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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 4352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4352/2024 e introdotta con atto di citazione depositato da da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelandrea Cecere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la mandataria con rappresentanza in persona del Controparte_2 procuratore generale (giusta procura speciale conferita con atto Controparte_3 autenticato dal notaio , notaio in Milano, rep. 8142 del 07/03/2022, reg. a Persona_1
Milano DP I il 09/03/2022 al n. 18487 serie 1T; All. A), rappresentata e difesa dall'avv.
Giada Isidori in virtù di procura generale alle liti rep. n. 41200 per atto del notaio Persona_2 di Grosseto in data 23/05/2014 allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Illuminati
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE
1 con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Federici in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio notaio in La Spezia, del 27 novembre 2020, Persona_3
Rep. n. 10378 e Racc. n. 4640 allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 23 maggio 2025, svoltasi ex art. 281sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni di seguito trascritte:
- per l'opponente: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 513/2024 pubblicato in data 6 maggio 2024 da questo Ufficio";
- per l'opposta:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte
e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per
l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria dell'importo di euro 14.002,43 o della diversa somma che sarà accertata in Controparte_2 corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre a interessi convenzionali, nei limiti del tasso soglia, dal
30.11.2015 al saldo effettivo;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”;
2 - per la terza intervenuta cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c.:
“Interviene e si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente innanzi al Tribunale di Ancona, R.G. n. 4352/2024, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositate dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Per l'effetto, chiede che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso da questo tribunale il
30.04.2024, che l'ha condannato a pagare a favore della la somma di € Controparte_1
14.002,43, oltre agli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del danaro concesso con contratto di finanziamento revolving n.
01100700287 stipulato con la GO AT s.p.a. il 24.05.2008.
L'opponente ha eccepito, laconicamente, la carenza di titolarità attiva della società opposta, sostenendo che non siano state validamente notificate al debitore ingiunto le dedotte cessioni di credito (così testualmente nell'atto di citazione: “Non essendo state validamente notificate al debitore ingiunto le dedotte cessioni di credito, l'opponente non è stato posto nella condizione di poter conoscere adeguatamente le singole operazioni di cartolarizzazione del credito”), e l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010 sia nella materia bancaria che in quella finanziaria.
2. La società opposta costituendosi ha allegato e documentato la stipulazione del contratto di finanziamento c.d. revolving per la finalità di consolidamento del debito con altre banche o società finanziarie, che prevede l'erogazione della somma di € 15.000 con restituzione mediante rate mensili da € 345,00, al TAN del 13,25% e al TAEG del 14,60% con commissione di istruttoria pari a € 150,00. Ha documentato l'erogazione delle somme a favore di società finanziarie terze.
L'opposta ha poi specificato che il credito ingiunto è composto da € 13.396,12 per capitale scaduto e non pagato (alla data della decadenza dal beneficio del termine avvenuta il
06/03/2010) oltre ad € 582,57 per interessi scaduti e non pagati (calcolati al TAN del
3 13,25%) ed € 23,74 per spese (computate dalla data della decadenza dal beneficio del termine alla data della cessione del contratto del 31/08/2013).
Ha aggiunto che il debitore, in qualità di consumatore, ha sottoscritto e approvato specificamente le clausole vessatorie agli artt. 1314 e 1342 c.c.
L'opposta ha contestato il fondamento delle avverse doglianze, evidenziando, preliminarmente, l'inesistenza e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di opposizione per la sua genericità e sinteticità.
Inoltre, riguardo l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha specificato che l'obbligo sarebbe sorto solo al momento della pronuncia sulla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che, pertanto, la procedura di mediazione sarebbe dovuta essere attivata nel corso del presente giudizio promosso da controparte.
A conforto della sua legittimazione attiva rispetto alla pretesa creditoria azionata, parte opposta ha evidenziato come essa risultasse compresa in plurime operazioni di cessione in blocco dei crediti. Ha evidenziato che le numerose cessioni formalizzate tramite cartolarizzazione sono state rese efficaci e notificate tramite pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e che, da tale pubblicazione, discende la legittimazione del cessionario.
Per quanto invece riguarda la fondatezza e liquidità del credito azionato, l'opposta ha affermato che controparte non ha sollevato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione scaturente e che il contratto di finanziamento sottoscritto ha avuto esecuzione senza che nessuna eccezione sia mai stata mai sollevata dal debitore.
3. Nel corso del giudizio, il 23 dicembre 2024 è intervenuto ex art. 111 c.p.c. il successivo cessionario del credito, la dichiarando che con contratto del Controparte_4
28.11.2024 ha acquistato pro soluto un portafoglio crediti da e ha chiesto CP_1
l'estromissione della cedente.
E' stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, il cui obbligo sorge soltanto nel momento in cui il giudice si pronuncia sulla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 5 comma 4
4 del d.lgs. 28/2010; questo ha avuto esito negativo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente non si è opposto all'estromissione dell'opposto dal processo chiesta dal terzo intervenuto.
4. L'eccezione formulata da parte opponente di “carenza di titolarità attiva della società opposta”, in alcun modo precisata entro i termini istruttori assegnati, è rimasta del tutto generica e non specificata, pur a fronte della costituzione di parte opposta che ha specificamente allegato i fatti posti a fondamento di ciascuna delle cessioni successive che l'hanno portata ad essere l'effettiva titolare del diritto fatto valere in giudizio e pur a fronte delle prove prodotte in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo, un fatto- diritto, del diritto che si vuol far valere in giudizio. E' onere dell'attore allegare e provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, ex art. 2697 c.c.
La negazione della titolarità del rapporto attivo è una mera difesa del convenuto, non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c., non è quindi un'eccezione, e, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. 2951 del 2016).
La titolarità del diritto fatto valere può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Nel caso di specie, rilevante per ritenere provata la titolarità attiva del diritto di credito ex art. 115, primo comma, c.p.c., è la mancata contestazione delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di risposta e delle prove fornite a supporto. Onere del convenuto (la parte opponente nel caso di specie) è prendere tempestivamente posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".
4.1. Ad abundatiam si rileva che parte opposta ha comunque allegato e documentato i vari passaggi che si sono succeduti nel tempo e che hanno comportato le successioni a titolo
5 universale e poi particolare nel credito ingiunto:
1) il 09.12.2003 la è stata conferita nella AT s.p.a. (come risulta Controparte_5 dalla visura storica di , doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta); Controparte_5
2) il 29.6.2009 AT si è fusa per incorporazione nella GO s.p.a. (come risulta dalla visura storica di AT, pag. 14, doc. n. 4 allegato alla comparsa di risposta); quest'ultima ha variato la denominazione in GO AT il 28.12.2009 (doc. n. 5 allegato alla comparsa di risposta);
3) il 10.12.2013 GO AT ha ceduto il credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alla come risulta dalla pubblicazione sulla G.U. n.152 Controparte_6 del 28.12.2013 della notizia della cessione, avente a oggetto: “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente GO AT che alla data del 31 agosto 2103 (la “Data di Valutazione”) soddisfino tutti i seguenti criteri: “a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rap- porti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da GO AT S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di GO
S.p.A.) oppure da AT S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in GO S.p.A.) oppure da (antecedentemente alla fusione per incorporazione in GO Controparte_7
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)” (doc. n. 6 allegato alla comparsa di risposta);
4) il 27.11.2015 ceduto alla il credito in questione con Controparte_8 Controparte_9 contratto di cessione (doc. n. 4 fascicolo monitorio) la cui notizia è stata pubblicata sulla
G.U. n. 141 del 05.12.2015 (doc. n. 7 allegato alla comparsa di risposta), da cui emerge che la cessione ha avuto ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonché ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla Cedente in relazione o in connessione ai relativi contratti da cui i crediti derivano e ad ogni altro contratto ed atto ad essi connesso […] purché detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la Cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con GO AT S.p.A., e di due ulteriori contratti di cessione stipulati in data 10 dicembre 2013 con Sunrise S.r.l.” ; la cessione è stata
6 anche comunicata anche all'opponente per lettera racc.ta a.r. del 30.11.2015 (doc. n. 10 allegato al fascicolo monitorio);
5) il 29.06.2018 ha poi conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e CP_9 gestione di portafogli di crediti deteriorati alla propria controllata, la Controparte_10
(come risulta dalla visura storica di , doc. n. 8; dal contratto di Controparte_10 conferimento, doc. n. 9 e dalla G.U. numero 92 parte seconda del 09.08.2018 in cui il conferimento è stato pubblicato, doc. n. 10, tutti allegati alla comparsa di risposta);
6) infine, il 23.12.2021, ha ceduto a il credito ingiunti Controparte_10 CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con contratto reg. in data 17.03.2022 al n.
682 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, (doc. n. 8 fascicolo monitorio), la cui notizia è stata pubblicata in G.U. n. 2 del 08.01.2022 (doc. n. 9 fascicolo monitorio), da cui risulta che la cessione ha avuto ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Riferimento, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Riferimento in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) nella titolarità del Cedente alla Data di Conclusione -e vantati dalla stessa
Cedente, (i "Crediti"), nei confronti dei relativi soggetti debitori (tali soggetti di seguito denominati, cumulativamente, "Debitori Ceduti" e, ciascuno di essi, singolarmente, "Debitore Ceduto"), che alla Data di
Riferimento (o alla diversa data ivi indicata) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri. (i) crediti acquistati da o da o loro incorporate ed anche comunque Controparte_9 Controparte_10 attraverso diverse” il 29 giugno 2018, come precisato nel contratto di cessione.
Da ultimo il 28.11.2024 ha ceduto alla il credito CP_1 Controparte_4 ingiunto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione operata con contratto (cfr. doc. 2a e
2b allegato alla comparsa di costituzione) la cui notizia è stata pubblicata sulla G.U. parte II,
n. 144 del 7 dicembre 2024 in cui è dichiarato che oggetto di cessione sono stati: “tutti i crediti per capitale, interessi di qualsiasi natura, diritti accessori, spese e qualsiasi altro costo aggiuntivo, in ogni caso dovuto ai sensi della leggeapplicabile o del contratto che ha originato i crediti, […] vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, la cui cessione a favore del Cessionario è confermata dall'inserimento del relativo NDG sul sito web “https://www.axactor.com/it/informativa-al-pubblico-2” e che, alla Data di Cont Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) sono stati acquistati da da (i) CP_1
i sensi degli accordi di cessione stipulati in data 12 dicembre Parte_2
7 2018 e 15 ottobre 2019; o (ii) . ai sensi dei contratti di compravendita di crediti Parte_3 sti- pulati in data 22 febbraio 2018, 5 novembre 2020 e 3 marzo 2022; ovvero (iii)
[...]
i sensi di due contratti di compra- vendita di crediti stipulati in data 23 dicembre Controparte_10
2021” (doc. 2c allegato alla comparsa di costituzione).
I suddetti documenti prodotti dall'opposta e dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. comprovano la titolarità della pretesa creditoria azionata in via monitoria in capo, dapprima,
a parte opposta e, successivamente, in capo alla società terza intervenuta.
4.2. E' opportuno inoltre precisare che la cd. cartolarizzazione dei crediti è disciplinata dalla legge 30 aprile 1999 n. 130. Essa è un'operazione finanziaria tramite la quale il creditore cede propri crediti ad una società che si occupa della loro trasformazione in titoli negoziabili sul mercato finanziario.
L'art. 4 della suddetta legge, disciplinando modalità ed efficacia della cessione, richiama l'art. 58 del TUB, il quale prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione del credito come mezzo per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto.
L'art. 58 TUB stabilisce una disciplina particolare che si discosta da quella generale prevista nel caso di cessione dei crediti. Tale deroga è giustificata proprio dalla natura dei
“blocchi di crediti” che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni.
Ecco quindi che nel caso della cessione dei crediti cartolarizzati, la pubblicazione della cessione stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce l'accettazione da parte del debitore ceduto, come previsto invece dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c., dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
E' stato precisato che “Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.” (cfr. e multis Cass. n. 11436 del 2021).
Ne deriva che la natura consensuale della cessione comporta che il credito si
8 trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia della cessione consegue alla notificazione al contraente ceduto, adempimento che non è subordinato a particolari requisiti di forma.
Quindi, la disciplina prevista dall'art. 58 TUB mira sostanzialmente a contemperare le esigenze, da un lato, di facilitare le operazioni di cessione in blocco e, dall'altro, di fornire adeguata informazione agli interessati.
4.3. Ciò premesso, il creditore che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario per il recupero del proprio credito in forza di una cessione di crediti in blocco, deve fornire la prova della titolarità del diritto fatto valere, dimostrando che il proprio credito sia incluso in questa operazione (cfr. in materia di crediti cartolarizzati, Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 4277/2023; Cass. n.
5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Il tema della prova della titolarità del credito in capo al cessionario è un argomento molto dibattuto in giurisprudenza.
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la titolarità attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura
9 informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione, il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Nella specie, non si comprende neppure cosa esattamente parte opponente abbia contestato atteso che si è limitata ad affermare che “l'opponente non è stato posto nella condizione di poter conoscere adeguatamente le singole operazioni di cartolarizzazione del credito”. Come già evidenziato, a fronte della specifica allegazione in sede di comparsa di risposta dei singoli contratti che hanno trasferito la titolarità del diritto controverso, parte opponente nulla ha contestato. Oltretutto nella specie, parte opposta ha prodotto anche i contratti di cessione, quello di fusione mediante incorporazione e quello di cessione d'azienda.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
10 La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
11 giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello
12 specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
13 In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad
14 esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, si ritiene che parte opposta e la terza intervenuta, che ha fatto proprie le difese della prima, abbiano fornito prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle singole cessioni intervenute, attraverso la produzione sopra menzionata di: 1) tutte le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale che permettono di individuare i rapporti riguardanti le cessioni del credito, dal momento che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di rapporti ceduti consentono di individuare il rapporto oggetto di cessione;
2) documentazione societaria attestante trasferimenti d'azienda, fusioni mediante incorporazioni, conferimenti di rami d'azienda che comportano la successione a titolo universale nei rapporti giuridici riferibili all'azienda; variazione di denominazione;
3) contratti di cessione del credito, a cascata, tra e tra e , nonché, da ultimo, CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_1 tra e;
4) comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. al debitore CP_4 CP_1 di avviso di cessione da parte di CP_9
I suddetti documenti provano la titolarità sostanziale della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
15 Da ultimo, il possesso del documento contrattuale costituisce ulteriore indizio dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di ciascuna delle cessioni intervenute nel tempo.
Pertanto, infondata è la contestazione relativa alla mancata notifica delle cessioni, essendosi, come già detto, la notifica perfezionata per effetto della pubblicazione ex art. 58
T.U.B. sulla G.U., in ordine al cui contenuto, con particolare riferimento ai criteri di individuazione del credito ceduto, nessuna contestazione specifica è stata sollevata dalla parte interessata.
5. Nel merito, l'opponente non ha contestato né l'esistenza del credito azionato, né il suo ammontare.
Come detto, ha prodotto fin dal procedimento monitorio sia il contratto di CP_1 finanziamento del 24.05.2008 n. 01100700287 sottoscritto da con Parte_1 CP_5
, che documentazione attestante l'erogazione di somme a favore di alcune società
[...] finanziarie, nonché l'estratto conto certificato redatto dal GO AT, aggiornato al
31/08/2013 riportante il saldo di € 14.002,43. In questo risultano registrati gli utilizzi del denaro concesso con la linea di credito e i rimborsi parziali mensilmente effettuati, inizialmente a mezzo RID e successivamente a mezzo bollettini postali e vaglia.
L'opponente non ha in alcun modo contestato l'avvenuta erogazione delle somme, né tantomeno ha eccepito di aver estinto l'obbligazione a seguito di pagamento.
Pertanto il credito ingiunto risulta provato.
6. Dalla data del deposito della comparsa di costituzione del terzo intervenuto l'opposto non ha più compiuto attività processuali.
Stante la richiesta del terzo intervenuto, successore a titolo particolare, nel diritto controverso di estromissione del cedente, a cui l'opponente non si è opposto, sussistono i presupposti per dichiarare l'estromissione dell'opposto.
7. Ai sensi dell'art 91 c.p.c. l'opponente deve essere condannato a rimborsare sia alla parte estromessa dal processo che alla terza intervenuta le spese processuali da queste anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del d. m. n. 55/2014, parametri minimi (stante la semplicità delle questioni) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non avendo nessuna delle parti depositato memorie istruttorie) per le cause di
16 valore pari al petitum.
8. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce dei motivi posti a base dell'opposizione.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è
17 orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte opponente si rinviene nel fatto di aver opposto un decreto ingiuntivo basandosi su motivi manifestamente inconsistenti, allegati in maniera totalmente generica e che, anche a seguito della costituzione di parte opposta, non
18 sono stati in alcun modo precisati e argomentati nei termini istruttori, indice di consapevolezza della loro infondatezza.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve quindi concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta e del terzo intervenuto di una somma equitativamente determinata in € 800, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) dichiara l'estromissione ex art. 111 c.p.c. della che ha agito in giudizio a Controparte_1 mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_2
2) rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione depositato il 12 Parte_1 agosto 2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso da questo tribunale il
30.04.2024; per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c. a favore della Controparte_4
3) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare alla e alla Parte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] le spese processuali da questi anticipate, liquidate nella somma di € 1.700, oltre CP_11 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale a favore di ciascuna società;
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare alla e alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 800, a favore di ciascuna società. Controparte_4
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 4 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4352/2024 e introdotta con atto di citazione depositato da da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelandrea Cecere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la mandataria con rappresentanza in persona del Controparte_2 procuratore generale (giusta procura speciale conferita con atto Controparte_3 autenticato dal notaio , notaio in Milano, rep. 8142 del 07/03/2022, reg. a Persona_1
Milano DP I il 09/03/2022 al n. 18487 serie 1T; All. A), rappresentata e difesa dall'avv.
Giada Isidori in virtù di procura generale alle liti rep. n. 41200 per atto del notaio Persona_2 di Grosseto in data 23/05/2014 allegata alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Illuminati
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE
1 con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Federici in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio notaio in La Spezia, del 27 novembre 2020, Persona_3
Rep. n. 10378 e Racc. n. 4640 allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 23 maggio 2025, svoltasi ex art. 281sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni di seguito trascritte:
- per l'opponente: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 513/2024 pubblicato in data 6 maggio 2024 da questo Ufficio";
- per l'opposta:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte
e documentate, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per
l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria dell'importo di euro 14.002,43 o della diversa somma che sarà accertata in Controparte_2 corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre a interessi convenzionali, nei limiti del tasso soglia, dal
30.11.2015 al saldo effettivo;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”;
2 - per la terza intervenuta cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c.:
“Interviene e si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente innanzi al Tribunale di Ancona, R.G. n. 4352/2024, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositate dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Per l'effetto, chiede che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso da questo tribunale il
30.04.2024, che l'ha condannato a pagare a favore della la somma di € Controparte_1
14.002,43, oltre agli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del danaro concesso con contratto di finanziamento revolving n.
01100700287 stipulato con la GO AT s.p.a. il 24.05.2008.
L'opponente ha eccepito, laconicamente, la carenza di titolarità attiva della società opposta, sostenendo che non siano state validamente notificate al debitore ingiunto le dedotte cessioni di credito (così testualmente nell'atto di citazione: “Non essendo state validamente notificate al debitore ingiunto le dedotte cessioni di credito, l'opponente non è stato posto nella condizione di poter conoscere adeguatamente le singole operazioni di cartolarizzazione del credito”), e l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010 sia nella materia bancaria che in quella finanziaria.
2. La società opposta costituendosi ha allegato e documentato la stipulazione del contratto di finanziamento c.d. revolving per la finalità di consolidamento del debito con altre banche o società finanziarie, che prevede l'erogazione della somma di € 15.000 con restituzione mediante rate mensili da € 345,00, al TAN del 13,25% e al TAEG del 14,60% con commissione di istruttoria pari a € 150,00. Ha documentato l'erogazione delle somme a favore di società finanziarie terze.
L'opposta ha poi specificato che il credito ingiunto è composto da € 13.396,12 per capitale scaduto e non pagato (alla data della decadenza dal beneficio del termine avvenuta il
06/03/2010) oltre ad € 582,57 per interessi scaduti e non pagati (calcolati al TAN del
3 13,25%) ed € 23,74 per spese (computate dalla data della decadenza dal beneficio del termine alla data della cessione del contratto del 31/08/2013).
Ha aggiunto che il debitore, in qualità di consumatore, ha sottoscritto e approvato specificamente le clausole vessatorie agli artt. 1314 e 1342 c.c.
L'opposta ha contestato il fondamento delle avverse doglianze, evidenziando, preliminarmente, l'inesistenza e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di opposizione per la sua genericità e sinteticità.
Inoltre, riguardo l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha specificato che l'obbligo sarebbe sorto solo al momento della pronuncia sulla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che, pertanto, la procedura di mediazione sarebbe dovuta essere attivata nel corso del presente giudizio promosso da controparte.
A conforto della sua legittimazione attiva rispetto alla pretesa creditoria azionata, parte opposta ha evidenziato come essa risultasse compresa in plurime operazioni di cessione in blocco dei crediti. Ha evidenziato che le numerose cessioni formalizzate tramite cartolarizzazione sono state rese efficaci e notificate tramite pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e che, da tale pubblicazione, discende la legittimazione del cessionario.
Per quanto invece riguarda la fondatezza e liquidità del credito azionato, l'opposta ha affermato che controparte non ha sollevato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione scaturente e che il contratto di finanziamento sottoscritto ha avuto esecuzione senza che nessuna eccezione sia mai stata mai sollevata dal debitore.
3. Nel corso del giudizio, il 23 dicembre 2024 è intervenuto ex art. 111 c.p.c. il successivo cessionario del credito, la dichiarando che con contratto del Controparte_4
28.11.2024 ha acquistato pro soluto un portafoglio crediti da e ha chiesto CP_1
l'estromissione della cedente.
E' stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, il cui obbligo sorge soltanto nel momento in cui il giudice si pronuncia sulla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 5 comma 4
4 del d.lgs. 28/2010; questo ha avuto esito negativo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente non si è opposto all'estromissione dell'opposto dal processo chiesta dal terzo intervenuto.
4. L'eccezione formulata da parte opponente di “carenza di titolarità attiva della società opposta”, in alcun modo precisata entro i termini istruttori assegnati, è rimasta del tutto generica e non specificata, pur a fronte della costituzione di parte opposta che ha specificamente allegato i fatti posti a fondamento di ciascuna delle cessioni successive che l'hanno portata ad essere l'effettiva titolare del diritto fatto valere in giudizio e pur a fronte delle prove prodotte in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo, un fatto- diritto, del diritto che si vuol far valere in giudizio. E' onere dell'attore allegare e provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, ex art. 2697 c.c.
La negazione della titolarità del rapporto attivo è una mera difesa del convenuto, non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c., non è quindi un'eccezione, e, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. 2951 del 2016).
La titolarità del diritto fatto valere può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Nel caso di specie, rilevante per ritenere provata la titolarità attiva del diritto di credito ex art. 115, primo comma, c.p.c., è la mancata contestazione delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di risposta e delle prove fornite a supporto. Onere del convenuto (la parte opponente nel caso di specie) è prendere tempestivamente posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".
4.1. Ad abundatiam si rileva che parte opposta ha comunque allegato e documentato i vari passaggi che si sono succeduti nel tempo e che hanno comportato le successioni a titolo
5 universale e poi particolare nel credito ingiunto:
1) il 09.12.2003 la è stata conferita nella AT s.p.a. (come risulta Controparte_5 dalla visura storica di , doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta); Controparte_5
2) il 29.6.2009 AT si è fusa per incorporazione nella GO s.p.a. (come risulta dalla visura storica di AT, pag. 14, doc. n. 4 allegato alla comparsa di risposta); quest'ultima ha variato la denominazione in GO AT il 28.12.2009 (doc. n. 5 allegato alla comparsa di risposta);
3) il 10.12.2013 GO AT ha ceduto il credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alla come risulta dalla pubblicazione sulla G.U. n.152 Controparte_6 del 28.12.2013 della notizia della cessione, avente a oggetto: “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente GO AT che alla data del 31 agosto 2103 (la “Data di Valutazione”) soddisfino tutti i seguenti criteri: “a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rap- porti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da GO AT S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di GO
S.p.A.) oppure da AT S.p.A. (antecedentemente alla fusione per incorporazione in GO S.p.A.) oppure da (antecedentemente alla fusione per incorporazione in GO Controparte_7
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)” (doc. n. 6 allegato alla comparsa di risposta);
4) il 27.11.2015 ceduto alla il credito in questione con Controparte_8 Controparte_9 contratto di cessione (doc. n. 4 fascicolo monitorio) la cui notizia è stata pubblicata sulla
G.U. n. 141 del 05.12.2015 (doc. n. 7 allegato alla comparsa di risposta), da cui emerge che la cessione ha avuto ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati, nonché ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei debitori ceduti vantata dalla Cedente in relazione o in connessione ai relativi contratti da cui i crediti derivano e ad ogni altro contratto ed atto ad essi connesso […] purché detti Crediti, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) siano Crediti dei quali la Cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con GO AT S.p.A., e di due ulteriori contratti di cessione stipulati in data 10 dicembre 2013 con Sunrise S.r.l.” ; la cessione è stata
6 anche comunicata anche all'opponente per lettera racc.ta a.r. del 30.11.2015 (doc. n. 10 allegato al fascicolo monitorio);
5) il 29.06.2018 ha poi conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e CP_9 gestione di portafogli di crediti deteriorati alla propria controllata, la Controparte_10
(come risulta dalla visura storica di , doc. n. 8; dal contratto di Controparte_10 conferimento, doc. n. 9 e dalla G.U. numero 92 parte seconda del 09.08.2018 in cui il conferimento è stato pubblicato, doc. n. 10, tutti allegati alla comparsa di risposta);
6) infine, il 23.12.2021, ha ceduto a il credito ingiunti Controparte_10 CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con contratto reg. in data 17.03.2022 al n.
682 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, (doc. n. 8 fascicolo monitorio), la cui notizia è stata pubblicata in G.U. n. 2 del 08.01.2022 (doc. n. 9 fascicolo monitorio), da cui risulta che la cessione ha avuto ad oggetto: “tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Riferimento, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Riferimento in base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) nella titolarità del Cedente alla Data di Conclusione -e vantati dalla stessa
Cedente, (i "Crediti"), nei confronti dei relativi soggetti debitori (tali soggetti di seguito denominati, cumulativamente, "Debitori Ceduti" e, ciascuno di essi, singolarmente, "Debitore Ceduto"), che alla Data di
Riferimento (o alla diversa data ivi indicata) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri. (i) crediti acquistati da o da o loro incorporate ed anche comunque Controparte_9 Controparte_10 attraverso diverse” il 29 giugno 2018, come precisato nel contratto di cessione.
Da ultimo il 28.11.2024 ha ceduto alla il credito CP_1 Controparte_4 ingiunto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione operata con contratto (cfr. doc. 2a e
2b allegato alla comparsa di costituzione) la cui notizia è stata pubblicata sulla G.U. parte II,
n. 144 del 7 dicembre 2024 in cui è dichiarato che oggetto di cessione sono stati: “tutti i crediti per capitale, interessi di qualsiasi natura, diritti accessori, spese e qualsiasi altro costo aggiuntivo, in ogni caso dovuto ai sensi della leggeapplicabile o del contratto che ha originato i crediti, […] vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, la cui cessione a favore del Cessionario è confermata dall'inserimento del relativo NDG sul sito web “https://www.axactor.com/it/informativa-al-pubblico-2” e che, alla Data di Cont Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) sono stati acquistati da da (i) CP_1
i sensi degli accordi di cessione stipulati in data 12 dicembre Parte_2
7 2018 e 15 ottobre 2019; o (ii) . ai sensi dei contratti di compravendita di crediti Parte_3 sti- pulati in data 22 febbraio 2018, 5 novembre 2020 e 3 marzo 2022; ovvero (iii)
[...]
i sensi di due contratti di compra- vendita di crediti stipulati in data 23 dicembre Controparte_10
2021” (doc. 2c allegato alla comparsa di costituzione).
I suddetti documenti prodotti dall'opposta e dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. comprovano la titolarità della pretesa creditoria azionata in via monitoria in capo, dapprima,
a parte opposta e, successivamente, in capo alla società terza intervenuta.
4.2. E' opportuno inoltre precisare che la cd. cartolarizzazione dei crediti è disciplinata dalla legge 30 aprile 1999 n. 130. Essa è un'operazione finanziaria tramite la quale il creditore cede propri crediti ad una società che si occupa della loro trasformazione in titoli negoziabili sul mercato finanziario.
L'art. 4 della suddetta legge, disciplinando modalità ed efficacia della cessione, richiama l'art. 58 del TUB, il quale prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione del credito come mezzo per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto.
L'art. 58 TUB stabilisce una disciplina particolare che si discosta da quella generale prevista nel caso di cessione dei crediti. Tale deroga è giustificata proprio dalla natura dei
“blocchi di crediti” che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni.
Ecco quindi che nel caso della cessione dei crediti cartolarizzati, la pubblicazione della cessione stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce l'accettazione da parte del debitore ceduto, come previsto invece dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c., dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
E' stato precisato che “Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.” (cfr. e multis Cass. n. 11436 del 2021).
Ne deriva che la natura consensuale della cessione comporta che il credito si
8 trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia della cessione consegue alla notificazione al contraente ceduto, adempimento che non è subordinato a particolari requisiti di forma.
Quindi, la disciplina prevista dall'art. 58 TUB mira sostanzialmente a contemperare le esigenze, da un lato, di facilitare le operazioni di cessione in blocco e, dall'altro, di fornire adeguata informazione agli interessati.
4.3. Ciò premesso, il creditore che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario per il recupero del proprio credito in forza di una cessione di crediti in blocco, deve fornire la prova della titolarità del diritto fatto valere, dimostrando che il proprio credito sia incluso in questa operazione (cfr. in materia di crediti cartolarizzati, Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 4277/2023; Cass. n.
5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Il tema della prova della titolarità del credito in capo al cessionario è un argomento molto dibattuto in giurisprudenza.
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la titolarità attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura
9 informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione, il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Nella specie, non si comprende neppure cosa esattamente parte opponente abbia contestato atteso che si è limitata ad affermare che “l'opponente non è stato posto nella condizione di poter conoscere adeguatamente le singole operazioni di cartolarizzazione del credito”. Come già evidenziato, a fronte della specifica allegazione in sede di comparsa di risposta dei singoli contratti che hanno trasferito la titolarità del diritto controverso, parte opponente nulla ha contestato. Oltretutto nella specie, parte opposta ha prodotto anche i contratti di cessione, quello di fusione mediante incorporazione e quello di cessione d'azienda.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
10 La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
11 giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello
12 specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
13 In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad
14 esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, si ritiene che parte opposta e la terza intervenuta, che ha fatto proprie le difese della prima, abbiano fornito prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle singole cessioni intervenute, attraverso la produzione sopra menzionata di: 1) tutte le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale che permettono di individuare i rapporti riguardanti le cessioni del credito, dal momento che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di rapporti ceduti consentono di individuare il rapporto oggetto di cessione;
2) documentazione societaria attestante trasferimenti d'azienda, fusioni mediante incorporazioni, conferimenti di rami d'azienda che comportano la successione a titolo universale nei rapporti giuridici riferibili all'azienda; variazione di denominazione;
3) contratti di cessione del credito, a cascata, tra e tra e , nonché, da ultimo, CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_1 tra e;
4) comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. al debitore CP_4 CP_1 di avviso di cessione da parte di CP_9
I suddetti documenti provano la titolarità sostanziale della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
15 Da ultimo, il possesso del documento contrattuale costituisce ulteriore indizio dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di ciascuna delle cessioni intervenute nel tempo.
Pertanto, infondata è la contestazione relativa alla mancata notifica delle cessioni, essendosi, come già detto, la notifica perfezionata per effetto della pubblicazione ex art. 58
T.U.B. sulla G.U., in ordine al cui contenuto, con particolare riferimento ai criteri di individuazione del credito ceduto, nessuna contestazione specifica è stata sollevata dalla parte interessata.
5. Nel merito, l'opponente non ha contestato né l'esistenza del credito azionato, né il suo ammontare.
Come detto, ha prodotto fin dal procedimento monitorio sia il contratto di CP_1 finanziamento del 24.05.2008 n. 01100700287 sottoscritto da con Parte_1 CP_5
, che documentazione attestante l'erogazione di somme a favore di alcune società
[...] finanziarie, nonché l'estratto conto certificato redatto dal GO AT, aggiornato al
31/08/2013 riportante il saldo di € 14.002,43. In questo risultano registrati gli utilizzi del denaro concesso con la linea di credito e i rimborsi parziali mensilmente effettuati, inizialmente a mezzo RID e successivamente a mezzo bollettini postali e vaglia.
L'opponente non ha in alcun modo contestato l'avvenuta erogazione delle somme, né tantomeno ha eccepito di aver estinto l'obbligazione a seguito di pagamento.
Pertanto il credito ingiunto risulta provato.
6. Dalla data del deposito della comparsa di costituzione del terzo intervenuto l'opposto non ha più compiuto attività processuali.
Stante la richiesta del terzo intervenuto, successore a titolo particolare, nel diritto controverso di estromissione del cedente, a cui l'opponente non si è opposto, sussistono i presupposti per dichiarare l'estromissione dell'opposto.
7. Ai sensi dell'art 91 c.p.c. l'opponente deve essere condannato a rimborsare sia alla parte estromessa dal processo che alla terza intervenuta le spese processuali da queste anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del d. m. n. 55/2014, parametri minimi (stante la semplicità delle questioni) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non avendo nessuna delle parti depositato memorie istruttorie) per le cause di
16 valore pari al petitum.
8. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce dei motivi posti a base dell'opposizione.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è
17 orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte opponente si rinviene nel fatto di aver opposto un decreto ingiuntivo basandosi su motivi manifestamente inconsistenti, allegati in maniera totalmente generica e che, anche a seguito della costituzione di parte opposta, non
18 sono stati in alcun modo precisati e argomentati nei termini istruttori, indice di consapevolezza della loro infondatezza.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve quindi concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta e del terzo intervenuto di una somma equitativamente determinata in € 800, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) dichiara l'estromissione ex art. 111 c.p.c. della che ha agito in giudizio a Controparte_1 mezzo della mandataria con rappresentanza Controparte_2
2) rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione depositato il 12 Parte_1 agosto 2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso da questo tribunale il
30.04.2024; per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c. a favore della Controparte_4
3) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare alla e alla Parte_1 Controparte_1 [...]
[...]
[...] le spese processuali da questi anticipate, liquidate nella somma di € 1.700, oltre CP_11 rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale a favore di ciascuna società;
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare alla e alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 800, a favore di ciascuna società. Controparte_4
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 4 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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