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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. OT.SS Carmela Ruberto Presidente rel
2. OT.SS Silvana Ferriero Consigliere
3. OT. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1356/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , in proprio ed in qualità C.F._1 Parte_3 C.F._2
di eredi legittimi di , rappresentati e difesi, in forza di procura a margine SO dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Paolo Mascaro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ciriaco, sito in Catanzaro, alla Via Pascali;
- APPELLANTI –
E
, P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese, 25;
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
a) in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, riconoscere e dichiarare la responsabilità della appellata con Controparte_1
riferimento al decesso del sig. avvenuto in data 26/02/2008; b) SO conseguentemente e per l'effetto, condannare la detta azienda appellata al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento delle somme spettanti in favore degli appellanti, nell'indicata qualità, a titolo di invalidità temporanea e danno biologico subiti dal de cuius, nonché in proprio quale danno patrimoniale, danno morale, danno biologico, danno esistenziale e da perdita di congiunto subiti in conseguenza del decesso del sig. e per qualsivoglia altra vo ce di danno SO
(compresa ovviamente la perdita di chance) comunque riconducibile all'evento per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
c) condannarla altresì al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata : Controparte_1
“1. Rigettare l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 112/2022 pubblicata in data 17/02/2022, e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2. In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle richieste ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c..
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA non spettanti ai sottoscritti difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e quali eredi di , hanno convenuto in giudizio, dinanzi
[...] SO al Tribunale di Lamezia Terme, l' per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
appellata con riferimento al decesso del sig. avvenuto in data
[...] SO
26/02/2008; b) conseguentemente e per l'effetto, condannare la detta azienda convenuta al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa spettanti in favore degli attori, nell'indicata qualità, a titolo di invalidità temporanea e danno biologico subiti dal de cuius, nonché in proprio quale danno patrimoniale, danno morale, danno biologico, danno esistenziale e da perdita di congiunto subiti in conseguenza del decesso del sig.
e per qualsivoglia altra voce di danno comunque riconducibile all'evento SO
per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
c) condannarla altresì al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto a) che in data 25.02.2008, alle ore 17.10 circa,
, coniuge di e padre di e , SO Parte_3 Pt_1 Parte_2
mentre si trovava a Lamezia Terme presso la propria abitazione veniva colpito da un malore improvviso caratterizzato in particolare da mal di testa, senso di vomito ed occhi sbarrati e fissi con pupille dilatate;
b) che veniva immediatamente chiamato il SUEM 118, il quale, intervenuto a distanza di circa dieci minuti ed eseguita la visita sul paziente, riteneva di non doversi procedere con il ricovero trattandosi di semplice influenza; c) che, tuttavia, continuava SO
a stare male sicché intorno alle ore 23.00 veniva nuovamente allertato il 118 il quale invitava il familiare a rivolgersi alla Guardia Medica;
d) che il 118, nuovamente chiamato intorno alle ore 23.30
a causa del peggioramento delle condizioni del congiunto, interveniva tempestivamente e constatata la gravità della situazione trasportava il paziente presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme ove gli veniva diagnosticata una emorragia cerebrale;
e) che SO
, intorno alle 2.30 circa, decedeva mentre veniva trasportato presso l'Ospedale di Catanzaro.
[...]
Tutto ciò premesso, gli attori, ritenendo che la morte del congiunto fosse addebitabile alla superficialità ed imperizia dei sanitari per avere sottovalutato le sue condizioni, hanno agito in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.07.2014 si è costituita in giudizio l' (d'ora in poi, per brevità, anche solo “ Controparte_1 _3
”), la quale ha resistito alla domanda attorea, evidenziando a)che il GIP con provvedimento
[...]
del 30.10.2013 aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della OT.SS
, in servizio presso il 118, sul rilievo che una tempestiva e corretta diagnosi Parte_4
da parte sua non avrebbe potuto esplicare un risultato diverso non solo in termini di mancata realizzazione dell'evento morte, ma anche di posteriorizzazione dell'exitus o di una minore intensità lesiva dello stesso, b) che secondo i consulenti nominati dal PM il mancato ricovero in ospedale ed il ritardo nell'esecuzione della TAC non avevano condizionato l'evoluzione clinica del paziente tanto da determinarne la morte;
ciò in quanto una scelta diversa da parte del medico non avrebbe potuto modificare il decorso della malattia caratterizzata da un tasso di mortalità molto elevato. La causa, istruita mediante la prova testimoniale e documentale e la CTU medico – legale, è stata decisa con sentenza n. 112/2022, pubblicata in data 17.02.2022 e non notificata, con la quale il
Tribunale di Lamezia Terme, ha così statuito: “rigetta la domanda di parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.”.
In sintesi, il Tribunale:
- ha rigettato la domanda di risarcimento danni da perdita del congiunto poiché ha ritenuto
Cont insussistente il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dipendenti dell' e la morte CP_1
di . Ciò, sulla scorta della CTU espletata nel corso del giudizio dal dott. SO
dalla quale è emerso che quand'anche la diagnosi ed il trattamento Persona_2
farmacologico fossero intervenuti sei ore prima e, quindi al primo intervento del 118 avvenuto intorno alle 17.25 del 25.02.2008, l'evento infausto si sarebbe comunque verificato in base al criterio del “più probabile che non”. Il paziente, infatti, è deceduto per una emorragia cerebrale parenchimale (ictus) non trattabile chirurgicamente, ma solo con gli stessi medicinali che gli sono stati somministrati dopo il ricovero, finalizzati a ridurre la pressione arteriosa e a prevenire l'edema cerebrale;
- ha, altresì, rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita della possibilità di sopravvivere poiché, sebbene dalla CTU sia emerso che una diagnosi ed un trattamento farmacologico tempestivo avrebbero “comportato un miglioramento della prognosi quoad vitam del paziente di grado modesto, pur non potendosi certamente definire nullo”, gli attori non hanno esplicitamente formulato tale domanda la quale, pertanto, per giurisprudenza consolidata deve ritenersi come non proposta con la conseguenza che il giudice non può pronunciarsi;
- ha compensato le spese di lite avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla complessità delle questioni giuridiche trattate ed ha posto a carico di parte attrice le spese di CTU.
1.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
, in proprio ed in qualità di eredi legittimi di , con atto di Parte_3 SO
citazione notificato in data 16.09.2022, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l' , con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 12.12.2022, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, la Corte, con provvedimento del
02.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nel termine assegnato, tutte le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che le memorie di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo motivo d'appello attinge la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni ritenendo insussistente il nesso di causalità tra la condotta del sanitario del 118 intervenuto nel pomeriggio del 25.02.2008 e la morte di avvenuta SO alle 2.30 durante il trasferimento dal pronto soccorso di Lamezia Terme all'Ospedale di Catanzaro.
Parte appellante afferma che dalla cronologia degli eventi emerge chiaramente la prova della sottovalutazione delle condizioni del congiunto al momento del primo intervento del medico del 118, giacché la sintomatologia riferita dai familiari (mal di testa, vomito, vista doppia, occhi sbarrati) non era certamente compatibile con lo stato influenzale diagnosticato da quel medico, ma richiedeva l'immediato ricovero in ambiente ospedaliero.
Gli appellanti deducono che la scheda d'intervento e di servizio del SUEM 118 intervenuto nel pomeriggio non parla infatti di sintomi da influenza bensì di “crisi ipertensiva” e descrive il paziente come confuso e non cosciente, attribuendogli lo stesso codice giallo poi attribuito in occasione del secondo, oramai tardivo, intervento delle 23.37.
Gli appellanti evidenziano che anche il CTU ha affermato che la condotta del sanitario è stata colposa poiché si è limitato solo alla misurazione della pressione arteriosa, all'auscultazione dei campi polmonari ed alla misurazione della temperatura corporea senza eseguire immediatamente l'esame obiettivo neurologico né valutare lo stato di coscienza del paziente ancorché i sintomi dichiarati dai familiari obbligavano ad una approfondita indagine diagnostica proprio in tale direzione.
Con stretto riferimento al nesso di causalità gli appellanti affermano che , al di là che si sia trattato di emorragia cerebrale (come afferma il CTU) o di ischemia (come sostengono i CTP), non possono sussistere dubbi sull'esistenza del nesso causale;
ciò in quanto, anche per l'ipotesi di emorragia cerebrale sussistevano delle buone percentuali di sopravvivenza, tanto è vero che il CTU ha affermato che: “l'emorragia cerebrale parenchimale comporta una mortalità acuta nettamente più alta rispetto alle forme ischemiche globalmente considerate: 40-50% circa ad un mese. Secondo altre fonti bibliografiche la mortalità acuta (30 giorni) dopo ictus è pari a circa il 20% mentre quella ad 1 anno ammonta al 30% circa;
le emorragie parenchimali e subaracnoidee hanno tassi di mortalità precoce più alta: 30 e 40% dopo la prima settimana;
50% e 45 % ad un mese…quasi la metà dei pazienti con ictus emorragico giunge a morte, a prescindere dal trattamento ricevuto, nel volgere di un mese dall'evento acuto”. Affermano che, nella specie, la mancata tempestiva diagnosi ed il decorso delle sette ore di tempo tra il primo e il secondo accesso dei sanitari del 118, è stata determinante per l'evento morte “vanificando le comunque buone percentuali di sopravvivenza pur in presenza dell'eventuale, ma indimostrato, più grave fenomeno di ictus emorragico qualora sussistente al posto della comunque ipotizzabile mera iniziale ischemia” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Contestano l'elaborato peritale laddove, nonostante la correttezza della letteratura medico-scientifica riportata, il CTU ha affermato che in caso di tempestivo intervento “la probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbe aumentata di aSSi poco” poiché ritengono che tale conclusione sia contrastante con le evidenze scientifiche ed in particolare col fatto che i sanitari hanno avuto tutto il tempo per poter intervenire correttamente ed offrire al paziente l'opportunità di sopravvivere. A tale scopo richiamano Cass. 30999/2018 secondo cui per l'ipotesi di intempestiva diagnosi (in quel caso di aneurisma), il risarcimento del danno è dovuto qualora “un più tempestivo intervento… avrebbe avuto ragionevoli probabilità di salvare la vita del paziente”.
Deducono, alla luce di tutto quanto esposto, che l'accertata condotta omissiva dei sanitari ha avuto piena incidenza causale per il paziente che ancora mezz'ora prima di morire si manteneva vigile e cosciente e contestano la sentenza laddove il Tribunale, pur richiamando un orientamento della
CaSSzione, secondo il quale la percentuale di possibilità di salvezza al di sotto della quale deve escludersi la responsabilità dell'evento letale è del 10%, ha escluso il nesso eziologico pur in presenza di percentuali di sopravvivenza maggiori.
Il motivo è infondato.
Non risulta dimostrata, come correttamente affermato dal Tribunale, la correlazione causale tra la condotta del sanitario del 118 intervenuto nel pomeriggio del 25.02.2008 e la morte di
[...]
. SO
Invero, dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale non v'è motivo di discostarsi anche in ragione del fatto che il consulente, OT. ha puntualmente risposto Persona_2
alle osservazioni mosse dai CT di parte attrice odierna appellante, è emerso che la condotta del medico del 118 intervenuto nel pomeriggio del 25.2.2008 ( dott.SS , pur colpevole e biasimevole, Pt_4 non può ritenersi condizione neceSSria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, poiché, se anche il paziente fosse stato trattato tempestivamente, l'evento infausto si sarebbe comunque verificato in base al criterio del “più probabile che non”.
Più nello specifico, il CTU, in primo luogo, non ha mai messo in dubbio la condotta omissiva del sanitario, chiarendo che lo stesso, pur a fronte delle notizie fornite dai familiari sullo stato di salute del congiunto, il quale appariva disorientato, con lo sguardo fisso e con la pressione piuttosto alta, non ha esaminato il paziente dal punto di vista neurologico, limitandosi alla misurazione della pressione arteriosa, all'auscultazione dei campi polmonari ed alla misurazione della temperatura corporea. Sulla scorta della documentazione sanitaria in atti ha ritenuto, dunque, che “la condotta di quest'ultimo risulta censurabile per omeSS indagine a carico del sistema nervoso centrale e periferico in una circostanza in cui i segni e sintomi dichiarati dai familiari obbligavano ad una approfondita indagine diagnostica proprio in tale direzione”. Osservato ciò, il CTU ha valutato il possibile nesso causale tra la condotta omissiva del personale del
118 intervenuto alle 17.25 del 25.02.2008 e la morte del paziente sopraggiunta a distanza di poche ore dall'intervento ed ha chiarito che: a) “non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il sig. sia Per_1
deceduto per un accidente cerebrovascolare acuto (ictus) di natura emorragica, come emerge inequivocabilmente dall'esame TC del capo disposto dai sanitari del pronto soccorso di Lamezia
Terme poco dopo la mezzanotte tra il 25 ed il 26 febbraio 2008”; b) si è trattato di un evento emorragico e non ischemico poiché “L'esito dell'esame TC, infatti, depone per un evento emorragico in misura più probabile che non il contrario” poiché ha rappresentato che l'esame TC “permette di evidenziare abbastanza precocemente un'emorragia intracerebrale e subaracnoidea, anche senza mezzo di contrasto, come zona iperdensa contrariamente a quanto avviene in caso di ischemia la quale, spesso, non può essere evidenziata nelle prime ore dopo l'ictus (di solito l'ischemia si manifesta alla TC circa 24 h dopo l'inizio dei sintomi) e vi è necessità di ripetere l'indagine a distanza di alcuni giorni: solo allora l'ischemia apparirà come una zona ipodensa”; c) l'ictus emorragico richiede un trattamento volto a controllare il sanguinamento ed a ridurre la pressione intracranica e, solo in alcuni casi, è indicato il trattamento chirurgico;
d) i sanitari di Lamezia Terme, sulla scorta di una condivisa diagnosi di emorragia cerebrale, hanno correttamente somministrato al paziente la terapia con SI (diuretico), TA (clonidina, vasodilatatore e antiipertensivo) e AN
(diuretico osmotico antiedemigeno), finalizzata a ridurre la pressione arteriosa e prevenire l'edema cerebrale;
e) “il paziente non è mai stato candidabile, nelle ore che ne hanno preceduto la morte, ad un intervento di natura neurochirurgica considerando pure che alle ore 01.55, ossia soltanto 32 minuti prima del sopraggiungere del decesso, il paziente, pur sonnolento, era descritto ancora vigile e cosciente;
e) “prescindendo dal trattamento terapeutico attuato, l'emorragia cerebrale parenchimale comporta una mortalità acuta nettamente più alta rispetto alle forme ischemiche globalmente considerate: 40%-50% circa ad un mese”.
Alla luce di ciò il CTU ha ipotizzato la possibile sequenza degli eventi nel caso in cui l' fosse Per_1
giunto in ospedale con sei ore di anticipo ed ha così concluso: “anche nella migliore delle ipotesi, ossia che fosse stata effettuata diagnosi di emorragia cerebrale con sei ore di anticipo, comunque il trattamento terapeutico non sarebbe stato differente da quello concretamente attuato in quanto non sussisteva indicazione all'intervento neurochirurgico bensì alla somministrazione della medesima terapia (antiipertensivi, diuretici osmotici) correttamente somministrata dai sanitari di Lamezia
Terme nelle ore immediatamente a ridosso della morte del paziente. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze appena esposte, anche ipotizzando una diagnosi di emorragia intracranica anticipata, nella migliore delle ipotesi, di sei ore ed ipotizzando altresì una terapia medica anticipata del medesimo lasso temporale, comunque la probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbe aumentata di aSSi poco. Ciò risulta ancora più plausibile alla luce del rapidissimo aggravamento delle condizioni del paziente che lo hanno condotto a morte, aggravamento repentino che, anche nell'ipotesi in cui fosse stata anticipata la diagnosi e la terapia medica già in atto, molto probabilmente non sarebbe stato evitato” (cfr. pag. 16-17 CTU in atti).
Tanto premesso, ritiene la Corte che non ha errato il Tribunale a fondare la decisione sulla consulenza medico legale poiché frutto di una corretta valutazione del caso clinico e del nesso di causalità tra la condotta (omissiva) incriminata e l'exitus. Detta valutazione è stata correttamente effettuata mediante il cd giudizio controfattuale grazie al quale si è appurato che la condotta alternativa lecita, ove meSS in atto, non avrebbe evitato l'esito infausto. In definitiva, la causa della morte va ricercata nella rapidissima ingravescenza della malattia caratterizzata da un alto tasso di mortalità piuttosto che nella condotta del primo sanitario del 118 che ha visitato l' . Per_1
La carenza del nesso causale è, altresì, avvalorata dalle risultanze del procedimento penale presso il
Tribunale di Lamezia Terme a carico della dott.SS conclusosi con l'archiviazione Parte_4
fondata sul rilievo che una tempestiva e corretta diagnosi da parte del sanitario del 118 non avrebbe potuto esplicare un diverso risultato, non solo in termini di mancata realizzazione dell'evento morte, ma anche in termini di posteriorizzazione dell'exitus o di una minore intensità lesiva dello stesso (cfr. all. 1,2,3 alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Tanto, sulla scorta della consulenza redatta su incarico del PM dal dott. nella Persona_3
quale si esclude che il mancato ricovero in Ospedale e il conseguente ritardo nell'esecuzione della
TAC poSSno avere condizionato l'evoluzione della malattia al punto da determinare il decesso del paziente, trattandosi di patologia caratterizzata da un tasso di mortalità molto elevato (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
2.2. Con un secondo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale non ha riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita di chance per assenza della relativa domanda.
Gli appellanti sostengono che la suddetta domanda doveva considerarsi ricompresa nel riferimento
(fatto nelle conclusioni) a “qualsivoglia altra voce di danno comunque riconducibile all'evento per cui è causa”, espressione con la quale ci si riferiva, senza dubbio, anche alla c.d. perdita di chance di guarigione o sopravvivenza.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale, in linea con l'orientamento oramai granitico della giurisprudenza di legittimità, “la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima” (Cass.37740/2022). Atteso che nella specie gli attori hanno formulato la domanda nei seguenti termini “riconoscere e dichiarare la responsabilità dell' convenuta con riferimento al decesso Controparte_1 del Sig. .condannare l'azienda convenuta al risarcimento dei danni Persona_4 subiti….a titolo di invalidità temporanea e danno biologico subito dal de cuius, nonché in proprio quale danno patrimoniale, danno morale, danno biologico, danno esistenziale e da perdita di congiunto subiti in conseguenza del decesso del sig. e per qualsivoglia SO altra voce di danno comunque riconducibile all'evento per cui è causa …”, non può riconoscersi tale voce di danno non potendosi ritenere implicita la domanda nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “qualsivoglia altra voce di danno” riconducibile all'evento per cui è causa.
Per mera completezza, non è superfluo rammentare che il CTU, rispondendo alle osservazioni di parte appellante, ha rimarcato che l'emorragia celebrale diagnosticata dai medici dell'ospedale di
Lamezia Terme, a distanza di circa sei ore dalla visita effettuata dalla dottoreSS del 118, era Pt_4
gravata da una prognosi quoad vitam generalmente (in base ai dati della letteratura scientifica) aSSi severa, a prescindere dalla tempistica e dalle modalità di diagnosi e trattamento della steSS.
Pertanto, una eventuale anticipazione della diagnosi di specie pari a sei ore, avrebbe comportato un miglioramento della prognosi quoad vitam del paziente di grado modesto, pur non potendosi certamente definire nullo. Tanto induce a ritenere – a differenza di quanto affermato in via meramente incidentale dal giudice di primo grado - che la possibilità di sopravvivenza del paziente, pur non essendo pari o prossima allo zero, ma solo modesta, non aveva raggiunto quel grado di serietà, concretezza e apprezzabilità neceSSrio secondo la giurisprudenza per essere risarcibile ove perduta a causa di un errore medico.
L'appello va, dunque, rigettato.
§3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli appellanti, in solido tra loro, nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal dm 5572014, come modificato, dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminabile - complessità baSS, inclusa la fase istruttoria/di trattazione ineludibile anche nel giudizio d' appello (Cass. 30219/2023).
Si dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e quali eredi di , con atto di citazione
[...] Parte_3 SO notificato il 16.09.2022, avverso la sentenza definitiva n. 112/2022 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data 17.02.2022 e non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell' Controparte_1
, che si liquidano in € 4.996,00, oltre accessori di legge se dovuti.
[...]
3. Condanna gli appellanti in solido al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Il Presidente est
OT.SS Carmela Ruberto