TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1430/2018 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viareggio, v. delle Darsene n. 25, presso lo studio degli avv.ti Denise
D'Anniballe (C.F. e (C.F. ), che la CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
Attrice
C O N T R O
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e , CP_1 C.F._3 Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Vincenzo C.F._4
Arcerito (C.F. , che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta, elettivamente domiciliati in Niscemi, v. Vincenzo Crescimone n. 177, presso lo studio del suindicato procuratore
NV
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._6 dall'avv. Antonio Eugenio Muscia (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Niscemi, via Largo Spasimo n. 28, presso lo studio del suddetto procuratore
NV
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_4 CodiceFiscale_8
Niscemi, v. Largo Spasimo n. 28, presso lo studio dell'avv. Mariantonietta Salerno, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società premesso di Parte_1 essere legittimata, in virtù di mandato con rappresentanza rilasciato dalle società Van Zanten Breeding
1 BV/Chrysanthenum Breeders Association BV, Controparte_5 Controparte_6 [...]
, aventi tutte sede in Olanda, ad esercitare azioni giudiziarie per conto delle mandanti a Controparte_7 tutela dei diritti di proprietà industriale di cui esse sono titolari, relative alle varietà vegetali elencate nell'atto introduttivo del giudizio, deducendo altresì che il diritto di coltivazione di dette varietà veniva concesso a coltivatori di tutto il mondo dietro pagamento di royalties, esponeva che nel 2016 aveva avuto notizia che presso la ditta del convenuto erano state abusivamente coltivate diverse migliaia di piante Controparte_3 madri delle varietà vegetali coperte da diritto di brevetto, e che in seguito, tramite propri collaboratori, aveva accertato che il titolare dell'azienda agricola aveva intrapreso un'attività di illecita coltivazione di diverse migliaia di piante;
aveva quindi proposto nel settembre 2017, innanzi al Tribunale di Catania, ricorso per sequestro e/o descrizione ed inibitoria ex artt. 126, 129, 131 CPI, ottenendo con provvedimento del 19/2/2018
- che confermava il precedente decreto del 18/10/2017 - la chiesta inibitoria relativa all'attività di coltivazione e di commercializzazione delle varietà vegetali indicate in ricorso in violazione dei propri diritti di brevetto, con fissazione della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a partire dall'undicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento alla controparte e per ogni nuova violazione successivamente riscontrata, e con pubblicazione del provvedimento per estratto in una rivista italiana di floricoltura a cura della parte ricorrente e a spese della resistente;
inoltre, a seguito di accesso del
C.T.U. nominato, in data 24/10/2017, sui fondi nella disponibilità dell'azienda agricola del erano state CP_1 rinvenute sui luoghi ben 43.800,00 piante ascrivibili alle varietà protette, come riconosciuto dallo stesso CP_1
a verbale;
in data 21/3/2018 era stato anche notificato atto introduttivo del giudizio di merito;
in data 15/6/2018 era stato altresì notificato al ricorso per sequestro conservativo, a seguito del quale, in data 19/7/2018, CP_1 il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, aveva autorizzato il sequestro di tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà del convenuto fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo alla domanda giudiziale.
Ciò premesso, l'attrice riferiva che il nel frattempo, al fine di spogliarsi dei beni immobili di sua CP_1 proprietà, con atto a rogito del Notaio del 2/12/2016 aveva donato ai due figli e Per_1 CP_2 CP_1 la nuda proprietà di due beni immobili, ed in particolare a la nuda proprietà, con
[...] Controparte_2 riserva di usufrutto in suo favore, dello stacco di terreno agricolo sito in territorio di Gela, c.da Feudo Nobile, in catasto al fl. 168 part.lla 287, con entrostante deposito censito al fl. 168, part.lla 522, e a la CP_1 nuda proprietà con riserva di usufrutto in suo favore, dello stacco di terreno sito in territorio di Gela, c.da
Feudo Nobile, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103 e 104, con area di sedime corrispondente a fabbricato ormai diruto e con entrostante fabbricato di abitazione insistente sulla part.lla 454; aveva altresì stipulato con CP_ la moglie , in qualità di usufruttuari dei terreni già ceduti in donazione, contratto di affitto di fondo rustico su detti terreni al figlio ad un prezzo esiguo, pari ad € 900,00 per l'intera durata del contratto, pari CP_2 ad 11 anni;
pertanto, a seguito dei suddetti atti di disposizione, il convenuto non offriva alla Controparte_3 parte creditrice alcuna garanzia patrimoniale.
Deduceva pertanto la sussistenza dei presupposti dell'esercizio di azione revocatoria, sia oggettivo (sussistenza di un credito nei confronti del convenuto, ancorché litigioso, sussistenza di un atto di disposizione ed eventus
2 damni), che soggettivo (scientia damni in capo al debitore negli atti di disposizione posti in essere a titolo gratuito, nonché in capo al terzo negli atti a titolo oneroso, anche avuto riguardo ai rapporti di parentela tra le parti dell'atto dispositivo).
Nel caso in cui non si ravvisassero i presupposti dell'azione revocatoria, l'attrice deduceva la sussistenza di una simulazione assoluta degli atti dispositivi posti in essere, in presenza di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, ritenendo altresì sufficiente accertare che l'atto simulato sia tale da rendere più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento del credito accertato, in presenza di elementi indiziari tali da far dubitare dell'esistenza di una effettiva volontà traslativa in capo al disponente (l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti, la mancanza di prova del pagamento, il prezzo irrisorio, la riserva di un diritto di abitazione vita natural durante, o di un usufrutto poi ceduto).
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inefficacia originaria nei suoi confronti: 1) dell'atto a rogito del Notaio rep. 1026, n. 792, del 2/12/2006, avente ad oggetto la donazione della nuda Per_1 proprietà con riserva del diritto di usufrutto di stacco di terreno sito in Gela, c.da Feudo Nobile, di natura agricola, censito in catasto al fl. 168, part.lla 287, con insistente deposito censito al fl. 168, part.lla 522, p.t.;
2) della donazione della nuda proprietà con riserva del diritto di usufrutto di stacco di terreno, sito in Gela,
c.da Feudo Nobile, di natura agricola, censito al fl. 168 part.lle 454, 104, 103, con entrostante fabbricato a piano terra insistente sulla part.lla 454, censito in catasto al fl. 168, part.lla 455; 3) del contratto di affitto di fondo rustico dei seguenti fondi, siti in territorio di Gela, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455,
522, ed al fl. 208 part. 313. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei medesimi atti. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento per lite temeraria ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c. della somma di € 10.000,00, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con separate comparse si costituivano in giudizio, tutti in data 11/2/2019, e CP_1 Controparte_2 CP_3
.
[...] CP_4
I convenuti preliminarmente eccepivano l'improcedibilità o improponibilità dell'azione ex art. 705 c.p.c., in relazione alla pendenza del procedimento cautelare iscritto al n. 5801/2018 innanzi al Tribunale delle Imprese di Catania;
nel merito, chiedevano il rigetto delle domande, con condanna alle spese di lite e distrazione in favore di ciascun procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con l'espletamento di prova testimoniale richiesta dalla parte attrice.
Indi, all'esito del deposito di note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni da queste precisate come da note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato (tardive invece le note depositate nell'interesse di e CP_1 CP_2
, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
[...] di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In via preliminare l'eccezione dei convenuti di improcedibilità o improponibilità della domanda attorea, sollevata con riferimento al disposto di cui all'art. 705 c.p.c. in relazione al procedimento pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, deve essere disattesa.
In particolare, nel ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. proposto in corso di causa dalla società innanzi al Tribunale di Catania, prodotto sia dalla parte Parte_1 attrice (doc. 5) che dai convenuti, si dà atto:
- della proposizione di precedente procedimento iscritto al n. 15671/2017 R.G., avente ad oggetto ricorso per sequestro, descrizione e/o inibitoria ex artt. 126, 129-131 CPI, nell'ambito del quale era stata autorizzata la descrizione delle piante in coltivazione in asserita violazione dei diritti di brevetto menzionati nel ricorso introduttivo, il prelevamento di campioni delle varietà vegetali illegali e l'acquisizione dei documenti, tecnici, contabili e commerciali, aventi attinenza con la lamentata violazione;
- della proposizione di azione (con atto di citazione notificato in data 30/3/2018) volta all'accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale della società attrice con domande di inibitoria ex art. 124 co. 1
CPI alla moltiplicazione e al commercio delle varietà vegetali di cui ai brevetti allegati in atti, di fissazione di una penale ex art. 124 co. 2 CPI per ogni giorno di ritardo, e di risarcimento dei danni subiti, stimati nella misura di € 105.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte attrice produce, oltre al ricorso per sequestro, descrizione o inibitoria recante la data del 21/9/2017
(all. 1) e al decreto, emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia d'impresa, in data 18/10/2017 nel procedimento n. 15671/2017 R.G., anche atto di citazione introduttivo del giudizio di merito innanzi alla medesima Autorità giudiziaria, iscritto al n. 5801/2018 R.G., con ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica effettuata telematicamente in data 21/3/2018 al difensore precedentemente costituito per (doc. 4). Controparte_3
E' altresì prodotta comparsa di costituzione del convenuto nel suddetto procedimento n. Controparte_3
5801/2018 R.G., recante la data del 24/6/2018.
La legittimazione ad agire in revocatoria della società peraltro Parte_1 incontestata, si desume dall'esercizio dell'azione a tutela della proprietà industriale e delle domande cautelari esperite innanzi al Tribunale di Catania (in relazione alle quali il giudice che ha emesso il decreto di cui all'all.
2, prodotto dalla parte attrice, dà conto della produzione della documentazione comprovante la legittimazione ad agire della ricorrente).
Emerge dunque dai documenti versati in atti che l'azione precedentemente esperita dalla parte attrice innanzi al Tribunale di Catania non costituisce domanda possessoria, avendo la diversa natura di giudizio di accertamento della violazione di diritti di proprietà industriale e di esperimento degli strumenti di cautela previsti per la tutela dei diritti oggetto di causa.
L'art. 705 c.p.c., secondo il chiaro tenore letterale e l'interpretazione della giurisprudenza, pone invece un divieto di proporre giudizio petitorio per il convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi". Tale divieto,
4 peraltro, non riguarda l'attore, che “può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria” (così Cass. sez. II, 04/08/2022, n.24236).
Ne consegue che l'art. 705 c.p.c. riguarda diversa fattispecie, alla quale l'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è in alcun modo assimilabile.
Invero l'azione revocatoria è, per il costante orientamento della giurisprudenza, ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, non costituendo presupposto processuale o sostanziale della stessa l'azione relativa all'accertamento del credito. Deve pertanto escludersi che la definizione di tale giudizio si ponga come indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria: “In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. sez. III, 28/08/2023, n.25331).
Sempre in via preliminare, correttamente l'attrice ha evocato in giudizio , parte di alcuni degli atti CP_4 revocandi e coniuge del debitore in regime di comunione legale dei beni, alla luce della tutela Controparte_3 richiesta con la domanda proposta dall'attrice (v. sul punto Cass. Sez. III ord. n. 19319 del 07/07/2023). CP_ Sul punto in particolare si osserva che la è intervenuta nel rogito come parte della seconda donazione, relativa alla nuda proprietà dello stacco di terreno sito in c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454, 103 e 104, con insistente fabbricato censito alla part.lla 455, in qualità di comproprietaria dei beni donati, acquistati in regime di comunione legale unitamente al proprio coniuge. Ella è altresì, unitamente ad CP_3
parte concedente del contratto di affitto di fondo rustico del 16/1/2018 in qualità di titolare, unitamente
[...] al proprio coniuge, dell'usufrutto sui beni oggetto dell'affitto.
Con riferimento alla prima donazione, il bene donato (censito alle part.lle 287 e 522, fl. 168) è invece espressamente qualificato nell'atto notarile come bene personale del ai sensi dell'art. 179 c.c.. CP_1
In proposito risulta infondata la doglianza della convenuta, che sostiene di non poter subire gli effetti pregiudizievoli dell'azione revocatoria intrapresa non essendo parte del giudizio iscritto al n. 5801/2018 R.G. del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, e del procedimento cautelare ivi promosso dall'odierna attrice. La Suprema Corte, affrontando il tema della domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di un atto dispositivo di bene oggetto di comunione legale tra coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi, premesso che “la comunione
5 legale tra i coniugi costituisce una “comunione senza quote” (...) nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (...) trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia”, ha affermato, per quanto d'interesse in questa sede, che la domanda di revocatoria, ricorrendone i relativi presupposti, è accoglibile con riferimento non ad una quota del diritto sul bene, ma “al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione”. Osserva al riguardo la Corte di legittimità: “A ben vedere, ..., la tutela richiesta consiste nel privare l'atto dispositivo degli effetti pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti di uno dei coniugi, ossia, come detto, di renderlo inopponibile nei confronti del creditore.
Tale garanzia, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene (nella fattispecie, il diritto di nuda proprietà) nella sua interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso. Gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque, per converso, all'intero bene non ad una sua sola quota, inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore. Ne discende che la postulazione di una declaratoria limitata ad una quota del bene palesa solo una erronea prospettazione della tutela ottenibile ma non una domanda diversa, questa trovando i suoi elementi strutturali identificativi nel credito vantato e nell'atto dispositivo che si assume pregiudizievole e suscettibile di revocatoria. Il giudice dunque che, come nella specie, dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene” (così
Cass. Sez. III ord. n. 19319 del 7/7/2023; per l'affermazione del medesimo principio di diritto, conf. Cass.
Sez. 3 sent. n. 9536 del 07/04/2023). CP_ Alla stregua degli esposti principi di diritto, non può dunque condividersi l'assunto della estraneità dell' all'azione intrapresa dall'odierna attrice, né quello della validità ed efficacia degli atti di disposizione da questa posti in essere nei confronti dei figli, dovendosi invece ritenere che l'inefficacia relativa conseguente all'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. riguardi il bene in comunione per l'intero.
Quanto alla posizione dei figli donatari e erroneamente se ne deduce l'estraneità CP_2 CP_1 all'azione revocatoria intrapresa non essendo stati parte del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania,
Sezione Specializzata in materia di impresa. Invero gli stessi, in quanto terzi acquirenti in virtù degli atti oggetto dell'azione revocatoria esperita, sono litisconsorti necessari (v. Cass. sez. III, 06/03/2023, n.6598; conf. Cass. Sez.
6-2 ord. n. 23068 del 07/11/2011).
Nel merito, la società C.V. chiede che sia dichiarata, ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c., l'inefficacia: 1) della donazione a rogito del Notaio del 2/12/2016, rep. 1026, con il Per_1 quale donava al figlio la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dello stacco Controparte_3 Controparte_2 di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168 part.lla 287, con insistente deposito, in catasto al fl. 168, part.lla 522, 2) della donazione, unitamente a , in favore del figlio CP_4 della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dello stacco di terreno agricolo sito in territorio di CP_1
6 Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle 454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla
455), 104, 103 (quest'ultima relativa a preesistente fabbricato rurale demolito); 3) del contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e da sui beni censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, Controparte_3 CP_4
103, 104, 287, 455, 522, e fl. 208 part. 313, in qualità di usufruttuari, a favore del figlio per Controparte_2 un prezzo di € 900,00 per l'intera durata dell'affitto, pari ad 11 anni.
Nel giudizio promosso dall'odierna attrice innanzi al Tribunale di Catania questa ha chiesto l'accertamento della violazione dei propri diritti di proprietà industriale e l'applicazione delle previste tutele, ed ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'illecito perpetrato dal convenuto con la coltivazione e con la moltiplicazione delle varietà vegetali Controparte_3 oggetto dei brevetti conseguiti dalle società mandanti.
Sotto tale profilo va premesso che l'azione ex art. 2901 c.c. è senz'altro ammissibile, atteso che, come osservato dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”
(così Cass. sez. III, 06/05/2021, n.12047).
In merito ai presupposti dell'azione esperita, l'attrice allega che l'illecito perpetrato dal risale al 2016, CP_1 epoca in cui essa aveva appreso da propri collaboratori della abusiva coltivazione presso l'azienda agricola del convenuto di diverse migliaia di piante madri delle varietà vegetali coperte dai citati diritti di brevetto.
E' stata altresì accertata, con l'accesso dell'Ufficiale giudiziario eseguito in data 24/10/2017 unitamente al
C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 15671/2017 – che ha proceduto ad una ricognizione delle serre aziendali alla presenza del – la coltivazione di n. 43.800 piante ascrivibili alle CP_1 varietà protette dai brevetti di cui al ricorso, come anche riconosciuto dal a verbale (così ordinanza del CP_1
Tribunale di Catania, sezione Specializzata in materia di impresa, del 18/7/2018, doc. 6 di parte attrice).
Sul punto, dalla prova testimoniale assunta in giudizio con l'audizione della teste , Testimone_1 dipendente della società attrice con mansioni di controllo dei licenziatari della società e sui produttori privi di licenza per il sud Europa, emerge che la teste ha incontrato già nel settembre 2016, essendo Controparte_3 venuta in Sicilia per controllare se lo stesso avesse in produzione nelle sue serre le varietà di crisantemo protette da brevetti facenti capo alla società. La teste in particolare ha confermato di avere visitato le serre Tes_1 di proprietà del in c.da Feudo Nobile, nel mese di settembre 2016, precisando che il controllo viene CP_1 avviato su segnalazione delle ditte titolari di contratto di licenza in territorio siciliano per la produzione delle varietà di crisantemo trattate dall'attrice. Ha altresì riferito di avere trovato presso l'azienda agricola del CP_1 varie serre coltivate “una con piante madri di crisantemo, altre con fiori di crisantemo in produzione, oltre ad altre serre vuote o coltivate con altro tipo di fiori”. Ha anche aggiunto che “tra le varietà coltivate dal CP_1 vi erano sicuramente , ”, e che “vi era anche qualche varietà più piccola”, di Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
7 loro produzione, di cui però non ricordava il nome, precisando di avere redatto un rapporto del proprio sopralluogo consegnato alla società.
Per quanto con chiarezza affermato dalla teste – della cui attendibilità e coerenza, per la precisione Tes_1 del ricordo dei fatti riferiti, non vi è motivo di dubitare – “il non aveva con la società CP_1 [...] alcun contratto di licenza”. Parte_1
Orbene, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. sez. III, 25/11/2024, n.30385), nel caso di specie, alla luce della testimonianza resa dalla teste l'epoca dell'illecito va individuata nel settembre 2016, in Tes_1 corrispondenza del primo accesso effettuato dalla teste presso l'azienda agricola del e del rinvenimento CP_1 in loco di piante coltivate in serra delle varietà protette dal brevetto in questione.
Posta tale necessaria premessa, e passando quindi all'esame dei presupposti dell'azione revocatoria intrapresa dalla società attrice, l'art. 2901 c.c. dispone che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, in caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Poiché l'azione revocatoria ordinaria risponde alla finalità di preservare la garanzia patrimoniale generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore, va in primo luogo accertato il presupposto oggettivo, costituito dal c.d. “eventus damni”, che ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa
o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così da ultimo Cass. Sez. VI ord. n. 18.6.2019 n. 16221; così anche Cass. Sez. III ord.
n. 19207 del 19/07/2018). Sul punto si è ritenuto che integra una rilevante modificazione qualitativa del patrimonio del debitore la sostituzione di un immobile con il prezzo della compravendita, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass.
9.2.2012 n. 1896; conf. Tribunale Ivrea, 24/06/2020,
n.481).
Tale requisito sussiste nel caso di specie, in ragione della prova, offerta dalla società attrice, degli atti di disposizione posti in essere da e dalla moglie , in regime di comunione legale dei Controparte_3 CP_4
8 beni, con il suindicato atto di donazione in favore dei figli e e con il successivo CP_2 CP_1 contratto di affitto stipulato con il figlio , in mancanza di prova dell'esistenza di ulteriori beni nel CP_2 patrimonio del debitore, tali da soddisfare la garanzia patrimoniale generica, prova il cui onere incombeva sul debitore convenuto. Peraltro, è rimasta incontestata l'allegazione attorea della insussistenza nel patrimonio del di altri beni a garanzia dei creditori, com'è altresì incontestato che unico reddito del predetto convenuto CP_1
è costituito da una pensione INPS dell'importo annuo di € 6731,01 (come da dichiarazione dei redditi allegata sub 10), a seguito della cessazione dell'attività aziendale (per cancellazione dell'impresa in data 30/1/2018 per cessazione di ogni attività al 31/12/2017, come da visura camerale di cui all'all. 9 all'atto di citazione).
Sotto il profilo soggettivo, il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. sez. I, 12/05/2022, n.15257; Cass. Sez. I ord. n. 9192 del 02/04/2021; Corte d'appello Firenze sez. II,
19/01/2022, n.98).
Orbene, nel caso di specie il primo degli atti per i quali è esperita azione revocatoria è costituito dall'atto di donazione a rogito del Notaio (rep. 1026, racc. 792), stipulato in data 2/12/2016, con il quale Per_1 donava al figlio , con riserva di usufrutto vita natural durante, la nuda proprietà di Controparte_3 CP_2 uno stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito nel Comune di Gela al fl. 168, part.lla
287, con deposito censito al fl. 168, part.lla 522, e con il quale il predetto e la moglie CP_1 CP_4 donavano altresì al figlio la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante, dello stacco di CP_1 terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, comprensivo dell'area di sedime dell'ex fabbricato rurale ormai diruto, censito in catasto al fl. 168 part.lle 454, 104 e 103, con entrostante fabbricato di abitazione al piano terra, in catasto al fl. 168, part.lla 455.
Trattasi di atti a titolo gratuito, per il quale è sufficiente, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la prova dell'elemento psicologico della scientia damni, oltre a quello oggettivo dell'eventus damni.
Per quanto concerne invece l'ulteriore atto in relazione al quale è promossa l'azione ex art. 2901 c.c., questo è costituito dal contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 16/1/2018 – registrato in data 2/2/2018 - dai concedenti e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, in qualità di Controparte_3 CP_4 usufruttuari dei fondi rustici siti in territorio di Gela, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455 e
522, nonché 208 part.lla 313, e figlio dei predetti, in qualità di affittuario. Controparte_2
Trattasi di atto che si reputa soggetto a revocatoria ordinaria, pur non avendo effetti traslativi del bene, poiché ne limita, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (in tal senso, in un caso che si ritiene analogo, di locazione ultranovennale, v. Cass. Sez. III ord. n.
25854 del 16/11/2020).
In proposito la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “ ... E' stato più volte ribadito che la norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 41 relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dall'art. 1350 c.c., n. 8, e art. 2643 c.c., n. 8, secondo la
9 quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la L.
n. 203 del 1982, art. 41 ed altre norme anteriori, fra cui l'art. 2923 cod. civ. e l'art. 560 cod. proc. civ., che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario;
ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29 ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare) così Cass. sez. III, 18/05/2015, n.10136).
Pertanto, in presenza di data certa - che nel caso di specie, alla stregua dell'art. 2704 c.c., deriva dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate – il contratto, opponibile all'aggiudicatario d'asta, comporta un pregiudizio per le ragioni creditorie potenzialmente ostacolando l'utile esperimento dell'azione esecutiva.
Per tale atto, a titolo oneroso, va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. “è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e non occorre la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria (...). Non occorre cioè l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito specificamente individuato, come accade quando l'atto a titolo oneroso oggetto dell'azione revocatoria sia anteriore al sorgere dello stesso credito, essendo sufficiente la conoscibilità dal debitore e dal terzo, se
l'atto è a titolo oneroso, del pregiudizio che da esso può derivare al creditore, non essendo necessaria una collusione tra debitore alienante e terzo acquirente” (Cass. Sez. 1, sent. n. 16825 del 05/07/2013; conf. Cass.
Sez. 3 ord. n. 28423 del 15/10/2021).
Sotto tale profilo va altresì rilevato che il suddetto contratto di affitto, stipulato dal debitore e dalla moglie con il figlio , ha la durata di anni undici, e che per l'intera durata del rapporto è previsto un canone CP_2 complessivo a carico dell'usufruttuario di soli € 900,00 – somma asseritamente versata alla data di stipulazione del contratto – di per sé esiguo.
Inoltre, non appare superfluo osservare come oltre che essere figlio dei concedenti, Controparte_2 condivida con il padre l'esercizio dell'attività agricola (coltivazione di crisantemi), come può desumersi anche dal verbale del 24 e 25/10/2017 delle operazioni di descrizione delle varietà coltivate presso l'azienda agricola paterna, in esecuzione del decreto del 18/10/2017 del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione, nonché verbale del 24/10/2017, all. 16 memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Lo stretto rapporto di parentela con il debitore e la collaborazione lavorativa con lo stesso (v. sul punto la
C.T.U. descrittiva del dott. di cui all. 3 all'atto di citazione) depongono per la piena conoscibilità Per_6 da parte dei figli del debitore – ed in particolare dal figlio affittuario - delle vicende che hanno preceduto
10 l'azione intrapresa dalla società C.V. innanzi al Tribunale di Catania a Parte_1 tutela dei propri diritti di brevetto (tra cui l'entità del presumibile danno cagionato a detta società in rapporto alla estensione della coltivazione di varietà protette), oltre che dell'entità del patrimonio paterno e, quindi, del presumibile pregiudizio derivante alla società creditrice dalla perdita della garanzia patrimoniale costituita dai beni oggetto degli atti revocandi.
Vanno infine confermati i provvedimenti adottati in corso di causa sulle richieste istruttorie delle parti, ed in particolare l'ordinanza emessa in data 8/7/2022, in merito alla inammissibilità dell'interrogatorio formale dei convenuti e richiesto da e da , alla luce del principio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 secondo il quale “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato”, poiché “la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette”
(così Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 38626 del 06/12/2021).
Del pari vanno confermate le determinazioni adottate con la medesima ordinanza con riferimento alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice (perché incontestata la circostanza oggetto del cap. sub 1), e generici ed irrilevanti i successivi capp. 2) e 3), e alla richiesta di prova testimoniale con il teste Notaio (avendo il cap. 1) ad oggetto circostanza provata in via documentale, ed il cap. 2) Per_1 perché valutativo).
Ed ancora, merita conferma l'ordinanza di ammissione dei documenti prodotti dalla parte attrice in data
12/11/2021, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., per i motivi esposti nell'ordinanza dell'8/7/2022 in relazione alla loro formazione successiva alla scadenza dei suddetti termini, non avendo peraltro parte convenuta, nel reiterare le proprie richieste istruttorie, dedotto motivi che inducano a rivedere le determinazioni adottate con la suddetta ordinanza istruttoria. Si osserva altresì, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (così, ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 2947 del 01/02/2023).
11
Per questi motivi
, sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria intrapresa dalla società attrice, la domanda da questa proposta merita accoglimento. Per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1) donazione stipulata tra e con atto pubblico del 2/12/2016, a rogito del Notaio Controparte_3 Controparte_2
rep. n. 1026, racc. n. 792, della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del donante, dello Per_1 stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, con entrostante deposito, censito in catasto al fl.
168, part.lle 287 e 522 (deposito);
2) donazione stipulata con il medesimo atto pubblico del 2/12/2016, rep. n. 1026, racc. n. 792, tra Controparte_3
e con , avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei CP_4 CP_1 donanti, dello stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla 455), 104, 103 (quest'ultima relativa ad area di sedime di preesistente fabbricato rurale ormai diruto);
3) contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e , in qualità di usufruttuari, a Controparte_3 CP_4 favore del figlio del 16/1/2018, registrato in data 2/2/2018, avente ad oggetto i seguenti fondi Controparte_2 rustici, siti in territorio di Gela, censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455, 522, ed al fl. 208 part.lla 313.
Con l'accoglimento della domanda principale proposta dalla società attrice, deve ritenersi assorbita la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della simulazione assoluta degli atti suindicati.
Ex art. 91 c.p.c., i convenuti , e vanno condannati, Controparte_3 CP_4 Controparte_2 CP_1 in solido, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 (medi, per attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) ed in base al valore della causa
(determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione diretta, pari al risarcimento, determinato nella misura di € 28.536,66 con sentenza del
Tribunale di Catania, Sez. Specializzata in materia di Impresa, n. 1008/2021 del 4/3/2021), nella misura complessiva di € 8402,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7616,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore degli avv.ti Denise D'Anniballe e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
Attesa la complessità della vicenda, non si ravvisano i presupposti della chiesta condanna dei convenuti per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da Parte_1 contro , , e , disattesa ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 CP_1 CP_4 eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda principale proposta dall'attrice, dichiara inefficaci nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., i seguenti atti: Parte_1
1) donazione stipulata da e con atto pubblico del 2/12/2016, a rogito del Notaio Controparte_3 Controparte_2
rep. n. 1026, racc. n. 792, della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del donante, dello Per_1
12 stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, con entrostante deposito, censito in catasto al fl.
168, part.lle 287 e 522 (deposito);
2) donazione stipulata con il medesimo atto pubblico del 2/12/2016, rep. n. 1026, racc. n. 792, tra Controparte_3
e con , avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei CP_4 CP_1 donanti, dello stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla 455), 104, 103;
3) contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e , in qualità di usufruttuari, a Controparte_3 CP_4 favore del figlio del 16/1/2018, registrato in data 2/2/2018, avente ad oggetto i seguenti fondi Controparte_2 rustici, siti in territorio di Gela, censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455, 522, ed al fl. 208 part.lla 313. condanna i convenuti , , e , in solido, alla refusione Controparte_3 Controparte_2 CP_1 CP_4 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8402,00, di cui € 786,00 per spese ed €
7616,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Denise D'Anniballe e
[...]
, dichiaratisi antistatari. Parte_2
Così deciso in Gela, l'8/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1430/2018 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Viareggio, v. delle Darsene n. 25, presso lo studio degli avv.ti Denise
D'Anniballe (C.F. e (C.F. ), che la CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
Attrice
C O N T R O
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e , CP_1 C.F._3 Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Vincenzo C.F._4
Arcerito (C.F. , che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta, elettivamente domiciliati in Niscemi, v. Vincenzo Crescimone n. 177, presso lo studio del suindicato procuratore
NV
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._6 dall'avv. Antonio Eugenio Muscia (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Niscemi, via Largo Spasimo n. 28, presso lo studio del suddetto procuratore
NV
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_4 CodiceFiscale_8
Niscemi, v. Largo Spasimo n. 28, presso lo studio dell'avv. Mariantonietta Salerno, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società premesso di Parte_1 essere legittimata, in virtù di mandato con rappresentanza rilasciato dalle società Van Zanten Breeding
1 BV/Chrysanthenum Breeders Association BV, Controparte_5 Controparte_6 [...]
, aventi tutte sede in Olanda, ad esercitare azioni giudiziarie per conto delle mandanti a Controparte_7 tutela dei diritti di proprietà industriale di cui esse sono titolari, relative alle varietà vegetali elencate nell'atto introduttivo del giudizio, deducendo altresì che il diritto di coltivazione di dette varietà veniva concesso a coltivatori di tutto il mondo dietro pagamento di royalties, esponeva che nel 2016 aveva avuto notizia che presso la ditta del convenuto erano state abusivamente coltivate diverse migliaia di piante Controparte_3 madri delle varietà vegetali coperte da diritto di brevetto, e che in seguito, tramite propri collaboratori, aveva accertato che il titolare dell'azienda agricola aveva intrapreso un'attività di illecita coltivazione di diverse migliaia di piante;
aveva quindi proposto nel settembre 2017, innanzi al Tribunale di Catania, ricorso per sequestro e/o descrizione ed inibitoria ex artt. 126, 129, 131 CPI, ottenendo con provvedimento del 19/2/2018
- che confermava il precedente decreto del 18/10/2017 - la chiesta inibitoria relativa all'attività di coltivazione e di commercializzazione delle varietà vegetali indicate in ricorso in violazione dei propri diritti di brevetto, con fissazione della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a partire dall'undicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento alla controparte e per ogni nuova violazione successivamente riscontrata, e con pubblicazione del provvedimento per estratto in una rivista italiana di floricoltura a cura della parte ricorrente e a spese della resistente;
inoltre, a seguito di accesso del
C.T.U. nominato, in data 24/10/2017, sui fondi nella disponibilità dell'azienda agricola del erano state CP_1 rinvenute sui luoghi ben 43.800,00 piante ascrivibili alle varietà protette, come riconosciuto dallo stesso CP_1
a verbale;
in data 21/3/2018 era stato anche notificato atto introduttivo del giudizio di merito;
in data 15/6/2018 era stato altresì notificato al ricorso per sequestro conservativo, a seguito del quale, in data 19/7/2018, CP_1 il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, aveva autorizzato il sequestro di tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà del convenuto fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo alla domanda giudiziale.
Ciò premesso, l'attrice riferiva che il nel frattempo, al fine di spogliarsi dei beni immobili di sua CP_1 proprietà, con atto a rogito del Notaio del 2/12/2016 aveva donato ai due figli e Per_1 CP_2 CP_1 la nuda proprietà di due beni immobili, ed in particolare a la nuda proprietà, con
[...] Controparte_2 riserva di usufrutto in suo favore, dello stacco di terreno agricolo sito in territorio di Gela, c.da Feudo Nobile, in catasto al fl. 168 part.lla 287, con entrostante deposito censito al fl. 168, part.lla 522, e a la CP_1 nuda proprietà con riserva di usufrutto in suo favore, dello stacco di terreno sito in territorio di Gela, c.da
Feudo Nobile, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103 e 104, con area di sedime corrispondente a fabbricato ormai diruto e con entrostante fabbricato di abitazione insistente sulla part.lla 454; aveva altresì stipulato con CP_ la moglie , in qualità di usufruttuari dei terreni già ceduti in donazione, contratto di affitto di fondo rustico su detti terreni al figlio ad un prezzo esiguo, pari ad € 900,00 per l'intera durata del contratto, pari CP_2 ad 11 anni;
pertanto, a seguito dei suddetti atti di disposizione, il convenuto non offriva alla Controparte_3 parte creditrice alcuna garanzia patrimoniale.
Deduceva pertanto la sussistenza dei presupposti dell'esercizio di azione revocatoria, sia oggettivo (sussistenza di un credito nei confronti del convenuto, ancorché litigioso, sussistenza di un atto di disposizione ed eventus
2 damni), che soggettivo (scientia damni in capo al debitore negli atti di disposizione posti in essere a titolo gratuito, nonché in capo al terzo negli atti a titolo oneroso, anche avuto riguardo ai rapporti di parentela tra le parti dell'atto dispositivo).
Nel caso in cui non si ravvisassero i presupposti dell'azione revocatoria, l'attrice deduceva la sussistenza di una simulazione assoluta degli atti dispositivi posti in essere, in presenza di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, ritenendo altresì sufficiente accertare che l'atto simulato sia tale da rendere più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento del credito accertato, in presenza di elementi indiziari tali da far dubitare dell'esistenza di una effettiva volontà traslativa in capo al disponente (l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti, la mancanza di prova del pagamento, il prezzo irrisorio, la riserva di un diritto di abitazione vita natural durante, o di un usufrutto poi ceduto).
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inefficacia originaria nei suoi confronti: 1) dell'atto a rogito del Notaio rep. 1026, n. 792, del 2/12/2006, avente ad oggetto la donazione della nuda Per_1 proprietà con riserva del diritto di usufrutto di stacco di terreno sito in Gela, c.da Feudo Nobile, di natura agricola, censito in catasto al fl. 168, part.lla 287, con insistente deposito censito al fl. 168, part.lla 522, p.t.;
2) della donazione della nuda proprietà con riserva del diritto di usufrutto di stacco di terreno, sito in Gela,
c.da Feudo Nobile, di natura agricola, censito al fl. 168 part.lle 454, 104, 103, con entrostante fabbricato a piano terra insistente sulla part.lla 454, censito in catasto al fl. 168, part.lla 455; 3) del contratto di affitto di fondo rustico dei seguenti fondi, siti in territorio di Gela, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455,
522, ed al fl. 208 part. 313. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei medesimi atti. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento per lite temeraria ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c. della somma di € 10.000,00, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con separate comparse si costituivano in giudizio, tutti in data 11/2/2019, e CP_1 Controparte_2 CP_3
.
[...] CP_4
I convenuti preliminarmente eccepivano l'improcedibilità o improponibilità dell'azione ex art. 705 c.p.c., in relazione alla pendenza del procedimento cautelare iscritto al n. 5801/2018 innanzi al Tribunale delle Imprese di Catania;
nel merito, chiedevano il rigetto delle domande, con condanna alle spese di lite e distrazione in favore di ciascun procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita con l'ammissione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con l'espletamento di prova testimoniale richiesta dalla parte attrice.
Indi, all'esito del deposito di note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni da queste precisate come da note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato (tardive invece le note depositate nell'interesse di e CP_1 CP_2
, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
[...] di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In via preliminare l'eccezione dei convenuti di improcedibilità o improponibilità della domanda attorea, sollevata con riferimento al disposto di cui all'art. 705 c.p.c. in relazione al procedimento pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, deve essere disattesa.
In particolare, nel ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. proposto in corso di causa dalla società innanzi al Tribunale di Catania, prodotto sia dalla parte Parte_1 attrice (doc. 5) che dai convenuti, si dà atto:
- della proposizione di precedente procedimento iscritto al n. 15671/2017 R.G., avente ad oggetto ricorso per sequestro, descrizione e/o inibitoria ex artt. 126, 129-131 CPI, nell'ambito del quale era stata autorizzata la descrizione delle piante in coltivazione in asserita violazione dei diritti di brevetto menzionati nel ricorso introduttivo, il prelevamento di campioni delle varietà vegetali illegali e l'acquisizione dei documenti, tecnici, contabili e commerciali, aventi attinenza con la lamentata violazione;
- della proposizione di azione (con atto di citazione notificato in data 30/3/2018) volta all'accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale della società attrice con domande di inibitoria ex art. 124 co. 1
CPI alla moltiplicazione e al commercio delle varietà vegetali di cui ai brevetti allegati in atti, di fissazione di una penale ex art. 124 co. 2 CPI per ogni giorno di ritardo, e di risarcimento dei danni subiti, stimati nella misura di € 105.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte attrice produce, oltre al ricorso per sequestro, descrizione o inibitoria recante la data del 21/9/2017
(all. 1) e al decreto, emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia d'impresa, in data 18/10/2017 nel procedimento n. 15671/2017 R.G., anche atto di citazione introduttivo del giudizio di merito innanzi alla medesima Autorità giudiziaria, iscritto al n. 5801/2018 R.G., con ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica effettuata telematicamente in data 21/3/2018 al difensore precedentemente costituito per (doc. 4). Controparte_3
E' altresì prodotta comparsa di costituzione del convenuto nel suddetto procedimento n. Controparte_3
5801/2018 R.G., recante la data del 24/6/2018.
La legittimazione ad agire in revocatoria della società peraltro Parte_1 incontestata, si desume dall'esercizio dell'azione a tutela della proprietà industriale e delle domande cautelari esperite innanzi al Tribunale di Catania (in relazione alle quali il giudice che ha emesso il decreto di cui all'all.
2, prodotto dalla parte attrice, dà conto della produzione della documentazione comprovante la legittimazione ad agire della ricorrente).
Emerge dunque dai documenti versati in atti che l'azione precedentemente esperita dalla parte attrice innanzi al Tribunale di Catania non costituisce domanda possessoria, avendo la diversa natura di giudizio di accertamento della violazione di diritti di proprietà industriale e di esperimento degli strumenti di cautela previsti per la tutela dei diritti oggetto di causa.
L'art. 705 c.p.c., secondo il chiaro tenore letterale e l'interpretazione della giurisprudenza, pone invece un divieto di proporre giudizio petitorio per il convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi". Tale divieto,
4 peraltro, non riguarda l'attore, che “può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria” (così Cass. sez. II, 04/08/2022, n.24236).
Ne consegue che l'art. 705 c.p.c. riguarda diversa fattispecie, alla quale l'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è in alcun modo assimilabile.
Invero l'azione revocatoria è, per il costante orientamento della giurisprudenza, ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, non costituendo presupposto processuale o sostanziale della stessa l'azione relativa all'accertamento del credito. Deve pertanto escludersi che la definizione di tale giudizio si ponga come indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria: “In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. sez. III, 28/08/2023, n.25331).
Sempre in via preliminare, correttamente l'attrice ha evocato in giudizio , parte di alcuni degli atti CP_4 revocandi e coniuge del debitore in regime di comunione legale dei beni, alla luce della tutela Controparte_3 richiesta con la domanda proposta dall'attrice (v. sul punto Cass. Sez. III ord. n. 19319 del 07/07/2023). CP_ Sul punto in particolare si osserva che la è intervenuta nel rogito come parte della seconda donazione, relativa alla nuda proprietà dello stacco di terreno sito in c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454, 103 e 104, con insistente fabbricato censito alla part.lla 455, in qualità di comproprietaria dei beni donati, acquistati in regime di comunione legale unitamente al proprio coniuge. Ella è altresì, unitamente ad CP_3
parte concedente del contratto di affitto di fondo rustico del 16/1/2018 in qualità di titolare, unitamente
[...] al proprio coniuge, dell'usufrutto sui beni oggetto dell'affitto.
Con riferimento alla prima donazione, il bene donato (censito alle part.lle 287 e 522, fl. 168) è invece espressamente qualificato nell'atto notarile come bene personale del ai sensi dell'art. 179 c.c.. CP_1
In proposito risulta infondata la doglianza della convenuta, che sostiene di non poter subire gli effetti pregiudizievoli dell'azione revocatoria intrapresa non essendo parte del giudizio iscritto al n. 5801/2018 R.G. del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, e del procedimento cautelare ivi promosso dall'odierna attrice. La Suprema Corte, affrontando il tema della domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di un atto dispositivo di bene oggetto di comunione legale tra coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi, premesso che “la comunione
5 legale tra i coniugi costituisce una “comunione senza quote” (...) nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (...) trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia”, ha affermato, per quanto d'interesse in questa sede, che la domanda di revocatoria, ricorrendone i relativi presupposti, è accoglibile con riferimento non ad una quota del diritto sul bene, ma “al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione”. Osserva al riguardo la Corte di legittimità: “A ben vedere, ..., la tutela richiesta consiste nel privare l'atto dispositivo degli effetti pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti di uno dei coniugi, ossia, come detto, di renderlo inopponibile nei confronti del creditore.
Tale garanzia, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene (nella fattispecie, il diritto di nuda proprietà) nella sua interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso. Gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque, per converso, all'intero bene non ad una sua sola quota, inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore. Ne discende che la postulazione di una declaratoria limitata ad una quota del bene palesa solo una erronea prospettazione della tutela ottenibile ma non una domanda diversa, questa trovando i suoi elementi strutturali identificativi nel credito vantato e nell'atto dispositivo che si assume pregiudizievole e suscettibile di revocatoria. Il giudice dunque che, come nella specie, dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene” (così
Cass. Sez. III ord. n. 19319 del 7/7/2023; per l'affermazione del medesimo principio di diritto, conf. Cass.
Sez. 3 sent. n. 9536 del 07/04/2023). CP_ Alla stregua degli esposti principi di diritto, non può dunque condividersi l'assunto della estraneità dell' all'azione intrapresa dall'odierna attrice, né quello della validità ed efficacia degli atti di disposizione da questa posti in essere nei confronti dei figli, dovendosi invece ritenere che l'inefficacia relativa conseguente all'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. riguardi il bene in comunione per l'intero.
Quanto alla posizione dei figli donatari e erroneamente se ne deduce l'estraneità CP_2 CP_1 all'azione revocatoria intrapresa non essendo stati parte del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania,
Sezione Specializzata in materia di impresa. Invero gli stessi, in quanto terzi acquirenti in virtù degli atti oggetto dell'azione revocatoria esperita, sono litisconsorti necessari (v. Cass. sez. III, 06/03/2023, n.6598; conf. Cass. Sez.
6-2 ord. n. 23068 del 07/11/2011).
Nel merito, la società C.V. chiede che sia dichiarata, ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c., l'inefficacia: 1) della donazione a rogito del Notaio del 2/12/2016, rep. 1026, con il Per_1 quale donava al figlio la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dello stacco Controparte_3 Controparte_2 di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168 part.lla 287, con insistente deposito, in catasto al fl. 168, part.lla 522, 2) della donazione, unitamente a , in favore del figlio CP_4 della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, dello stacco di terreno agricolo sito in territorio di CP_1
6 Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle 454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla
455), 104, 103 (quest'ultima relativa a preesistente fabbricato rurale demolito); 3) del contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e da sui beni censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, Controparte_3 CP_4
103, 104, 287, 455, 522, e fl. 208 part. 313, in qualità di usufruttuari, a favore del figlio per Controparte_2 un prezzo di € 900,00 per l'intera durata dell'affitto, pari ad 11 anni.
Nel giudizio promosso dall'odierna attrice innanzi al Tribunale di Catania questa ha chiesto l'accertamento della violazione dei propri diritti di proprietà industriale e l'applicazione delle previste tutele, ed ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'illecito perpetrato dal convenuto con la coltivazione e con la moltiplicazione delle varietà vegetali Controparte_3 oggetto dei brevetti conseguiti dalle società mandanti.
Sotto tale profilo va premesso che l'azione ex art. 2901 c.c. è senz'altro ammissibile, atteso che, come osservato dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”
(così Cass. sez. III, 06/05/2021, n.12047).
In merito ai presupposti dell'azione esperita, l'attrice allega che l'illecito perpetrato dal risale al 2016, CP_1 epoca in cui essa aveva appreso da propri collaboratori della abusiva coltivazione presso l'azienda agricola del convenuto di diverse migliaia di piante madri delle varietà vegetali coperte dai citati diritti di brevetto.
E' stata altresì accertata, con l'accesso dell'Ufficiale giudiziario eseguito in data 24/10/2017 unitamente al
C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 15671/2017 – che ha proceduto ad una ricognizione delle serre aziendali alla presenza del – la coltivazione di n. 43.800 piante ascrivibili alle CP_1 varietà protette dai brevetti di cui al ricorso, come anche riconosciuto dal a verbale (così ordinanza del CP_1
Tribunale di Catania, sezione Specializzata in materia di impresa, del 18/7/2018, doc. 6 di parte attrice).
Sul punto, dalla prova testimoniale assunta in giudizio con l'audizione della teste , Testimone_1 dipendente della società attrice con mansioni di controllo dei licenziatari della società e sui produttori privi di licenza per il sud Europa, emerge che la teste ha incontrato già nel settembre 2016, essendo Controparte_3 venuta in Sicilia per controllare se lo stesso avesse in produzione nelle sue serre le varietà di crisantemo protette da brevetti facenti capo alla società. La teste in particolare ha confermato di avere visitato le serre Tes_1 di proprietà del in c.da Feudo Nobile, nel mese di settembre 2016, precisando che il controllo viene CP_1 avviato su segnalazione delle ditte titolari di contratto di licenza in territorio siciliano per la produzione delle varietà di crisantemo trattate dall'attrice. Ha altresì riferito di avere trovato presso l'azienda agricola del CP_1 varie serre coltivate “una con piante madri di crisantemo, altre con fiori di crisantemo in produzione, oltre ad altre serre vuote o coltivate con altro tipo di fiori”. Ha anche aggiunto che “tra le varietà coltivate dal CP_1 vi erano sicuramente , ”, e che “vi era anche qualche varietà più piccola”, di Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
7 loro produzione, di cui però non ricordava il nome, precisando di avere redatto un rapporto del proprio sopralluogo consegnato alla società.
Per quanto con chiarezza affermato dalla teste – della cui attendibilità e coerenza, per la precisione Tes_1 del ricordo dei fatti riferiti, non vi è motivo di dubitare – “il non aveva con la società CP_1 [...] alcun contratto di licenza”. Parte_1
Orbene, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. sez. III, 25/11/2024, n.30385), nel caso di specie, alla luce della testimonianza resa dalla teste l'epoca dell'illecito va individuata nel settembre 2016, in Tes_1 corrispondenza del primo accesso effettuato dalla teste presso l'azienda agricola del e del rinvenimento CP_1 in loco di piante coltivate in serra delle varietà protette dal brevetto in questione.
Posta tale necessaria premessa, e passando quindi all'esame dei presupposti dell'azione revocatoria intrapresa dalla società attrice, l'art. 2901 c.c. dispone che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, in caso di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Poiché l'azione revocatoria ordinaria risponde alla finalità di preservare la garanzia patrimoniale generica offerta al creditore dal patrimonio del debitore, va in primo luogo accertato il presupposto oggettivo, costituito dal c.d. “eventus damni”, che ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa
o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così da ultimo Cass. Sez. VI ord. n. 18.6.2019 n. 16221; così anche Cass. Sez. III ord.
n. 19207 del 19/07/2018). Sul punto si è ritenuto che integra una rilevante modificazione qualitativa del patrimonio del debitore la sostituzione di un immobile con il prezzo della compravendita, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass.
9.2.2012 n. 1896; conf. Tribunale Ivrea, 24/06/2020,
n.481).
Tale requisito sussiste nel caso di specie, in ragione della prova, offerta dalla società attrice, degli atti di disposizione posti in essere da e dalla moglie , in regime di comunione legale dei Controparte_3 CP_4
8 beni, con il suindicato atto di donazione in favore dei figli e e con il successivo CP_2 CP_1 contratto di affitto stipulato con il figlio , in mancanza di prova dell'esistenza di ulteriori beni nel CP_2 patrimonio del debitore, tali da soddisfare la garanzia patrimoniale generica, prova il cui onere incombeva sul debitore convenuto. Peraltro, è rimasta incontestata l'allegazione attorea della insussistenza nel patrimonio del di altri beni a garanzia dei creditori, com'è altresì incontestato che unico reddito del predetto convenuto CP_1
è costituito da una pensione INPS dell'importo annuo di € 6731,01 (come da dichiarazione dei redditi allegata sub 10), a seguito della cessazione dell'attività aziendale (per cancellazione dell'impresa in data 30/1/2018 per cessazione di ogni attività al 31/12/2017, come da visura camerale di cui all'all. 9 all'atto di citazione).
Sotto il profilo soggettivo, il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. sez. I, 12/05/2022, n.15257; Cass. Sez. I ord. n. 9192 del 02/04/2021; Corte d'appello Firenze sez. II,
19/01/2022, n.98).
Orbene, nel caso di specie il primo degli atti per i quali è esperita azione revocatoria è costituito dall'atto di donazione a rogito del Notaio (rep. 1026, racc. 792), stipulato in data 2/12/2016, con il quale Per_1 donava al figlio , con riserva di usufrutto vita natural durante, la nuda proprietà di Controparte_3 CP_2 uno stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito nel Comune di Gela al fl. 168, part.lla
287, con deposito censito al fl. 168, part.lla 522, e con il quale il predetto e la moglie CP_1 CP_4 donavano altresì al figlio la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante, dello stacco di CP_1 terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, comprensivo dell'area di sedime dell'ex fabbricato rurale ormai diruto, censito in catasto al fl. 168 part.lle 454, 104 e 103, con entrostante fabbricato di abitazione al piano terra, in catasto al fl. 168, part.lla 455.
Trattasi di atti a titolo gratuito, per il quale è sufficiente, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la prova dell'elemento psicologico della scientia damni, oltre a quello oggettivo dell'eventus damni.
Per quanto concerne invece l'ulteriore atto in relazione al quale è promossa l'azione ex art. 2901 c.c., questo è costituito dal contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 16/1/2018 – registrato in data 2/2/2018 - dai concedenti e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, in qualità di Controparte_3 CP_4 usufruttuari dei fondi rustici siti in territorio di Gela, in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455 e
522, nonché 208 part.lla 313, e figlio dei predetti, in qualità di affittuario. Controparte_2
Trattasi di atto che si reputa soggetto a revocatoria ordinaria, pur non avendo effetti traslativi del bene, poiché ne limita, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (in tal senso, in un caso che si ritiene analogo, di locazione ultranovennale, v. Cass. Sez. III ord. n.
25854 del 16/11/2020).
In proposito la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “ ... E' stato più volte ribadito che la norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 41 relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dall'art. 1350 c.c., n. 8, e art. 2643 c.c., n. 8, secondo la
9 quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la L.
n. 203 del 1982, art. 41 ed altre norme anteriori, fra cui l'art. 2923 cod. civ. e l'art. 560 cod. proc. civ., che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario;
ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29 ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare) così Cass. sez. III, 18/05/2015, n.10136).
Pertanto, in presenza di data certa - che nel caso di specie, alla stregua dell'art. 2704 c.c., deriva dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate – il contratto, opponibile all'aggiudicatario d'asta, comporta un pregiudizio per le ragioni creditorie potenzialmente ostacolando l'utile esperimento dell'azione esecutiva.
Per tale atto, a titolo oneroso, va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. “è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e non occorre la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria (...). Non occorre cioè l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito specificamente individuato, come accade quando l'atto a titolo oneroso oggetto dell'azione revocatoria sia anteriore al sorgere dello stesso credito, essendo sufficiente la conoscibilità dal debitore e dal terzo, se
l'atto è a titolo oneroso, del pregiudizio che da esso può derivare al creditore, non essendo necessaria una collusione tra debitore alienante e terzo acquirente” (Cass. Sez. 1, sent. n. 16825 del 05/07/2013; conf. Cass.
Sez. 3 ord. n. 28423 del 15/10/2021).
Sotto tale profilo va altresì rilevato che il suddetto contratto di affitto, stipulato dal debitore e dalla moglie con il figlio , ha la durata di anni undici, e che per l'intera durata del rapporto è previsto un canone CP_2 complessivo a carico dell'usufruttuario di soli € 900,00 – somma asseritamente versata alla data di stipulazione del contratto – di per sé esiguo.
Inoltre, non appare superfluo osservare come oltre che essere figlio dei concedenti, Controparte_2 condivida con il padre l'esercizio dell'attività agricola (coltivazione di crisantemi), come può desumersi anche dal verbale del 24 e 25/10/2017 delle operazioni di descrizione delle varietà coltivate presso l'azienda agricola paterna, in esecuzione del decreto del 18/10/2017 del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione, nonché verbale del 24/10/2017, all. 16 memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Lo stretto rapporto di parentela con il debitore e la collaborazione lavorativa con lo stesso (v. sul punto la
C.T.U. descrittiva del dott. di cui all. 3 all'atto di citazione) depongono per la piena conoscibilità Per_6 da parte dei figli del debitore – ed in particolare dal figlio affittuario - delle vicende che hanno preceduto
10 l'azione intrapresa dalla società C.V. innanzi al Tribunale di Catania a Parte_1 tutela dei propri diritti di brevetto (tra cui l'entità del presumibile danno cagionato a detta società in rapporto alla estensione della coltivazione di varietà protette), oltre che dell'entità del patrimonio paterno e, quindi, del presumibile pregiudizio derivante alla società creditrice dalla perdita della garanzia patrimoniale costituita dai beni oggetto degli atti revocandi.
Vanno infine confermati i provvedimenti adottati in corso di causa sulle richieste istruttorie delle parti, ed in particolare l'ordinanza emessa in data 8/7/2022, in merito alla inammissibilità dell'interrogatorio formale dei convenuti e richiesto da e da , alla luce del principio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 secondo il quale “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato”, poiché “la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette”
(così Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 38626 del 06/12/2021).
Del pari vanno confermate le determinazioni adottate con la medesima ordinanza con riferimento alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice (perché incontestata la circostanza oggetto del cap. sub 1), e generici ed irrilevanti i successivi capp. 2) e 3), e alla richiesta di prova testimoniale con il teste Notaio (avendo il cap. 1) ad oggetto circostanza provata in via documentale, ed il cap. 2) Per_1 perché valutativo).
Ed ancora, merita conferma l'ordinanza di ammissione dei documenti prodotti dalla parte attrice in data
12/11/2021, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., per i motivi esposti nell'ordinanza dell'8/7/2022 in relazione alla loro formazione successiva alla scadenza dei suddetti termini, non avendo peraltro parte convenuta, nel reiterare le proprie richieste istruttorie, dedotto motivi che inducano a rivedere le determinazioni adottate con la suddetta ordinanza istruttoria. Si osserva altresì, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (così, ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 2947 del 01/02/2023).
11
Per questi motivi
, sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria intrapresa dalla società attrice, la domanda da questa proposta merita accoglimento. Per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1) donazione stipulata tra e con atto pubblico del 2/12/2016, a rogito del Notaio Controparte_3 Controparte_2
rep. n. 1026, racc. n. 792, della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del donante, dello Per_1 stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, con entrostante deposito, censito in catasto al fl.
168, part.lle 287 e 522 (deposito);
2) donazione stipulata con il medesimo atto pubblico del 2/12/2016, rep. n. 1026, racc. n. 792, tra Controparte_3
e con , avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei CP_4 CP_1 donanti, dello stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla 455), 104, 103 (quest'ultima relativa ad area di sedime di preesistente fabbricato rurale ormai diruto);
3) contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e , in qualità di usufruttuari, a Controparte_3 CP_4 favore del figlio del 16/1/2018, registrato in data 2/2/2018, avente ad oggetto i seguenti fondi Controparte_2 rustici, siti in territorio di Gela, censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455, 522, ed al fl. 208 part.lla 313.
Con l'accoglimento della domanda principale proposta dalla società attrice, deve ritenersi assorbita la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della simulazione assoluta degli atti suindicati.
Ex art. 91 c.p.c., i convenuti , e vanno condannati, Controparte_3 CP_4 Controparte_2 CP_1 in solido, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 (medi, per attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) ed in base al valore della causa
(determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione diretta, pari al risarcimento, determinato nella misura di € 28.536,66 con sentenza del
Tribunale di Catania, Sez. Specializzata in materia di Impresa, n. 1008/2021 del 4/3/2021), nella misura complessiva di € 8402,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7616,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore degli avv.ti Denise D'Anniballe e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
Attesa la complessità della vicenda, non si ravvisano i presupposti della chiesta condanna dei convenuti per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da Parte_1 contro , , e , disattesa ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 CP_1 CP_4 eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda principale proposta dall'attrice, dichiara inefficaci nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., i seguenti atti: Parte_1
1) donazione stipulata da e con atto pubblico del 2/12/2016, a rogito del Notaio Controparte_3 Controparte_2
rep. n. 1026, racc. n. 792, della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del donante, dello Per_1
12 stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, con entrostante deposito, censito in catasto al fl.
168, part.lle 287 e 522 (deposito);
2) donazione stipulata con il medesimo atto pubblico del 2/12/2016, rep. n. 1026, racc. n. 792, tra Controparte_3
e con , avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei CP_4 CP_1 donanti, dello stacco di terreno agricolo sito in Gela, c.da Feudo Nobile, censito in catasto al fl. 168, part.lle
454 (con insistente fabbricato censito alla part.lla 455), 104, 103;
3) contratto di affitto di fondo rustico stipulato da e , in qualità di usufruttuari, a Controparte_3 CP_4 favore del figlio del 16/1/2018, registrato in data 2/2/2018, avente ad oggetto i seguenti fondi Controparte_2 rustici, siti in territorio di Gela, censiti in catasto al fl. 168, part.lle 454, 103, 104, 287, 455, 522, ed al fl. 208 part.lla 313. condanna i convenuti , , e , in solido, alla refusione Controparte_3 Controparte_2 CP_1 CP_4 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8402,00, di cui € 786,00 per spese ed €
7616,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Denise D'Anniballe e
[...]
, dichiaratisi antistatari. Parte_2
Così deciso in Gela, l'8/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
13