Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1557/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
in persona del Giudice Ausiliario Avv. Giuseppina Dinisi, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per l'equa riparazione iscritto innanzi a questa Corte di Appello col n. di R.G.V.G. 1557/2024
promosso da
), con l'Avv. Leonardo Walter Parte_1 C.F._1
Iannella
contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore
-Letto il ricorso depositato il 30.12.2024 dalla Sig.ra
[...]
iscritto innanzi a questa Corte con il n. di Parte_1
R.G.V.G. 1557/2024 con cui, ai sensi della L. 89/01, ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo spettantele per l'eccessiva durata del procedimento di primo grado, iscritto innanzi al Tribunale di Foggia con il n. di R.G. 1106/2016, da lei introdotto giusta atto di citazione notificato al convenuto in data 09.02.2016 e definito con sentenza n.
3274/2022 pubblicata il 30.12.2022, cui faceva seguito il procedimento in grado di appello, iscritto innanzi la Corte di Appello di Bari con il n. di R.G. 156/2023, promosso con atto di citazione notificato il 30.01.2023 e definito con sentenza n. 1118/2024 pubblicata il 23.09.2024;
1
(09.02.2016) e la data di pubblicazione della sentenza n.
3274/2022 in cui esso è esitato (30.12.2022) è stata pari ad anni 6, mesi 10 e giorni 21;
-rilevato altresì che la durata del giudizio in grado di appello, intercorrente tra la notifica dell'atto di impugnazione (30.01.2023) e il dì di pubblicazione della sentenza n. 1118/2024 (23.09.2024), è stata pari ad anni 1, mesi 7 e giorni 24;
-ritenuto pertanto che la durata complessiva del giudizio presupposto debba essere determinata in anni 8, mesi 6 e giorni 15 (all'uopo, dovendosi applicare il principio dell'unitarietà del procedimento così come sancito dalla
Cass. Civ., Sez. VI, con la sentenza n. 18839 del 3.09.2015),
e che, al netto dei cinque anni fissati dalla legge quale termine di durata fisiologica dei due gradi del giudizio (3 per il primo grado e 2 per il secondo), lo stesso ha ecceduto il lustro per anni 3, mesi 6 e giorni 15;
-considerato l'oggetto del giudizio presupposto, la rilevanza ed il suo esito, stimasi liquidare in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale ex art.
2-bis co. 1 della L. 89/2001 nel testo vigente dall'1.01.2016,
l'importo di €.500,00 per ogni anno di eccessiva durata del giudizio presupposto, inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, per un importo complessivo di €.2.000,00, a cui dovranno aggiungersi gli interessi (trattandosi di credito indennitario) dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo, ponendo a carico del il CP_1 Controparte_1 pagamento anche delle spese legali che vengono liquidate ex
D.M. 147/2022, tabella 8, scaglione da €.1.800,01 ad
€.5.200,00, valore minimo (Cass. Civ. n. 461/2020 e n.
16512/2020).
INGIUNGE
2 al l'immediato pagamento di Controparte_1
€.2.000,00 in favore della Sig.ra a cui Parte_1 dovranno aggiungersi gli interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, le spese legali che liquida in 420,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al
15%, dell'IVA e del CAP come per legge, nonché del rimborso spese borsuali nella misura di €.27,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Leonardo Walter Iannella, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi immediatamente e mediante pec al difensore della ricorrente il quale, entro il termine di cui all'art. 5 della
L. 89/2001, dovrà notificare il ricorso introduttivo e il presente decreto al obbligato, divenendo altrimenti CP_1 inefficace il decreto medesimo in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento stesso.
Contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione nei modi e nel termine di cui all'art.
5-ter della L. 89/01.
In caso di definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti,
Sezione Puglia, e ai titolari dell'azione disciplinare.
Si comunichi.
Così deciso in Bari il 11.01.2025
Il Giudice Ausiliario designato
Avv. Giuseppina Dinisi
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