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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 582 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA rappresentato e difeso dall'avvocato ASARO Parte_1
LUCIANO appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata -contumace
E CON L'INTERVENTO già e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_2 [...] appresentata e difesa, dall'Avv. Marco Pesenti Controparte_3
parte terza intervenuta
OGGETTO: Mutuo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO ADITA: Contrariis reiectis Preliminarmente disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
Dichiarare la contumacia della Dichiarare la tardività della Controparte_1 costituzione della società intervenuta;
Rigettare le eccezioni preliminari e di merito formulate dalla società intervenuta, ivi compresa quella di estromissione dal giudizio della negando l'odierno appellante il relativo consenso;
In accoglimento del proposto Controparte_1 gravame, Ritenere e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendo la rimessione degli atti al Tribunale di Marsala;
Senza recesso e nel merito, ritenere e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa, ponendola nel nulla;
Di conseguenza, ritenere e dichiarare insussistente il credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo de quo oggetto della opposizione, sia perché interamente pagato, sia, in ogni caso, per intervenuta prescrizione decennale;
Ritenere e dichiarare, quindi, che nessuna somma deve il sig. alla società odierna parte opposta, per le Parte_1 CP_1 causali di cui in premessa, né per altre causali;
Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 349/19, annullandolo e dichiarandolo inefficace;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
In subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i CP_ gradi di giudizio;
Liquidare al sottoscritto avvocato gli onorari come da istanza già trasmessa al , e che si allega al presente atto. »
Conclusioni per l'appellato: « Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., estromettere dal presente procedimento la cedente In via preliminare: - Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_2
dell'importo di euro 26.153,87, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo
[...] effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014 del primo e del secondo grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 agosto 2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2019, emesso dal Tribunale di Marsala su ricorso della chiedendone la revoca per insussistenza del Controparte_1 credito. L'opponente sosteneva che il debito era stato integralmente estinto ovvero prescritto, e domandava, pertanto, che fosse dichiarata l'inesistenza di qualsiasi somma dovuta alla società creditrice, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo e condanna della controparte alle spese di lite.
La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al pagamento della somma di € 26.153,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'integrale soddisfo, con conseguente condanna dell'opponente.
All'udienza del 10 dicembre 2019, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni. Con ordinanza del 24 gennaio 2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disponeva l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando
2 all'udienza del 9 giugno 2020. La procedura di mediazione, promossa dalla parte opponente, si concludeva con esito negativo.
Successivamente, con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della che tuttavia risultava assente CP_1 ingiustificato all'udienza del 9 marzo 2021. Il procedimento veniva quindi rinviato per discussione all'udienza dell'8 giugno 2021.
Nel frattempo, la causa veniva assegnata a un nuovo magistrato, che fissava udienza per il
17 giugno 2021. In tale occasione, anziché procedere alla discussione orale prevista dall'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
Con sentenza n. 696/2021, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2022, il sig.
[...] proponeva appello, convenendo in giudizio la Parte_1 Controparte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, chiedendo l'accoglimento delle
[...] conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, in data 22 luglio 2022, la – per il Controparte_2 tramite di – in qualità di cessionaria del credito, chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame.
L'impugnazione, articolata in quattro motivi, risulta infondata per le ragioni di seguito indicate.
Violazione dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice, all'udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., disposto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., invece di emettere sentenza.
Tale doglianza è infondata.
3 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scelta del rito decisorio rientra nella discrezionalità del giudice e può essere revocata fino all'inizio del procedimento prescelto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato: “La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato”
(Cass. civ., sez. II, n. 22094/2019).
Nel caso di specie, nel momento in cui il Tribunale ha optato per il procedimento ordinario, quello speciale ex art. 281-sexies c.p.c. non era ancora formalmente iniziato, in quanto l'udienza per la discussione orale non si era ancora tenuta.
La concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., preceduta dalla precisazione delle conclusioni
(circostanza non contestata), risulta pertanto pienamente legittima.
II. Prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di contratti di mutuo e finanziamento, ha infatti correttamente stabilito che il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento e non dalla data di stipula del contratto né da quella del primo mancato pagamento.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento sottoscritto in data 11 dicembre 2007 prevedeva il rimborso della somma erogata in 72 rate mensili a decorrere dalla stessa data.
Ne consegue che la scadenza dell'ultima rata era fissata per il 2014, con conseguente maturazione della prescrizione decennale solo nel 2024. In ogni caso, il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dalla notificazione del decreto ingiuntivo, regolarmente ricevuta dall'appellante.
Violazione dell'art. 232 c.p.c.
L'appellante sostiene di avere pagato integralmente le rate del finanziamento, anche se non
4 è in più possesso delle relative ricevute, né di altri documenti probatori e che la prova del pagamento poteva essere desunta dal primo giudice dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società opposta per rispondere all'interrogatorio formale.
Anche questo motivo è infondato.
L'art. 232 c.p.c. non attribuisce alla mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale valore confessorio automatico. La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa risposta o la mancata comparizione non esauriscono l'onere probatorio della parte onerata, ma costituiscono elementi liberamente valutabili nel contesto probatorio complessivo (cfr. Cass. civ. nn. 5240/2006, 12463/2003, 2864/2003; Tribunale Tivoli, sez. lavoro, sent.
28.02.2019).
In particolare, è stato affermato che: “l'art. 232 c.p.c. non collega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale – anche se ingiustificata – l'effetto della confessione, ma attribuisce al giudice solo la facoltà di considerare come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché sussistano altri elementi di prova” (Cass. civ., sez.
VI, ord. 2.10.2020, n. 21006).
Inoltre, secondo giurisprudenza costante, in presenza di un estratto conto analitico recante la registrazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini del rapporto contrattuale, è onere del cliente formulare contestazioni specifiche. In mancanza, le risultanze documentali fanno piena prova a favore dell'istituto di credito (Cass. 09.01.2019, n. 279; Cass. 26.05.2011, n.
11626; Trib. Roma, 09.01.2012, in expartecreditoris.it).
Nel caso di specie, il contratto prevedeva espressamente il pagamento delle rate mediante addebito RID bancario;
i pagamenti parziali effettuati risultano dall'estratto conto autenticato le cui risultanze non sono state specificatamente contestate dall'appellante.
Quindi in assenza di ulteriori indizi o elementi, la sola mancata comparizione della società opposta per rendere interrogatorio formale non può dimostrare l'adempimento o smentire la veridicità delle risultanze contabili prodotte in sede monitoria.
Violazione dell'art. 1292 c.c.
5 L'appellante lamenta che, poiché il contratto di finanziamento è stato sottoscritto anche dalla di lui moglie, sig.ra deceduta il 13/04/2009, il credito vantato dalla Parte_2 società opposta nei confronti del sig. ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non Pt_1 potrebbe che essere pari al 50%, mentre l'altra metà doveva essere azionata nei confronti dell'altra contraente coobbligata, ossia la sig.ra e, dato il suo decesso, nei Parte_2
confronti degli eredi della stessa (marito e due figlie), risultanti dallo stato di famiglia storico, già prodotto in atti.
Anche questo motivo è infondato.
Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto come coobbligata anche dalla sig.ra Pt_2
Il coobbligato in un finanziamento si impegna unitamente al debitore principale nei confronti del creditore, a garantire il pagamento del debito. Il coobbligato assume quindi una responsabilità congiunta e solidale rispetto al debito insieme al debitore principale.
Pertanto, applicandosi la responsabilità solidale, la società ha agito legittimamente nei confronti del per l'intero debito risultante dal finanziamento poiché non aveva Pt_1
l'obbligo di suddividere l'obbligazione tra i condebitori.
Violazione dell'art. 92 c.p.c.
L'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.
Anche questo motivo infondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese tra le parti può essere disposta, in tutto o in parte, esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca, ovvero in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate in motivazione, quali l'assoluta novità della questione trattata o un rilevante mutamento della giurisprudenza in ordine a questioni dirimenti.
Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni risulta configurabile. Al contrario, il Tribunale di Marsala ha correttamente posto le spese processuali a carico dell'opponente, atteso che
6 l'opposizione proposta si è rivelata infondata.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147 del 2022 in euro 3.473,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 696/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/10/2021;
2.Condanna l'appellante a rifondere in favore della e spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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