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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2024, n. 29551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29551 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Domenico A.R. SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata avanzata nell'interesse di IO NE, con riferimento a due semestri: dal 6 marzo al 29 maggio 2006 e dal 1 maggio al 7 agosto 2010. A ragione osserva che non vi è prova della partecipazione del condannato all'opera rieducativa e che analoga richiesta era stata in precedenza respinta con ordinanza del 7 ottobre 2016. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29551 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/06/2024 2. Ricorre per cassazione NE con il ministero del suo difensore di fiducia articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, anche processuale, lamentando la partecipazione al Collegio giudicante che aveva deciso il reclamo degli stessi magistrati - persone fisiche che avevano rigettato analoga istanza oggetto di un diverso reclamo.- 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva valorizzato la condanna per reati commessi in periodi immediatamente precedenti e successivi ai semestri in valutazione, trascurando, invece, la condotta ineccepibile tenuta durante la carcerazione e l'intervenuta assoluzione dai reati oggetto dei titoli di custodia cautelare in forza dei quali si trovava detenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A prescindere dalla circostanza che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il provvedimento reclamato nel presente procedimento era diverso per oggetto da quello in precedenza deciso dallo stesso Collegio giudicante, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comnna primo, lett. a), cod. proc. pen (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K. Rv. 267419 - 01; Sez. 6, n. :39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637 - 01 e Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179 - 01, quest'ultima con riferimento al giudizio di sorveglianza). 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. La disposizione di cui all'art. 54, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto evídenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, secondo quanto prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto el contesto 2 dell'opera di rieducazione. Non è, d'altro canto, richiesto il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato stesso, che costituiscono la finalità cui tende l'istituto premiale. 2. L'art. 103, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna. 2.1. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nei quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694). E', però, richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, Rv. 251677; sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219479). Non può, diversamente, la condotta precedente esercitare alcun effetto negativo sul comportamento e sull'atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione all'opera rieducativa, successivamente sperimentata. Infatti, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o 3 deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione effettivamente vi sia stata. Va, dunque ribadito l'orientamento secondo cui ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072). 2.3. Nel caso in esame è significativo che l'ordinanza impugnata, senza ritenere preclusivo il precedente rigetto di altra istanza evidentemente avente diverso petitum o causa petendi, abbia valorizzato quale elemento oggetto di valutazione l'intero periodo di detenzione, inferendo in modo automatico effetti negativi circa l'adesione all'opera di rieducazione dalla commissione di reati (quelli previsti dagli artt. 480 e 336 cod. pen. nonché bancarotta fraudolenta) commessi anche molti anni prima i semestri oggetto della richiesta (2003, 2004, 2005) e da carichi pendenti imprecisati per fatti commessi anche successivamente di cui però non sono in alcun modo chiarite le ragioni per cui abbiano in qualche modo inciso, compromettendola, sulla partecipazione effettiva all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 3. Il provvedimento impugnato non fa, perciò, corretta applicazione dei principi anzidetti e va, pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, in Roma 4 giugno 2024.
lette le conclusioni del PG Domenico A.R. SECCIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata avanzata nell'interesse di IO NE, con riferimento a due semestri: dal 6 marzo al 29 maggio 2006 e dal 1 maggio al 7 agosto 2010. A ragione osserva che non vi è prova della partecipazione del condannato all'opera rieducativa e che analoga richiesta era stata in precedenza respinta con ordinanza del 7 ottobre 2016. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29551 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/06/2024 2. Ricorre per cassazione NE con il ministero del suo difensore di fiducia articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, anche processuale, lamentando la partecipazione al Collegio giudicante che aveva deciso il reclamo degli stessi magistrati - persone fisiche che avevano rigettato analoga istanza oggetto di un diverso reclamo.- 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva valorizzato la condanna per reati commessi in periodi immediatamente precedenti e successivi ai semestri in valutazione, trascurando, invece, la condotta ineccepibile tenuta durante la carcerazione e l'intervenuta assoluzione dai reati oggetto dei titoli di custodia cautelare in forza dei quali si trovava detenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A prescindere dalla circostanza che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il provvedimento reclamato nel presente procedimento era diverso per oggetto da quello in precedenza deciso dallo stesso Collegio giudicante, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comnna primo, lett. a), cod. proc. pen (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K. Rv. 267419 - 01; Sez. 6, n. :39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637 - 01 e Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179 - 01, quest'ultima con riferimento al giudizio di sorveglianza). 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. La disposizione di cui all'art. 54, comma 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto evídenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, secondo quanto prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto el contesto 2 dell'opera di rieducazione. Non è, d'altro canto, richiesto il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato stesso, che costituiscono la finalità cui tende l'istituto premiale. 2. L'art. 103, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna. 2.1. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nei quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694). E', però, richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, Rv. 251677; sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219479). Non può, diversamente, la condotta precedente esercitare alcun effetto negativo sul comportamento e sull'atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione all'opera rieducativa, successivamente sperimentata. Infatti, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o 3 deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione effettivamente vi sia stata. Va, dunque ribadito l'orientamento secondo cui ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072). 2.3. Nel caso in esame è significativo che l'ordinanza impugnata, senza ritenere preclusivo il precedente rigetto di altra istanza evidentemente avente diverso petitum o causa petendi, abbia valorizzato quale elemento oggetto di valutazione l'intero periodo di detenzione, inferendo in modo automatico effetti negativi circa l'adesione all'opera di rieducazione dalla commissione di reati (quelli previsti dagli artt. 480 e 336 cod. pen. nonché bancarotta fraudolenta) commessi anche molti anni prima i semestri oggetto della richiesta (2003, 2004, 2005) e da carichi pendenti imprecisati per fatti commessi anche successivamente di cui però non sono in alcun modo chiarite le ragioni per cui abbiano in qualche modo inciso, compromettendola, sulla partecipazione effettiva all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 3. Il provvedimento impugnato non fa, perciò, corretta applicazione dei principi anzidetti e va, pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, in Roma 4 giugno 2024.