CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa CE DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
[...] CodiceFiscale_2
Saracino, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gullo, Valerio
Landi, Fabrizio Tommasi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 5/2022 RG - 1 - dott.ssa CE OV est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, deduceva di aver intrat- Parte_1
tenuto, negli anni tra il 2008 e il 2017, una serie di rapporti di investimento con Finanza &
Futuro Banca S.p.A., poi incorporata da per il tramite del promotore Controparte_1
finanziario il quale avrebbe sollecitato ed eseguito diverse operazioni in Controparte_2
strumenti finanziari in violazione delle norme di settore, come sarebbe emerso da verifiche svolte
dopo aver appreso della radiazione del promotore dall'Albo professionale. In particolare,
l'attrice sottolineava che le operazioni non corrispondevano al suo reale profilo di rischio (conser-
vativo, o, al più prudente, e non dinamico), come invece attribuitole da Finanza & Futuro, e
che il non le aveva fornito alcuna informazione sulla natura e sul tipo di CP_2
investimenti effettuati, né alcuna documentazione in merito alle operazioni finanziarie, né le
aveva comunicato le perdite originatesi, avendo egli agito al solo fine di aumentare le spese e le
commissioni a favore della convenuta.
L'attrice affermava, pertanto, la responsabilità della convenuta, sia diretta, per fatto proprio,
sia indiretta, per la condotta dell'ex promotore, lamentando la violazione della direttiva
dell'Unione Europea 2004/39/CE, del d.lgs. n. 58/1998, del regolamento Consob n.
11522/1988, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 2049 c.c. e richiedendo il risar-
cimento per gli ipotetici pregiudizi, quantificati in € 6.263,58 per costi, € 2.847,14 per diffe-
renze non giustificate, € 63.185,85 per perdite registrate, ed in un importo compreso tra €
91.680,00 ed € 195.373,00 per mancato guadagno, oltre accessori, come da propria perizia di
parte. L'attrice richiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento di € 58,80 per
spese di mediazione ed € 5.342,40 per spese di consulenza di parte, oltre che delle spese di lite.
In data 2.5.2019, si costituiva la convenuta contestando tutto quanto ex adverso eccepito e con-
Proc. n. 5/2022 RG - 2 - dott.ssa CE OV est. cludeva chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e la nullità e
comunque l'inammissibilità delle domande proposte in giudizio da parte attrice, in tutto o in
parte, per omissione e comunque assoluta indeterminatezza dell'oggetto delle stesse domande e
dei fatti che ne costituivano le ragioni;
nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione par-
ziale dell'attrice relativamente alle domande proposte con riferimento alle operazioni aventi ad
oggetto gli strumenti finanziari cointestati al , per quota pari a metà del tota- Parte_2
le; di rigettare le domande proposte da parte attrice, anche in quanto indeterminate, generiche e
comunque infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ac-
cessori come per legge.
In data 10.9.2019, si costituiva, quale interveniente volontario, , figlio di Parte_2
, a sostegno delle ragioni dell'attrice, dal momento che la banca convenuta ave- Parte_1
va sollevato la questione pregiudiziale inerente il difetto di legittimazione attiva parziale della
in relazione ad alcuni investimenti cointestati all'attrice e al figlio, sottolineando che le Pt_1
somme investite appartenevano invero in via esclusiva alla in quanto frutto dei suoi Pt_1
proventi lavorativi”.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 3004/2021 pubblicata in data 05/11/2021 con la quale il Tribunale di Lecce
rigettava: a) le eccezioni di nullità e difetto di legittimazione sollevate dalla banca e b) la domanda attorea condannando la e Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso la sentenza, notificata in data 26/11/2021, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione del 23/12/2021 chieden- Parte_3 Parte_2
done la riforma con unico articolato motivo formulando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dei titoli venduti dalla banca appella-
Proc. n. 5/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_4 [
ai sig.ri e per effetto della mancata sottoscrizione Parte_1 Parte_2
da parte degli stessi del contratto quadro e degli stessi titoli di investimento e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante, al- Controparte_1
la restituzione delle somme versate dagli appellanti per l'acquisto dei medesimi titoli nel-
la misura dei seguenti importi: € 20.000,00 nel 2008; € 45.000,00 nel 2009; €
100.000,00 nel 2010; € 57.500,00 nel 2011; € 100.000,00 nel 2012; €
12.500,00 nel 2013; o di tutte quelle somme che dovessero risultare in corso di causa
nell'ambito della chiesta ctu, comprese le successive eventuali anche a titolo di mancato
guadagno, al netto degli importi rimborsati dalla banca appellata;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 3004/2021 dal Tribunale di Lecce, nel giudizio
recante il n. R.G. 13164/2018, pubblicata in data 5/11/2021, notificata in data
26/11/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si richia-
mano e trascrivono:
- Accertare e dichiarare che la società convenuta nell'esecuzione delle operazioni fi-
nanziarie contestate dalla parte attrice ha violato, in cumulo o in alternativa:
- gli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari dalla Banca d'Italia, nella
fattispecie le disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, attraverso il prov-
vedimento del 9/2/2911 che integra il provvedimento del 29/7/2009;
- i principi posti dalla Direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE sui servizi di
investimento (conosciuta anche come direttiva Mifid);
- la normativa di cui all'art. 31 e 21 lett. a,b,c,d del Testo Unico Finanza;
- gli artt. 27 commi 1,2,3, e 28 comma 1,2,4 e 29 comma 1,2,3 e 34 comma 2 del
Proc. n. 5/2022 RG - 4 - dott.ssa CE OV est. regolamento Consob n. 11522 del 1/7/1998;
- la normativa codicistica di cui agli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 2049
cod. iv. e per l'effetto, dichiarare tenuta la banca convenuta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra
[...]
, così quantificati: € 6.263,58 per costi non giustificati;
€ 2.847,14 per Parte_5
differenze non giustificate, € 63.185,85 per perdite registrate;
tra € 91.680,00 ed €
195.373,00 il danno per mancato guadagno;
così per un complessivo ammontare di
€ 163.976,57 (nell'ipotesi in cui il danno per mancato guadagno venga riconosciuto
nella misura di € 91.680,00) oppure di € 267.699,57 (nell'ipotesi in cui il danno
per mancato guadagno venga riconosciuto nella misura di € 195.373,00), o in quel-
la misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, danno da accertarsi
mezzo di ctu tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando
dovuti sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza collegiale del 14 febbraio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo parte appellante elenca le circostanze che comporte-
rebbero la nullità della sentenza.
1) In via del tutto preliminare eccepisce la “Nullità delle operazioni di investimento
per mancanza del contratto quadro e per difetto di forma scritta”. In particolare ecce-
pisce la nullità degli ordini di acquisto per difetto di forma scritta come pre-
visto dall'art. 23 del TUF (D.lgs. n. 58/1998) e per mancanza di valido con-
Proc. n. 5/2022 RG - 5 - dott.ssa CE OV est. tratto quadro. Lamenta il mancato rilievo officioso da parte del Tribunale di tali nullità e perciò reclama il diritto alla ripetizione di tutte le somme investi-
te negli strumenti finanziari a far data dal 30/06/2008 al 31/12/2018.
2) Si duole della sentenza nella parte in cui afferma “Tuttavia, nel caso in esame,
non è stata fornita la prova della responsabilità del promotore, (il quale, peraltro, non è
stato citato in giudizio o chiamato a testimoniare su quanto asserito dagli attori). In par-
ticolare, non sono state evidenziate distrazioni di denaro, specifiche condotte dolose o colpo-
se del promotore. Sebbene sia stata contestata l'inadeguatezza del profilo di rischio rilevato
rispetto alla propria reale propensione al rischio, non è stata contestata la corrispondenza
degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata la
convenuta (profilo di crescita o dinamico), né la ricezione delle varie comunicazioni finan-
ziarie”. Secondo l'appellante la mancata chiamata in giudizio del promotore sarebbe irrilevante venendo in rilievo la responsabilità ex art. 2049 cod. civ.
della banca. Sarebbe poi ingiusta la decisione laddove afferma che la Pt_1
non ha contestato la corrispondenza degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata dalla convenuta né la ricezione delle varie comunicazioni finanziarie evidenziando come “In materia si esclude
che l'approvazione (tacita o espressa che sia) che fa seguito alla comunicazione dell'eseguito
mandato possa eliminare qualsiasi responsabilità del gestore per mala gestio, visto che questa
trae fondamento dal diverso e generalissimo principio del neminem laedere … per di più, non
risulta dai documenti prodotti dalla convenuta-appellata il riscontro della consegna di una
copia dei documenti alla sig.ra ai sensi dell'art. 23, c.1, del d.lgs. n. 58/1998”. Pt_1
3) Sarebbe ingiusta la sentenza laddove afferma “Pur avendo la specificato, Pt_1
nella sua prima memoria, che i moduli di sottoscrizione degli strumenti finanziari erano
Proc. n. 5/2022 RG - 6 - dott.ssa CE OV est. stati dalla stessa firmati in bianco e, solo successivamente, compilati dal tale cir- CP_2
costanza è rimasta sfornita di prova, né l'attrice ha chiarito quali e quanti di questi for-
mulari sarebbero stati interessati da questa deteriore prassi. D'altronde, al di là delle in-
dimostrate circostanze inerenti la compilazione dei modelli, parte attrice non ha messo in
discussione di aver ricevuto i prospetti informativi dei prodotti finanziari”, puntualiz-
zando l'irrilevanza della recezione di prospetti informativi atteso che ciò non precludeva il suo diritto di contestarli.
4) Erronea sarebbe la sentenza laddove così si esprime: “Si osserva, altresì, che
dall'analisi del portafoglio (oltre che dall'informativa MIFID) si evince una certa propen-
sione al rischio;
che la sig.ra non ha negato la sussistenza di altri investimenti per Pt_1
il tramite di altri soggetti diversi dalla convenuta, quali ad esempio e Controparte_3
del tutto coerenti con un profilo di rischio medio-alto; che l'attrice non ha Controparte_4
contestato la ricezione di tutta la periodica informativa finanziaria (dalla copiosa allega-
zione in atti si evince costantemente come destinataria la stessa ed il suo indirizzo Pt_1
di residenza, coincidente con quello indicato nei moduli di sottoscrizione); che non tutti gli
investimenti hanno comportato, al lordo delle imposizioni fiscali, delle perdite;
che alcuni
investimenti ad alto rischio e simili a quelli oggetto di causa erano ancora in essere nelle
more del presente processo”. in quanto “il giudice di primo grado non ha considerato che
con riferimento all'aspettativa degli appellanti di un maggior profitto, per verificare se la
condotta dell'intermediario lo abbia effettivamente pregiudicato, la valutazione andava fat-
ta non attraverso una ricognizione di altri prodotti finanziari in essere presso altre banche,
comparando i risultati ottenuti dalla gestione e quelli che si sono ottenuti altrimenti… Si
tiene a ricordare sul punto che l'intermediario conserva i doveri delineati dall'art. 21 del
t.u.f. anche in presenza della dichiarazione di cui all'art. 31 del regolamento intermediari,
Proc. n. 5/2022 RG - 7 - dott.ssa CE OV est. così che appare irrilevante il dato che il cliente sia dotato di esperienza professionalmente
qualificata, ragione per la quale quand'anche la sig.ra fosse stata informata sul Pt_1
grado di rischiosità degli investimenti, costituiva comunque dovere inderogabile
dell'intermediario finanziario agire nella sostanza quale cooperatore della cliente e nel suo
esclusivo interesse, secondo il modello proprio della causa mandati e non della causa ven-
dendi, com'è stato invece nel caso di specie” (cfr. appello).
5) Erronea sarebbe la seguente ulteriore motivazione: “Ebbene, sarebbe stato onere
dell'attrice agire diligentemente con prontezza (in costanza di un rapporto durato circa no-
ve anni) per verificare la correttezza dei suoi profili di rischio e l'adeguatezza degli inve-
stimenti (considerato anche che alcuni degli strumenti acquistati rientravano nell'ambito
dell'alto rischio speculativo). D'altronde, pur ammettendo in astratto, in quanto trattasi
di fatti non provati dall'attrice ex art. 2697 c.c., che i moduli siano stati sottoscritti in
bianco, deve rilevarsi che l'attrice, non avendo contestato la ricezione presso la sua residen-
za delle comunicazioni finanziarie poste in essere, a suo dire, inadeguate) e, se del caso, di
intervenire prontamente anche in sede giudiziaria (vedasi ad esempio le informazioni ri-
portate sugli estratti conto mensili o nei prospetti semestrali della situazione patrimoniale e
previdenziale circa i profili di rischio oltre che l'andamento degli investimenti). Vengono
meno di conseguenza i presupposti per le pretese risarcitorie”. Evidenziano gli appel-
lanti che “La motivazione sopra riportata è priva di fondamento ove si consideri che “in
tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di
acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informa-
zioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del “grado di rischiosità”,
non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la
consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e fa-
Proc. n. 5/2022 RG - 8 - dott.ssa CE OV est. vorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio , ed è, inol-
tre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. 58 del
1998 e 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e
generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente” (v. Cass.
6.7.2012 n. 11412) … contrariamente all'affermazione del primo giudice, parte attrice
non aveva l'onere probatorio di dimostrare che i moduli contrattuali erano stati sottoscritti in
bianco, ma spettava alla banca appellata dimostrare che così non è stato.” (cfr. appello).
6) Infine sarebbe ingiusta la sentenza con riguardo alla statuizione sulle spese che non avrebbe considerato il rigetto delle eccezioni preliminari e la manca-
ta adesione della banca alla mediazione.
Il motivo di appello nelle sue varie declinazioni non ha fondamento.
Quanto alla eccezione sub 1) si rileva quanto segue.
L'eccezione di nullità, relativa al contratto quadro, e agli ordini di acquisto è stata sollevata per la prima volta in appello. Rispetto a tale eccezione che astrattamen-
te può essere rilevata di ufficio in appello, vi è da dire che il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divie-
to di domande nuove.
Nella specie l'attrice con l'atto di citazione e anche nel corso del corposo appello ha invocato la responsabilità contrattuale della intermediaria reclamando il risar-
cimento del danno a titolo di spese non giustificate, perdite, mancato guadagno ecc., invece con l'appello invoca la nullità del contratto quadro e la restituzione dell'indebito costituito dagli investimenti effettuati. Si tratta di una questione nuova che non attiene ai fatti costitutivi della domanda originaria, fondata come
è stato detto sul preteso inadempimento dell'intermediario. Cosicché l'istanza,
Proc. n. 5/2022 RG - 9 - dott.ssa CE OV est. qui formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esa-
minata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conse-
guenza che, nella specie, questa Corte di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile acco-
glimento di una domanda nuova. - Cass. n. 5249/2016; Cass. SSUU n.
26243/2014; Cass. SSUU n. 26242/2014., Cass. n. 26495/2019.
L'eccezione di nullità degli ordini di acquisto per difetto di forma scritta non tro-
va in ogni caso accoglimento in quanto nella specie l'art. 23 del TUF richiamato dagli appellanti si riferisce al contratto quadro e non ai singoli ordini di investi-
mento i quali vengono eseguiti in esecuzione del contratto quadro.
Si richiama a tal uopo la Cassazione che con sentenza n. 18122/2020 ha stabilito che: “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità,
per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro
e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente
all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello
stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle ob-
bligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come
negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite
dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel
contratto quadro”.
La doglianza sub 2) non coglie nel segno. In primis il Tribunale ha posto l'accento sulla mancanza di prova in ordine alle allegazioni dell'attrice in merito alla re-
sponsabilità extracontrattuale del promotore segnalando come In particolare, non
sono state evidenziate distrazioni di denaro, specifiche condotte dolose o colpose del promotore,
Proc. n. 5/2022 RG - 10 - dott.ssa CE OV est. solo puntualizzando la mancata conferma di tali allegazioni nemmeno con la eventuale conferma del promotore, ottenibile solo con la sua chiamata in causa.
Per di più gli appellanti nulla dicono in ordine alla decisione pregnante che da so-
la sorregge la decisione, ossia la rilevata mancanza di prova di distrazioni di denaro,
specifiche condotte dolose o colpose del promotore sicché l'assenza di responsabilità del promotore per fatto illecito deve ritenersi ormai incontestata.
Quanto alla successiva lamentela secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato l'approvazione, tacita o espressa, da parte della cliente, delle comuni-
cazioni di esecuzione del mandato, anche questa non è pertinente non investen-
do la specifica statuizione motivazionale secondo cui “non è stata contestata la corri-
spondenza degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata
la convenuta (profilo di crescita o dinamico”. Ed infatti la banca, a prova della correttez-
za della profilazione della cliente e della congruità degli strumenti, ha depositato,
con la costituzione, le profilazioni MIFID effettuate nel corso del rapporto, da cui emergeva un profilo di rischio dapprima orientato alla crescita e poi dinamico
(ns. docc. 5, 6, 7 e 7-bis), ed aveva specificamente allegato che gli strumenti fi-
nanziari erano coerenti con quel profilo di rischio (cfr. comparsa di costituzione):
a fronte di tali precise produzioni ed allegazioni, la convenuta nulla ha contesta-
to, né con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., né negli atti successivi,
per cui correttamente il giudice ha ritenuto tali circostanze incontestate. Invero il riferimento, operato dal primo Giudice nella parte finale del passaggio motiva-
zionale, alla mancata contestazione delle varie comunicazioni finanziarie non ine-
risce all'approvazione tacita delle operazioni effettuate, ma evidenzia ulterior-
mente la correttezza della (pregressa) profilazione della cliente e la congruità de-
Proc. n. 5/2022 RG - 11 - dott.ssa CE OV est. gli strumenti con tale profilazione;
ed invero, come documentato e dedotto dalla convenuta all'atto della costituzione, e non contestato dall'attrice, a partire dal mese giugno 2012 le informazioni sull'appropriatezza e sull'adeguatezza erano contenute anche negli estratti dei conti correnti nn. 846407 e 850670, inviati da alla cliente con cadenza mensile (quadro “riepilogo informazioni CP_1
del suo profilo”) (docc. 8 e 9), nonché, a partire da giugno 2013, nelle situazioni patrimoniali e previdenziali inviate da Finanza & Futuro alla cliente con periodi-
cità semestrale (doc. 10): è stato allora dimostrato che, anche dopo le profilazioni
MIFID, la è stata resa edotta della propria classificazione e del proprio Pt_1
profilo di rischio. Quanto alla contestazione della mancata recezione di copia del-
le comunicazioni informative relative agli strumenti finanziari, essa è nuova e perciò inammissibile.
Non è pertinente la doglianza sub 3) in quanto omette di confrontarsi con la se-
guente decisione “né l'attrice ha chiarito quali e quanti di questi formulari sarebbero stati
interessati da questa deteriore prassi”, infatti il Giudice rileva la mancata puntuale alle-
gazione dell'attrice con riguardo ai formulari asseritamente firmati in bianco e ri-
spetto a ciò nulla l'appellante replica in appello. In assenza di una precisa allega-
zione nei termini indicati dal Tribunale, che attiene all'onere di allegazione dell'inadempimento, incombente esclusivamente sull'attrice, ogni altra argomen-
tazione appare superflua.
Non coglie nel segno la doglianza sub 4) in quanto omette anche qui di confron-
tarsi seriamente con l'articolata motivazione, che questa corte condivide, secon-
do cui sarebbe emersa la prova della propensione ad un rischio medio alto dell'attrice; questa in appello si è limitata a lamentare che il Tribunale non avreb-
Proc. n. 5/2022 RG - 12 - dott.ssa CE OV est. be considerato la loro aspettativa di un più alto profitto senza operare alcun ri-
scontro effettivo della logica della gestione del portafoglio. Ma una tale conside-
razione non è pertinente in quanto la banca non era chiamata a gestire il patri-
monio della attrice ma solo la collocazione di strumenti finanziari senza obbligo di garantire certi risultati, nella specie nemmeno allegati.
Anche la doglianza sub 5) risulta infondata
L'appellante contesta l'ultimo passaggio della motivazione, laddove il Tribunale
ha rilevato che sarebbe stato onere dell'attrice agire diligentemente e con pron-
tezza, in costanza di un rapporto durato circa nove anni, per verificare la corret-
tezza dei suoi profili di rischio e l'adeguatezza degli investimenti, considerato an-
che l'elevato rischio speculativo di alcuni degli strumenti;
evidenziando che, an-
che a voler ammettere in astratto che i moduli d'investimento siano stati sotto-
scritti in bianco, l'attrice doveva essere edotta del presunto errato profilo di ri-
schio attribuitale, non avendo contestato la ricezione delle comunicazioni perio-
diche, da cui risultavano i profili di rischio e l'andamento degli investimenti (pag.
4, della sentenza).
A riguardo di questa decisione, parte appellante sostiene che la dichiarazione del-
la cliente di aver ricevuto le comunicazioni non potrebbe essere qualificata come confessione stragiudiziale, che la convenuta non avrebbe prodotto elementi ido-
nei ad escludere la discrezionalità del promotore nelle scelte di investimento, che l'attrice non avrebbe rivestito la caratteristica di operatore qualificato, e che non era onere dell'attrice dimostrare che i moduli erano stati sottoscritti in bianco.
Si tratta di argomentazioni in parte ripetitive e comunque del tutto avulse dal co-
strutto motivazionale in quanto l'appellante omette anche qui di censurare speci-
Proc. n. 5/2022 RG - 13 - dott.ssa CE OV est. ficatamente la decisione laddove valorizza la circostanza della recezione periodica delle comunicazioni per un lungo periodo di tempo, circostanza questa non con-
testata, per desumerne che l'attrice non poteva non essere edotta del profilo di rischio attribuitale di modo da agire diligentemente e per tempo a tutela del suo diritto e che un tale comportamento negligente escludeva il presupposto risarci-
torio. Non è chiaro il richiamo alla qualifica di operatore qualificato considerato che la sentenza non ne fa menzione, avendo sottolineato esclusivamente l'informativa effettuata dalla intermediaria sul profilo di rischio e sui rendimenti dei prodotti finanziari. Generiche e non provate, come già detto, solo le asser-
zioni circa la firma in bianco dei moduli e delle scelte discrezionali del promotore.
Infine infondato è l'ultima doglianza afferente la condanna alle spese di lite in quanto “il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con parti-
colare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti
la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese
eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 21172/2019).
A nulla rileva anche la mancata adesione alla mediazione essendo stata l'attrice completamente soccombente.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Proc. n. 5/2022 RG - 14 - dott.ssa CE OV est. dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello,
condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa CE OV) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 5/2022 RG - 15 - dott.ssa CE OV est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa CE DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
[...] CodiceFiscale_2
Saracino, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gullo, Valerio
Landi, Fabrizio Tommasi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 5/2022 RG - 1 - dott.ssa CE OV est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2018, deduceva di aver intrat- Parte_1
tenuto, negli anni tra il 2008 e il 2017, una serie di rapporti di investimento con Finanza &
Futuro Banca S.p.A., poi incorporata da per il tramite del promotore Controparte_1
finanziario il quale avrebbe sollecitato ed eseguito diverse operazioni in Controparte_2
strumenti finanziari in violazione delle norme di settore, come sarebbe emerso da verifiche svolte
dopo aver appreso della radiazione del promotore dall'Albo professionale. In particolare,
l'attrice sottolineava che le operazioni non corrispondevano al suo reale profilo di rischio (conser-
vativo, o, al più prudente, e non dinamico), come invece attribuitole da Finanza & Futuro, e
che il non le aveva fornito alcuna informazione sulla natura e sul tipo di CP_2
investimenti effettuati, né alcuna documentazione in merito alle operazioni finanziarie, né le
aveva comunicato le perdite originatesi, avendo egli agito al solo fine di aumentare le spese e le
commissioni a favore della convenuta.
L'attrice affermava, pertanto, la responsabilità della convenuta, sia diretta, per fatto proprio,
sia indiretta, per la condotta dell'ex promotore, lamentando la violazione della direttiva
dell'Unione Europea 2004/39/CE, del d.lgs. n. 58/1998, del regolamento Consob n.
11522/1988, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 2049 c.c. e richiedendo il risar-
cimento per gli ipotetici pregiudizi, quantificati in € 6.263,58 per costi, € 2.847,14 per diffe-
renze non giustificate, € 63.185,85 per perdite registrate, ed in un importo compreso tra €
91.680,00 ed € 195.373,00 per mancato guadagno, oltre accessori, come da propria perizia di
parte. L'attrice richiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento di € 58,80 per
spese di mediazione ed € 5.342,40 per spese di consulenza di parte, oltre che delle spese di lite.
In data 2.5.2019, si costituiva la convenuta contestando tutto quanto ex adverso eccepito e con-
Proc. n. 5/2022 RG - 2 - dott.ssa CE OV est. cludeva chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e la nullità e
comunque l'inammissibilità delle domande proposte in giudizio da parte attrice, in tutto o in
parte, per omissione e comunque assoluta indeterminatezza dell'oggetto delle stesse domande e
dei fatti che ne costituivano le ragioni;
nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione par-
ziale dell'attrice relativamente alle domande proposte con riferimento alle operazioni aventi ad
oggetto gli strumenti finanziari cointestati al , per quota pari a metà del tota- Parte_2
le; di rigettare le domande proposte da parte attrice, anche in quanto indeterminate, generiche e
comunque infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ac-
cessori come per legge.
In data 10.9.2019, si costituiva, quale interveniente volontario, , figlio di Parte_2
, a sostegno delle ragioni dell'attrice, dal momento che la banca convenuta ave- Parte_1
va sollevato la questione pregiudiziale inerente il difetto di legittimazione attiva parziale della
in relazione ad alcuni investimenti cointestati all'attrice e al figlio, sottolineando che le Pt_1
somme investite appartenevano invero in via esclusiva alla in quanto frutto dei suoi Pt_1
proventi lavorativi”.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 3004/2021 pubblicata in data 05/11/2021 con la quale il Tribunale di Lecce
rigettava: a) le eccezioni di nullità e difetto di legittimazione sollevate dalla banca e b) la domanda attorea condannando la e Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso la sentenza, notificata in data 26/11/2021, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione del 23/12/2021 chieden- Parte_3 Parte_2
done la riforma con unico articolato motivo formulando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dei titoli venduti dalla banca appella-
Proc. n. 5/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_4 [
ai sig.ri e per effetto della mancata sottoscrizione Parte_1 Parte_2
da parte degli stessi del contratto quadro e degli stessi titoli di investimento e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante, al- Controparte_1
la restituzione delle somme versate dagli appellanti per l'acquisto dei medesimi titoli nel-
la misura dei seguenti importi: € 20.000,00 nel 2008; € 45.000,00 nel 2009; €
100.000,00 nel 2010; € 57.500,00 nel 2011; € 100.000,00 nel 2012; €
12.500,00 nel 2013; o di tutte quelle somme che dovessero risultare in corso di causa
nell'ambito della chiesta ctu, comprese le successive eventuali anche a titolo di mancato
guadagno, al netto degli importi rimborsati dalla banca appellata;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 3004/2021 dal Tribunale di Lecce, nel giudizio
recante il n. R.G. 13164/2018, pubblicata in data 5/11/2021, notificata in data
26/11/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si richia-
mano e trascrivono:
- Accertare e dichiarare che la società convenuta nell'esecuzione delle operazioni fi-
nanziarie contestate dalla parte attrice ha violato, in cumulo o in alternativa:
- gli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari dalla Banca d'Italia, nella
fattispecie le disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, attraverso il prov-
vedimento del 9/2/2911 che integra il provvedimento del 29/7/2009;
- i principi posti dalla Direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE sui servizi di
investimento (conosciuta anche come direttiva Mifid);
- la normativa di cui all'art. 31 e 21 lett. a,b,c,d del Testo Unico Finanza;
- gli artt. 27 commi 1,2,3, e 28 comma 1,2,4 e 29 comma 1,2,3 e 34 comma 2 del
Proc. n. 5/2022 RG - 4 - dott.ssa CE OV est. regolamento Consob n. 11522 del 1/7/1998;
- la normativa codicistica di cui agli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375, 2049
cod. iv. e per l'effetto, dichiarare tenuta la banca convenuta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra
[...]
, così quantificati: € 6.263,58 per costi non giustificati;
€ 2.847,14 per Parte_5
differenze non giustificate, € 63.185,85 per perdite registrate;
tra € 91.680,00 ed €
195.373,00 il danno per mancato guadagno;
così per un complessivo ammontare di
€ 163.976,57 (nell'ipotesi in cui il danno per mancato guadagno venga riconosciuto
nella misura di € 91.680,00) oppure di € 267.699,57 (nell'ipotesi in cui il danno
per mancato guadagno venga riconosciuto nella misura di € 195.373,00), o in quel-
la misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, danno da accertarsi
mezzo di ctu tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando
dovuti sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza collegiale del 14 febbraio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo parte appellante elenca le circostanze che comporte-
rebbero la nullità della sentenza.
1) In via del tutto preliminare eccepisce la “Nullità delle operazioni di investimento
per mancanza del contratto quadro e per difetto di forma scritta”. In particolare ecce-
pisce la nullità degli ordini di acquisto per difetto di forma scritta come pre-
visto dall'art. 23 del TUF (D.lgs. n. 58/1998) e per mancanza di valido con-
Proc. n. 5/2022 RG - 5 - dott.ssa CE OV est. tratto quadro. Lamenta il mancato rilievo officioso da parte del Tribunale di tali nullità e perciò reclama il diritto alla ripetizione di tutte le somme investi-
te negli strumenti finanziari a far data dal 30/06/2008 al 31/12/2018.
2) Si duole della sentenza nella parte in cui afferma “Tuttavia, nel caso in esame,
non è stata fornita la prova della responsabilità del promotore, (il quale, peraltro, non è
stato citato in giudizio o chiamato a testimoniare su quanto asserito dagli attori). In par-
ticolare, non sono state evidenziate distrazioni di denaro, specifiche condotte dolose o colpo-
se del promotore. Sebbene sia stata contestata l'inadeguatezza del profilo di rischio rilevato
rispetto alla propria reale propensione al rischio, non è stata contestata la corrispondenza
degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata la
convenuta (profilo di crescita o dinamico), né la ricezione delle varie comunicazioni finan-
ziarie”. Secondo l'appellante la mancata chiamata in giudizio del promotore sarebbe irrilevante venendo in rilievo la responsabilità ex art. 2049 cod. civ.
della banca. Sarebbe poi ingiusta la decisione laddove afferma che la Pt_1
non ha contestato la corrispondenza degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata dalla convenuta né la ricezione delle varie comunicazioni finanziarie evidenziando come “In materia si esclude
che l'approvazione (tacita o espressa che sia) che fa seguito alla comunicazione dell'eseguito
mandato possa eliminare qualsiasi responsabilità del gestore per mala gestio, visto che questa
trae fondamento dal diverso e generalissimo principio del neminem laedere … per di più, non
risulta dai documenti prodotti dalla convenuta-appellata il riscontro della consegna di una
copia dei documenti alla sig.ra ai sensi dell'art. 23, c.1, del d.lgs. n. 58/1998”. Pt_1
3) Sarebbe ingiusta la sentenza laddove afferma “Pur avendo la specificato, Pt_1
nella sua prima memoria, che i moduli di sottoscrizione degli strumenti finanziari erano
Proc. n. 5/2022 RG - 6 - dott.ssa CE OV est. stati dalla stessa firmati in bianco e, solo successivamente, compilati dal tale cir- CP_2
costanza è rimasta sfornita di prova, né l'attrice ha chiarito quali e quanti di questi for-
mulari sarebbero stati interessati da questa deteriore prassi. D'altronde, al di là delle in-
dimostrate circostanze inerenti la compilazione dei modelli, parte attrice non ha messo in
discussione di aver ricevuto i prospetti informativi dei prodotti finanziari”, puntualiz-
zando l'irrilevanza della recezione di prospetti informativi atteso che ciò non precludeva il suo diritto di contestarli.
4) Erronea sarebbe la sentenza laddove così si esprime: “Si osserva, altresì, che
dall'analisi del portafoglio (oltre che dall'informativa MIFID) si evince una certa propen-
sione al rischio;
che la sig.ra non ha negato la sussistenza di altri investimenti per Pt_1
il tramite di altri soggetti diversi dalla convenuta, quali ad esempio e Controparte_3
del tutto coerenti con un profilo di rischio medio-alto; che l'attrice non ha Controparte_4
contestato la ricezione di tutta la periodica informativa finanziaria (dalla copiosa allega-
zione in atti si evince costantemente come destinataria la stessa ed il suo indirizzo Pt_1
di residenza, coincidente con quello indicato nei moduli di sottoscrizione); che non tutti gli
investimenti hanno comportato, al lordo delle imposizioni fiscali, delle perdite;
che alcuni
investimenti ad alto rischio e simili a quelli oggetto di causa erano ancora in essere nelle
more del presente processo”. in quanto “il giudice di primo grado non ha considerato che
con riferimento all'aspettativa degli appellanti di un maggior profitto, per verificare se la
condotta dell'intermediario lo abbia effettivamente pregiudicato, la valutazione andava fat-
ta non attraverso una ricognizione di altri prodotti finanziari in essere presso altre banche,
comparando i risultati ottenuti dalla gestione e quelli che si sono ottenuti altrimenti… Si
tiene a ricordare sul punto che l'intermediario conserva i doveri delineati dall'art. 21 del
t.u.f. anche in presenza della dichiarazione di cui all'art. 31 del regolamento intermediari,
Proc. n. 5/2022 RG - 7 - dott.ssa CE OV est. così che appare irrilevante il dato che il cliente sia dotato di esperienza professionalmente
qualificata, ragione per la quale quand'anche la sig.ra fosse stata informata sul Pt_1
grado di rischiosità degli investimenti, costituiva comunque dovere inderogabile
dell'intermediario finanziario agire nella sostanza quale cooperatore della cliente e nel suo
esclusivo interesse, secondo il modello proprio della causa mandati e non della causa ven-
dendi, com'è stato invece nel caso di specie” (cfr. appello).
5) Erronea sarebbe la seguente ulteriore motivazione: “Ebbene, sarebbe stato onere
dell'attrice agire diligentemente con prontezza (in costanza di un rapporto durato circa no-
ve anni) per verificare la correttezza dei suoi profili di rischio e l'adeguatezza degli inve-
stimenti (considerato anche che alcuni degli strumenti acquistati rientravano nell'ambito
dell'alto rischio speculativo). D'altronde, pur ammettendo in astratto, in quanto trattasi
di fatti non provati dall'attrice ex art. 2697 c.c., che i moduli siano stati sottoscritti in
bianco, deve rilevarsi che l'attrice, non avendo contestato la ricezione presso la sua residen-
za delle comunicazioni finanziarie poste in essere, a suo dire, inadeguate) e, se del caso, di
intervenire prontamente anche in sede giudiziaria (vedasi ad esempio le informazioni ri-
portate sugli estratti conto mensili o nei prospetti semestrali della situazione patrimoniale e
previdenziale circa i profili di rischio oltre che l'andamento degli investimenti). Vengono
meno di conseguenza i presupposti per le pretese risarcitorie”. Evidenziano gli appel-
lanti che “La motivazione sopra riportata è priva di fondamento ove si consideri che “in
tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di
acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informa-
zioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del “grado di rischiosità”,
non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la
consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e fa-
Proc. n. 5/2022 RG - 8 - dott.ssa CE OV est. vorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio , ed è, inol-
tre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. 58 del
1998 e 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e
generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente” (v. Cass.
6.7.2012 n. 11412) … contrariamente all'affermazione del primo giudice, parte attrice
non aveva l'onere probatorio di dimostrare che i moduli contrattuali erano stati sottoscritti in
bianco, ma spettava alla banca appellata dimostrare che così non è stato.” (cfr. appello).
6) Infine sarebbe ingiusta la sentenza con riguardo alla statuizione sulle spese che non avrebbe considerato il rigetto delle eccezioni preliminari e la manca-
ta adesione della banca alla mediazione.
Il motivo di appello nelle sue varie declinazioni non ha fondamento.
Quanto alla eccezione sub 1) si rileva quanto segue.
L'eccezione di nullità, relativa al contratto quadro, e agli ordini di acquisto è stata sollevata per la prima volta in appello. Rispetto a tale eccezione che astrattamen-
te può essere rilevata di ufficio in appello, vi è da dire che il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divie-
to di domande nuove.
Nella specie l'attrice con l'atto di citazione e anche nel corso del corposo appello ha invocato la responsabilità contrattuale della intermediaria reclamando il risar-
cimento del danno a titolo di spese non giustificate, perdite, mancato guadagno ecc., invece con l'appello invoca la nullità del contratto quadro e la restituzione dell'indebito costituito dagli investimenti effettuati. Si tratta di una questione nuova che non attiene ai fatti costitutivi della domanda originaria, fondata come
è stato detto sul preteso inadempimento dell'intermediario. Cosicché l'istanza,
Proc. n. 5/2022 RG - 9 - dott.ssa CE OV est. qui formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esa-
minata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conse-
guenza che, nella specie, questa Corte di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile acco-
glimento di una domanda nuova. - Cass. n. 5249/2016; Cass. SSUU n.
26243/2014; Cass. SSUU n. 26242/2014., Cass. n. 26495/2019.
L'eccezione di nullità degli ordini di acquisto per difetto di forma scritta non tro-
va in ogni caso accoglimento in quanto nella specie l'art. 23 del TUF richiamato dagli appellanti si riferisce al contratto quadro e non ai singoli ordini di investi-
mento i quali vengono eseguiti in esecuzione del contratto quadro.
Si richiama a tal uopo la Cassazione che con sentenza n. 18122/2020 ha stabilito che: “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità,
per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro
e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente
all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello
stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle ob-
bligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come
negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite
dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel
contratto quadro”.
La doglianza sub 2) non coglie nel segno. In primis il Tribunale ha posto l'accento sulla mancanza di prova in ordine alle allegazioni dell'attrice in merito alla re-
sponsabilità extracontrattuale del promotore segnalando come In particolare, non
sono state evidenziate distrazioni di denaro, specifiche condotte dolose o colpose del promotore,
Proc. n. 5/2022 RG - 10 - dott.ssa CE OV est. solo puntualizzando la mancata conferma di tali allegazioni nemmeno con la eventuale conferma del promotore, ottenibile solo con la sua chiamata in causa.
Per di più gli appellanti nulla dicono in ordine alla decisione pregnante che da so-
la sorregge la decisione, ossia la rilevata mancanza di prova di distrazioni di denaro,
specifiche condotte dolose o colpose del promotore sicché l'assenza di responsabilità del promotore per fatto illecito deve ritenersi ormai incontestata.
Quanto alla successiva lamentela secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato l'approvazione, tacita o espressa, da parte della cliente, delle comuni-
cazioni di esecuzione del mandato, anche questa non è pertinente non investen-
do la specifica statuizione motivazionale secondo cui “non è stata contestata la corri-
spondenza degli strumenti finanziari acquistati al profilo di rischio in cui era stata inquadrata
la convenuta (profilo di crescita o dinamico”. Ed infatti la banca, a prova della correttez-
za della profilazione della cliente e della congruità degli strumenti, ha depositato,
con la costituzione, le profilazioni MIFID effettuate nel corso del rapporto, da cui emergeva un profilo di rischio dapprima orientato alla crescita e poi dinamico
(ns. docc. 5, 6, 7 e 7-bis), ed aveva specificamente allegato che gli strumenti fi-
nanziari erano coerenti con quel profilo di rischio (cfr. comparsa di costituzione):
a fronte di tali precise produzioni ed allegazioni, la convenuta nulla ha contesta-
to, né con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., né negli atti successivi,
per cui correttamente il giudice ha ritenuto tali circostanze incontestate. Invero il riferimento, operato dal primo Giudice nella parte finale del passaggio motiva-
zionale, alla mancata contestazione delle varie comunicazioni finanziarie non ine-
risce all'approvazione tacita delle operazioni effettuate, ma evidenzia ulterior-
mente la correttezza della (pregressa) profilazione della cliente e la congruità de-
Proc. n. 5/2022 RG - 11 - dott.ssa CE OV est. gli strumenti con tale profilazione;
ed invero, come documentato e dedotto dalla convenuta all'atto della costituzione, e non contestato dall'attrice, a partire dal mese giugno 2012 le informazioni sull'appropriatezza e sull'adeguatezza erano contenute anche negli estratti dei conti correnti nn. 846407 e 850670, inviati da alla cliente con cadenza mensile (quadro “riepilogo informazioni CP_1
del suo profilo”) (docc. 8 e 9), nonché, a partire da giugno 2013, nelle situazioni patrimoniali e previdenziali inviate da Finanza & Futuro alla cliente con periodi-
cità semestrale (doc. 10): è stato allora dimostrato che, anche dopo le profilazioni
MIFID, la è stata resa edotta della propria classificazione e del proprio Pt_1
profilo di rischio. Quanto alla contestazione della mancata recezione di copia del-
le comunicazioni informative relative agli strumenti finanziari, essa è nuova e perciò inammissibile.
Non è pertinente la doglianza sub 3) in quanto omette di confrontarsi con la se-
guente decisione “né l'attrice ha chiarito quali e quanti di questi formulari sarebbero stati
interessati da questa deteriore prassi”, infatti il Giudice rileva la mancata puntuale alle-
gazione dell'attrice con riguardo ai formulari asseritamente firmati in bianco e ri-
spetto a ciò nulla l'appellante replica in appello. In assenza di una precisa allega-
zione nei termini indicati dal Tribunale, che attiene all'onere di allegazione dell'inadempimento, incombente esclusivamente sull'attrice, ogni altra argomen-
tazione appare superflua.
Non coglie nel segno la doglianza sub 4) in quanto omette anche qui di confron-
tarsi seriamente con l'articolata motivazione, che questa corte condivide, secon-
do cui sarebbe emersa la prova della propensione ad un rischio medio alto dell'attrice; questa in appello si è limitata a lamentare che il Tribunale non avreb-
Proc. n. 5/2022 RG - 12 - dott.ssa CE OV est. be considerato la loro aspettativa di un più alto profitto senza operare alcun ri-
scontro effettivo della logica della gestione del portafoglio. Ma una tale conside-
razione non è pertinente in quanto la banca non era chiamata a gestire il patri-
monio della attrice ma solo la collocazione di strumenti finanziari senza obbligo di garantire certi risultati, nella specie nemmeno allegati.
Anche la doglianza sub 5) risulta infondata
L'appellante contesta l'ultimo passaggio della motivazione, laddove il Tribunale
ha rilevato che sarebbe stato onere dell'attrice agire diligentemente e con pron-
tezza, in costanza di un rapporto durato circa nove anni, per verificare la corret-
tezza dei suoi profili di rischio e l'adeguatezza degli investimenti, considerato an-
che l'elevato rischio speculativo di alcuni degli strumenti;
evidenziando che, an-
che a voler ammettere in astratto che i moduli d'investimento siano stati sotto-
scritti in bianco, l'attrice doveva essere edotta del presunto errato profilo di ri-
schio attribuitale, non avendo contestato la ricezione delle comunicazioni perio-
diche, da cui risultavano i profili di rischio e l'andamento degli investimenti (pag.
4, della sentenza).
A riguardo di questa decisione, parte appellante sostiene che la dichiarazione del-
la cliente di aver ricevuto le comunicazioni non potrebbe essere qualificata come confessione stragiudiziale, che la convenuta non avrebbe prodotto elementi ido-
nei ad escludere la discrezionalità del promotore nelle scelte di investimento, che l'attrice non avrebbe rivestito la caratteristica di operatore qualificato, e che non era onere dell'attrice dimostrare che i moduli erano stati sottoscritti in bianco.
Si tratta di argomentazioni in parte ripetitive e comunque del tutto avulse dal co-
strutto motivazionale in quanto l'appellante omette anche qui di censurare speci-
Proc. n. 5/2022 RG - 13 - dott.ssa CE OV est. ficatamente la decisione laddove valorizza la circostanza della recezione periodica delle comunicazioni per un lungo periodo di tempo, circostanza questa non con-
testata, per desumerne che l'attrice non poteva non essere edotta del profilo di rischio attribuitale di modo da agire diligentemente e per tempo a tutela del suo diritto e che un tale comportamento negligente escludeva il presupposto risarci-
torio. Non è chiaro il richiamo alla qualifica di operatore qualificato considerato che la sentenza non ne fa menzione, avendo sottolineato esclusivamente l'informativa effettuata dalla intermediaria sul profilo di rischio e sui rendimenti dei prodotti finanziari. Generiche e non provate, come già detto, solo le asser-
zioni circa la firma in bianco dei moduli e delle scelte discrezionali del promotore.
Infine infondato è l'ultima doglianza afferente la condanna alle spese di lite in quanto “il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con parti-
colare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti
la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese
eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 21172/2019).
A nulla rileva anche la mancata adesione alla mediazione essendo stata l'attrice completamente soccombente.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Proc. n. 5/2022 RG - 14 - dott.ssa CE OV est. dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello,
condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa CE OV) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 5/2022 RG - 15 - dott.ssa CE OV est.