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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8347/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Caracò e Alberto Arcomano, entrambi del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, Via Creta n. 72,
ATTORE
contro
(C.F. e P.IVA: , in persona dell'amministratore delegato e CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. ANDREA GIRARDI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento,
Via del Brennero n. 139,
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia, di dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n. 91/M10282700 e per l'effetto condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 28.762,18 e/o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della Copertura tutela legale totale di cui al Contratto Gold del
10.06.2014, oltre al pagamento della somma di € 683,20 a titolo di spese legali stragiudiziali.
Con il favore delle spese di lite. Contr A tal fine deduceva che: il 2.5.2016, l'attore stipulava con il “Contratto per la redazione di perizia GOLD”; con la sottoscrizione del suddetto contratto l'attore aderiva, ex art. 14 del contratto medesimo, in qualità di assicurato, alla polizza Tutela Legale sottoscritta tra la contraente e la compagnia di assicurazione;
Controparte_4 CP_1
Contr assistito da legale convenzionato l'attore instaurava il procedimento R.G. 14369/2019 avanti il Tribunale di Brescia e contro la , Controparte_5
che terminava con la sent. 190/2020 del 22.1.2022 che respingeva le domande attoree, confermando gli esiti della TU espletata e depositata in data 22.11.2018; tale sentenza condannava al pagamento le spese legali di lite liquidate in € 10.343,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa, così per la complessiva somma di € 15.091,68, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal giudice istruttore e pari ad €
3.172.00, oltre alle spese corrisposte al proprio patrocinatore, per € Controparte_6
4.614,50 ed al proprio consulente tecnico di parte la somma di € 5.884,00 (doc. 5); il CP_ procuratore dell'attore provvedeva a comunicare l'esito del giudizio direttamente a con missiva del 26.10.2020, senza ricevere riscontro (doc.6 ); in data 1.3.2021 instaurava procedura di mediazione avanti alla Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di CP Brescia(doc. 7), alla quale non partecipava.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto per inoperatività della garanzia
Contr assicurativa invocata per mancato pagamento del premio da parte di In ogni caso, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, il Giudice, a seguito di richiesta concorde delle parti, assegnava alle medesime termini ex art. 183 VI co. cpc.
La causa veniva istruita per documenti.
Con decreto del 17.11.2022 fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 12.12.2024, a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare, il GI tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
* * *
Con la stipula del contratto GOLD, l'attore ha aderito, in qualità di assicurato, alla Contr polizza Tutela Legale n. 91/M10282700 stipulata da con la compagnia assicurativa , avente ad oggetto la copertura delle spese legali (sino ad CP_1 un massimo di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia asseverata redatta da er Controparte_4
conto del Cliente (art. 14 del contratto GOLD).
Pertanto, l'attore chiede il pagamento della somma di € 28.762,18, a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della Copertura tutela legale totale di cui al Contratto
Gold del 10.06.2014.
Tale indennizzo, secondo la tesi di parte attrice, sarebbe dovuto in suo favore a seguito del procedimento R.G. 14369/2019, avanti il Tribunale di Brescia e contro la
[...]
, concluso con la sentenza n. 190/2020 del Controparte_5
22.1.2022 che ha respinto le domande di e ha confermato gli esiti della Parte_1
TU espletata e depositata in data 22.11.2018. A seguito di tale soccombenza in giudizio, l'odierno attore è stato condannato al pagamento delle somme meglio descritte in atti.
CP La domanda proposta nei confronti di è fondata e va accolta.
Appare opportuno chiarire che il contratto assicurativo in oggetto è qualificabile quale contratto di assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., non essendo nota l'identità dei soggetti assicurati al momento della stipula.
Il contratto di assicurazione per conto di chi spetta, così come il contratto di assicurazione per conto di altri, si caratterizzano per una dissociazione tra il contraente e il beneficiario dell'assicurazione, tale per la quale: sul contraente incombono tutti gli obblighi sia precontrattuali che contrattuali mentre i diritti nascenti dal contratto spettano all'assicurato.
Sul punto, questo giudice aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione per il quale “deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass. sez. VI, 20.12.2017, n. 30653). CP_ Ciò posto, la domanda proposta nei confronti di è fondata e va accolta.
Va anzitutto richiamato il contenuto della clausola 14 del contratto di consulenza che recita come segue: “Il costo della perizia e le spese legali (es. avvocati, domiciliatari,
TU, CTP) relative all'eventuale successivo contenzioso, ad esclusione delle Contr procedure arbitrali, saranno al cliente garantiti e rimborsati da in caso di soccombenza giudiziale, ove necessario anche mediante la stipulazione diretta, da
Contr parte della stessa di una polizza assicurativa di c.d. “Tutela Legale” idonea ad abbracciare gli anzidetti rischi” (doc. 2). Dal documento di “Scheda tecnica di polizza SDL Gold Centrostudi spa” (doc. 3), si legge:
- “DECRIZIONE DELLE ATTIVITA': “La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito del contratto bancario stipulato sia coinvolto in una controversia per anatocismo e/o usura bancaria;
- GARANZIE: La società procederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1)spese peritali sostenute dall'Assicurato per l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal Contr professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
2) le spese relative al CTP anticipate dall'assicurato; 3) le spese di TU determinate dal magistrato;
4)Le spese legali di controparte;
5) le spese legali di parte (per l'attività civile e penale) incaricato
e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica o disposte dal magistrato.
- INSORGENZA DEL SINISTRO: L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il TU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere
Contr da ”.
Dal documento di appendice prodotto (doc. 3), si legge che: “Con la presente appendice si stabilisce che per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”.
Tanto premesso, risulta evidente l'oggetto del rischio assicurato, come ben descritto all'art. 14 del contratto GOLD e dalla scheda di polizza e successiva appendice.
Nella sentenza n. 190/2020 del Tribunale di Brescia che ha rigettato le pretese di
, si legge espressamente che: (pag. 2) “In relazione al rapporto di conto Parte_1
corrente il ctu ha escluso la sussistenza della prospettata usura oggettiva e ha constatato che i tassi di soglia non sono mai stati superati” […] (pag. 4) “Per quanto riguarda il mutuo, si deve in primo luogo rilevare che il ctu ha accertato che la CP_5 non ha né preteso né incassato somme contrattualmente non pattuite”.
In detto provvedimento il giudicante, sulla scorta dell'elaborato tecnico che ha cassato quanto prospettato dalla difesa di e della disciplina applicabile, ha Parte_1
ritenuto infondate tutte le contestazioni svolte da Parte_1 Pertanto, ritiene il Tribunale, tenuto conto della soccombenza dell'attore dichiarata nel giudizio, e della TU che ha contestato quanto sostenuto dalla difesa di Parte_1 in detto giudizio, che si versi nell'ipotesi di sinistro prevista alla lettera dal succitato articolo 14 e nella scheda di polizza sopra riportata.
Pertanto, la polizza azionata dall'attore deve essere dichiarata operativa.
Non vale a smentire l'operatività della polizza quanto sostenuto dalla difesa in CP_1
Contr merito al mancato pagamento del premio da parte di in ordine alla posizione assicurativa dell'attore.
Tale assunto è rimasto del tutto sfornito di prova posto che la si è limitata ad CP_1
allegare genericamente il mancato pagamento.
Invero, non ha prodotto in giudizio tale asserito elenco dal quale potrebbe evincersi l'assenza della posizione assicurativa imputabile all'attore, neppure ha prodotto alcun Contr sollecito di pagamento effettuato nella tenuta al pagamento del premio.
Tale assunto non può essere condiviso.
Allo stesso modo, è infondato l'assunto di secondo cui non risulterebbe integrato CP_1
il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza.
Invero, in considerazione del contesto giurisprudenziale di merito e anche di legittimità vigente all'epoca del giudizio (2016) deve ritenersi che fosse del tutto incerto l'orientamento giurisprudenziale applicabile in tema di tasso soglia usura con riguardo agli interessi moratori.
Soltanto a partire da settembre 2020 con le pronunce rese a sezioni Unite della Corte di Cassazione si è cristallizzato il principio secondo cui la disciplina di usura si applica anche agli interessi moratori, la sommatoria fra interesse corrispettivo e interesse moratorio non può condurre mai al superamento del tasso soglia (salvi peraltro i casi in cui il tasso di mora venga applicato alle singole rate scadute) e l'eventuale indeterminatezza dell'indicatore ISC non può comportare nullità del contratto. Si richiamano a titolo esemplificativo le sentenze rese dalla Corte di Cassazione S.U.
Cass. n. 19597/2020 (che così ha stabilito “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”) e Cass. 26286/2019 (che così ha stabilito “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il
"tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario”) a dimostrazione del contrasto giurisprudenziale ancora esistente all'epoca dei fatti.
Altresì privo di pregio è l'assunto della convenuta secondo cui la polizza non CP_1 sarebbe operativa ex art. 1900 cc. Seppur l'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave
è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., è inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi Contr gravemente colposo l'operato dei professionisti non potendosi la prova Contr automaticamente desumere dal mero errore della perizia econometrica fornita da e, non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale.
Deve pertanto ribadirsi l'operatività nel caso in esame della polizza azionata dall'attore.
Venendo al quantum si osserva quanto di seguito.
L'attore ha documentato in giudizio (doc. 5) tutti i costi sostenuti di cui chiede la restituzione, i quali sono da considerarsi rientranti in quelli previsti a rimborso dalla polizza. I documenti prodotti dall'attrice attestano l'intervenuto esborso delle somme richieste nei termini che seguono (doc. 5).
In particolare, va riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle seguenti somme: Contr
• spese peritali per € 4.640,00;
• spese legali avv. € 4.614,50. In merito a dette spese, la resistente, CP_6
richiamando la clausola 8) del contratto Gold secondo cui sono presuntivamente quantificati i costi da sostenersi dal cliente per l'assistenza legale/giudiziale dell'avvocato dominus “in € 700,00 circa, per ogni posizione giudiziale (perizia) oltre accessori di legge”, ha chiesto di limitare il quantum dovuto al difensore nella somma di € 700,00. Ritiene il tribunale che tale richiamo è inidoneo a paralizzare la pretesa dell'attrice, atteso che trattasi di clausola contrattuale inopponibile al professionista, il quale non ha in alcun modo sottoscritto il contratto azionato. Per contro, la stessa clausola, prevede che “Nei casi in cui la posizione, e dunque la vertenza, risulti molto complessa, le competenze in favore dei professionisti potranno variare in relazione alla specificità, difficoltà, gravità e urgenza della pratica”. Inoltre, la scheda di polizza prevede espressamente che il massimale per ciascun contratto Gold è pari a €.
100.000. Conseguentemente il rilievo della convenuta va rigettato sul punto.
• spese legali soccombenza e accessori € 15.091,68;
• spese di TU € 3.172,00;
• spese di CTP € 1.220,00; Tanto premesso, l'importo dell'indennizzo dovuto alla società attrice è risultato pari a
€ 28.730,18.
All'esito del giudizio non è emersa alcuna risultanza di senso contrario.
In definitiva, la convenuta assicurazione deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore dell'attrice della somma di € 28.730,18. a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
La compagnia assicurativa deve quindi essere condannata a rifondere CP_1 all'attrice le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 28.730,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna altresì la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1
di lite del presente giudizio che vengono liquidate, in euro 518,00 per anticipazioni ed euro
3.809,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa di legge.
Brescia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8347/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
Caracò e Alberto Arcomano, entrambi del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, Via Creta n. 72,
ATTORE
contro
(C.F. e P.IVA: , in persona dell'amministratore delegato e CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. ANDREA GIRARDI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento,
Via del Brennero n. 139,
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia, di dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n. 91/M10282700 e per l'effetto condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 28.762,18 e/o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della Copertura tutela legale totale di cui al Contratto Gold del
10.06.2014, oltre al pagamento della somma di € 683,20 a titolo di spese legali stragiudiziali.
Con il favore delle spese di lite. Contr A tal fine deduceva che: il 2.5.2016, l'attore stipulava con il “Contratto per la redazione di perizia GOLD”; con la sottoscrizione del suddetto contratto l'attore aderiva, ex art. 14 del contratto medesimo, in qualità di assicurato, alla polizza Tutela Legale sottoscritta tra la contraente e la compagnia di assicurazione;
Controparte_4 CP_1
Contr assistito da legale convenzionato l'attore instaurava il procedimento R.G. 14369/2019 avanti il Tribunale di Brescia e contro la , Controparte_5
che terminava con la sent. 190/2020 del 22.1.2022 che respingeva le domande attoree, confermando gli esiti della TU espletata e depositata in data 22.11.2018; tale sentenza condannava al pagamento le spese legali di lite liquidate in € 10.343,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa, così per la complessiva somma di € 15.091,68, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal giudice istruttore e pari ad €
3.172.00, oltre alle spese corrisposte al proprio patrocinatore, per € Controparte_6
4.614,50 ed al proprio consulente tecnico di parte la somma di € 5.884,00 (doc. 5); il CP_ procuratore dell'attore provvedeva a comunicare l'esito del giudizio direttamente a con missiva del 26.10.2020, senza ricevere riscontro (doc.6 ); in data 1.3.2021 instaurava procedura di mediazione avanti alla Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di CP Brescia(doc. 7), alla quale non partecipava.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto per inoperatività della garanzia
Contr assicurativa invocata per mancato pagamento del premio da parte di In ogni caso, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, il Giudice, a seguito di richiesta concorde delle parti, assegnava alle medesime termini ex art. 183 VI co. cpc.
La causa veniva istruita per documenti.
Con decreto del 17.11.2022 fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 12.12.2024, a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare, il GI tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
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Con la stipula del contratto GOLD, l'attore ha aderito, in qualità di assicurato, alla Contr polizza Tutela Legale n. 91/M10282700 stipulata da con la compagnia assicurativa , avente ad oggetto la copertura delle spese legali (sino ad CP_1 un massimo di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia asseverata redatta da er Controparte_4
conto del Cliente (art. 14 del contratto GOLD).
Pertanto, l'attore chiede il pagamento della somma di € 28.762,18, a titolo di indennizzo assicurativo, in forza della Copertura tutela legale totale di cui al Contratto
Gold del 10.06.2014.
Tale indennizzo, secondo la tesi di parte attrice, sarebbe dovuto in suo favore a seguito del procedimento R.G. 14369/2019, avanti il Tribunale di Brescia e contro la
[...]
, concluso con la sentenza n. 190/2020 del Controparte_5
22.1.2022 che ha respinto le domande di e ha confermato gli esiti della Parte_1
TU espletata e depositata in data 22.11.2018. A seguito di tale soccombenza in giudizio, l'odierno attore è stato condannato al pagamento delle somme meglio descritte in atti.
CP La domanda proposta nei confronti di è fondata e va accolta.
Appare opportuno chiarire che il contratto assicurativo in oggetto è qualificabile quale contratto di assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., non essendo nota l'identità dei soggetti assicurati al momento della stipula.
Il contratto di assicurazione per conto di chi spetta, così come il contratto di assicurazione per conto di altri, si caratterizzano per una dissociazione tra il contraente e il beneficiario dell'assicurazione, tale per la quale: sul contraente incombono tutti gli obblighi sia precontrattuali che contrattuali mentre i diritti nascenti dal contratto spettano all'assicurato.
Sul punto, questo giudice aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione per il quale “deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass. sez. VI, 20.12.2017, n. 30653). CP_ Ciò posto, la domanda proposta nei confronti di è fondata e va accolta.
Va anzitutto richiamato il contenuto della clausola 14 del contratto di consulenza che recita come segue: “Il costo della perizia e le spese legali (es. avvocati, domiciliatari,
TU, CTP) relative all'eventuale successivo contenzioso, ad esclusione delle Contr procedure arbitrali, saranno al cliente garantiti e rimborsati da in caso di soccombenza giudiziale, ove necessario anche mediante la stipulazione diretta, da
Contr parte della stessa di una polizza assicurativa di c.d. “Tutela Legale” idonea ad abbracciare gli anzidetti rischi” (doc. 2). Dal documento di “Scheda tecnica di polizza SDL Gold Centrostudi spa” (doc. 3), si legge:
- “DECRIZIONE DELLE ATTIVITA': “La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito del contratto bancario stipulato sia coinvolto in una controversia per anatocismo e/o usura bancaria;
- GARANZIE: La società procederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1)spese peritali sostenute dall'Assicurato per l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal Contr professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
2) le spese relative al CTP anticipate dall'assicurato; 3) le spese di TU determinate dal magistrato;
4)Le spese legali di controparte;
5) le spese legali di parte (per l'attività civile e penale) incaricato
e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica o disposte dal magistrato.
- INSORGENZA DEL SINISTRO: L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il TU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere
Contr da ”.
Dal documento di appendice prodotto (doc. 3), si legge che: “Con la presente appendice si stabilisce che per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”.
Tanto premesso, risulta evidente l'oggetto del rischio assicurato, come ben descritto all'art. 14 del contratto GOLD e dalla scheda di polizza e successiva appendice.
Nella sentenza n. 190/2020 del Tribunale di Brescia che ha rigettato le pretese di
, si legge espressamente che: (pag. 2) “In relazione al rapporto di conto Parte_1
corrente il ctu ha escluso la sussistenza della prospettata usura oggettiva e ha constatato che i tassi di soglia non sono mai stati superati” […] (pag. 4) “Per quanto riguarda il mutuo, si deve in primo luogo rilevare che il ctu ha accertato che la CP_5 non ha né preteso né incassato somme contrattualmente non pattuite”.
In detto provvedimento il giudicante, sulla scorta dell'elaborato tecnico che ha cassato quanto prospettato dalla difesa di e della disciplina applicabile, ha Parte_1
ritenuto infondate tutte le contestazioni svolte da Parte_1 Pertanto, ritiene il Tribunale, tenuto conto della soccombenza dell'attore dichiarata nel giudizio, e della TU che ha contestato quanto sostenuto dalla difesa di Parte_1 in detto giudizio, che si versi nell'ipotesi di sinistro prevista alla lettera dal succitato articolo 14 e nella scheda di polizza sopra riportata.
Pertanto, la polizza azionata dall'attore deve essere dichiarata operativa.
Non vale a smentire l'operatività della polizza quanto sostenuto dalla difesa in CP_1
Contr merito al mancato pagamento del premio da parte di in ordine alla posizione assicurativa dell'attore.
Tale assunto è rimasto del tutto sfornito di prova posto che la si è limitata ad CP_1
allegare genericamente il mancato pagamento.
Invero, non ha prodotto in giudizio tale asserito elenco dal quale potrebbe evincersi l'assenza della posizione assicurativa imputabile all'attore, neppure ha prodotto alcun Contr sollecito di pagamento effettuato nella tenuta al pagamento del premio.
Tale assunto non può essere condiviso.
Allo stesso modo, è infondato l'assunto di secondo cui non risulterebbe integrato CP_1
il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza.
Invero, in considerazione del contesto giurisprudenziale di merito e anche di legittimità vigente all'epoca del giudizio (2016) deve ritenersi che fosse del tutto incerto l'orientamento giurisprudenziale applicabile in tema di tasso soglia usura con riguardo agli interessi moratori.
Soltanto a partire da settembre 2020 con le pronunce rese a sezioni Unite della Corte di Cassazione si è cristallizzato il principio secondo cui la disciplina di usura si applica anche agli interessi moratori, la sommatoria fra interesse corrispettivo e interesse moratorio non può condurre mai al superamento del tasso soglia (salvi peraltro i casi in cui il tasso di mora venga applicato alle singole rate scadute) e l'eventuale indeterminatezza dell'indicatore ISC non può comportare nullità del contratto. Si richiamano a titolo esemplificativo le sentenze rese dalla Corte di Cassazione S.U.
Cass. n. 19597/2020 (che così ha stabilito “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”) e Cass. 26286/2019 (che così ha stabilito “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il
"tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario”) a dimostrazione del contrasto giurisprudenziale ancora esistente all'epoca dei fatti.
Altresì privo di pregio è l'assunto della convenuta secondo cui la polizza non CP_1 sarebbe operativa ex art. 1900 cc. Seppur l'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave
è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., è inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi Contr gravemente colposo l'operato dei professionisti non potendosi la prova Contr automaticamente desumere dal mero errore della perizia econometrica fornita da e, non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale.
Deve pertanto ribadirsi l'operatività nel caso in esame della polizza azionata dall'attore.
Venendo al quantum si osserva quanto di seguito.
L'attore ha documentato in giudizio (doc. 5) tutti i costi sostenuti di cui chiede la restituzione, i quali sono da considerarsi rientranti in quelli previsti a rimborso dalla polizza. I documenti prodotti dall'attrice attestano l'intervenuto esborso delle somme richieste nei termini che seguono (doc. 5).
In particolare, va riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle seguenti somme: Contr
• spese peritali per € 4.640,00;
• spese legali avv. € 4.614,50. In merito a dette spese, la resistente, CP_6
richiamando la clausola 8) del contratto Gold secondo cui sono presuntivamente quantificati i costi da sostenersi dal cliente per l'assistenza legale/giudiziale dell'avvocato dominus “in € 700,00 circa, per ogni posizione giudiziale (perizia) oltre accessori di legge”, ha chiesto di limitare il quantum dovuto al difensore nella somma di € 700,00. Ritiene il tribunale che tale richiamo è inidoneo a paralizzare la pretesa dell'attrice, atteso che trattasi di clausola contrattuale inopponibile al professionista, il quale non ha in alcun modo sottoscritto il contratto azionato. Per contro, la stessa clausola, prevede che “Nei casi in cui la posizione, e dunque la vertenza, risulti molto complessa, le competenze in favore dei professionisti potranno variare in relazione alla specificità, difficoltà, gravità e urgenza della pratica”. Inoltre, la scheda di polizza prevede espressamente che il massimale per ciascun contratto Gold è pari a €.
100.000. Conseguentemente il rilievo della convenuta va rigettato sul punto.
• spese legali soccombenza e accessori € 15.091,68;
• spese di TU € 3.172,00;
• spese di CTP € 1.220,00; Tanto premesso, l'importo dell'indennizzo dovuto alla società attrice è risultato pari a
€ 28.730,18.
All'esito del giudizio non è emersa alcuna risultanza di senso contrario.
In definitiva, la convenuta assicurazione deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore dell'attrice della somma di € 28.730,18. a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In merito al regolamento delle spese del giudizio non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
La compagnia assicurativa deve quindi essere condannata a rifondere CP_1 all'attrice le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna la convenuta al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 28.730,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna altresì la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1
di lite del presente giudizio che vengono liquidate, in euro 518,00 per anticipazioni ed euro
3.809,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa di legge.
Brescia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni