Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte rileva che la Soget S.p.a. non ha fornito alcuna prova documentale delle notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento precedente, limitandosi a dichiararle. Inoltre, anche considerando la data di emissione dell'ingiunzione n. 198045, risulta trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento dell'IMU 2013 e 2014 fino al 2022.

  • Rigettato
    Eccezione di duplicazione dei titoli

    La Corte ritiene infondata tale eccezione, poiché nella controversia precedente erano stati trattati atti di coobbligazione tributaria, mentre nel presente giudizio si contesta la legittimità di atti di ingiunzione.

  • Accolto
    Nullità delle pregresse notifiche

    La Corte rileva la mancanza di prova da parte della Soget S.p.a. riguardo all'effettiva esecuzione delle notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione n. 198045. Viene inoltre evidenziata la notifica irrituale e nulla dell'ingiunzione n. 198045 agli eredi, senza prova della sua corretta esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
    Numero : 37
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo