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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 13132/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti CROCE ROBERTO, ROMEO LUCIANO)
- ricorrente -
CONTRO
(GIÀ ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza del 27/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello I del CCNL sin dall'1.1.2020 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 29.073,89, oltre accessori come per legge dall'1.5.2025 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU da liquidarsi separatamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 19.12.2022, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di lavorare alle sue dipendenze dal 27.1.2010 con Controparte_1 inquadramento nel III livello del CCNL commercio e terziario e di aver svolto da dicembre 2019 sino ad aprile 2022 le mansioni di responsabile dell'Ufficio “Human Resources”; chiedeva pertanto, previo riconoscimento del diritto al livello I o II del CCNL, la condanna della convenuta alla attribuzione del livello superiore ed al riconoscimento delle differenze retributive, oltre accessori di legge e spese di lite;
premesso che, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva la parziale Controparte_1
Cont cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente transitata in dal 1.2.2024, nonché l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro € 19.429,25, col favore delle spese;
premesso che, istruita documentalmente, espletata ctu e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui la ricorrente chiede di essere inclusa ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al III Livello (posseduto dalla ricorrente) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; al I livello (richiesto in via principale dalla ricorrente) “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” e al II livello (richiesto in via subordinata dalla ricorrente) “Appartengono
a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Considerato che la convenuta non ha contestato il concreto svolgimento delle mansioni dedotte dalla ricorrente e che queste, per come puntualmente descritte dalla lavoratrice, implicando responsabilità e autonomia operativa, sono inquadrabili nel livello I richiesto dalla medesima, deve ritenersi che la ricorrente abbia diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive dal
1.1.2020 sino al 31.1.2024 - detratte le somme già percepite a titolo di indennità per funzioni superiori, con condanna della convenuta al relativo pagamento, dovendosi ribadire l'orientamento di questo Tribunale in ordine alla natura delle società per azioni con partecipazione pubblica e affidatarie in house di un servizio, nella misura accertata dal CTU le cui risultanze risultano condivisibili, con assorbimento degli ulteriori motivi;
ritenuto, in ossequio al principio della soccombenza, di dover porre a carico della convenuta le spese di lite - liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari - unitamente a quelle di ctu da liquidarsi separatamente;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 13132/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti CROCE ROBERTO, ROMEO LUCIANO)
- ricorrente -
CONTRO
(GIÀ ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza del 27/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello I del CCNL sin dall'1.1.2020 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 29.073,89, oltre accessori come per legge dall'1.5.2025 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU da liquidarsi separatamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 19.12.2022, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di lavorare alle sue dipendenze dal 27.1.2010 con Controparte_1 inquadramento nel III livello del CCNL commercio e terziario e di aver svolto da dicembre 2019 sino ad aprile 2022 le mansioni di responsabile dell'Ufficio “Human Resources”; chiedeva pertanto, previo riconoscimento del diritto al livello I o II del CCNL, la condanna della convenuta alla attribuzione del livello superiore ed al riconoscimento delle differenze retributive, oltre accessori di legge e spese di lite;
premesso che, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva la parziale Controparte_1
Cont cessazione della materia del contendere, essendo la ricorrente transitata in dal 1.2.2024, nonché l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro € 19.429,25, col favore delle spese;
premesso che, istruita documentalmente, espletata ctu e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui la ricorrente chiede di essere inclusa ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al III Livello (posseduto dalla ricorrente) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; al I livello (richiesto in via principale dalla ricorrente) “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate” e al II livello (richiesto in via subordinata dalla ricorrente) “Appartengono
a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Considerato che la convenuta non ha contestato il concreto svolgimento delle mansioni dedotte dalla ricorrente e che queste, per come puntualmente descritte dalla lavoratrice, implicando responsabilità e autonomia operativa, sono inquadrabili nel livello I richiesto dalla medesima, deve ritenersi che la ricorrente abbia diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive dal
1.1.2020 sino al 31.1.2024 - detratte le somme già percepite a titolo di indennità per funzioni superiori, con condanna della convenuta al relativo pagamento, dovendosi ribadire l'orientamento di questo Tribunale in ordine alla natura delle società per azioni con partecipazione pubblica e affidatarie in house di un servizio, nella misura accertata dal CTU le cui risultanze risultano condivisibili, con assorbimento degli ulteriori motivi;
ritenuto, in ossequio al principio della soccombenza, di dover porre a carico della convenuta le spese di lite - liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari - unitamente a quelle di ctu da liquidarsi separatamente;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno