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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il NA, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO FALVO D'URSO, dall'avv.
STEFANIA FALVO D'URSO e dall'avv. LUIGI FALVO D'URSO, del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Grazia D'Angelo in Alba Adriatica (TE), via Cesare Battisti n. 2;
ATTORE
contro
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
nonché contro
( ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ), quali eredi di , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in in Teramo al C.so C. De Michetti n° 80;
CONVENUTI nonché contro
( , in persona del Controparte_4 P.IVA_1
Direttore generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Menaguale in Teramo, in Via Melchiorre Delfico
10/F;
CONVENUTA NA di Teramo
con l'intervento volontario di
( ), CP_5 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCA MASSI, con domicilio eletto nello studio del difensore in Roma, Via di Val Tellina, n. 87
INTERVENUTO
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato NA , e l' CP_1 Persona_1 Controparte_4
(di seguito anche solo ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_6
“Piaccia all'On. NA adito, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e rigettata, accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei Sigg.ri CP_1
e , e conseguentemente condannare gli stessi a risarcire tutti i danni in via
[...] Persona_1 solidale con la nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo Parte_2 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni da perdita parentale iure proprio subito dagli istanti a seguito della morte della sig.ra pari a € 151.046,00, nella Persona_2 misura maggiore o minore che il giudicante vorrà stabilire secondo giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione.
Con vittoria di spese, diritti, e onorari con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
in data 16.10.2011 sorella dell'attore, era deceduta a seguito Persona_2 della concorrente condotta dolosa di – che le aveva inferto CP_1 plurime coltellate – e di quella colposa omissiva del medico chirurgo
[...]
; Per_1
2 NA di Teramo
l'attore si era costituito quale parte civile nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di Teramo nei confronti dell' e dello , conclusosi CP_1 Per_1 in primo grado con la condanna del primo all'ergastolo e del secondo alla pena della reclusione di un anno, con sospensione condizionale, oltre alla loro condanna, in solido unitamente alla responsabile civile al risarcimento del danno in favore CP_6 delle parti civili, con provvisionale di euro 30.000,00 in favore di T_
[...]
si era formato giudicato in ordine alla penale responsabilità degli imputati e a quella civile in solido con il responsabile civile, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione I, del 7.1.2016, n. 14804;
in data 25.1.2016 era deceduto il padre della vittima e dell'attore T_
, , anch'egli costituito parte civile nel processo
[...] Controparte_7 penale;
a seguito del decesso della sorella, l'attore aveva subito danni iure proprio, di carattere non patrimoniale e segnatamente da perdita del rapporto parentale, oltre a succedere pro quota nel danno – iure hereditatis – subito dal padre successivamente deceduto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2017 si è costituita in giudizio la
, la quale ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al Parte_2
che non avrebbe dimostrato il rapporto di parentela con la vittima, presupposto T_ imprescindibile ai fini dell'accoglimento della domanda. Parte Inoltre, la ha svolto articolate considerazioni in ordine alla dinamica del decesso e alla insussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dei medici, connesse con la ritenuta inoperatività in questa sede degli accertamenti condotti in quella penale. Ha, inoltre, rilevato la necessità di procedere, nella presente sede civilistica, alla individuazione delle eventuali rispettive quote di responsabilità. Ha infine contestato specificamente le richieste risarcitorie in punto di an e di quantum debeatur, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al NA adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. in via principale: respingere tutte le domande proposte dall'attore, perché nulle, inammissibili anche per carenza di legittimazione attiva e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo responsabilità alcuna a carico della per i fatti per cui è causa. Con Parte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal sig. , come di ogni istanza, anche all'esito di quelle che verranno ex Parte_1 adverso avanzate: a) respingere la domanda di risarcimento danni così come formulata perché infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse e comunque riconoscere il di-ritto al
3 NA di Teramo
risarcimento nei limiti della quota ereditaria e dell'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già percepito;
b) ripartire la non creduta condanna tra i convenuti nella misura della quota di responsabilità accertata, come meglio esposto nelle premesse, con esclusione di condanna solidale;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare gli altri convenuti a rimborsare alla Pt_2 quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuta, che si
[...] chiede di accertare in questa sede.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.6.2017 si è costituito in giudizio il dott. , contestando che il giudizio non era stato preceduto dalla mediazione Persona_1 obbligatoria, con conseguente sua improcedibilità; il professionista ha affermato, inoltre, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile civile ex lege la Nel merito, il convenuto ha CP_6 declinato ogni responsabilità contestando la domanda attorea e le risultanze del processo penale celebrato a suo carico.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia il NA in intestazione adito,
1) in via pregiudiziale, senza accettazione del contraddittorio di merito, rigettare la domanda attorea siccome improcedibile, stante l'eccepita carenza di previo esperimento della obbligatoria mediaconciliazione;
2) in via subordinata, nel non creduto caso di superamento della questione preliminare suddetta, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede;
3) in via meramente gradata, nel caso in cui si ritenesse sussistente la responsabilità dell'odierno attore in ordine ai fatti a lui contestati, si richiede in ogni caso che l'adito Giudice voglia opportunamente ridurre la somma da liquidarsi a favore degli attori, attestatane, sempre in scongiurata ipotesi, la colpa lieve in ordine alla causazione dell'evento morte contestato;
4) per puro tuziorismo difensivo, in siffatto caso obbligare, in via principale, la
[...] oppure il broker assicurativo di riferimento, responsabile civile già chiamato in Controparte_8 causa dalla , a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia CP_9 pretesa pecuniaria/economica risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 15 giugno 2017 è intervenuto volontariamente nel giudizio , il quale in CP_5 proprio e nella qualità di erede di e di ha proposto “intervento Controparte_7 Persona_3 volontario adesivo autonomo per far valere un diritto relativo all'oggetto e dipendente dal titolo
4 NA di Teramo
dedotto nel processo medesimo ex art. 105 primo comma c.p.c. e facendo proprio tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto dal Sig. ” e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo NA adito:
-ammettersi il presente intervento;
-dato atto dell'avvenuta condanna, con sentenza esecutiva della Corte di Assise di Teramo, n. 1 /
2013 passata in giudicato, depositata il 24.05.2013, dei Sig.ri e , CP_1 Persona_1 in solido tra loro e con il responsabile civile, ora Parte_2 Controparte_10
al risarcimento del danno in favore, tra gli altri, di e
[...] CP_5 Controparte_7
danno da liquidarsi in separata sede, liquidare lo stesso, nella misura di € 223.360,94 o Persona_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte, in favore del Sig. in proprio e nella qualità di erede pro quota dei CP_5
Sig.ri e e già detratta la provvisionale agli stessi corrisposta, Controparte_7 Persona_3
e per l'effetto condannare il Sig. e il Dott. , in solido con il CP_1 Persona_1 responsabile civile ora , in Parte_2 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del Sig. CP_5 dell'importo di € 223.368,94 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte;
-in subordine, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio e nella qualità di erede CP_5 pro quota del Sig. e della Sigra ha diritto alla corresponsione Controparte_7 Persona_3 del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale a causa dell'improvviso decesso della sorella causato dal Sig. e dal Dott. Persona_2 CP_1 Persona_1 così come accertato dalla Sentenza n. 1/2013 della Corte di Assise di Appello, passata in giudicato;
-per l'effetto condannare Sig. e il Dott. , in solido con il CP_1 Persona_1 responsabile civile ora , in Parte_2 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del Sig. CP_5 dell'importo di € 223.368,94, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara antistatario.”
Non si è costituito in giudizio sicché all''udienza del 12.12.2018, verificata la CP_1 regolarità della notifica, il precedente giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 27.11.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 NA di Teramo
Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di improcedibilità articolata dal convenuto
, in relazione al mancato esperimento del tentativo di mediazione, ritenuto obbligatorio Per_1 in quanto la domanda risarcitoria è correlata, pur in parte, all'accertamento di una responsabilità sanitaria.
Sul punto, la stessa difesa degli eredi del dott. , nella comparsa conclusionale ha Per_1 riferito che in ragione di tale eccezione si è indi potuto, peraltro tardivamente (id est: il 17/5/2018) e solamente a motivo di provvida “sanatoria giudiziale”, esperire il mezzo ipoteticamente conciliativo; sicché deve ritenersi che la condizione di procedibilità sia soddisfatta.
Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione, articolata dalla riguardante Parte_2 il presunto difetto di legittimazione attiva in capo agli attori.
È ormai ampiamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la legittimazione ad agire o legittimatio ad causam, sia attiva sia passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, tra le molte Cass. n.14468/2008).
Nel caso di specie, l'azienda sanitaria ha, invero, contestato in causa, con l'impropria formula del "difetto di legittimazione ad agire", null'altro che la titolarità in capo all'attore e Parte_1 Parte all'intervenuto del diritto controverso: segnatamente, la ha eccepito la mancata CP_5 prova in giudizio del rapporto parentale con la vittima dal quale scaturisce la Persona_2 pretesa creditoria azionata in questo giudizio.
Sicché occorre verificare la fondatezza dell'eccezione, che attiene in sostanza alla prova dei fatti costitutivi della domanda, la quale è regolata, in linea generale, dagli artt. 2697 c.c., 115 e 183 comma
6 n. 2) c.p.c., i quali impongono che dei fatti contestati debba essere fornita – nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato - prova dalla parte che li ha allegati.
Deve allora appurarsi se e abbiano fornito, mediante gli Parte_1 CP_5 elementi di prova documentale ed orale ammissibilmente introdotti in causa, la dimostrazione dei rapporti di parentela posti a base (quali fatti-diritti costitutivi delle pretese risarcitorie) delle domande: se abbiano, cioè, provato o meno di essere fratelli della vittima nonché – poiché Persona_2
6 NA di Teramo
costoro agiscono anche in qualità di eredi dei defunti genitori della vittima – di essere figli di CP_7
e di e che questi ultimi, a loro volta, fossero genitori di
[...] Persona_3 Persona_2
Ebbene, la prova del rapporto di fratellanza con la vittima deve essere data mediante documentazione dello stato civile che dimostri un comune genitore tra i soggetti;
a tal riguardo, si rammenti che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” (art. 236 comma 1 c.c., il cui comma 2 prevede la sufficienza della prova del possesso continuo dello stato di figlio solo “in mancanza di questo titolo”).
Da tali norme (inserite in sezioni del codice dedicate rispettivamente proprio alla prova del matrimonio ed alla prova della filiazione), nonché da quella contenuta nell'art. 452 c.c. (che, nell'ambito della disciplina della efficacia probatoria degli atti dello stato civile, precisa che la prova della nascita – rilevante ai fini della dimostrazione della filiazione – oltre che della morte – rilevante ai fini della delazione ereditaria – “può essere data con ogni mezzo” solo “se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto”) la giurisprudenza di legittimità prevalente ha in più occasioni affermato (con riferimento alla successione legittima, ma i medesimi principi possono estendersi a qualsiasi ipotesi in cui sia necessario provare un rapporto di filiazione) che il rapporto con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile e solo “ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.” (Cass.1484/1995, che esclude la rilevanza probatoria della sola denuncia di successione;
4414/1999;7276/2006; ordd.
22192/2020).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha poi chiarito come la possibilità di prova di eventi quali la nascita, la morte, il matrimonio attraverso mezzi diversi dalle certificazioni dello stato civile, a norma dell'art. 452 c.c., costituisca eccezione subordinata alla preliminare dimostrazione – peraltro mediante “apposito certificato da rilasciarsi dall'ufficio dello stato civile che sarebbe stato competente
a formare l'atto mancante” - della inesistenza (quanto meno attuale) della relativa registrazione (a
Cass. 9687/2011 e 2111/1950 citate dalla sentenza gravata si aggiunga, negli stessi termini di quest'ultima, Cass. 4590/1957).
Le osservazioni che precedono rendono evidente la inidoneità dimostrativa dei rapporti parentela dedotti in giudizio degli elementi documentali forniti dall'attore e dall'intervenuto Parte_1
, rappresentati da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 dpr CP_5
445/2000), prodotta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sia dall'attore che dall'intervenuto, sottoscritta dal solo , nella quale costui afferma di essere figlio di CP_5
e , nonché di essere fratello germano sia di Controparte_7 Persona_3 Persona_2 che di .
[...] Parte_1
7 NA di Teramo
Si tratta, invero, di dichiarazioni contenutisticamente meramente ripetitive delle allegazioni già contenute nell'atto di citazione e nell'atto di intervento e già contestate, siccome non documentate, dalla , rispetto alla cui sfera di conoscibilità esse erano, rimanevano e rimangono Controparte_4 estranee.
Deve quindi escludersi la valenza probatoria nei rapporti tra privati della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche alla luce dei principi espressi (sia pure in materia di successione nel processo) da Cass. SU 12065/2014 (e da vari arresti successivi), secondo cui “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea della qualità di erede di una parte processuale, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”.
Ebbene, appurata la inidoneità della dichiarazione sostitutiva a dimostrare il rapporto di parentela posto a fondamento della domanda risarcitoria proposta, deve tuttavia evidenziarsi come nel caso di specie sia agli atti una sentenza penale con cui è stata anche pronunciata una condanna generica nei confronti degli imputati e in favore delle parti civili CP_1 Persona_1 costituite e con Parte_1 CP_5 Persona_3 Controparte_7 concessione di una provvisionale di € 30.000,00 ciascuno (cfr. doc. 4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.): tale pronuncia, pacificamente passata in giudicato, sebbene non vincoli, come si vedrà, il giudice civile quanto all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ha nondimeno effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, poiché presuppone un accertamento a monte, da parte del giudice penale, del rapporto di parentela tra la parte civile e la vittima, in mancanza del quale la condanna, pur generica, non avrebbe evidentemente potuto essere pronunciata.
Sicché in definitiva deve ritenersi provata la sussistenza dell'elemento costitutivo posto alla base della domanda risarcitoria proposta dall'attore e dall'intervenuto, anche in qualità di eredi di CP_7
e genitori della vittima e degli odierni istanti, deceduti successivamente al fatto.
[...] Persona_3
Venendo al merito della controversia, deve innanzitutto rammentarsi come la vicenda sottesa alla presente controversia sia stata oggetto di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna nei confronti di e pacificamente passata in CP_1 Persona_1 giudicato, di guisa che occorre domandarsi quali siano gli effetti di tale pronuncia, pacificamente
8 NA di Teramo
passata in giudicato, sull'odierno giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dai parenti prossimi della vittima.
In punto di diritto, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 651 c.p.p.: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
In tale direzione, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità, per cui “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Cassazione sez. III, 25/1/2024, n. 2426).
Pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto da parte del giudice penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere a una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio, ma può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale e incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/3/2001, n. 4504).
Quanto ai profili risarcitori, è stato affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza — desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità — di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
È alla luce di tali coordinate giuridiche che deve essere risolta la controversia oggi sottoposta al vaglio del NA, sicché deve senz'altro attribuirsi efficacia vincolante alla ricostruzione della vicenda resa dal giudice penale, che ha ritenuto responsabili della morte di a titoli Persona_2 soggettivi differenziati, sia che tale accertamento vincola CP_1 Persona_1 questo Giudice quanto all'accertamento del fatto e alle sue modalità di estrinsecazione, sui quali – pertanto – si ritiene di non poter svolgere valutazione alcuna, rendendosi finanche ultronea e
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inammissibile qualsivoglia considerazione in ordine alle articolate allegazioni e deduzioni svolte dai convenuti e in relazione alla dinamica del fatto illecito, alla responsabilità dei Per_1 CP_6 sanitari, al nesso causale e a ogni altro elemento afferente alla stretta estrinsecazione fenomenica della vicenda.
Tanto premesso quanto all'accertamento della responsabilità dello e Per_1 dell' , occorre ora verificare l'esistenza di un danno-conseguenza, previo accertamento della CP_1 natura unitaria del fatto illecito, ai fini dell'operatività del meccanismo di solidarietà ex art. 2055 c.c. e dell'eventuale individuazione delle rispettive quote di responsabilità.
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non deve essere intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. n. 286/2015; Cass. n. 27713/2005).
Deriva, da quanto precede, che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni, dolose o colpose, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 6041/2010).
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente sicché il danneggiato ha la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. n. 2066/2018).
Nel caso di specie senz'altro è ravvisabile l'unicità del fatto dannoso, rappresentato dalla morte della vittima primaria, prodotta dal convergere dell'azione commissiva dolosa dell' e da quella CP_1 omissiva colposa dello , come pure accertato dal giudice penale. Per_1
Si legge infatti nella sentenza di primo grado (p. 46 ss.) che “la morte della donna sia correlabile eziologicamente sia alla condotta tenuta dall'aggressore, che all'inerzia colposa del chirurgo che le avrebbe potuto praticare il drenaggio, con la conseguenza che, del decesso di , Persona_2 debba essere ritenuto colpevole sia a titolo di dolo da premeditazione, come Parte_4 ampiamente spiegato, che il dr , che ha colpevolmente omesso di ottemperare ai Persona_1
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suoi doveri di chirurgo inserito nel turno domenicale di reperibilità, posto che entrambi cagionavano
l'evento morte”, evocando sul punto il concetto di causalità addizionale.
Lo ribadisce la sentenza della Corte di Assise di Appello di L'Aquila (p. 20 ss.), secondo cui
“Entrambi gli imputati, infatti, hanno provocato la morte della La condotta dolosa Per_2 dell' caratterizzata da autonoma efficacia lesiva, ed idonea, di per sé, a generare l'evento CP_1 mortale … ha innescato il processo causale nel quale si è inserita la condotta colposa dello Per_1 connessa all'omesso, tempestivo intervento terapeutico”.
Ferma, per le anzidette ragioni, la solidarietà nei rapporti esterni, è necessario accertare le rispettive Parte quote di responsabilità, come espressamente richiesto dalla
Occorre allora volgere l'indagine alla prospettiva dei rapporti interni, presa in esame dall'art. 2055
c.c. ai commi 2 e 3, ove è previsto anzitutto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2).
Soccorre in via residuale il comma 3, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Nell'indagine che si richiede ai fini della individuazione delle quote di responsabilità, il legislatore indica quali criteri la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate;
il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità e, quindi, difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (tra le altre, Cass. n. 6400/1990; Cass. n. 23581/2010; Cass. n. 31066/2019; Cass.
n. 14378/ 2023).
Alla luce degli esposti principi, si ritiene di dover attribuire la quota del 70% alla responsabilità dell' e del 30% alla responsabilità dello (e, suo tramite, della , per le CP_1 Per_1 CP_6 ragioni di seguito esposte.
Sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo la responsabilità da attribuirsi all' appare CP_1 invero ben più grave di quella da attribuirsi al medico.
Sotto il profilo soggettivo è lampante come la condotta dell' sia connotata da una CP_1 maggiore gravità, in quanto sorretta da dolo e dall'intenzione di procurare il decesso di Persona_2
e da una marcata riprovevolezza, in quanto l'azione violenta è stata rivolta verso la coniuge,
[...] madre dei propri figli, per giunta alla presenza di uno di questi ultimi, Parte_5
Anche sul piano oggettivo, sebbene pure la condotta del medico abbia portato un contributo eziologico significativo al verificarsi dell'evento mortale, essendo stato appurato in sede penale che l'intervento terapeutico tempestivo avrebbe potuto scongiurare l'exitus, non può omettersi di
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considerare come la catena causale che ha condotto al decesso della vittima sia stata innescata proprio dall' la cui condotta, consistita nell'aver inferto alla vittima plurime coltellate, è antecedente CP_1 causale non solo dell'evento morte, ma ancor prima dell'errore sanitario, ragion per cui deve essere considerata con maggiore severità.
Stante la responsabilità della per l'illecito cagionato dal proprio medico dipendente CP_6
, le considerazioni che precedono debbono estendersi anche alla stessa ai sensi Per_1 CP_6 dell'art. 1228 c.c., responsabile civile per il fatto illecito dello , come del resto accertato Per_1 in sede penale.
Delineate le rispettive responsabilità, è ora possibile procedere alla verifica afferente alla sussistenza di un danno ingiusto sofferto dai parenti della vittima in conseguenza dell'evento mortale.
Sotto il profilo metodologico, si procederà all'analisi delle singole posizioni assunte da ciascuna parte processuale rispetto alla vicenda;
inoltre, occorrerà tenere in considerazione, ai fini della decisione, quanto già liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale, e verificare – alla stregua delle opportune verifiche – se tali importi siano o meno satisfattivi.
L'attore agisce iure hereditatis quale erede dei genitori, e iure proprio. Parte_1
Quanto al danno spettante iure hereditatis, deve premettersi che l'attore ha chiesto il risarcimento quale erede del padre sin dall'atto introduttivo, mentre ha proposto la domanda risarcitoria quale erede della madre solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.; ebbene, tale ultima Persona_3 domanda deve considerarsi inammissibile, trattandosi di domanda nuova che, per giunta, avrebbe potuto essere proposta sin dall'introduzione del giudizio, atteso che è deceduta pochi Persona_3 giorni prima della notifica dell'atto di citazione (cfr certificato di morte, in atti).
Quanto al danno spettante al padre della vittima, domanda invece proposta tempestivamente, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, la morte di un congiunto conseguente ad un fatto illecito configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto e ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 29 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi
(art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente,
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ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. 13 aprile 2018 n. 9196).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico consistente nella intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, formazione sociale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557).
Ora, nel valutare l'an del risarcimento richiesto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è pacifica nel sostenere che il danno che un fratello sopporta a causa della perdita di una figlia può essere provato tramite presunzioni, giacché il fatto illecito, costituito dalla morte di un congiunto, dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
[“In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)” (NA Trani, 15/01/2019, n. 81)].
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito può essere accertato in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo
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familiare, di coabitazione e di frequentazione idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (Cassazione civile, 7 luglio 2010, n. 16018).
Va inoltre precisato che il requisito della convivenza non è determinate, bensì è un parametro che può essere utile non per valutare l'an debeatur ma, semmai, rileva in sede di determinazione del quantum debeatur.
Applicando tali principi, senz'altro deve concludersi che abbia subito un Controparte_7 danno per la tragica scomparsa della figlia essendo indubitabile l'intensità del rapporto che Per_2 lega – nella generalità dei casi – padre e figlia.
Nel procedere alla quantificazione, è indispensabile vagliare tutte le circostanze relative al caso concreto: la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da perdita parentale avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, giacché tanto minore sarà quest'ultima, tanto maggiore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà la sofferenza dei congiunti (Cassazione n.16946/2003; 14931/2012).
Nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione dell'attore la vittima primaria non conviveva con i genitori, sebbene ci fossero delle frequentazioni assidue.
Passando quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, vanno applicati i principi dettati dalla Suprema Corte, che svolgendo la sua funzione nomofilattica, ha ricordato il dovere del giudice di merito, nell'esprimere un giudizio equitativo, di perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.) quella parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, giustizia e certezza del diritto la Suprema Corte (vedi, Cass.12408 del 2011, non contraddetta in seguito) prendendo atto della diffusissima applicazione dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal NA di Milano, ha indicato tali parametri come il valore da ritenersi
"equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Nel diritto vivente quindi è doverosa la considerazione e applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, salva la facoltà del giudice di discostarsene, in presenza di circostanze specifiche, dedotte in motivazione.
Si è osservato, di recente, che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale (diversamente da quanto avviene da molti anni per il danno biologico, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, il che ha consentito di pervenire appunto ad una elevata uniformità su base nazionale) indicavano originariamente solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice
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alcuni criteri generali per orientare la determinazione, senza tuttavia garantire in tal modo una uniformità di liquidazione, su base nazionale.
Attesa tale ampia discrezionalità, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021, ha espresso una preferenza per il metodo di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal
NA di Roma, e l'Osservatorio presso il NA di Milano ha colto il suggerimento riformulando, con modalità più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022.
Dunque attualmente in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022), è possibile e opportuno fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione
2022) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, circostanze che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (vedi Cass. 25164/2020) – l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Corte d'Appello Bologna n.
270/2024).
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle milanesi, pertanto, partendo da un punto base predeterminato, del valore di € 3.911,00, prevedono una serie di punteggi da attribuirsi in ragione delle varie circostanze che, come detto, assumono rilievo ai fini della quantificazione.
Nel caso di specie, le tabelle prevedono 18 punti per l'età della vittima primaria ( al Per_2 momento del decesso aveva 51 anni), 12 punti per l'età della vittima secondaria ( al Controparte_7 momento del sinistro aveva 78 anni), 9 punti (in ragione della sopravvivenza di altri tre stretti congiunti: nella specie, la moglie e i due figli e ); le tabelle milanesi prevedono poi Per_3 T_ CP_5 un ulteriore valore-punto, da scegliere tra 1 e 30, tenendo conto della qualità ed intensità della relazione, e di altre circostanze specifiche, che rendano particolarmente doloroso e penoso il lutto, tra cui può porsi, ad esempio, la condizione di solitudine e isolamento del superstite, ovvero la prolungata sofferenza ed agonia patita dalla vittima, con il conseguente patimento riflesso sul superstite.
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Nella fattispecie, in difetto di elementi oggetto di doverosa considerazione dedotti dalla parte attrice, il punteggio da aggiungere si stima in 10 punti, per un totale di 49 punti riconosciuti, che – moltiplicati per il valore del punto base (€ 3.911,00) – conducono al risultato di € 191.639,00.
Su tale importo, già riportato all'attualità, non sono dovuti interessi compensativi, infatti nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi
(Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n.6351).
Nel caso di specie non è stato allegato né provato nulla in ordine al maggior danno in tesi subito sicché non sono dovuti interessi compensativi.
Poiché al momento del decesso il ha lasciato quali superstiti la moglie Controparte_7
i due figli e , e i nipoti per rappresentazione della madre defunta la Per_3 CP_5 T_ Per_2 quota ereditaria spettante a è pari a un terzo dei due terzi previsti per i figli nel caso in cui al de T_ cuius sopravvivano il coniuge e più figli (nel caso di specie idealmente tre) ex art. 581 c.c.: la percentuale ad egli spettante è pari pertanto al 22%: € 42.160,00.
Da tale importo deve essere decurtata pro quota la provvisionale di € 30.000,00 concessa all'esito Pa del procedimento penale, già corrisposta dalla come dichiarato dallo stesso attore nell'atto di citazione;
le decurtazione deve avvenire secondo le seguenti modalità: l'importo di € 30.000,00 deve essere devalutato dalla data del suo pagamento alla data dell'illecito 16.10.2011, e poi rivalutato, dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della presente sentenza. La somma così ottenuta dovrà poi essere sottratta dall'intero, pro quota.
Quanto al risarcimento spettante a iure proprio, ci si riporta a quanto già Parte_1 osservato nel precedente paragrafo in ordine al fatto che per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c. , potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco
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affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
In altre parole, anche nel caso dei fratelli, l'intensità del vincolo familiare può di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari, dovendosi presumere che il danno, secondo l'id quod plerumque accidit, è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto parentale;
invero, è stato affermato che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la posizione dei fratelli e delle sorelle del "de cuius" può essere assimilata a quella dei componenti della famiglia nucleare (NA di Roma, 9/4/2013).
Con riferimento alla vicenda in parola, pertanto, non può dubitarsi in ordine alla spettanza del risarcimento in favore del fratello della vittima.
Applicando nuovamente le tabelle del NA di Milano, si parte, in tal caso, da un punto base del valore di € 1.698,00; in considerazione delle varie circostanze del caso, devono aggiungersi 14 punti per l'età del danneggiato, 12 punti per l'età della vittima primaria, 9 in ragione dell'esistenza, al momento del decesso del congiunto, di altri tre familiari (i genitori e il fratello ); quanto al CP_5 punteggio da assegnare in ragione della intensità della relazione, non si ritiene, in base alle allegazioni del caso, di potersi attribuire un coefficiente superiore a 10, per complessivi € 76.410,00.
Per le ragioni già espresse, non sono dovuti interessi.
Anche in questo caso, l'importo già corrisposto a titolo di provvisionale dovrà essere detratto con le modalità innanzi indicate.
Veniamo adesso alla posizione dell'intervenuto . CP_5
Costui agisce iure hereditatis quale erede del padre e della madre nonché iure proprio.
Quanto all'importo spettante iure hereditatis, si è già appurato che la quota liquidabile per via paterna ammonta a € 42.160,00.
Quanto all'importo spettante iure hereditatis da parte della madre, la base di partenza è uguale a quella calcolata per , € 191.639,00, poiché il punto base è il medesimo e anche i Controparte_7 punteggi aggiuntivi sono gli stessi. Tuttavia, al momento del decesso di i soli superstiti Persona_3 erano i due figli e nonché i figli della vittima primaria, per rappresentazione. Trova quindi CP_5 T_ applicazione l'art. 366 c.c., sicché al spetta la quota di un terzo pari a € 63.879,66. T_
Senonché l'intervenuto evidenzia correttamente nell'atto di intervento che a seguito del decesso della Sig.ra avrebbe ereditato, altresì, la quota 1/3 della quota del 33,33% Persona_3 CP_5 che la madre aveva, a sua volta ereditato, dal marito , padre della vittima;
Controparte_7
l'importo spettante a , pertanto, deve essere diviso per tre: in tal modo si ottiene la quota CP_7 spettante, al momento del suo decesso, alla moglie € 63.897,66: tale ultimo importo deve essere Per_3
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diviso nuovamente per tre (i due figli e , più i figli di che formano un unico CP_5 T_ Per_2
“ramo”): si ottiene così l'importo di € 21.293,22, che sommata a € 63.879,66 conducono alla complessiva somma di € 85.172,88, spettante a quale erede della madre CP_5 [...]
Per_3
Da tale importo deve essere decurtata la provvisionale, pro quota e con i criteri di calcolo già indicati.
Quanto al risarcimento spettante a iure proprio, si consideri quanto segue. CP_5
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, devono trovare applicazione i medesimi criteri già individuati in precedenza.
Partendo, quindi, da un punto base del valore di € 1.698,00, devono essere attribuiti al fratello CP_5
i seguenti punti: punti in base all'età del congiunto (37 anni): 16; punti in base all'età della vittima (51 anni):12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (tre):9; punti per qualità/intensità della relazione:10 (in mancanza di specifiche allegazioni che potessero attribuire un punteggio maggiore), per complessivi 47 punti.
Moltiplicando il valore del punto base per 47 si ottiene l'importo complessivo di € 79.806,00, già espresso in moneta attuale, sul quale non vengono applicati gli interessi compensativi, per le motivazioni già illustrate. Ancora una volta da tale importo dove essere decurtata la provvisionale, con le modalità indicate.
Per la prima volta solo nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'intervenuto
[...] ha riferito elementi a sostegno dell'esistenza di un danno biologico subito in conseguenza CP_5 del decesso della sorella: la domanda, evidentemente nuova rispetto all'iniziale petitum circoscritto al solo danno da perdita del rapporto parentale, è chiaramente inammissibile.
Ricapitolando, quindi, all'attore spettano i seguenti importi: Parte_1
- iure hereditatis per via paterna: € 42.160,00;
- iure proprio: € 76.410,00.
All'intervenuto spettano, invece: CP_5
- iure hereditatis per via paterna: € 42.160,00;
- iure hereditatis per via materna: € 85.172,88;
- iure proprio: € 79.806,00.
Come detto, da ciascuna di tali voci di danno devono essere decurtati gli importi corrisposti a titolo di provvisionale, nelle modalità indicate in motivazione, pro quota quanto agli importi spettanti iure hereditatis, e devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche.
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P.Q.M.
Il NA di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 923/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda risarcitoria proposta da iure Parte_1 hereditatis per via materna;
2) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già Controparte_4 corrisposte – da detrarsi con le modalità indicate in motivazione – al pagamento in favore di dei seguenti importi: iure hereditatis per via paterna: € Parte_1
42.160,00; iure proprio: € 76.410,00, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
3) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 CP_4 [...]
di Teramo, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già Controparte_4 corrisposte – da detrarsi con le modalità indicate in motivazione – al pagamento in favore di dei seguenti importi: iure hereditatis per via paterna: € CP_5
42.160,00; iure hereditatis per via materna: € 85.172,88; iure proprio: € 79.806,00, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
di Teramo, in solido tra loro al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in € 11.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap come Parte_1 per legge;
6) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
, in solido tra loro al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in € 11.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap come CP_5 per legge;
Così deciso in Teramo, il giorno 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il NA, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2017 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO FALVO D'URSO, dall'avv.
STEFANIA FALVO D'URSO e dall'avv. LUIGI FALVO D'URSO, del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Grazia D'Angelo in Alba Adriatica (TE), via Cesare Battisti n. 2;
ATTORE
contro
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
nonché contro
( ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ), quali eredi di , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GALASSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in in Teramo al C.so C. De Michetti n° 80;
CONVENUTI nonché contro
( , in persona del Controparte_4 P.IVA_1
Direttore generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Menaguale in Teramo, in Via Melchiorre Delfico
10/F;
CONVENUTA NA di Teramo
con l'intervento volontario di
( ), CP_5 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCA MASSI, con domicilio eletto nello studio del difensore in Roma, Via di Val Tellina, n. 87
INTERVENUTO
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato NA , e l' CP_1 Persona_1 Controparte_4
(di seguito anche solo ), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_6
“Piaccia all'On. NA adito, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e rigettata, accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei Sigg.ri CP_1
e , e conseguentemente condannare gli stessi a risarcire tutti i danni in via
[...] Persona_1 solidale con la nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo Parte_2 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni da perdita parentale iure proprio subito dagli istanti a seguito della morte della sig.ra pari a € 151.046,00, nella Persona_2 misura maggiore o minore che il giudicante vorrà stabilire secondo giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione.
Con vittoria di spese, diritti, e onorari con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
in data 16.10.2011 sorella dell'attore, era deceduta a seguito Persona_2 della concorrente condotta dolosa di – che le aveva inferto CP_1 plurime coltellate – e di quella colposa omissiva del medico chirurgo
[...]
; Per_1
2 NA di Teramo
l'attore si era costituito quale parte civile nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di Teramo nei confronti dell' e dello , conclusosi CP_1 Per_1 in primo grado con la condanna del primo all'ergastolo e del secondo alla pena della reclusione di un anno, con sospensione condizionale, oltre alla loro condanna, in solido unitamente alla responsabile civile al risarcimento del danno in favore CP_6 delle parti civili, con provvisionale di euro 30.000,00 in favore di T_
[...]
si era formato giudicato in ordine alla penale responsabilità degli imputati e a quella civile in solido con il responsabile civile, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione I, del 7.1.2016, n. 14804;
in data 25.1.2016 era deceduto il padre della vittima e dell'attore T_
, , anch'egli costituito parte civile nel processo
[...] Controparte_7 penale;
a seguito del decesso della sorella, l'attore aveva subito danni iure proprio, di carattere non patrimoniale e segnatamente da perdita del rapporto parentale, oltre a succedere pro quota nel danno – iure hereditatis – subito dal padre successivamente deceduto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2017 si è costituita in giudizio la
, la quale ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al Parte_2
che non avrebbe dimostrato il rapporto di parentela con la vittima, presupposto T_ imprescindibile ai fini dell'accoglimento della domanda. Parte Inoltre, la ha svolto articolate considerazioni in ordine alla dinamica del decesso e alla insussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dei medici, connesse con la ritenuta inoperatività in questa sede degli accertamenti condotti in quella penale. Ha, inoltre, rilevato la necessità di procedere, nella presente sede civilistica, alla individuazione delle eventuali rispettive quote di responsabilità. Ha infine contestato specificamente le richieste risarcitorie in punto di an e di quantum debeatur, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al NA adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. in via principale: respingere tutte le domande proposte dall'attore, perché nulle, inammissibili anche per carenza di legittimazione attiva e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo responsabilità alcuna a carico della per i fatti per cui è causa. Con Parte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal sig. , come di ogni istanza, anche all'esito di quelle che verranno ex Parte_1 adverso avanzate: a) respingere la domanda di risarcimento danni così come formulata perché infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse e comunque riconoscere il di-ritto al
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risarcimento nei limiti della quota ereditaria e dell'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già percepito;
b) ripartire la non creduta condanna tra i convenuti nella misura della quota di responsabilità accertata, come meglio esposto nelle premesse, con esclusione di condanna solidale;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare gli altri convenuti a rimborsare alla Pt_2 quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuta, che si
[...] chiede di accertare in questa sede.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.6.2017 si è costituito in giudizio il dott. , contestando che il giudizio non era stato preceduto dalla mediazione Persona_1 obbligatoria, con conseguente sua improcedibilità; il professionista ha affermato, inoltre, il suo difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile civile ex lege la Nel merito, il convenuto ha CP_6 declinato ogni responsabilità contestando la domanda attorea e le risultanze del processo penale celebrato a suo carico.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia il NA in intestazione adito,
1) in via pregiudiziale, senza accettazione del contraddittorio di merito, rigettare la domanda attorea siccome improcedibile, stante l'eccepita carenza di previo esperimento della obbligatoria mediaconciliazione;
2) in via subordinata, nel non creduto caso di superamento della questione preliminare suddetta, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede;
3) in via meramente gradata, nel caso in cui si ritenesse sussistente la responsabilità dell'odierno attore in ordine ai fatti a lui contestati, si richiede in ogni caso che l'adito Giudice voglia opportunamente ridurre la somma da liquidarsi a favore degli attori, attestatane, sempre in scongiurata ipotesi, la colpa lieve in ordine alla causazione dell'evento morte contestato;
4) per puro tuziorismo difensivo, in siffatto caso obbligare, in via principale, la
[...] oppure il broker assicurativo di riferimento, responsabile civile già chiamato in Controparte_8 causa dalla , a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia CP_9 pretesa pecuniaria/economica risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 15 giugno 2017 è intervenuto volontariamente nel giudizio , il quale in CP_5 proprio e nella qualità di erede di e di ha proposto “intervento Controparte_7 Persona_3 volontario adesivo autonomo per far valere un diritto relativo all'oggetto e dipendente dal titolo
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dedotto nel processo medesimo ex art. 105 primo comma c.p.c. e facendo proprio tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto dal Sig. ” e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo NA adito:
-ammettersi il presente intervento;
-dato atto dell'avvenuta condanna, con sentenza esecutiva della Corte di Assise di Teramo, n. 1 /
2013 passata in giudicato, depositata il 24.05.2013, dei Sig.ri e , CP_1 Persona_1 in solido tra loro e con il responsabile civile, ora Parte_2 Controparte_10
al risarcimento del danno in favore, tra gli altri, di e
[...] CP_5 Controparte_7
danno da liquidarsi in separata sede, liquidare lo stesso, nella misura di € 223.360,94 o Persona_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte, in favore del Sig. in proprio e nella qualità di erede pro quota dei CP_5
Sig.ri e e già detratta la provvisionale agli stessi corrisposta, Controparte_7 Persona_3
e per l'effetto condannare il Sig. e il Dott. , in solido con il CP_1 Persona_1 responsabile civile ora , in Parte_2 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del Sig. CP_5 dell'importo di € 223.368,94 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte;
-in subordine, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio e nella qualità di erede CP_5 pro quota del Sig. e della Sigra ha diritto alla corresponsione Controparte_7 Persona_3 del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale a causa dell'improvviso decesso della sorella causato dal Sig. e dal Dott. Persona_2 CP_1 Persona_1 così come accertato dalla Sentenza n. 1/2013 della Corte di Assise di Appello, passata in giudicato;
-per l'effetto condannare Sig. e il Dott. , in solido con il CP_1 Persona_1 responsabile civile ora , in Parte_2 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del Sig. CP_5 dell'importo di € 223.368,94, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento morte;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara antistatario.”
Non si è costituito in giudizio sicché all''udienza del 12.12.2018, verificata la CP_1 regolarità della notifica, il precedente giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 27.11.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di improcedibilità articolata dal convenuto
, in relazione al mancato esperimento del tentativo di mediazione, ritenuto obbligatorio Per_1 in quanto la domanda risarcitoria è correlata, pur in parte, all'accertamento di una responsabilità sanitaria.
Sul punto, la stessa difesa degli eredi del dott. , nella comparsa conclusionale ha Per_1 riferito che in ragione di tale eccezione si è indi potuto, peraltro tardivamente (id est: il 17/5/2018) e solamente a motivo di provvida “sanatoria giudiziale”, esperire il mezzo ipoteticamente conciliativo; sicché deve ritenersi che la condizione di procedibilità sia soddisfatta.
Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione, articolata dalla riguardante Parte_2 il presunto difetto di legittimazione attiva in capo agli attori.
È ormai ampiamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la legittimazione ad agire o legittimatio ad causam, sia attiva sia passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (così, tra le molte Cass. n.14468/2008).
Nel caso di specie, l'azienda sanitaria ha, invero, contestato in causa, con l'impropria formula del "difetto di legittimazione ad agire", null'altro che la titolarità in capo all'attore e Parte_1 Parte all'intervenuto del diritto controverso: segnatamente, la ha eccepito la mancata CP_5 prova in giudizio del rapporto parentale con la vittima dal quale scaturisce la Persona_2 pretesa creditoria azionata in questo giudizio.
Sicché occorre verificare la fondatezza dell'eccezione, che attiene in sostanza alla prova dei fatti costitutivi della domanda, la quale è regolata, in linea generale, dagli artt. 2697 c.c., 115 e 183 comma
6 n. 2) c.p.c., i quali impongono che dei fatti contestati debba essere fornita – nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato - prova dalla parte che li ha allegati.
Deve allora appurarsi se e abbiano fornito, mediante gli Parte_1 CP_5 elementi di prova documentale ed orale ammissibilmente introdotti in causa, la dimostrazione dei rapporti di parentela posti a base (quali fatti-diritti costitutivi delle pretese risarcitorie) delle domande: se abbiano, cioè, provato o meno di essere fratelli della vittima nonché – poiché Persona_2
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costoro agiscono anche in qualità di eredi dei defunti genitori della vittima – di essere figli di CP_7
e di e che questi ultimi, a loro volta, fossero genitori di
[...] Persona_3 Persona_2
Ebbene, la prova del rapporto di fratellanza con la vittima deve essere data mediante documentazione dello stato civile che dimostri un comune genitore tra i soggetti;
a tal riguardo, si rammenti che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” (art. 236 comma 1 c.c., il cui comma 2 prevede la sufficienza della prova del possesso continuo dello stato di figlio solo “in mancanza di questo titolo”).
Da tali norme (inserite in sezioni del codice dedicate rispettivamente proprio alla prova del matrimonio ed alla prova della filiazione), nonché da quella contenuta nell'art. 452 c.c. (che, nell'ambito della disciplina della efficacia probatoria degli atti dello stato civile, precisa che la prova della nascita – rilevante ai fini della dimostrazione della filiazione – oltre che della morte – rilevante ai fini della delazione ereditaria – “può essere data con ogni mezzo” solo “se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto”) la giurisprudenza di legittimità prevalente ha in più occasioni affermato (con riferimento alla successione legittima, ma i medesimi principi possono estendersi a qualsiasi ipotesi in cui sia necessario provare un rapporto di filiazione) che il rapporto con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile e solo “ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.” (Cass.1484/1995, che esclude la rilevanza probatoria della sola denuncia di successione;
4414/1999;7276/2006; ordd.
22192/2020).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha poi chiarito come la possibilità di prova di eventi quali la nascita, la morte, il matrimonio attraverso mezzi diversi dalle certificazioni dello stato civile, a norma dell'art. 452 c.c., costituisca eccezione subordinata alla preliminare dimostrazione – peraltro mediante “apposito certificato da rilasciarsi dall'ufficio dello stato civile che sarebbe stato competente
a formare l'atto mancante” - della inesistenza (quanto meno attuale) della relativa registrazione (a
Cass. 9687/2011 e 2111/1950 citate dalla sentenza gravata si aggiunga, negli stessi termini di quest'ultima, Cass. 4590/1957).
Le osservazioni che precedono rendono evidente la inidoneità dimostrativa dei rapporti parentela dedotti in giudizio degli elementi documentali forniti dall'attore e dall'intervenuto Parte_1
, rappresentati da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 dpr CP_5
445/2000), prodotta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sia dall'attore che dall'intervenuto, sottoscritta dal solo , nella quale costui afferma di essere figlio di CP_5
e , nonché di essere fratello germano sia di Controparte_7 Persona_3 Persona_2 che di .
[...] Parte_1
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Si tratta, invero, di dichiarazioni contenutisticamente meramente ripetitive delle allegazioni già contenute nell'atto di citazione e nell'atto di intervento e già contestate, siccome non documentate, dalla , rispetto alla cui sfera di conoscibilità esse erano, rimanevano e rimangono Controparte_4 estranee.
Deve quindi escludersi la valenza probatoria nei rapporti tra privati della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche alla luce dei principi espressi (sia pure in materia di successione nel processo) da Cass. SU 12065/2014 (e da vari arresti successivi), secondo cui “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea della qualità di erede di una parte processuale, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”.
Ebbene, appurata la inidoneità della dichiarazione sostitutiva a dimostrare il rapporto di parentela posto a fondamento della domanda risarcitoria proposta, deve tuttavia evidenziarsi come nel caso di specie sia agli atti una sentenza penale con cui è stata anche pronunciata una condanna generica nei confronti degli imputati e in favore delle parti civili CP_1 Persona_1 costituite e con Parte_1 CP_5 Persona_3 Controparte_7 concessione di una provvisionale di € 30.000,00 ciascuno (cfr. doc. 4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.): tale pronuncia, pacificamente passata in giudicato, sebbene non vincoli, come si vedrà, il giudice civile quanto all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ha nondimeno effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, poiché presuppone un accertamento a monte, da parte del giudice penale, del rapporto di parentela tra la parte civile e la vittima, in mancanza del quale la condanna, pur generica, non avrebbe evidentemente potuto essere pronunciata.
Sicché in definitiva deve ritenersi provata la sussistenza dell'elemento costitutivo posto alla base della domanda risarcitoria proposta dall'attore e dall'intervenuto, anche in qualità di eredi di CP_7
e genitori della vittima e degli odierni istanti, deceduti successivamente al fatto.
[...] Persona_3
Venendo al merito della controversia, deve innanzitutto rammentarsi come la vicenda sottesa alla presente controversia sia stata oggetto di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna nei confronti di e pacificamente passata in CP_1 Persona_1 giudicato, di guisa che occorre domandarsi quali siano gli effetti di tale pronuncia, pacificamente
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passata in giudicato, sull'odierno giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dai parenti prossimi della vittima.
In punto di diritto, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 651 c.p.p.: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
In tale direzione, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità, per cui “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Cassazione sez. III, 25/1/2024, n. 2426).
Pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto da parte del giudice penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere a una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio, ma può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale e incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/3/2001, n. 4504).
Quanto ai profili risarcitori, è stato affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza — desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità — di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
È alla luce di tali coordinate giuridiche che deve essere risolta la controversia oggi sottoposta al vaglio del NA, sicché deve senz'altro attribuirsi efficacia vincolante alla ricostruzione della vicenda resa dal giudice penale, che ha ritenuto responsabili della morte di a titoli Persona_2 soggettivi differenziati, sia che tale accertamento vincola CP_1 Persona_1 questo Giudice quanto all'accertamento del fatto e alle sue modalità di estrinsecazione, sui quali – pertanto – si ritiene di non poter svolgere valutazione alcuna, rendendosi finanche ultronea e
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inammissibile qualsivoglia considerazione in ordine alle articolate allegazioni e deduzioni svolte dai convenuti e in relazione alla dinamica del fatto illecito, alla responsabilità dei Per_1 CP_6 sanitari, al nesso causale e a ogni altro elemento afferente alla stretta estrinsecazione fenomenica della vicenda.
Tanto premesso quanto all'accertamento della responsabilità dello e Per_1 dell' , occorre ora verificare l'esistenza di un danno-conseguenza, previo accertamento della CP_1 natura unitaria del fatto illecito, ai fini dell'operatività del meccanismo di solidarietà ex art. 2055 c.c. e dell'eventuale individuazione delle rispettive quote di responsabilità.
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non deve essere intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. n. 286/2015; Cass. n. 27713/2005).
Deriva, da quanto precede, che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni, dolose o colpose, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 6041/2010).
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente sicché il danneggiato ha la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. n. 2066/2018).
Nel caso di specie senz'altro è ravvisabile l'unicità del fatto dannoso, rappresentato dalla morte della vittima primaria, prodotta dal convergere dell'azione commissiva dolosa dell' e da quella CP_1 omissiva colposa dello , come pure accertato dal giudice penale. Per_1
Si legge infatti nella sentenza di primo grado (p. 46 ss.) che “la morte della donna sia correlabile eziologicamente sia alla condotta tenuta dall'aggressore, che all'inerzia colposa del chirurgo che le avrebbe potuto praticare il drenaggio, con la conseguenza che, del decesso di , Persona_2 debba essere ritenuto colpevole sia a titolo di dolo da premeditazione, come Parte_4 ampiamente spiegato, che il dr , che ha colpevolmente omesso di ottemperare ai Persona_1
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suoi doveri di chirurgo inserito nel turno domenicale di reperibilità, posto che entrambi cagionavano
l'evento morte”, evocando sul punto il concetto di causalità addizionale.
Lo ribadisce la sentenza della Corte di Assise di Appello di L'Aquila (p. 20 ss.), secondo cui
“Entrambi gli imputati, infatti, hanno provocato la morte della La condotta dolosa Per_2 dell' caratterizzata da autonoma efficacia lesiva, ed idonea, di per sé, a generare l'evento CP_1 mortale … ha innescato il processo causale nel quale si è inserita la condotta colposa dello Per_1 connessa all'omesso, tempestivo intervento terapeutico”.
Ferma, per le anzidette ragioni, la solidarietà nei rapporti esterni, è necessario accertare le rispettive Parte quote di responsabilità, come espressamente richiesto dalla
Occorre allora volgere l'indagine alla prospettiva dei rapporti interni, presa in esame dall'art. 2055
c.c. ai commi 2 e 3, ove è previsto anzitutto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2).
Soccorre in via residuale il comma 3, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Nell'indagine che si richiede ai fini della individuazione delle quote di responsabilità, il legislatore indica quali criteri la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate;
il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità e, quindi, difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (tra le altre, Cass. n. 6400/1990; Cass. n. 23581/2010; Cass. n. 31066/2019; Cass.
n. 14378/ 2023).
Alla luce degli esposti principi, si ritiene di dover attribuire la quota del 70% alla responsabilità dell' e del 30% alla responsabilità dello (e, suo tramite, della , per le CP_1 Per_1 CP_6 ragioni di seguito esposte.
Sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo la responsabilità da attribuirsi all' appare CP_1 invero ben più grave di quella da attribuirsi al medico.
Sotto il profilo soggettivo è lampante come la condotta dell' sia connotata da una CP_1 maggiore gravità, in quanto sorretta da dolo e dall'intenzione di procurare il decesso di Persona_2
e da una marcata riprovevolezza, in quanto l'azione violenta è stata rivolta verso la coniuge,
[...] madre dei propri figli, per giunta alla presenza di uno di questi ultimi, Parte_5
Anche sul piano oggettivo, sebbene pure la condotta del medico abbia portato un contributo eziologico significativo al verificarsi dell'evento mortale, essendo stato appurato in sede penale che l'intervento terapeutico tempestivo avrebbe potuto scongiurare l'exitus, non può omettersi di
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considerare come la catena causale che ha condotto al decesso della vittima sia stata innescata proprio dall' la cui condotta, consistita nell'aver inferto alla vittima plurime coltellate, è antecedente CP_1 causale non solo dell'evento morte, ma ancor prima dell'errore sanitario, ragion per cui deve essere considerata con maggiore severità.
Stante la responsabilità della per l'illecito cagionato dal proprio medico dipendente CP_6
, le considerazioni che precedono debbono estendersi anche alla stessa ai sensi Per_1 CP_6 dell'art. 1228 c.c., responsabile civile per il fatto illecito dello , come del resto accertato Per_1 in sede penale.
Delineate le rispettive responsabilità, è ora possibile procedere alla verifica afferente alla sussistenza di un danno ingiusto sofferto dai parenti della vittima in conseguenza dell'evento mortale.
Sotto il profilo metodologico, si procederà all'analisi delle singole posizioni assunte da ciascuna parte processuale rispetto alla vicenda;
inoltre, occorrerà tenere in considerazione, ai fini della decisione, quanto già liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale, e verificare – alla stregua delle opportune verifiche – se tali importi siano o meno satisfattivi.
L'attore agisce iure hereditatis quale erede dei genitori, e iure proprio. Parte_1
Quanto al danno spettante iure hereditatis, deve premettersi che l'attore ha chiesto il risarcimento quale erede del padre sin dall'atto introduttivo, mentre ha proposto la domanda risarcitoria quale erede della madre solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.; ebbene, tale ultima Persona_3 domanda deve considerarsi inammissibile, trattandosi di domanda nuova che, per giunta, avrebbe potuto essere proposta sin dall'introduzione del giudizio, atteso che è deceduta pochi Persona_3 giorni prima della notifica dell'atto di citazione (cfr certificato di morte, in atti).
Quanto al danno spettante al padre della vittima, domanda invece proposta tempestivamente, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, la morte di un congiunto conseguente ad un fatto illecito configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto e ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 29 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi
(art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente,
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ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. 13 aprile 2018 n. 9196).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico consistente nella intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, formazione sociale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557).
Ora, nel valutare l'an del risarcimento richiesto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è pacifica nel sostenere che il danno che un fratello sopporta a causa della perdita di una figlia può essere provato tramite presunzioni, giacché il fatto illecito, costituito dalla morte di un congiunto, dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
[“In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)” (NA Trani, 15/01/2019, n. 81)].
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito può essere accertato in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo
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familiare, di coabitazione e di frequentazione idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (Cassazione civile, 7 luglio 2010, n. 16018).
Va inoltre precisato che il requisito della convivenza non è determinate, bensì è un parametro che può essere utile non per valutare l'an debeatur ma, semmai, rileva in sede di determinazione del quantum debeatur.
Applicando tali principi, senz'altro deve concludersi che abbia subito un Controparte_7 danno per la tragica scomparsa della figlia essendo indubitabile l'intensità del rapporto che Per_2 lega – nella generalità dei casi – padre e figlia.
Nel procedere alla quantificazione, è indispensabile vagliare tutte le circostanze relative al caso concreto: la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da perdita parentale avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, giacché tanto minore sarà quest'ultima, tanto maggiore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà la sofferenza dei congiunti (Cassazione n.16946/2003; 14931/2012).
Nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione dell'attore la vittima primaria non conviveva con i genitori, sebbene ci fossero delle frequentazioni assidue.
Passando quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, vanno applicati i principi dettati dalla Suprema Corte, che svolgendo la sua funzione nomofilattica, ha ricordato il dovere del giudice di merito, nell'esprimere un giudizio equitativo, di perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.) quella parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, giustizia e certezza del diritto la Suprema Corte (vedi, Cass.12408 del 2011, non contraddetta in seguito) prendendo atto della diffusissima applicazione dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal NA di Milano, ha indicato tali parametri come il valore da ritenersi
"equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Nel diritto vivente quindi è doverosa la considerazione e applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, salva la facoltà del giudice di discostarsene, in presenza di circostanze specifiche, dedotte in motivazione.
Si è osservato, di recente, che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale (diversamente da quanto avviene da molti anni per il danno biologico, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, il che ha consentito di pervenire appunto ad una elevata uniformità su base nazionale) indicavano originariamente solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice
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alcuni criteri generali per orientare la determinazione, senza tuttavia garantire in tal modo una uniformità di liquidazione, su base nazionale.
Attesa tale ampia discrezionalità, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021, ha espresso una preferenza per il metodo di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal
NA di Roma, e l'Osservatorio presso il NA di Milano ha colto il suggerimento riformulando, con modalità più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022.
Dunque attualmente in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022), è possibile e opportuno fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione
2022) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, circostanze che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (vedi Cass. 25164/2020) – l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Corte d'Appello Bologna n.
270/2024).
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle milanesi, pertanto, partendo da un punto base predeterminato, del valore di € 3.911,00, prevedono una serie di punteggi da attribuirsi in ragione delle varie circostanze che, come detto, assumono rilievo ai fini della quantificazione.
Nel caso di specie, le tabelle prevedono 18 punti per l'età della vittima primaria ( al Per_2 momento del decesso aveva 51 anni), 12 punti per l'età della vittima secondaria ( al Controparte_7 momento del sinistro aveva 78 anni), 9 punti (in ragione della sopravvivenza di altri tre stretti congiunti: nella specie, la moglie e i due figli e ); le tabelle milanesi prevedono poi Per_3 T_ CP_5 un ulteriore valore-punto, da scegliere tra 1 e 30, tenendo conto della qualità ed intensità della relazione, e di altre circostanze specifiche, che rendano particolarmente doloroso e penoso il lutto, tra cui può porsi, ad esempio, la condizione di solitudine e isolamento del superstite, ovvero la prolungata sofferenza ed agonia patita dalla vittima, con il conseguente patimento riflesso sul superstite.
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Nella fattispecie, in difetto di elementi oggetto di doverosa considerazione dedotti dalla parte attrice, il punteggio da aggiungere si stima in 10 punti, per un totale di 49 punti riconosciuti, che – moltiplicati per il valore del punto base (€ 3.911,00) – conducono al risultato di € 191.639,00.
Su tale importo, già riportato all'attualità, non sono dovuti interessi compensativi, infatti nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi
(Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n.6351).
Nel caso di specie non è stato allegato né provato nulla in ordine al maggior danno in tesi subito sicché non sono dovuti interessi compensativi.
Poiché al momento del decesso il ha lasciato quali superstiti la moglie Controparte_7
i due figli e , e i nipoti per rappresentazione della madre defunta la Per_3 CP_5 T_ Per_2 quota ereditaria spettante a è pari a un terzo dei due terzi previsti per i figli nel caso in cui al de T_ cuius sopravvivano il coniuge e più figli (nel caso di specie idealmente tre) ex art. 581 c.c.: la percentuale ad egli spettante è pari pertanto al 22%: € 42.160,00.
Da tale importo deve essere decurtata pro quota la provvisionale di € 30.000,00 concessa all'esito Pa del procedimento penale, già corrisposta dalla come dichiarato dallo stesso attore nell'atto di citazione;
le decurtazione deve avvenire secondo le seguenti modalità: l'importo di € 30.000,00 deve essere devalutato dalla data del suo pagamento alla data dell'illecito 16.10.2011, e poi rivalutato, dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della presente sentenza. La somma così ottenuta dovrà poi essere sottratta dall'intero, pro quota.
Quanto al risarcimento spettante a iure proprio, ci si riporta a quanto già Parte_1 osservato nel precedente paragrafo in ordine al fatto che per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c. , potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco
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affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
In altre parole, anche nel caso dei fratelli, l'intensità del vincolo familiare può di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari, dovendosi presumere che il danno, secondo l'id quod plerumque accidit, è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto parentale;
invero, è stato affermato che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la posizione dei fratelli e delle sorelle del "de cuius" può essere assimilata a quella dei componenti della famiglia nucleare (NA di Roma, 9/4/2013).
Con riferimento alla vicenda in parola, pertanto, non può dubitarsi in ordine alla spettanza del risarcimento in favore del fratello della vittima.
Applicando nuovamente le tabelle del NA di Milano, si parte, in tal caso, da un punto base del valore di € 1.698,00; in considerazione delle varie circostanze del caso, devono aggiungersi 14 punti per l'età del danneggiato, 12 punti per l'età della vittima primaria, 9 in ragione dell'esistenza, al momento del decesso del congiunto, di altri tre familiari (i genitori e il fratello ); quanto al CP_5 punteggio da assegnare in ragione della intensità della relazione, non si ritiene, in base alle allegazioni del caso, di potersi attribuire un coefficiente superiore a 10, per complessivi € 76.410,00.
Per le ragioni già espresse, non sono dovuti interessi.
Anche in questo caso, l'importo già corrisposto a titolo di provvisionale dovrà essere detratto con le modalità innanzi indicate.
Veniamo adesso alla posizione dell'intervenuto . CP_5
Costui agisce iure hereditatis quale erede del padre e della madre nonché iure proprio.
Quanto all'importo spettante iure hereditatis, si è già appurato che la quota liquidabile per via paterna ammonta a € 42.160,00.
Quanto all'importo spettante iure hereditatis da parte della madre, la base di partenza è uguale a quella calcolata per , € 191.639,00, poiché il punto base è il medesimo e anche i Controparte_7 punteggi aggiuntivi sono gli stessi. Tuttavia, al momento del decesso di i soli superstiti Persona_3 erano i due figli e nonché i figli della vittima primaria, per rappresentazione. Trova quindi CP_5 T_ applicazione l'art. 366 c.c., sicché al spetta la quota di un terzo pari a € 63.879,66. T_
Senonché l'intervenuto evidenzia correttamente nell'atto di intervento che a seguito del decesso della Sig.ra avrebbe ereditato, altresì, la quota 1/3 della quota del 33,33% Persona_3 CP_5 che la madre aveva, a sua volta ereditato, dal marito , padre della vittima;
Controparte_7
l'importo spettante a , pertanto, deve essere diviso per tre: in tal modo si ottiene la quota CP_7 spettante, al momento del suo decesso, alla moglie € 63.897,66: tale ultimo importo deve essere Per_3
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diviso nuovamente per tre (i due figli e , più i figli di che formano un unico CP_5 T_ Per_2
“ramo”): si ottiene così l'importo di € 21.293,22, che sommata a € 63.879,66 conducono alla complessiva somma di € 85.172,88, spettante a quale erede della madre CP_5 [...]
Per_3
Da tale importo deve essere decurtata la provvisionale, pro quota e con i criteri di calcolo già indicati.
Quanto al risarcimento spettante a iure proprio, si consideri quanto segue. CP_5
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, devono trovare applicazione i medesimi criteri già individuati in precedenza.
Partendo, quindi, da un punto base del valore di € 1.698,00, devono essere attribuiti al fratello CP_5
i seguenti punti: punti in base all'età del congiunto (37 anni): 16; punti in base all'età della vittima (51 anni):12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (tre):9; punti per qualità/intensità della relazione:10 (in mancanza di specifiche allegazioni che potessero attribuire un punteggio maggiore), per complessivi 47 punti.
Moltiplicando il valore del punto base per 47 si ottiene l'importo complessivo di € 79.806,00, già espresso in moneta attuale, sul quale non vengono applicati gli interessi compensativi, per le motivazioni già illustrate. Ancora una volta da tale importo dove essere decurtata la provvisionale, con le modalità indicate.
Per la prima volta solo nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'intervenuto
[...] ha riferito elementi a sostegno dell'esistenza di un danno biologico subito in conseguenza CP_5 del decesso della sorella: la domanda, evidentemente nuova rispetto all'iniziale petitum circoscritto al solo danno da perdita del rapporto parentale, è chiaramente inammissibile.
Ricapitolando, quindi, all'attore spettano i seguenti importi: Parte_1
- iure hereditatis per via paterna: € 42.160,00;
- iure proprio: € 76.410,00.
All'intervenuto spettano, invece: CP_5
- iure hereditatis per via paterna: € 42.160,00;
- iure hereditatis per via materna: € 85.172,88;
- iure proprio: € 79.806,00.
Come detto, da ciascuna di tali voci di danno devono essere decurtati gli importi corrisposti a titolo di provvisionale, nelle modalità indicate in motivazione, pro quota quanto agli importi spettanti iure hereditatis, e devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche.
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P.Q.M.
Il NA di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 923/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda risarcitoria proposta da iure Parte_1 hereditatis per via materna;
2) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già Controparte_4 corrisposte – da detrarsi con le modalità indicate in motivazione – al pagamento in favore di dei seguenti importi: iure hereditatis per via paterna: € Parte_1
42.160,00; iure proprio: € 76.410,00, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
3) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 CP_4 [...]
di Teramo, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già Controparte_4 corrisposte – da detrarsi con le modalità indicate in motivazione – al pagamento in favore di dei seguenti importi: iure hereditatis per via paterna: € CP_5
42.160,00; iure hereditatis per via materna: € 85.172,88; iure proprio: € 79.806,00, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
di Teramo, in solido tra loro al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in € 11.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap come Parte_1 per legge;
6) DA , gli eredi di e l' CP_1 Persona_1 [...]
, in solido tra loro al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in € 11.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap come CP_5 per legge;
Così deciso in Teramo, il giorno 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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