Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Burcei, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà della IG.ra , madre del IG. CP_1
e ubicata nel Comune di Burcei in via Trieste n. 1, con esclusivo Parte_1 riferimento all'appartamento sito al piano primo dell'immobile, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra Parte_2 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, fin tanto che gli stessi vi dimoreranno stabilmente e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, salve eventuali nuove circostanze che legittimeranno la proprietaria a richiederne la restituzione.
I mobili e gli arredi resteranno in ogni caso in proprietà alla IGnora Pt_2
3. Le spese relative ai consumi dell'energia elettrica e internet saranno a carico della IG.ra la quale si farà carico altresì del 50% della TARI e del 50% Pt_2 dei consumi idrici.
Entrambi questi oneri verranno anticipati dal IG. soggetto in capo al Pt_1 quale rimarranno intestate TARI e utenza idrica, e successivamente compensati e
Pag. 2 di 4 detratti dal mantenimento dei mesi successivi a quello della scadenza del pagamento e per l'importo corrispondente.
4. La macchina FIAT modello Punto verrà assegnata alla IG.ra che si Pt_2 occuperà a sue spese del passaggio di proprietà del veicolo.
Il IG. con gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., garantisce il consenso della Pt_1 IGnora al trasferimento della proprietà del veicolo alla IGnora CP_1 come parte dell'accordo di definizione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_2 coniugi.
La macchina Mitsubishi modello L200 viene assegnata al IG. il quale Pt_1 procederà a sue spese al relativo passaggio di proprietà.
I due passaggi di proprietà avverranno contestualmente.
5. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Il figlio e la figlia vivranno presso la dimora familiare Per_1 Persona_2 insieme alla madre, ove manterranno la propria residenza.
Il padre potrà vedere il figlio minorenne quando vorrà, nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici/extrascolastici del minore e della volontà di quest'ultimo oramai adolescente e prossimo alla maggiore età, nonché degli impegni lavorativi del padre.
7. Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito presso Parte_1 Parte_2
c/c a lei intestato IBAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad €
300,00, rispettivamente € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. L'importo dell'assegno di mantenimento non è comprensivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico che, nell'anno 2024 è stato pari a € 307,00 complessivi per entrambi i figli.
I coniugi concordano che il predetto sostegno economico o altro equivalente, verrà richiesto ed erogato per il 100% alla sola IGnora . Parte_2
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Pag. 3 di 4 Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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