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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6903 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7718/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 7718/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza, svoltasi con deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.,
23.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies
c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025
TRA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 02.10.1955 ed ivi residente a[...], ed elett.te dom.to sempre ivi alla Via Giulio Genoino, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Chiacchio (c.f.: ) che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_2
di procura, apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
19.11.2024
- ATTORE
E
c.f.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
06.06.1969, ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Brigida, n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Militerni (c.f.: , che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
Pag. 1 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 23.1.2025 la difesa dell'attore ha chiesto di rinnovare la CTU e di accogliere la domanda con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite la difesa del convenuto “si insiste per il rigetto della domanda con
vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali IVA e CPA
come per legge, con attribuzione allo scrivente avvocato che ne ha fatto
anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è infondata e va rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Pt_1
giudizio per l'udienza del 28.10.2021 il dottor esponendo: Controparte_1
- che in data 12.03.2017 si recava presso il Pronto Soccorso dei
Pellegrini ove, a causa di un trauma all'occhio avvenuto circa 15 giorni prima e attesi i dolori, la lacrimazione e la fotofobia lamentata, gli veniva diagnosticata un'ulcera corneale a destra e veniva prescritta terapia medica e una visita oculistica;
- che il 14.03.2017 si sottoponeva a visita specialistica dal Dott.
presso il suo studio oculistico in Napoli il quale diagnosticava “una CP_1
cheratouveite secondaria a trauma bulbare occhio dx”e prescriveva terapia con antibiotici;
- che seguivano ulteriori visite dallo specialista a distanza ravvicinata,
ovvero il 20.03.2017 allorquando il Dott. non prescriveva collirio CP_1
Pag. 2 antibiotato e il 23.03.2017 laddove lo specialista diagnosticava una cheratite
infettiva con infiltrato, consigliando di proseguire le cure mediche;
- che in data 27.03.2017 a causa dei forti dolori si recava presso la
Clinica “San Paolo” di Aversa dove, sulla base della sintomatologia pregressa ed attuale veniva consigliato un ricovero urgente per “scompenso corneale e
sospetta endoftalmite”;
- che in data 27.03.2017 veniva ricoverato presso l'Ospedale dei
Pellegrini di Napoli ed in data 28.3.2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di cheratoplastica perforante;
- che il 04.04.2017 gli venne asportato il tessuto corneale trapiantato;
- che in data 01.05.2017 venne nuovamente ricoverato e dimesso il
10.05.201;
- che in data 18.05.2017 seguì un nuovo ricovero presso l'Ospedale di
Ravenna laddove fu sottoposto ad intervento chirurgico di trapianto di cornea;
- che in data 04.01.2018 l'occhio, purtroppo, risultava essere oramai spento
- di avere messo in mora il convenuto con lettera raccomandata del
1.4.2019;
- “che dalla disamina del dato anamnestico documentale e
dall'esame clinico, veniva elementi di negligenza ed imprudenza vanno
ascritti al comportamento del primo medico che lo ha visitato , ovvero il Dott.
che in seguito ai controlli seriati avvenuti tra il 14.03.2017 Controparte_1
ed il 23.03.2017, periodo in cui si è sviluppata la endoftalmite e con sia stata
obiettivata nel corso delle visite, dato che furono prescritte terapie ed in data
20.03.2017 veniva sospesa la terapia con antibiotici e poi ripresa il
Pag. 3 23.03.2017. Dunque, l'infezione si è sviluppata in questo lasso di tempo con
errore diagnostico ed inadeguata terapia medica antibiotica”.
In sostanza, parte attrice, richiamando la consulenza tecnica di parte,
imputa all'odierno convenuto un'errata diagnosi per non aver diagnosticato tempestivamente una endoftalmite, che ha una eziologia infettiva, ma di essersi limitato ad affermare l'esistenza di una uveite senza tempestivamente accertarne l'eziologia infettiva e sospendendo la necessaria terapia antibiotica nel periodo dal 20.3.2017 al 23.3.2017; altresì, alla successiva visita del
23.3.2017 non avrebbe prescritto un ricovero urgente, vanificando il successo della terapia che è legato al riconoscimento dell'infezione oculare.
Si tratterebbe, quindi, di una responsabilità per omessa diagnosi,
omesso approfondimento diagnostico ed errato trattamento medico conseguenziale.
Ai fini della liquidazione del danno il ha allegato, Pt_1
richiamando la consulenza di parte, che il comportamento omissivo e colposo del sanitario è una concausa incidente nella misura del 50% sulla perdita del visus. Di conseguenza tenendo conto che il danno della perdita funzionale dell'occhio è pari al 20%, il danno differenziale prodotto dal sanitario è pari al
10%. Inoltre, la durata della malattia si sarebbe accresciuta per una ITT
differenziale di giorni 40, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%, tenuto conto dei numerosi ricoveri ospedalieri e dei diversi trattamenti cui il paziente è
stato sottoposto.
L'attore ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento in favore del sig. la somma di € 26.000.00, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione.
Pag. 4 In data 9.10 si è costituito il convenuto che chiamava in causa, per l'udienza del 28.10.21, l' per esser dalla stessa Parte_2
manlevato e chiedendo il rigetto della domanda nel merito per infondatezza.
Il Giudice ha rigettato la richiesta del convenuto di chiamata in causa della compagnia assicurativa essendosi costituito tardivamente
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
ed ammessa ed espletata la CTU e la causa all'udienza del 23.1.2025 è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025.
Come anticipato, la domanda non può esser accolta risultando infondata.
Nell'esaminare la responsabilità dedotta in lite si ritiene utile premettere, i princìpi giurisprudenziali, consolidati, in tema di responsabilità
professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
La responsabilità del convenuto ha carattere contrattuale, atteso il rapporto privatistico intercorso tra le parti (il che rende inutile rilevare che i fatti di causa risalgono ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.
24/2017,, e deriva ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente “il paziente danneggiato che agisca in
giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve
provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
Pag. 5 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione
Pag. 6 professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso
Pag. 7 causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere
Pag. 8 provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato per tabulas il contatto con il medico convenuto con il deposito dei referti ed ha ravvisato l'inadempimento qualificato nell'omessa diagnosi/omesso approfondimento diagnostico ed errato trattamento medico consequenziale.
Dalle condivisibili risultanze dei CCTTUU, il dott. Per_1
, medico legale, professore associato di medicina legale
[...]
all'Università Federico II, ed il dott. oculista, professore Persona_2
associato di oculistica alla Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, non si ravvisano difetti di comportamento tecnico professionale nell'assistenza prestata all'attore in occasione dei controlli clinici del 14/3,
20.3 e 23.3.2017. In sostanza, non vi è un inadempimento qualificato ascrivibile al . CP_1
Invero, dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile, si evince che il dott. proseguì, correttamene, la terapia Controparte_1
antibiotica e cicloplegica già avviata durante il primo accesso del paziente in occasione dell'assistenza ricevuta presso l'Ospedale dei Pellegrini, la quale rappresentava la scelta terapeutica appropriata alle condizioni di salute del paziente presentate in quella determinata fase clinica. Peraltro, parte attrice si adoperò, correttamente, al fine di variare la terapia antibiotica prescritta in modo da pervenire alla risoluzione della patologia corneale, senza, tuttavia,
ottenere benefici, stante la natura micotica del processo settico, condizione
Pag. 9 accertata solo all'esito di esame istologico su materiale prelevato nel corso del trattamento chirurgico del 28/3/17.
A tal proposito va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto nella relazione tecnica medico-legale di parte ricorrente, i due CCTTUU
hanno rilevato che il convenuto non dispose la sospensione della terapia antibiotica nel corso delle predette osservazioni ambulatoriali, stante la progressiva prescrizione di antiobiotici (Levofloxacin,
e ) in ciascuno dei 3 predetti Parte_3 Pt_4
controlli Clinici.
Secondo i due CCTTUU nominati, quanto appena esposto rappresenta,
comunque, un falso problema medico-legale, poiché ciò che è avvenuto nel caso di specie è rappresentato da un'infezione fungina, condizione estremamente rara, poco espressiva sul piano clinico, che si è
successivamente e progressivamente estesa a tutto il globo oculare. La
tempistica della sua insorgenza, nel grado presentato, non deve stupire, atteso che le infezioni micotiche hanno un andamento subdolo, caratterizzato da sintomi e segni poco espressivi, aspecifici che possono essere facilmente misconosciuti con una irritazione della superficie oculare o una congiuntivite in fase iniziale.
Sempre secondo i due consulenti, allorquando l'attore fu assistito dal dott. egli presentava una sintomatologia di un processo CP_1
infettivo/infiammatorio che, per il grado presentato e caratteristiche cliniche,
era indicativo, con ogni probabilità, di una condizione di origine batterica,
adeguatamente affrontata con una terapia antibiotica già impostata dai sanitari del P.O. dei Pellegrini.
Pag. 10 I due CCTTUU hanno aggiunto, poi, che l'odierno convenuto in occasione della visita del 20/03, eseguì anche un'ecografia oculare all'occhio destro per verificare le condizioni retiniche, stante la verosimile difficoltà di esaminare con accuratezza il fondo oculare nelle condizioni che caratterizzavano il paziente, all'esito della quale non si evidenziò alcuna alterazione a carico del segmento posteriore del medesimo occhio che avrebbe potuto suggerire la presenza di una noxa patogena di natura infettiva e/o infiammatoria o meglio un processo di endoftalmite.
In termini ancora più espliciti nella fase clinica in cui cadde l'osservazione dell'attore da parte del sanitario convenuto, secondo i
CCTTUU non vi erano elementi per poter sospettare che vi fosse in atto un processo infettivo all'occhio destro di natura fungina, stante la rarità di tale condizione, nonché la caratteristica di essere poco espressiva sul piano clinico a differenza di quanto succede per le infezioni di natura batterica. Ne
consegue che non vi erano le condizioni per poter formulare una diagnosi di edoftalmite di natura fungina poiché si era di fronte ad un soggetto caratterizzato da una sintomatologia clinica all'occhio destro tipica di una forma infettiva/infiammatoria di natura batterica. Sicché – sostengono ancora i CCTTUU - non si può pretendere che il dott. avrebbe dovuto CP_1
attivare un trattamento diverso da quello intrapreso, stante la sussistenza di un quadro clinico che doveva essere affrontato con una terapia antibiotica e cicloplegica. Ciò è quanto, secondo i due tecnici, correttamente risulta fatto.
Peraltro, laddove si fosse attivata tempestivamente una terapia antimicotica o diversa da quella eseguita va ribadito che la letteratura specialistica riporta casi di inefficacia risposta.
Pag. 11 Il peggioramento delle condizioni cliniche vi fu, ma ciò si verificò solo nella fase successiva all'ultima osservazione del 23/3/17, allorquando il dott.
non ebbe più modo di valutare il il quale giunse CP_1 Pt_1
all'attenzione di altri sanitari.
Sotto il profilo metodologico dell'indagine medico legale i due
CCTTUU hanno doverosamente ricordato un elemento di assoluto,
indefettibile rilievo in una valutazione medico-legale di presunta responsabilità professionale: ogni giudizio in ordine agli eventi non può
essere posto che “ex ante”, vale a dire ponendosi nelle condizioni di tempo e circostanziali di scansione degli eventi, senza indebito ausilio di ciò che si è
conosciuto solo successivamente, alla luce di sintomi/segni ed eventi successivi di cui non si disponeva al momento dei fatti in esame. Questo
rappresenterebbe un grave errore di metodologia accertativa e valutativa medico-legale giudicare il comportamento tecnico-professionale di sanitari in riferimento all' “ex post”. In altri termini, qualunque valutazione medico-
legale in allegate responsabilità professionali non può essere viziata dal condizionamento di ciò che si è in seguito conosciuto sugli eventi clinici, ma deve rimanere profondamente ancorata ai fatti biologici concretamente in quel tempo manifestatisi, calandosi intimamente negli aspetti contestuali della vicenda sulla quale deve fornirsi un rigoroso, ragionato, sereno, competente giudizio tecnico.
Secondo i CCTTUU, pertanto, esaminando la scansione degli eventi biologici nella fase relativa ai predetti controlli specialistici il dott. CP_1
non aveva –si ripete- allorché si sviluppò la vicenda clinica in questione,
alcun elemento per dover assumere una condotta diagnostico-terapeutica
Pag. 12 diversa da quella intrapresa nella fase di osservazione ambulatoriale del 14/3,
20/3 e 23/3/17.
Gli stessi hanno ulteriormente precisato che la metodologia clinica non giustifica il ricorso ad indagini strumentali e/o terapie se queste non sono adeguatamente supportate da validi elementi per poterlo fare. Sicché, per quanto sopra, può ritenersi che la condotta del predetto sanitario fu corretta in quanto egli agì in adeguata corrispondenza con il livello di espressività clinica della patologia corneale presente in quel momento. L'improvviso e rapido aggravamento del quadro clinico fu, con qualificata probabilità, conseguenza dell'intrinseca severità del processo settico e non per difetto di condotta assistenziale dei sanitari che ebbero in cura l'attore. In questo caso, difatti,
l'evoluzione è stata sfavorevole a causa della resistenza dell'agente patogeno alle terapie messe in pratica, sia mediche che chirurgiche. Va, infatti,
evidenziato che il primo intervento chirurgico fu eseguito appena 16 giorni dopo il primo accesso presso il PS dell'Ospedale dei Pellegrini ma nonostante la tempestività di tale trattamento, non si è assistito ad un miglioramento funzionale dell'occhio colpito bensì da un progressivo decadimento strutturale, con necessità di 3 ulteriori interventi chirurgici sino alla perdita del visus all'occhio destro. Ciò ad indicare l'intrinseca gravità del processo settico, non dipendente da difetti di condotta tecnico-professionale dello specialista oculista che ebbe in cura l'attore
In definitiva, secondo i due CCTTUU e secondo il giudicante che condivide le osservazioni di questi ultimi, nel caso di specie non sono ravvisabili difetti di condotta assistenziale da parte del convenuto nel corso delle prestazioni da lui tenuta nei confronti dell'attore.
Pag. 13 In ordine alle osservazioni del tecnico di parte convenuta in gran parte richiamate dall'attore nelle memorie ex art. 190 c.p.c. e secondo cui il convenuto avrebbe dovuto prescrivere una cura preventiva dell'infezione fungina, i due consulenti di ufficio hanno replicato che, “se è vero che il
trauma oculare può essere l'origine dell'infezione, anche a genesi fungina,
ciò non equivale a dire automaticamente che in tutti i casi di trauma (o anche
nella maggior parte di essi) si può sviluppare un processo infettivo micotico
con conseguente endoftalmite. Anzi, ciò rappresenta un evento raro nel suo
accadimento, nonché facilmente misconosciuto, in considerazione
dell'assenza di segni e sintomi indicativi e patognomonici. Sicché, invocare
la mancata prescrizione da parte del dott. di una presunta terapia CP_1
“preventiva” con farmaci antimicotici, senza che ve ne fosse – in quella
determinata fase clinica – l'indicazione, rappresenta una tesi non sostenibile
sul piano clinico e medico-legale. Tale terapia, viceversa, va intrapresa solo
in caso di diagnosi accertata di infezione di origine fungina e non
preventivamente, in assenza di alcuna fondata indicazione. In termini più
espliciti va detto che nella fase in cui cadde l'osservazione del p. da parte del
dott. non vi erano le condizioni per poter almeno formulare il CP_1
sospetto di una diagnosi di endoftalmite di natura fungina poiché, si ripete, si
era di fronte ad un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia
all'occhio destro tipica di una forma infettiva/infiammatoria di natura
batterica”.
Questi argomenti appaiono dirimenti e condivisibili.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
Pag. 14 Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 13
aprile 2023 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dal primo le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CC.TT.UU. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore dell'attore delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario del convenuto;
3) spese di ctu come da motivazione.
Così deciso in Napoli, 8 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 15 Pag. 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 7718/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza, svoltasi con deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.,
23.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies
c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025
TRA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 02.10.1955 ed ivi residente a[...], ed elett.te dom.to sempre ivi alla Via Giulio Genoino, n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Chiacchio (c.f.: ) che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_2
di procura, apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
19.11.2024
- ATTORE
E
c.f.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
06.06.1969, ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Brigida, n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Militerni (c.f.: , che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
Pag. 1 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 23.1.2025 la difesa dell'attore ha chiesto di rinnovare la CTU e di accogliere la domanda con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite la difesa del convenuto “si insiste per il rigetto della domanda con
vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali IVA e CPA
come per legge, con attribuzione allo scrivente avvocato che ne ha fatto
anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è infondata e va rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Pt_1
giudizio per l'udienza del 28.10.2021 il dottor esponendo: Controparte_1
- che in data 12.03.2017 si recava presso il Pronto Soccorso dei
Pellegrini ove, a causa di un trauma all'occhio avvenuto circa 15 giorni prima e attesi i dolori, la lacrimazione e la fotofobia lamentata, gli veniva diagnosticata un'ulcera corneale a destra e veniva prescritta terapia medica e una visita oculistica;
- che il 14.03.2017 si sottoponeva a visita specialistica dal Dott.
presso il suo studio oculistico in Napoli il quale diagnosticava “una CP_1
cheratouveite secondaria a trauma bulbare occhio dx”e prescriveva terapia con antibiotici;
- che seguivano ulteriori visite dallo specialista a distanza ravvicinata,
ovvero il 20.03.2017 allorquando il Dott. non prescriveva collirio CP_1
Pag. 2 antibiotato e il 23.03.2017 laddove lo specialista diagnosticava una cheratite
infettiva con infiltrato, consigliando di proseguire le cure mediche;
- che in data 27.03.2017 a causa dei forti dolori si recava presso la
Clinica “San Paolo” di Aversa dove, sulla base della sintomatologia pregressa ed attuale veniva consigliato un ricovero urgente per “scompenso corneale e
sospetta endoftalmite”;
- che in data 27.03.2017 veniva ricoverato presso l'Ospedale dei
Pellegrini di Napoli ed in data 28.3.2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di cheratoplastica perforante;
- che il 04.04.2017 gli venne asportato il tessuto corneale trapiantato;
- che in data 01.05.2017 venne nuovamente ricoverato e dimesso il
10.05.201;
- che in data 18.05.2017 seguì un nuovo ricovero presso l'Ospedale di
Ravenna laddove fu sottoposto ad intervento chirurgico di trapianto di cornea;
- che in data 04.01.2018 l'occhio, purtroppo, risultava essere oramai spento
- di avere messo in mora il convenuto con lettera raccomandata del
1.4.2019;
- “che dalla disamina del dato anamnestico documentale e
dall'esame clinico, veniva elementi di negligenza ed imprudenza vanno
ascritti al comportamento del primo medico che lo ha visitato , ovvero il Dott.
che in seguito ai controlli seriati avvenuti tra il 14.03.2017 Controparte_1
ed il 23.03.2017, periodo in cui si è sviluppata la endoftalmite e con sia stata
obiettivata nel corso delle visite, dato che furono prescritte terapie ed in data
20.03.2017 veniva sospesa la terapia con antibiotici e poi ripresa il
Pag. 3 23.03.2017. Dunque, l'infezione si è sviluppata in questo lasso di tempo con
errore diagnostico ed inadeguata terapia medica antibiotica”.
In sostanza, parte attrice, richiamando la consulenza tecnica di parte,
imputa all'odierno convenuto un'errata diagnosi per non aver diagnosticato tempestivamente una endoftalmite, che ha una eziologia infettiva, ma di essersi limitato ad affermare l'esistenza di una uveite senza tempestivamente accertarne l'eziologia infettiva e sospendendo la necessaria terapia antibiotica nel periodo dal 20.3.2017 al 23.3.2017; altresì, alla successiva visita del
23.3.2017 non avrebbe prescritto un ricovero urgente, vanificando il successo della terapia che è legato al riconoscimento dell'infezione oculare.
Si tratterebbe, quindi, di una responsabilità per omessa diagnosi,
omesso approfondimento diagnostico ed errato trattamento medico conseguenziale.
Ai fini della liquidazione del danno il ha allegato, Pt_1
richiamando la consulenza di parte, che il comportamento omissivo e colposo del sanitario è una concausa incidente nella misura del 50% sulla perdita del visus. Di conseguenza tenendo conto che il danno della perdita funzionale dell'occhio è pari al 20%, il danno differenziale prodotto dal sanitario è pari al
10%. Inoltre, la durata della malattia si sarebbe accresciuta per una ITT
differenziale di giorni 40, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%, tenuto conto dei numerosi ricoveri ospedalieri e dei diversi trattamenti cui il paziente è
stato sottoposto.
L'attore ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento in favore del sig. la somma di € 26.000.00, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione.
Pag. 4 In data 9.10 si è costituito il convenuto che chiamava in causa, per l'udienza del 28.10.21, l' per esser dalla stessa Parte_2
manlevato e chiedendo il rigetto della domanda nel merito per infondatezza.
Il Giudice ha rigettato la richiesta del convenuto di chiamata in causa della compagnia assicurativa essendosi costituito tardivamente
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
ed ammessa ed espletata la CTU e la causa all'udienza del 23.1.2025 è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025.
Come anticipato, la domanda non può esser accolta risultando infondata.
Nell'esaminare la responsabilità dedotta in lite si ritiene utile premettere, i princìpi giurisprudenziali, consolidati, in tema di responsabilità
professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
La responsabilità del convenuto ha carattere contrattuale, atteso il rapporto privatistico intercorso tra le parti (il che rende inutile rilevare che i fatti di causa risalgono ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.
24/2017,, e deriva ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente “il paziente danneggiato che agisca in
giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve
provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
Pag. 5 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione
Pag. 6 professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso
Pag. 7 causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere
Pag. 8 provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato per tabulas il contatto con il medico convenuto con il deposito dei referti ed ha ravvisato l'inadempimento qualificato nell'omessa diagnosi/omesso approfondimento diagnostico ed errato trattamento medico consequenziale.
Dalle condivisibili risultanze dei CCTTUU, il dott. Per_1
, medico legale, professore associato di medicina legale
[...]
all'Università Federico II, ed il dott. oculista, professore Persona_2
associato di oculistica alla Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, non si ravvisano difetti di comportamento tecnico professionale nell'assistenza prestata all'attore in occasione dei controlli clinici del 14/3,
20.3 e 23.3.2017. In sostanza, non vi è un inadempimento qualificato ascrivibile al . CP_1
Invero, dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile, si evince che il dott. proseguì, correttamene, la terapia Controparte_1
antibiotica e cicloplegica già avviata durante il primo accesso del paziente in occasione dell'assistenza ricevuta presso l'Ospedale dei Pellegrini, la quale rappresentava la scelta terapeutica appropriata alle condizioni di salute del paziente presentate in quella determinata fase clinica. Peraltro, parte attrice si adoperò, correttamente, al fine di variare la terapia antibiotica prescritta in modo da pervenire alla risoluzione della patologia corneale, senza, tuttavia,
ottenere benefici, stante la natura micotica del processo settico, condizione
Pag. 9 accertata solo all'esito di esame istologico su materiale prelevato nel corso del trattamento chirurgico del 28/3/17.
A tal proposito va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto nella relazione tecnica medico-legale di parte ricorrente, i due CCTTUU
hanno rilevato che il convenuto non dispose la sospensione della terapia antibiotica nel corso delle predette osservazioni ambulatoriali, stante la progressiva prescrizione di antiobiotici (Levofloxacin,
e ) in ciascuno dei 3 predetti Parte_3 Pt_4
controlli Clinici.
Secondo i due CCTTUU nominati, quanto appena esposto rappresenta,
comunque, un falso problema medico-legale, poiché ciò che è avvenuto nel caso di specie è rappresentato da un'infezione fungina, condizione estremamente rara, poco espressiva sul piano clinico, che si è
successivamente e progressivamente estesa a tutto il globo oculare. La
tempistica della sua insorgenza, nel grado presentato, non deve stupire, atteso che le infezioni micotiche hanno un andamento subdolo, caratterizzato da sintomi e segni poco espressivi, aspecifici che possono essere facilmente misconosciuti con una irritazione della superficie oculare o una congiuntivite in fase iniziale.
Sempre secondo i due consulenti, allorquando l'attore fu assistito dal dott. egli presentava una sintomatologia di un processo CP_1
infettivo/infiammatorio che, per il grado presentato e caratteristiche cliniche,
era indicativo, con ogni probabilità, di una condizione di origine batterica,
adeguatamente affrontata con una terapia antibiotica già impostata dai sanitari del P.O. dei Pellegrini.
Pag. 10 I due CCTTUU hanno aggiunto, poi, che l'odierno convenuto in occasione della visita del 20/03, eseguì anche un'ecografia oculare all'occhio destro per verificare le condizioni retiniche, stante la verosimile difficoltà di esaminare con accuratezza il fondo oculare nelle condizioni che caratterizzavano il paziente, all'esito della quale non si evidenziò alcuna alterazione a carico del segmento posteriore del medesimo occhio che avrebbe potuto suggerire la presenza di una noxa patogena di natura infettiva e/o infiammatoria o meglio un processo di endoftalmite.
In termini ancora più espliciti nella fase clinica in cui cadde l'osservazione dell'attore da parte del sanitario convenuto, secondo i
CCTTUU non vi erano elementi per poter sospettare che vi fosse in atto un processo infettivo all'occhio destro di natura fungina, stante la rarità di tale condizione, nonché la caratteristica di essere poco espressiva sul piano clinico a differenza di quanto succede per le infezioni di natura batterica. Ne
consegue che non vi erano le condizioni per poter formulare una diagnosi di edoftalmite di natura fungina poiché si era di fronte ad un soggetto caratterizzato da una sintomatologia clinica all'occhio destro tipica di una forma infettiva/infiammatoria di natura batterica. Sicché – sostengono ancora i CCTTUU - non si può pretendere che il dott. avrebbe dovuto CP_1
attivare un trattamento diverso da quello intrapreso, stante la sussistenza di un quadro clinico che doveva essere affrontato con una terapia antibiotica e cicloplegica. Ciò è quanto, secondo i due tecnici, correttamente risulta fatto.
Peraltro, laddove si fosse attivata tempestivamente una terapia antimicotica o diversa da quella eseguita va ribadito che la letteratura specialistica riporta casi di inefficacia risposta.
Pag. 11 Il peggioramento delle condizioni cliniche vi fu, ma ciò si verificò solo nella fase successiva all'ultima osservazione del 23/3/17, allorquando il dott.
non ebbe più modo di valutare il il quale giunse CP_1 Pt_1
all'attenzione di altri sanitari.
Sotto il profilo metodologico dell'indagine medico legale i due
CCTTUU hanno doverosamente ricordato un elemento di assoluto,
indefettibile rilievo in una valutazione medico-legale di presunta responsabilità professionale: ogni giudizio in ordine agli eventi non può
essere posto che “ex ante”, vale a dire ponendosi nelle condizioni di tempo e circostanziali di scansione degli eventi, senza indebito ausilio di ciò che si è
conosciuto solo successivamente, alla luce di sintomi/segni ed eventi successivi di cui non si disponeva al momento dei fatti in esame. Questo
rappresenterebbe un grave errore di metodologia accertativa e valutativa medico-legale giudicare il comportamento tecnico-professionale di sanitari in riferimento all' “ex post”. In altri termini, qualunque valutazione medico-
legale in allegate responsabilità professionali non può essere viziata dal condizionamento di ciò che si è in seguito conosciuto sugli eventi clinici, ma deve rimanere profondamente ancorata ai fatti biologici concretamente in quel tempo manifestatisi, calandosi intimamente negli aspetti contestuali della vicenda sulla quale deve fornirsi un rigoroso, ragionato, sereno, competente giudizio tecnico.
Secondo i CCTTUU, pertanto, esaminando la scansione degli eventi biologici nella fase relativa ai predetti controlli specialistici il dott. CP_1
non aveva –si ripete- allorché si sviluppò la vicenda clinica in questione,
alcun elemento per dover assumere una condotta diagnostico-terapeutica
Pag. 12 diversa da quella intrapresa nella fase di osservazione ambulatoriale del 14/3,
20/3 e 23/3/17.
Gli stessi hanno ulteriormente precisato che la metodologia clinica non giustifica il ricorso ad indagini strumentali e/o terapie se queste non sono adeguatamente supportate da validi elementi per poterlo fare. Sicché, per quanto sopra, può ritenersi che la condotta del predetto sanitario fu corretta in quanto egli agì in adeguata corrispondenza con il livello di espressività clinica della patologia corneale presente in quel momento. L'improvviso e rapido aggravamento del quadro clinico fu, con qualificata probabilità, conseguenza dell'intrinseca severità del processo settico e non per difetto di condotta assistenziale dei sanitari che ebbero in cura l'attore. In questo caso, difatti,
l'evoluzione è stata sfavorevole a causa della resistenza dell'agente patogeno alle terapie messe in pratica, sia mediche che chirurgiche. Va, infatti,
evidenziato che il primo intervento chirurgico fu eseguito appena 16 giorni dopo il primo accesso presso il PS dell'Ospedale dei Pellegrini ma nonostante la tempestività di tale trattamento, non si è assistito ad un miglioramento funzionale dell'occhio colpito bensì da un progressivo decadimento strutturale, con necessità di 3 ulteriori interventi chirurgici sino alla perdita del visus all'occhio destro. Ciò ad indicare l'intrinseca gravità del processo settico, non dipendente da difetti di condotta tecnico-professionale dello specialista oculista che ebbe in cura l'attore
In definitiva, secondo i due CCTTUU e secondo il giudicante che condivide le osservazioni di questi ultimi, nel caso di specie non sono ravvisabili difetti di condotta assistenziale da parte del convenuto nel corso delle prestazioni da lui tenuta nei confronti dell'attore.
Pag. 13 In ordine alle osservazioni del tecnico di parte convenuta in gran parte richiamate dall'attore nelle memorie ex art. 190 c.p.c. e secondo cui il convenuto avrebbe dovuto prescrivere una cura preventiva dell'infezione fungina, i due consulenti di ufficio hanno replicato che, “se è vero che il
trauma oculare può essere l'origine dell'infezione, anche a genesi fungina,
ciò non equivale a dire automaticamente che in tutti i casi di trauma (o anche
nella maggior parte di essi) si può sviluppare un processo infettivo micotico
con conseguente endoftalmite. Anzi, ciò rappresenta un evento raro nel suo
accadimento, nonché facilmente misconosciuto, in considerazione
dell'assenza di segni e sintomi indicativi e patognomonici. Sicché, invocare
la mancata prescrizione da parte del dott. di una presunta terapia CP_1
“preventiva” con farmaci antimicotici, senza che ve ne fosse – in quella
determinata fase clinica – l'indicazione, rappresenta una tesi non sostenibile
sul piano clinico e medico-legale. Tale terapia, viceversa, va intrapresa solo
in caso di diagnosi accertata di infezione di origine fungina e non
preventivamente, in assenza di alcuna fondata indicazione. In termini più
espliciti va detto che nella fase in cui cadde l'osservazione del p. da parte del
dott. non vi erano le condizioni per poter almeno formulare il CP_1
sospetto di una diagnosi di endoftalmite di natura fungina poiché, si ripete, si
era di fronte ad un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia
all'occhio destro tipica di una forma infettiva/infiammatoria di natura
batterica”.
Questi argomenti appaiono dirimenti e condivisibili.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
Pag. 14 Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 13
aprile 2023 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dal primo le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CC.TT.UU. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore dell'attore delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario del convenuto;
3) spese di ctu come da motivazione.
Così deciso in Napoli, 8 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 15 Pag. 16