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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1722/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con gli avv.ti COZZI MARINA e AGOSTINI STEFANO
e
, Controparte_1
con l'avv. DRAGONE STEFANIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data
06/09/1997.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 187/2024,
1 pubblicata il 30/04/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 05/12/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
06/09/1997 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno
[...]
1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO
alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri.
2. Si confermano le rinunce espresse nella separazione.
3. I ricorrenti espressamente dichiarano di avere con i presenti accordi definitivamente regolato tutti gli aspetti economico-patrimoniali e di nulla altro pretendere, in futuro, di più o di diverso da quanto ivi pattuito.
4. Spese e competenze legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1722/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con gli avv.ti COZZI MARINA e AGOSTINI STEFANO
e
, Controparte_1
con l'avv. DRAGONE STEFANIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data
06/09/1997.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 187/2024,
1 pubblicata il 30/04/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 05/12/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
06/09/1997 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno
[...]
1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO
alle seguenti condizioni:
1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri.
2. Si confermano le rinunce espresse nella separazione.
3. I ricorrenti espressamente dichiarano di avere con i presenti accordi definitivamente regolato tutti gli aspetti economico-patrimoniali e di nulla altro pretendere, in futuro, di più o di diverso da quanto ivi pattuito.
4. Spese e competenze legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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