Decreto presidenziale 29 ottobre 2020
Sentenza 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/01/2021, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00123/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2020, proposto da
TA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Suppiej, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia non costituito in giudizio;
nei confronti
RA DU non costituito in giudizio;
per l'annullamento e per la riforma
in parte qua dei Verbali delle operazioni elettorali delle sezioni del Comune di Venezia e almeno più specificamente delle sezioni nn. 81, 93, 152, 187, 189, 194 nella parte in cui non attribuiscono al candidato TA ER almeno altri 10 voti e del Verbale conclusivo delle operazioni elettorali del 26 settembre 2020 nella parte in cui attribuisce n. 4 voti in meno rispetto ai Verbali delle sezioni nn. 110 (un voto) 127 (un voto) 129 (due voti) e nella parte in cui erroneamente aggiunge un voto al candidato RA DU non presente nel Verbale della sezione 183, nonché dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Venezia dell’Ufficio Elettorale del Comune di Venezia del 26 settembre 2020, unitamente impugnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 del Codice del processo amministrativo , nonché del manifesto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale del 29 settembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2020, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando che, in sintesi:
1) l’attribuzione finali di 158 voti al ricorrente, come risultante nel verbale di proclamazione degli eletti, è errata in quanto dai verbali delle sezioni risulta un numero complessivo di preferenze pari a 162, confermato anche dal prospetto pubblicato dal Comune di Venezia in data 23 settembre 2020;
2) l’attribuzione di finali 164 preferenze al candidato RA DU, come risultante nel verbale di proclamazione degli eletti, per contro, è errata in quanto risulta un voto di preferenza nella Sezione elettorale 183 che viceversa non è indicato dal Verbale delle Operazioni Elettorali di Sezione;
3) da una verifica presso gli elettori sussisterebbero altri 10 elettori che hanno espresso il loro voto a favore del ricorrente, nelle sezioni 81, 93, 110, 127, 129, 152, 183, 187, 189, 194, che non risultano nel verbale; per altro verso, al candidato RA DU andrebbe attribuito il numero di non più di 163 voti validi di preferenza anziché il 164 indicato nel Prospetto finale.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente, né per il controinteressato.
All’esito dell’udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto concerne le censure relative ai punti 1) e 2) che precedono le stesse sono formalmente fondate, in quanto dalla comparazione dei verbali di sezione e dal prospetto relativo al verbale di proclamazione degli eletti emergono puntualmente le erroneità denunciate dal ricorrente.
D’altronde, pur a fronte di quanto sopra esposto, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta poiché comunque al candidato DU, anche laddove si procedesse alla correzione nei termini indicati dal ricorrente, risulterebbero attribuiti 163 voti a fronte dei soli 162 attribuiti al ER, sicché, in ossequio al principio della prova di resistenza che governa il giudizio elettorale (cfr. ex plurimis , C. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4335), non muterebbe l'esito della competizione risultante dall'atto di proclamazione impugnato.
Ad una differente conclusione non è possibile giungere nemmeno tenendo conto delle ulteriori censure sollevate da parte ricorrente.
Al riguardo, infatti, occorre rammentare l’insegnamento giurisprudenziale (C. Stato, Ad. plen. 20 novembre 2014, n. 32; C. Stato, sez. V, n. 8 agosto 2014, n. 4246, C. Stato, sez. V, 08/06/2015, n.2805), relativamente al contenzioso elettorale nel quale si chieda il riconteggio o la revisione delle schede:
a) avverso le determinazioni valutative prese dal seggio elettorale e risultanti dal relativo verbale, c. 1 ricorso elettorale può essere dedotta la sussistenza di vizi rispetto ai quali le dichiarazioni sostitutive di atti notori costituiscano principi di prova, tali da legittimare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, pur se i rappresentanti di lista non abbiano verbalizzato le loro contestazioni;
b) al contempo, il contenuto del verbale sezionale è fidefacente (in relazione alle circostanze di fatto in esso rappresentate) e può essere validamente contrastato solo mediante querela di falso;
c) in assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l'onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest'ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni elettorali;
d) le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza), non possono ritenersi ammissibili perché violative del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, co. 2, Cost.
Parimenti è applicabile anche al caso di specie e alla documentazione prodotta da parte ricorrente quanto precisato dal Collegio in altra recente decisione (TAR VE, 14 gennaio 2021, n. 49) ovvero:
- secondo l’Ad. Plen. C. Stato n. 32/2014, se non è sostenibile “una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale”, dall’altra parte non è nemmeno possibile affermarne un’aprioristica ammissibilità “sempre e comunque”, facendo espressamente salvo il libero apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo;
- le dichiarazioni prodotte non sono state rese nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 47, 48 e 38 del DPR 445/2000, mancando l’espressa assunzione di responsabilità, fermo restando che tutte le dichiarazioni provengono da soggetti che non risulta fossero ad alcun titolo alle operazioni di spoglio delle schede;
- le dichiarazioni dei terzi elettori non possono ritenersi ammissibili perché poste in violazione del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, co. 2, Cost. (C. Stato, sez. V, 8 giugno 2015, n. 2805), indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno formate dichiarazioni sostitutive.
Nel caso di specie, le dichiarazioni prodotte in giudizio da parte ricorrente – peraltro prive dei requisiti formali richiesti per le dichiarazioni sostitutive -, rappresentando le espressioni di voto da parte di singoli elettori, sono inammissibili, per le ragioni indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata, e non possono in alcun modo essere introdotte nel giudizio elettorale nemmeno attraverso lo strumento della prova testimoniale, venendosi, in ogni caso, a determinare una violazione del segreto elettorale, per di più a fronte di un elemento fattuale che, in linea di principio, non è suscettibile di prova contraria.
Poiché, pertanto, la documentazione prodotta in giudizio risulta inidonea a superare il limite di adeguatezza probatoria richiesta anche nell’ambito del giudizio elettorale, e tenuto conto di quanto più sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti resistente e controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO