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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7492/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7492/2021 promossa da:
e rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Rita Persico, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 P.IVA_1
Dell'Aglio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO in via principale: 1.- accertare e dichiarare la disapplicazione, ex art. 5, L. n. 2248/1865 all. E, dell'art. 7 del D.M.
23.6.1997 per illegittimità e contrasto del medesimo con l'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, con il
D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759/1986, nonché con il D. Lgs. n. 239/1996, e per l'effetto, condannare al pagamento: Controparte_1 1.1.- in favore della signora dell'importo di € 131.176,83 oltre interessi ex art. 1284, Parte_1 co. 4, c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo per i buoni sub lett. da a) a r); 1.2.- in favore del signor dell'importo di € 13.417,53 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_2
c.c. dalla data di scadenza (15.8.2022) al saldo effettivo;
1.3.- in favore del signor dell'importo di € 16.771,91 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_3
c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo;
in via subordinata:
2.- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda promossa in via principale in ordine alla disapplicazione dell'art. 7, 3 c., del D.M. 23.6.1997, condannare al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme: 2.1.- in favore della signora € 110.397,56 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla Parte_1 singola data di scadenza al saldo effettivo per i buoni sub lett. da a) a r); 2.2.- in favore del signor dell'importo di € 11.281,56 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_2
c.c. dalla data di scadenza (15.8.2022) al saldo effettivo;
2.3.- in favore del signor dell'importo di € 14.101,95 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_3
c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di C.T.U. contabile volta all'individuazione delle somme dovute agli attori, in applicazione della normativa di settore e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 (TUIR). In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto del D.M. 13.6.1986 e
D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di e, conseguentemente, limitare la pretesa di Controparte_1 pagamento alle somme già offerte dalla convenuta e quantificate per ciascun buono postale nell'allegato doc. n.
2. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. I signori e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bergamo di condannare a pagar loro gli importi dovuti a titolo di Controparte_1
rimborso dei ventisei buoni postali fruttiferi sottoscritti tra il 1991 e il 1995, importi da calcolarsi misurando gli interessi maturati annualmente al lordo della ritenuta fiscale fissata per legge e decurtando solo al termine dell'investimento e sul montante maturato la ritenuta fiscale (i buoni postali sono individuati puntualmente nell'atto di citazione, pagg.
1-5 da ritenersi qui integralmente richiamate).
In particolare, gli attori hanno eccepito che in modo illegittimo sottrae Controparte_1 annualmente dall'importo maturato l'imposta sostitutiva, anziché applicare la detrazione nel momento in cui l'importo diviene effettivamente disponibile ai risparmiatori, vale a dire in seguito al rimborso del titolo.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda formulata Controparte_1 da parte attrice atteso che l'importo maturato per i primi venti anni di durata dell'investimento dei signori deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale, in conformità all'art. 7 del CP_2
Decreto Ministeriale (Ministero del Tesoro) 23 giugno 1997 là dove è disposto che gli interessi maturati sui titoli devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non già, dunque, al momento del rimborso.
2. Premessa in diritto. Sia pure in via di estrema sintesi, in diritto vale premettere che:
- il D.P.R. n. 601/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai buoni postali fruttiferi;
1
- nel 1986 è intervenuta una modifica legislativa che, in relazione ai buoni postali fruttiferi emessi dal 20 settembre 1986, ha fatto venir meno l'esenzione di cui si è detto all'alinea che precede, istituendo una ritenuta d'imposta da applicarsi sugli interessi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei buoni postali;
2
- nel 1996 è intervenuta un'ulteriore modifica legislativa e con D.Lgs. n. 239/1996 per i titoli emessi fino al 31 ottobre 1995 (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori) è stata introdotta una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% da applicarsi sugli interessi percepiti dei buoni postali;
3
- nello stesso anno 1996 con D.Lgs. n. 239 la ritenuta fiscale è stata abrogata ed è stata contestualmente istituita una nuova imposta, cd. imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,50%; - nel 1997 il Ministro del Tesoro, con Decreto ministeriale n.143, ha disposto che per i buoni delle serie contraddistinte con le lettere Q (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori), R ed
S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Da ultimo, sempre in diritto, in ordine al calcolo degli interessi sui buoni postali vale rilevare che l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973 prevede che gli interessi si computano a periodo non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
3. Accoglimento della domanda attorea. La domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. Come correttamente dedotto da parte attrice, l'applicazione della ritenuta fiscale deve avvenire in conformità al principio di cassa, atteso che il momento impositivo opera allorquando il reddito viene percepito dal sottoscrittore, dunque quando il reddito è disponibile al sottoscrittore. Tanto emerge in modo univoco dall'interpretazione letterale della normativa richiamata nel § 2 ed in particolare dall'esame delle norme richiamate nel medesimo paragrafo là dove si discorre di interessi “corrisposti” e “percepiti” (in questo stesso senso v. Tribunale di Bergamo, n. 1390/2020).
L'applicazione della ritenuta fiscale, dunque, deve operare al lordo della percentuale dovuta a titolo di imposta sostitutiva (pari, come già chiarito, al 12, 50%), pena diminuire in modo indebito l'importo che spetta al sottoscrittore.
3.2. La convenuta ha eccepito che per computare in modo esatto il valore del Controparte_1 rimborso del buono fruttifero postale occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 3 del D.M. del 23 giugno 1997.
Come già chiarito (v. sopra § 2, ultimo alinea) tale articolo prevede che la capitalizzazione degli interessi sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 continuerà ad essere eseguita annualmente, al netto della ritenuta fiscale (prima) e dell'imposta sostitutiva (poi).
L'infondatezza di tale argomento emerge da un duplice ordine di considerazioni:
A) il suddetto decreto ministeriale nel discorrere di una capitalizzazione al netto che
“continuerà” ad essere eseguita annualmente intende riferirsi ad una prassi fino ad allora seguita.
La stessa convenuta, a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta, interpreta il termine
“continuerà” deducendo: “volendo con ciò significare che era sempre stato fatto così, anche in precedenza”. Parte convenuta, dunque, non richiama una pregressa disposizione normativa, fonte della facoltà di capitalizzare annualmente al netto dell'imposta, ma richiama una mera prassi, prassi che – come lo stesso art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, per le ragioni che si vanno ad esplicitare sub lett. B) – è in conflitto con una norma gerarchicamente sovraordinata.
B) L'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 è in contrasto con le norme sovraordinate richiamate nel §
2 e pertanto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, deve essere disapplicata, pena consentire a di anticipare in modo indebito il momento impositivo che, come CP_1
già chiarito, opera al momento della corresponsione del rimborso, della percezione degli interessi (in questo stesso senso v. la già richiamata sentenza Tribunale di Bergamo, n.
1390/2020).
3.3. Non depone in senso contrario quanto statuito da questo stesso Tribunale con la recente sentenza n. 629/2025 del 30 aprile 2025. La normativa richiamata in tale sentenza a supporto dell'accoglimento della prospettazione difensiva di (v. in particolare pag. 10 Controparte_1
della sentenza) statuisce che è tenuta al versamento diretto alla Tesoreria dello Controparte_1
stato delle imposte sugli interessi maturati anche se non corrisposti, sicché la capitalizzazione degli interessi deve avvenire calcolandola su un importo al netto della ritenuta.
Ebbene, occorre evidenziare che non ha dimostrato (prima ancora, per il vero, Controparte_1
non ha neanche affermato) che per i primi venti anni di durata dell'investimento ha versato alla
Tesoreria di Stato le somme dovute all'Erario a titolo di ritenuta fiscale: quelle somme, dunque, non sono state versate all'Erario nel corso dei venti anni e per venti anni sono state trattenute dalla s.p.a.
. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta pronuncia, dunque, in linea CP_1
teorica, potrebbe prospettarsi quale meritevole di accoglimento se avesse provato di CP_1
aver versato allo Stato gli importi dovuti, avesse provato, cioè, di aver versato alla tesoreria dello
Stato quanto dovuto a titolo di ritenuta/imposta sostitutiva. Tale prova – come già chiarito– non è stata offerta, sicchè la capitalizzazione al netto della ritenuta applicata da si risolve in un mero CP_1
metodo di calcolo della capitalizzazione degli interessi e non già in un'operazione conseguente l'intervenuto versamento allo Stato di quanto dovuto a titolo di imposta.
3.4. Per i motivi esposti deve essere accolta la domanda attorea formulata in via principale, con condanna della convenuta al pagamento degli importi calcolati per effetto della disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di prima richiesta del rimborso (vale a dire dall'8 settembre 2021, doc. 54) alla data della domanda e ed art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di nei confronti di Parte_1 [...] per l'importo di € 131.176,83, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. Controparte_1
dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ed art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_1
1 del presente dispositivo.
3. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di nei confronti di Parte_3 [...] per l'importo di € 16.771,91, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. Controparte_1
dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ex art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_3
3 del presente dispositivo.
5. Accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di per Parte_2 Controparte_1
l'importo di € 13.417,53, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ex art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
6. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_2
5 del presente dispositivo.
7. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 31 del DPR 601/1973: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
[…]”. 2 D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986 (“Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”). L'art. 1 di tale Decreto legge prevede: “I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.” (Enfasi della sottolineatura aggiunta) Vale precisare inoltre che con tale intervento normativo la misura della ritenuta ratione temporis applicabile viene determinata mediante rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973. 3 L'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 ha modificato il regime impositivo previsto per i buoni postali fruttiferi dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556/86 prevedendo che “[s]ono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche […]”. (Enfasi della sottolineatura aggiunta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7492/2021 promossa da:
e rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'Avv. Rita Persico, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1 P.IVA_1
Dell'Aglio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO in via principale: 1.- accertare e dichiarare la disapplicazione, ex art. 5, L. n. 2248/1865 all. E, dell'art. 7 del D.M.
23.6.1997 per illegittimità e contrasto del medesimo con l'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, con il
D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759/1986, nonché con il D. Lgs. n. 239/1996, e per l'effetto, condannare al pagamento: Controparte_1 1.1.- in favore della signora dell'importo di € 131.176,83 oltre interessi ex art. 1284, Parte_1 co. 4, c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo per i buoni sub lett. da a) a r); 1.2.- in favore del signor dell'importo di € 13.417,53 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_2
c.c. dalla data di scadenza (15.8.2022) al saldo effettivo;
1.3.- in favore del signor dell'importo di € 16.771,91 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_3
c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo;
in via subordinata:
2.- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda promossa in via principale in ordine alla disapplicazione dell'art. 7, 3 c., del D.M. 23.6.1997, condannare al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme: 2.1.- in favore della signora € 110.397,56 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla Parte_1 singola data di scadenza al saldo effettivo per i buoni sub lett. da a) a r); 2.2.- in favore del signor dell'importo di € 11.281,56 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_2
c.c. dalla data di scadenza (15.8.2022) al saldo effettivo;
2.3.- in favore del signor dell'importo di € 14.101,95 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Parte_3
c.c. dalla singola data di scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di C.T.U. contabile volta all'individuazione delle somme dovute agli attori, in applicazione della normativa di settore e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 (TUIR). In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto del D.M. 13.6.1986 e
D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di e, conseguentemente, limitare la pretesa di Controparte_1 pagamento alle somme già offerte dalla convenuta e quantificate per ciascun buono postale nell'allegato doc. n.
2. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. I signori e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bergamo di condannare a pagar loro gli importi dovuti a titolo di Controparte_1
rimborso dei ventisei buoni postali fruttiferi sottoscritti tra il 1991 e il 1995, importi da calcolarsi misurando gli interessi maturati annualmente al lordo della ritenuta fiscale fissata per legge e decurtando solo al termine dell'investimento e sul montante maturato la ritenuta fiscale (i buoni postali sono individuati puntualmente nell'atto di citazione, pagg.
1-5 da ritenersi qui integralmente richiamate).
In particolare, gli attori hanno eccepito che in modo illegittimo sottrae Controparte_1 annualmente dall'importo maturato l'imposta sostitutiva, anziché applicare la detrazione nel momento in cui l'importo diviene effettivamente disponibile ai risparmiatori, vale a dire in seguito al rimborso del titolo.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda formulata Controparte_1 da parte attrice atteso che l'importo maturato per i primi venti anni di durata dell'investimento dei signori deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale, in conformità all'art. 7 del CP_2
Decreto Ministeriale (Ministero del Tesoro) 23 giugno 1997 là dove è disposto che gli interessi maturati sui titoli devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non già, dunque, al momento del rimborso.
2. Premessa in diritto. Sia pure in via di estrema sintesi, in diritto vale premettere che:
- il D.P.R. n. 601/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai buoni postali fruttiferi;
1
- nel 1986 è intervenuta una modifica legislativa che, in relazione ai buoni postali fruttiferi emessi dal 20 settembre 1986, ha fatto venir meno l'esenzione di cui si è detto all'alinea che precede, istituendo una ritenuta d'imposta da applicarsi sugli interessi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei buoni postali;
2
- nel 1996 è intervenuta un'ulteriore modifica legislativa e con D.Lgs. n. 239/1996 per i titoli emessi fino al 31 ottobre 1995 (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori) è stata introdotta una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% da applicarsi sugli interessi percepiti dei buoni postali;
3
- nello stesso anno 1996 con D.Lgs. n. 239 la ritenuta fiscale è stata abrogata ed è stata contestualmente istituita una nuova imposta, cd. imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,50%; - nel 1997 il Ministro del Tesoro, con Decreto ministeriale n.143, ha disposto che per i buoni delle serie contraddistinte con le lettere Q (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori), R ed
S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Da ultimo, sempre in diritto, in ordine al calcolo degli interessi sui buoni postali vale rilevare che l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973 prevede che gli interessi si computano a periodo non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
3. Accoglimento della domanda attorea. La domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. Come correttamente dedotto da parte attrice, l'applicazione della ritenuta fiscale deve avvenire in conformità al principio di cassa, atteso che il momento impositivo opera allorquando il reddito viene percepito dal sottoscrittore, dunque quando il reddito è disponibile al sottoscrittore. Tanto emerge in modo univoco dall'interpretazione letterale della normativa richiamata nel § 2 ed in particolare dall'esame delle norme richiamate nel medesimo paragrafo là dove si discorre di interessi “corrisposti” e “percepiti” (in questo stesso senso v. Tribunale di Bergamo, n. 1390/2020).
L'applicazione della ritenuta fiscale, dunque, deve operare al lordo della percentuale dovuta a titolo di imposta sostitutiva (pari, come già chiarito, al 12, 50%), pena diminuire in modo indebito l'importo che spetta al sottoscrittore.
3.2. La convenuta ha eccepito che per computare in modo esatto il valore del Controparte_1 rimborso del buono fruttifero postale occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 3 del D.M. del 23 giugno 1997.
Come già chiarito (v. sopra § 2, ultimo alinea) tale articolo prevede che la capitalizzazione degli interessi sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 continuerà ad essere eseguita annualmente, al netto della ritenuta fiscale (prima) e dell'imposta sostitutiva (poi).
L'infondatezza di tale argomento emerge da un duplice ordine di considerazioni:
A) il suddetto decreto ministeriale nel discorrere di una capitalizzazione al netto che
“continuerà” ad essere eseguita annualmente intende riferirsi ad una prassi fino ad allora seguita.
La stessa convenuta, a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta, interpreta il termine
“continuerà” deducendo: “volendo con ciò significare che era sempre stato fatto così, anche in precedenza”. Parte convenuta, dunque, non richiama una pregressa disposizione normativa, fonte della facoltà di capitalizzare annualmente al netto dell'imposta, ma richiama una mera prassi, prassi che – come lo stesso art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, per le ragioni che si vanno ad esplicitare sub lett. B) – è in conflitto con una norma gerarchicamente sovraordinata.
B) L'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 è in contrasto con le norme sovraordinate richiamate nel §
2 e pertanto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, deve essere disapplicata, pena consentire a di anticipare in modo indebito il momento impositivo che, come CP_1
già chiarito, opera al momento della corresponsione del rimborso, della percezione degli interessi (in questo stesso senso v. la già richiamata sentenza Tribunale di Bergamo, n.
1390/2020).
3.3. Non depone in senso contrario quanto statuito da questo stesso Tribunale con la recente sentenza n. 629/2025 del 30 aprile 2025. La normativa richiamata in tale sentenza a supporto dell'accoglimento della prospettazione difensiva di (v. in particolare pag. 10 Controparte_1
della sentenza) statuisce che è tenuta al versamento diretto alla Tesoreria dello Controparte_1
stato delle imposte sugli interessi maturati anche se non corrisposti, sicché la capitalizzazione degli interessi deve avvenire calcolandola su un importo al netto della ritenuta.
Ebbene, occorre evidenziare che non ha dimostrato (prima ancora, per il vero, Controparte_1
non ha neanche affermato) che per i primi venti anni di durata dell'investimento ha versato alla
Tesoreria di Stato le somme dovute all'Erario a titolo di ritenuta fiscale: quelle somme, dunque, non sono state versate all'Erario nel corso dei venti anni e per venti anni sono state trattenute dalla s.p.a.
. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta pronuncia, dunque, in linea CP_1
teorica, potrebbe prospettarsi quale meritevole di accoglimento se avesse provato di CP_1
aver versato allo Stato gli importi dovuti, avesse provato, cioè, di aver versato alla tesoreria dello
Stato quanto dovuto a titolo di ritenuta/imposta sostitutiva. Tale prova – come già chiarito– non è stata offerta, sicchè la capitalizzazione al netto della ritenuta applicata da si risolve in un mero CP_1
metodo di calcolo della capitalizzazione degli interessi e non già in un'operazione conseguente l'intervenuto versamento allo Stato di quanto dovuto a titolo di imposta.
3.4. Per i motivi esposti deve essere accolta la domanda attorea formulata in via principale, con condanna della convenuta al pagamento degli importi calcolati per effetto della disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di prima richiesta del rimborso (vale a dire dall'8 settembre 2021, doc. 54) alla data della domanda e ed art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di nei confronti di Parte_1 [...] per l'importo di € 131.176,83, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. Controparte_1
dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ed art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_1
1 del presente dispositivo.
3. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di nei confronti di Parte_3 [...] per l'importo di € 16.771,91, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. Controparte_1
dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ex art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_3
3 del presente dispositivo.
5. Accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di per Parte_2 Controparte_1
l'importo di € 13.417,53, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di prima richiesta del rimborso alla data della domanda e ex art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
6. Condanna a pagare in favore di l'importo di cui al punto n. Controparte_1 Parte_2
5 del presente dispositivo.
7. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 31 del DPR 601/1973: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
[…]”. 2 D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986 (“Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”). L'art. 1 di tale Decreto legge prevede: “I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.” (Enfasi della sottolineatura aggiunta) Vale precisare inoltre che con tale intervento normativo la misura della ritenuta ratione temporis applicabile viene determinata mediante rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973. 3 L'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 ha modificato il regime impositivo previsto per i buoni postali fruttiferi dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556/86 prevedendo che “[s]ono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche […]”. (Enfasi della sottolineatura aggiunta)