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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 AL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TR - Largo Vescovile 1 66030 TR CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0039703 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese vinte
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...], ha promosso ricorso per l'annullamento della ingiunzione n. 39703 del 03.03.2025 portante il pagamento a recupero della somma di € 562,57 di cui
€ 487,32 per IMU del 2013 e del 2014 ed il resto per interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica.
A sostegno del ricorso ha addotto, in primis, la illegittimità della duplicazione dei titoli stante la contestuale pendenza, per le medesime causali, di una separata azione contenziosa in riserva di decisione avanti questa stessa Corte.
In secondo luogo, nel rilievo della addotta nullità delle pregresse notifiche, ha eccepito la maturata prescrizione estintiva sia delle imposte che degli interessi.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Si è costituita la SO.GE.T. s.p.a. che ha respinto il rilievo della duplicazione dei titoli ed ha inoltre resistito alle eccezione di prescrizione affermando che in data 14.09.2022 era stata notificata, in mani di Nominativo_3
– all'epoca debitore principale ancora in vita – la ingiunzione n. 198045 per l'IMU e gli accessori oggi in contestazione ed ancora prima, cioè in data 01.02.2018 erano stati notificati gli avvisi di accertamento n. 13000110 per IMU 2013 e n. 14000106 per IMU 2014.
In considerazione del fatto che la ingiunzione n. 198045 notificata il 14.09.2022 non era stata mai contestata il debito doveva quindi considerarsi, divenuto irretrattabile.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese.
Nella udienza del 4 giugno 2025 la controversia veniva rimessa sul ruolo onde verificare l'esito della controversia n. R.G.R. 541/2024 vertente tra le stesse parti in materia di IMU 2013 e 2014. Veniva quindi fissata, per la discussione, la successiva udienza del 15.10.2025 nella quale la Corte, preso atto che nella cennata la controversia R.G.R. 541/2024 era stata depositata la sentenza n. 230/2025 del 19.05.2025 – sulle conclusioni delle parti come in verbale – ha trattenuto la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Osserva preliminarmente la Corte che la eccezione di duplicazione dei titoli debitori sollevata dalla ricorrente
è infondata in quanto, pur nella identità delle causali tributarie – IMU 2013 e 2014, nella controversia R.G.
R. 541/2024 sono stati trattati gli atti di coobbligazione tributaria mentre nella presente causa è stata sollevata questione di legittimità di veri e propri atti di ingiunzione. La IMU degli anni 2013 e 2014, con gli interessi e gli accessori di riscossione iscritti nella ingiunzione di pagamento n. 39703 del 03.03.2025, notificata alla ricorrente in data 11 marzo 2025, attiene ad immobili situati nel Comune di TR e già di proprietà di Nominativo_3 Benigno, genitore di Ricorrente_1, residente in [...]e di Nominativo_3, residente in [...], deceduto il 7-3-2023 come specificato nel corpo della ripetuta sentenza di questa Corte n. 230 del 19.05.2025, resa all'esito del giudizio R.G.R.
541/2024.
La Soget s.p.a. ha sostenuto, nelle proprie controdeduzioni, che prima della ingiunzione n. 39703 del 03.03.2025, era stata notificata in mani proprie di Nominativo_3 la ingiunzione n. 198045 in data 14.09.2022 e, ancora prima, cioè in data 01.02.2018, erano stati notificati gli avvisi di accertamento n. 13000110 per
IMU 2013 e n. 14000106 per IMU 2014.
Di tali effettive notifiche tuttavia la stessa SO.GE.T. s.p.a. non ha fornito alcuna minima dimostrazione documentale, limitandosi puramente a dichiararle come eseguite sicché la Corte, per poterle ritenere ipoteticamente perfezionate, sarebbe chiamata a compiere una inammissibile opzione fideistica sulla attività di notifica posta in essere della concessionaria.
Piuttosto vi è la prova del deposito della copia della ingiunzione n. 198045 emessa in 10.08.2022 in carico alla persona di Nominativo_4 ed indirizzata presumibilmente – giacché non vi ha traccia che effettiva notifica sia stata eseguita, con quali modalità, se ricevuta ed in quale data – agli eredi di Nominativo_3 Benigno, in Indirizzo_1, residenza di Ricorrente_1 quindi – in modo assolutamente irrituale e radicalmente nullo non essendosi premurati, né il Comune di TR né la SO.GE.T. s.p.a., di fornire la prova che le notifiche agli eredi, in forma collettiva ed impersonale, siano state eseguite presso l'ultimo domicilio del de cuius.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dal termine finale di pagamento dell'IMU 2013 e 2014, fino alla data del
2022 risulta comunque completamente trascorso il termine di cinque anni previsto ex lege al fine della prescrizione dell'imposta, delle sanzioni e dei rispettivi interessi di mora.
All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della ingiunzione impugnata e le spese, regolate come nel dispsitivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, sez. 2^, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 141/2025 promosso da Ricorrente_1
contro
Comune di TR e SO.GE.T. s.p.a., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, per l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 39703 emessa per IMU 2013 e 2014, così provvede: -accoglie il ricorso ed annulla la ingiunzione di pagamento impugnata;
-condanna il Comune di
TR e la SO.GE.T. s.p.a. in solido alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 30,00 per gli esborsi ed € 552,00 (fase di studio € 179,00; fase introduttiva € 105,00; fase di trattazione € 89,00 e fase decisionale € 179,00) per i compensi professionali, oltre accessori dovuti per legge. Chieti, 15 ottobre 2025.- Il Giudice Antonino Natarella
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 AL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TR - Largo Vescovile 1 66030 TR CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0039703 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese vinte
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), residente in [...], ha promosso ricorso per l'annullamento della ingiunzione n. 39703 del 03.03.2025 portante il pagamento a recupero della somma di € 562,57 di cui
€ 487,32 per IMU del 2013 e del 2014 ed il resto per interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica.
A sostegno del ricorso ha addotto, in primis, la illegittimità della duplicazione dei titoli stante la contestuale pendenza, per le medesime causali, di una separata azione contenziosa in riserva di decisione avanti questa stessa Corte.
In secondo luogo, nel rilievo della addotta nullità delle pregresse notifiche, ha eccepito la maturata prescrizione estintiva sia delle imposte che degli interessi.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Si è costituita la SO.GE.T. s.p.a. che ha respinto il rilievo della duplicazione dei titoli ed ha inoltre resistito alle eccezione di prescrizione affermando che in data 14.09.2022 era stata notificata, in mani di Nominativo_3
– all'epoca debitore principale ancora in vita – la ingiunzione n. 198045 per l'IMU e gli accessori oggi in contestazione ed ancora prima, cioè in data 01.02.2018 erano stati notificati gli avvisi di accertamento n. 13000110 per IMU 2013 e n. 14000106 per IMU 2014.
In considerazione del fatto che la ingiunzione n. 198045 notificata il 14.09.2022 non era stata mai contestata il debito doveva quindi considerarsi, divenuto irretrattabile.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese.
Nella udienza del 4 giugno 2025 la controversia veniva rimessa sul ruolo onde verificare l'esito della controversia n. R.G.R. 541/2024 vertente tra le stesse parti in materia di IMU 2013 e 2014. Veniva quindi fissata, per la discussione, la successiva udienza del 15.10.2025 nella quale la Corte, preso atto che nella cennata la controversia R.G.R. 541/2024 era stata depositata la sentenza n. 230/2025 del 19.05.2025 – sulle conclusioni delle parti come in verbale – ha trattenuto la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Osserva preliminarmente la Corte che la eccezione di duplicazione dei titoli debitori sollevata dalla ricorrente
è infondata in quanto, pur nella identità delle causali tributarie – IMU 2013 e 2014, nella controversia R.G.
R. 541/2024 sono stati trattati gli atti di coobbligazione tributaria mentre nella presente causa è stata sollevata questione di legittimità di veri e propri atti di ingiunzione. La IMU degli anni 2013 e 2014, con gli interessi e gli accessori di riscossione iscritti nella ingiunzione di pagamento n. 39703 del 03.03.2025, notificata alla ricorrente in data 11 marzo 2025, attiene ad immobili situati nel Comune di TR e già di proprietà di Nominativo_3 Benigno, genitore di Ricorrente_1, residente in [...]e di Nominativo_3, residente in [...], deceduto il 7-3-2023 come specificato nel corpo della ripetuta sentenza di questa Corte n. 230 del 19.05.2025, resa all'esito del giudizio R.G.R.
541/2024.
La Soget s.p.a. ha sostenuto, nelle proprie controdeduzioni, che prima della ingiunzione n. 39703 del 03.03.2025, era stata notificata in mani proprie di Nominativo_3 la ingiunzione n. 198045 in data 14.09.2022 e, ancora prima, cioè in data 01.02.2018, erano stati notificati gli avvisi di accertamento n. 13000110 per
IMU 2013 e n. 14000106 per IMU 2014.
Di tali effettive notifiche tuttavia la stessa SO.GE.T. s.p.a. non ha fornito alcuna minima dimostrazione documentale, limitandosi puramente a dichiararle come eseguite sicché la Corte, per poterle ritenere ipoteticamente perfezionate, sarebbe chiamata a compiere una inammissibile opzione fideistica sulla attività di notifica posta in essere della concessionaria.
Piuttosto vi è la prova del deposito della copia della ingiunzione n. 198045 emessa in 10.08.2022 in carico alla persona di Nominativo_4 ed indirizzata presumibilmente – giacché non vi ha traccia che effettiva notifica sia stata eseguita, con quali modalità, se ricevuta ed in quale data – agli eredi di Nominativo_3 Benigno, in Indirizzo_1, residenza di Ricorrente_1 quindi – in modo assolutamente irrituale e radicalmente nullo non essendosi premurati, né il Comune di TR né la SO.GE.T. s.p.a., di fornire la prova che le notifiche agli eredi, in forma collettiva ed impersonale, siano state eseguite presso l'ultimo domicilio del de cuius.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che dal termine finale di pagamento dell'IMU 2013 e 2014, fino alla data del
2022 risulta comunque completamente trascorso il termine di cinque anni previsto ex lege al fine della prescrizione dell'imposta, delle sanzioni e dei rispettivi interessi di mora.
All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della ingiunzione impugnata e le spese, regolate come nel dispsitivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, sez. 2^, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 141/2025 promosso da Ricorrente_1
contro
Comune di TR e SO.GE.T. s.p.a., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, per l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 39703 emessa per IMU 2013 e 2014, così provvede: -accoglie il ricorso ed annulla la ingiunzione di pagamento impugnata;
-condanna il Comune di
TR e la SO.GE.T. s.p.a. in solido alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 30,00 per gli esborsi ed € 552,00 (fase di studio € 179,00; fase introduttiva € 105,00; fase di trattazione € 89,00 e fase decisionale € 179,00) per i compensi professionali, oltre accessori dovuti per legge. Chieti, 15 ottobre 2025.- Il Giudice Antonino Natarella