposte in appello dal nonostante la decisione di rigetto per mancanza Pt_1
di prova sul quantum dei lavori. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa l'irrilevanza dell'assemblea del novembre 2001 durante la quale sarebbero stati ratificati i lavori effettuati d'urgenza.
In conclusione, non risultano percepibili quale siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000;
n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Deve affermarsi, pertanto, che, oltre alle violazioni sopra menzionate, la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal
Giudice, in particolare nella parte in cui la Corte d'Appello di Bologna afferma che risulta provato che
i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art. 1134 c.c. siano stati realizzati e, dall'altro, ritiene mancante del tutto la prova del quantum degli stessi, senza alcun riferimento alle richieste istruttorie
pagina 6 di 10 formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e alle altre richieste istruttorie. Quanto al sesto motivo spetterà al Giudice del rinvio, in caso di esito negativo della domanda principale, accertare la sussistenza dei presupposti per la domanda di arricchimento senza causa”.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dal Pt_1
Si costituivano ed riproponendo CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 le conclusioni formulate nell'atto di appello e quindi chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dal Pt_1
In data 21.12.2022, il depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio nei soli confronti degli Pt_1
eredi di , non costituiti, ed accettazione da parte di questi. Parte_4
In accoglimento delle riproposte richieste istruttorie, la Corte escuteva i testi , Testimone_1
, all'esito, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
10.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, onde la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La Suprema Corte, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dal ha cassato la Pt_1 sentenza d'appello e rimesso la decisione a questa Corte che, in diversa composizione, deve decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per ragioni di ordine logico, si procede dapprima, in quanto assorbente, con la disamina del secondo motivo dell'appello incidentale che la sentenza d'appello ha omesso di esaminare, ragione per cui la
Corte di Cassazione l'ha cassata per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (si veda a pagina 9 “Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa l'irrilevanza dell'assemblea del novembre 2001 durante la quale sarebbero stati ratificati i lavori effettuati d'urgenza.”).
Per questo profilo, il presente è un giudizio di rinvio cosiddetto improprio o restitutorio nel quale il giudice del rinvio opera come giudice d'appello.
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, il afferma l'erroneità della sentenza del Pt_1
Tribunale laddove dichiara nulla la delibera del 23.11.2001 “dato che l'assemblea ha deliberato su quanto non rientrava nella propria competenza, ovverosia sul riparto di spese che in parte il
non aveva diritto a ripetere in base all'art. 1134 c.c. e su spese relative a lavori effettuati CP_7 su proprietà individuali”.
Secondo il questo passo della sentenza riguarda esclusivamente la validità della delibera del Pt_1
23.11.2001 in merito alle spese di imbiancatura e ai lavori eseguiti sulle proprietà individuali dei condomini, ma, con tutta evidenza, non può riguardare la validità della delibera che ha ad oggetto la ratifica delle spese riguardanti le parti comuni dell'edificio sostenute da lui sostenute, oggetto della pagina 7 di 10 stessa assemblea. La sentenza è dunque errata laddove ritiene non rientrare nelle competenze dell'assemblea la delibera in relazione a lavori di conservazione dell'edificio e, quindi, anche la ratifica dell'operato in merito a tali lavori. La delibera in punto a tali lavori è quindi valida non sussistendo alcun motivo di nullità come la mancanza di elementi essenziali o l'oggetto impossibile, illecito o non rientrante nelle competenze dell'assemblea ed è pienamente vincolante per tutti i comproprietari, essendo stata adottata in osservanza del principio maggioritario e non essendo stata impugnata ex art. 1137 c.c.
Questo Collegio ritiene che il motivo incidentale sia fondato e che, per l'effetto, la sentenza del
Tribunale debba essere confermata, seppur con diversa motivazione.
Giova richiamare sul punto il criterio distintivo tra delibere assembleari nulle e annullabili, che peraltro il Tribunale di Rimini aveva correttamente individuato, nella contrapposizione tra vizi di sostanza, inerenti al contenuto delle deliberazioni e vizi di forma, attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle delibere.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9839/2021 hanno affermato “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.”.
Nella fattispecie in decisione, la delibera in punto ad esame, approvazione e ratifica dei lavori di conservazione dell'edificio compiuti dal – tutti i lavori e, dunque, anche l'imbiancatura che, Pt_1 peraltro, è l'opera che conclude l'intervento di restauro e ne è necessariamente parte – rientra senz'altro nelle attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c., trattandosi di lavori sulle parti comuni dell'edificio.
Dalla disamina del verbale dell'assemblea condominiale del 23.11.2001, poi, si evince come in quella sede si sia proceduto (testualmente) prima alla “consegna del piano di riparto e presentazione dello stesso”, per poi porre in discussione il secondo punto all'o.d.g. circa il “criterio di riparto delle spese e ratifica dell'operato svolto dal sig. nell'esecuzione dei lavori di restauro” (doc. 3 Parte_1
memoria 184 c.p.c.), talché la contestazione dei condòmini circa la mancata presentazione ed illustrazione del piano di riparto ed approvazione dello stesso, oltre che formulata in modo generico, è documentalmente smentita.
pagina 8 di 10 Tanto precisato, l'art. 1135 c.c. consente all'assemblea dei condomini di ratificare l'operato del condomino che abbia agito in assenza di mandato assembleare. Come afferma la Corte di Cassazione,
“L'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del , ha CP_7
sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso, direttamente da parte di alcuni condomini (come si assume avvenuto nel caso in esame) in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti. Non viene infatti in gioco, nel presente giudizio, la pretesa di rimborso azionata dai singoli condomini, in base a quanto previsto dall'art. 1134 c.c., ma proprio il potere assembleare di approvazione, seppur in via di ratifica, delle opere di manutenzione straordinaria e di ripartizione delle rispettive spese tra tutti i partecipanti.” (Cass. Civ. n. 10845/2020).
Dunque, in quanto rientra pienamente nella competenza dell'assemblea condominiale, è stata approvata con le maggioranze richieste e non è stata impugnata, la delibera dell'assemblea, che con ogni evidenza attiene sia all'an che al quantum, nella parte in cui verte sulla ratifica dell'operato del ex art. Pt_1
1134 c.c. e sull'approvazione del riparto di tali spese in capo ai condòmini è senz'altro valida, efficace e vincolante.
Ne consegue che il ha diritto a ripetere le somme come ratificate dall'assemblea Pt_1
condominiale, ripartite secondo le tabelle millesimali, mai contestate, approvate nella delibera del
17.2.2004 (doc. 3 parte attrice primo grado).
L'accoglimento dell'appello incidentale porta al rigetto di quello principale proposto dai condomini – che, si rammenta, verte sulla quantificazione della domanda – avendo l'assemblea ratificato l'operato del in punto ad an e quantum. Pt_1
Solo per scrupolo di completezza si procede alla disamina della prova del quantum degli esborsi sostenuti per i lavori di restauro, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Le allegazioni dell'attore nell'atto di citazione in primo grado erano chiarissime. Al punto 8 si legge “Il sig. provvedeva personalmente e con soldi propri a tutti i pagamenti sino al saldo (doc. n. Parte_1
3)” e al punto 12 si legge “L'ammontare dei lavori eseguiti era di £. 194.300.00, ma poiché i lavori realizzati sulla porzione di proprietà esclusiva dell'attore ammontava a £. 28.300.000, la somma da ripartire tra i restanti comproprietari è di £. 166.000.000, pari ad € 85.731,85”.
Il rigore dell'allegazione imponeva ai convenuti l'onere di prendere specificamente posizione contestando il fatto costitutivo del diritto. Al contrario, gli stessi limitavano le proprie difese alla sola contestazione della rilevanza probatoria delle produzioni attoree affermando: “In effetti non ci sono neppure oggi i documenti di spesa prodotti.
Tali non possono essere, in alcun modo, considerati le quietanze in atti che ad ogni buon conto si
pagina 9 di 10 contestano in toto, né il contratto di appalto privo di data certa e che pure si contesta”.
Dunque, i convenuti contestavano solo l'efficacia probatoria dei documenti depositati dall'attore a dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda – ossia il pagamento dei lavori eseguiti nell'immobile per l'ammontare specificamente indicato – senza contestare il fatto stesso.
Giova ricordare come, in ordine alle modalità della contestazione, la giurisprudenza esiga non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata, ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (cfr. Cass. n. 21227/2019).
Pertanto, la non contestazione del fatto costitutivo del diritto vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente.
In conclusione, l'appello incidentale proposto dal è fondato e quello principale proposto dai Pt_1 condomini è infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite di tutti gradi e del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
- dichiara estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio fra e gli eredi di Parte_1 Parte_4
- rigetta l'appello proposto da ed CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 alla sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 165/2009 che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da conferma integralmente: Parte_1
- condanna ed in solido, a CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 rifondere a le spese processuali che liquida, per compensi, in € 7.642 per il grado Parte_1
d'appello, in € 7.290 per il giudizio di cassazione ed in € 7.160 per la presente fase di rinvio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare, in data 10.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1538/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Adriana Zucconi Galli Fonseca
contro
:
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Giorgio Galavotti
Fatti di causa
, proprietario di un appartamento posto nel condominio, a tre piani, sito in Miramare di Parte_1
Rimini, via Martinelli 23, nell'agosto 2000 notava che, a causa di infiltrazioni e rigonfiamenti,
l'immobile presentava screpolature nell'intonaco che si era distaccato in alcuni punti, con rischio di caduta di alcune sue parti a cagione di pericolo per persone e cose. Richiedeva quindi al geom.
[...]
una relazione tecnica che ne confermava le preoccupazioni, evidenziando la necessità di opere CP_5
di risanamento del palazzo, in particolare a parapetti, gocciolatoi e frontalini dei cornicioni e di tinteggiatura a preservare l'intonaco sull'immobile.
Comunicata la situazione di urgenza agli altri condomini, il provvedeva personalmente alla Pt_1 stipula di un contratto di appalto con la D&D Di Stefano Antonio & C. s.n.c. per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni e della tinteggiatura dello stabile.
Al termine dei lavori, dopo aver provveduto personalmente al pagamento, il presentava il Pt_1
pagina 1 di 10 piano di riparto delle spese nell'assemblea condominiale del 23.11.2001 cui partecipavano, personalmente e mediante delegati, tutti i condomini. In quella sede, i condomini Parte_2 [...]
e approvavano il piano di riparto, mentre i condomini Pt_1 Parte_3 CP_3
e (per millesimi 254,92) CP_2 Controparte_1 CP_4 Parte_4
votavano contro il piano di riparto.
Stante il rifiuto di questi ultimi condomini a rimborsare le spese di restauro sostenute, il li Pt_1
conveniva avanti al Tribunale di Rimini chiedendo di accertare che erano tenuti a rimborsargli le somme da lui anticipate per i lavori di restauro delle parti comuni dell'immobile e di condannare ciascuno al pagamento dell'importo corrispondente alle quote millesimali.
Domandava, in subordine, la ripetizione delle medesime somme ex art. 2041 c.c.
La causa veniva istruita mediante documenti, interrogatorio formale ed escussione di testi che il giudice istruttore limitava al numero di tre, ritenendo sovrabbondante la lista indicata dall'attore.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 165/2009, accertava il diritto del alla ripetizione delle Pt_1 sole spese indifferibili di cui all'art. 1134 c.c., quantificate in £ 166.000.000, pari ad € 85.731,85.
Riteneva invece escluse dalla ripetizione le spese di tinteggiatura, in quanto non urgenti, stante la nullità della delibera del 23.11.2001 con la quale l'assemblea condominiale aveva deciso anche sulle spese non urgenti che il condomino non aveva diritto a ripetere. Pt_1
Condannava quindi i convenuti e a rimborsare all'attore le CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 Parte_4
somme calcolate in proporzione alla loro partecipazione al condominio, oltre interessi legali dalla data dell'assemblea riguardante i lavori, nonché alla rifusione delle spese legali compensate per 1/3.
I convenuti proponevano appello contestando che:
- il giudice di prime cure aveva omesso di scorporare dalla somma liquidata quelle spese di tinteggiatura la cui ripetibilità era stata esclusa nella motivazione della sentenza impugnata;
- la domanda era sfornita di prova relativa al quantum delle spese sostenute in quanto i documenti prodotti, vale a dire le ricevute ed il contratto d'appalto, erano inidonei a provare gli esborsi. Inoltre, il contratto non descriveva l'oggetto dell'appalto e non recava l'importo del corrispettivo, oltre ad essere privo di qualsivoglia allegato preventivo;
- i lavori di restauro, effettuati con cadenza saltuaria, erano durati oltre un anno, a dispetto della pretesa urgenza delle opere;
- l'assemblea del novembre 2001 difettava della maggioranza prescritta e pertanto, anche per tale motivo, non era valida la delibera in ordine alla ratifica delle spese, non essendo comunque stato allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea il piano di riparto delle spese;
- il giudice aveva omesso di esaminare l'eccezione subordinata relativa alla compensazione pari al 41%
pagina 2 di 10 della detrazione fiscale definitivamente perduta, né in ordine all'esclusione della proprietà Parte_5
All'appello resisteva il anche proponendo appello incidentale per ottenere la condanna al Pt_1
pagamento di quelle ulteriori somme che il giudice di prime cure aveva ritenuto escludere dalla ripetizione, nonché per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità della delibera assembleare del 23.11.2001, ove erano state ratificate le spese di restauro da lui sostenute.
La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'impugnazione dei condomini e rigettava la domanda di ripetizione del in quanto carente in ordine alla prova della quantificazione degli esborsi. Pt_1
Esponeva il Collegio che gli appellanti, pur non avendo contestato la congruità dell'importo delle spese sostenute dal avevano contestato l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dal medesimo, Pt_1 vale a dire del contratto d'appalto, della prova dei pagamenti, nonché delle copie di matrici di assegno.
L'inidoneità probatoria delle produzioni precludeva al giudicante la verifica sul calcolo delle somme ed impediva lo scorporo delle spese di tinteggiatura che nella sentenza di primo grado, ancorché escluse in motivazione per mancanza del requisito di urgenza, erano erroneamente andate a comporre la cifra finale liquidata dal Tribunale.
La domanda ex 2041 c.c. proposta in subordine era infondata, poiché incompatibile con la disciplina sottesa all'art. 1134 c.c. atta ad impedire dannose interferenze del singolo condomino nella gestione condominiale.
Il giudice d'appello condannava alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi a Pt_1
favore dei condomini appellanti.
Il proponeva ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, di seguito descritti, di cui si Pt_1
riporta anche la rubrica:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Costituzione, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. nonché mancata applicazione degli articoli 61 e 194 c.p.c.
L'attore aveva agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori urgenti nel condominio di via Martinelli, aveva prodotto materiale probatorio volto alla dimostrazione dell'an e del quantum dei costi sostenuti e aveva richiesto in comparsa l'ammissione di prove e di CTU.
In particolare, aveva chiesto l'ammissione di nove testimoni mentre il giudice aveva ridotto l'elenco a tre, e successivamente aveva disposto l'audizione di un quarto. Non era stato sentito tra gli altri
, titolare della ditta che aveva svolto i lavori di ristrutturazione e che aveva Testimone_1 ricevuto il corrispettivo in denaro dall'attore, così come il geometra (non parente Controparte_6
ma omonimo), che aveva redatto la quantificazione degli importi pagati e la suddivisione delle voci.
pagina 3 di 10 Il Tribunale aveva ritenuto sufficienti le prove documentali prodotte, anche a fronte della difesa dei convenuti, aveva accertato il diritto di ad ottenere il rimborso delle somme. Il giudice Pt_1
d'appello aveva negato l'audizione dei testi, aveva respinto l'ammissione della richiesta di CTU e, successivamente, aveva negato il diritto al rimborso.
Pertanto, secondo il ricorrente, si configurava la violazione del diritto alla prova in relazione al diritto di difesa ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. Peraltro, la congruità delle somme richieste e della quantificazione dei costi non erano state contestate.
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost. e dell'art. 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la controparte non aveva contestato l'avvenuto pagamento di lire 166.000.000 all'impresa esecutrice dei lavori e non aveva contestato la congruità dei lavori rispetto all'importo speso.
Il motivo elencava una serie di atti del giudizio dai quali si desumeva la mancata contestazione dei costi e il fatto storico dell'esecuzione dei lavori, mentre le controparti avevano contestato solo la validità della quietanza e la data del contratto di appalto.
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c.
Il giudice dell'appello non aveva deciso su tutta la domanda, avendo omesso l'esame di due motivi di appello incidentale proposti.
In particolare, con il primo motivo si chiedeva che il giudice d'appello valutasse l'urgenza dei lavori nella loro interezza e che nel rimborso si tenesse conto anche delle spese per la tinteggiatura.
Il secondo motivo di appello incidentale non esaminato dalla Corte d'Appello riguardava la validità dell'assemblea del 23.11.2001 di ratifica delle somme spese in quanto mai impugnata. Era acclarato che l'assemblea nell'indicata seduta aveva ratificato l'operato dell'attore e approvato la ripartizione delle spese da questi sostenute.
4. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza era da considerarsi omessa non essendo indicate le ragioni poste a base della decisione circa la mancata ammissione della CTU e della prova per testi.
5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, omesso esame della lettera inviata ai condomini, con allegato il riparto delle spese e della sua non contestazione nell'assemblea del 23 novembre 2001.
Il quantum delle spese era stato documentalmente inviato al presidente dell'assemblea e mai contestato, in particolare nel corso dell'assemblea del 23 novembre 2001 durante la quale si era discusso solo della urgenza e indifferibilità dei lavori nonché della mancanza di un'autorizzazione preventiva.
6. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c.
Secondo il ricorrente, qualora l'azione speciale proposta in via principale fosse negata si poteva pagina 4 di 10 ricorrere all'azione generale di indebito arricchimento proponibile in via subordinata. Nel caso di specie i lavori di ristrutturazione commissionati e pagati dal andavano fatti con urgenza, come Pt_1 peraltro accertato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. In ogni caso, era evidente il beneficio derivato ai condomini.
Resistevano con controricorso i condomini.
Con ordinanza n. 19864/2022, la Suprema Corte, trattati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, li riteneva tutti fondati con la seguente motivazione: “La sentenza impugnata è fortemente contraddittoria e risulta sostanzialmente sfornita di motivazione. Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di spese per i lavori effettuati d'urgenza su beni comuni ex art. 1114 c.c. mentre la Corte d'Appello ha negato del tutto il rimborso, non risultando provato il quantum degli stessi nonostante la certezza raggiunta in ordine alla avvenuta esecuzione degli stessi.
Da un lato, dunque, si afferma che risulta provato che i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art.
1134 c.c. siano stati effettuati e, dall'altro, si ritiene mancante del tutto la prova del loro costo, senza alcuna motivazione in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e senza alcuna motivazione in ordine alla eventuale ratifica della spesa da parte dell'assemblea o della non contestazione dei lavori come dedotto dal ricorrente.
7.1 Deve premettersi che l'onere probatorio del costo dei lavori grava sul che li ha CP_7
effettuati in via di urgenza. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'applicabilità dell'art 1134 cod. civ., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata “urgente” la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019). L'onere probatorio che grava sul condomino comprende anche l'effettivo svolgimento dei lavori, la loro consistenza e il costo sostenuto.
Ciò premesso, il Tribunale di Rimini aveva ritenuto sufficientemente provato da parte del ricorrente sia i lavori che l'urgenza degli stessi. La Corte d'Appello, nell'accogliere il gravame e rigettare la domanda del per non aver provato i costi, non ha speso alcuna motivazione in ordine alle Pt_1
istanze istruttorie riproposte dal ricorrente nel suo atto di costituzione e appello incidentale.
Il ricorrente, infatti, aveva formulato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare i lavori effettuati
pagina 5 di 10 e a corroborare la prova documentale dell'effettivo pagamento, rappresentata da quietanze e da matrici di assegni. Il medesimo ricorrente aveva chiesto anche procedersi ad una consulenza tecnica di ufficio, essendo pacifico e non contestato che alcuni lavori erano stati effettivamente effettuati e dovendosi solo verificare la loro effettiva consistenza e determinare il relativo costo. Infine, aveva anche dedotto che l'assemblea del 23 novembre 2001 aveva ratificato le spese sostenute (pag. 14 dell'atto di costituzione in appello).
La sentenza, pertanto, viola il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Sez. 3, Ord. n.
18285 del 2021 e ivi richiamate Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 3019/2019,
n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357).
Va ulteriormente posto in rilievo come dalla motivazione della Corte d'Appello non sia possibile cogliere la ragione del mancato accoglimento della domanda del ricorrente in considerazione della pacifica effettiva esecuzione di lavori, non risultando a tale stregua dal giudice del gravame dato adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo delle prove e senza alcun riferimento alle ragioni, quantomeno sotto il profilo della rilevanza, di mancata ammissione delle richieste istruttorie riproposte in appello dal nonostante la decisione di rigetto per mancanza Pt_1
di prova sul quantum dei lavori. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa l'irrilevanza dell'assemblea del novembre 2001 durante la quale sarebbero stati ratificati i lavori effettuati d'urgenza.
In conclusione, non risultano percepibili quale siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000;
n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Deve affermarsi, pertanto, che, oltre alle violazioni sopra menzionate, la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal
Giudice, in particolare nella parte in cui la Corte d'Appello di Bologna afferma che risulta provato che
i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art. 1134 c.c. siano stati realizzati e, dall'altro, ritiene mancante del tutto la prova del quantum degli stessi, senza alcun riferimento alle richieste istruttorie
pagina 6 di 10 formulate dalla parte appellata e appellante incidentale e alle altre richieste istruttorie. Quanto al sesto motivo spetterà al Giudice del rinvio, in caso di esito negativo della domanda principale, accertare la sussistenza dei presupposti per la domanda di arricchimento senza causa”.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dal Pt_1
Si costituivano ed riproponendo CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 le conclusioni formulate nell'atto di appello e quindi chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dal Pt_1
In data 21.12.2022, il depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio nei soli confronti degli Pt_1
eredi di , non costituiti, ed accettazione da parte di questi. Parte_4
In accoglimento delle riproposte richieste istruttorie, la Corte escuteva i testi , Testimone_1
, all'esito, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
10.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, onde la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La Suprema Corte, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dal ha cassato la Pt_1 sentenza d'appello e rimesso la decisione a questa Corte che, in diversa composizione, deve decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per ragioni di ordine logico, si procede dapprima, in quanto assorbente, con la disamina del secondo motivo dell'appello incidentale che la sentenza d'appello ha omesso di esaminare, ragione per cui la
Corte di Cassazione l'ha cassata per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (si veda a pagina 9 “Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa l'irrilevanza dell'assemblea del novembre 2001 durante la quale sarebbero stati ratificati i lavori effettuati d'urgenza.”).
Per questo profilo, il presente è un giudizio di rinvio cosiddetto improprio o restitutorio nel quale il giudice del rinvio opera come giudice d'appello.
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, il afferma l'erroneità della sentenza del Pt_1
Tribunale laddove dichiara nulla la delibera del 23.11.2001 “dato che l'assemblea ha deliberato su quanto non rientrava nella propria competenza, ovverosia sul riparto di spese che in parte il
non aveva diritto a ripetere in base all'art. 1134 c.c. e su spese relative a lavori effettuati CP_7 su proprietà individuali”.
Secondo il questo passo della sentenza riguarda esclusivamente la validità della delibera del Pt_1
23.11.2001 in merito alle spese di imbiancatura e ai lavori eseguiti sulle proprietà individuali dei condomini, ma, con tutta evidenza, non può riguardare la validità della delibera che ha ad oggetto la ratifica delle spese riguardanti le parti comuni dell'edificio sostenute da lui sostenute, oggetto della pagina 7 di 10 stessa assemblea. La sentenza è dunque errata laddove ritiene non rientrare nelle competenze dell'assemblea la delibera in relazione a lavori di conservazione dell'edificio e, quindi, anche la ratifica dell'operato in merito a tali lavori. La delibera in punto a tali lavori è quindi valida non sussistendo alcun motivo di nullità come la mancanza di elementi essenziali o l'oggetto impossibile, illecito o non rientrante nelle competenze dell'assemblea ed è pienamente vincolante per tutti i comproprietari, essendo stata adottata in osservanza del principio maggioritario e non essendo stata impugnata ex art. 1137 c.c.
Questo Collegio ritiene che il motivo incidentale sia fondato e che, per l'effetto, la sentenza del
Tribunale debba essere confermata, seppur con diversa motivazione.
Giova richiamare sul punto il criterio distintivo tra delibere assembleari nulle e annullabili, che peraltro il Tribunale di Rimini aveva correttamente individuato, nella contrapposizione tra vizi di sostanza, inerenti al contenuto delle deliberazioni e vizi di forma, attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle delibere.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9839/2021 hanno affermato “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.”.
Nella fattispecie in decisione, la delibera in punto ad esame, approvazione e ratifica dei lavori di conservazione dell'edificio compiuti dal – tutti i lavori e, dunque, anche l'imbiancatura che, Pt_1 peraltro, è l'opera che conclude l'intervento di restauro e ne è necessariamente parte – rientra senz'altro nelle attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c., trattandosi di lavori sulle parti comuni dell'edificio.
Dalla disamina del verbale dell'assemblea condominiale del 23.11.2001, poi, si evince come in quella sede si sia proceduto (testualmente) prima alla “consegna del piano di riparto e presentazione dello stesso”, per poi porre in discussione il secondo punto all'o.d.g. circa il “criterio di riparto delle spese e ratifica dell'operato svolto dal sig. nell'esecuzione dei lavori di restauro” (doc. 3 Parte_1
memoria 184 c.p.c.), talché la contestazione dei condòmini circa la mancata presentazione ed illustrazione del piano di riparto ed approvazione dello stesso, oltre che formulata in modo generico, è documentalmente smentita.
pagina 8 di 10 Tanto precisato, l'art. 1135 c.c. consente all'assemblea dei condomini di ratificare l'operato del condomino che abbia agito in assenza di mandato assembleare. Come afferma la Corte di Cassazione,
“L'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del , ha CP_7
sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso, direttamente da parte di alcuni condomini (come si assume avvenuto nel caso in esame) in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti. Non viene infatti in gioco, nel presente giudizio, la pretesa di rimborso azionata dai singoli condomini, in base a quanto previsto dall'art. 1134 c.c., ma proprio il potere assembleare di approvazione, seppur in via di ratifica, delle opere di manutenzione straordinaria e di ripartizione delle rispettive spese tra tutti i partecipanti.” (Cass. Civ. n. 10845/2020).
Dunque, in quanto rientra pienamente nella competenza dell'assemblea condominiale, è stata approvata con le maggioranze richieste e non è stata impugnata, la delibera dell'assemblea, che con ogni evidenza attiene sia all'an che al quantum, nella parte in cui verte sulla ratifica dell'operato del ex art. Pt_1
1134 c.c. e sull'approvazione del riparto di tali spese in capo ai condòmini è senz'altro valida, efficace e vincolante.
Ne consegue che il ha diritto a ripetere le somme come ratificate dall'assemblea Pt_1
condominiale, ripartite secondo le tabelle millesimali, mai contestate, approvate nella delibera del
17.2.2004 (doc. 3 parte attrice primo grado).
L'accoglimento dell'appello incidentale porta al rigetto di quello principale proposto dai condomini – che, si rammenta, verte sulla quantificazione della domanda – avendo l'assemblea ratificato l'operato del in punto ad an e quantum. Pt_1
Solo per scrupolo di completezza si procede alla disamina della prova del quantum degli esborsi sostenuti per i lavori di restauro, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Le allegazioni dell'attore nell'atto di citazione in primo grado erano chiarissime. Al punto 8 si legge “Il sig. provvedeva personalmente e con soldi propri a tutti i pagamenti sino al saldo (doc. n. Parte_1
3)” e al punto 12 si legge “L'ammontare dei lavori eseguiti era di £. 194.300.00, ma poiché i lavori realizzati sulla porzione di proprietà esclusiva dell'attore ammontava a £. 28.300.000, la somma da ripartire tra i restanti comproprietari è di £. 166.000.000, pari ad € 85.731,85”.
Il rigore dell'allegazione imponeva ai convenuti l'onere di prendere specificamente posizione contestando il fatto costitutivo del diritto. Al contrario, gli stessi limitavano le proprie difese alla sola contestazione della rilevanza probatoria delle produzioni attoree affermando: “In effetti non ci sono neppure oggi i documenti di spesa prodotti.
Tali non possono essere, in alcun modo, considerati le quietanze in atti che ad ogni buon conto si
pagina 9 di 10 contestano in toto, né il contratto di appalto privo di data certa e che pure si contesta”.
Dunque, i convenuti contestavano solo l'efficacia probatoria dei documenti depositati dall'attore a dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda – ossia il pagamento dei lavori eseguiti nell'immobile per l'ammontare specificamente indicato – senza contestare il fatto stesso.
Giova ricordare come, in ordine alle modalità della contestazione, la giurisprudenza esiga non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata, ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (cfr. Cass. n. 21227/2019).
Pertanto, la non contestazione del fatto costitutivo del diritto vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente.
In conclusione, l'appello incidentale proposto dal è fondato e quello principale proposto dai Pt_1 condomini è infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite di tutti gradi e del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
- dichiara estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio fra e gli eredi di Parte_1 Parte_4
- rigetta l'appello proposto da ed CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 alla sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 165/2009 che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da conferma integralmente: Parte_1
- condanna ed in solido, a CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_4 rifondere a le spese processuali che liquida, per compensi, in € 7.642 per il grado Parte_1
d'appello, in € 7.290 per il giudizio di cassazione ed in € 7.160 per la presente fase di rinvio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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