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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefania Sesto ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opponente- contro
Controparte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Paolo Petrolo e dall'avv. Fulvio Scarpino ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1
dall Controparte_1
e ha dedotto:
[...]
- che “in data 21/10/19 è stato notificato al sig. atto di Parte_1
precetto per il rilascio dell'alloggio popolare occupato senza titolo, di
1 proprietà dell' , sito in Rombiolo (VV) alla Via P. Togliatti n. 8 CP_2
– int.
1 - U.I. 82287”;
- che “l' ha sostenuto che con lettera raccomandata A/R del CP_2
05/03/19 N. Prot. 5757, il sig. è stato diffidato a rilasciare il Parte_1
predetto immobile”;
-che “con successivo decreto di rilascio n. 50 del 18/06/19, notificato all'istante in data 02/07/19, è stato disposto il rilascio dell'immobile entro il termine perentorio di 30 giorni e che, non essendo stata fatta opposizione avverso il predetto decreto, lo stesso, è diventato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 52 L.R. 32/96 e dell'art. 26 L. 513/77”;
-che “L'atto di precetto è però nullo e/o annullabile e/o illegittimo”;
-che, infatti, “Si eccepisce la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di precetto opposto per violazione dell'art. 52 comma 2 della L.R. n. 513/77 per aver omesso l' , nella diffida datata 05/03/19, di assegnare CP_2
all'istante un termine, pari a quello fissato per il rilascio dell'immobile, per presentare deduzioni scritte e documenti”.
Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2020 si è costituita in giudizio l la cui difesa ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione. CP_2
In data 6 marzo 2020, il Tribunale ha così statuito: “considerato che, stante la sopravvenienza in corso di causa costituita dal rilascio di ordinanza provvisoria di assegnazione dell'immobile da parte del Parte_2
dell'11 Febbraio 2020, si è palesata una situazione di cessazione della materia del contendere, per come prospettato da ambedue le parti del giudizio a verbale di udienza;
ritenuto, dunque, di dover disporre apposito rinvio per la precisazione delle conclusioni, previa declaratoria di chiusura della fase istruttoria …
P.Q.M.
dichiara chiusa la fase istruttoria;
rinvia per la precisazione delle conclusioni…”.
Con note scritte depositate in data 22 maggio 2023, il procuratore di parte attrice ha depositato il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 4 aprile 2023 e ha dedotto che con il contratto in rilievo “l' ha provveduto CP_2
2 a regolarizzare la conduzione senza titolo dell'alloggio di edilizia residenziale occupato dall'attore e dalla sua famiglia”.
In data 4 marzo 2025 è stata fissata udienza per la discussione orale della causa ed è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In data 9 aprile 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
Preliminarmente, sulla scorta delle difese formulate nell'interesse di entrambe le parti del giudizio, va rilevato che l'intervenuta stipula del contratto di locazione datato 4 aprile 2023 - con scadenza in data 3 aprile
2027 - avente ad oggetto l'alloggio di determina la cessazione della CP_3
materia del contendere.
Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, la quale si configura, tra le altre ipotesi, ove, nel corso del giudizio, intervengano eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Infatti, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e che devono sussistere al momento della pronuncia.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, ricorrono tutti i requisiti previsti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che il precetto opposto ha ad oggetto il rilascio dell'immobile occupato dalla parte attrice e che, tuttavia, nel corso del giudizio, è intervenuta tra le parti la stipula del contratto di locazione.
Con la precisazione che, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, deve essere richiamato il principio tracciato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha avuto modo di chiarire come: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere 3 pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.” (cfr. Cass. Civ. n. 4591 del 2023).
Va, infine, rilevato che nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere può residuare un contrasto sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Evenienza, questa, ricorrente nel caso in esame.
In questa prospettiva, questo giudice ritiene che la domanda dell'opponente sia infondata.
Infatti, l'opponente ha formulato opposizione all'atto di precetto notificato dall - avente ad oggetto il rilascio dell'alloggio sito a Rombiolo (VV) CP_2
alla via P. Togliatti n. 8, interno 1 - e ha eccepito l'illegittimità del precetto
“per violazione dell'art. 52 comma 2 della L.R. n. 513/77 per aver omesso
l' , nella diffida datata 05/03/19, di assegnare all'istante un CP_2
termine, pari a quello fissato per il rilascio dell'immobile, per presentare deduzioni scritte e documenti”.
In altre parole, la parte opponente ha dedotto che “la diffida del CP_2
05/03/19 non contiene l'assegnazione di tale termine … sicché il sig.
[...]
non ha avuto la possibilità di presentare proprie deduzioni Pt_1
difensive scritte e documentate al fine di rappresentare la propria situazione familiare, personale ed economica, con la conseguenza che l'atto di precetto opposto è nullo e/o annullabile”.
Non vi è dubbio che con tali motivi di opposizione non sono stati contestati vizi autonomi del precetto né sono stati allegati fatti sopravvenuti estintivi dell'obbligo di rilascio, ma sono stati rappresentati vizi del titolo esecutivo non suscettibili di essere esaminati in questo giudizio.
Tale conclusione trova fondamento nel principio giurisprudenziale ai sensi del quale, in sede di opposizione all'esecuzione, non è contestabile la validità,
4 legittimità o giustizia del titolo esecutivo che la parte attrice avrebbe potuto impugnare.
Né può essere messa in discussione la valenza di titolo esecutivo dell'ordine di rilascio che l ha posto a fondamento del precetto. CP_2
Le medesime argomentazioni devono estendersi anche alle ulteriori deduzioni rassegnate dalla difesa dalla parte attrice in ordine all'occupazione dell'immobile per ragioni di necessità, trattandosi di circostanze non sopravvenute e che la parte avrebbe potuto far valere mediante l'opposizione avverso il decreto di rilascio.
Per le ragioni esposte, l'opposizione è infondata.
Tuttavia, questo giudice ritiene che ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese di lite alla luce dell'intervenuta stipula del contratto di locazione. La conclusione in rilievo è avvalorata anche dalla circostanza che già all'udienza del 13 febbraio 2020 è stata dedotta la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1584 del 2019 R.G., così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara assorbita ogni altra questione;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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