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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 26 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ASCOLI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DEL GESU', 62
00186 ROMA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BLANDINO Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA DELL'UNIONE
EUROPEA 6A/6B SAN DONATO MILANESE;
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, contrariis reiectis, previa riforma totale della impugnata sentenza, così provvedere:
In via preliminare:
-disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza di condanna di primo grado n.201/2022, emessa dal Tribunale di IE in data 27 maggio 2022, Giudice Dott.ssa Antonella D'Ettorre, ben potendo dalle stesse derivare un gravissimo danno a parte appellante per indebito arricchimento;
In via preliminare e pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile l'intera azione giudiziaria promossa da per CP_1 violazione dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010, non essendosi attivata in alcun modo
a promuovere la mediazione obbligatoria, demandata dal Giudice (sentenza Sezioni Unite
n. 19596 del 18 settembre 2020). Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo promosso da nei confronti del Sig. . Controparte_1 Parte_1
- Sempre con riguardo alla fase della mediazione demandata dal Giudice: alla luce del comportamento strumentale, dilatorio ed allo stesso tempo ostativo tenuto da controparte,
e comunque contrario ai principi di collaborazione e di cooperazione secondo buona fede sottostanti alla mediazione obbligatoria: condannare ex art. 13 del D.lgs. 28/2010 o addirittura, ai fini di cui all'art. 91 c.p.c. lle spese vive sostenute dal Sig. CP_1
per la mediazione per importo complessivo di € 274,50 oltre alle spese Parte_1
legali previste per legge per la mediazione secondo quanto previsto dalle tabelle per le fasi di attivazione, di negoziazione e di mancata conciliazione (per il valore di 10.000 euro cui è stata circoscritta la mediazione obbligatoria) e, conseguentemente, condannare all'importo di € 3.471,88 (in particolare, € 2520,00 oltre IVA e CPA ed € 274,50 per spese esenti sostenute, come da prospetto allegato).
- Accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare la appellata sentenza n.201/2022 pubblicata in data 27.5.2022 dal Tribunale di IE, Dott.ssa
D'Ettorre, nella causa avente RG N. 370/2019 con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado dal Sig. Pt_1
- Accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di titolarità e di legittimazione ad causam di e Controparte_1
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 775/18 (Ruolo n. 1800/2018) emesso
2 dal Tribunale di IE in data 23.11.2018 e condannare er lite temeraria al CP_1
risarcimento del danno nei confronti di per importo che la Corte di Parte_1
Appello riterrà in via equitativa;
In via principale e nel merito:
- accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare la appellata sentenza n. 201/2022 pubblicata in data 27.5.2022 dal Tribunale di IE, Dott.ssa
D'Ettorre, nella causa avente RG N. 370/2019 con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
- accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, e, conseguentemente: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o
l'inesistenza della pretesa creditoria vantata da convenuta opposta;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo a attesa l'infondatezza della Controparte_1
pretesa avversaria nonché la carenza di legittimazione della predetta non essendo mai stata notificata da parte di al Sig. alcuna lettera Controparte_2 Parte_1
di cessione del credito da parte della a Parte_2 CP_1
e non essendo mai stata data prova documentale dell'invio al Sig. né della
[...] Pt_1
ricezione della lettera datata 30 Luglio 2015 (all. 7 di controparte priva di ricevuta di invio/consegna) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo opposto, annullarlo, dichiararlo nullo, illegittimo e/o inefficace;
- previo accoglimento del presente atto di citazione in appello: condannare al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. parte convenuta nella misura di € 8.000,00 e, in ogni caso, condannare, anche d'ufficio, parte convenuta opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi di quanto disposto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.
- inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, cpc , in combinato disposto con l'art.
52, comma 1 del Codice Deontologico Forense, riconoscere alla parte offesa una somma a titolo di risarcimento del danno (anche non patrimoniale) patito in ragione di quelle che frasi ed avverbi sconvenienti e/o offensive, di cui si è chiesta più volte l'espunzione, e che controparte, nonostante i plurimi avvisi in tal senso, ha continuato ad usare anche nell'ultima memoria conclusionale, danno da liquidarsi il giudice con la sentenza che decide la causa in misura non inferiore a 10.000,00 euro.
In via subordinata: accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata;
- formulare il Collegio giudicante una proposta transattiva a nei limiti Controparte_1 dell'importo massimo complessivo di 10.000 euro, da suddividere in tranches e da
3 corrispondere nell'arco temporale di non meno di 18 mesi, nell'ottica della deflazione del processo;
- accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 775/18 (Ruolo N. 1800/2018), emesso dal Tribunale di IE in data 23.11.2018, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto erroneo nel suo ammontare, decurtando sia gli importi già versati a
[...]
sia sanzioni ed interessi per i quali è intervenuta la prescrizione Controparte_2
quinquennale ed accertare e dichiarare la come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa, decurtate le sanzioni ed interessi per i quali è intervenuta la prescrizione quinquennale.
- Condannare per lite temeraria al risarcimento del danno in favore di CP_1
per importo che il Collegio riterrà congruo in via equitativa. Parte_1
In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, con riserva di indicare i testi
e di capitolazione nonché disporsi idonea CTU contabile, essendo contestati i conteggi effettuati erroneamente da Controparte_1
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e difesa, ivi compresa l'indicazione di testimoni.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura di mediazione nonché con ulteriore vittoria di spese del presente giudizio oltre spese generali e CPA come per legge oltre al pagamento dei contributi unificati e delle spese sostenute per tutte le procedure
(contributi unificati e marche da bollo inclusi).”
Per parte appellata: “Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2023 dal
Tribunale di IE ( n. R.G. 370/2019);
-dichiarare improcedibile l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2023 dal Tribunale di IE ( n. R.G.
370/2019) poichè redatto in violazione dell' art. 342 c.p.c in tema di specificità dei motivi di appello;
-dichiarare inammissibile e improcedibile la richiesta di CTU contabile e audizione dei testi;
Nel merito
4 -dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 201/2022 Parte_1
emessa e pubblicata il 27.05.2022 dal Tribunale di IE (n. R.G. 370/2019);
-confermare la sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2022 dal Tribunale di
IE( n. R.G. 370/2019);
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha concluso in data 20.01.2009 con il contratto Parte_1 Parte_2 di finanziamento n. 3062589 rateale per l'importo complessivo di € 21.924,01, con n. 120 rate mensili da € 313,14 ciascuna.
Contr 1.2 - è stata fusa per incorporazione con in data 20.05.2015 (come da Parte_2
Contr visura a Registro delle Imprese, al doc. 11 ); a sua volta, ha ceduto il CP_1
credito a con contratto di cessione in blocco in data 22.06.2015; di tale CP_1 contratto viene prodotto l'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. – Parte speciale n. 75 del 2.07.2015, che rinvia, quanto ai crediti inclusi nell'operazione di cessione, alla lista datata 22.06.2015 depositata presso il Notaio di , consultabile nel suo Per_1 CP_2
studio oltre che presso la sede della cedente
1.3 - ha ottenuto dal Tribunale di IE contro il il decreto CP_1 Pt_1
ingiuntivo n. 775/2018 del 23.11.2018 per un debito complessivo riconducibile al finanziamento del 20.01.2009 di € 36.152,34.
1.4 - ha proposto opposizione contro il predetto decreto, Parte_1
deducendo: (a) la carenza di legittimazione attiva di per non esser mai stata CP_1
notificata al medesimo alcuna cessione del credito da parte della a Controparte_4
(b) il mancato esperimento della mediazione ex art. 5, co. 4, lett. a), Controparte_1
5 d.lgs. 28/2010; e (c) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo richieste dall'art. art. 50 TUB.
La convenuta in opposizione ha contestato gli assunti avversari ed ha CP_1 prodotto, tra l'altro, la documentazione che a suo dire avrebbe dimostrato l'avvenuta Contr cessione del credito in suo favore da incorporante .IT. CP_5
1.5 – Con ordinanza riservata in data 23.11.2019, emessa all'esito della prima udienza dell'8.10 precedente, il Giudicante ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ed ha assegnato termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, fissando l'udienza di prosecuzione degli adempimenti dell'art. 183 c.p.c.
Alla successiva udienza del 1.12.2020 (così differita con una serie di rinvii), il Giudice ha concesso i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'opponente : Parte_1
- ha disconosciuto la conformità della copia del contratto di finanziamento (pag. 13: “Si contesta la genuinità della copia prodotta da controparte del finanziamento n. 3062589
… Parte opponente dichiara di disconoscere ex art. 214 e 215 c.p.c. la conformità della copia prodotta da controparte, chiedendo il deposito di copia cartacea originale ovvero di copia conforme all'originale. In difetto di produzione, si insiste per la nullità della richiesta del prestito per difetto di forma scritta”);
- ha disconosciuto, altresì, la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle copie di tutti i documenti prodotti da controparte (pag.19: “Si disconoscono ex art. 2719 c.c. tutti i documenti prodotti da controparte i quali, peraltro, oltre a riportare circostanze non veritiere, sono totalmente irrilevanti ai fini della causa”).
1.6 - Con sent. n. 392/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 27.05.2022, il Tribunale di IE ha rigettato l'opposizione e condannato il alle spese. Pt_1
La sentenza non risulta notificata, ma è stata comunicata dalla AN (nel verbale si dà atto che al tempo della lettura del dispositivo e delle motivazioni le parti erano assenti) il
30.05 seguente;
per errore il Cancelliere del Tribunale di IE ha attestato, al decorso del termine “lungo” ex art. 327 c.p.c., con attestazione datata 21.06.2024 inserita nel fascicolo di primo grado, il passaggio in giudicato della sentenza a quella data – malgrado fosse nel frattempo stato proposto appello (v. oltre).
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
6 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
La citazione in appello risulta notificata il 28.12.2022, ore 23,55, all'avv. Stefania
LACITIGNOLA, procuratrice in primo grado di , e il 2.01.2023 alle 20,51 CP_1 all'avv. Eleonora GHIRETTI, domiciliataria in primo grado di (v. doc. 3 fasc. CP_1
appellata).
A norma dell'art. 330, 1° co., c.p.c., la notifica (se non vi è stata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio all'atto della notifica dell'impugnazione) va fatta “ai sensi dell'art.
170, presso il procuratore costituito, o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” di primo grado: nel caso in esame, la notifica è stata fatta tempestivamente all'avv.
LACITIGNOLA, procuratore costituito di , e tardivamente al domicilio eletto, CP_1 ma essendo quelli dettati dall'art. 330, 1° co., cit. dei criteri tra loro alternativi e non sussidiari
(ossia graduati), la notifica dell'impugnazione va ritenuta tempestiva.
2.1 – Con il primo motivo, si contesta come errata, o non sufficientemente motivata, la decisione del primo giudice sulla legittimazione attiva di , tenuto conto anche CP_1 del disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia. Si contesta, inoltre, il fatto che non è mai stata notificata la cessione al , in Pt_1
particolare la lettera di cessione del credito datata 30.7.2015, al doc. 7 fasc. , CP_1
non sarebbe mai stata ricevuta non essendovi in atti la prova della ricezione, ed anzi essendo stata inviata ad un indirizzo errato.
Il motivo è infondato, sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.1.1 – Il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., riguardante documenti prodotti dalla convenuta in opposizione in allegato alla comparsa costitutiva, è tardivo CP_1
perché è stato fatto solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e non nella prima difesa immediatamente successiva alla produzione, ossia alla prima udienza di trattazione (v. sopra, § 1.5); è inoltre generico (ex plurimis, Cass., 4.06.2025, n. 14.945: “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone una contestazione chiara ed univoca, evidenziando sia il documento contestato che gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Non sono sufficienti generiche asserzioni o clausole di stile”), quindi inammissibile.
Allo stesso modo, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte dal Pt_1
sui documenti prodotti da con la comparsa di risposta è tardivo perché CP_1 effettuato anch'esso solo con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.
7 I documenti prodotti da sono, pertanto, pienamente utilizzabili. CP_1
Contr 2.1.2 - Nel merito, il trasferimento ex art. 2504 bis c.c. del credito già di a Parte_2 per effetto dell'operazione di fusione è documentato dalla visura a Registro Imprese di
.IT. CP_5
Contr In relazione alla cessione da a , produce l'avviso sulla CP_1 CP_1
G.U. 2.07.2015, n. 75, contenente il richiamo ad un documento allegato al contratto di cessione del 22.06.2015, depositato presso il notaio rogante l'atto; l'estratto dell'allegato al contratto di cessione, cui fa riferimento l'avviso ex art. 58 TUB, viene prodotto sub 4 da soltanto in questa fase di appello, non figurando tra i documenti esibiti in CP_1
primo grado, e tale produzione va ritenuta tardiva. Contr Nondimeno, l'estratto conto di relativo al finanziamento, al doc. 4 fasc. CP_1 di primo grado, reca alla pag. 11 la dicitura “cessione a terzi”, per il capitale, la penale e gli interessi, con data 22.06.2015 – corrispondente alla data del contratto di cessione a
, riportata nell'avviso ex art. 58 TUB;
a sua volta, l'estratto del libro giornale CP_1 di , prodotto nel monitorio, fornisce l'ulteriore elemento indiziario costituito CP_1 dall'annotazione dell'acquisto del credito verso il per cartolarizzazione con la Pt_1
indicazione proprio del numero del finanziamento già concluso con (ossia il n. Parte_2
3062589) e della data del 22.06.2015 dell'operazione di cessione menzionata nell'avviso pubblicato sulla G.U. n. 75/2015.
Tra le produzioni dell'odierna appellata in prime cure figurano, inoltre, due lettere di diffida, ai docc.
5-a e 5-b fasc. primo grado, con relativa raccomandata ed avviso di ricevimento sub 6-a e 6-b, in cui CERVED, alla quale ha conferito mandato per la CP_1
riscossione, dichiara in premessa che si è resa cessionaria del credito da CP_1
Contr
incorporante in forza di contratto di cessione del 22.06.2015, con avviso Parte_2
di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del 2.07.2015, n. 75; tali lettere valgono come comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Contr A prescindere dall'omessa produzione del contratto di cessione tra e , CP_1 ricorrono, quindi, una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che attestano l'avvenuto passaggio del credito oggetto di causa alla società appellata per effetto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti bancari: dove ovviamente la prova indiziaria non riguarda la conclusione del contratto di cessione, soggetto a forma scritta ad substantiam, bensì
l'ambito oggettivo del medesimo, quanto all'inclusione nell'operazione di cessione avente
8 ad oggetto un insieme di rapporti obbligatori derivanti da contratti bancari, del credito per cui è processo.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul fatto che avrebbe rifiutato CP_1
ingiustificatamente le proposte di conciliazione nella procedura mediativa e ne chiede di conseguenza la condanna alle spese.
Il rifiuto di aderire a proposte conciliative formulate nel corso della mediazione obbligatoria non è motivo per disporre una condanna alle spese della parte vittoriosa, una tale conseguenza essendo prevista solo nel caso in cui la proposta mediativa rifiutata corrisponda a quanto ottenuto dal vincitore all'esito del giudizio (art. 13 d.lgs. 28/2010, nel testo precedente al d.lgs. 149/2022).
2.3 – Con il terzo motivo, il contesta l'omessa pronuncia del primo Giudice Pt_1
sulla richiesta di eliminazione di espressioni ritenute sconvenienti od offensive contenute negli atti di primo grado, espressioni che riporta a pag. 26 della citazione in appello.
In disparte la questione se si tratti di espressioni che rientrano nella normale dialettica difensiva, pur se aspra, il motivo è inammissibile, vero essendo che l'omessa decisione su una richiesta ex art. 89 c.p.c. non può di per sé costituire motivo di impugnazione (cfr. Cass.,
20.10.2009, n. 22.186: “Poiché la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l'omesso esame di essa né l'omesso esercizio del suddetto potere”).
2.4 – Con il quarto motivo, l'appellante rileva che la mediazione obbligatoria non è stata avviata dal creditore opposto , come richiesto dalla Cass., Sez. Unite, n. CP_1
19.596/2020 per il caso di decreto ingiuntivo su crediti bancari, bensì da lui stesso che ha rivestito in primo grado la qualità di debitore opponente-convenuto in senso sostanziale sulla domanda introdotta con ricorso per ingiunzione;
ciò renderebbe del tutto improcedibile la domanda di condanna proposta da in forma monitoria. CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 5 d.lgs. 28/2010 si limita a richiedere, come condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria, che sia svolta la mediazione, e tale adempimento
9 procedurale risulta comunque essere stato esperito. Una diversa interpretazione che esigesse, per la validità della mediazione come condizione di procedibilità, che possa essere solo l'attore in senso sostanziale ad avviarla, contrasta con la funzione meramente deflattiva dell'istituto, oltre che con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, finendo col rendere inutile un'attività pre-processuale e la successiva attività processuale per il solo ruolo processuale della parte che ha avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale.
2.5 – Col quinto motivo, il denuncia che non vi è prova della comunicazione Pt_1
ad esso mutuatario degli ee/cc relativi al conto corrente, su cui venivano addebitate le rate del finanziamento e che manca l'attestazione ex art. 50 TUB della conformità alle scritture contabili della banca;
ciò renderebbe il credito sfornito di prova, ed anzi tale carenza probatoria sarebbe dimostrata dal fatto che la rata indicata nel contratto di mutuo (€ 313,14)
è diversa dagli addebiti periodici in c/c (€ 314,14).
Il motivo è infondato.
Il mutuante che agisca per il recupero della somma mutuata (o di quanto residua al netto delle rate già pagate) può limitarsi a dimostrare il suo credito producendo il contratto di finanziamento e provando l'erogazione della somma, quale elemento perfezionativo del contratto di mutuo come contratto reale;
è poi il mutuatario, come debitore convenuto per l'adempimento, a dover allegare e provare il pagamento della somma anche in via rateale, come fatto estintivo del credito ex adverso dedotto agli effetti di quanto dispone l'art. 2697,
2° co., c.c.; e qui è prodotto il contratto di finanziamento n. 3062589 con e Parte_2
l'erogazione del denaro non è mai stata contestata.
L'attestazione ex art. 50 TUB sugli estratti conto bancari serve soltanto nella fase monitoria,
e non nella fase di merito a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La diversità tra la rata indicata nel mutuo (€ 313,14) e l'importo addebitato in c/c (€ 314,14) dipende evidentemente dalle spese dell'operazione.
2.6 – Con il sesto motivo, viene ribadito il disconoscimento della copia del contratto di finanziamento, e quindi nullità del mutuo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB o comunque la mancanza di prova del credito azionato da;
si ribadisce, di CP_1
seguito, che non vi è stata la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Anche in questo caso il motivo è infondato:
10 - il disconoscimento è palesemente tardivo, perché effettuato nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. dopo che il documento era stato prodotto dalla convenuta in opposizione in comparsa di risposta (v. sopra, §§ 1.5 e 2.1.1);
- in atti ci sono due diffide inviate da CERVED, in nome e per conto della cessionaria del credito (docc. 5a e 5b prodd. di primo grado), con tanto di CP_1 CP_1
ricevuta di ritorno firmata (docc. 6a e 6b, del 9.10.2018 e del 20.04.2017), inviate in Via
Sergio Falletti n. 22 – IE (che corrisponde al domicilio attuale dichiarato dall'appellante in atti, fin dal primo grado), con cui si chiede l'adempimento dell'intero; esse valgono come decadenza dal beneficio del termine, per cui non si richiedono formule sacramentali;
a tutto concedere, vale agli stessi effetti il decreto ingiuntivo per la stessa somma residua sul mutuo;
- l'esposizione debitoria si riferisce al solo contratto di finanziamento, e non allo scoperto di conto corrente, per cui la produzione degli ee/cc è irrilevante nella prova del credito.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
201/2022 emessa il 27.05.2022 dal Tribunale di IE, con atto di citazione notificato in data
28.12.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in complessivi in € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
11 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11-18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 26 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ASCOLI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA DEL GESU', 62
00186 ROMA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BLANDINO Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA DELL'UNIONE
EUROPEA 6A/6B SAN DONATO MILANESE;
- parte appellata
Oggetto: Cessione di crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, contrariis reiectis, previa riforma totale della impugnata sentenza, così provvedere:
In via preliminare:
-disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza di condanna di primo grado n.201/2022, emessa dal Tribunale di IE in data 27 maggio 2022, Giudice Dott.ssa Antonella D'Ettorre, ben potendo dalle stesse derivare un gravissimo danno a parte appellante per indebito arricchimento;
In via preliminare e pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile l'intera azione giudiziaria promossa da per CP_1 violazione dell'art. 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010, non essendosi attivata in alcun modo
a promuovere la mediazione obbligatoria, demandata dal Giudice (sentenza Sezioni Unite
n. 19596 del 18 settembre 2020). Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo promosso da nei confronti del Sig. . Controparte_1 Parte_1
- Sempre con riguardo alla fase della mediazione demandata dal Giudice: alla luce del comportamento strumentale, dilatorio ed allo stesso tempo ostativo tenuto da controparte,
e comunque contrario ai principi di collaborazione e di cooperazione secondo buona fede sottostanti alla mediazione obbligatoria: condannare ex art. 13 del D.lgs. 28/2010 o addirittura, ai fini di cui all'art. 91 c.p.c. lle spese vive sostenute dal Sig. CP_1
per la mediazione per importo complessivo di € 274,50 oltre alle spese Parte_1
legali previste per legge per la mediazione secondo quanto previsto dalle tabelle per le fasi di attivazione, di negoziazione e di mancata conciliazione (per il valore di 10.000 euro cui è stata circoscritta la mediazione obbligatoria) e, conseguentemente, condannare all'importo di € 3.471,88 (in particolare, € 2520,00 oltre IVA e CPA ed € 274,50 per spese esenti sostenute, come da prospetto allegato).
- Accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare la appellata sentenza n.201/2022 pubblicata in data 27.5.2022 dal Tribunale di IE, Dott.ssa
D'Ettorre, nella causa avente RG N. 370/2019 con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado dal Sig. Pt_1
- Accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di titolarità e di legittimazione ad causam di e Controparte_1
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 775/18 (Ruolo n. 1800/2018) emesso
2 dal Tribunale di IE in data 23.11.2018 e condannare er lite temeraria al CP_1
risarcimento del danno nei confronti di per importo che la Corte di Parte_1
Appello riterrà in via equitativa;
In via principale e nel merito:
- accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare la appellata sentenza n. 201/2022 pubblicata in data 27.5.2022 dal Tribunale di IE, Dott.ssa
D'Ettorre, nella causa avente RG N. 370/2019 con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
- accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, e, conseguentemente: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o
l'inesistenza della pretesa creditoria vantata da convenuta opposta;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo a attesa l'infondatezza della Controparte_1
pretesa avversaria nonché la carenza di legittimazione della predetta non essendo mai stata notificata da parte di al Sig. alcuna lettera Controparte_2 Parte_1
di cessione del credito da parte della a Parte_2 CP_1
e non essendo mai stata data prova documentale dell'invio al Sig. né della
[...] Pt_1
ricezione della lettera datata 30 Luglio 2015 (all. 7 di controparte priva di ricevuta di invio/consegna) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo opposto, annullarlo, dichiararlo nullo, illegittimo e/o inefficace;
- previo accoglimento del presente atto di citazione in appello: condannare al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. parte convenuta nella misura di € 8.000,00 e, in ogni caso, condannare, anche d'ufficio, parte convenuta opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi di quanto disposto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.
- inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, cpc , in combinato disposto con l'art.
52, comma 1 del Codice Deontologico Forense, riconoscere alla parte offesa una somma a titolo di risarcimento del danno (anche non patrimoniale) patito in ragione di quelle che frasi ed avverbi sconvenienti e/o offensive, di cui si è chiesta più volte l'espunzione, e che controparte, nonostante i plurimi avvisi in tal senso, ha continuato ad usare anche nell'ultima memoria conclusionale, danno da liquidarsi il giudice con la sentenza che decide la causa in misura non inferiore a 10.000,00 euro.
In via subordinata: accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata;
- formulare il Collegio giudicante una proposta transattiva a nei limiti Controparte_1 dell'importo massimo complessivo di 10.000 euro, da suddividere in tranches e da
3 corrispondere nell'arco temporale di non meno di 18 mesi, nell'ottica della deflazione del processo;
- accogliere il presente atto di citazione in appello, riformando la sentenza impugnata, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 775/18 (Ruolo N. 1800/2018), emesso dal Tribunale di IE in data 23.11.2018, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto erroneo nel suo ammontare, decurtando sia gli importi già versati a
[...]
sia sanzioni ed interessi per i quali è intervenuta la prescrizione Controparte_2
quinquennale ed accertare e dichiarare la come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa, decurtate le sanzioni ed interessi per i quali è intervenuta la prescrizione quinquennale.
- Condannare per lite temeraria al risarcimento del danno in favore di CP_1
per importo che il Collegio riterrà congruo in via equitativa. Parte_1
In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, con riserva di indicare i testi
e di capitolazione nonché disporsi idonea CTU contabile, essendo contestati i conteggi effettuati erroneamente da Controparte_1
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e difesa, ivi compresa l'indicazione di testimoni.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura di mediazione nonché con ulteriore vittoria di spese del presente giudizio oltre spese generali e CPA come per legge oltre al pagamento dei contributi unificati e delle spese sostenute per tutte le procedure
(contributi unificati e marche da bollo inclusi).”
Per parte appellata: “Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2023 dal
Tribunale di IE ( n. R.G. 370/2019);
-dichiarare improcedibile l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2023 dal Tribunale di IE ( n. R.G.
370/2019) poichè redatto in violazione dell' art. 342 c.p.c in tema di specificità dei motivi di appello;
-dichiarare inammissibile e improcedibile la richiesta di CTU contabile e audizione dei testi;
Nel merito
4 -dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 201/2022 Parte_1
emessa e pubblicata il 27.05.2022 dal Tribunale di IE (n. R.G. 370/2019);
-confermare la sentenza n. 201/2022 emessa e pubblicata il 27.05.2022 dal Tribunale di
IE( n. R.G. 370/2019);
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha concluso in data 20.01.2009 con il contratto Parte_1 Parte_2 di finanziamento n. 3062589 rateale per l'importo complessivo di € 21.924,01, con n. 120 rate mensili da € 313,14 ciascuna.
Contr 1.2 - è stata fusa per incorporazione con in data 20.05.2015 (come da Parte_2
Contr visura a Registro delle Imprese, al doc. 11 ); a sua volta, ha ceduto il CP_1
credito a con contratto di cessione in blocco in data 22.06.2015; di tale CP_1 contratto viene prodotto l'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. – Parte speciale n. 75 del 2.07.2015, che rinvia, quanto ai crediti inclusi nell'operazione di cessione, alla lista datata 22.06.2015 depositata presso il Notaio di , consultabile nel suo Per_1 CP_2
studio oltre che presso la sede della cedente
1.3 - ha ottenuto dal Tribunale di IE contro il il decreto CP_1 Pt_1
ingiuntivo n. 775/2018 del 23.11.2018 per un debito complessivo riconducibile al finanziamento del 20.01.2009 di € 36.152,34.
1.4 - ha proposto opposizione contro il predetto decreto, Parte_1
deducendo: (a) la carenza di legittimazione attiva di per non esser mai stata CP_1
notificata al medesimo alcuna cessione del credito da parte della a Controparte_4
(b) il mancato esperimento della mediazione ex art. 5, co. 4, lett. a), Controparte_1
5 d.lgs. 28/2010; e (c) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo richieste dall'art. art. 50 TUB.
La convenuta in opposizione ha contestato gli assunti avversari ed ha CP_1 prodotto, tra l'altro, la documentazione che a suo dire avrebbe dimostrato l'avvenuta Contr cessione del credito in suo favore da incorporante .IT. CP_5
1.5 – Con ordinanza riservata in data 23.11.2019, emessa all'esito della prima udienza dell'8.10 precedente, il Giudicante ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ed ha assegnato termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, fissando l'udienza di prosecuzione degli adempimenti dell'art. 183 c.p.c.
Alla successiva udienza del 1.12.2020 (così differita con una serie di rinvii), il Giudice ha concesso i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'opponente : Parte_1
- ha disconosciuto la conformità della copia del contratto di finanziamento (pag. 13: “Si contesta la genuinità della copia prodotta da controparte del finanziamento n. 3062589
… Parte opponente dichiara di disconoscere ex art. 214 e 215 c.p.c. la conformità della copia prodotta da controparte, chiedendo il deposito di copia cartacea originale ovvero di copia conforme all'originale. In difetto di produzione, si insiste per la nullità della richiesta del prestito per difetto di forma scritta”);
- ha disconosciuto, altresì, la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle copie di tutti i documenti prodotti da controparte (pag.19: “Si disconoscono ex art. 2719 c.c. tutti i documenti prodotti da controparte i quali, peraltro, oltre a riportare circostanze non veritiere, sono totalmente irrilevanti ai fini della causa”).
1.6 - Con sent. n. 392/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 27.05.2022, il Tribunale di IE ha rigettato l'opposizione e condannato il alle spese. Pt_1
La sentenza non risulta notificata, ma è stata comunicata dalla AN (nel verbale si dà atto che al tempo della lettura del dispositivo e delle motivazioni le parti erano assenti) il
30.05 seguente;
per errore il Cancelliere del Tribunale di IE ha attestato, al decorso del termine “lungo” ex art. 327 c.p.c., con attestazione datata 21.06.2024 inserita nel fascicolo di primo grado, il passaggio in giudicato della sentenza a quella data – malgrado fosse nel frattempo stato proposto appello (v. oltre).
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
6 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
La citazione in appello risulta notificata il 28.12.2022, ore 23,55, all'avv. Stefania
LACITIGNOLA, procuratrice in primo grado di , e il 2.01.2023 alle 20,51 CP_1 all'avv. Eleonora GHIRETTI, domiciliataria in primo grado di (v. doc. 3 fasc. CP_1
appellata).
A norma dell'art. 330, 1° co., c.p.c., la notifica (se non vi è stata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio all'atto della notifica dell'impugnazione) va fatta “ai sensi dell'art.
170, presso il procuratore costituito, o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” di primo grado: nel caso in esame, la notifica è stata fatta tempestivamente all'avv.
LACITIGNOLA, procuratore costituito di , e tardivamente al domicilio eletto, CP_1 ma essendo quelli dettati dall'art. 330, 1° co., cit. dei criteri tra loro alternativi e non sussidiari
(ossia graduati), la notifica dell'impugnazione va ritenuta tempestiva.
2.1 – Con il primo motivo, si contesta come errata, o non sufficientemente motivata, la decisione del primo giudice sulla legittimazione attiva di , tenuto conto anche CP_1 del disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia. Si contesta, inoltre, il fatto che non è mai stata notificata la cessione al , in Pt_1
particolare la lettera di cessione del credito datata 30.7.2015, al doc. 7 fasc. , CP_1
non sarebbe mai stata ricevuta non essendovi in atti la prova della ricezione, ed anzi essendo stata inviata ad un indirizzo errato.
Il motivo è infondato, sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.1.1 – Il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., riguardante documenti prodotti dalla convenuta in opposizione in allegato alla comparsa costitutiva, è tardivo CP_1
perché è stato fatto solo con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e non nella prima difesa immediatamente successiva alla produzione, ossia alla prima udienza di trattazione (v. sopra, § 1.5); è inoltre generico (ex plurimis, Cass., 4.06.2025, n. 14.945: “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone una contestazione chiara ed univoca, evidenziando sia il documento contestato che gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Non sono sufficienti generiche asserzioni o clausole di stile”), quindi inammissibile.
Allo stesso modo, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte dal Pt_1
sui documenti prodotti da con la comparsa di risposta è tardivo perché CP_1 effettuato anch'esso solo con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.
7 I documenti prodotti da sono, pertanto, pienamente utilizzabili. CP_1
Contr 2.1.2 - Nel merito, il trasferimento ex art. 2504 bis c.c. del credito già di a Parte_2 per effetto dell'operazione di fusione è documentato dalla visura a Registro Imprese di
.IT. CP_5
Contr In relazione alla cessione da a , produce l'avviso sulla CP_1 CP_1
G.U. 2.07.2015, n. 75, contenente il richiamo ad un documento allegato al contratto di cessione del 22.06.2015, depositato presso il notaio rogante l'atto; l'estratto dell'allegato al contratto di cessione, cui fa riferimento l'avviso ex art. 58 TUB, viene prodotto sub 4 da soltanto in questa fase di appello, non figurando tra i documenti esibiti in CP_1
primo grado, e tale produzione va ritenuta tardiva. Contr Nondimeno, l'estratto conto di relativo al finanziamento, al doc. 4 fasc. CP_1 di primo grado, reca alla pag. 11 la dicitura “cessione a terzi”, per il capitale, la penale e gli interessi, con data 22.06.2015 – corrispondente alla data del contratto di cessione a
, riportata nell'avviso ex art. 58 TUB;
a sua volta, l'estratto del libro giornale CP_1 di , prodotto nel monitorio, fornisce l'ulteriore elemento indiziario costituito CP_1 dall'annotazione dell'acquisto del credito verso il per cartolarizzazione con la Pt_1
indicazione proprio del numero del finanziamento già concluso con (ossia il n. Parte_2
3062589) e della data del 22.06.2015 dell'operazione di cessione menzionata nell'avviso pubblicato sulla G.U. n. 75/2015.
Tra le produzioni dell'odierna appellata in prime cure figurano, inoltre, due lettere di diffida, ai docc.
5-a e 5-b fasc. primo grado, con relativa raccomandata ed avviso di ricevimento sub 6-a e 6-b, in cui CERVED, alla quale ha conferito mandato per la CP_1
riscossione, dichiara in premessa che si è resa cessionaria del credito da CP_1
Contr
incorporante in forza di contratto di cessione del 22.06.2015, con avviso Parte_2
di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del 2.07.2015, n. 75; tali lettere valgono come comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Contr A prescindere dall'omessa produzione del contratto di cessione tra e , CP_1 ricorrono, quindi, una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che attestano l'avvenuto passaggio del credito oggetto di causa alla società appellata per effetto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti bancari: dove ovviamente la prova indiziaria non riguarda la conclusione del contratto di cessione, soggetto a forma scritta ad substantiam, bensì
l'ambito oggettivo del medesimo, quanto all'inclusione nell'operazione di cessione avente
8 ad oggetto un insieme di rapporti obbligatori derivanti da contratti bancari, del credito per cui è processo.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul fatto che avrebbe rifiutato CP_1
ingiustificatamente le proposte di conciliazione nella procedura mediativa e ne chiede di conseguenza la condanna alle spese.
Il rifiuto di aderire a proposte conciliative formulate nel corso della mediazione obbligatoria non è motivo per disporre una condanna alle spese della parte vittoriosa, una tale conseguenza essendo prevista solo nel caso in cui la proposta mediativa rifiutata corrisponda a quanto ottenuto dal vincitore all'esito del giudizio (art. 13 d.lgs. 28/2010, nel testo precedente al d.lgs. 149/2022).
2.3 – Con il terzo motivo, il contesta l'omessa pronuncia del primo Giudice Pt_1
sulla richiesta di eliminazione di espressioni ritenute sconvenienti od offensive contenute negli atti di primo grado, espressioni che riporta a pag. 26 della citazione in appello.
In disparte la questione se si tratti di espressioni che rientrano nella normale dialettica difensiva, pur se aspra, il motivo è inammissibile, vero essendo che l'omessa decisione su una richiesta ex art. 89 c.p.c. non può di per sé costituire motivo di impugnazione (cfr. Cass.,
20.10.2009, n. 22.186: “Poiché la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l'omesso esame di essa né l'omesso esercizio del suddetto potere”).
2.4 – Con il quarto motivo, l'appellante rileva che la mediazione obbligatoria non è stata avviata dal creditore opposto , come richiesto dalla Cass., Sez. Unite, n. CP_1
19.596/2020 per il caso di decreto ingiuntivo su crediti bancari, bensì da lui stesso che ha rivestito in primo grado la qualità di debitore opponente-convenuto in senso sostanziale sulla domanda introdotta con ricorso per ingiunzione;
ciò renderebbe del tutto improcedibile la domanda di condanna proposta da in forma monitoria. CP_1
Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 5 d.lgs. 28/2010 si limita a richiedere, come condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria, che sia svolta la mediazione, e tale adempimento
9 procedurale risulta comunque essere stato esperito. Una diversa interpretazione che esigesse, per la validità della mediazione come condizione di procedibilità, che possa essere solo l'attore in senso sostanziale ad avviarla, contrasta con la funzione meramente deflattiva dell'istituto, oltre che con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, finendo col rendere inutile un'attività pre-processuale e la successiva attività processuale per il solo ruolo processuale della parte che ha avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale.
2.5 – Col quinto motivo, il denuncia che non vi è prova della comunicazione Pt_1
ad esso mutuatario degli ee/cc relativi al conto corrente, su cui venivano addebitate le rate del finanziamento e che manca l'attestazione ex art. 50 TUB della conformità alle scritture contabili della banca;
ciò renderebbe il credito sfornito di prova, ed anzi tale carenza probatoria sarebbe dimostrata dal fatto che la rata indicata nel contratto di mutuo (€ 313,14)
è diversa dagli addebiti periodici in c/c (€ 314,14).
Il motivo è infondato.
Il mutuante che agisca per il recupero della somma mutuata (o di quanto residua al netto delle rate già pagate) può limitarsi a dimostrare il suo credito producendo il contratto di finanziamento e provando l'erogazione della somma, quale elemento perfezionativo del contratto di mutuo come contratto reale;
è poi il mutuatario, come debitore convenuto per l'adempimento, a dover allegare e provare il pagamento della somma anche in via rateale, come fatto estintivo del credito ex adverso dedotto agli effetti di quanto dispone l'art. 2697,
2° co., c.c.; e qui è prodotto il contratto di finanziamento n. 3062589 con e Parte_2
l'erogazione del denaro non è mai stata contestata.
L'attestazione ex art. 50 TUB sugli estratti conto bancari serve soltanto nella fase monitoria,
e non nella fase di merito a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La diversità tra la rata indicata nel mutuo (€ 313,14) e l'importo addebitato in c/c (€ 314,14) dipende evidentemente dalle spese dell'operazione.
2.6 – Con il sesto motivo, viene ribadito il disconoscimento della copia del contratto di finanziamento, e quindi nullità del mutuo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB o comunque la mancanza di prova del credito azionato da;
si ribadisce, di CP_1
seguito, che non vi è stata la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Anche in questo caso il motivo è infondato:
10 - il disconoscimento è palesemente tardivo, perché effettuato nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. dopo che il documento era stato prodotto dalla convenuta in opposizione in comparsa di risposta (v. sopra, §§ 1.5 e 2.1.1);
- in atti ci sono due diffide inviate da CERVED, in nome e per conto della cessionaria del credito (docc. 5a e 5b prodd. di primo grado), con tanto di CP_1 CP_1
ricevuta di ritorno firmata (docc. 6a e 6b, del 9.10.2018 e del 20.04.2017), inviate in Via
Sergio Falletti n. 22 – IE (che corrisponde al domicilio attuale dichiarato dall'appellante in atti, fin dal primo grado), con cui si chiede l'adempimento dell'intero; esse valgono come decadenza dal beneficio del termine, per cui non si richiedono formule sacramentali;
a tutto concedere, vale agli stessi effetti il decreto ingiuntivo per la stessa somma residua sul mutuo;
- l'esposizione debitoria si riferisce al solo contratto di finanziamento, e non allo scoperto di conto corrente, per cui la produzione degli ee/cc è irrilevante nella prova del credito.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
201/2022 emessa il 27.05.2022 dal Tribunale di IE, con atto di citazione notificato in data
28.12.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in complessivi in € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
11 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11-18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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