Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Giovanni Feliciello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in residente in [...]di CP_1 C.F._2
Napoli (NA), alla via Saggese n.51;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2024 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti provvisori adottati con esclusione del pernottamento dei minori presso il padre finché lo stesso continuerà a lavorare di notte
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 20.02.2024, Parte_1 deduceva che: - in data 07.08.2009 aveva contratto matrimonio
[...] concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) con il sig. e che dalla loro CP_1 unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
23.11.2011); - con decreto di omologa (nr. 20238/2014) del 18.12.2014 il Tribunale di Como pronunciava la separazione tra i coniugi.
Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporre l'affido congiunto dei minori con residenza privilegiata presso essa istante e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
- disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 in favore dei CP_1 figli minori e , oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna Per_1 Per_2 del resistente al pagamento delle spese di lite e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 05.03.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 17.09.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
2 , pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, restando CP_1 contumace per tutto il procedimento.
La sola ricorrente compariva personalmente in data 17.09.2024 dinanzi al Giudice
Delegato, il quale, sentita la ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
14.10.2024, qui di seguito integralmente trascritti:
3 Rigettate le istanze di prova articolate da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 29.10.2024.
All'udienza che precede, il Giudice, sulle conclusioni del procuratore costituito di parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DELLA RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig. , il quale, sebbene sia stata regolarmente citata, non si è costituita CP_1 in giudizio.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei 4 coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Como nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (nr. 20238/2014) del
18.12.2014, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nato il [...]) ed Per_1
(nato il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_2 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore, tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto da entrambe le parti.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori ed , come peraltro già previsto in via Per_1 Per_2 provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 14.10.2024.
5 Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ed Per_1 Per_2 hanno sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione dei minori stessi.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli ed Per_1
, osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di Per_2 intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò il Tribunale ritiene che il padre potrà tenere con sé i minori, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze e degli impegni extra scolastici di e , oltre che dei loro desiderata, due pomeriggi a settimana nelle Per_1 Per_2 giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino alle 20.00; due fine- settimana al mese, alternati, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
STATUIZIONI ECONOMICHE
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore dei figli minori ed , considerato che gli stessi sono collocati presso Per_1 Per_2 la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
6 Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età dei figli, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2014) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale della ricorrente, la quale svolge attività di operaia percependo un reddito mensile di euro 1200,00 – 1300,00, e considerato che al giudizio non risultano acquisiti elementi relativi alle capacità reddituali della sig. , stante la contumacia, eccettuato quanto riferito dalla CP_1 ricorrente in sede di comparizione (secondo cui il coniuge svolge attività di pescivendolo senza regolare assunzione: cfr. verbale del 17.09.2024), deve porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei CP_1 figli minori ed l'assegno mensile pari alla somma complessiva di Per_1 Per_2 euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito in sede presidenziale.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(NA) il 05.03.1981 e residente in [...];
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nata ad [...] il [...] e (c.f.: C.F._1 CP_1
7 ), nato a [...] il [...]- Atto n.56, Parte II, Serie C.F._2
A, Ufficio 1, anno 2009 – celebrato in Casalnuovo di Napoli (NA) il 07.08.2009;
-affida i figli minori (c.f.: ) e (c.f.: Per_1 C.F._3 Per_2
) in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione C.F._4 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun
[...] figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e nei termini di cui Per_1 Per_2 in parte motiva, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 21.1.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
8