Articolo 15 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 ottobre 1989
Art. 15. 1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato.
2. Alla stessa segreteria e' comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria.
Nota all'art. 15:
Il testo dell' art. 590 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 590 (Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione). - 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989