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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 932/2024 R.G. promossa da
, PartitaIVA_1 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario GIANLUCA ZAMBONI, con studio in VIA FRÀ GIOCONDO n. 36, TREVISO
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avvocato
[...] P.IVA_2 domiciliatario PIETRO CALZAVARA, con studio in STRADA di SANTA
BONA NUOVA n. 126, TREVISO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso,
17.4.2024 n. 851
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: accertati i fatti esposti, ritenuto il fondamento dei motivi di appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo, revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarandosene comunque la nullità e dichiarandosi che nulla è dovuto dalla parte opponente alla ricorrente. Spese ed Controparte_2 onorari rifusi, sia del grado di giudizio d'appello che della fase di opposizione di primo grado.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, per i motivi esposti: NEL MERITO - respingersi l'appello proposto da
[...]
, previa ogni più opportuna declaratoria, in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 851/2024 del 17.4.2024. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado. IN
VIA ISTRUTTORIA Per scrupolo difensionale, senza consentire all'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. In particolare: (A) PROVA PER TESTI. Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale in relazione ai seguenti capitoli di prova. Quanto alle prestazioni oggetto della fattura n. 949/1, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di maggio di
2012, i sig.ri e , assieme al dott. Pt_2 Parte_3 [...]
, ricevevano il dott. presso la sede legale di Tes_1 Persona_1
2. Vero che in tale sede i sig.ri e CP_2 Pt_2 Parte_3 esponevano al dott. la volontà della società Persona_1
di acquisire la titolarità di un marchio e di commercializzare CP_2 prodotti propri;
3. Vero che nel luglio 2012, nel corso di un altro incontro tenutosi presso la sede legale di il dott. CP_2 Per_1 segnalava ai sig.ri. e e al dott.
[...] Pt_2 Parte_3 Tes_1
pag. 2/21 , l'opportunità di acquisire la società Spike S.r.l., con sede in Tes_1
Bassano del Grappa (VI), via Magellano n. 21; 4. Vero che il dott. mise quindi in contatto i signori e con Per_1 Pt_2 Parte_3 la signora , la cui famiglia deteneva le quote di Spike Persona_2
s.r.l.; 5. Vero che in data 9.8.2022, presso la sede di (holding CP_3 della famiglia ) di Montebelluna (TV), fraz. Biadene, si teneva un Per_2 incontro alla presenza del dott. , dei sig.ri e Testimone_1 Pt_2
, del dott. e della sig.ra Parte_3 Persona_1 Per_2
, all'epoca Presidente del C.d.A. di Spike S.r.l. (doc. 29 che si
[...] rammostra al teste);
6. Vero che in quella data e sede, i presenti discutevano tra l'altro delle condizioni a cui era disponibile CP_2 all'acquisizione del marchio “Spike” nonché del valore del magazzino di
Spike S.r.l, nonché delle modalità di assunzione del personale già in forza a Spike S.r.l. (docc. 28 e 29 che si rammostrano al teste);
7. Vero che in data 31.8.2012 il dott. di inviava al Testimone_1 CP_2 dott. e al sig. una prima bozza del Persona_1 Parte_3 contratto di affitto di azienda che era disponibile a CP_2 sottoscrivere con Spike S.r.l. (doc. 11 che si rammostra al teste); 8.
Vero che in data 4.9.2012, presso l'allora sede legale di in CP_2
Via Montello n. 67, Caerano di San Marco (TV), si teneva un ulteriore incontro alla presenza del dott. , dei sig.ri e Testimone_1 Pt_2
, del dott. e degli avv.ti Alberto Parte_3 Persona_1
Virago e Paolo Maran (doc. 31 che si rammostra al teste);
9. Vero che in tale data e sede, i presenti discutevano degli aspetti legali relativi all'operazione ed in particolare dei rischi di revocatoria legati alla situazione di crisi di Spike s.r.l.; 10. Vero che durante quella riunione i professionisti, tra cui il dott. per concordavano che Per_1 CP_2 il percorso da seguire era quello di stipulare un contratto di affitto di azienda tra e Spike s.r.l. così da garantire continuità CP_2
pag. 3/21 all'attività di quest'ultima e di procedere all'acquisto dell'azienda solo successivamente all'omologa del concordato di Spike s.r.l.; 11. Vero che a tal fine si concordò di predisporre, oltre ad un contratto di affitto, un preliminare di acquisto della stessa azienda condizionato all'omologa del concordato di Spike s.r.l.;12. Vero che in data 7.9.2012, presso lo studio del dott. si teneva un altro incontro alla presenza del Per_1 dott. , dei sig.ri e , del dott. Testimone_1 Pt_2 Parte_3
e dell'avv.to Alberto Virago;
13. Vero che in tale data Persona_1
e sede i presenti discutevano delle condizioni e dei termini dei contratti di affitto e di acquisto che avrebbero dovuto essere stipulati con Spike
s.r.l., come risulta dal doc. 32 che si rammostra al teste;
14. Vero che in data 12.9.2012 l'avv. Alberto Virago inviava via e-mail al dott. le bozze del contratto di affitto di azienda e del Persona_1 preliminare di cessione d'azienda che e Spike S.r.l. avrebbero CP_2 dovuto stipulare, ringraziando il dott. della collaborazione nella Per_1 stesura degli stessi (doc. 13 che si rammostra al teste); 15. Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2012, il dott. Persona_1 collaborava con gli avv.ti Alberto Virago e Paolo Maran nella negoziazione e stesura dei contratti tra la e Spike S.r.l. e la CP_2 sig.ra (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 52 che si rammostrano al Persona_2 teste), come risulta dal doc. 34 che si rammostra anch'esso al teste;
16. Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2012 l'avv. CP_4
la sig.ra e il dott. si recavano
[...] Persona_2 Persona_3 in diverse occasioni presso lo studio del dott. per ivi Persona_1 discutere e modificare, con la collaborazione di quest'ultimo, i contratti di affitto e acquisto che stava negoziando con Spike S.r.l. e CP_2 con la sig.ra (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 52 che si Persona_2 rammostrano al teste); 17. Vero che il 18.9.2012 il dott. Tes_1 proponeva al dott. all'avv. Maran e all'avv. Virago di Per_1
pag. 4/21 incontrarsi il giorno successivo presso lo studio del dott. per Per_1 procedere alla firma dei testi contrattuali (doc. 14 che si rammostra al teste);18. Vero che tale incontro che veniva rinviato al successivo
24.9.2012, dopo che il dott. aveva provveduto ad apportare Per_1 ulteriori modifiche ai testi contrattuali;
19. Vero che il 22.9.2012 l'avv.
Virago inviava al dott. e ai consulenti di Spike s.r.l. dott. Tes_1
, dott. e avv. una e-mail nella quale riassumeva Per_4 Per_3 CP_4
“le ultime precisazioni condivise con il dott. (doc. 15 che si Per_1 rammostra al teste);20. Vero che il 24.9.2012 venivano sottoscritti tra
Spike s.r.l. e i seguenti contratti: contratto di affitto di CP_2 azienda condizionato e relativi allegati (doc. 5 che si rammostra al teste); contratto preliminare di vendita d'azienda condizionato (doc. 6 che si rammostra al teste); contratto preliminare di vendita di merci condizionato (doc. 7 che si rammostra al teste); impegno a latere sig.ra
(doc. 8 che si rammostra al teste); n. 2 accordi NI (doc. Per_2
9 che si rammostra al teste); 21. Vero che il successivo 2.10.2012
Spike s.r.l. e provvedevano a formalizzare l'atto di Controparte_2 affitto d'azienda anche avanti il Notaio dott. (doc. 10 Persona_5 che si rammostra al teste); 22. Vero che l'attività del dott. si Per_1 concludeva quindi nel novembre del 2012 a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive cui erano sottoposti gli atti sottoscritti il
24.9.2012; 23. Vero che a fronte dei servizi resi per l'assistenza prestata nell'ideazione, negoziazione e realizzazione dell'operazione di affitto e acquisto del ramo d'azienda Spike, il dott. provvedeva Per_1 ad emettere il preavviso di parcella n. 773 del 3.12.2012 dell'importo di
€ 15.080,00 oltre accessori (doc. 26 che si rammostra al teste).Si indicano come testimoni sui predetti capitoli: → il dott. , Testimone_1 residente in [...], Vedelago (TV); → il sig. Pt_3
, residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Montebelluna (TV); →
[...]
pag. 5/21 l'avv. Alberto Virago, con studio in Via Schiavonesca Priula 68/6,
Montebelluna (TV); → l'avv. Paolo Maran, con studio in Via Francesco
Baracca 127, Crocetta del Montello, fraz. Ciano (TV); → l'avv.
con studio in Via Buzzati 4/A, Montebelluna (TV); Controparte_4
→ il dott. , con studio in Via Lancieri Di Novara 3, Treviso Persona_3
(TV); il dott. , con studio in Via Lancieri Di Novara 3, Testimone_2
Treviso (TV); → la sig.ra , residente in [...]
Cornaro n. 9/11, Montebelluna (TV). (ii) Quanto alle prestazioni oggetto della fattura n. 950/1, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:24. Vero che nel corso dell'anno 2013, i sig.ri Pt_2
e , il dott. e il dott. si Parte_3 Testimone_1 Persona_1 riunivano una decina di volte presso l'allora sede legale di in CP_2
Via Montello n. 67, Caerano di San Marco (TV), per discutere della situazione di difficoltà economica e finanziaria della società e delle possibili soluzioni alla stessa;
25. Vero che, in tali occasioni, il dott. suggeriva, alternativamente, l'opportunità di Persona_1 individuare un partner commerciale interessato ad investire in oppure l'attivazione di una procedura concordataria;
26. Vero CP_2 che in data 11.12.2013, presso la sede legale di in Controparte_5
BE (società titolare del marchio “DKB”), si svolgeva un incontro alla presenza del dott. , del sig. , del Testimone_1 Persona_6 dott. (allora consulente presso la società APE s.g.r. Persona_7
s.p.a.) e della proprietà di come risulta dal doc. 36 Controparte_5 che si rammostra al teste;
27. Vero che in quella data e in quella sede i presenti discutevano della possibilità di avviare una partnership commerciale fra la e la società 28. Vero CP_2 Controparte_5 che al fine di procedere con le trattative era necessario predisporre una presentazione della società e di un business plan;
29. Vero che per la predisposizione di detti documenti il dott. di Testimone_1 CP_2
pag. 6/21 chiese l'assistenza del dott. (docc. 36, 37, 38 e 39 Persona_1 che si rammostrano al teste); 30. Vero che il dott. assisteva il Per_1 dott. della nella predisposizione della presentazione Tes_1 CP_2
e del business plan;
31. Vero che, in particolare, tra il 2014 e il 2015, il dott. e il dott. (collaboratore di Persona_1 Testimone_3
predisponevano, su incarico di la seguente Controparte_1 CP_2 documentazione, necessaria per le trattative in corso: business plan e budget annuali e pluriennali (doc. 16 che si rammostra al teste); documentazione di analisi dei debiti sociali, con individuazione delle classi dei creditori, per un'ipotesi di ristrutturazione stragiudiziale (doc.
17 che si rammostra al teste); relazione di stima dei marchi di titolarità di e presentazione della società (doc. 18 che si rammostra al CP_2 teste); 32. Vero che, una volta predisposti, la presentazione e il business plan venivano inviati dal dott. a potenziali partner Per_1 commerciali per conto di (doc. 40 che si rammostra al teste); CP_2
33. Vero che nel marzo 2014 il dott. per conto di Persona_1
prendeva contatto con il dott. CP_2 Controparte_6
allora socio di maggioranza della società Tucano Urbano S.r.l.,
[...] titolare dell'omonimo marchio, come risulta dall'email del 26.3.2014
(doc. 40 che si rammostra al teste); 34. Vero che la mattina del
2.4.2014, il dott. , il sig. e il dott. Testimone_1 Persona_6 si recavano a Milano, presso la sede di Merchant Persona_1
Banking Consulting, per incontrare il consulente dott.
[...]
e discutere delle ipotesi di ristrutturazione di Per_8 CP_2
(doc. 41 che si rammostra al teste); 35. Vero che in data 2.4.2014, nel pomeriggio, il dott. , il sig. e il dott. Testimone_1 Persona_6 si recavano a Milano, presso la sede legale di Tucano Persona_1
Urbano S.r.l. per incontrare la proprietà di quest'ultima e per presentare la società come risulta dal doc. 42 che si rammostra al CP_2
pag. 7/21 teste;
36. Vero che il budget patrimoniale triennale e il conto economico inviato ai referenti di e alla proprietà di Tucano Urbano Controparte_6
S.r.l. in data 15.4.2014 (doc. 42 che si rammostra al teste) è stato predisposto dal dott. e dallo 37. Vero Testimone_1 Controparte_1 che il budget patrimoniale triennale e il conto economico inviato ai consulenti di Merchant Banking Consulting in data 15.4.2014 (doc. 43 che si rammostra al teste) è stato predisposto dal dott. Testimone_1
e dallo 38. Vero che nel giugno 2014 Controparte_1 CP_2 chiedeva l'assistenza dello nella predisposizione di un Controparte_1 nuovo piano economico e patrimoniale della società (doc. 46 che si rammostra al teste); 39. Vero che in data 17.9.2014 si teneva, presso la sede legale di un incontro fra il dott. CP_2 Persona_8 di Merchant Banking Consulting, i sig.ri e , il Pt_2 Parte_3 dott. e il dott. come risulta dal doc. Testimone_1 Persona_1
49 che si rammostra al teste;
40. Vero che in quella data e sede i presenti proseguivano nell'attività di individuazione di potenziali partner di come risulta dal doc. 49 che si rammostra al teste;
41. CP_2
Vero che a dicembre 2015 l'amministratore unico di signor CP_2
, comunicava al dott. di aver incaricato il dott. Persona_6 Per_1 di valutare la possibilità di presentare una domanda di Per_9 ristrutturazione dei debiti ex art. 182 Legge Fallimentare e trovare una definizione con i creditori (doc. 19 che si rammostra al teste); 42. Vero che in quella comunicazione il signor chiedeva al dott. Persona_6
“di provvedere a riconsegnare alla la Per_1 Controparte_2 documentazione in Suo possesso nonché la notula delle spese e competenze per l'attività professionale da Lei svolta nell'interesse della stessa società” (doc. 19 che si rammostra al teste); 43. Vero che la medesima richiesta venne formulata anche dall'avv. con la Per_9 comunicazione 22 dicembre 2015, il quale chiedeva di sapere se il dott.
pag. 8/21 fosse stato pagato per l'attività svolta (doc. 19 che si Per_1 rammostra al teste);44. Vero che a fronte dei servizi resi per l'assistenza e la consulenza nell'individuazione di possibili soluzioni allo stato di crisi economica e finanziaria in cui versava il dott. CP_2 provvedeva ad emettere il preavviso di parcella n. 706 del Per_1
29.12.2015 dell'importo di euro 20.000,00 oltre accessori (doc. 56 che si rammostra al teste). Si indicano come testimoni sui predetti capitoli:
→ il dott. , residente in [...], Vedelago Testimone_1
(TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Parte_3
Montebelluna (TV); → il dott. , collaboratore di Testimone_3
→ la dott.ssa , collaboratrice di Controparte_1 Testimone_4
→ il dott. , con studio in via Paolo Controparte_1 Persona_8 da Cannobio n. 33, Milano. (iii) In merito alla questione relativa ai bilanci di (predisposti direttamente da quest'ultima), si CP_2 chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 45. Vero che i bilanci di venivano predisposti dal dott. e CP_2 Testimone_1 dal sig. ; 46. Vero che i bilanci di venivano Persona_6 CP_2 inviati allo per il calcolo delle imposte e per un controllo Controparte_1 di regolarità formale (docc. 23, 24, 77 e 78 che si rammostrano al teste); 47. Vero che il dott. registrava nel bilancio Testimone_1 analitico di al 30.6.2016 il preavviso n. 706/2015 di euro CP_2
20.800,00, emesso da (doc. 25 che si rammostra al Controparte_1 teste);48. Vero che in data 16.10.2019 il dott. inviava Testimone_1 via e-mail alla dott.ssa (collaboratrice di Testimone_4 [...]
il file provvisorio del bilancio al 30.6.2019 (doc. 77 che si CP_1 rammostra al teste); 49. Vero che in data 19.10.2019 il dott.
[...]
inviava alla dott.ssa le situazioni Tes_1 Testimone_4 contabili aggiornate relative sempre al bilancio al 30.6.2019 (doc. 78 che si rammostra al teste) Si indicano come testimoni sui predetti pag. 9/21 capitoli: → il dott. , residente in [...], Testimone_1
Vedelago (TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen Parte_3
n. 39/17, Montebelluna (TV); → il dott. , Testimone_3 collaboratore di → la dott.ssa , Controparte_1 Testimone_4 collaboratrice di (iv) Si chiede inoltre l'ammissione di Controparte_1 prova per testi sui seguenti capitoli 50. Vero che in data 20.9.2013 la dott.ssa di inviava al dott. Persona_10 Controparte_1 [...]
un'e-mail riepilogativa di tutti i preavvisi all'epoca rimasti Tes_1 insoluti e relativi ad attività professionale svolta in favore di CP_2
(doc. 81 che si rammostra al teste); 51. Vero che in allegato alla predetta e-mail era presente il preavviso n. 773/2012 emesso da
[...] in data 3.12.2012 relativamente all'attività professionale CP_1 svolta in favore di in merito all'operazione di affitto d'azienda CP_2 conclusa con Spike S.r.l. (doc. 81 che si rammostra al teste); 52. Vero che in data 3.11.2017 la dott.ssa di Persona_10 Controparte_1 inviava al dott. un altro riepilogo dei preavvisi allora Testimone_1 insoluti, fra cui il n. 773/2012 e il n. 706/2015 (doc. 82 che si rammostra al teste); 53. Vero che in data 25.9.2019 il dott. Per_1 inviava ai sig.ri e il file
[...] Persona_6 Parte_3 contenente l'elenco dei preavvisi insoluti relativi ad attività professionale svolta in favore di (doc. 83 che si rammostra al teste); 54. CP_2
Vero che nel predetto file erano indicati anche i preavvisi n. 773/2012 e n. 706/2015 (doc. 83 che si rammostra al teste); 55. Vero che in data
15.10.2019 la dott.ssa di inviava via e- Persona_10 Controparte_1 mail al dott. un riepilogo dei preavvisi rimasti insoluti, Testimone_1 fra cui il preavviso n. 773/2012 e il preavviso n. 706/2015 (doc. 84 che si rammostra al teste). 56. Vero che nel dicembre 2015 CP_2 incaricò lo di predisporre e inviare ai propri fornitori una Controparte_1 comunicazione con cui anticipare l'intenzione della società di proporre pag. 10/21 un piano stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti (doc. 50 che si rammostra al teste). Si indicano come testimoni sui predetti capitoli: → il dott. , residente in [...], Vedelago Testimone_1
(TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Parte_3
Montebelluna (TV). (B) RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO Il debito dell'opponente è stato dallo stesso riconosciuto nel bilancio al 30.06.2019 (doc. 3 pag. 11). Non può pertanto porsi alcun dubbio in merito all'esistenza e alla quantificazione del credito del ricorrente. Ad ogni modo, in via subordinata e senza inversione dell'onere della prova che grava sulla Controparte stante l'avvenuto riconoscimento del debito, laddove il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'importo dovuto allo per l'attività svolta. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 851/2024 il Tribunale di Treviso ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo del valore di euro 44.374,82 chiesto da Parte_4
(d'ora in poi nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(d'ora in poi ) per le fatture n. 949/1, 950/1,
[...] Pt_1
951/1, 952/1, 953/1, 954/1 e 955/1.
1.1 Secondo l'opponente le fatture n. 949/1 di euro 9.364,95 e n.
950/1 di euro 25.376,00 riguardavano un incarico non conferito né eseguito. Le fatture n. 951/1, 952/1 e 953/1 erano state pagate con un bonifico di euro 4.228,75 dell'1.11.2019 e le fatture n. 954/1 e 955/1 con il versamento di euro 4.000,00 in data 7.2.2020. Lo
[...] aveva replicato che la fattura n. 949/1 riguardava il residuo da CP_1 pagare per un'operazione di affitto d'azienda conclusa con Spike s.r.l.
pag. 11/21 nel 2012 (preavviso n. 773/12) e la fattura n. 950/1 attività di consulenza svolta fra il 2012 e il 2015 per individuare possibili soluzioni allo stato di crisi economica e finanziaria (business plan e budget annuali e pluriennali), proseguita fino alla revoca dell'incarico e alla richiesta del cliente di quantificare le competenze. I due pagamenti del debitore eseguiti erano stati imputati ex art. 1193 c.c. al debito più antico, costituito dal preavviso n. 773/12 (fatture n. 774/19 e 78/20) e detratti dalla fattura n. 949/1.
1.2 Con riferimento alle prime due fatture, rispetto alle quali l'opponente aveva svolto generiche “contestazioni a tappeto”, lo
[...] aveva depositato “ampia documentazione” dell'attività svolta, CP_1 compresa corrispondenza, da cui risultava che la cliente fosse perfettamente edotta dell'attività che veniva compiuta. Nel bilancio
1.7.18-30.6.19 risultava appostato un debito nei confronti dello Pt_1 per euro 48.500,50. Controparte_1
1.3 Nessun pagamento poteva essere imputato alle fatture n. 951/1 -
955/1. Rispetto ai due pagamenti erano state emesse le fatture n.
774/19 e 778/20. I pagamenti erano strati imputati al preavviso n.
773/12 e contabilizzati in detrazione alla fattura n. 949/1. Se è vero che la cliente aveva inizialmente imputato – nella causale del bonifico - il primo pagamento di euro 4.228,75 a tre preavvisi (n. 111, 112 e 733 del valore complessivo corrispondente), non aveva poi contestato la fattura n. 774/19, dimostrando tacita acquiescenza alla diversa imputazione del pagamento del creditore. Il secondo pagamento – indicato semplicemente come “acconto” – era poi stato imputato al debito più antico.
pag. 12/21 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Pt_1 accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, accertando l'inesistenza del credito. L'appellante lamenta:
2.1 che la sentenza viola “tutte le norme” disciplinanti la fase di cognizione piena del giudizio di opposizione. Mentre con l'ordinanza
11.1.2023, che aveva deciso sulle istanze istruttorie, il giudice aveva apprezzato il contenuto delle argomentazioni difensive dell'opponente, con la sentenza aveva fatto riferimento a generiche “contestazioni a tappeto”. La valutazione delle difese era stata “ondivaga” e
“contraddittoria”. Il giudice avrebbe dovuto ritenere che Controparte_1 non aveva provato l'attività pretesamente posta in essere. Nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'opponente aveva allegato che i doc. 11-15 conv. sono comunicazioni mail provenienti da
[...]
avente la mera qualifica d'impiegato, senza poteri di Tes_1 rappresentanza, con tali avvocati Virago e Maran e non con il dott.
e che manca la prova dell'invio della documentazione. Nella Per_1 seconda memoria era stato spiegato che il doc. 25 conv. era un mero prospetto;
che anche i doc. 25-33 conv. costituivano comunicazioni solo con il;
che il doc. 35 costituisce una comunicazione tra Tes_1
e “certa signora ” e che i doc. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Per_1 Per_2
42, 44-49, 50 conv. erano privi di valore probatorio. L'insieme della documentazione è di tale genericità che non consente di trarre le
“conseguenze confusamente allegate” dal creditore e tanto meno di provare il conferimento dell'incarico;
2.2 l'incongruenza e irrilevanza delle considerazioni svolte sulle fatture n. 774/19 e 778/20 [78/20?] perché non portate a sostegno pag. 13/21 dell'azione monitoria e quindi non idonee a giustificare il provvedimento di condanna;
2.3 che la pretesa creditoria era stata contestata anche con riferimento all'entità del corrispettivo perché era stato eccepito che non era stato concordato alcun parametro per la sua determinazione. Lo non aveva predisposto alcun preventivo né fatto Controparte_1 riferimento a tariffe.
3. Lo ha chiesto la conferma della sentenza di primo Controparte_1 grado, deducendo che , dopo aver registrato in contabilità il debito Pt_1 all'origine della controversia, si limita a ripetere le argomentazioni già ritenute generiche dal Tribunale.
3.1 Nel 2012 lo aveva fornito consulenza a Controparte_1 Pt_1 nell'ambito di un'operazione di affitto e di acquisto d'azienda conclusa con Spike s.r.l.. La consulenza dello si era protratta per Controparte_1 circa sei mesi e si era concretizzata nell'assistenza alla cliente durante lo svolgimento delle trattative con la controparte e nella successiva fase di redazione del contratto di affitto, dei contratti collegati e di tutti gli adempimenti connessi (doc. 5-15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 57, 58,
59, 60 conv.). Per la prestazione lo aveva emesso il Controparte_1 preavviso n. 773/2012, rimasto insoluto per euro 9.364,95 (al lordo della ritenuta d'acconto) e confluito nella fattura n. 949/2021 di euro
9.346,95.
3.2 Tra il 2012 ed il dicembre 2015 lo aveva prestato Controparte_1 assistenza in favore di nell'individuazione di possibili soluzioni allo Pt_1 stato di crisi economica e finanziaria in cui versava la società nonché
pag. 14/21 nell'individuazione di possibili partner o soggetti interessati ad acquisire la società o i suoi asset e nella predisposizione di tutti i documenti necessari a fornire i dati sulla società ai potenziali acquirenti (doc. 16-
18, 35-49, 71-76 conv.). Per tale prestazione era stato emesso il preavviso di parcella n. 706/2015, oggetto della fattura n. 950/2021 di euro 25.376,00.
3.3 Tra il 2019 e il 2019 lo Studio aveva prestato i propri servizi in favore di per adempimenti contabili e fiscali ed emesso i preavvisi Pt_1
n. 733/2018, 111/2019, 112/2019, 457/2019 e 502/2019, rimasti tutti impagati, oggetto delle fatture da n. 951/1 a n. 955/1, per complessivi euro 9.633,87.
4. Il primo motivo di appello sulla violazione delle regole in tema di distruzione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è fondato.
4.1 Innanzitutto, non è valorizzabile un contrasto fra un'ordinanza istruttoria e la sentenza perché l'ordinanza, ai sensi dell'art. 177 c.p.c.,
è sempre modificabile e revocabile. Inoltre, non sussiste alcuna concreta contraddizione fra i due provvedimenti perché con l'ordinanza istruttoria il giudice si era limitato a respingere le prove orali del convenuto opposto in quanto: “[l]e richieste di prova Controparte_1 per testi invece formulate da parte convenuta opposta –in considerazione altresì del tenore e dell'efficacia delle contestazioni avversarie– sono inammissibili e/o irrilevanti, avendo ad oggetto circostanze documentate, da provare e/o provate per documenti, ovvero generiche”. Il giudice si era espresso sulle richieste di prova orale senza entrare nel merito dell'efficacia delle contestazioni del pag. 15/21 cliente. Il rapporto tra documenti diretti a provare il credito oggetto dell'ingiunzione e le eccezioni del debitore non era stato oggetto di alcuna valutazione.
4.2 Il Tribunale non richiama il contenuto specifico dei documenti depositati dallo ma svolge un'importante Controparte_1 considerazione, del tutto trascurata dalla difesa dell'appellante nei motivi di gravame, sulle prove documentali: “Ha infine evidenziato come, nel bilancio di per l'esercizio dal 1.07.2018 al 30.06.2019, Pt_1 sia stato appostato dalla stessa società un debito di € 45.800,50 nei confronti dello (cfr. pag. 11 della motivazione e il Controparte_1 bilancio al 30.6.19, doc. 3 conv., pag 11). Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.
L'appellante avrebbe dovuto spiegare come la posta del bilancio, riportante un debito verso lo analogo a quello oggetto Controparte_1
d'ingiunzione, possa rimanere compatibile con l'allegazione di non aver conferito gli incarichi di consulenza per l'affitto di azienda e la risoluzione dello stato di crisi economica e finanziaria della società.
L'appostazione in bilancio, date le difese della società opponente, assume un duplice significato. È incompatibile con l'allegazione secondo cui la corrispondenza era trattenuta con persone prive del potere di rappresentare la società perché il debito non è può essere stato appostato all'insaputa dell'organo amministrativo. Rende generica la contestazione sul quantum perché , pur evidentemente informata Pt_1 delle richieste economiche dello non ne aveva Controparte_1
pag. 16/21 contestato l'importo e anzi lo aveva riconosciuto iscrivendo il debito in contabilità. Aveva successivamente deciso di opporsi al decreto ingiuntivo con argomentazioni che, risolvendosi nel negare l'innegabile, come il fatto che non stesse eseguendo il compito Testimone_1 affidatogli dall'amministratore della società, appaiono contrarie a buona fede.
4.3 Mentre le contestazioni ripetute nell'atto di appello sulla copiosa documentazione depositata dal creditore appaiono poco comprensibili, anche perché l'appellante non spiega il contenuto dei documenti contestati, alcuni dei documenti depositati dallo Controparte_1 appaiono particolarmente significativi, specie se si tiene conto che Pt_1 ha negato di aver concluso qualsiasi contratto, per provare sia l'esistenza degli incarichi che lo svolgimento dell'attività:
- nella mail 22.9.2012 avente a oggetto “Spike” Alberto Virago indica, in vista del perfezionamento degli accordi, “le ultime precisazioni condivise con il dott. . Dalla lettura della mail risulta evidente che si Per_1 discute di accordi aventi a oggetto una cessione di azienda (doc. 15 conv.);
- nella mail 6.9.2012 di comunica di Testimone_1 Controparte_7 ritenere opportuno un incontro il giorno seguente presso lo studio per definire gli accordi contrattuali (doc. 12 conv.). Nella mail Per_1
27.7.2012 riassume le posizioni della propria società sulla Tes_1 gestione del marchio Spike e propone, dopo aver riferito di aver sentito e un nuovo incontro (doc. 28 conv.). Tra i destinatari Pt_3 Per_1 delle mail vi è anche , legale rappresentante della Persona_6 società opponente;
pag. 17/21 - nella mail 13.9.2012 di Spike s.r.l. e Persona_2 Persona_1 si scambiano bozze di contratti per definire gli ultimi particolari dell'accordo (doc. 34 conv.);
- i business plan e i budget (doc. 16 conv.), inviati anche a
[...]
(doc. 71 conv), e le comunicazioni inviate dallo Tes_1 [...] ai creditori per informarli di essere stato incaricato di trovare CP_1 una soluzione ai problemi economico finanziari della società (doc. 50 e
76 conv.);
- nella mail 19.3.2012 lo trasmette la presentazione Controparte_1 riservata della società a (doc. 73 conv.). Nella mail Testimone_1
24.3.2014 condivide con l'associazione di commercialisti e Tes_1
una presentazione della società da inoltrare a Credit Persona_6
Suisse, ad alcuni fondi ed a eventuali partner industriali;
- nel dicembre 2015 (la raccomandata non riporta la data ma è ricollegabile a altra corrispondenza del mese di dicembre)
l'amministratore comunica allo di aver Persona_6 Controparte_1 conferito mandato a un professionista – indicato dai probabili acquirenti o assuntori del debito come “persona di fiducia” - per presentare una domanda di ristrutturazione del debito o di concordato preventivo e di ricercare una soluzione con i creditori, chiedendo la restituzione di tutti i documenti in possesso nonché la notula delle competenze (doc. 19 conv.). Se si considerando le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare molto significativo che l'amministratore non contesti alcun inadempimento all'associazione professionale e richieda il corrispettivo per procedere al pagamento.
5. Il secondo motivo di appello sull'imputazione dei pagamenti è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non si comprende la rilevanza dell'argomentazione difensiva rispetto alla motivazione della sentenza.
pag. 18/21 Il Tribunale non ha contestato che i due pagamenti indicati da Pt_1 fossero avvenuti ma evidenziato che i relativi importi fossero stati detratti dal debito più antico verso lo senza che la Controparte_1 corrispondente fattura emessa fosse stata contestata. Non sussiste alcuna norma o principio giuridico che impedisca al creditore di depositare documentazione contabile, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., per dimostrare che i pagamenti richiamati dal debitore siano stati presi in considerazione e conteggiati e non siano pertanto valorizzabili per ritenere estinta l'obbligazione da adempiere. Il giudice di primo grado ha spiegato che, nonostante l'iniziale causale di un bonifico, l'imputazione del creditore non era stata in seguito contestata dal debitore mentre l'appellante non
è in grado di spiegare perché la conclusione sia erronea e quale concreto pregiudizio abbia subito a seguito dell'imputazione dei due pagamenti al debito più antico, una volta accertato che il debito esiste.
6. Il terzo motivo di appello sul corrispettivo è strettamente connesso al primo. Il motivo riguarda necessariamente le fatture n.
949/1 e 950/1 perché l'opponente aveva sostenuto di aver pagato le altre fatture. Il creditore doveva provare non solo di aver ricevuto l'incarico ed eseguito le prestazioni ma anche l'accordo sul compenso o in alternativa la congruità del compenso. L'accordo sul compenso lo si desume indirettamente dal comportamento della debitrice prima di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il debito era stato appostato nel bilancio, non era stato contestato fino all'introduzione del giudizio e con l'opposizione la contestazione sul quantum è rimasta del tutto generica. L'opponente non ha specificato le ragioni per cui non avesse in precedenza contestato il debito, assumendo piuttosto un comportamento concludente, avendolo inserito in bilancio, e per quale pag. 19/21 motivo le richieste di pagamento non sarebbero congrue, tenuto conto del tempo dedicato e del pregio dell'attività compiuta, rispetto ai parametri che venivano usualmente applicati nei rapporti con lo studio associato. Deve valorizzarsi che l'amministratore della società prima ha chiesto una notula senza nulla contestare sulla prestazione ricevuta e poi ha inserito il credito dello . Controparte_8
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella Pt_1 somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00
+ euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro
26.001,00 – euro 52.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Treviso, 17.4.2024 n. 851, così provvede:
pag. 20/21 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante Controparte_2 al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n.
115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 932/2024 R.G. promossa da
, PartitaIVA_1 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario GIANLUCA ZAMBONI, con studio in VIA FRÀ GIOCONDO n. 36, TREVISO
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avvocato
[...] P.IVA_2 domiciliatario PIETRO CALZAVARA, con studio in STRADA di SANTA
BONA NUOVA n. 126, TREVISO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso,
17.4.2024 n. 851
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: accertati i fatti esposti, ritenuto il fondamento dei motivi di appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo, revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarandosene comunque la nullità e dichiarandosi che nulla è dovuto dalla parte opponente alla ricorrente. Spese ed Controparte_2 onorari rifusi, sia del grado di giudizio d'appello che della fase di opposizione di primo grado.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, per i motivi esposti: NEL MERITO - respingersi l'appello proposto da
[...]
, previa ogni più opportuna declaratoria, in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 851/2024 del 17.4.2024. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado. IN
VIA ISTRUTTORIA Per scrupolo difensionale, senza consentire all'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. In particolare: (A) PROVA PER TESTI. Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale in relazione ai seguenti capitoli di prova. Quanto alle prestazioni oggetto della fattura n. 949/1, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel mese di maggio di
2012, i sig.ri e , assieme al dott. Pt_2 Parte_3 [...]
, ricevevano il dott. presso la sede legale di Tes_1 Persona_1
2. Vero che in tale sede i sig.ri e CP_2 Pt_2 Parte_3 esponevano al dott. la volontà della società Persona_1
di acquisire la titolarità di un marchio e di commercializzare CP_2 prodotti propri;
3. Vero che nel luglio 2012, nel corso di un altro incontro tenutosi presso la sede legale di il dott. CP_2 Per_1 segnalava ai sig.ri. e e al dott.
[...] Pt_2 Parte_3 Tes_1
pag. 2/21 , l'opportunità di acquisire la società Spike S.r.l., con sede in Tes_1
Bassano del Grappa (VI), via Magellano n. 21; 4. Vero che il dott. mise quindi in contatto i signori e con Per_1 Pt_2 Parte_3 la signora , la cui famiglia deteneva le quote di Spike Persona_2
s.r.l.; 5. Vero che in data 9.8.2022, presso la sede di (holding CP_3 della famiglia ) di Montebelluna (TV), fraz. Biadene, si teneva un Per_2 incontro alla presenza del dott. , dei sig.ri e Testimone_1 Pt_2
, del dott. e della sig.ra Parte_3 Persona_1 Per_2
, all'epoca Presidente del C.d.A. di Spike S.r.l. (doc. 29 che si
[...] rammostra al teste);
6. Vero che in quella data e sede, i presenti discutevano tra l'altro delle condizioni a cui era disponibile CP_2 all'acquisizione del marchio “Spike” nonché del valore del magazzino di
Spike S.r.l, nonché delle modalità di assunzione del personale già in forza a Spike S.r.l. (docc. 28 e 29 che si rammostrano al teste);
7. Vero che in data 31.8.2012 il dott. di inviava al Testimone_1 CP_2 dott. e al sig. una prima bozza del Persona_1 Parte_3 contratto di affitto di azienda che era disponibile a CP_2 sottoscrivere con Spike S.r.l. (doc. 11 che si rammostra al teste); 8.
Vero che in data 4.9.2012, presso l'allora sede legale di in CP_2
Via Montello n. 67, Caerano di San Marco (TV), si teneva un ulteriore incontro alla presenza del dott. , dei sig.ri e Testimone_1 Pt_2
, del dott. e degli avv.ti Alberto Parte_3 Persona_1
Virago e Paolo Maran (doc. 31 che si rammostra al teste);
9. Vero che in tale data e sede, i presenti discutevano degli aspetti legali relativi all'operazione ed in particolare dei rischi di revocatoria legati alla situazione di crisi di Spike s.r.l.; 10. Vero che durante quella riunione i professionisti, tra cui il dott. per concordavano che Per_1 CP_2 il percorso da seguire era quello di stipulare un contratto di affitto di azienda tra e Spike s.r.l. così da garantire continuità CP_2
pag. 3/21 all'attività di quest'ultima e di procedere all'acquisto dell'azienda solo successivamente all'omologa del concordato di Spike s.r.l.; 11. Vero che a tal fine si concordò di predisporre, oltre ad un contratto di affitto, un preliminare di acquisto della stessa azienda condizionato all'omologa del concordato di Spike s.r.l.;12. Vero che in data 7.9.2012, presso lo studio del dott. si teneva un altro incontro alla presenza del Per_1 dott. , dei sig.ri e , del dott. Testimone_1 Pt_2 Parte_3
e dell'avv.to Alberto Virago;
13. Vero che in tale data Persona_1
e sede i presenti discutevano delle condizioni e dei termini dei contratti di affitto e di acquisto che avrebbero dovuto essere stipulati con Spike
s.r.l., come risulta dal doc. 32 che si rammostra al teste;
14. Vero che in data 12.9.2012 l'avv. Alberto Virago inviava via e-mail al dott. le bozze del contratto di affitto di azienda e del Persona_1 preliminare di cessione d'azienda che e Spike S.r.l. avrebbero CP_2 dovuto stipulare, ringraziando il dott. della collaborazione nella Per_1 stesura degli stessi (doc. 13 che si rammostra al teste); 15. Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2012, il dott. Persona_1 collaborava con gli avv.ti Alberto Virago e Paolo Maran nella negoziazione e stesura dei contratti tra la e Spike S.r.l. e la CP_2 sig.ra (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 52 che si rammostrano al Persona_2 teste), come risulta dal doc. 34 che si rammostra anch'esso al teste;
16. Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2012 l'avv. CP_4
la sig.ra e il dott. si recavano
[...] Persona_2 Persona_3 in diverse occasioni presso lo studio del dott. per ivi Persona_1 discutere e modificare, con la collaborazione di quest'ultimo, i contratti di affitto e acquisto che stava negoziando con Spike S.r.l. e CP_2 con la sig.ra (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 52 che si Persona_2 rammostrano al teste); 17. Vero che il 18.9.2012 il dott. Tes_1 proponeva al dott. all'avv. Maran e all'avv. Virago di Per_1
pag. 4/21 incontrarsi il giorno successivo presso lo studio del dott. per Per_1 procedere alla firma dei testi contrattuali (doc. 14 che si rammostra al teste);18. Vero che tale incontro che veniva rinviato al successivo
24.9.2012, dopo che il dott. aveva provveduto ad apportare Per_1 ulteriori modifiche ai testi contrattuali;
19. Vero che il 22.9.2012 l'avv.
Virago inviava al dott. e ai consulenti di Spike s.r.l. dott. Tes_1
, dott. e avv. una e-mail nella quale riassumeva Per_4 Per_3 CP_4
“le ultime precisazioni condivise con il dott. (doc. 15 che si Per_1 rammostra al teste);20. Vero che il 24.9.2012 venivano sottoscritti tra
Spike s.r.l. e i seguenti contratti: contratto di affitto di CP_2 azienda condizionato e relativi allegati (doc. 5 che si rammostra al teste); contratto preliminare di vendita d'azienda condizionato (doc. 6 che si rammostra al teste); contratto preliminare di vendita di merci condizionato (doc. 7 che si rammostra al teste); impegno a latere sig.ra
(doc. 8 che si rammostra al teste); n. 2 accordi NI (doc. Per_2
9 che si rammostra al teste); 21. Vero che il successivo 2.10.2012
Spike s.r.l. e provvedevano a formalizzare l'atto di Controparte_2 affitto d'azienda anche avanti il Notaio dott. (doc. 10 Persona_5 che si rammostra al teste); 22. Vero che l'attività del dott. si Per_1 concludeva quindi nel novembre del 2012 a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive cui erano sottoposti gli atti sottoscritti il
24.9.2012; 23. Vero che a fronte dei servizi resi per l'assistenza prestata nell'ideazione, negoziazione e realizzazione dell'operazione di affitto e acquisto del ramo d'azienda Spike, il dott. provvedeva Per_1 ad emettere il preavviso di parcella n. 773 del 3.12.2012 dell'importo di
€ 15.080,00 oltre accessori (doc. 26 che si rammostra al teste).Si indicano come testimoni sui predetti capitoli: → il dott. , Testimone_1 residente in [...], Vedelago (TV); → il sig. Pt_3
, residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Montebelluna (TV); →
[...]
pag. 5/21 l'avv. Alberto Virago, con studio in Via Schiavonesca Priula 68/6,
Montebelluna (TV); → l'avv. Paolo Maran, con studio in Via Francesco
Baracca 127, Crocetta del Montello, fraz. Ciano (TV); → l'avv.
con studio in Via Buzzati 4/A, Montebelluna (TV); Controparte_4
→ il dott. , con studio in Via Lancieri Di Novara 3, Treviso Persona_3
(TV); il dott. , con studio in Via Lancieri Di Novara 3, Testimone_2
Treviso (TV); → la sig.ra , residente in [...]
Cornaro n. 9/11, Montebelluna (TV). (ii) Quanto alle prestazioni oggetto della fattura n. 950/1, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:24. Vero che nel corso dell'anno 2013, i sig.ri Pt_2
e , il dott. e il dott. si Parte_3 Testimone_1 Persona_1 riunivano una decina di volte presso l'allora sede legale di in CP_2
Via Montello n. 67, Caerano di San Marco (TV), per discutere della situazione di difficoltà economica e finanziaria della società e delle possibili soluzioni alla stessa;
25. Vero che, in tali occasioni, il dott. suggeriva, alternativamente, l'opportunità di Persona_1 individuare un partner commerciale interessato ad investire in oppure l'attivazione di una procedura concordataria;
26. Vero CP_2 che in data 11.12.2013, presso la sede legale di in Controparte_5
BE (società titolare del marchio “DKB”), si svolgeva un incontro alla presenza del dott. , del sig. , del Testimone_1 Persona_6 dott. (allora consulente presso la società APE s.g.r. Persona_7
s.p.a.) e della proprietà di come risulta dal doc. 36 Controparte_5 che si rammostra al teste;
27. Vero che in quella data e in quella sede i presenti discutevano della possibilità di avviare una partnership commerciale fra la e la società 28. Vero CP_2 Controparte_5 che al fine di procedere con le trattative era necessario predisporre una presentazione della società e di un business plan;
29. Vero che per la predisposizione di detti documenti il dott. di Testimone_1 CP_2
pag. 6/21 chiese l'assistenza del dott. (docc. 36, 37, 38 e 39 Persona_1 che si rammostrano al teste); 30. Vero che il dott. assisteva il Per_1 dott. della nella predisposizione della presentazione Tes_1 CP_2
e del business plan;
31. Vero che, in particolare, tra il 2014 e il 2015, il dott. e il dott. (collaboratore di Persona_1 Testimone_3
predisponevano, su incarico di la seguente Controparte_1 CP_2 documentazione, necessaria per le trattative in corso: business plan e budget annuali e pluriennali (doc. 16 che si rammostra al teste); documentazione di analisi dei debiti sociali, con individuazione delle classi dei creditori, per un'ipotesi di ristrutturazione stragiudiziale (doc.
17 che si rammostra al teste); relazione di stima dei marchi di titolarità di e presentazione della società (doc. 18 che si rammostra al CP_2 teste); 32. Vero che, una volta predisposti, la presentazione e il business plan venivano inviati dal dott. a potenziali partner Per_1 commerciali per conto di (doc. 40 che si rammostra al teste); CP_2
33. Vero che nel marzo 2014 il dott. per conto di Persona_1
prendeva contatto con il dott. CP_2 Controparte_6
allora socio di maggioranza della società Tucano Urbano S.r.l.,
[...] titolare dell'omonimo marchio, come risulta dall'email del 26.3.2014
(doc. 40 che si rammostra al teste); 34. Vero che la mattina del
2.4.2014, il dott. , il sig. e il dott. Testimone_1 Persona_6 si recavano a Milano, presso la sede di Merchant Persona_1
Banking Consulting, per incontrare il consulente dott.
[...]
e discutere delle ipotesi di ristrutturazione di Per_8 CP_2
(doc. 41 che si rammostra al teste); 35. Vero che in data 2.4.2014, nel pomeriggio, il dott. , il sig. e il dott. Testimone_1 Persona_6 si recavano a Milano, presso la sede legale di Tucano Persona_1
Urbano S.r.l. per incontrare la proprietà di quest'ultima e per presentare la società come risulta dal doc. 42 che si rammostra al CP_2
pag. 7/21 teste;
36. Vero che il budget patrimoniale triennale e il conto economico inviato ai referenti di e alla proprietà di Tucano Urbano Controparte_6
S.r.l. in data 15.4.2014 (doc. 42 che si rammostra al teste) è stato predisposto dal dott. e dallo 37. Vero Testimone_1 Controparte_1 che il budget patrimoniale triennale e il conto economico inviato ai consulenti di Merchant Banking Consulting in data 15.4.2014 (doc. 43 che si rammostra al teste) è stato predisposto dal dott. Testimone_1
e dallo 38. Vero che nel giugno 2014 Controparte_1 CP_2 chiedeva l'assistenza dello nella predisposizione di un Controparte_1 nuovo piano economico e patrimoniale della società (doc. 46 che si rammostra al teste); 39. Vero che in data 17.9.2014 si teneva, presso la sede legale di un incontro fra il dott. CP_2 Persona_8 di Merchant Banking Consulting, i sig.ri e , il Pt_2 Parte_3 dott. e il dott. come risulta dal doc. Testimone_1 Persona_1
49 che si rammostra al teste;
40. Vero che in quella data e sede i presenti proseguivano nell'attività di individuazione di potenziali partner di come risulta dal doc. 49 che si rammostra al teste;
41. CP_2
Vero che a dicembre 2015 l'amministratore unico di signor CP_2
, comunicava al dott. di aver incaricato il dott. Persona_6 Per_1 di valutare la possibilità di presentare una domanda di Per_9 ristrutturazione dei debiti ex art. 182 Legge Fallimentare e trovare una definizione con i creditori (doc. 19 che si rammostra al teste); 42. Vero che in quella comunicazione il signor chiedeva al dott. Persona_6
“di provvedere a riconsegnare alla la Per_1 Controparte_2 documentazione in Suo possesso nonché la notula delle spese e competenze per l'attività professionale da Lei svolta nell'interesse della stessa società” (doc. 19 che si rammostra al teste); 43. Vero che la medesima richiesta venne formulata anche dall'avv. con la Per_9 comunicazione 22 dicembre 2015, il quale chiedeva di sapere se il dott.
pag. 8/21 fosse stato pagato per l'attività svolta (doc. 19 che si Per_1 rammostra al teste);44. Vero che a fronte dei servizi resi per l'assistenza e la consulenza nell'individuazione di possibili soluzioni allo stato di crisi economica e finanziaria in cui versava il dott. CP_2 provvedeva ad emettere il preavviso di parcella n. 706 del Per_1
29.12.2015 dell'importo di euro 20.000,00 oltre accessori (doc. 56 che si rammostra al teste). Si indicano come testimoni sui predetti capitoli:
→ il dott. , residente in [...], Vedelago Testimone_1
(TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Parte_3
Montebelluna (TV); → il dott. , collaboratore di Testimone_3
→ la dott.ssa , collaboratrice di Controparte_1 Testimone_4
→ il dott. , con studio in via Paolo Controparte_1 Persona_8 da Cannobio n. 33, Milano. (iii) In merito alla questione relativa ai bilanci di (predisposti direttamente da quest'ultima), si CP_2 chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 45. Vero che i bilanci di venivano predisposti dal dott. e CP_2 Testimone_1 dal sig. ; 46. Vero che i bilanci di venivano Persona_6 CP_2 inviati allo per il calcolo delle imposte e per un controllo Controparte_1 di regolarità formale (docc. 23, 24, 77 e 78 che si rammostrano al teste); 47. Vero che il dott. registrava nel bilancio Testimone_1 analitico di al 30.6.2016 il preavviso n. 706/2015 di euro CP_2
20.800,00, emesso da (doc. 25 che si rammostra al Controparte_1 teste);48. Vero che in data 16.10.2019 il dott. inviava Testimone_1 via e-mail alla dott.ssa (collaboratrice di Testimone_4 [...]
il file provvisorio del bilancio al 30.6.2019 (doc. 77 che si CP_1 rammostra al teste); 49. Vero che in data 19.10.2019 il dott.
[...]
inviava alla dott.ssa le situazioni Tes_1 Testimone_4 contabili aggiornate relative sempre al bilancio al 30.6.2019 (doc. 78 che si rammostra al teste) Si indicano come testimoni sui predetti pag. 9/21 capitoli: → il dott. , residente in [...], Testimone_1
Vedelago (TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen Parte_3
n. 39/17, Montebelluna (TV); → il dott. , Testimone_3 collaboratore di → la dott.ssa , Controparte_1 Testimone_4 collaboratrice di (iv) Si chiede inoltre l'ammissione di Controparte_1 prova per testi sui seguenti capitoli 50. Vero che in data 20.9.2013 la dott.ssa di inviava al dott. Persona_10 Controparte_1 [...]
un'e-mail riepilogativa di tutti i preavvisi all'epoca rimasti Tes_1 insoluti e relativi ad attività professionale svolta in favore di CP_2
(doc. 81 che si rammostra al teste); 51. Vero che in allegato alla predetta e-mail era presente il preavviso n. 773/2012 emesso da
[...] in data 3.12.2012 relativamente all'attività professionale CP_1 svolta in favore di in merito all'operazione di affitto d'azienda CP_2 conclusa con Spike S.r.l. (doc. 81 che si rammostra al teste); 52. Vero che in data 3.11.2017 la dott.ssa di Persona_10 Controparte_1 inviava al dott. un altro riepilogo dei preavvisi allora Testimone_1 insoluti, fra cui il n. 773/2012 e il n. 706/2015 (doc. 82 che si rammostra al teste); 53. Vero che in data 25.9.2019 il dott. Per_1 inviava ai sig.ri e il file
[...] Persona_6 Parte_3 contenente l'elenco dei preavvisi insoluti relativi ad attività professionale svolta in favore di (doc. 83 che si rammostra al teste); 54. CP_2
Vero che nel predetto file erano indicati anche i preavvisi n. 773/2012 e n. 706/2015 (doc. 83 che si rammostra al teste); 55. Vero che in data
15.10.2019 la dott.ssa di inviava via e- Persona_10 Controparte_1 mail al dott. un riepilogo dei preavvisi rimasti insoluti, Testimone_1 fra cui il preavviso n. 773/2012 e il preavviso n. 706/2015 (doc. 84 che si rammostra al teste). 56. Vero che nel dicembre 2015 CP_2 incaricò lo di predisporre e inviare ai propri fornitori una Controparte_1 comunicazione con cui anticipare l'intenzione della società di proporre pag. 10/21 un piano stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti (doc. 50 che si rammostra al teste). Si indicano come testimoni sui predetti capitoli: → il dott. , residente in [...], Vedelago Testimone_1
(TV); → il sig. , residente in P.zza Oberkochen n. 39/17, Parte_3
Montebelluna (TV). (B) RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO Il debito dell'opponente è stato dallo stesso riconosciuto nel bilancio al 30.06.2019 (doc. 3 pag. 11). Non può pertanto porsi alcun dubbio in merito all'esistenza e alla quantificazione del credito del ricorrente. Ad ogni modo, in via subordinata e senza inversione dell'onere della prova che grava sulla Controparte stante l'avvenuto riconoscimento del debito, laddove il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'importo dovuto allo per l'attività svolta. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 851/2024 il Tribunale di Treviso ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo del valore di euro 44.374,82 chiesto da Parte_4
(d'ora in poi nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(d'ora in poi ) per le fatture n. 949/1, 950/1,
[...] Pt_1
951/1, 952/1, 953/1, 954/1 e 955/1.
1.1 Secondo l'opponente le fatture n. 949/1 di euro 9.364,95 e n.
950/1 di euro 25.376,00 riguardavano un incarico non conferito né eseguito. Le fatture n. 951/1, 952/1 e 953/1 erano state pagate con un bonifico di euro 4.228,75 dell'1.11.2019 e le fatture n. 954/1 e 955/1 con il versamento di euro 4.000,00 in data 7.2.2020. Lo
[...] aveva replicato che la fattura n. 949/1 riguardava il residuo da CP_1 pagare per un'operazione di affitto d'azienda conclusa con Spike s.r.l.
pag. 11/21 nel 2012 (preavviso n. 773/12) e la fattura n. 950/1 attività di consulenza svolta fra il 2012 e il 2015 per individuare possibili soluzioni allo stato di crisi economica e finanziaria (business plan e budget annuali e pluriennali), proseguita fino alla revoca dell'incarico e alla richiesta del cliente di quantificare le competenze. I due pagamenti del debitore eseguiti erano stati imputati ex art. 1193 c.c. al debito più antico, costituito dal preavviso n. 773/12 (fatture n. 774/19 e 78/20) e detratti dalla fattura n. 949/1.
1.2 Con riferimento alle prime due fatture, rispetto alle quali l'opponente aveva svolto generiche “contestazioni a tappeto”, lo
[...] aveva depositato “ampia documentazione” dell'attività svolta, CP_1 compresa corrispondenza, da cui risultava che la cliente fosse perfettamente edotta dell'attività che veniva compiuta. Nel bilancio
1.7.18-30.6.19 risultava appostato un debito nei confronti dello Pt_1 per euro 48.500,50. Controparte_1
1.3 Nessun pagamento poteva essere imputato alle fatture n. 951/1 -
955/1. Rispetto ai due pagamenti erano state emesse le fatture n.
774/19 e 778/20. I pagamenti erano strati imputati al preavviso n.
773/12 e contabilizzati in detrazione alla fattura n. 949/1. Se è vero che la cliente aveva inizialmente imputato – nella causale del bonifico - il primo pagamento di euro 4.228,75 a tre preavvisi (n. 111, 112 e 733 del valore complessivo corrispondente), non aveva poi contestato la fattura n. 774/19, dimostrando tacita acquiescenza alla diversa imputazione del pagamento del creditore. Il secondo pagamento – indicato semplicemente come “acconto” – era poi stato imputato al debito più antico.
pag. 12/21 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Pt_1 accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, accertando l'inesistenza del credito. L'appellante lamenta:
2.1 che la sentenza viola “tutte le norme” disciplinanti la fase di cognizione piena del giudizio di opposizione. Mentre con l'ordinanza
11.1.2023, che aveva deciso sulle istanze istruttorie, il giudice aveva apprezzato il contenuto delle argomentazioni difensive dell'opponente, con la sentenza aveva fatto riferimento a generiche “contestazioni a tappeto”. La valutazione delle difese era stata “ondivaga” e
“contraddittoria”. Il giudice avrebbe dovuto ritenere che Controparte_1 non aveva provato l'attività pretesamente posta in essere. Nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'opponente aveva allegato che i doc. 11-15 conv. sono comunicazioni mail provenienti da
[...]
avente la mera qualifica d'impiegato, senza poteri di Tes_1 rappresentanza, con tali avvocati Virago e Maran e non con il dott.
e che manca la prova dell'invio della documentazione. Nella Per_1 seconda memoria era stato spiegato che il doc. 25 conv. era un mero prospetto;
che anche i doc. 25-33 conv. costituivano comunicazioni solo con il;
che il doc. 35 costituisce una comunicazione tra Tes_1
e “certa signora ” e che i doc. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Per_1 Per_2
42, 44-49, 50 conv. erano privi di valore probatorio. L'insieme della documentazione è di tale genericità che non consente di trarre le
“conseguenze confusamente allegate” dal creditore e tanto meno di provare il conferimento dell'incarico;
2.2 l'incongruenza e irrilevanza delle considerazioni svolte sulle fatture n. 774/19 e 778/20 [78/20?] perché non portate a sostegno pag. 13/21 dell'azione monitoria e quindi non idonee a giustificare il provvedimento di condanna;
2.3 che la pretesa creditoria era stata contestata anche con riferimento all'entità del corrispettivo perché era stato eccepito che non era stato concordato alcun parametro per la sua determinazione. Lo non aveva predisposto alcun preventivo né fatto Controparte_1 riferimento a tariffe.
3. Lo ha chiesto la conferma della sentenza di primo Controparte_1 grado, deducendo che , dopo aver registrato in contabilità il debito Pt_1 all'origine della controversia, si limita a ripetere le argomentazioni già ritenute generiche dal Tribunale.
3.1 Nel 2012 lo aveva fornito consulenza a Controparte_1 Pt_1 nell'ambito di un'operazione di affitto e di acquisto d'azienda conclusa con Spike s.r.l.. La consulenza dello si era protratta per Controparte_1 circa sei mesi e si era concretizzata nell'assistenza alla cliente durante lo svolgimento delle trattative con la controparte e nella successiva fase di redazione del contratto di affitto, dei contratti collegati e di tutti gli adempimenti connessi (doc. 5-15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 57, 58,
59, 60 conv.). Per la prestazione lo aveva emesso il Controparte_1 preavviso n. 773/2012, rimasto insoluto per euro 9.364,95 (al lordo della ritenuta d'acconto) e confluito nella fattura n. 949/2021 di euro
9.346,95.
3.2 Tra il 2012 ed il dicembre 2015 lo aveva prestato Controparte_1 assistenza in favore di nell'individuazione di possibili soluzioni allo Pt_1 stato di crisi economica e finanziaria in cui versava la società nonché
pag. 14/21 nell'individuazione di possibili partner o soggetti interessati ad acquisire la società o i suoi asset e nella predisposizione di tutti i documenti necessari a fornire i dati sulla società ai potenziali acquirenti (doc. 16-
18, 35-49, 71-76 conv.). Per tale prestazione era stato emesso il preavviso di parcella n. 706/2015, oggetto della fattura n. 950/2021 di euro 25.376,00.
3.3 Tra il 2019 e il 2019 lo Studio aveva prestato i propri servizi in favore di per adempimenti contabili e fiscali ed emesso i preavvisi Pt_1
n. 733/2018, 111/2019, 112/2019, 457/2019 e 502/2019, rimasti tutti impagati, oggetto delle fatture da n. 951/1 a n. 955/1, per complessivi euro 9.633,87.
4. Il primo motivo di appello sulla violazione delle regole in tema di distruzione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è fondato.
4.1 Innanzitutto, non è valorizzabile un contrasto fra un'ordinanza istruttoria e la sentenza perché l'ordinanza, ai sensi dell'art. 177 c.p.c.,
è sempre modificabile e revocabile. Inoltre, non sussiste alcuna concreta contraddizione fra i due provvedimenti perché con l'ordinanza istruttoria il giudice si era limitato a respingere le prove orali del convenuto opposto in quanto: “[l]e richieste di prova Controparte_1 per testi invece formulate da parte convenuta opposta –in considerazione altresì del tenore e dell'efficacia delle contestazioni avversarie– sono inammissibili e/o irrilevanti, avendo ad oggetto circostanze documentate, da provare e/o provate per documenti, ovvero generiche”. Il giudice si era espresso sulle richieste di prova orale senza entrare nel merito dell'efficacia delle contestazioni del pag. 15/21 cliente. Il rapporto tra documenti diretti a provare il credito oggetto dell'ingiunzione e le eccezioni del debitore non era stato oggetto di alcuna valutazione.
4.2 Il Tribunale non richiama il contenuto specifico dei documenti depositati dallo ma svolge un'importante Controparte_1 considerazione, del tutto trascurata dalla difesa dell'appellante nei motivi di gravame, sulle prove documentali: “Ha infine evidenziato come, nel bilancio di per l'esercizio dal 1.07.2018 al 30.06.2019, Pt_1 sia stato appostato dalla stessa società un debito di € 45.800,50 nei confronti dello (cfr. pag. 11 della motivazione e il Controparte_1 bilancio al 30.6.19, doc. 3 conv., pag 11). Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.
L'appellante avrebbe dovuto spiegare come la posta del bilancio, riportante un debito verso lo analogo a quello oggetto Controparte_1
d'ingiunzione, possa rimanere compatibile con l'allegazione di non aver conferito gli incarichi di consulenza per l'affitto di azienda e la risoluzione dello stato di crisi economica e finanziaria della società.
L'appostazione in bilancio, date le difese della società opponente, assume un duplice significato. È incompatibile con l'allegazione secondo cui la corrispondenza era trattenuta con persone prive del potere di rappresentare la società perché il debito non è può essere stato appostato all'insaputa dell'organo amministrativo. Rende generica la contestazione sul quantum perché , pur evidentemente informata Pt_1 delle richieste economiche dello non ne aveva Controparte_1
pag. 16/21 contestato l'importo e anzi lo aveva riconosciuto iscrivendo il debito in contabilità. Aveva successivamente deciso di opporsi al decreto ingiuntivo con argomentazioni che, risolvendosi nel negare l'innegabile, come il fatto che non stesse eseguendo il compito Testimone_1 affidatogli dall'amministratore della società, appaiono contrarie a buona fede.
4.3 Mentre le contestazioni ripetute nell'atto di appello sulla copiosa documentazione depositata dal creditore appaiono poco comprensibili, anche perché l'appellante non spiega il contenuto dei documenti contestati, alcuni dei documenti depositati dallo Controparte_1 appaiono particolarmente significativi, specie se si tiene conto che Pt_1 ha negato di aver concluso qualsiasi contratto, per provare sia l'esistenza degli incarichi che lo svolgimento dell'attività:
- nella mail 22.9.2012 avente a oggetto “Spike” Alberto Virago indica, in vista del perfezionamento degli accordi, “le ultime precisazioni condivise con il dott. . Dalla lettura della mail risulta evidente che si Per_1 discute di accordi aventi a oggetto una cessione di azienda (doc. 15 conv.);
- nella mail 6.9.2012 di comunica di Testimone_1 Controparte_7 ritenere opportuno un incontro il giorno seguente presso lo studio per definire gli accordi contrattuali (doc. 12 conv.). Nella mail Per_1
27.7.2012 riassume le posizioni della propria società sulla Tes_1 gestione del marchio Spike e propone, dopo aver riferito di aver sentito e un nuovo incontro (doc. 28 conv.). Tra i destinatari Pt_3 Per_1 delle mail vi è anche , legale rappresentante della Persona_6 società opponente;
pag. 17/21 - nella mail 13.9.2012 di Spike s.r.l. e Persona_2 Persona_1 si scambiano bozze di contratti per definire gli ultimi particolari dell'accordo (doc. 34 conv.);
- i business plan e i budget (doc. 16 conv.), inviati anche a
[...]
(doc. 71 conv), e le comunicazioni inviate dallo Tes_1 [...] ai creditori per informarli di essere stato incaricato di trovare CP_1 una soluzione ai problemi economico finanziari della società (doc. 50 e
76 conv.);
- nella mail 19.3.2012 lo trasmette la presentazione Controparte_1 riservata della società a (doc. 73 conv.). Nella mail Testimone_1
24.3.2014 condivide con l'associazione di commercialisti e Tes_1
una presentazione della società da inoltrare a Credit Persona_6
Suisse, ad alcuni fondi ed a eventuali partner industriali;
- nel dicembre 2015 (la raccomandata non riporta la data ma è ricollegabile a altra corrispondenza del mese di dicembre)
l'amministratore comunica allo di aver Persona_6 Controparte_1 conferito mandato a un professionista – indicato dai probabili acquirenti o assuntori del debito come “persona di fiducia” - per presentare una domanda di ristrutturazione del debito o di concordato preventivo e di ricercare una soluzione con i creditori, chiedendo la restituzione di tutti i documenti in possesso nonché la notula delle competenze (doc. 19 conv.). Se si considerando le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare molto significativo che l'amministratore non contesti alcun inadempimento all'associazione professionale e richieda il corrispettivo per procedere al pagamento.
5. Il secondo motivo di appello sull'imputazione dei pagamenti è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non si comprende la rilevanza dell'argomentazione difensiva rispetto alla motivazione della sentenza.
pag. 18/21 Il Tribunale non ha contestato che i due pagamenti indicati da Pt_1 fossero avvenuti ma evidenziato che i relativi importi fossero stati detratti dal debito più antico verso lo senza che la Controparte_1 corrispondente fattura emessa fosse stata contestata. Non sussiste alcuna norma o principio giuridico che impedisca al creditore di depositare documentazione contabile, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., per dimostrare che i pagamenti richiamati dal debitore siano stati presi in considerazione e conteggiati e non siano pertanto valorizzabili per ritenere estinta l'obbligazione da adempiere. Il giudice di primo grado ha spiegato che, nonostante l'iniziale causale di un bonifico, l'imputazione del creditore non era stata in seguito contestata dal debitore mentre l'appellante non
è in grado di spiegare perché la conclusione sia erronea e quale concreto pregiudizio abbia subito a seguito dell'imputazione dei due pagamenti al debito più antico, una volta accertato che il debito esiste.
6. Il terzo motivo di appello sul corrispettivo è strettamente connesso al primo. Il motivo riguarda necessariamente le fatture n.
949/1 e 950/1 perché l'opponente aveva sostenuto di aver pagato le altre fatture. Il creditore doveva provare non solo di aver ricevuto l'incarico ed eseguito le prestazioni ma anche l'accordo sul compenso o in alternativa la congruità del compenso. L'accordo sul compenso lo si desume indirettamente dal comportamento della debitrice prima di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il debito era stato appostato nel bilancio, non era stato contestato fino all'introduzione del giudizio e con l'opposizione la contestazione sul quantum è rimasta del tutto generica. L'opponente non ha specificato le ragioni per cui non avesse in precedenza contestato il debito, assumendo piuttosto un comportamento concludente, avendolo inserito in bilancio, e per quale pag. 19/21 motivo le richieste di pagamento non sarebbero congrue, tenuto conto del tempo dedicato e del pregio dell'attività compiuta, rispetto ai parametri che venivano usualmente applicati nei rapporti con lo studio associato. Deve valorizzarsi che l'amministratore della società prima ha chiesto una notula senza nulla contestare sulla prestazione ricevuta e poi ha inserito il credito dello . Controparte_8
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella Pt_1 somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00
+ euro 1.418,00 + euro 3.470,00) dello scaglione applicabile (euro
26.001,00 – euro 52.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Treviso, 17.4.2024 n. 851, così provvede:
pag. 20/21 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante Controparte_2 al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n.
115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 21/21