Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1951 8 8 / 0 1 UB LICA ITALIANA (80319/98) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.nn.203/19/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE K 4368/99 SEZIONE LAVORO Cron.M044 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Antonio SAGGIO Presidente Ud. 7/2/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RO UI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo, n.28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
DENDENA s.n.c. di DE LF e C., elettivamente domiciliata in Roma al viale Mazzini, 117 presso l'avv.Guido Varano che, unitamente all'avv. Giovanni 68 6 Bravi, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Crema n.261 del 9.12.1997, reg. gen. n.209/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito avv. LF Cabibbo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto ,che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9.12.1997 il Tribunale di Crema, decidendo sull'appello proposto da RI UI nei confronti della Impresa Edile DE di DE LF & C., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello. Premetteva che in primo grado il RI aveva chiesto il pagamento della somma di lire 7.308.781, versata all'INPS, per ottenere la costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione non percepita per omesso versamento dei contributi da parte dell'Impresa DE per il periodo 18.4.1966-30.11.1967, che nel corso del giudizio si era accertato la regolare contribuzione ed il Pretore, ritenendo anche che fosse stata restituita al lavoratore la tessera con le marche assicurative, per non essersi egli lamentato di ciò, rigettava la domanda. Precisava che il RI aveva proposto appello deducendo l'omessa restituzione della tessera e che la DE aveva eccepito il mutamento della causa petendi. -2- 1 Osservava, quindi, il Tribunale che non vi era stato mutamento della domanda in quanto la causa petendi della domanda non era il risarcimento del danno, ma la restituzione di somme che il ricorrente era stato costretto a versare all'INPS. Rilevava, quindi che l'appello era infondato in quanto il RI non aveva provato di avere versato la somma all'INPS. Propone ricorso per cassazione il RI;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la società DE. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il ricorso principale il RI, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 2116 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio e l'atto di appello, in quanto oggetto della domanda era il risarcimento del danno per omessa contribuzione quantificato nella somma richiesta dall'INPS per la costituzione della rendita ex art. 13 della legge n.1338 del 1962. Osservava che l'effettivo pagamento della somma era irrilevante per stabilire la sussistenza del danno e la fondatezza della pretesa creditoria del lavoratore. In conseguenza di questo errore il Tribunale aveva omesso di esaminare le questioni che la causa poneva ed in 4 particolare il dedotto inadempimento dell'obbligo di consegnare al lavoratore la tessera assicurativa con applicate le marche e le sue conseguenze. -3- Con l'appello incidentale, deducendo la violazione degli artt. 420, 421, 424 e 437, 101 e 112 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), la società DE osservava che in primo grado era stata accertata la avvenuta contribuzione e che, non essendo contestato tale accertamento con l'appello, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se la pretesa risarcitoria fondata non più sull'omessa contribuzione, come in primo grado, ma sulla mancata consegna del libretto con le marche fosse domanda nuova e perciò inammissibile in appello, e, in subordine, ove l'avesse ritenuta ammissibile, avrebbe dovuto ammettere la prova articolata sull'adempimento anche di questa obbligazione, articolata immediatamente dopo la deduzione della circostanza in primo grado. a Entrambe le censure sono fondate. La sentenza impugnata si basa un'erronea qualificazione della domanda. La ragione per la quale il lavoratore poteva chiedere all'ex datore di lavoro il pagamento di una somma, che egli avrebbe versato all'INPS per costituirsi la rendita secondo la previsione dell'art. 13 della legge n.1338 del 1962, non era evidentemente il fatto di avere versato detta somma, ma l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno derivante da irregolare o mancata contribuzione secondo la previsione dell'art.2116 c.c.. Il preventivo pagamento della somma all'INPS era irrilevante al fine di stabilire la sussistenza dell'obbligazione del datore di lavoro ed infatti, ove esso fosse avvenuto senza che sussistesse l'inadempimento contributivo, nessuna pretesa il lavoratore avrebbe potuto avenzare verso l'ex datore di lavoro. -4- Decidendo la causa unicamente in base ad un fatto giuridicamente irrilevante il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. per avere omesso di esaminare le domande e le eccezioni in ordine ai punti decisivi della controversia proposte dall'una e dall'altra parte, quali la ammissibilità e la rilevanza della domanda fondata sulla omessa consegna del libretto assicurativo e, ove avesse ritenuta ammissibile e rilevante questa domanda, avrebbe dovuto decidere sulle istanze probatorie sul punto prospettate dalle parti. La violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c. comporta la nullità della sentenza e, a sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., la sua cassazione. La causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia, allo stesso giudice si demanda anche, ex art,385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001 Il Presidente Il Consigliere est. ни Famaula I D A , 0 Selle S 1 3 S O 3 L . A L T 5 T , R O . B A A IL CANCELLIERE ' S N I L E D L P Depositato in Cancelleria 3 E S A 7 I D - T N I S 8 -6 APR. 2001 - G S O 1 oggi, N O P 1 E M A S I E D I IL CANCELLIERE A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I G S L E E D L R E O D -5-