CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 827/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il 1° maggio 1974 (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Spedale, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Tripoli n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(p. iva ), in persona del Sindaco e legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Galazzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pozzallo (RG), via Sirio n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 27 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Giuseppe Spedale per : Parte_1
“si chiede che LA CORTE DI APPELLO Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. In accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza n. 438/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, dott.ssa Silvia Capitano, sotto le date del 31 marzo 2022 nel procedimento civile iscritto al n. R.G 3999/2019, con qualsiasi statuizione PRELIMINARMENTE sospenda la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
NEL MERITO ritenga e dichiari che l'ing. non è debitore del Parte_1 Parte_2
, e ciò per intervenuta compensazione totale del proprio contro credito pari ad €
[...]
128.124,19 con il credito portato dal pari ad € 120.238,48; Parte_2 conseguentemente dichiari l'inesistenza del diritto del a procedere ad Parte_2 esecuzione;
inoltre, alla luce dell'intervenuto pagamento da parte del condebitore in solido, CP_1 nella misura del 50%, conseguentemente ancora, e per l'effetto della sopra intervenuta compensazione totale, senza che ciò costituisca “domanda nuova” dichiari l'ing.
[...]
creditore del , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, della residua somma di € 68.004,95. Conseguentemente condannare il alla corresponsione della precitata Parte_2 somma di € 68.004,95. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto”;
- Avv. Vincenzo Galazzo per il Parte_2
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
2 reiectis adversis, rigettare il proposto gravame dichiarandone la inammissibilità e, comunque, la infondatezza, anche in relazione alla tardiva domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 7.885,71. Dare atto dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
-1) ritenere e dichiarare nell'importo di € 134.122,04 il credito vantato dal Parte_2
in forza delle richiamate sentenze n. 1591/2020 e n. 1205/2019 della Corte
[...]
d'Appello di Catania, irrevocabili e di cui infra;
-2) ritenere e dichiarare non dovuta all'appellante la rivalutazione sulle somme vantate a credito a motivo della contestualità temporale con le altre, ben più capienti, affermate in seno alle sentenze prefate, a suo debito;
Accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto:
-3) ritenere e dichiarare nell'importo di € 69.765,85 oltre interessi l'attuale credito del
verso l'appellante al netto di quanto a credito di costui (€ 134.122,04 Parte_2
- € 64.356,19).
-4) condannare a pagare in favore del il Parte_1 Parte_2 detto importo di € 69.765,85 con gli interessi dal dovuto al soddisfo;
-5) condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Spese e compensi. Assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche. Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 438/2022, del 31 marzo
[...]
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3999/2019 R.G..
Con comparsa depositata in data 01 giugno 2022, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello principale e Parte_2 proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
3 proponeva opposizione al precetto, Parte_1 notificatogli in data 13.11.2019, con cui il gli aveva Parte_2 intimato, in solido con la società , il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €120.238,48 a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di lite, liquidati in favore dell'ente dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 959/2014, nonché delle spese legali liquidate per il successivo grado di giudizio dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1205/2019.
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“ACCERTA e DICHIARA che in ragione del controcredito portato in compensazione dal convenuto, per compensi professionali (importo comprensivo di interessi legali e rivalutazione) e per rimborso spese quantificati nel lodo arbitrale, il Parte_2 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attore per la minor somma di € 38.840,48; per l'effetto DICHIARA l'inefficacia, per l'eccedenza, del precetto notificato in data 13.11.2019; CONDANNA il alla rifusione di metà delle spese Parte_2 di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in detta misura, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 3900,00 per compensi professionali, in € 786,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge, compensate per il resto”.
*****
Preliminarmente, occorre definire l'oggetto della causa.
Spiegando opposizione al precetto, concludeva Parte_1 chiedendo l'annullamento o la declaratoria di nullità/inammissibilità del precetto e, di conseguenza, che si dichiarasse l'inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione per la somma precettata. Parte_2
Il Tribunale qualificava l'opposizione, essenzialmente tesa a contestare la pretesa dell'ente per l'esistenza di un controcredito vantato dal Parte_1 eccepito in compensazione, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
[...]
c.1 c.p.c..
4 Il dal suo canto, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Da quanto detto deriva che la cognizione della Corte deve limitarsi alla valutazione circa la sussistenza del diritto dell'ente territoriale a procedere in via esecutiva con riferimento all'importo di cui al precetto.
Ulteriore conseguenza è che risultano nuove, ed in quanto tali inammissibili, le ulteriori domande sporte nel presente grado di giudizio da entrambe le parti con le rispettive impugnazioni.
In particolare, si tratta della domanda, formulata dalla difesa del Parte_1
affinchè lo stesso venga dichiarato creditore del
[...] Parte_2 per la somma di €7.885,71, nonché delle domande, formulate dall'opposto, con cui si chiede di dichiarare il credito azionato maggiorato di ulteriori importi, di dichiarare l'entità del credito eccepito in compensazione dal professionista e, persino, di condannare quest'ultimo al pagamento di una determinata somma.
Chiarito quanto sopra, con il primo motivo dell'appello principale,
[...]
censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto che Parte_1
l'importo del suo credito, opposto in compensazione a quello del comune, andava adeguato per effetto della sentenza n. 1205/2019 della Corte di Appello di Catania.
Il motivo è infondato.
Sia il credito che il debito dell'opponente nei confronti del Parte_2
traggono origine dall'attività svolta dal professionista nell'ambito
[...] della realizzazione di un asilo nido a servizio delle case popolari dell'ente.
Con il lodo del 09 settembre 2016 (dichiarato esecutivo il 26 ottobre 2021), veniva riconosciuto al il complessivo importo di €64.355,91 Parte_1
(€41.178,28 per compensi + €23.177,91 per spese;
l'importo esatto sarebbe, in realtà, €64.356,19), oltre rivalutazione ed interessi dal 27 settembre 2006.
Nell'occasione, il Collegio arbitrale rilevava di aver ridotto del 70% quanto dovuto a titolo di “Direzione dei lavori e liquidazione” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”, dovendo tenere conto delle risultanze della sentenza n. 959/2014 con cui il Tribunale di Ragusa, nel condannare il
5 professionista al risarcimento del danno causato al con Parte_2 la condotta, definita “gravemente colposa”, tenuta nello svolgimento dell'incarico, aveva però riconosciuto un concorso di colpa dell'ente territoriale, quantificato nella percentuale del 30%.
In particolare, si legge alla pag. 14: “Considerato il non puntuale adempimento delle prestazioni professionali per come accertato dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 959/2014, che ha riconosciuto un concorso di colpa pari al 70% in capo all'Ing. Parte_1
e non anche una causa di risoluzione dell'originaria convenzione, si ritiene, ma salvo
[...] che detta pronuncia venga confermata e/o modificata all'esito del giudizio di appello che le Parti ammettono essere ancora pendente, che gli onorari determinati ai numeri 1) e 2) [ndr.
€ 35.114,76 + € 23.177,91] vanno in conseguenza ridotti della pari percentuale ………. quindi in definitiva va riconosciuta all'Ing. la complessiva somma al netto Parte_1 di IVA e CNPAIA di € 72.235,70 così distinta…”).
Con la sentenza n. 1205/2019, emessa all'esito del giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Catania, accogliendo l'appello del escludeva Pt_2
l'esistenza di un concorso di colpa a questi imputabile e, di conseguenza, condannava il al pagamento per intero del danno e delle spese Parte_1 di lite, eliminando la decurtazione del 30%.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Appello riconosceva la concorrente responsabilità per i danni causati al comune della impresa appaltatrice, la ATI CO srl – Siciliana NI spa, che condannava in solido con il Parte_1 al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.
[...]
Secondo l'assunto, riproposto in sede di appello, del professionista, il riferimento, contenuto nel lodo, alle possibili evoluzioni del giudizio riguardante la domanda di risarcimento del danno avanzata dal comune (“salvo che detta pronuncia venga confermata e/o modificata all'esito del giudizio di appello che le Parti ammettono essere ancora pendente”) comporterebbe che, affermata la responsabilità solidale con il professionista e verso l'ente di altro soggetto (l'ATI appaltatrice dei lavori) - da ritenersi, in difetto di specificazione, nei termini del 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2055 c. 3 c.c. -, la riduzione del compenso spettante al dovrebbe attestarsi al 50%, invece che al 70%. Parte_1
La tesi non è condivisibile.
6 Il Collegio arbitrale ha inteso ridurre l'importo di alcune voci del compenso spettante al professionista tenendo conto della parallela valutazione svolta dal giudice ordinario in ordine alle responsabilità in cui il predetto era incorso, nell'adempimento dei propri compiti, nei confronti dell'ente committente.
Preso atto, quindi, della concorrente responsabilità (commisurata nel 30%) del creditore, nella causazione del danno, riconosciuta dal Parte_2
Tribunale, ha limitato al 30% l'importo accordato all'ing. Parte_1
In sostanza, il Collegio arbitrale ha ritenuto meritevole di retribuzione l'attività svolta dal progettista/direttore lavori nei limiti in cui essa andava esente da responsabilità per i danni cagionati al committente, come accertato nella sede giudiziaria ordinaria.
Se così è, la riforma della sentenza di primo grado ad opera della Corte di Appello di Catania, con la esclusione di ogni forma di corresponsabilità, ex art. 1227 c.c., in capo al danneggiato, non può certo ridondare in favore del professionista, come invece dallo stesso preteso, dovendo essa comportare, al contrario, secondo l'intendimento espresso dal giudice dell'arbitrato, la totale non debenza delle relative voci del compenso (ma sul punto non vi è appello incidentale dell'ente territoriale).
Del tutto ininfluente risulta, invece, la affermata (sempre dalla Corte di Appello di Catania), responsabilità solidale con il e nei confronti del Parte_1 committente della ditta appaltatrice.
Trattasi, infatti, come già rilevato dal primo giudice, di aspetto che esula dal parametro utilizzato dal Collegio Arbitrale per commisurare il compenso del professionista (ossia la responsabilità dello stesso per il pregiudizio arrecato al
, riguardando, invece, l'individuazione di altro soggetto Parte_2 corresponsabile insieme a questi.
Ne deriva che il riparto della colpa ai fini del regresso, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra i due debitori, non spiega alcun effetto in ordine alla retribuzione del tecnico.
*****
7 Nel corso del presente grado di giudizio, la difesa di ha Parte_1 prodotto (in data 16 settembre 2024) copia dell'atto di transazione sottoscritto, il 30 dicembre 2019, dal con la condebitrice Parte_2 [...]
- già ATI CO s.r.l./S NI (cfr. l'allegato Controparte_2 carteggio intercorso con la società, da cui si evince come l'odierno appellante principale abbia avuto notizia di tale scrittura solo a seguito della richiesta di manleva inoltrata alla condebitrice nel gennaio 2023).
Con il predetto accordo, raggiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte del alla , l'impresa dichiarava di rinunciare Pt_2 Parte_2 CP_1 alle pretese di cui ad alcune fatture e “a saldo, stralcio e definitivo soddisfo di quanto a suo carico” si obbligava al pagamento della complessiva somma di €40.000,00.
Le parti dichiaravano di aver definito ogni loro rapporto e precisavano che restavano “intatti i diritti vantati dal nei confronti del debitore in solido”. Pt_2
Opera, quindi, nel caso in esame il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 7094/2022; sez. I, n. 25980/2021; sez. III, n. 13877/2020; SS.UU., n. 30174/2011).
Dunque, per effetto della transazione intervenuta con , il debito gravante CP_1 sul giusta il medesimo precetto intimato all'ATI condebitrice Parte_1 si è ridotto della metà, risultando, quindi, pari ad €60.119,24.
Esso, pertanto, risulta interamente compensato dal credito vantato dal professionista, si è detto, come da lodo, pari ad €64.355,91, cui andrebbero altresì sommati la rivalutazione monetaria e gli interessi a decorrere dal 27 settembre 2006 (riguardo alla rivalutazione - quanto al rilievo compiuto dalla
8 difesa dell'appellante incidentale che, se si è ben inteso, ne contesta la decorrenza in presenza di un concorrente debito da porre in compensazione - occorre rilevare che, prima della emissione del lodo che ha reso liquido, e dunque compensabile, il credito, del 09 settembre 2016, essa era comunque decorsa, contribuendo ad incrementare ulteriormente l'importo spettante al
. Pt_1
In virtù di quanto sin qui evidenziato, risulta assorbito l'ulteriore motivo dell'appello principale, riguardante l'omesso computo, da parte del giudice di primo grado, di IVA, CNPAIA e tassa corrisposta all'ordine professionale, e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che il Parte_2 non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti di in Parte_1 virtù del precetto in questa sede opposto.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, il soccombente, va Parte_2 condannato al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022
– per il primo grado, in complessivi €7.995,00, di cui €7.800,00 per compensi ed €195,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e per il secondo grado, in complessivi €6.777,00, di cui €6.000,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale) ed €777,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché il versi un ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù
9 del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 438/2022, del Parte_1
31 marzo 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3999/2019 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il non ha il diritto di agire Parte_2 in via esecutiva nei confronti di in forza Parte_1 dell'atto di precetto notificato in data 13 novembre 2019;
- rigetta l'appello principale per il resto e l'appello incidentale;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in complessivi €7.995,00, di cui €7.800,00 per compensi ed €195,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €6.777,00, di cui €6.000,00 per compensi ed €777,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
10 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché il versi un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 827/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il 1° maggio 1974 (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Spedale, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Tripoli n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(p. iva ), in persona del Sindaco e legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Galazzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pozzallo (RG), via Sirio n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 27 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Giuseppe Spedale per : Parte_1
“si chiede che LA CORTE DI APPELLO Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. In accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza n. 438/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, dott.ssa Silvia Capitano, sotto le date del 31 marzo 2022 nel procedimento civile iscritto al n. R.G 3999/2019, con qualsiasi statuizione PRELIMINARMENTE sospenda la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
NEL MERITO ritenga e dichiari che l'ing. non è debitore del Parte_1 Parte_2
, e ciò per intervenuta compensazione totale del proprio contro credito pari ad €
[...]
128.124,19 con il credito portato dal pari ad € 120.238,48; Parte_2 conseguentemente dichiari l'inesistenza del diritto del a procedere ad Parte_2 esecuzione;
inoltre, alla luce dell'intervenuto pagamento da parte del condebitore in solido, CP_1 nella misura del 50%, conseguentemente ancora, e per l'effetto della sopra intervenuta compensazione totale, senza che ciò costituisca “domanda nuova” dichiari l'ing.
[...]
creditore del , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, della residua somma di € 68.004,95. Conseguentemente condannare il alla corresponsione della precitata Parte_2 somma di € 68.004,95. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Salvo ogni altro diritto”;
- Avv. Vincenzo Galazzo per il Parte_2
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
2 reiectis adversis, rigettare il proposto gravame dichiarandone la inammissibilità e, comunque, la infondatezza, anche in relazione alla tardiva domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 7.885,71. Dare atto dell'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
-1) ritenere e dichiarare nell'importo di € 134.122,04 il credito vantato dal Parte_2
in forza delle richiamate sentenze n. 1591/2020 e n. 1205/2019 della Corte
[...]
d'Appello di Catania, irrevocabili e di cui infra;
-2) ritenere e dichiarare non dovuta all'appellante la rivalutazione sulle somme vantate a credito a motivo della contestualità temporale con le altre, ben più capienti, affermate in seno alle sentenze prefate, a suo debito;
Accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto:
-3) ritenere e dichiarare nell'importo di € 69.765,85 oltre interessi l'attuale credito del
verso l'appellante al netto di quanto a credito di costui (€ 134.122,04 Parte_2
- € 64.356,19).
-4) condannare a pagare in favore del il Parte_1 Parte_2 detto importo di € 69.765,85 con gli interessi dal dovuto al soddisfo;
-5) condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Spese e compensi. Assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche. Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 438/2022, del 31 marzo
[...]
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3999/2019 R.G..
Con comparsa depositata in data 01 giugno 2022, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello principale e Parte_2 proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
3 proponeva opposizione al precetto, Parte_1 notificatogli in data 13.11.2019, con cui il gli aveva Parte_2 intimato, in solido con la società , il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €120.238,48 a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di lite, liquidati in favore dell'ente dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 959/2014, nonché delle spese legali liquidate per il successivo grado di giudizio dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1205/2019.
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“ACCERTA e DICHIARA che in ragione del controcredito portato in compensazione dal convenuto, per compensi professionali (importo comprensivo di interessi legali e rivalutazione) e per rimborso spese quantificati nel lodo arbitrale, il Parte_2 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attore per la minor somma di € 38.840,48; per l'effetto DICHIARA l'inefficacia, per l'eccedenza, del precetto notificato in data 13.11.2019; CONDANNA il alla rifusione di metà delle spese Parte_2 di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in detta misura, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 3900,00 per compensi professionali, in € 786,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge, compensate per il resto”.
*****
Preliminarmente, occorre definire l'oggetto della causa.
Spiegando opposizione al precetto, concludeva Parte_1 chiedendo l'annullamento o la declaratoria di nullità/inammissibilità del precetto e, di conseguenza, che si dichiarasse l'inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione per la somma precettata. Parte_2
Il Tribunale qualificava l'opposizione, essenzialmente tesa a contestare la pretesa dell'ente per l'esistenza di un controcredito vantato dal Parte_1 eccepito in compensazione, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
[...]
c.1 c.p.c..
4 Il dal suo canto, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Da quanto detto deriva che la cognizione della Corte deve limitarsi alla valutazione circa la sussistenza del diritto dell'ente territoriale a procedere in via esecutiva con riferimento all'importo di cui al precetto.
Ulteriore conseguenza è che risultano nuove, ed in quanto tali inammissibili, le ulteriori domande sporte nel presente grado di giudizio da entrambe le parti con le rispettive impugnazioni.
In particolare, si tratta della domanda, formulata dalla difesa del Parte_1
affinchè lo stesso venga dichiarato creditore del
[...] Parte_2 per la somma di €7.885,71, nonché delle domande, formulate dall'opposto, con cui si chiede di dichiarare il credito azionato maggiorato di ulteriori importi, di dichiarare l'entità del credito eccepito in compensazione dal professionista e, persino, di condannare quest'ultimo al pagamento di una determinata somma.
Chiarito quanto sopra, con il primo motivo dell'appello principale,
[...]
censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto che Parte_1
l'importo del suo credito, opposto in compensazione a quello del comune, andava adeguato per effetto della sentenza n. 1205/2019 della Corte di Appello di Catania.
Il motivo è infondato.
Sia il credito che il debito dell'opponente nei confronti del Parte_2
traggono origine dall'attività svolta dal professionista nell'ambito
[...] della realizzazione di un asilo nido a servizio delle case popolari dell'ente.
Con il lodo del 09 settembre 2016 (dichiarato esecutivo il 26 ottobre 2021), veniva riconosciuto al il complessivo importo di €64.355,91 Parte_1
(€41.178,28 per compensi + €23.177,91 per spese;
l'importo esatto sarebbe, in realtà, €64.356,19), oltre rivalutazione ed interessi dal 27 settembre 2006.
Nell'occasione, il Collegio arbitrale rilevava di aver ridotto del 70% quanto dovuto a titolo di “Direzione dei lavori e liquidazione” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”, dovendo tenere conto delle risultanze della sentenza n. 959/2014 con cui il Tribunale di Ragusa, nel condannare il
5 professionista al risarcimento del danno causato al con Parte_2 la condotta, definita “gravemente colposa”, tenuta nello svolgimento dell'incarico, aveva però riconosciuto un concorso di colpa dell'ente territoriale, quantificato nella percentuale del 30%.
In particolare, si legge alla pag. 14: “Considerato il non puntuale adempimento delle prestazioni professionali per come accertato dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 959/2014, che ha riconosciuto un concorso di colpa pari al 70% in capo all'Ing. Parte_1
e non anche una causa di risoluzione dell'originaria convenzione, si ritiene, ma salvo
[...] che detta pronuncia venga confermata e/o modificata all'esito del giudizio di appello che le Parti ammettono essere ancora pendente, che gli onorari determinati ai numeri 1) e 2) [ndr.
€ 35.114,76 + € 23.177,91] vanno in conseguenza ridotti della pari percentuale ………. quindi in definitiva va riconosciuta all'Ing. la complessiva somma al netto Parte_1 di IVA e CNPAIA di € 72.235,70 così distinta…”).
Con la sentenza n. 1205/2019, emessa all'esito del giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Catania, accogliendo l'appello del escludeva Pt_2
l'esistenza di un concorso di colpa a questi imputabile e, di conseguenza, condannava il al pagamento per intero del danno e delle spese Parte_1 di lite, eliminando la decurtazione del 30%.
Con la stessa pronuncia, la Corte di Appello riconosceva la concorrente responsabilità per i danni causati al comune della impresa appaltatrice, la ATI CO srl – Siciliana NI spa, che condannava in solido con il Parte_1 al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.
[...]
Secondo l'assunto, riproposto in sede di appello, del professionista, il riferimento, contenuto nel lodo, alle possibili evoluzioni del giudizio riguardante la domanda di risarcimento del danno avanzata dal comune (“salvo che detta pronuncia venga confermata e/o modificata all'esito del giudizio di appello che le Parti ammettono essere ancora pendente”) comporterebbe che, affermata la responsabilità solidale con il professionista e verso l'ente di altro soggetto (l'ATI appaltatrice dei lavori) - da ritenersi, in difetto di specificazione, nei termini del 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2055 c. 3 c.c. -, la riduzione del compenso spettante al dovrebbe attestarsi al 50%, invece che al 70%. Parte_1
La tesi non è condivisibile.
6 Il Collegio arbitrale ha inteso ridurre l'importo di alcune voci del compenso spettante al professionista tenendo conto della parallela valutazione svolta dal giudice ordinario in ordine alle responsabilità in cui il predetto era incorso, nell'adempimento dei propri compiti, nei confronti dell'ente committente.
Preso atto, quindi, della concorrente responsabilità (commisurata nel 30%) del creditore, nella causazione del danno, riconosciuta dal Parte_2
Tribunale, ha limitato al 30% l'importo accordato all'ing. Parte_1
In sostanza, il Collegio arbitrale ha ritenuto meritevole di retribuzione l'attività svolta dal progettista/direttore lavori nei limiti in cui essa andava esente da responsabilità per i danni cagionati al committente, come accertato nella sede giudiziaria ordinaria.
Se così è, la riforma della sentenza di primo grado ad opera della Corte di Appello di Catania, con la esclusione di ogni forma di corresponsabilità, ex art. 1227 c.c., in capo al danneggiato, non può certo ridondare in favore del professionista, come invece dallo stesso preteso, dovendo essa comportare, al contrario, secondo l'intendimento espresso dal giudice dell'arbitrato, la totale non debenza delle relative voci del compenso (ma sul punto non vi è appello incidentale dell'ente territoriale).
Del tutto ininfluente risulta, invece, la affermata (sempre dalla Corte di Appello di Catania), responsabilità solidale con il e nei confronti del Parte_1 committente della ditta appaltatrice.
Trattasi, infatti, come già rilevato dal primo giudice, di aspetto che esula dal parametro utilizzato dal Collegio Arbitrale per commisurare il compenso del professionista (ossia la responsabilità dello stesso per il pregiudizio arrecato al
, riguardando, invece, l'individuazione di altro soggetto Parte_2 corresponsabile insieme a questi.
Ne deriva che il riparto della colpa ai fini del regresso, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra i due debitori, non spiega alcun effetto in ordine alla retribuzione del tecnico.
*****
7 Nel corso del presente grado di giudizio, la difesa di ha Parte_1 prodotto (in data 16 settembre 2024) copia dell'atto di transazione sottoscritto, il 30 dicembre 2019, dal con la condebitrice Parte_2 [...]
- già ATI CO s.r.l./S NI (cfr. l'allegato Controparte_2 carteggio intercorso con la società, da cui si evince come l'odierno appellante principale abbia avuto notizia di tale scrittura solo a seguito della richiesta di manleva inoltrata alla condebitrice nel gennaio 2023).
Con il predetto accordo, raggiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte del alla , l'impresa dichiarava di rinunciare Pt_2 Parte_2 CP_1 alle pretese di cui ad alcune fatture e “a saldo, stralcio e definitivo soddisfo di quanto a suo carico” si obbligava al pagamento della complessiva somma di €40.000,00.
Le parti dichiaravano di aver definito ogni loro rapporto e precisavano che restavano “intatti i diritti vantati dal nei confronti del debitore in solido”. Pt_2
Opera, quindi, nel caso in esame il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 7094/2022; sez. I, n. 25980/2021; sez. III, n. 13877/2020; SS.UU., n. 30174/2011).
Dunque, per effetto della transazione intervenuta con , il debito gravante CP_1 sul giusta il medesimo precetto intimato all'ATI condebitrice Parte_1 si è ridotto della metà, risultando, quindi, pari ad €60.119,24.
Esso, pertanto, risulta interamente compensato dal credito vantato dal professionista, si è detto, come da lodo, pari ad €64.355,91, cui andrebbero altresì sommati la rivalutazione monetaria e gli interessi a decorrere dal 27 settembre 2006 (riguardo alla rivalutazione - quanto al rilievo compiuto dalla
8 difesa dell'appellante incidentale che, se si è ben inteso, ne contesta la decorrenza in presenza di un concorrente debito da porre in compensazione - occorre rilevare che, prima della emissione del lodo che ha reso liquido, e dunque compensabile, il credito, del 09 settembre 2016, essa era comunque decorsa, contribuendo ad incrementare ulteriormente l'importo spettante al
. Pt_1
In virtù di quanto sin qui evidenziato, risulta assorbito l'ulteriore motivo dell'appello principale, riguardante l'omesso computo, da parte del giudice di primo grado, di IVA, CNPAIA e tassa corrisposta all'ordine professionale, e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che il Parte_2 non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti di in Parte_1 virtù del precetto in questa sede opposto.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, il soccombente, va Parte_2 condannato al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022
– per il primo grado, in complessivi €7.995,00, di cui €7.800,00 per compensi ed €195,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e per il secondo grado, in complessivi €6.777,00, di cui €6.000,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale) ed €777,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché il versi un ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù
9 del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 438/2022, del Parte_1
31 marzo 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3999/2019 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il non ha il diritto di agire Parte_2 in via esecutiva nei confronti di in forza Parte_1 dell'atto di precetto notificato in data 13 novembre 2019;
- rigetta l'appello principale per il resto e l'appello incidentale;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in complessivi €7.995,00, di cui €7.800,00 per compensi ed €195,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €6.777,00, di cui €6.000,00 per compensi ed €777,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
10 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché il versi un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11