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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 784/2024 V.G. Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci Presidente
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. Dott.ssa Giulia Carleo Consigliere Relatore
4. Dott.ssa Lucia Crisci Consigliere Onorario
5. Dott. Armando Auricchio Consigliere Onorario ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 784/2024 V.G. Ruolo Generale, instaurato a seguito di ricorso depositato in data 30/8/2024 nell'interesse di Parte_1
(nata in data [...]), concernente reclamo avverso il decreto reso
[...] dal Tribunale per i Minorenni di Salerno datato 8/7/2024, reso nel proc. N.
10000695/2018 R.V.G., Cron. 3630/2024 dell'8/7/2024,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Esposito per Parte_1 mandato datato 16/7/2024, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Battipaglia (SA) alla via Pasubio n. 28;
RECLAMANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Controparte_1
Rosamilia per procura datata 2/10/2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pontecagnano Faiano (SA) alla via
Cavalleggeri s.n.c.;
RECLAMATA
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno,
CONTRADDITTORE NECESSARIO
E
Controparte_2
CONTRADDITTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Caponigro, Controparte_3 nella qualità di curatore speciale e difensore, con studio in Salerno alla via
Generale A. Diaz n. 28;
CONTRADDITTORE
E ; CP_4
CONTRADDITTORE NON COSTITUITO IN SEDE DI RECLAMO
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4/2/2025,
OSSERVA
Il provvedimento impugnato. L'istruttoria espletata presso il Tribunale per i Minorenni.
La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno datato 8/7/2024, reso nel proc. N. 695/2018 R.V.G.,
Cron. 3630/2024 dell'8/7/2024.
Con tale decreto il Tribunale per i Minorenni ha così disposto: A) «In accoglimento del ricorso del PMM, demanda ai Servizi Sociali competenti e al Piano di zona di attuare il rientro dei minori presso il padre con dimissioni dalla comunità in regime di residenzialità e protrazione della semi- residenzialità; affida i minori al Servizio Sociale, anche fino al 21^ CP_2 anno di età, per il seguito del loro benessere sul territorio con azioni capillari e mirate e sostegno psicologico»; B) «dispone il collocamento dei minori nata il [...] a [...] e Controparte_3 CP_2
nato il [...] presso padre con incontri protetti con la madre,
[...] come saranno stabiliti dal servizio in relazione alle esigenze dei figli»; C)
«sospende la responsabilità genitoriale della madre;
D) Parte_2
«rinnova la prescrizione alla mamma di una globale Parte_2 responsabilizzazione con percorso psicoterapeutico presso uno psicologo privato;
prescrive al padre di mantenere strenui contatti con il Servizio
Sociale per l'implementazione delle capacità genitoriali e per la consapevolezza;
gli prescrive di ottemperare alle misure del Servizio per il benessere dei figli»; E) «dispone la archiviazione della procedura con la compensazione delle spese di lite tra le parti».
Il Tribunale per i Minorenni ha motivato in maniera ampia e congrua la sua decisione.
Alla luce anche della motivazione del provvedimento impugnato, dagli atti emerge quanto segue.
Con ricorso del 19/10/2018, il PMM ha chiesto l'apertura di un procedimento ex art. 333 cc, provvedimenti a tutela dei minori e prescrizioni nei confronti del padre nato il [...] a Controparte_1
Battipaglia e della madre nata il [...] a [...], Parte_1 separati, relativamente ai figli cresciuti in maniera non consona al loro benessere ed in carenti condizioni igienico sanitarie.
In data 18 ottobre 2018 i minori erano collocati dal SS nella comunità
Alloggio San Gaspare Bertoni di Battipaglia in regime di residenzialità e tale collocazione è stata confermata dal TM in data 11/1/2019: essi infatti vivevano con la madre in una abitazione sporca e degradata in compagnia del nonno sofferente di patologie mentali;
il padre, separato dalla madre, non aveva mostrato per molto tempo di collaborare ad un miglioramento della situazione in atto. Il Tribunale per i minorenni ha proceduto a una lunga osservazione e, al termine di un lungo periodo di intensa protezione dei minori, inseriti in residenzialità in casa famiglia, ha assunto la decisione ora impugnata.
Innanzi tutto, con decreto emesso in data 22/3/2019 il Tribunale per i minorenni provvedeva a prescrivere percorsi sanitari, scolastici e sportivi nella prospettiva di un globale miglioramento della vita dei due ragazzi
( e ), rinnovava la prescrizione alla OR di un CP_3 CP_2 Pt_1 programma di divezzamento dall'alcool, con inserimento in comunità terapeutica, e, inoltre, prescriveva al padre un percorso per la implementazione delle capacità genitoriali, da effettuarsi presso struttura pubblica. I due minori venivano collocati, in regime di residenzialità, presso una casa famiglia e ivi sono stati seguiti nei percorsi scolastici, formativi e sanitari e ludico ricreativi;
i due ragazzi hanno migliorato le loro abilità in tutte le aree e sono stati sostenuti nella delicata emotività.
Dopo un lungo periodo di monitoraggio del nucleo familiare e di inserimento della madre in comunità terapeutica per il divezzamento dagli abusi e responsabilizzazione, nell'agosto dell'anno 2022 giungeva comunicazione, da parte del Centro "La Tenda", che la OR aveva Pt_1 raggiunto gli obiettivi perseguibili nella fase di residenzialità e che oramai si trasferiva presso l'abitazione in locazione a Pontecagnano.
In data 8/8/2022 perveniva relazione di aggiornamento su e CP_2 dalla comunità alloggio "San Gaspare Bertoni". I minori apparivano CP_3 rispettosi dell'assetto normativo interno alla comunità e conservavano una condotta tranquilla in struttura.
Alla notizia della conclusione del percorso della madre, i minori avevano reagito con gioia, pur resi consapevoli degli ulteriori passaggi necessari per pervenire al loro ricongiungimento.
Nella comunità i due minori intrattenevano contatti telefonici con entrambi i genitori ed effettuavano con loro un incontro a settimana per quanto riguardava la madre, e un incontro con cadenza quindicinale per il padre. La loro progettualità futura prevedeva, all'epoca, un ricongiungimento con la madre, in quanto con il padre, pur essendovi un buon legame, ma non era ancora configurabile una progettualità di questo tipo, in quanto il padre mostrava sempre lo stesso attaccamento insicuro e non perfettamente organizzato.
In seguito all'uscita della madre dal centro "La Tenda", dopo un percorso trattamentale per le vulnerabilità della stessa, i minori avevano iniziato a pernottare a casa della OR durante i fine settimana. Pt_1
Dalla relazione di aggiornamento dell'assistente sociale del comune di
Pontecagnano, tuttavia emergeva che la OR dal mese di gennaio Pt_1
2023 aveva coinvolto subito il nuovo compagno, nella vita Persona_1 dei figli all'insaputa dei servizi e della équipe educativa della comunità.
Dopo ripetuti richiami e dopo che la madre aveva ripreso a dimostrare scollamento dai programmi intrapresi, alla medesima è stata impartita la sospensione dei weekend con i figli e anche in quanto la CP_2 CP_3 OR aveva riferito di avere avuto un incidente e di essersi fratturata Pt_1 il polso.
La negli ultimi tempi ha posto in primo piano la sua relazione Pt_1 con il che a suo dire "era una brava persona", nonostante fosse in ER carico da anni ai SS di in quanto presentante aspetti Persona_2 problematici.
Il peraltro, è stato protagonista di un diverbio con l'ex datore ER di lavoro della OR la quale dopo poco tempo dalla Parte_1 stipulazione del contratto di lavoro, è stata licenziata poiché aveva subito richiesto un permesso di malattia.
Alla luce di questi eventi, il Tribunale per i minorenni in data
18/4/2023 convocava il per comprendere se fosse possibile CP_2 autorizzare la permanenza dei minori presso il padre. Il CP_2 affermava di convivere con la OR da quattro anni, ma dichiarava Pt_3 di poter ospitare i figli presso l'abitazione della nonna dei minori, poiché più grande;
egli, quindi, avvalendosi anche dell'aiuto di quest'ultima, poteva richiedere l'affido dei minori. Durante l'udienza il difensore della Pt_1 sottolineava che la sua assistita non conviveva con il signor e che ER desiderava che i bambini tornassero a vivere da lei. Il Tribunale disponeva, quindi, una stretta ripartizione dei giorni di permanenza dei minori presso il padre e presso la madre.
Nella relazione di aggiornamento del 5/5/2023 si affermava che i minori erano stati prelevati dalla madre il 30/4/2023 con rientro previsto nella serata del primo maggio, ma che nella mattinata la aveva richiesto di Pt_1 accompagnare nuovamente i figli in comunità riferendo di non star bene e di dover fare accertamenti cardiologici. La affermava di non poter seguire Pt_1
i figli in quelle condizioni precarie di salute. Il giorno successivo, nel pomeriggio, vi era stata una telefonata tra i figli e la madre nel corso della quale la riferiva si essere stata in ospedale e di avere una infezione ai Pt_1 bronchi. In una telefonata successiva la OR riferiva che la loro famiglia era ormai costituita dal compagno e dai genitori di quest'ultimo e ER aveva anche esortato i figli a parlare con il a telefono. Da parte della ER équipe, che da anni si occupava del benessere dei minori, la madre veniva allora esortata a rispettare le necessarie progressioni per il bene dei figli. I ragazzi da quel momento (dal momento, cioè, in cui riemergevano le fragilità della madre) sono apparsi preoccupati, e riemergevano vari vulnus emotivi: era apparsa distratta e poco presente a sé, mentre aveva CP_3 CP_2 ripreso a presentare episodi di enuresi notturne.
Dal colloquio tra la responsabile della comunità e i minori emergeva un quadro critico in ordine al rientro a casa del 30 aprile;
infatti, nonostante l'indicazione di allontanare i terzi dall'abitazione, il nucleo aveva, poi, ricevuto visite da parte del compagno della OR e la madre avrebbe Pt_1 sostenuto che sarebbero potuti uscire tutti insieme per una passeggiata poiché all'esterno le prescrizioni non valevano. È emersa, inoltre, una discussione tra e la madre poiché il ragazzo aveva cercato di far comprendere, CP_2 davanti al che avrebbe voluto momenti di condivisione madre-figli. ER
chiedeva, in definitiva, alla madre di rispettare le regole imposte CP_2 dal Tribunale per evitare di impedire il loro rientro a casa in futuro. Da qui il compagno (della ) decideva di andare via, ma la madre iniziava ad essere Pt_1 assorbita dal telefono nel tentativo di riappacificarsi con lui, ignorando i figli.
Anche ha riferito che "per un giorno che siamo rientrati a casa ci CP_3 siamo ritrovati a vivere una situazione spiacevole". Dopo tali litigi ed incomprensioni la OR riferiva ai figli di sentirsi male e li Pt_1 riaccompagnava in anticipo in Comunità.
La OR non effettuava la visita ai figli in Comunità il successivo 4 maggio, schermandosi dietro condizioni di salute, generando in CP_2 forti di sentimenti di colpa, poiché il minore si sentiva responsabile del malessere della madre per la discussione avuta il 30 aprile 2024.
Dalla suddetta relazione della Comunità alloggio si evinceva che era necessario comprendere le reali intenzioni della OR , poiché Pt_1 continuava ad alternare momenti di lucidità in merito ai propri impegni genitoriali a momenti negativi nei quali tendeva innanzitutto e prima di tutto a imporre l'accettazione del suo compagno come parte integrante della famiglia, nonostante questo si ripercuotesse sull'umore e sul benessere dei figli.
Si provvedeva in data 13/5/2023 a richiedere al SS di formulare il rientro a casa del padre dei minori in via sperimentale. In data 4/8/2023 si procedeva all'accoglimento della richiesta della OR per il giorno 10 Pt_1 agosto al fine di festeggiare il compleanno della minore tutti CP_3 insieme. Dal 4/8/2023 venivano richieste diverse autorizzazioni a visite ed incontri da parte della madre, e tutte venivano autorizzate dal Tribunale per i
Minorenni nel tentativo di costruire una relazione.
Nella relazione dei SS di Pontecagnano del 20/10/2023 si evidenziava che il signor era motivato ad assumersi maggiori responsabilità CP_2 riguardo ai figli e unitamente alla sua compagna, la OR si Pt_3 dichiaravano disponibili ad ospitare i minori nei fine settimana.
Per quanto riguardava la , appariva sempre più chiaro che ella, Pt_1 dopo essere stata dimessa dalla comunità, non era riuscita a raggiungere una stabilità di vita e viveva uno stato di vita precario accentuato dalla conoscenza del signor In uno degli ultimi incontri con il SS si era presentata, ER inoltre, con visibile tumefazione al volto riferendo di essere caduta da una scala, anche se riferiva in seguito di aver subito un'aggressione da persona sconosciuta. Nello stesso colloquio informava il servizio che sarebbe andata ad abitare a presso il compagno. La strada che si sarebbe potuta Per_2 intraprendere, a questo punto, secondo prudente valutazione del Servizio, adiuvato dalla équipe educativa della comunità, era un possibile affido al padre e ai nonni paterni con residenza temporanea presso questi ultimi, fino a quando il padre avesse raggiunto una stabilità a livello abitativo. Nel frattempo, per quanto riguardava gli incontri madre-figli dovevano essere concordati con la responsabile della comunità, con il padre e con il Servizio Sociale per tutelare i minori.
Dalla relazione di aggiornamento del 29/11/2023 emergeva una situazione tutto sommato abbastanza positiva per quanto riguardava gli incontri padre-figli. In data 2/112023 erano infatti stati autorizzati i weekend a casa del signor e da allora i ragazzi avevano instaurato CP_2 amicizia con i figli e i parenti della OR compagna del padre. I Pt_3 minori inoltre avevano espresso la richiesta di poter trascorrere le festività natalizie e di fine anno con il padre.
Per quanto riguardava la OR , giungeva dalla comunità Pt_1 alloggio una nuova relazione nella quale i due fratelli raccontavano che, durante gli ultimi due prelievi da parte della madre, si sono ritrovati a trascorrere le giornate presso l'abitazione del signor nonostante la ER OR al momento del prelievo avesse riferito alla équipe che sarebbero andati a fare una passeggiata a Salerno. Durante gli incontri in struttura invece la OR appariva distratta dall'uso del cellulare e tendeva a porsi al centro dell'attenzione, parlando ai figli dei suoi problemi di salute e della difficoltà di organizzare le proprie attività. Dal momento dell'autorizzazione a trascorrere del tempo con il padre, e riferivano delle CP_2 CP_3 numerose allusioni materne volte a screditare il padre.
In data 21/12/2023 la OR avanzava richiesta di Pt_1 autorizzazione per prelevare i figli dal 5/1/2024 e di tenerli con sé fino al giorno 8 gennaio, ma i minori, interrogati in merito a tale programma di organizzazione, riferivano di voler trascorrere con la madre solo il giorno 5 gennaio. La OR , informata della scelta dei minori, asseriva di non Pt_1 essere disponibile per il solo giorno 5/1/2024 e che a questo punto i figli avrebbero potuto trascorrere tutte le vacanze dal padre. La madre, quindi, non si scostava da atteggiamenti incentrati su di sé e non riusciva a porre in primo piano il benessere dei figli, già emotivamente così esposti.
Il giorno 17/1/2024 il minore era stato accompagnato presso CP_2 il Pronto Soccorso per un episodio di epistassi;
la comunità sin da subito aveva informato entrambi i genitori non ricevendo però risposta dalla OR
, la quale alle ore 18 dello stesso giorno ricontattava il personale della Pt_1 comunità cominciando ad inveire contro tutti i membri della comunità, il nucleo parentale paterno e le istituzioni coinvolte nel caso, riferendo che avrebbe provveduto a rivolgersi ai suoi legali con toni offensivi e minacciosi, affermando che, se i figli sono ormai stati affidati al padre, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere a tutto e che lei non voleva saperne più nulla. Nel primo pomeriggio del 18/1/2024 la OR contattava la responsabile della comunità alloggio affermando di non poter fare visita ai figli a causa di un tirocinio che stava svolgendo. Un altro episodio che ha visto protagonista la OR veniva segnalato il 22/1/2024, giorno in cui era stato Pt_1 CP_2 ricoverato presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e UG D'GO. Mentre il signor si era recato in reparto a trovare il figlio, la madre, dopo CP_2 essere stata informata telefonicamente degli accertamenti che CP_2 doveva effettuare, affermava di non potersi recare in ospedale poiché stava poco bene e che per firmare il consenso informato per l'intervento del minore avrebbe delegato il compagno La OR si recava, poi, in ER Pt_1 reparto dal figlio solamente alle ore 17. In merito a questo episodio i SS riferivano che la OR si era recata in ospedale con il nuovo marito, Pt_1 il signor perché oramai si erano sposati, il quale è stato invitato a non ER creare problemi poiché era necessario che fosse tranquillo. Anche CP_2 dalle telefonate che la OR faceva a in merito alla sua Pt_1 CP_2 condizione di salute, post-operatorie, dimostrava le sue difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni del figlio.
Dalla relazione dei SS pervenuta in data 31/1/2024 si confermava l'intervento chirurgico di per asportazione di un angioma e veniva CP_2 riferito che la nonna paterna dei minori (che avrebbe dovuto ospitare padre e figli) era deceduta. La scomparsa della nonna aveva sconvolto tutto il nucleo familiare, ma, per via delle condizioni di salute di quest'ultimo non CP_2 era stato informato, invece aveva ricevuto la notizia dal padre con CP_3 la presenza della psicologa della comunità. Il padre, per dare la possibilità a di non restare in comunità quel fine settimana, aveva proposto di CP_3 farla andare dalla zia paterna e riferiva che la domenica si sarebbe ritrovata tutta la famiglia a casa del signor CP_2
Vista la criticità della situazione globale, il Tribunale per i minorenni richiedeva ai Servizi se fosse possibile elaborare un progetto di affidamento di e al padre, con semi-residenzialità e seguito della loro CP_2 CP_3 delicata emotività sul territorio, solo per evitare il protrarsi di una lunga istituzionalizzazione e nella speranza che per primi i ragazzi, sulla scorta dell'accudimento ricevuto in casa famiglia, si facessero soggetti attivi della loro stessa rifondazione e rinascita.
In data 9/1/2024 giungeva comunicazione da parte della comunità
"San Gaspare Bertoni" delle dimissioni del minore dall'Ospedale e CP_2 del prelievo, a cura del padre, dei due minori dal venerdì alla domenica, con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni. Si progettava che, anche dopo la dipartita della nonna paterna, il signor avrebbe CP_2 pernottato, unitamente ai figli, comunque presso tale abitazione.
Dalla relazione di aggiornamento del 3/4/2024 la responsabile della comunità riferiva che la OR da dicembre non effettuava più regolari Pt_1 incontri con i figli. Da allora il rapporto madre-figli appariva minato da una serie di discussioni riconducibili al risentimento per il maggiore avvicinamento dei due figli al nucleo paterno. Oltre ad alcune visite effettuate a nel periodo di degenza ospedaliera, la OR presenziava in CP_2 comunità per sole tre volte nell'ultimo trimestre. inoltre aveva una CP_2 discussione via whatsapp con il e la OR , invece di smorzare ER Pt_1
i toni e tentare una pacificazione, con fare provocatorio riprendeva l'argomento con in una successiva telefonata. La stessa, però, è CP_2 stata invitata dalla équipe a interrompere questa conversazione al fine di salvaguardare il minore. e apparivano provati dalle CP_2 CP_3 turbolenze derivate dal rapporto con la madre e sembravano giunti ad una sorta di rassegnazione passiva e di accettazione della conflittualità. I minori apparivano, però, sempre più felici del miglioramento della relazione con il padre e sembrava sempre più insofferente al protrarsi della CP_3 permanenza comunitaria.
Il SS, con aggiornamento del 9/4/2024, riferiva che il signor era pronto ad assumersi la piena responsabilità dei figli in modo CP_2 tale da avere questi ultimi con sé al più presto, anche a costo di mettere in crisi la relazione con la sua compagna. La OR infatti, a dire di Pt_3
era preoccupata delle difficoltà legate al dover accudire tre figli CP_2
(sua figlia, e . Lo stesso però dopo essersi consultato con CP_2 CP_3 la compagna 1'8/4/2024 riferiva di essere riuscito a trovare un accordo con la compagna stessa: e avrebbero potuto abitare nella casa in CP_2 CP_3 cui risiedono il padre e la sua compagna. Per comprendere come riorganizzare la vita familiare del nucleo nella quotidianità di tutti i giorni, si richiedeva un periodo di prova presso tale abitazione nella settimana dal 24 aprile al 29 aprile 2024.
Dalla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di
Pontecagnano Faiano pervenuta in data 6/6/2024, si evinceva che, quando i ragazzi andavano dal padre, entrambi sostavano per l'intera giornata presso la sua abitazione. Tuttavia, andava, poi, a dormire dal nonno CP_2 paterno a causa della mancanza di posto. Dagli ultimi colloqui della dott.ssa con il signor erano emerse delle incomprensioni tra lui Per_3 CP_2
e le sorelle, tanto che egli aveva deciso di non chiedere più il loro aiuto con i bambini, assumendo un atteggiamento rinunciatario che non gli permetteva di assumersi pienamente la responsabilità genitoriale. Riemergevano antiche oscillazioni. Dopo un confronto con i Servizi preposti, il signor CP_2 aveva deciso di rivedere le sorelle, il padre e il fratello, ottenendo la loro collaborazione nell'ospitare il nipote. Infatti, quando sarebbe stato CP_2 dimesso dalla comunità, gli zii avrebbero approntato una stanza per lui. Dal colloquio della dottoressa con i due minori, affermava che quando CP_3 andava dal padre stava bene. In relazione alla madre, la minore viveva una sorta di rassegnazione affermando che "lei è fatta così". La minore raccontava di essere molto risentita nei confronti del marito della madre, in quanto quest'ultimo, in uno degli ultimi contatti avuti, aveva accusato e CP_2 di usare la madre solo come un bancomat. , invece, CP_3 CP_2 intendeva iniziare a lavorare appena possibile, per rendersi autonomo da tutto ciò. Infatti, a tal proposito, il padre aveva riferito di aver già trovato una proposta di lavoro per il figlio, sempre inerente agli studi alberghieri e di ristorazione. Per quanto riguardava la madre dei minori, dopo aver rifiutato di presentarsi ai colloqui, non era stata più richiamata e non era giunta alcuna richiesta di essere ascoltata.
Pertanto, al termine di una lunghissima procedura e tenendo presente anche l'interesse dei minori a non essere istituzionalizzati a vita, in accoglimento del ricorso del PMM, il Tribunale per i minorenni ha ritenuto opportuno demandare ai Servizi Sociali competenti e al Piano di zona di attuare il rientro dei minori presso il padre, con dimissioni dalla comunità in regime di residenzialità e protrazione della semi-residenzialità. Il Tribunale per i minorenni, inoltre, ha ritenuto opportuno mantenere un affidamento dei minori al Servizio Sociale (per anche fino al 21° anno di età) per il CP_2 seguito del loro benessere sul territorio con azioni capillari e sostegno psicologico. Il TM ha, poi, ritenuto opportuno disporre il collocamento dei minori (nata il [...] a [...]) e Controparte_3 CP_2
(nato il [...], quindi attualmente maggiorenne) presso il padre
[...] con incontri protetti con la madre, nella misura e nei tempi che saranno stabiliti dal servizio in relazione alle esigenze dei figli.
Tenuto conto, poi, della “volatilità” della madre, il TM ha ritenuto opportuno rinnovare la prescrizione alla mamma di una Parte_1 globale responsabilizzazione con percorso psicoterapeutico presso un privato e, nel frattempo, ne ha sospeso la responsabilità genitoriale.
Il TM ha, comunque, ritenuto opportuno prescrivere al padre di mantenere “strenui contatti” con il Servizio Sociale per la implementazione delle capacità genitoriali e per la sempre migliore consapevolezza, con previsione che il padre stesso debba sempre ottemperare con puntualità alle misure del Servizio per il benessere dei figli.
I motivi della impugnazione.
La reclamante ha chiesto, in particolare, quanto segue: «1. Revocare il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno reso in data 08.07.2014, cronol. N. 3630\2024, perché illegittimo ed infondato in merito alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre per il mancato accertamento delle proprie condizioni in merito alla idoneità genitoriale e, previo espletamento di C.t.u. specialistica, dichiarare l'idoneità della stessa ed il reinserimento dei figli e Controparte_2 Controparte_3 nel nucleo familiare dell'odierna reclamante, con l'emissione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
2. Disporre quant'altro utile e necessario per gli interessi dei minori».
I motivi del reclamo possono essere riassunti nei termini seguenti. Vi
è illogicità ed erroneità delle argomentazioni in base alle quali viene dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale della madre;
vi è carenza di idonea istruttoria in ordine all'accertamento, allo stato attuale, della capacità genitoriale;
vi è insussistenza dello stato di incapacità; vi è mancato espletamento di c.t.u. specialistica per l'accertamento del livello di capacità genitoriale della madre. La pronuncia impugnata non considera la storia personale di e quello che è stato il suo percorso Parte_1 educativo – riabilitativo, intrapreso dal 4/4/2019 presso la comunità residenziale “La Pagliuzza”, sita in Brignano Inferiore – Salerno (appartenente al Centro “La Tenda”), portato positivamente a termine, con l'obiettivo di un ricongiungimento con i figli. Purtroppo il lungo percorso effettuato dalla madre e finalizzato al suo ricongiungimento con i figli ha subito una battuta di arresto quando nella vita della è entrato a far parte Pt_1
, oggi divenuto suo marito, la cui presenza è stata ritenuta Persona_1 aprioristicamente si ostacolo e negativa per i ragazzi. Il provvedimento ora impugnato è stato emesso esclusivamente sulla base delle relazioni dei Servizi
Sociali e della comunità ospitante i minori, che non hanno mai approvato questa scelta della OR, senza procedere a ulteriori approfondimenti.
L'affermazione della inidoneità genitoriale della madre, considerata tale esclusivamente in ragione della sua vicinanza e relazione sentimentale con , è frutto di una valutazione illegittima e infondata. Non Persona_1 si può biasimare il tentativo della madre di far conoscere il compagno ai suoi figli e di estendere il rapporto interpersonale anche nei confronti di questi ultimi, sempre nell'ottica di un ricongiungimento.
La reclamante lamenta che la pronuncia impugnata è stata emessa senza una idonea istruttoria.
Alla OR non sono state concesse le stesse opportunità Pt_1 concesse al padre.
Non sono state prese in considerazione aprioristicamente tutte le istanze della madre volte a un riavvicinamento dei figli al suo nuovo nucleo familiare, che attualmente comprende anche il signor diventato suo ER marito.
Il decreto del T.M., che dispone la sospensione della responsabilità genitoriale è viziato per assenza di idonea istruttoria, ha vanificato e sottostimato i significativi progressi compiuti sino a oggi dalla madre.
Le manifestazioni di insofferenza dei figli minori, per come descritte nelle ultime relazioni, non possono essere ricondotte a responsabilità della madre, la quale ha espresso un naturale risentimento verso le istituzioni che avevano optato per un ridimensionamento della figura materna e per un maggiore avvicinamento dei due figli al nucleo paterno.
Non sono stati considerati gli esiti positivi del programma di recupero effettuato dalla madre presso la comunità terapeutica “La Tenda”, rispetto al quale si era resa subito disponibile.
La sospensione della responsabilità genitoriale della madre e la previsione di incontri protetti con i figli pregiudica gli interessi dei minori, i quali hanno un legame profondo con la madre.
La reclamante si duole del mancato esperimento di c.t.u. specialistica avente ad oggetto l'accertamento delle sue condizioni in relazione alla idoneità genitoriale.
La decisione.
Le determinazioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento oggetto di reclamo risultano corrette e vanno confermate.
Il Tribunale per i Minorenni ha espletato una istruttoria molto lunga e complessa, durante la quale i soggetti interessati hanno avuto ampia possibilità di esprimere il loro punto di vista e di fornire ogni contributo utile ai fini della adozione di provvedimenti conformi agli interessi dei due figli. Va evidenziato, peraltro, che il figlio è nato il Controparte_2
20/8/2006 e ha, quindi, raggiunto la maggiore età in data 20/8/2024.
La decisione del Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro la migliore possibile, allo stato degli atti.
Va preliminarmente evidenziato che l'attività di carattere istruttorio espletata dal Tribunale per i Minorenni è stata lunga e approfondita. Ogni ulteriore attività di carattere istruttorio risulta, quindi, allo stato, non utile ai fini della decisione. In particolare, risulta non utile espletare una consulenza tecnica di ufficio, atteso che le numerose e qualificate relazioni acquisite offrono un quadro sufficientemente completo per poter ricostruire in maniera completa la vicenda in questione.
Dagli atti emerge che la OR non ha sinora Parte_1 dimostrato di possedere doti sufficienti per esercitare, in questo momento, la responsabilità genitoriale sulla figlia il figlio , peraltro, è CP_3 CP_2 ora divenuto maggiorenne e, quindi, nulla va disposto in ordine alla responsabilità genitoriale sullo stesso.
Dagli atti emerge che la OR attualmente non ha Parte_1 dimostrato una sufficiente stabilità emotiva e di vita che le consenta di svolgere in pieno la funzione genitoriale. In particolare, ella è risultata anteporre l'attenzione su se medesima alla dovuta attenzione nei confronti dei figli. La circostanza che ella abbia voluto in qualche modo costringere i figli a instaurare un rapporto con il di lei compagno anche contro le ER prescrizioni impartite e anche contro la volontà espressa dai figli è indice proprio di questa incapacità di anteporre l'interesse dei figli rispetto alle sue esigenze personali. Ciò non vuol dire che la OR non avrebbe dovuto Pt_1 instaurare un rapporto, ora anche di coniugio, con il signor vuol dire, ER invece, che ella avrebbe dovuto saper tenere distinti i due ordini di relazioni e avrebbe dovuto essere capace di intrattenere con i figli un rapporto indipendente dal rapporto con il nel rispetto delle prescrizioni ER ricevute e, soprattutto, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli. In generale, poi, la OR non ha saputo dimostrare, allo stato, una Pt_1 adeguata capacità di esercitare la responsabilità genitoriale neppure nel momento in cui il figlio ha avuto problemi di salute, come CP_2 evidenziato nel provvedimento oggetto di reclamo e come emergente dal complesso degli atti.
Al contrario, dalle risultanze processuali si evince che il padre di e di il signor dopo alcune CP_2 CP_3 Controparte_1 incertezze iniziali ha saputo offrire una organizzazione logistica e, in generale, una organizzazione di vita, anche familiare, adeguata ad accogliere e e a consentire a costoro di evitare una CP_2 CP_3 istituzionalizzazione troppo lunga, avendo, in tal modo, essi la possibilità di inserirsi in una vita familiare consona alla loro attuale fase di crescita.
Il provvedimento impugnato ha, in definitiva, disegnato per CP_2
e un assetto di vita che, allo stato, appare il più idoneo ad assicurare CP_3 una adeguata crescita di costoro in questo momento della loro vita. , CP_2 ormai maggiorenne, resta affidato al Servizio Sociale anche fino al 21° anno di età, quindi resta adeguatamente sostenuto nella sua crescita ed è stato comunque collocato presso il padre (essendo all'epoca minorenne). CP_3
è affidata al Servizio Sociale, resta, pertanto, adeguatamente sostenuta nella sua crescita ed è stata collocato presso il padre, il quale ha offerto, allo stato, una adeguata organizzazione logistica e familiare per accogliere la figlia minorenne. E' stata, poi, disposta la sospensione della potestà genitoriale della madre Sul punto, essendo ancora minorenne la sola Pt_1 Parte_1 figlia va osservato che il provvedimento impugnato va condiviso, CP_3 atteso che, alla luce di tutto quanto più sopra osservato, allo stato la OR
non ha dimostrato una adeguata capacità di instaurare un corretto Pt_1 rapporto genitoriale con i figli e di esercitare adeguatamente la capacitò genitoriale sulla figlia ancora minorenne.
Resta fermo, ovviamente, che lo scopo finale da raggiungere sarà quello di pervenire a uno stadio successivo in cui la OR Parte_1 potrà eventualmente instaurare con la figlia un rapporto adeguato, CP_3 che consenta di superare la fase attuale nella quale la sospensione della responsabilità genitoriale appare la misura più idonea a realizzare l'interesse della minore a una organizzazione di vita consona alla fase di crescita in cui si trova. La prescrizione impartita alla OR con il decreto impugnato, Pt_1 se ottemperata dalla OR, potrà prevedibilmente assicurare il raggiungimento dello scopo finale del raggiungimento di una adeguata capacità genitoriale in capo alla stessa. Al momento, tuttavia, la Pt_1 soluzione della sospensione della responsabilità genitoriale sulla minore risulta l'unico strumento idoneo a realizzare una adeguata tutela dell'interesse della minore CP_3
Da quanto esposto consegue che tutti i motivi di reclamo proposti nell'interesse di risultano infondati e vanno disattesi. Allo Parte_1 stato, quindi, risultano senz'altro condivisibili, e da confermare, le disposizioni rese dal Tribunale per i Minorenni avverso le quali è stato proposto reclamo. Il decreto impugnato va, pertanto, confermato.
Sussistono agli atti sufficienti elementi per pervenire alla decisione, senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora esposto. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Il reclamo va, pertanto, rigettato e il decreto impugnato va integralmente confermato.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento che non risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma che conclude un procedimento volto alla realizzazione della tutela dell'interesse dei minori.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine al reclamo proposto nell'interesse di concernente reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Salerno datato 8/7/2024, reso nel proc. N. 10000695/2018
R.V.G., Cron. 3630/2024 dell'8/7/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. conferma il decreto impugnato;
3. nulla per le spese processuali;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, camera di consiglio del 4/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci