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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. C.F._4 Parte_5
), C.F._5
(C.F. tutti rappresentati e difesi Parte_6 C.F._6 nonchè elettivamente domiciliati in Palermo, via Ruggero Settimo 74/H, presso lo studio degli Avv.ti Federica Cicero (C.F. ; fax 0916258854; pec C.F._7
ed Enrico;
PEC: Email_1 CodiceFiscale_8 ax: 0917480696), che ai se 6, co. 2 Email_2
c.p.c., dichiarano di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito agli indirizzi pec e Email_1 Email_3
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. C.F._9 Controparte_3
) entra ti in atti, C.F._10 unitamente e disgiuntamente tra loro, all'avv. Rebecca Mori, , PEC C.F._11
, all'avv. Giulia Bar , Email_4 C.F._12
e al prof. a , Email_5
C.F._13 Email_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza cartolare del 5.5.2025 che richiamano le conclusioni precisate in data 6.3.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_3
(figli legittimi del sig. Prof.
[...] CP_3 Parte_2 [...]
Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_4
, CP_3 Parte_2 premorto, sig. deceduto in data 11.3.2018) convenivano in Persona_1 giudizio, dinan ( ) (Natsio CP_1 CP_2 CP_2
e a tura dell Pt_2 Controparte_3 ne , si disponesse la divisione dei beni relitti, Persona_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'avvenuta apertura della successione del Prof. e dunque Persona_3 la qualità di eredi degli odierni attori, nelle quote di legge spettan ativa in materia di successione legittima;
- accertata preliminarmente la consistenza del patrimonio ereditario tramite collazione, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi e dichiarare la divisione giudiziale, attribuendo a ognuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota ideale, e, per l'effetto :- in via principale, ordinare la divisione dei cespiti che formano parte del patrimonio ereditario, mobiliare e immobiliare, come specificati in narrativa, e di ogni altro cespite che dovesse risultare dagli accertamenti di causa, previa quantificazione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, con attribuzione in natura ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e ai sensi dell'art. 726 c.c.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che uno o più beni immobili siano indivisibili, ove non ne sia richiesta attribuzione, oppure in caso di mancato accordo, procedere alla vendita al pubblico incanto ex art. 720 c.c. delle quote spettanti agli odierni attori, o della intera proprietà, con eventuale attribuzione, in favore del coniuge supersiste, di un equivalente monetario, a mezzo di professionista all'uopo delegato, per poi provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
- porre le spese a carico dei condividenti o, in caso di opposizione, condannare la parte opponente alle spese della procedura. Con vittoria di spese e onorari della procedura.”
Si costituivano tempestivamente in giudizio le parti convenute Controparte_4
i quali concludevano affinchè l'adita Curia volesse”:
[...] Controparte_3
a) Accertare e dichiarare che le parti convenute sono eredi del compianto prof. ai Persona_4 sensi dell'art. 581 c.c., ed esattamente per la quota di 2/6 per Controparte_4
e per la quota di 1/6 per b) Accert Controparte_3 di ogni altra cosa, alla convenuta il diritto di abitazione ed uso Controparte_4 di ai sensi dell'art che lo arreda e correda, quale Persona_5
“c sidenza familiare”. è contraddistinta, e salvo errori, in fabbricati Persona_5 in Comune di Monteriggioni (SI), loc lomba, censiti al Catasto fabbricati del detto Comune in foglio 108, particella 35, graffata con le particelle 37, sub. 1 e 38, sub. 1 cat B/1, classe U;
foglio 108, particelle graffate 37, sub. 2 e 38, sub. 2, cat C/2, classe 5; il tutto come da atto già trascritto notaio dr. doc. 14. In forza della pronuncia Cass. sez. un. 27 febbraio Per_6
2013 n. 4847 accertare e dic che tale attribuzione non incide sul valore dei 2/6 quale quota a lei spettante dell'eredità del prof. e che pertanto cade in CP_3 Persona_5 successione in nuda proprietà, e detratto il valore del diritto reale di abitazione che spetta al coniuge superstite. c) Accertare e dichiarare che, sempre in forza dell'art. 540, 2° comma c.c., spettano al coniuge superstite anche tutti i beni mobili nonché i memorabilia presenti in secondo Persona_5 quanto argomentato nel presente atto. d) Accertare e dichiarare che sistenza patrimoniale del già de cuius prof. caduta in successione fra i coeredi, non vi CP_3 rientrano il fondo pensioni american e Chase Private Client - JP Morgan Bank, in quanto beni di esclusiva proprietà della convenuta materia, Controparte_4 peraltro, che per espressa volontà delle parti attrici s di New York e soggiace al diritto applicabile di quello Stato straniero. e) Accertare e dichiarare che nella quantificazione del patrimonio caduto in successione deve considerarsi la comunione dei beni tra i coniugi secondo il regime che la convenuta aveva con il marito Controparte_4 prof. dal che, di nuovo, n essione quella parte CP_3 del patrimonio da consideraredi esclusiva e prioritaria proprietà della convenuta Controparte_4 in forza della comunione dei beni. f) Accertare e dichiarare che d
[...] aria vanno altresì sottrarre le spese sostenute dalla convenuta Controparte_4 sopra indicate, e con riserva di meglio quantificare e document
[...] fatto e premesso, accertare il preciso ammontare della massa caduta in successione, se del caso anche attraverso nomina di CTU, redigendo un progetto divisionale in base alle quote fissate dalla legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con ogni riserva consentita dalle norme processuali. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tutte presenti personalmente, tenutasi in data 29.11.2024., dato atto della impossibilità di procedere alla conciliazione ed in accoglimento delle richieste delle parti convenute, veniva fissava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. sulle seguenti questioni preliminari:
- L'esistenza o meno della comunione dei beni del primo matrimonio tra il prof. CP_4 ed il coniuge di prime nozze anche in relazione alla violazione del CP_5 procedurali;
-
- La sussistenza di comunione dei beni quanto al secondo matrimonio anche in violazione delle regole procedurali
- Se il fondo pensione rientra nella massa ereditaria oppure no e se rientri nella giurisdizione del Giudice Italiano e violazioni di regole procedurali.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alla udienza del 5 maggio 2025 tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle questioni preliminari sopra cennate.
*** *** ***
1. Principi della domanda di divisione ereditaria ed individuazione del petitum e della causa petendi Orbene in via assolutamente preliminare occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione civile quello secondo cui, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà ( o comproprietà) dell'attore con negazione di quella dei convenuti (così Cass. n. 6228/2023).
Ancora Infatti, come ribadito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 40041/2021), nel giudizio di divisione ereditaria, occorre fornire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius (cfr. Cass. n. 10067/2020, essendo necessario far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi”; v. anche Cass. n. 1309/1966).
La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo o taluni, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; Cass. n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass. n. 4353/1980).
La domanda di divisione ereditaria, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone quindi l'appartenenza dei beni alla comunione (Cass. n. 4828/1994; Cass. n. 4730/2015).
Peraltro, l'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione (nella specie ereditaria), ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche antecedenti, abbiano perso il carattere della proprietà comune, ovvero risultino trasformati.
Dai principi sopra esposti ritiene questa giudicante onoraria che a fronte di una domanda di divisione ereditaria solo la mera mutazione del titolo a regolamento della successione ( successione testamentaria anziché ab intestato) non incida sulla domanda di divisione proposta poiché non ne muta né il petitutm – da individuarsi nei beni ereditari da dividere
- né la causa petendi, da individuarsi nella esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa.
1.1. Sulla inammissibilità della domanda avanzata dagli attori con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. “ in via preliminare, accertare e dichiarare la qualità di comproprietari, al 50%, degli odierni attori, in forza della successione della sig.r coniuge di prime nozze CP_5 in comunione dei beni, e del figlio premorto per essere Persona_1 questa mutatio EL . Sulla scorta dei principi sopra esposti occorre ora valutare se rispetto alla inziale domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dagli attori per come esattamente dedotta anche in fatto nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed in epigrafe riportata, la successiva domanda formulata nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e tesa a accertare e dichiarare la qualità di comproprietari, al 50% dell'immobile denominato “
[...]
, degli odierni attori, in forza della successione della sig.ra co Per_5 CP_5 di prime nozze in comunione dei beni, e del figlio premorto costituisca Persona_1 domanda nuova, come tale inammissibile ovvero semplice emendatio EL . Sul punto si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente le difese argomentate dalle parti a favore dell'una o dell'altra
Il collegio difensivo attoreo, argomentano sulla mera emendatio EL, pone a fondamento della domanda per come sopra indicata la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati, deducendo che, quando oggetto della domanda è un diritto autodeterminato, la successiva allegazione da parte dell'attore di fatti costitutivi diversi, non determina un cambiamento della situazione sostanziale in giudizio e dà luogo non ad una mutatio EL di per sé inammissibile ma ad una emendatio EL, espressione dell'esercizio dello ius poenitendi consentito.
In via di estrema sintesi, quindi, le parti attrici osservano che :
a) l'accertamento della comunione legale tra coniugi costituisce diritto autodeterminato;
b) conseguentemente esso consente “la successiva allegazione da parte dell'attore di fatti costitutivi diversi;
c) le nuove domande devono considerarsi legittime, in quanto: “sebbene si sia apportata una modifica al petitum e/o alla causa petendi, il diritto fatto valere è rimasto immutato” (citando Cass. 14 marzo 2022 n. 8128; Cass. 15 giugno 2015 n. 12310; Cass. 7 settembre 2020 n. 18546; Cass. 13 settembre 2018 n. 22404; infine Cass. 28 settembre 2018 n. 23634).
Le parti convenute, per contro, deducono l'assoluta inammissibilità della domanda formulata con la pima memoria ex art. 171 ter c.p.c., posto che nessuna domanda di accertamento di una (presunta) comunione tra i coniugi era presente CP_6 nell'atto introduttivo, in contrasto peraltro con le stesse a uate nell'atto introduttivo, dove, gli stessi attori , riconoscendo l'esistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite, ovvero della convenuta di fatto Controparte_4 escludevano che potessero sussistere comuni ecedente matrimonio tra il prof. e la signora CP_3 CP_5
Circostanza peraltro confermata nello stesso atto di citazione( fra tutti pagina 3) allorquando si legge che la “veniva acquistata dal Prof. in costanza Persona_5 CP_4 di precedente matrimonio i separazione dei beni con moglie, nel 1971 (doc.
3 - titolo Santa Colomba), ben ventotto anni prima del matrimonio con CP_4
(..)”.( cfr atto di citazione).
[...]
Orbene pur dando atto dell'elevato profilo circa il dialogo accademico intrapreso dalle parti quanto ai rapporti tra diritti autoderminati ed emendatio EL, questa giudicante onoraria conviene con le conclusioni raggiunte dalla difesa dei convenuti quanto alla loro inconferenza, posto che non occorre mai dimenticare che la domanda cui aver riguardo ai fini di valutare una possibile mutatio EL è quella di divisione ereditaria i cui principi, ed i cui limiti, sono stati esposti nella parte iniziale della presente sentenza.
Se per costante orientamento della stessa Corte di Cassazione civile la domanda di divisione ereditaria, presupponendo l'appartenenza dei beni alla comunione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà ( o comproprietà) di taluni condividenti con negazione di quella degli altri ( qualunque sia il titolo che si ponga a base di tale pretesa), ne deriva che la domanda avanzata solo in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tesa a negare detto presupposto, per aver formulato gli attori domanda di accertamento della qualità di comproprietari, al 50% di in forza Persona_5 della successione della sig.ra coniuge di prime nozze dei beni, CP_5
e del figlio premorto sere considerata domanda nuova, e come detto Persona_1 inammissibile se formulata per la prima volta con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Tale domanda, invero, lungi dall'introdurre una modifica consentita della domanda originaria di divisione ereditaria (che presuppone l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità sui beni facenti parte della massa ereditaria), ha dato vita ad una nuova pretesa, che, non ponendosi in posizione alternativa o sostitutiva della prima — invero rimasta ferma e inalterata — si è aggiunta a quest'ultima, con evidente vulnus difensivo per la controparte.
Ciò si pone al di fuori dei limiti della interpretazione lata che la difesa degli attori ha richiamato quanto a taluni precedenti di legittimità seppur riguardanti questioni giuridiche ben diverse dalla presente.
Sul punto, ritiene questa giudicante onoraria, che vera e propria pietra miliare, sia da individuarsi nella sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. U. n. 12310 del 2015, la quale ammette, nel termine di cui all'art. 183, comma sesto, num. 1, cod. proc. civ., la «modificazione» delle domande, ancorché tale modifica incida sui suoi elementi identificativi (causa petendi e/o petitum).
Limiti che, in buona sostanza, stanno (non già nel fatto che le domande modificate ammesse non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì) «nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».
La tutela di chi agisce, nei termini di un fisiologico e ragionevole aggiustamento della domanda nella fase introduttiva dedicata alla compiuta definizione del tema di lite, è dunque pur sempre correlata ad un circoscritto quadro processuale: «in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio» anche perché «all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti».
È dunque alla luce di tale premessa che le Sezioni Unite affermano che «l'interpretazione proposta» non «rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene», proprio perché, tra l'altro, «la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa».
Solo dopo avere posto questi confini — e quindi in un contesto diverso rispetto a quello rappresentato dal collegio difensivo attoreo — che vengono dalle Sezioni Unite invocati i valori ordinamentali ("L'interpretazione adottata in questa sede risulta ... maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia.. .la previsione costituzionale di un processo "giusto" impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte...").
Conclusivamente la modificazione della c.d.” regiudicanda” nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dall'art. 171 ter comma 1 c.p.c. non include l'introduzione di ulteriori domande accanto a quella originaria e — modificata o no — mantenuta (nello stesso senso v. ex multis Cass. 13/09/2019, n. 22865; 24/04/2019, n. 11226; 26/06/2018, n. 16807; 09/02/2018, n. 3254; 31/07/2017, n. 18956; 26/02/2016, n. 3806).
La domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile con conseguente preclusione di qualsivoglia esame nel merito.
2. Sul regime patrimoniale dei coniug CP_4 CP_2
Sulla cennata questione preliminare occorre sin da subito evidenziare come non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., richiamato dal collegio difensivo delle parti convenute con riferimento sia all'atto introduttivo del presente giudizio sia alle allegazioni documentali in esso contenute.
Si deduce al riguardo che nell'atto introduttivo del giudizio e negli atti stragiudiziali precedenti (compreso l'atto pubblico di inventario dell'eredità ai rogiti Notaio le Per_6 parti attrici avrebbero affermato che i coniugi fossero in di CP_4 CP_4 comunione dei beni;
posizione, quest'ultima, m rima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Ora in via di estrema sintesi può dirsi che il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 c.p.c., letto in relazione all'art. 2697 c.c., possa ritenersi operante allorquando ai fatti addotti da una parte non conseguono ad opera della parte avversa difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza.
Incontestato che coniugi ebbero a contrarre matrimonio a NY in data Parte_7
10.11.1998 ( cfr . Apostill 6 con allegato il certificato di matrimonio, sub doc. 1, fasc. convenuti) risulta del pari pacifico come in esso non sia riportata alcuna opzione di scelta in merito al regime patrimoniale dei coniugi né alla legge a quest'ultimo applicabile, né mai fu concluso separatamente un contratto matrimoniale che regolerebbe direttamente i rapporti patrimoniali tra coniugi.
I c.d. elementi indizianti del regime di comunione legale che vengono dalla difesa delle parti convenute individuati nella pag. 10 punto b dell'atto introduttivo nonché nella prima parte dell'inventario redatto dal Notaio cfr produzione parte attrice) tali non sono, Per_6
a giudizio della giudicante onoraria.
Affinchè possa operare il principio della non contestazione di un fatto storico principale occorre che la circostanza oggetto di deduzione ammissiva sia chiaramente e specificatamente esposta;
nel caso che qui occupa il riferimento ai termini di “ comproprietà” così come la dichiarazione resa dal Notaio nella prima parte di inventario circa la comunione dei beni dei coniugi sopra individuati, non tiene conto del fatto che si tratta di prospettazioni riguardanti le sole parti convenute;
non foss'altro perché gli odierni attori ebbero a partecipare all'indicato inventario solo in un secondo momento, senza peraltro sottoscrivere ciò che in esso veniva rappresentato.
Conseguentemente alcun principio di non contestazione può ritenersi operante sul punto, anche in ragione della specifica domanda di accertamento del regime di comunione legale dei beni formulata dai convenuti nel primo atto introduttivo loro riferibile.
Ciò premesso il quesito relativo alla legge applicabile al regime patrimoniale deve essere risolto alla luce della disciplina del Diritto internazionale Privato del foro italiano regolato dalla legge 218/1995.
Non sussistendo infatti altre fonti internazionali applicabili al caso di specie, di deve concludere che i rapporti patrimoniali dei coniugi sono disciplinati dal Parte_7 combinato disposto degli artt. 29-30 della legge 21 erge il richiamo alla legge della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
Il cennato art. 30 L. 218/1995 individua – in mancanza di scelta diversa ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995 e in assenza di una cittadinanza comune ad entrambi i coniugi – nella legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
dunque è necessario prendere in considerazione il periodo compreso tra il 10.11.1998 (data del matrimonio, si veda certificato sub doc. 1) ed il 04.04.2021 (data del decesso del de cuius).
La questione che se del caso deve essere analizzata in questa sede riguarda in via preliminare l'esatta portata esegetica del termine di “ vita matrimoniale prevalentemente localizzata”.
Va anzitutto rilevato che l'art. 30 si pone in piena armonia con il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi adottando dei criteri di collegamento che sono «equidistanti» dai coniugi stessi.
Come è noto, l'intera legge di riforma adotta in maniera ben più ampia che in passato il criterio della volontà per l'individuazione della legge applicabile.
La disciplina di conflitto posta dall'art. 30 rivela inoltre una coerenza con gli sviluppi del diritto materiale realizzatisi con la l. 19 maggio 1975 n. 151; tale coerenza riguarda, in generale, la nuova concezione (conforme ai principi della Costituzione) della famiglia, fondata sull'eguaglianza dei diritti e doveri dei coniugi, nei rapporti reciproci come rispetto ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.); e si esprime, più specificamente, nell'aderenza del criterio di collegamento della volontà dei coniugi a quella «regola dell'accordo» nel governo della famiglia , che permea di sé l'intera riforma del '75 e che emerge particolarmente nell'assetto patrimoniale.
Un altro carattere della nuova norma di conflitto consiste nella variabilità nel tempo della legge applicabile: sia la volontà dei coniugi, che la loro cittadinanza comune e la prevalente localizzazione della vita matrimoniale (criteri, questi ultimi, posti per designare la legge regolatrice dei rapporti personali tra i coniugi, richiamata per la disciplina di quelli patrimoniali), sono infatti criteri mobili (o variabili).
Una parte della dottrina ha accolto con favore l'abbandono del criterio della residenza che figurava nel progetto originario della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale, in quanto elimina la necessità di ricercare la residenza familiare o quella personale, superando così le ambiguità correlate alla scelta dell'una o dell'altra.
Infatti la relazione che accompagna la legge di riforma, per stabilire la localizzazione prevalente si deve tenere comparativamente conto della natura e della durata delle diverse localizzazioni, tramite una sorta di valutazione aritmetica. Quindi per ovviare ad eventuali incertezze interpretative il ricorso al criterio quantistico è certamente il più idoneo a soddisfare le esigenze di certezza.
Conseguentemente ritiene questa giudicante onoraria che fattori di tipo economico ai fini della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali (per es., il luogo dove i coniugi o uno di essi producono un reddito, o nel quale possiedono degli immobili, o depositi bancari ecc.), pur potendo rappresentare un indice da valutare, debbano essere necessariamente valutati con egual peso con quelli morali o sentimentali.
Orbene alla luce di quanto sopra cennato ed avuto riguardo al compendio probatorio complessivamente offerto dalle parti è oltremodo pacifico che la prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei coniugi debba essere individuata in Italia. Parte_7
Valga invero osservare che dall'anno 1998 al 2000 i coniugi sopra indicati hanno dedotto, senza alcuna smentita delle controparti, di aver trascorso significativi periodi a Monteriggioni presso la ove la loro vita familiare trovava un punto di Persona_5 stabilizzazione e ritorno;
trova conferma nellle stesse difese dei convenuti che in più parti dell'atto introduttivo richiamano i ricordi di una infanzia felice trascorsa in quel di Santa Colomba, seppur limitata ai periodi estivi, col padre e la nuova consorte.
Successivamente negli anni compresi tra il 2001 e il 2003 la famiglia Parte_7 risulta aver diviso la propria vita tra New York e Monteriggioni, ove tr periodo estivo, nonché ogni altro periodo possibile.
Può dirsi con ragionevole certezza che solo col raggiungimento dell'età dell'obbligo scolare i coniugi giunti alla determinazione di iscrivere il figlio alla Parte_7 CP_3 scuola del hanno definitivamente localizzato la propria vita iale e familiare in Italia presso Persona_5
Situazione che risulta essere confermata dalla prosecuzione degli studi di presso CP_3 la scuola Americana di Firenze dal 2004 al 2012.
Dal 2013 sino alla data del decesso avvenuta nel mese di aprile 2021 indici precisi e concordanti della prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei cennati coniugi in quel di Santa Colomba sono da rinvenirsi:
- nella malattia del Prof. he colpito da ictus nell'anno 2013, ebbe a decidere CP_4 di ritirarsi in convales so pur proseguendo a distanza la Persona_5 propria attività accademica;
- Nella frequentazione da parte del figlio della Scuola Americana sedente in CP_3
Roma e quindi localizzata sempre nel territorio Italiano;
- Nel fatto che nell'anno 2010 la SI.ra e successivamente nell'Anno 2015 il CP_2
Prof. ebbero a trasferire attere di definitività anche la loro CP_4 reside in quel di Siena;
Persona_5 A fronte di tali storicizzate circostanze fattuali, appaiono recessive le deduzioni altrettanto fattuali sollevate dagli attori quanto al mantenimento dell'alloggio assegnato al Prof. in NY sino a data di poco precedente al decesso, così come la circostanza che CP_4 sino all'anno 2013 la SI.ra sia stata titolare di patente di guida Americana. CP_2
Elementi che possono trovare ragionevole giustificazione nella necessità di mantenere, seppur con carattere recessivo, elementi di naturale collegamento col luogo in cui i cennati coniugi si sono conosciuti e sposati;
a tacer del fatto, poi, che in quel di NY il Prof. a sempre esercitato la propria attività lavorativa accademica. CP_4
Conclusivamente gli elementi di collegamento con la città di NY, tutti incentrati con l'attività lavorativa del solo prof. uanto meno sino all'anno 2013, non appaiono, CP_4
a giudizio di questa giudicante, ze di per se sole sufficienti a porre nel nulla il quadro fattuale per come sopra ricostruito.
Si può pertanto affermare che dall'anno 2004 sino alla data del decesso del Prof. CP_4 la prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei coniugi si stata in Italia e significativamente in quel di Santa Colomba.
Pertanto ai sensi degli artt. 29 e 30 della Legge 218/1995 deve concludersi che il regime patrimoniale loro applicabile, in ragione della prevalente localizzazione della vita matrimoniale in Italia, sia quello della comunione legale dei beni.
3. Sulla questione preliminare del fondo pensione americano ( cd. TIAA) riguardante tanto l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore della Suprema Corte di NY nonché la successiva valutazione della sua natura giuridica ai fini della possibile inclusione nella massa ereditaria oggetto di richiesta divisione da parte dei condividenti Risulta pacifico e non contestato fra le parti che attualmente sia pendente una controversia dinanzi alla Corte Statale di New York promossa dagli odierni attori nei confronti della sola sig.ra il cui petitum aveva inizialmente ad oggetto la dichiarazione di Controparte_4 nullità ab gnazione della sig.ra quale unica beneficiaria di detto CP_2
Fondo Pensione.
Successivamente e con espressa modifica della domanda e rinuncia alla domanda di nullità della designazione quale beneficiaria della SI.ra gli odierni attori hanno formulato CP_2 domanda di risarcimento dei danni per “frode arere perpetrata dalla stessa sig.ra per quell'importo pari ad una quota del fondo pensione che gli stessi odierni attori CP_2 ritengono di loro spettanza (31,25%).
In tale contenzioso le stesse controparti hanno affermato espressamente la sussistenza della giurisdizione della Corte di NY sull'asserito atto illecito che la sig.ra CP_4
Orbene, ritiene la giudicante che alcuna questione di giurisdizione possa essere configurabile posto che nei fatti quello che il collegio difensivo rappresenta altri non è che l'accertamento della sussistenza o meno di una situazione di litispendenza parziale internazionale, che sotto il profilo processuale non configura appunto una questione di giurisdizione
Nel diritto internazionale privato, la litispendenza è la pendenza della medesima causa davanti a più uffici giudiziari all'estero.
Si tratta di accertare se la pendenza della lite all'estero possa impedire che venga istituito il medesimo giudizio dinanzi ai tribunali dello Stato.
Le norme italiane di diritto internazionale privato, contenute nella legge n. 218/1995 hanno introdotto profonde innovazioni con riferimento al regime giuridico della litispendenza.
L'art. 7 di detta legge prevede che se una delle parti eccepisce la previa pendenza di una causa dinanzi a un foro estero, il giudice italiano può solo sospendere il giudizio qualora:
a) vi sia identità delle parti, del petitum e del titolo delle domande;
b) il provvedimento straniero sia suscettibile di essere riconosciuto e produrre effetti nell'ordinamento italiano.
La norma parla espressamente di “eccezione” e ciò fa ritenere che la stessa sia rilevabile solo su istanza di parte.
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624040 - 01).
Orbene nel caso che qui occupa, escluso che possa ab origine configurarsi una questione di giurisdizione, ritiene la giudicante che alcuna litispendenza internazionale anche parziale possa configurarsi tra il giudizio attualmente pendente presso l'Alta Corte di NY rispetto all'attuale radicato davanti al Tribunale di Siena, essendo diversi, petitum, causa petendi e soggetti del processo ( ndr è assente : Controparte_3
- Il giudizio oggi sub iudice avanti alla Corte di NY, ha ad oggetto l'accertamento di un fatto illecito ascritto alla SI.ra quanto alla modifica in suo favore dei CP_2 soggetti beneficiari del fondo pensi Prof. CP_4
- Il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di divisione ereditaria il cui petitum causa petendi sono stati ampiamente trattati nella parte iniziale della presente pronunzia ed ai quali si rimanda. Escluso quindi che vi possa essere litispendenza internazionale anche parziale, occorre ora passare alla trattazione della natura giuridica di detto fondo.
Ora sotto tale profilo si anticipa sin da subito che dalla attenta lettura dei documenti riguardanti lo stessi acquisiti al fascicolo telematico nonché dalla complessiva valutazione delle avverse impostazioni, non vi sia dubbio che trattasi di semplice fondo di accumulo pensionistico derivante dalla brillante attività accademica del Prof. CP_4
Trattasi di un fondo pensione che le Università americane riconoscono ai propri Professori universitari (nel caso di specie emerge per tabulas che questo fondo era connesso al rapporto lavorativo che il Prof. aveva con la Johns CP_4 [...] , la University of Chicago e la Columbia University). CP_7
Si tratta, quindi, nella sostanza di un piano di accumulo di somme di competenza e versate dal datore di lavoro, che vengono, poi, liquidate a chi spetta (ossia al soggetto beneficiario espressamente designato, vedi infra) al pari di una polizza assicurativa sulla vita.
La questione può essere affrontata e risolta per il tramite di un recente pronunziamento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile che con la sentenza n.11421/2021 hanno in primo luogo confermato il principio, peraltro già affermato in precedenti pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario,
“operando (quindi) su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., atto inter vivos con effetti post mortem,” ne discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Costituisce, quindi, principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016).
Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000); fra l'altro è opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).
Conseguentemente il fondo pensionistico di cui si discute, non rientra nell'asse ereditario, trattandosi di acquisto iure proprio del beneficio pur con effetti post mortem.
Sul punto e sulla diversa qualificazione del cennato fondo quale polizza assicurativa con contenuto finanziario non possono essere condivise le argomentazioni spese dalla difesa degli attori, che richiamando precedenti giurisprudenziali poco conferenti alla pacifica natura previdenziale di detto fondo, giungono ad ascriverlo nelle donazioni indirette come tali soggette a collazione.
Orbene polizze vita a contenuto finanziario, ben diverse dal fondo pensionistico oggi sub iudice, si intendono quelle polizze in cui la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c.
Senza che sia minimamente necessario approfondire la tematica, ai fini che interessano in questa sede, è sufficiente il rilievo che, nelle polizze di tipo classico, l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera.
Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondo comune di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari.
L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked "pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi.
Solo con riferimento a tale tipologia di polizze opera il disposto normativo di cui all' art. 1923, comma 2, c.c., secondo il quale le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve, ma solo con riferimento ai premi pagati dallo stipulante non certo alle somme percepite dal beneficiario.
Solo per mero scrupolo motivazionale va in questa sede chiarita la totale inconferenza del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa attorea quanto alla certa qualificazione del fondo pensione americano in polizza finanziaria, con conseguente suo assoggettamento all'obbligo di collazione nei termini, però, sopra descritti.
La pronunzia della Corte di Cassazione n. 39531 del 13 dicembre 2021 attiene alla individuazione dei soggetti titolari al diritto di ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione “In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver proceduto alla designazione del menzionato beneficiario. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 39531 del 13/12/2021 (Rv. 663426 - 01)
Sia bastevole a tal fine richiamare la parte motiva della pronunzia per comprendere come essa non solo nulla abbia a che vedere con la presente questione, ma negli stessi principi enunciati sconfessi l'ipotetico revirement dedotto dalla difesa attorea verso una collocazione delle forme previdenziali obbligatorie o complementari in polizze a contenuto finanziario. Il richiamo, indiscutibilmente atecnico, “agli strumenti finanziari”, ne conferma poi l'assoluta assimilabilità alle normali polizze di assicurazione sulla vita “.. Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2018, n. 6928; per la Cassazione penale, cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 13660). Ed è stato rilevato che il sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest'ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 477). L'art. 24, comma 3, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, «l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione». La legge, dunque, ha espressamente disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell'aderente al fondo. In tale ambito, una tutela particolarmente intensa è assicurata al titolare della posizione individuale, il quale ha facoltà di designare i soggetti beneficiari, anche diversi dagli eredi…( cfr Ordinanza citata).
Conclusivamente il fondo pensione Americano di cui si discute deve essere qualificato come polizza di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c., come tale escluso dall'asse ereditario.
Ogni altra questione, ivi compresa quella relativa al Sul Chase Private Client - JP Morgan Bank Account” non oggetto delle questioni preliminari sulle quali concordemente le parti avevano chiesto pronunziarsi sentenza non definitiva, deve essere rimessa al proseguo del giudizio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
Dichiara inammissibile la domanda formulata dai convenuti con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa l'accertamento della esistenza o meno della comunione dei beni del primo matrimonio tra il prof. d il coniuge di prime nozze CP_4 CP_5
Accerta e dichiara ex artt. 29 e 30 L. 218/95 la sussistenza del regime di comunione legale dei beni fra e ( ) Persona_3 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_2
Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione e di litispendenza parziale internazionale sollevate dalla difesa dei convenuti;
Accerta e dichiara che il fondo pensione americano (cd. TIAA) è escluso dell'asse ereditario riferibile alla successione del Prof. Persona_3
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Siena, 4 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. C.F._4 Parte_5
), C.F._5
(C.F. tutti rappresentati e difesi Parte_6 C.F._6 nonchè elettivamente domiciliati in Palermo, via Ruggero Settimo 74/H, presso lo studio degli Avv.ti Federica Cicero (C.F. ; fax 0916258854; pec C.F._7
ed Enrico;
PEC: Email_1 CodiceFiscale_8 ax: 0917480696), che ai se 6, co. 2 Email_2
c.p.c., dichiarano di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito agli indirizzi pec e Email_1 Email_3
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. C.F._9 Controparte_3
) entra ti in atti, C.F._10 unitamente e disgiuntamente tra loro, all'avv. Rebecca Mori, , PEC C.F._11
, all'avv. Giulia Bar , Email_4 C.F._12
e al prof. a , Email_5
C.F._13 Email_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza cartolare del 5.5.2025 che richiamano le conclusioni precisate in data 6.3.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_3
(figli legittimi del sig. Prof.
[...] CP_3 Parte_2 [...]
Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_4
, CP_3 Parte_2 premorto, sig. deceduto in data 11.3.2018) convenivano in Persona_1 giudizio, dinan ( ) (Natsio CP_1 CP_2 CP_2
e a tura dell Pt_2 Controparte_3 ne , si disponesse la divisione dei beni relitti, Persona_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'avvenuta apertura della successione del Prof. e dunque Persona_3 la qualità di eredi degli odierni attori, nelle quote di legge spettan ativa in materia di successione legittima;
- accertata preliminarmente la consistenza del patrimonio ereditario tramite collazione, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi e dichiarare la divisione giudiziale, attribuendo a ognuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota ideale, e, per l'effetto :- in via principale, ordinare la divisione dei cespiti che formano parte del patrimonio ereditario, mobiliare e immobiliare, come specificati in narrativa, e di ogni altro cespite che dovesse risultare dagli accertamenti di causa, previa quantificazione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, con attribuzione in natura ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e ai sensi dell'art. 726 c.c.;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che uno o più beni immobili siano indivisibili, ove non ne sia richiesta attribuzione, oppure in caso di mancato accordo, procedere alla vendita al pubblico incanto ex art. 720 c.c. delle quote spettanti agli odierni attori, o della intera proprietà, con eventuale attribuzione, in favore del coniuge supersiste, di un equivalente monetario, a mezzo di professionista all'uopo delegato, per poi provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
- porre le spese a carico dei condividenti o, in caso di opposizione, condannare la parte opponente alle spese della procedura. Con vittoria di spese e onorari della procedura.”
Si costituivano tempestivamente in giudizio le parti convenute Controparte_4
i quali concludevano affinchè l'adita Curia volesse”:
[...] Controparte_3
a) Accertare e dichiarare che le parti convenute sono eredi del compianto prof. ai Persona_4 sensi dell'art. 581 c.c., ed esattamente per la quota di 2/6 per Controparte_4
e per la quota di 1/6 per b) Accert Controparte_3 di ogni altra cosa, alla convenuta il diritto di abitazione ed uso Controparte_4 di ai sensi dell'art che lo arreda e correda, quale Persona_5
“c sidenza familiare”. è contraddistinta, e salvo errori, in fabbricati Persona_5 in Comune di Monteriggioni (SI), loc lomba, censiti al Catasto fabbricati del detto Comune in foglio 108, particella 35, graffata con le particelle 37, sub. 1 e 38, sub. 1 cat B/1, classe U;
foglio 108, particelle graffate 37, sub. 2 e 38, sub. 2, cat C/2, classe 5; il tutto come da atto già trascritto notaio dr. doc. 14. In forza della pronuncia Cass. sez. un. 27 febbraio Per_6
2013 n. 4847 accertare e dic che tale attribuzione non incide sul valore dei 2/6 quale quota a lei spettante dell'eredità del prof. e che pertanto cade in CP_3 Persona_5 successione in nuda proprietà, e detratto il valore del diritto reale di abitazione che spetta al coniuge superstite. c) Accertare e dichiarare che, sempre in forza dell'art. 540, 2° comma c.c., spettano al coniuge superstite anche tutti i beni mobili nonché i memorabilia presenti in secondo Persona_5 quanto argomentato nel presente atto. d) Accertare e dichiarare che sistenza patrimoniale del già de cuius prof. caduta in successione fra i coeredi, non vi CP_3 rientrano il fondo pensioni american e Chase Private Client - JP Morgan Bank, in quanto beni di esclusiva proprietà della convenuta materia, Controparte_4 peraltro, che per espressa volontà delle parti attrici s di New York e soggiace al diritto applicabile di quello Stato straniero. e) Accertare e dichiarare che nella quantificazione del patrimonio caduto in successione deve considerarsi la comunione dei beni tra i coniugi secondo il regime che la convenuta aveva con il marito Controparte_4 prof. dal che, di nuovo, n essione quella parte CP_3 del patrimonio da consideraredi esclusiva e prioritaria proprietà della convenuta Controparte_4 in forza della comunione dei beni. f) Accertare e dichiarare che d
[...] aria vanno altresì sottrarre le spese sostenute dalla convenuta Controparte_4 sopra indicate, e con riserva di meglio quantificare e document
[...] fatto e premesso, accertare il preciso ammontare della massa caduta in successione, se del caso anche attraverso nomina di CTU, redigendo un progetto divisionale in base alle quote fissate dalla legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con ogni riserva consentita dalle norme processuali. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tutte presenti personalmente, tenutasi in data 29.11.2024., dato atto della impossibilità di procedere alla conciliazione ed in accoglimento delle richieste delle parti convenute, veniva fissava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. sulle seguenti questioni preliminari:
- L'esistenza o meno della comunione dei beni del primo matrimonio tra il prof. CP_4 ed il coniuge di prime nozze anche in relazione alla violazione del CP_5 procedurali;
-
- La sussistenza di comunione dei beni quanto al secondo matrimonio anche in violazione delle regole procedurali
- Se il fondo pensione rientra nella massa ereditaria oppure no e se rientri nella giurisdizione del Giudice Italiano e violazioni di regole procedurali.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alla udienza del 5 maggio 2025 tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle questioni preliminari sopra cennate.
*** *** ***
1. Principi della domanda di divisione ereditaria ed individuazione del petitum e della causa petendi Orbene in via assolutamente preliminare occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione civile quello secondo cui, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà ( o comproprietà) dell'attore con negazione di quella dei convenuti (così Cass. n. 6228/2023).
Ancora Infatti, come ribadito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 40041/2021), nel giudizio di divisione ereditaria, occorre fornire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius (cfr. Cass. n. 10067/2020, essendo necessario far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi”; v. anche Cass. n. 1309/1966).
La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo o taluni, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; Cass. n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass. n. 4353/1980).
La domanda di divisione ereditaria, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone quindi l'appartenenza dei beni alla comunione (Cass. n. 4828/1994; Cass. n. 4730/2015).
Peraltro, l'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione (nella specie ereditaria), ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche antecedenti, abbiano perso il carattere della proprietà comune, ovvero risultino trasformati.
Dai principi sopra esposti ritiene questa giudicante onoraria che a fronte di una domanda di divisione ereditaria solo la mera mutazione del titolo a regolamento della successione ( successione testamentaria anziché ab intestato) non incida sulla domanda di divisione proposta poiché non ne muta né il petitutm – da individuarsi nei beni ereditari da dividere
- né la causa petendi, da individuarsi nella esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa.
1.1. Sulla inammissibilità della domanda avanzata dagli attori con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. “ in via preliminare, accertare e dichiarare la qualità di comproprietari, al 50%, degli odierni attori, in forza della successione della sig.r coniuge di prime nozze CP_5 in comunione dei beni, e del figlio premorto per essere Persona_1 questa mutatio EL . Sulla scorta dei principi sopra esposti occorre ora valutare se rispetto alla inziale domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dagli attori per come esattamente dedotta anche in fatto nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed in epigrafe riportata, la successiva domanda formulata nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e tesa a accertare e dichiarare la qualità di comproprietari, al 50% dell'immobile denominato “
[...]
, degli odierni attori, in forza della successione della sig.ra co Per_5 CP_5 di prime nozze in comunione dei beni, e del figlio premorto costituisca Persona_1 domanda nuova, come tale inammissibile ovvero semplice emendatio EL . Sul punto si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente le difese argomentate dalle parti a favore dell'una o dell'altra
Il collegio difensivo attoreo, argomentano sulla mera emendatio EL, pone a fondamento della domanda per come sopra indicata la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati, deducendo che, quando oggetto della domanda è un diritto autodeterminato, la successiva allegazione da parte dell'attore di fatti costitutivi diversi, non determina un cambiamento della situazione sostanziale in giudizio e dà luogo non ad una mutatio EL di per sé inammissibile ma ad una emendatio EL, espressione dell'esercizio dello ius poenitendi consentito.
In via di estrema sintesi, quindi, le parti attrici osservano che :
a) l'accertamento della comunione legale tra coniugi costituisce diritto autodeterminato;
b) conseguentemente esso consente “la successiva allegazione da parte dell'attore di fatti costitutivi diversi;
c) le nuove domande devono considerarsi legittime, in quanto: “sebbene si sia apportata una modifica al petitum e/o alla causa petendi, il diritto fatto valere è rimasto immutato” (citando Cass. 14 marzo 2022 n. 8128; Cass. 15 giugno 2015 n. 12310; Cass. 7 settembre 2020 n. 18546; Cass. 13 settembre 2018 n. 22404; infine Cass. 28 settembre 2018 n. 23634).
Le parti convenute, per contro, deducono l'assoluta inammissibilità della domanda formulata con la pima memoria ex art. 171 ter c.p.c., posto che nessuna domanda di accertamento di una (presunta) comunione tra i coniugi era presente CP_6 nell'atto introduttivo, in contrasto peraltro con le stesse a uate nell'atto introduttivo, dove, gli stessi attori , riconoscendo l'esistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite, ovvero della convenuta di fatto Controparte_4 escludevano che potessero sussistere comuni ecedente matrimonio tra il prof. e la signora CP_3 CP_5
Circostanza peraltro confermata nello stesso atto di citazione( fra tutti pagina 3) allorquando si legge che la “veniva acquistata dal Prof. in costanza Persona_5 CP_4 di precedente matrimonio i separazione dei beni con moglie, nel 1971 (doc.
3 - titolo Santa Colomba), ben ventotto anni prima del matrimonio con CP_4
(..)”.( cfr atto di citazione).
[...]
Orbene pur dando atto dell'elevato profilo circa il dialogo accademico intrapreso dalle parti quanto ai rapporti tra diritti autoderminati ed emendatio EL, questa giudicante onoraria conviene con le conclusioni raggiunte dalla difesa dei convenuti quanto alla loro inconferenza, posto che non occorre mai dimenticare che la domanda cui aver riguardo ai fini di valutare una possibile mutatio EL è quella di divisione ereditaria i cui principi, ed i cui limiti, sono stati esposti nella parte iniziale della presente sentenza.
Se per costante orientamento della stessa Corte di Cassazione civile la domanda di divisione ereditaria, presupponendo l'appartenenza dei beni alla comunione è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà ( o comproprietà) di taluni condividenti con negazione di quella degli altri ( qualunque sia il titolo che si ponga a base di tale pretesa), ne deriva che la domanda avanzata solo in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tesa a negare detto presupposto, per aver formulato gli attori domanda di accertamento della qualità di comproprietari, al 50% di in forza Persona_5 della successione della sig.ra coniuge di prime nozze dei beni, CP_5
e del figlio premorto sere considerata domanda nuova, e come detto Persona_1 inammissibile se formulata per la prima volta con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Tale domanda, invero, lungi dall'introdurre una modifica consentita della domanda originaria di divisione ereditaria (che presuppone l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità sui beni facenti parte della massa ereditaria), ha dato vita ad una nuova pretesa, che, non ponendosi in posizione alternativa o sostitutiva della prima — invero rimasta ferma e inalterata — si è aggiunta a quest'ultima, con evidente vulnus difensivo per la controparte.
Ciò si pone al di fuori dei limiti della interpretazione lata che la difesa degli attori ha richiamato quanto a taluni precedenti di legittimità seppur riguardanti questioni giuridiche ben diverse dalla presente.
Sul punto, ritiene questa giudicante onoraria, che vera e propria pietra miliare, sia da individuarsi nella sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. U. n. 12310 del 2015, la quale ammette, nel termine di cui all'art. 183, comma sesto, num. 1, cod. proc. civ., la «modificazione» delle domande, ancorché tale modifica incida sui suoi elementi identificativi (causa petendi e/o petitum).
Limiti che, in buona sostanza, stanno (non già nel fatto che le domande modificate ammesse non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì) «nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».
La tutela di chi agisce, nei termini di un fisiologico e ragionevole aggiustamento della domanda nella fase introduttiva dedicata alla compiuta definizione del tema di lite, è dunque pur sempre correlata ad un circoscritto quadro processuale: «in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio» anche perché «all'esito di una udienza potenzialmente "chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti».
È dunque alla luce di tale premessa che le Sezioni Unite affermano che «l'interpretazione proposta» non «rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene», proprio perché, tra l'altro, «la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa».
Solo dopo avere posto questi confini — e quindi in un contesto diverso rispetto a quello rappresentato dal collegio difensivo attoreo — che vengono dalle Sezioni Unite invocati i valori ordinamentali ("L'interpretazione adottata in questa sede risulta ... maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia.. .la previsione costituzionale di un processo "giusto" impone a giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte...").
Conclusivamente la modificazione della c.d.” regiudicanda” nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dall'art. 171 ter comma 1 c.p.c. non include l'introduzione di ulteriori domande accanto a quella originaria e — modificata o no — mantenuta (nello stesso senso v. ex multis Cass. 13/09/2019, n. 22865; 24/04/2019, n. 11226; 26/06/2018, n. 16807; 09/02/2018, n. 3254; 31/07/2017, n. 18956; 26/02/2016, n. 3806).
La domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile con conseguente preclusione di qualsivoglia esame nel merito.
2. Sul regime patrimoniale dei coniug CP_4 CP_2
Sulla cennata questione preliminare occorre sin da subito evidenziare come non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., richiamato dal collegio difensivo delle parti convenute con riferimento sia all'atto introduttivo del presente giudizio sia alle allegazioni documentali in esso contenute.
Si deduce al riguardo che nell'atto introduttivo del giudizio e negli atti stragiudiziali precedenti (compreso l'atto pubblico di inventario dell'eredità ai rogiti Notaio le Per_6 parti attrici avrebbero affermato che i coniugi fossero in di CP_4 CP_4 comunione dei beni;
posizione, quest'ultima, m rima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Ora in via di estrema sintesi può dirsi che il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 c.p.c., letto in relazione all'art. 2697 c.c., possa ritenersi operante allorquando ai fatti addotti da una parte non conseguono ad opera della parte avversa difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza.
Incontestato che coniugi ebbero a contrarre matrimonio a NY in data Parte_7
10.11.1998 ( cfr . Apostill 6 con allegato il certificato di matrimonio, sub doc. 1, fasc. convenuti) risulta del pari pacifico come in esso non sia riportata alcuna opzione di scelta in merito al regime patrimoniale dei coniugi né alla legge a quest'ultimo applicabile, né mai fu concluso separatamente un contratto matrimoniale che regolerebbe direttamente i rapporti patrimoniali tra coniugi.
I c.d. elementi indizianti del regime di comunione legale che vengono dalla difesa delle parti convenute individuati nella pag. 10 punto b dell'atto introduttivo nonché nella prima parte dell'inventario redatto dal Notaio cfr produzione parte attrice) tali non sono, Per_6
a giudizio della giudicante onoraria.
Affinchè possa operare il principio della non contestazione di un fatto storico principale occorre che la circostanza oggetto di deduzione ammissiva sia chiaramente e specificatamente esposta;
nel caso che qui occupa il riferimento ai termini di “ comproprietà” così come la dichiarazione resa dal Notaio nella prima parte di inventario circa la comunione dei beni dei coniugi sopra individuati, non tiene conto del fatto che si tratta di prospettazioni riguardanti le sole parti convenute;
non foss'altro perché gli odierni attori ebbero a partecipare all'indicato inventario solo in un secondo momento, senza peraltro sottoscrivere ciò che in esso veniva rappresentato.
Conseguentemente alcun principio di non contestazione può ritenersi operante sul punto, anche in ragione della specifica domanda di accertamento del regime di comunione legale dei beni formulata dai convenuti nel primo atto introduttivo loro riferibile.
Ciò premesso il quesito relativo alla legge applicabile al regime patrimoniale deve essere risolto alla luce della disciplina del Diritto internazionale Privato del foro italiano regolato dalla legge 218/1995.
Non sussistendo infatti altre fonti internazionali applicabili al caso di specie, di deve concludere che i rapporti patrimoniali dei coniugi sono disciplinati dal Parte_7 combinato disposto degli artt. 29-30 della legge 21 erge il richiamo alla legge della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
Il cennato art. 30 L. 218/1995 individua – in mancanza di scelta diversa ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995 e in assenza di una cittadinanza comune ad entrambi i coniugi – nella legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
dunque è necessario prendere in considerazione il periodo compreso tra il 10.11.1998 (data del matrimonio, si veda certificato sub doc. 1) ed il 04.04.2021 (data del decesso del de cuius).
La questione che se del caso deve essere analizzata in questa sede riguarda in via preliminare l'esatta portata esegetica del termine di “ vita matrimoniale prevalentemente localizzata”.
Va anzitutto rilevato che l'art. 30 si pone in piena armonia con il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi adottando dei criteri di collegamento che sono «equidistanti» dai coniugi stessi.
Come è noto, l'intera legge di riforma adotta in maniera ben più ampia che in passato il criterio della volontà per l'individuazione della legge applicabile.
La disciplina di conflitto posta dall'art. 30 rivela inoltre una coerenza con gli sviluppi del diritto materiale realizzatisi con la l. 19 maggio 1975 n. 151; tale coerenza riguarda, in generale, la nuova concezione (conforme ai principi della Costituzione) della famiglia, fondata sull'eguaglianza dei diritti e doveri dei coniugi, nei rapporti reciproci come rispetto ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.); e si esprime, più specificamente, nell'aderenza del criterio di collegamento della volontà dei coniugi a quella «regola dell'accordo» nel governo della famiglia , che permea di sé l'intera riforma del '75 e che emerge particolarmente nell'assetto patrimoniale.
Un altro carattere della nuova norma di conflitto consiste nella variabilità nel tempo della legge applicabile: sia la volontà dei coniugi, che la loro cittadinanza comune e la prevalente localizzazione della vita matrimoniale (criteri, questi ultimi, posti per designare la legge regolatrice dei rapporti personali tra i coniugi, richiamata per la disciplina di quelli patrimoniali), sono infatti criteri mobili (o variabili).
Una parte della dottrina ha accolto con favore l'abbandono del criterio della residenza che figurava nel progetto originario della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale, in quanto elimina la necessità di ricercare la residenza familiare o quella personale, superando così le ambiguità correlate alla scelta dell'una o dell'altra.
Infatti la relazione che accompagna la legge di riforma, per stabilire la localizzazione prevalente si deve tenere comparativamente conto della natura e della durata delle diverse localizzazioni, tramite una sorta di valutazione aritmetica. Quindi per ovviare ad eventuali incertezze interpretative il ricorso al criterio quantistico è certamente il più idoneo a soddisfare le esigenze di certezza.
Conseguentemente ritiene questa giudicante onoraria che fattori di tipo economico ai fini della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali (per es., il luogo dove i coniugi o uno di essi producono un reddito, o nel quale possiedono degli immobili, o depositi bancari ecc.), pur potendo rappresentare un indice da valutare, debbano essere necessariamente valutati con egual peso con quelli morali o sentimentali.
Orbene alla luce di quanto sopra cennato ed avuto riguardo al compendio probatorio complessivamente offerto dalle parti è oltremodo pacifico che la prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei coniugi debba essere individuata in Italia. Parte_7
Valga invero osservare che dall'anno 1998 al 2000 i coniugi sopra indicati hanno dedotto, senza alcuna smentita delle controparti, di aver trascorso significativi periodi a Monteriggioni presso la ove la loro vita familiare trovava un punto di Persona_5 stabilizzazione e ritorno;
trova conferma nellle stesse difese dei convenuti che in più parti dell'atto introduttivo richiamano i ricordi di una infanzia felice trascorsa in quel di Santa Colomba, seppur limitata ai periodi estivi, col padre e la nuova consorte.
Successivamente negli anni compresi tra il 2001 e il 2003 la famiglia Parte_7 risulta aver diviso la propria vita tra New York e Monteriggioni, ove tr periodo estivo, nonché ogni altro periodo possibile.
Può dirsi con ragionevole certezza che solo col raggiungimento dell'età dell'obbligo scolare i coniugi giunti alla determinazione di iscrivere il figlio alla Parte_7 CP_3 scuola del hanno definitivamente localizzato la propria vita iale e familiare in Italia presso Persona_5
Situazione che risulta essere confermata dalla prosecuzione degli studi di presso CP_3 la scuola Americana di Firenze dal 2004 al 2012.
Dal 2013 sino alla data del decesso avvenuta nel mese di aprile 2021 indici precisi e concordanti della prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei cennati coniugi in quel di Santa Colomba sono da rinvenirsi:
- nella malattia del Prof. he colpito da ictus nell'anno 2013, ebbe a decidere CP_4 di ritirarsi in convales so pur proseguendo a distanza la Persona_5 propria attività accademica;
- Nella frequentazione da parte del figlio della Scuola Americana sedente in CP_3
Roma e quindi localizzata sempre nel territorio Italiano;
- Nel fatto che nell'anno 2010 la SI.ra e successivamente nell'Anno 2015 il CP_2
Prof. ebbero a trasferire attere di definitività anche la loro CP_4 reside in quel di Siena;
Persona_5 A fronte di tali storicizzate circostanze fattuali, appaiono recessive le deduzioni altrettanto fattuali sollevate dagli attori quanto al mantenimento dell'alloggio assegnato al Prof. in NY sino a data di poco precedente al decesso, così come la circostanza che CP_4 sino all'anno 2013 la SI.ra sia stata titolare di patente di guida Americana. CP_2
Elementi che possono trovare ragionevole giustificazione nella necessità di mantenere, seppur con carattere recessivo, elementi di naturale collegamento col luogo in cui i cennati coniugi si sono conosciuti e sposati;
a tacer del fatto, poi, che in quel di NY il Prof. a sempre esercitato la propria attività lavorativa accademica. CP_4
Conclusivamente gli elementi di collegamento con la città di NY, tutti incentrati con l'attività lavorativa del solo prof. uanto meno sino all'anno 2013, non appaiono, CP_4
a giudizio di questa giudicante, ze di per se sole sufficienti a porre nel nulla il quadro fattuale per come sopra ricostruito.
Si può pertanto affermare che dall'anno 2004 sino alla data del decesso del Prof. CP_4 la prevalente localizzazione della vita matrimoniale dei coniugi si stata in Italia e significativamente in quel di Santa Colomba.
Pertanto ai sensi degli artt. 29 e 30 della Legge 218/1995 deve concludersi che il regime patrimoniale loro applicabile, in ragione della prevalente localizzazione della vita matrimoniale in Italia, sia quello della comunione legale dei beni.
3. Sulla questione preliminare del fondo pensione americano ( cd. TIAA) riguardante tanto l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore della Suprema Corte di NY nonché la successiva valutazione della sua natura giuridica ai fini della possibile inclusione nella massa ereditaria oggetto di richiesta divisione da parte dei condividenti Risulta pacifico e non contestato fra le parti che attualmente sia pendente una controversia dinanzi alla Corte Statale di New York promossa dagli odierni attori nei confronti della sola sig.ra il cui petitum aveva inizialmente ad oggetto la dichiarazione di Controparte_4 nullità ab gnazione della sig.ra quale unica beneficiaria di detto CP_2
Fondo Pensione.
Successivamente e con espressa modifica della domanda e rinuncia alla domanda di nullità della designazione quale beneficiaria della SI.ra gli odierni attori hanno formulato CP_2 domanda di risarcimento dei danni per “frode arere perpetrata dalla stessa sig.ra per quell'importo pari ad una quota del fondo pensione che gli stessi odierni attori CP_2 ritengono di loro spettanza (31,25%).
In tale contenzioso le stesse controparti hanno affermato espressamente la sussistenza della giurisdizione della Corte di NY sull'asserito atto illecito che la sig.ra CP_4
Orbene, ritiene la giudicante che alcuna questione di giurisdizione possa essere configurabile posto che nei fatti quello che il collegio difensivo rappresenta altri non è che l'accertamento della sussistenza o meno di una situazione di litispendenza parziale internazionale, che sotto il profilo processuale non configura appunto una questione di giurisdizione
Nel diritto internazionale privato, la litispendenza è la pendenza della medesima causa davanti a più uffici giudiziari all'estero.
Si tratta di accertare se la pendenza della lite all'estero possa impedire che venga istituito il medesimo giudizio dinanzi ai tribunali dello Stato.
Le norme italiane di diritto internazionale privato, contenute nella legge n. 218/1995 hanno introdotto profonde innovazioni con riferimento al regime giuridico della litispendenza.
L'art. 7 di detta legge prevede che se una delle parti eccepisce la previa pendenza di una causa dinanzi a un foro estero, il giudice italiano può solo sospendere il giudizio qualora:
a) vi sia identità delle parti, del petitum e del titolo delle domande;
b) il provvedimento straniero sia suscettibile di essere riconosciuto e produrre effetti nell'ordinamento italiano.
La norma parla espressamente di “eccezione” e ciò fa ritenere che la stessa sia rilevabile solo su istanza di parte.
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624040 - 01).
Orbene nel caso che qui occupa, escluso che possa ab origine configurarsi una questione di giurisdizione, ritiene la giudicante che alcuna litispendenza internazionale anche parziale possa configurarsi tra il giudizio attualmente pendente presso l'Alta Corte di NY rispetto all'attuale radicato davanti al Tribunale di Siena, essendo diversi, petitum, causa petendi e soggetti del processo ( ndr è assente : Controparte_3
- Il giudizio oggi sub iudice avanti alla Corte di NY, ha ad oggetto l'accertamento di un fatto illecito ascritto alla SI.ra quanto alla modifica in suo favore dei CP_2 soggetti beneficiari del fondo pensi Prof. CP_4
- Il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di divisione ereditaria il cui petitum causa petendi sono stati ampiamente trattati nella parte iniziale della presente pronunzia ed ai quali si rimanda. Escluso quindi che vi possa essere litispendenza internazionale anche parziale, occorre ora passare alla trattazione della natura giuridica di detto fondo.
Ora sotto tale profilo si anticipa sin da subito che dalla attenta lettura dei documenti riguardanti lo stessi acquisiti al fascicolo telematico nonché dalla complessiva valutazione delle avverse impostazioni, non vi sia dubbio che trattasi di semplice fondo di accumulo pensionistico derivante dalla brillante attività accademica del Prof. CP_4
Trattasi di un fondo pensione che le Università americane riconoscono ai propri Professori universitari (nel caso di specie emerge per tabulas che questo fondo era connesso al rapporto lavorativo che il Prof. aveva con la Johns CP_4 [...] , la University of Chicago e la Columbia University). CP_7
Si tratta, quindi, nella sostanza di un piano di accumulo di somme di competenza e versate dal datore di lavoro, che vengono, poi, liquidate a chi spetta (ossia al soggetto beneficiario espressamente designato, vedi infra) al pari di una polizza assicurativa sulla vita.
La questione può essere affrontata e risolta per il tramite di un recente pronunziamento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile che con la sentenza n.11421/2021 hanno in primo luogo confermato il principio, peraltro già affermato in precedenti pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario,
“operando (quindi) su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., atto inter vivos con effetti post mortem,” ne discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Costituisce, quindi, principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016).
Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000); fra l'altro è opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).
Conseguentemente il fondo pensionistico di cui si discute, non rientra nell'asse ereditario, trattandosi di acquisto iure proprio del beneficio pur con effetti post mortem.
Sul punto e sulla diversa qualificazione del cennato fondo quale polizza assicurativa con contenuto finanziario non possono essere condivise le argomentazioni spese dalla difesa degli attori, che richiamando precedenti giurisprudenziali poco conferenti alla pacifica natura previdenziale di detto fondo, giungono ad ascriverlo nelle donazioni indirette come tali soggette a collazione.
Orbene polizze vita a contenuto finanziario, ben diverse dal fondo pensionistico oggi sub iudice, si intendono quelle polizze in cui la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c.
Senza che sia minimamente necessario approfondire la tematica, ai fini che interessano in questa sede, è sufficiente il rilievo che, nelle polizze di tipo classico, l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera.
Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondo comune di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari.
L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked "pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi.
Solo con riferimento a tale tipologia di polizze opera il disposto normativo di cui all' art. 1923, comma 2, c.c., secondo il quale le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve, ma solo con riferimento ai premi pagati dallo stipulante non certo alle somme percepite dal beneficiario.
Solo per mero scrupolo motivazionale va in questa sede chiarita la totale inconferenza del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa attorea quanto alla certa qualificazione del fondo pensione americano in polizza finanziaria, con conseguente suo assoggettamento all'obbligo di collazione nei termini, però, sopra descritti.
La pronunzia della Corte di Cassazione n. 39531 del 13 dicembre 2021 attiene alla individuazione dei soggetti titolari al diritto di ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione “In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver proceduto alla designazione del menzionato beneficiario. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 39531 del 13/12/2021 (Rv. 663426 - 01)
Sia bastevole a tal fine richiamare la parte motiva della pronunzia per comprendere come essa non solo nulla abbia a che vedere con la presente questione, ma negli stessi principi enunciati sconfessi l'ipotetico revirement dedotto dalla difesa attorea verso una collocazione delle forme previdenziali obbligatorie o complementari in polizze a contenuto finanziario. Il richiamo, indiscutibilmente atecnico, “agli strumenti finanziari”, ne conferma poi l'assoluta assimilabilità alle normali polizze di assicurazione sulla vita “.. Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2018, n. 6928; per la Cassazione penale, cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 13660). Ed è stato rilevato che il sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest'ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 477). L'art. 24, comma 3, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, «l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione». La legge, dunque, ha espressamente disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell'aderente al fondo. In tale ambito, una tutela particolarmente intensa è assicurata al titolare della posizione individuale, il quale ha facoltà di designare i soggetti beneficiari, anche diversi dagli eredi…( cfr Ordinanza citata).
Conclusivamente il fondo pensione Americano di cui si discute deve essere qualificato come polizza di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c., come tale escluso dall'asse ereditario.
Ogni altra questione, ivi compresa quella relativa al Sul Chase Private Client - JP Morgan Bank Account” non oggetto delle questioni preliminari sulle quali concordemente le parti avevano chiesto pronunziarsi sentenza non definitiva, deve essere rimessa al proseguo del giudizio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
Dichiara inammissibile la domanda formulata dai convenuti con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa l'accertamento della esistenza o meno della comunione dei beni del primo matrimonio tra il prof. d il coniuge di prime nozze CP_4 CP_5
Accerta e dichiara ex artt. 29 e 30 L. 218/95 la sussistenza del regime di comunione legale dei beni fra e ( ) Persona_3 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_2
Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione e di litispendenza parziale internazionale sollevate dalla difesa dei convenuti;
Accerta e dichiara che il fondo pensione americano (cd. TIAA) è escluso dell'asse ereditario riferibile alla successione del Prof. Persona_3
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Siena, 4 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi