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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/09/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 3674/2024
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cimitile (NA) alla via Forno n. 14 presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv.to Angela Cordaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 22.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato il [...] in [...] relazione Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
La signora in particolare, con il ricorso depositato in data 09.07.2024, richiedeva Parte_1 l'affido super-esclusivo del figlio minore, regolamentazione dei doveri genitoriali ed il contributo al mantenimento per la prole, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 12.02.2025, il Giudice delegato, con ordinanza del 25.09.2025, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di il quale non si costituiva in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio è emerso l'atteggiamento disamorato, incurante e inadempiente del padre. Dagli atti, infatti, è emerso che il signor non vede e non sente il figlio dal mese di maggio 2024 (cfr. CP_1 Persona_1 relazione degli assistenti sociali del Comune di Cimitile del 12.02.2025), che ha lasciato la casa familiare rendendosi irreperibile atteso che la ricorrente non è a conoscenza di suoi recapiti né del suo domicilio nonostante i tentativi di reperire informazioni presso i familiari di questi al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie nell'interesse del minore, come riferito dalla stessa agli assistenti sociali. Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento del figlio.
L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile nonché l'irreperibilità del padre costituiscono, ad avviso del Tribunale, un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale. Né il resistente si è costituito per far valere diverse ragioni. Per contro, il minore risulta Persona_1 amorevolmente accudito dalla madre, vive in un ambiente sereno ed ha un rendimento scolastico ottimo (cfr. relazione dei SS del Comune di Cimitile del 05.06.2025).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
Ne deriva che andrà affidato in via super-esclusiva alla madre la Persona_1 Parte_1 quale potrà adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell' interesse della prole. Il minore andrà altresì collocato presso la madre.
Quanto al diritto di visita, si prevede di avviare il signor verso idoneo percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità e che questi possa vedere il figlio minore presso i competenti servizi sociali del
Comune di Cimitile secondo un calendario di incontri da individuarsi di concerto con il resistente ed a cura dei servizi sociali stessi.
Quanto alle questioni economiche, invece, rilevato che la ricorrente vive, unitamente alla madre e al minore nonché ad un altro figlio nato da una successiva relazione in un'abitazione Persona_1 condotta in locazione versando un canone mensile di € 300,00, non lavora, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento di
, versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad Persona_1 Parte_1 euro 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del
20.5.2021.
Tenuto conto dell'affido esclusivo e del collocamento del minore presso la madre, l'AU sarà percepito in via esclusiva da questa.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Al riguardo, nulla va disposto stante la natura della controversia e la contumacia del resistente.
PQM
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) affida, in via super - esclusiva, il minore alla madre con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa;
3) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
4) invita il resistente ad intraprendere percorsi di valutazione e sostegno delle capacità di genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali del Comune di Cimitile;
5) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore CP_1
, versando alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma Persona_1 Parte_1 pari ad euro 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021; 7) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)