Art. 1.
E' autorizzata la concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50 miliardi per l'esecuzione di programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
E' autorizzata la concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50 miliardi per l'esecuzione di programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .