Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 673/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 673/2024 tra
(avv. PRINCIPE LUIGI) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO) CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 12/02/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- l'opponente personalmente con l'Avv. Luigi Principe;
- per l'opposta l'Avv. Edoardo Degli Incerti Tocci, in sostituzione dell'Avv. Savasta Fiore. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Principe, con riferimento alle note avversarie, ribadisce che il contratto oggetto di causa non è un contratto autonomo di garanzia, ma una fideiussione;
contesta che vi sia mai stato un riconoscimento di debito da parte dell'opponente e ribadisce che in nessun modo la controparte ha dimostrato di aver rispettato il termine di 36 mesi per agire nei confronti della debitrice principale. L'Avv. Degl'Incerti Tocci contesta quanto oggi dedotto da controparte riportandosi alle difese già svolte in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PRINCIPE Parte_1 C.F._1
LUIGI ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. SAVASTA FIORE CP_1 P.IVA_1
MICHELE LIONELLO CONVENUTA OPPOSTA Nonché
contro
C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2009/23 Parte_1 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di la somma di CP_1
€ 43.533,05, oltre interessi e spese, in forza di fideiussione specifica del 5.09.2016, rilasciata a garanzia di un finanziamento chirografario contratto dalla società Ingeco S.r.l. con Pt_2
(il credito è stato poi ceduto a e quindi a
[...] Controparte_3 CP_1
In via preliminare, ha eccepito la incompetenza territoriale di questo Tribunale a emettere il decreto ingiuntivo, ritenendo competente invece il Tribunale di Roma, quale Foro del Consumatore. Ha poi eccepito:
- la nullità della fideiussione in quanto redatta conformemente allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale, alla clausola n. 6, prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza di questo termine e decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale;
- la decadenza in ogni caso della creditrice per non avere rispettato il termine decadenziale
2 di 36 mesi previsto dalla clausola n. 6 della fideiussione specifica;
- l'insufficienza degli estratti ex art. 50 TUB a dimostrare il credito fatto valere;
- il difetto di legittimazione attiva e titolarità del diritto di credito in capo a CP_1
in assenza di prova della cessione da parte di
[...] Parte_2
- l'indeterminatezza e la genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da a e conseguente nullità della cessione ex artt. Pt_2 Controparte_4
1346, 1325 n. 3, 1418 c.c.;
- l'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese, in quanto determinante l'applicazione di un regime di capitalizzazione degli interessi debitori, in assenza di pattuizione;
- la violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. nonché degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., 116 e 117 TUB per indeterminatezza delle condizioni e per la non trasparenza del criterio del regime di capitalizzazione di computo degli interessi, del criterio di rimborso e della mancata convenzione e scelta del tipo del piano di ammortamento nonché dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede e dell'obbligo di trasparenza nella formulazione dei contratti bancari e del dovere di informazione. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. CP_1
All'esito dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 14.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria. Va dato atto che ha notificato l'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 anche a che però non era parte del procedimento monitorio Controparte_2 ed è in questa sede rimasta contumace: l'azione proposta nei suoi confronti va, pertanto, dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva. 2. E' anzitutto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in via preliminare dall'opponente, posto che, come già rilevato con l'ordinanza 14.10.2024:
- l'attribuzione a della qualifica di “consumatore”, contenuta nel Parte_1 modulo della fideiussione, contrasta con le risultanze della visura CCIAA in atti, dalle quali emerge invece che costui, all'epoca della concessione della garanzia, era socio unico e legale rappresentante della società debitrice principale, Ingeco S.r.l.;
- in base a quanto previsto dall'art. 2697, comma 2 c.c. (secondo il quale chi solleva un'eccezione è tenuto a dimostrare i fatti sui quali questa si fonda), spettava dunque al medesimo fornire la prova contraria, ossia di avere agito, nel caso specifico, per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- l'opponente è tuttavia venuto meno all'onere che gli incombeva, non avendo dedotto né dimostrato alcun elemento che conduca a contrarie conclusioni;
- neppure è condivisibile la tesi secondo cui, poiché la debitrice principale (nel frattempo cessata) possedeva i requisiti della “microimpresa”, avrebbe trovato applicazione la disciplina del Codice del Consumo sia nei confronti della società stessa, sia a maggior ragione nei confronti del garante;
3 - come noto, infatti, la L. 27/2012 che ha modificato il Codice del Consumo, si è limitata a rendere applicabile anche alle “microimprese” la disciplina speciale sulle “pratiche commerciali scorrette”, ma non le tutele consumeristiche tout cort;
- alla luce di quanto sopra, deve quindi essere confermata la competenza di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, quale giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, ai sensi degli artt. 19 c.p.c. – 1182, comma 3 c.c. 3. Passando all'esame delle ulteriori eccezioni dell'opponente, va anzitutto premesso che sono pacifici – e comunque documentati – sia il rapporto contrattuale intercorso fra la debitrice principale e (contratto di finanziamento chirografario n. 340/007067786 del Parte_2
07.09.2016), sia il rilascio in pari data, da parte di e in favore dell'istituto Parte_1 bancario, di una fideiussione specifica, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte da Ingeco S.r.l. con il predetto finanziamento. Quanto alla pretesa nullità della fideiussione, si osserva:
- l'art. 6 della fideiussione specifica rilasciata dal prevede testualmente: “I Pt_1 diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che, pertanto, si intende derogato, nel senso che esso è stabilito in 36 (trentasei) mesi dalla scadenza delle obbligazioni del debitore principale”;
- si tratta, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di escutere la garanzia anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla disposizione citata;
- il testo, nella sua prima parte, ricalca pedissequamente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di concerto con alcune associazioni a tutela dei consumatori per regolare in modo uniforme il contenuto delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie (“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che, pertanto, si intende derogato”);
- come noto, la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/05, ha ritenuto che alcune clausole contenute nello schema ABI, tra cui l'art. 6 poc'anzi citato, siano lesive della concorrenza in quanto contrastanti con l'art. 2 L. 287/90 (normativa antitrust) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati;
- ne è seguito un ampio e articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alle sorti della fideiussione a valle, stipulata tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI a monte;
- è sufficiente in questa sede (semplificando di molto la questione) ricordare sinteticamente che, secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta
4 dell'intero contratto;
secondo altro orientamento, invece, la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust colpisce le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ma non travolge l'intero contratto di garanzia, che rimane dunque valido ed efficace;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno risolto il contrasto aderendo a questo secondo orientamento (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- va rilevato però che, come dedotto anche da il provvedimento n. CP_1
55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte sino all'emissione del provvedimento stesso;
- nel caso di specie, invece, l'obbligo del deriva da una fideiussione Pt_1 specifica risalente al 2016, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza (essendo trascorsi oltre 10 anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non è possibile ritenere che la garanzia oggi in esame si ponga “a valle” delle intese dichiarate nulle dall'autorità garante);
- l'opponente, tuttavia, pur essendo gravato del relativo onere, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, si è limitato ad allegare – oltre al provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia - 2 soli moduli di fideiussioni specifiche impiegati nel 2016 da due Banche (ICCREA e Banca Sviluppo S.p.a.) che, di per se stessi e singolarmente, non possono ritenersi rappresentativi di una “intesa” nel senso sopra evidenziato, mentre tutta l'ulteriore copiosa documentazione versata in atti si riferisce a garanzie risalenti ad epoche diverse ed è, quindi, irrilevante;
- in assenza di tale documentazione, in questa sede non è quindi possibile ritenere che nel 2016 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- la clausola in esame non è quindi nulla e, pertanto, non opera il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. 4. Come sopra anticipato, tuttavia, l'art. 6 presenta un inciso ulteriore rispetto a quella, corrispondente, contenuta nello schema ABI, poiché prevede che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non viene soppresso, ma semplicemente ampliato (“è stabilito in 36 (trentasei) mesi dalla scadenza delle obbligazioni del debitore principale”). Ora, è documentato che la Banca abbia esercitato il recesso dai rapporti intrattenuti con Ingeco S.r.l. con raccomandata del 24.04.2018; la successiva diffida risale all'agosto 2021; l'azione monitoria nei confronti del garante è stata instaurata nel dicembre 2023.
5 La mera constatazione della scansione temporale di questi adempimenti dimostra chiaramente che il termine di 36 mesi pattuito dalle parti non è stato rispettato, poiché non risulta che in quell'arco temporale – decorrente dalla scadenza dell'obbligazione, ossia aprile 2018, e quindi scaduto ad aprile 2021 – l'opposta abbia assunto qualsivoglia iniziativa, anche di carattere stragiudiziale, nei confronti della debitrice principale. Sul punto, si è limitata a svolgere delle difese del tutto generiche, CP_1 deducendo che il contratto stipulato da non sarebbe qualificabile come Pt_1 fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia, sicché l'obbligo del garante sarebbe del tutto svincolato da quello del debitore principale. La tesi è però infondata, essendo palese sia il contrasto con la pattuizione espressa di un termine ben preciso, sia con il nomen iuris (“fidejussione”) utilizzato dalla banca nella modulistica contrattuale, sia con i plurimi riferimenti contenuti nel contratto alle obbligazioni garantite: tutti elementi che depongono nel senso della accessorietà - e non della autonomia - della garanzia prestata. Conseguentemente, deve ritenersi decaduta dal diritto di agire nei CP_1 confronti del fideiussore, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. 5. In base al principio della soccombenza, va condannata a pagare in CP_1 favore dell'opponente le spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Nulla, invece, va disposto quanto alle spese relative al rapporto processuale fra l'opponente e la convenuta contumace Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2009/23 emesso da questo Tribunale;
DICHIARA inammissibile l'azione proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
CONDANNA pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 286,00 CP_1 per anticipazioni, € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
nulla sulle spese relative al rapporto processuale fra l'opponente e la convenuta contumace
Controparte_2
Così deciso a Reggio Emilia il 12/02/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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