Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.115,144 milioni per l'anno 1990, ed in lire 931,707 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando per l'anno 1990 parte dell'accantonamento "Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est" e per gli anni 1991 e 1992, parte dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.