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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1878/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , Parte_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA VERMENA N.10 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTORI PATRIZIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEBRI Controparte_1 P.IVA_2
NT e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) C/O C.F._2
[...]
; Email_1 elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO TELEMATICO -
presso il Email_2 difensore avv. ZEBRI NT
APPELLATO
pagina 1 di 7 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale ed atti introduttivi.
e << Voglia L'Ecc.ma Corte di Parte_1 Controparte_2
Appello di Bologna, contrariis reiectis, e con ogni declaratoria del caso e di legge:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2206/2023 emessa ex art. 429 c.p.c. di cui al verbale dell'udienza del 30.10.2023, comunicata a mezzo PEC in data 30.10.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona del Giudice, Dott.ssa Patrizia Bellettati, nel procedimento recante RG n. 3102/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “annullare e/o revocare l'Ordinanza di confisca merce sequestrata – ordinanza di ingiunzione n. 4/2023 emessa dal
[...]
, nonché a tutti gli atti Controparte_3 ad essa presupposti e/o consequenziali o comunque connessi, in quanto illegittima per le motivazioni di seguito esposte” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i Controparte_1 motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via subordinata: comunque disporre la restituzione del furgone FIAT targato BD493NH sequestrato ed oggetto di confisca per le ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, ammettersi prova per testi del sig. , nato a [...]
Casablanca (Marocco), il 02.02.1976, sui capitoli di prova già indicati in sede di ricorso introduttivo, eventualmente meglio formulati in sede di audizione ex art. 281 – ter c.p.c.>>.
: << Pertanto, nell'interesse del in Controparte_1 Controparte_1 persona come sopra rappresentato e difeso, contrariis reiectis, pagina 2 di 7 Voglia l'On. Corte d'Appello in sede cautelare
- respingere l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito
- rigettare l'appello siccome infondato, stante l'inammissibilità e/o indimostrazione e/o infondatezza dei relativi motivi per le ragioni di cui in narrativa, con integrale conferma dell'appellata sentenza e dell'opposta ordinanza-ingiunzione, e con condanna dell'appellante alla rifusione in favore del delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio quantificate (per le ragioni di cui in narrativa, rif.par.VI) sulla base dell'effettivo valore della presente causa, comprensive degli oneri riflessi di cui all'art.1, comma 208, L. 266/05.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2206/2023 del Tribunale di Bologna, emessa in data 30.10.2023 e comunicata a mezzo PEC in data 30.10.2023 e non notificata, è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 4/2023, emessa dal CP_1
condannando e la alla
[...] Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di giudizio. Con l'ordinanza si ingiungeva di provvedere al pagamento della somma di Euro 526,25 per la violazione dell'art. 39, comma 1, del Regolamento comunale P.G. n. 81156/2011 (Mercati e Fiere). Tale articolo prevede il divieto di esercitare l'attività di vendita itinerante, sostando oltre il tempo strettamente necessario a servire l'acquirente, illecito punito dagli artt. 41, comma 3, e 42 del medesimo Regolamento, rispettivamente con sanzione pecuniaria e con la confisca obbligatoria della merce, attrezzatura e dell' eventuale veicolo adoperato.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha ritenuto che il rapporto della Polizia Locale non potesse che far fede fino a querela di falso di quanto constatato ed anche fotograficamente documentato, dagli accertatori e così ha ritenuto integrato l'illecito, posto che << ……..l'autorità interveniva dopo aver accertato la completa assenza di clienti nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 1:32 del 5 novembre 2022 e visto il protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti e l'assenza di attività di disallestimento.>>. In buona e sintetica sostanza ha ritenuto sussistere l'illecito, ritenendo che il tempo strettamente necessario, indicato dalla normativa di settore, fosse effettivamente integrato dal trascorso di 15' senza servire clienti, come ritenuto dagli accertatori e dall'Ente territoriale, che, dopo ampia istruttoria, aveva confermato il verbale ed emesso l'ordinanza ingiunzione a conclusione dell'iter amministrativo.
pagina 3 di 7 2. La sentenza era impugnata da e dalla Parte_1 con ricorso depositato il 30.11.2023, lamentandosi cinque motivi Parte_2
d'appello, trattati però tutti in una disarticolata esposizione, così testualmente indicati:
“1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ACCERTA ESSERE STATA COMMESSA L'INFRAZIONE SENZA CONSIDERARE CHE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE L 'ATTIVITA' ERA GIA' CHIUSA - INFONDATEZZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE - ERRATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE;
3) DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER OMESSA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO DECISIVO QUALE LO SCONTRINO DI CHIUSURA DELLA CASSA E PER MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE RICHIESTA;
4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE;
5) DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE ERRATA”.
2.1 Il resisteva, invocando la conferma della decisione gravata. CP_1
3. L'appello è fondato per l'assorbente ragione che si andrà ad illustrare e che si anticipa essere la mancata sussistenza dell'illecito.
3.1. I fatti obiettivamente non sono pacifici, in quanto la ricostruzione dei ricorrenti differisce da quella dell'Ente territoriale.
Tuttavia è però evidente, come già correttamente statuito in prime cure, che le attività ed i fatti che il Pubblico Ufficiale attesta come avvenuti alla sua presenza e caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale sono coperti dalla fede privilegiata imposta dall'art. 2700 cc. Ne consegue che le tempistiche e le presenza di clientela, ricavabili nel rapporto d'intervento e, poi, sia pur molto sommariamente, trasfusa nel verbale di accertamento e contestazione e negli atti contestuali di ispezione e conseguenti di sequestro di alimenti, bevande, attrezzatura e veicolo, utilizzato per l'attività di somministrazione al pubblico, non possono essere contrastati con l'invocata prova testimoniale di , né tantomeno da sue dichiarazioni scritte, e Testimone_1 ciò a prescindere dalla circostanza, sempre constatata dai verbalizzanti ed annotata regolarmente, che il teste indicato in realtà aveva adiuvato gli opponenti nell'attività commerciale e non era di certo un semplice cliente.
La ragion portante della decisione gravata è contenuta nella statuizione, espressamente censurata, che: <<Dal rapporto della polizia locale risulta che l'autorità interveniva dopo aver accertato la completa assenza di clienti nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 01:32 del 5 novembre 2022 e visto il protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti e l'assenza di attività di disallestimento.>>.
pagina 4 di 7 Questa statuizione non può essere condivisa.
3.2 L'attività del commercio ambulante, meglio definita come “commercio al dettaglio su area pubblica” è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D.Lgs. n. 114/98, contenente la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”.
La legge stabilisce alcuni principi generali, rimandando alle singole Regioni la programmazione dello sviluppo commerciale e la definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica ed agli enti comunali la regolamentazione di maggior dettaglio ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Nel caso di specie, unico aspetto che trova concordi le parti, trova applicazione l'art. 39 del Regolamento dei mercati e delle fiere del PG n. Controparte_1
81156/20111, entrato in vigore il 1° maggio 2011, il quale prevede al punto o comma, primo che “…l'attività di vendita itinerante può essere effettuata sostando esclusivamente per il tempo strettamente necessario a servire l'acquirente”. Tale violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 41, 3 comma, e la sanzione accessoria della confisca della merce, dell'attrezzatura, compreso l'automezzo, prevista dall' art. 42 in alcuni casi specifici e, per quanto di odierno specifico interesse, in caso di grave violazione del regolamento. Il punto o comma, 2 indica sotto la lettera b) quale grave violazione “l'attività di vendita itinerante effettuata sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente”.
Tale regolamento non stabilisce un tempo minimo o massimo di sosta per svolgere il commercio itinerante su area pubblica, se non il tempo meramente utile e necessario a servire l'avventore. La ratio della normativa si rinviene proprio nel tipo di autorizzazione per commercio “itinerante”, che a differenza di quello stanziale, prevede uno spostamento in assenza di clientela, diretto a garantire una rotazione nell'esercizio dell'attività.
L'attività di vendita veniva esercitata dalla società ricorrente in forza di espressa autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica di tipo “B”, in forma itinerante, rilasciata dal Comune di Vergato, come da "Determinazione nr. 485 del 27/11/2020".
Dopo un'attività di sorveglianza a distanza, insieme a quella di Stato, la Polizia Locale giungeva alla determinazione di elevare la contestazione e la sanzione per aver constatato l'assenza di clienti e di un inizio d' attività indicativa di disallestimento e, quindi, spostamento in altra sede stradale, nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 1:32 del 5 novembre 2022, quindi, in un lasso di tempo di quindici minuti, che ha ritenuto integrare l'estremo del protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti.
Dal rapporto si evince che il monitoraggio è partito alle ore 00.49, costatando la presenza di alcuni avventori via via succedutisi ad intervalli di tempo che vanno dai 2' ai 7' minuti e si è protratto sino alle ore 1:32, quando i verbalizzanti sono intervenuti e pagina 5 di 7 qualificandosi, hanno proceduto alla contestazione sfociata nell'ordinanza ingiunzione opposta, per l'assenza di clienti sin dalle ore 01:17 e di un inizio di attività di disallestimento.
È evidente, quindi, che occorra rispondere alla questio iuris se il tempo di quindici minuti possa integrare l'estremo dell' “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti, che consente la sussistenza della violazione e l'irrogazione della sanzione. È altrettanto evidente che la decisione degli accertatori e dell'Ente territoriale implica una valutazione nel merito dell'attività della PA, che però deve rispondere a criteri di ragionevolezza in relazione alla situazione concreta.
Ebbene la Corte ritiene che nel caso di specie sostenere integrato l'illecito per il decorso di solo quindici minuti, non risponda ad un criterio di ragionevolezza sia in considerazione della stima quantitativa in sé sia in considerazione del tipo di attività di commercio itinerante del caso, che comporta dei tempi tecnici di preparazione degli alimenti e di disinstallazione ragionevolmente congrui con una tempistica ben maggiore, sia in relazione all'orario notturno, dove è evidente che la clientela è ben rada ed è quindi corretto aspettarsi una valutazione ampiamente più elastica. La quantificazione fatta dai verbalizzanti, i quali sono chiamati ad effettuare una valutazione del tutto soggettiva in assenza di un criterio temporale univoco, che sarebbe lecito aspettarsi da un legislatore minimamente avveduto, si mostra in fatto del tutto incongrua, in quanto appena sufficiente a consentire all'esercente una lecita aspettativa di vendita e, quindi, di guadagno, che è ragionevolmente frustrata se gli si consente di sostare in attesa di clienti per un periodo temporale così breve ovvero si pretende che tra un cliente e l'altro non possa intercorrere un intervallo temporale superiore a quindici minuti. A giudizio della Corte, quindi, nel caso di specie il tempo stimato dai verbalizzanti ed avallato dall'Ente territoriale con il rigetto del reclamo in via amministrativa e la conferma delle sanzioni con l'ordinanza ingiunzione, non appare idonea ad integrare l'estremo di per sé sfuggente di sosta “oltre il tempo strettamente necessario” a servire l'acquirente. Infatti, è ampiamente ragionevole anche in conseguenza della gravità delle sanzioni accessorie previste della confisca di automezzo, merce ed attrezzatura, che lo spazio temporale debba essere certamente ed ampiamente, superiore ai quindici minuti accordati per integrare un tempo congruo in relazione al tipo di attività ed alle dimensioni spazio- temporali, in cui la stessa era esercitata.
Ne consegue che le sanzioni principale e accessorie non possono ritenersi correttamente irrogate, con la conseguenza che merce ed attrezzatura, compreso il veicolo non dovevano essere sequestrati e, quindi, confiscati, così come non poteva irrogarsi la sanzione pecuniaria. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata.
4. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza completa del le spese di lite di entrambi gradi dovranno essere CP_1 addebitate allo stesso, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ. mod, per le fasi ivi previste e in considerazione del valore della pagina 6 di 7 causa, che deve ritenersi compreso nello scaglione per un valore indeterminato a complessità medio/alta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2206/2023 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito della causa civile, iscritta al n. 3102/2023 RG, in data 30.10.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza gravata annulla l'Ordinanza di confisca merce sequestrata – ordinanza di ingiunzione n. 4/2023, emessa dal CP_1 il 17.01.2023;
[...]
- condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
e di delle spese processuali di entrambi i gradi di
[...] Parte_2 giudizio che liquida in:
- €. 7.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il primo grado;
- € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado.
Deciso in Bologna il 19.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1878/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , Parte_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA VERMENA N.10 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTORI PATRIZIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEBRI Controparte_1 P.IVA_2
NT e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) C/O C.F._2
[...]
; Email_1 elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO TELEMATICO -
presso il Email_2 difensore avv. ZEBRI NT
APPELLATO
pagina 1 di 7 AD OGGETTO: - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale ed atti introduttivi.
e << Voglia L'Ecc.ma Corte di Parte_1 Controparte_2
Appello di Bologna, contrariis reiectis, e con ogni declaratoria del caso e di legge:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2206/2023 emessa ex art. 429 c.p.c. di cui al verbale dell'udienza del 30.10.2023, comunicata a mezzo PEC in data 30.10.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona del Giudice, Dott.ssa Patrizia Bellettati, nel procedimento recante RG n. 3102/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “annullare e/o revocare l'Ordinanza di confisca merce sequestrata – ordinanza di ingiunzione n. 4/2023 emessa dal
[...]
, nonché a tutti gli atti Controparte_3 ad essa presupposti e/o consequenziali o comunque connessi, in quanto illegittima per le motivazioni di seguito esposte” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i Controparte_1 motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via subordinata: comunque disporre la restituzione del furgone FIAT targato BD493NH sequestrato ed oggetto di confisca per le ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, ammettersi prova per testi del sig. , nato a [...]
Casablanca (Marocco), il 02.02.1976, sui capitoli di prova già indicati in sede di ricorso introduttivo, eventualmente meglio formulati in sede di audizione ex art. 281 – ter c.p.c.>>.
: << Pertanto, nell'interesse del in Controparte_1 Controparte_1 persona come sopra rappresentato e difeso, contrariis reiectis, pagina 2 di 7 Voglia l'On. Corte d'Appello in sede cautelare
- respingere l'istanza di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito
- rigettare l'appello siccome infondato, stante l'inammissibilità e/o indimostrazione e/o infondatezza dei relativi motivi per le ragioni di cui in narrativa, con integrale conferma dell'appellata sentenza e dell'opposta ordinanza-ingiunzione, e con condanna dell'appellante alla rifusione in favore del delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio quantificate (per le ragioni di cui in narrativa, rif.par.VI) sulla base dell'effettivo valore della presente causa, comprensive degli oneri riflessi di cui all'art.1, comma 208, L. 266/05.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2206/2023 del Tribunale di Bologna, emessa in data 30.10.2023 e comunicata a mezzo PEC in data 30.10.2023 e non notificata, è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 4/2023, emessa dal CP_1
condannando e la alla
[...] Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di giudizio. Con l'ordinanza si ingiungeva di provvedere al pagamento della somma di Euro 526,25 per la violazione dell'art. 39, comma 1, del Regolamento comunale P.G. n. 81156/2011 (Mercati e Fiere). Tale articolo prevede il divieto di esercitare l'attività di vendita itinerante, sostando oltre il tempo strettamente necessario a servire l'acquirente, illecito punito dagli artt. 41, comma 3, e 42 del medesimo Regolamento, rispettivamente con sanzione pecuniaria e con la confisca obbligatoria della merce, attrezzatura e dell' eventuale veicolo adoperato.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha ritenuto che il rapporto della Polizia Locale non potesse che far fede fino a querela di falso di quanto constatato ed anche fotograficamente documentato, dagli accertatori e così ha ritenuto integrato l'illecito, posto che << ……..l'autorità interveniva dopo aver accertato la completa assenza di clienti nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 1:32 del 5 novembre 2022 e visto il protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti e l'assenza di attività di disallestimento.>>. In buona e sintetica sostanza ha ritenuto sussistere l'illecito, ritenendo che il tempo strettamente necessario, indicato dalla normativa di settore, fosse effettivamente integrato dal trascorso di 15' senza servire clienti, come ritenuto dagli accertatori e dall'Ente territoriale, che, dopo ampia istruttoria, aveva confermato il verbale ed emesso l'ordinanza ingiunzione a conclusione dell'iter amministrativo.
pagina 3 di 7 2. La sentenza era impugnata da e dalla Parte_1 con ricorso depositato il 30.11.2023, lamentandosi cinque motivi Parte_2
d'appello, trattati però tutti in una disarticolata esposizione, così testualmente indicati:
“1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ACCERTA ESSERE STATA COMMESSA L'INFRAZIONE SENZA CONSIDERARE CHE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE L 'ATTIVITA' ERA GIA' CHIUSA - INFONDATEZZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE - ERRATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE;
3) DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER OMESSA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO DECISIVO QUALE LO SCONTRINO DI CHIUSURA DELLA CASSA E PER MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE RICHIESTA;
4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE;
5) DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE ERRATA”.
2.1 Il resisteva, invocando la conferma della decisione gravata. CP_1
3. L'appello è fondato per l'assorbente ragione che si andrà ad illustrare e che si anticipa essere la mancata sussistenza dell'illecito.
3.1. I fatti obiettivamente non sono pacifici, in quanto la ricostruzione dei ricorrenti differisce da quella dell'Ente territoriale.
Tuttavia è però evidente, come già correttamente statuito in prime cure, che le attività ed i fatti che il Pubblico Ufficiale attesta come avvenuti alla sua presenza e caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale sono coperti dalla fede privilegiata imposta dall'art. 2700 cc. Ne consegue che le tempistiche e le presenza di clientela, ricavabili nel rapporto d'intervento e, poi, sia pur molto sommariamente, trasfusa nel verbale di accertamento e contestazione e negli atti contestuali di ispezione e conseguenti di sequestro di alimenti, bevande, attrezzatura e veicolo, utilizzato per l'attività di somministrazione al pubblico, non possono essere contrastati con l'invocata prova testimoniale di , né tantomeno da sue dichiarazioni scritte, e Testimone_1 ciò a prescindere dalla circostanza, sempre constatata dai verbalizzanti ed annotata regolarmente, che il teste indicato in realtà aveva adiuvato gli opponenti nell'attività commerciale e non era di certo un semplice cliente.
La ragion portante della decisione gravata è contenuta nella statuizione, espressamente censurata, che: <<Dal rapporto della polizia locale risulta che l'autorità interveniva dopo aver accertato la completa assenza di clienti nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 01:32 del 5 novembre 2022 e visto il protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti e l'assenza di attività di disallestimento.>>.
pagina 4 di 7 Questa statuizione non può essere condivisa.
3.2 L'attività del commercio ambulante, meglio definita come “commercio al dettaglio su area pubblica” è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D.Lgs. n. 114/98, contenente la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”.
La legge stabilisce alcuni principi generali, rimandando alle singole Regioni la programmazione dello sviluppo commerciale e la definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica ed agli enti comunali la regolamentazione di maggior dettaglio ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Nel caso di specie, unico aspetto che trova concordi le parti, trova applicazione l'art. 39 del Regolamento dei mercati e delle fiere del PG n. Controparte_1
81156/20111, entrato in vigore il 1° maggio 2011, il quale prevede al punto o comma, primo che “…l'attività di vendita itinerante può essere effettuata sostando esclusivamente per il tempo strettamente necessario a servire l'acquirente”. Tale violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 41, 3 comma, e la sanzione accessoria della confisca della merce, dell'attrezzatura, compreso l'automezzo, prevista dall' art. 42 in alcuni casi specifici e, per quanto di odierno specifico interesse, in caso di grave violazione del regolamento. Il punto o comma, 2 indica sotto la lettera b) quale grave violazione “l'attività di vendita itinerante effettuata sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente”.
Tale regolamento non stabilisce un tempo minimo o massimo di sosta per svolgere il commercio itinerante su area pubblica, se non il tempo meramente utile e necessario a servire l'avventore. La ratio della normativa si rinviene proprio nel tipo di autorizzazione per commercio “itinerante”, che a differenza di quello stanziale, prevede uno spostamento in assenza di clientela, diretto a garantire una rotazione nell'esercizio dell'attività.
L'attività di vendita veniva esercitata dalla società ricorrente in forza di espressa autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica di tipo “B”, in forma itinerante, rilasciata dal Comune di Vergato, come da "Determinazione nr. 485 del 27/11/2020".
Dopo un'attività di sorveglianza a distanza, insieme a quella di Stato, la Polizia Locale giungeva alla determinazione di elevare la contestazione e la sanzione per aver constatato l'assenza di clienti e di un inizio d' attività indicativa di disallestimento e, quindi, spostamento in altra sede stradale, nell'arco temporale dalle ore 01:17 alle ore 1:32 del 5 novembre 2022, quindi, in un lasso di tempo di quindici minuti, che ha ritenuto integrare l'estremo del protrarsi della sosta “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti.
Dal rapporto si evince che il monitoraggio è partito alle ore 00.49, costatando la presenza di alcuni avventori via via succedutisi ad intervalli di tempo che vanno dai 2' ai 7' minuti e si è protratto sino alle ore 1:32, quando i verbalizzanti sono intervenuti e pagina 5 di 7 qualificandosi, hanno proceduto alla contestazione sfociata nell'ordinanza ingiunzione opposta, per l'assenza di clienti sin dalle ore 01:17 e di un inizio di attività di disallestimento.
È evidente, quindi, che occorra rispondere alla questio iuris se il tempo di quindici minuti possa integrare l'estremo dell' “oltre il tempo strettamente necessario” per servire i clienti, che consente la sussistenza della violazione e l'irrogazione della sanzione. È altrettanto evidente che la decisione degli accertatori e dell'Ente territoriale implica una valutazione nel merito dell'attività della PA, che però deve rispondere a criteri di ragionevolezza in relazione alla situazione concreta.
Ebbene la Corte ritiene che nel caso di specie sostenere integrato l'illecito per il decorso di solo quindici minuti, non risponda ad un criterio di ragionevolezza sia in considerazione della stima quantitativa in sé sia in considerazione del tipo di attività di commercio itinerante del caso, che comporta dei tempi tecnici di preparazione degli alimenti e di disinstallazione ragionevolmente congrui con una tempistica ben maggiore, sia in relazione all'orario notturno, dove è evidente che la clientela è ben rada ed è quindi corretto aspettarsi una valutazione ampiamente più elastica. La quantificazione fatta dai verbalizzanti, i quali sono chiamati ad effettuare una valutazione del tutto soggettiva in assenza di un criterio temporale univoco, che sarebbe lecito aspettarsi da un legislatore minimamente avveduto, si mostra in fatto del tutto incongrua, in quanto appena sufficiente a consentire all'esercente una lecita aspettativa di vendita e, quindi, di guadagno, che è ragionevolmente frustrata se gli si consente di sostare in attesa di clienti per un periodo temporale così breve ovvero si pretende che tra un cliente e l'altro non possa intercorrere un intervallo temporale superiore a quindici minuti. A giudizio della Corte, quindi, nel caso di specie il tempo stimato dai verbalizzanti ed avallato dall'Ente territoriale con il rigetto del reclamo in via amministrativa e la conferma delle sanzioni con l'ordinanza ingiunzione, non appare idonea ad integrare l'estremo di per sé sfuggente di sosta “oltre il tempo strettamente necessario” a servire l'acquirente. Infatti, è ampiamente ragionevole anche in conseguenza della gravità delle sanzioni accessorie previste della confisca di automezzo, merce ed attrezzatura, che lo spazio temporale debba essere certamente ed ampiamente, superiore ai quindici minuti accordati per integrare un tempo congruo in relazione al tipo di attività ed alle dimensioni spazio- temporali, in cui la stessa era esercitata.
Ne consegue che le sanzioni principale e accessorie non possono ritenersi correttamente irrogate, con la conseguenza che merce ed attrezzatura, compreso il veicolo non dovevano essere sequestrati e, quindi, confiscati, così come non poteva irrogarsi la sanzione pecuniaria. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata.
4. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza completa del le spese di lite di entrambi gradi dovranno essere CP_1 addebitate allo stesso, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ. mod, per le fasi ivi previste e in considerazione del valore della pagina 6 di 7 causa, che deve ritenersi compreso nello scaglione per un valore indeterminato a complessità medio/alta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio relativo all'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2206/2023 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Bologna emessa nell'ambito della causa civile, iscritta al n. 3102/2023 RG, in data 30.10.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza gravata annulla l'Ordinanza di confisca merce sequestrata – ordinanza di ingiunzione n. 4/2023, emessa dal CP_1 il 17.01.2023;
[...]
- condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
e di delle spese processuali di entrambi i gradi di
[...] Parte_2 giudizio che liquida in:
- €. 7.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il primo grado;
- € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado.
Deciso in Bologna il 19.09.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
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