CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2024, n. 22594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22594 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette~e conclusioni del PG (Av- e IA- ,,t-; C3- Penale Sent. Sez. 4 Num. 22594 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di AL MA ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo per il delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., con cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di quattro anni. 1.2. Con l'unico motivo proposto, la difesa articola due doglianze. Con la prima, eccepisce l'omessa indicazione degli elementi sfavorevoli alla prevenuta che, valutati ai sensi dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992, avrebbero potuto giustificare l'applicazione della sospensione della patente di guida nella misura di anni quattro;
con la seconda, lamenta violazione di legge per non avere il Giudice disposto la riduzione dell'anzidetta sanzione amministrativa accessoria, applicata nel massimo, prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. Meritevole di accoglimento è unicamente la seconda doglianza. Invero, il Gup del Tribunale di Arezzo, dopo aver applicato all'imputata la pena richiesta, ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata massima di quattro anni. Invero, l'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Infondata è, invece, la prima censura. L'imputazione evidenzia, invero, un profilo di colpa gravissimo, consistito nel circolare contromano, con invasione totale dello spazio destinato all'opposto senso di marcia e perdita di controllo dell'autoveicolo, che impattava contro un manufatto a margine della carreggiata ed investiva violentemente il pedone, BR NI, cagionandone la morte immediata. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., con rinvio sul punto al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Il ricorso va rigettato nel resto. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore a Il P i esidente
lette~e conclusioni del PG (Av- e IA- ,,t-; C3- Penale Sent. Sez. 4 Num. 22594 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di AL MA ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo per il delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., con cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di quattro anni. 1.2. Con l'unico motivo proposto, la difesa articola due doglianze. Con la prima, eccepisce l'omessa indicazione degli elementi sfavorevoli alla prevenuta che, valutati ai sensi dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992, avrebbero potuto giustificare l'applicazione della sospensione della patente di guida nella misura di anni quattro;
con la seconda, lamenta violazione di legge per non avere il Giudice disposto la riduzione dell'anzidetta sanzione amministrativa accessoria, applicata nel massimo, prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. Meritevole di accoglimento è unicamente la seconda doglianza. Invero, il Gup del Tribunale di Arezzo, dopo aver applicato all'imputata la pena richiesta, ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata massima di quattro anni. Invero, l'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Infondata è, invece, la prima censura. L'imputazione evidenzia, invero, un profilo di colpa gravissimo, consistito nel circolare contromano, con invasione totale dello spazio destinato all'opposto senso di marcia e perdita di controllo dell'autoveicolo, che impattava contro un manufatto a margine della carreggiata ed investiva violentemente il pedone, BR NI, cagionandone la morte immediata. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., con rinvio sul punto al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Il ricorso va rigettato nel resto. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore a Il P i esidente