Articolo 29 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 settembre 1995
Art. 29. (Rapporti personali tra coniugi) 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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