Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2023 REG.RIC.
N. 00880/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pad Multienergy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti, CA Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Forgione, Paola Racheli, Maria Pacifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Pacifico in Firenze, viale dei Mille 36;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli, Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Mugnaini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via/Vas, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Istituto Geografico Militare, Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, Acquedotto del Fiora, Snam Spa, Terna Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, Azienda Usl Toscana Sud Est, non costituiti in giudizio;
nei confronti
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2024, proposto da
RC TT, MO TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Benussi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Forgione, Paola Racheli, Maria Pacifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli, Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Mugnaini, con domicilio eletto presso lo studio Eleonora Mugnaini in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Provincia di SI, Arpat, Acquedotto del Fiora, Snam Spa, Terna Spa, Rfi Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1523 del 2023:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, n. 486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 152/2006 per il progetto definitivo “FI81 – E78 S.G.C. “Grosseto-Fano” Tratto “SI-Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto SI-RU (Lotto 0)” presentato da Anas S.p.A., e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 467 del 12 giugno 2023, il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 30296 dell'8 settembre 2023 e il parere della Regione Toscana, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 5 giugno 2023 corredato dal relativo Rapporto istruttorio e comunicato con nota della Direzione Ambiente ed Energia prot. n. 93656 dell'8 settembre 2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2024:
della nota prot. n. 939581 del 28 novembre 2023 a firma del Responsabile del Procedimento – Responsabile Aree Nuove Ing. Francesco Pisani con cui ANAS ha dato riscontro alle osservazioni presentate da PAD Multienergy s.p.a. il 25 maggio 2023 (prot. ANAS n. 0417369 del 31 maggio 2023) ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 327/2001 in relazione al progetto E78 GROSSETO – FANO, Tratto SI – Rigomagno. Lotto 0 (SI-RU) - Adeguamento a 4 corsie del tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale di SI (Firenze- SI) e lo svincolo di RU (SI-Bettolle) – (FI 81), e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 maggio 2024:
- dell'atto di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi prot. n. 112 del 18 marzo 2024 a firma del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla [FI81] E78 “Grosseto – Fano, Tratto SI – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto SI – RU (Lotto 0)” e ogni atto ad esso presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, tra cui:
- la nota prot. n. 21 del 26 gennaio 2024 del Commissario Straordinario recante indizione della Conferenza di servizi;
- la nota prot. 723 del 5 febbraio 2024 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- la nota prot. n. 19437 del 7 marzo 2024 del Comune di SI, Direzione Territorio del Comune di SI, recante parere favorevole con prescrizioni, e i pareri ad essi allegati, ossia la nota del 7 marzo 2024 della medesima Direzione recante autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico alla trasformazione del bosco per la realizzazione del progetto in esame e il verbale di collegio della Commissione del paesaggio del 4 marzo 2024;
- la nota del 7 marzo 2024 a firma della Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale recante trasmissione della D.G.R. n. 236/2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 4 marzo 2024, pubblicata sul BURT il 13 marzo 2024;
- la nota prot. 0095966 del 9 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali;
- la nota prot. 0125634 del 21 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- la nota prot. 0128760 del 22 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud;
- la nota prot. SI.01.15.01/65.2 del 14 febbraio 2024 di ARPAT;
- la nota del 5 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Logistica e Cave;
- la nota prot. n. 3680 del 27 febbraio 2024 del Presidente della Provincia di SI;
- la nota del 6 marzo 2024 dell'Azienda USL Toscana sud- est;
- la nota prot. n. 6506 dell'11 marzo 2024 di Acquedotto del Fiora;
- la nota dell'11 marzo 2024 a firma di SNAM;
- la nota del 31 gennaio 2024 di Terna Rete Italia;
- la nota prot. n. 988 del 12 febbraio 2024 di RF;
- la nota ANAS prot. n. 0169545 del 28 febbraio 2024;
- la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SI, Grosseto ed Arezzo prot. n. 5805-p del 29 febbraio 2024;
- la nota prot. n. 2792 del 13 marzo 2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- la nota prot. n. 17212 del 29 febbraio 2024 di ANAS (dal contenuto ignoto alla ricorrente);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 marzo 2025:
-del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “SI – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto SI – RU (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa,
- la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto SI-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto SI - RU (lotto 0)”, di cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024;
- la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto;
- il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024);
- il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011;
- la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS;
- la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011;
- il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello;
- il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994;
- la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024;
- il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 settembre 2025:
-del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “SI – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto SI – RU (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa,
- la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto SI-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto SI - RU (lotto 0)”, di cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024;
- la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto;
- il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024);
- il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011;
- la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS;
- la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011;
- il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello;
- il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994;
- la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024;
- il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo;
- il progetto definitivo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e progettuali approvato con il medesimo provvedimento “dispositivo n. 1/2024”;
quanto al ricorso n. 880 del 2024:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi prot. n. 112 del 18 marzo 2024 a firma del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla [FI81] E78 “Grosseto – Fano, Tratto SI – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto SI – RU (Lotto 0)” e ogni atto ad esso presupposto e/o successivo, comunque connesso, tra cui
- la delibera della Giunta regionale n. 236 del 4 marzo 2024, pubblicata sul BURT il 13 marzo 2024;
- la nota prot. n. 21 del 26 gennaio 2024, dal contenuto ignoto ai ricorrenti, del Commissario Straordinario recante indizione della Conferenza di servizi;
- la nota prot. COMM_E78_E n. 39 del 5 febbraio 2024, dal contenuto ignoto ai ricorrenti, del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- la nota prot. n. 19437 del 7 marzo 2024 del Comune di SI, Direzione Territorio del Comune di SI, recante parere favorevole con prescrizioni, e i pareri ad essi allegati tra cui la nota del 7 marzo 2024 della medesima Direzione recante autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico alla trasformazione del bosco per la realizzazione del progetto in esame e il verbale di collegio della Commissione del paesaggio del 4 marzo 2024;
- la nota del 7 marzo 2024 a firma della Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale recante trasmissione della D.G.R. n. 236/2024;
- la nota prot. 0095966 del 9 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali;
- la nota prot. 0125634 del 21 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- la nota prot. 0128760 del 22 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud;
- la nota prot. SI.01.15.01/65.2 del 14 febbraio 2024 di ARPAT;
- la nota del 5 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Logistica e Cave;
- la nota prot. n. 3680 del 27 febbraio 2024 con cui il Presidente della Provincia di SI;
- la nota dell’11 marzo 2024 (dal contenuto ignoto ai ricorrenti) di Acquedotto del Fiora;
- la nota dell’11 marzo 2024 (dal contenuto ignoto ai ricorrenti) a firma di SNAM;
- la nota del 31 gennaio 2024 (dal contenuto sempre ignoto ai ricorrenti) di Terna Rete Italia;
- la nota dell’11 marzo 2024 di RF (dal contenuto ignoto ai ricorrenti);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 maggio 2025:
- del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “SI – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto SI – RU (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa,
- la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto SI-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto SI - RU (lotto 0)”, id cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024;
- la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto;
- il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024);
- il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011;
- la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS;
- la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011;
- il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello;
- il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023;
- l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994;
- la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024;
- il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Anas s.p.a. e di Ministero della Cultura e di Comune di SI e di Regione Toscana e del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La PAD Multienergy s.p.a. è una società che opera nel campo della distribuzione carburanti e, per quanto qui interessa, gestisce un impianto di distribuzione carburanti, sito in SI lungo la S.S. 223 “di Paganico” al km 70+200 in loc. RU, su un’area di proprietà dei sigg. MO TT e RC TT, rappresentata in catasto al foglio 90 particella 606, sub. 1-2-3; l’impianto in questione risulta essere regolarmente assentito dal Comune di SI (con autorizzazione commerciale 20 dicembre 2000, n. 217) e, fino al 2019, da A.N.A.S. (che ha rilasciato, in data 29 ottobre 2001, la concessione relativa all’apertura degli accessi e ad un tratto di proprietà stradale necessario per l’apertura degli impianti, successivamente scaduta in data 29 ottobre 2019 e mai più rinnovata).
Nel corso del 2023, veniva casualmente a conoscenza dell’avviso di inizio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio datato 9 marzo 2023 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano”, relativo all’adeguamento a quattro corsie del tratto di strada SI-RU (lotto 0)-FI 81; in particolare, si tratta di avviso non direttamente notificato alla ricorrente (essendo stato fatto oggetto di pubblicazione, in ragione del numero elevato di soggetti coinvolti) e che individua in A.N.A.S. s.p.a. l’autorità espropriante, in regime di convenzione con il già citato Commissariato straordinario.
In data 25 maggio 2023, la ricorrente, pur non avendo ancora preso conoscenza del progetto, presentava, unitamente ai proprietari dell’area, un proprio apporto partecipativo, chiedendo una riduzione dell’ampiezza dell’area espropriata (inizialmente estesa a tutta la stazione di servizio) ed una modificazione progettuale finalizzata alla permanenza dell’impianto, oltre alla corresponsione di un indennizzo congruamente determinato, anche con riferimento alla perdita totale dell’attività aziendale.
Il contributo partecipativo era dichiarato inaccoglibile dalla nota A.N.A.S. s.p.a. 28 novembre 2023, CDG.ST FI. Registro Ufficiale. U.0939581 che lo riteneva non pertinente “in quanto non compatibile con la realizzazione della nuova infrastruttura a quattro corsie, le linee guida Anas e i dettami attualmente vigenti in materia di dimensionamento, ubicazione ed accesso di Aree di Servizio in fregio a strade di categoria B” e rinviava la valutazione delle questioni relative alla determinazione dell’indennità di esproprio alle “successive fasi procedimentali nel rispetto di quanto previsto dal DPR 327/01”.
Dopo aver acquisito gli atti del procedimento di V.I.A., la ricorrente impugnava, con il ricorso R.G. n. 1523/2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali (di concerto con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio) 19 ottobre 2023, n. 486 recante la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’opera e l’autorizzazione paesaggistica, unitamente agli atti presupposti e successivi meglio specificati in epigrafe; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo); 3) violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo); 4) violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006 (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo).
1.1. Con la prima serie di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1523/2023 depositata il 6 febbraio 2024, la PAD Multienergy s.p.a. impugnava poi anche la già citata nota A.N.A.S. s.p.a. 28 novembre 2023, CDG.ST FI. Registro Ufficiale. U.0939581 (come già rilevato, avente ad oggetto il rigetto delle osservazioni presentate nel procedimento), articolando ulteriori censure di: 1) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 2 Codice della strada, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 2 Codice della strada, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 4) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 2 Codice della strada (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 5) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 2 codice della strada (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), - eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo).
1.2. Con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 27 maggio 2024, la società ricorrente impugnava altresì l’atto di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria 18 marzo 2024 prot. n. 112 emanato dal Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 e ogni atto ad esso presupposto e/o successivo (meglio specificato in epigrafe), articolando ulteriori censure di: 1) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo); violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 3) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 4) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 5) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 6) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 7) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo); 8) illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006.
1.3. Dopo il deposito in giudizio del dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano” (che approvava il progetto definitivo dell’opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità), anche il nuovo atto era impugnato da parte ricorrente, con la terza serie di motivi aggiunti depositata in data 26 marzo 2025, che risulta affidata a censure di: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art. 17 d.p.r. n. 327/2001, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo; 3) violazione e falsa applicazione art. 215 d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione artt. 38 e 47 d.lgs. 36/2023, violazione e falsa applicazione d.m. Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 467/2020 e n. 307/2020, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione e falsa applicazione art. 12 e segg. dpr n. 327/2001, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 5) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 6) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 7) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 8) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 9) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 10) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo); 11) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 12) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo).
1.4. Con la quarta ed ultima serie di motivi aggiunti depositata in data 23 settembre 2025, la PAD Multienergy s.p.a. estendeva poi a tutti gli atti del procedimento precedentemente conosciuti o di conoscenza successiva (compresi i contratti di programma 2016-2020, e 2021-2025, sottoscritti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed A.N.A.S. s.p.a.) la propria impugnazione, articolando censure di: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001,violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.
1.5. Si costituivano in giudizio A.N.A.S. s.p.a., i Ministeri dell’Ambiente e della sicurezza energetica e della cultura, il Comune di SI e la Regione Toscana, controdeducendo sul merito delle contestazioni proposte dalla ricorrente ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità dell’intera impugnazione per difetto di posizione legittimante in capo alla ricorrente, inammissibilità delle prime due serie di motivi aggiunti per difetto del carattere procedimentale degli atti impugnati, improcedibilità sopravvenuta del gravame e irricevibilità per tardività dell’impugnazione di alcuni atti contestati con le due ultime serie di motivi aggiunti.
2. Gli atti del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto intervenuti fino alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria 18 marzo 2024 prot. n. 112 del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto – Fano”, erano impugnati anche dai sigg. RC e MO TT (come già detto, proprietari dell’area attualmente destinata ad impianto di distribuzione carburanti destinato alla completa eliminazione), con il ricorso R.G. n. 880/2024 che risulta affidato a censure assolutamente identiche (anche se formulate in maniera più sintetica) a quelle della seconda serie di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1523/2023.
In particolare, i ricorrenti articolavano censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, degli art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990; IOzione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, dell’art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta sotto altro profilo; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, dell’art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta sotto altro profilo; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, dell’art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta sotto altro profilo; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, dell’art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta sotto altro profilo; 6) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta sotto altro profilo; 7) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001, degli artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, dell’art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, degli artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, degli artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta sotto altro profilo.
2.1. Anche in questo caso, dopo il deposito in giudizio del dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano” (che approvava il progetto definitivo dell’opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità), i ricorrenti depositavano, in data 6 maggio 2025, motivi aggiunti regolarmente notificati impugnando il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera, oltre ad una serie di atti non impugnati in precedenza (come i contratti di programma 2016-2020 e 2021-2025, sottoscritti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed A.N.A.S. s.p.a. ed il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, 19 ottobre 2023, n. 486, recante la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’opera).
A base dell’impugnazione erano poste censure assolutamente identiche a quelle già proposte da PAD Multienergy s.p.a. nel ricorso R.G. n. 1523/2023 con l’ultima serie di motivi aggiunti ed in particolare, di: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art. 17 d.p.r. n. 327/2001, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento; 3) violazione e falsa applicazione art. 215 d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione artt. 38 e 47 d.lgs. 36/2023, violazione e falsa applicazione d.m. Ministero infrastrutture e dei trasporti n. 467/2020 e n. 307/2020, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; 4) violazione e falsa applicazione art. 12 e segg. d.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 5) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.P.R. 327/2001, violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 6) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 7) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011, violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019, violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994, violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990, violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000; - violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, violazione e falsa applicazione direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del 16.4.2014, violazione e falsa applicazione artt. 5, 22-25 d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 8) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 9) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 10) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 11) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. l.r.t. 39/2000, violazione e falsa applicazione d.P.G.R. 48/2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta (sotto altro profilo); 12) violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. d.p.r. 327/2001 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. d.lgs. 35/2011 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione art. 4 d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 d.p.r. 383/1994 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione artt. 14, 14 bis e 14 quater l. 241/1990 (sotto altro profilo), violazione e falsa applicazione dei principi operanti in materia di giusto procedimento amministrativo (sotto altro profilo), eccesso di potere per carenza dei presupposti, grave difetto di istruttoria e di motivazione (sotto altro profilo), eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo).
2.2. Si costituivano in giudizio A.N.A.S. s.p.a., il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali, il Comune di SI e la Regione Toscana, controdeducendo sul merito delle impugnazioni proposte dai ricorrenti ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per difetto del carattere procedimentale degli atti impugnati, improcedibilità sopravvenuta del gravame e irricevibilità per tardività dell’impugnazione di alcuni atti impugnati con i motivi aggiunti.
3. Dopo una serie di rinvii determinati dalla necessità di impugnare gli atti sopravvenuti, i due ricorsi e le relative serie di motivi aggiunti erano trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva; in buona sostanza, si tratta, infatti, dell’impugnazione degli atti di realizzazione di un’opera pubblica proposti dai proprietari dell’area destinata all’espropriazione (i sigg. TT) e dal gestore (la PAD Multienergy s.p.a.) di un’attività economica di distribuzione di carburante che è sicuramente destinata alla completa eliminazione per effetto della realizzazione dell’ampliamento della sede viaria progettato.
2. In accoglimento dell’eccezione preliminare articolata da alcune delle resistenti, il ricorso R.G. n. 1523/2023 e le relative quattro serie di motivi aggiunti devono poi essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse in capo alle ricorrenti.
Fin dalla proposizione del ricorso (ed a ben vedere, già dalla fase amministrativa relativa alla presentazione delle osservazioni al progetto), PAD Multienergy s.p.a. ha, infatti, radicato la propria legittimazione e interesse alla proposizione del ricorso sulla propria qualità di gestore sull’area in discorso di un’attività di distribuzione di carburanti destinata alla completa eliminazione per effetto dell’allargamento della sede stradale e non su altri titoli di legittimazione, soprattutto di carattere reale; si vedano, a questo proposito, le argomentazioni di cui alle pagg. 4-5 del ricorso che evidenziano, con assoluta chiarezza, la finalizzazione dell’iniziativa giurisdizionale alla tutela della “permanenza dell’impianto di cui trattasi ..(ed alla) prosecuzione dell’attività imprenditoriale”, minacciata dalla prospettata (ed in verità, necessitata, vista la finale impostazione del progetto) “definitiva chiusura dell’impianto con la inevitabile cessazione dell’attività esercitata”.
Il forte radicamento della legittimazione a proporre l’impugnazione sulla tutela dell’interesse allo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti svolta sull’area risulta poi confermato dalle successive difese articolate da PAD Multienergy s.p.a. in risposta all’eccezione di inammissibilità articolata da alcune delle resistenti (si veda, ad es., la prima memoria di replica del 6 marzo 2025) che ha visto la ricorrente articolare difese in ordine alla legittimità dello svolgimento dell’attività commerciale svolta sull’area e non sull’evidenziazione di altri titoli di legittimazione alla proposizione del ricorso.
In questa prospettiva, non può però che risultare dirimente l’argomentazione di alcune delle resistenti in ordine al fatto che tale attività commerciale risulta, allo stato, di impossibile esercizio per effetto, non della mancanza del titolo commerciale (l’autorizzazione commerciale 20 dicembre 2000, n. 217 rilasciata dal Comune di SI risulta, infatti, ancora valida ed efficace), ma della scadenza al 29 ottobre 2019 della concessione 29 ottobre 2021 prot. n. 35374 rilasciata da A.N.A.S. s.p.a. (doc. n. 5 del deposito della stessa ricorrente) e che investe due accessi unidirezionali alla sede stradale (ovviamente, indispensabili per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti) e 360 mq di sede stradale.
Per effetto della scadenza della concessione rilasciata da A.N.A.S. s.p.a. in data anteriore alla proposizione del ricorso, siamo pertanto in presenza di un’attività commerciale che, pur risultando legittimamente autorizzata dal Comune di SI, risulta di impossibile esercizio per effetto della mancanza di un presupposto necessario, costituito dal (legittimo) accesso alla sede stradale.
La rilevazione relativa alla sussistenza di un tale (e chiarissimo) impedimento all’attuale esercizio dell’attività commerciale è poi stata contrastata da parte ricorrente con un generico riferimento al fatto che la concessione sarebbe, al momento, “in corso di rinnovo” (prima memoria di replica del 6 marzo 2025), essendo stata presentata, in data 31 marzo 2021 (ovvero, molto dopo la scadenza del titolo), una richiesta di rinnovo dell’atto concessorio, successivamente oggetto di integrazioni documentali e poi ripresentata due volte, visto il comportamento inerte della concedente; con tutta evidenza, si tratta però di argomentazioni che avrebbero potuto legittimare la presentazione di un ricorso in materia di silenzio della p.a. o di altri rimedi all’inerzia del concedente, ma che non possono eliminare il fatto (sostanzialmente riconosciuto dalla ricorrente), “che ANAS non ha mai rilasciato il rinnovo della concessione in questione” e che tale omesso rinnovo non può essere surrogato dal rilievo relativo al fatto (in realtà, del tutto presunto) “che, nel caso di specie, PAD abbia correttamente adempiuto a tutti gli incombenti derivanti dalla scadenza della concessione”.
Ai fini della verifica della legittimazione e dell’interesse alla proposizione del ricorso, la Sezione non può pertanto non prendere atto del fatto che l’attività economica svolta da PAD Multienergy s.p.a. sull’area risulti, al momento del passaggio in decisione del gravame, di impossibile effettuazione per effetto della mancanza del presupposto indispensabile costituito dal legittimo accesso alla sede stradale e come pertanto il ricorso R.G. n. 1523/2023 e le relative quattro serie di motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione e interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente.
2. Rimangono pertanto da decidere il ricorso R.G. n. 880/2024 ed i relativi motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2025, dai sigg. RC e MO TT, proprietari dell’area attualmente destinata ad impianto di distribuzione carburanti gestito dalla PAD Multienergy s.p.a.; trattandosi di ricorso proposto dai proprietari di un’area destinata all’esproprio, risulta, in questo caso, evidente, come a nulla possano valere le argomentazioni relative al legittimo svolgimento dell’attività commerciale svolta sull’area articolate con riferimento al ricorso proposto da PAD Multienergy s.p.a. ed alla relativa posizione legittimante.
Come già rilevato, il ricorso risulta essere basato su censure sostanzialmente identiche a quelle già proposte dalla PAD Multienergy s.p.a. nel relativo ricorso, con l’unica eccezione relativa al segmento procedimentale relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale che, come si rileverà al punto 3 della sentenza, non risulta essere mai stato sostanzialmente contestato dai due proprietari dell’area.
In via preliminare, deve innanzitutto rilevarsi come non possano trovare accoglimento le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, essendo stato inizialmente impugnato l’esito della conferenza di servizi decisoria (che, per una giurisprudenza sostanzialmente incontestata, assume carattere puramente endoprocedimentale: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 915; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 luglio 2022, n. 1029; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273) e di finale improcedibilità dell’intero gravame, per effetto della tardiva impugnazione della determinazione di approvazione del progetto definitivo dell’opera, articolate dalle difese di alcune delle resistenti; come si rileverà al punto 3 della sentenza, l’impugnazione della determinazione di approvazione del progetto definitivo dell’opera proposta con i motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2025 è, infatti, da considerarsi, ad ogni effetto, tempestiva ed una simile circostanza non può che importare l’ammissibilità della contestazione di alcuni atti endoprocedimentali proposta “in via anticipata” da parte ricorrente con il ricorso (e poi richiamata secondo il modello dell’invalidità derivata) e la permanenza dell’interesse alla decisione di tali motivi di gravame, nella prospettiva di una cognizione piena della totalità dei vizi di legittimità proposti con riferimento all’intera serie procedimentale.
2.1. I primi due motivi di ricorso possono poi essere decisi congiuntamente.
A base delle censure è l’indubitabile rimodulazione del progetto intervenuta tra gli elaborati oggetto di deposito ai fini della procedura di V.I.A. e della formulazione delle osservazioni ex art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e la “versione” dell’opera pubblica approvata dalla conferenza di servizi e poi oggetto di approvazione finale; rimodulazione che risulta evidente dalla documentazione depositata nel ricorso R.G. n. 1523/2023 (ed a tale documentazione sarà operato riferimento nel seguito della sentenza), oltre che dalla più scarna documentazione depositata nel ricorso R.G. n. 880/2024.
In particolare, la previsione di cui al punto 4.3.1. della Relazione generale del progetto (TAV T00EG00GENRE01 REVC) oggetto di deposito ai fini della formulazione delle osservazioni ex art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevedeva certamente il mantenimento dell’area di servizio, anche se in una versione “espansa” e rimodulata” che non era ben precisata ed in tal senso erano tutte le previsioni del progetto che continuavano a mantenere la stazione di servizio e le relative opere accessorie (illuminazione svincoli; ecc.): “tra il viadotto Casone e il Viadotto Valli il tracciato incontra un’area di servizio la cui posizione verrà mantenuta inalterata anche nella conformazione di progetto, al netto dello spazio necessario all’inserimento della nuova Carreggiata. Il tracciato risulta, inoltre, compatibile con un eventuale intervento di espansione e potenziamento dell’area di servizio stessa” (doc. n. 45 del deposito della ricorrente nel ricorso R.G. n. 1523/2023).
Al contrario, gli elaborati progettuali approvati dalla conferenza di servizi ed oggetto di approvazione finale non contemplano più il mantenimento della stazione di servizio che viene ad essere totalmente soppressa, in un contesto che riduce peraltro la superficie complessiva destinata all’espropriazione; a questo proposito, si veda la Relazione tecnica del progetto stradale (TAV T00PS00TRARE01D: doc. n. 39, pag. 10) che evidenzia la determinazione finale di A.N.A.S. s.p.a. di non mantenere l’area di servizio (“tra il viadotto Casone e il Viadotto Valli il tracciato incontra un’area di servizio la cui posizione e dimensione non risultano più compatibili sia con il nuovo rango dell’itinerario che con la conformazione del tracciato. Valutata inizialmente la possibilità di confermare la posizione di tale area, eventualmente ampliata e ristrutturata per assicurare gli standard attesi per itinerari extraurbani principali, Anas è quindi giunta alla conclusione di non mantenere tale impianto all’interno del lotto in questione”) sulla base di una sistematica complessiva che è ribadita dalla Relazione Generale descrittiva (TAV. T00EG00GENRE01D: doc. 40) e dalla Relazione giustificativa dell'indennità di esproprio (TAV T00ES00ESPRE01: doc. n. 42).
Al di là di qualche accenno parziale inserito negli altri elaborati progettuali, le ragioni della scelta di eliminare la stazione di servizio sono poi ben esplicitate dal punto 6.3.5 (pagg. 89-93) della Relazione Tecnica Generale (TAV T00EG00GENRE02D; doc. n. 41, sempre del deposito della ricorrente nel ricorso R.G. n. 1523/2023) approvata dalla conferenza di servizi che dà conto di “un approfondimento della questione al fine di valutare l’effettiva opportunità di mantenere ed eventualmente riorganizzare su una superficie maggiore l’attuale area di servizio piuttosto che dismettere l’impianto esistente”, conclusosi con la determinazione finale di non mantenere la stazione di servizio, sulla base della non necessità della stessa (trattandosi di area già adeguatamente rispondente alle esigenze dell’utenza ed in linea con gli standard di A.N.A.S., per effetto della presenza di altri impianti di distribuzione carburanti a breve distanza) e del mancato rispetto degli standard di sicurezza previsti dal Quaderno tecnico inerente alla “Gestione delle istanze relative agli impianti per la distribuzione automatica dei carburanti ad uso autotrazione in fregio alle strade statali – febbraio 2023” di A.N.A.S. s.p.a., con riferimento ai due aspetti costituiti dall’impossibilità di localizzare le corsie di ingresso e uscita su viadotto (nel caso di specie, le corsie di ingresso e uscita dall’impianto risulterebbero, infatti, localizzate “lungo il viadotto Valli e il viadotto Casone”) e dal raggio di curvatura non rispondente ai parametri tecnici della sola corsia di ingresso all’impianto.
Concentrandosi per il momento sulla sola ragione di diniego relativa all’impossibilità di localizzare le corsie di ingresso e uscita dalla stazione di servizio su viadotto, non contestata nei suoi dati fattuali dai ricorrenti, risulta evidente come si tratti di circostanza assolutamente vietata dalla tabella inserita a pag. 3 del Quaderno tecnico inerente alla “Gestione delle istanze relative agli impianti per la distribuzione automatica dei carburanti ad uso autotrazione in fregio alle strade statali – febbraio 2023” di A.N.A.S. s.p.a. (depositato in tutti e due i ricorsi) che, alla voce “Raccordo Altimetrico viadotto/galleria” non considera possibile tale localizzazione con riferimento alle strade di tipo B (come quella che ci occupa).
Non possono poi portare ad una differente conclusione i riferimenti operati da parte ricorrente (che sembra confondere tra localizzazione degli ingressi sui viadotti e la diversa problematica delle distanze) ai punti 2.4, 3 e 5 del già citato Quaderno A.N.A.S. che certo prevedono deroghe per gli impianti esistenti che non investono però la già citata prescrizione impeditiva e, soprattutto, risultano condizionate ad una verifica in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza che parte ricorrente non ha dimostrato per nulla.
In applicazione di un chiaro e ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), il riconoscimento della sussistenza di una circostanza del tutto idonea, anche isolatamente presa, a reggere, sotto il profilo motivazionale, la determinazione della conferenza di servizi di eliminare l’area di distribuzione carburanti dal progetto rende poi del tutto inutile l’esame delle ulteriori circostanze impeditive relative al raggio di curvatura dello svincolo di entrata all’impianto ed alla “non necessità” della stazione di servizio, vista la presenza di altri concorrenti nell’area (motivo che, per la verità, evidenziava indubbi aspetti di fondatezza), così come del tutto inutile risulta ogni ulteriore considerazione in ordine alla rilevazione operata negli atti difensivi di A.N.A.S. s.p.a. in ordine ad una presunta riduzione dell’area soggetta ad esproprio che, in verità, non risulta dimostrata in punto di fatto (essendosi A.N.A.S. s.p.a. limitata ad inserire nei propri atti difensivi degli elaborati tecnici, senza procedere all’integrale deposito in giudizio degli allegati al progetto) e sembra essere del tutto irrilevante in un contesto in cui si discute della determinazione di eliminare del tutto l’attività commerciale e non l’estensione dell’area soggetta ad espropriazione.
In presenza di una così chiara ragione impeditiva al mantenimento della stazione di servizio per contrasto con le norme di sicurezza, nessuna rilevanza può poi essere attribuita alla validazione del progetto operata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con atto che non sembra considerare espressamente la stazione di servizio in questione e le relative problematiche di sicurezza.
2.1.1. Del resto, non possono trovare accoglimento neanche le censure più generali articolate da parte ricorrente con riferimento al fatto indubitabile che il progetto approvato dalla conferenza di servizi non risulta essere più lo stesso di quello sottoposto a V.I.A. e di quello depositato al fine della formulazione delle osservazioni.
Per quello che riguarda la V.I.A., la censura non tiene alcun conto delle previsioni di cui all’art. 5, 1° comma lett. l ed l- bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) che recano le definizioni generali di modifica (“definita come la “variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”) e modifica sostanziale (“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana”) di un progetto, opera o impianto, ai fini anche dell’eventuale sottoposizione ad una nuova procedura di V.I.A.; nel caso di specie, parte ricorrente non ha per nulla dimostrato che la modificazione progettuale abbia dato vita a quel “potenziamento” degli effetti sull’ambiente dell’intera opera che avrebbe portato a concludere per la natura di “modifica sostanziale” della variazione progettuale ed in verità, appare anche difficile sostenere che l’eliminazione di una stazione di servizio da un piano di potenziamento della viabilità possa determinare tali effetti.
Per quello che riguarda la modificazione del progetto rispetto alla “versione” depositata per rendere possibili le osservazioni dei privati interessati, la prospettazione di parte ricorrente parte poi da un (presunto) principio di immodificabilità del progetto che, in verità, non sembra trovare rispondenza nella stessa logica della partecipazione (si partecipa per conseguire una qualche modificazione del progetto originario) e nelle stesse previsioni del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che prevedono espressamente la ripetizione delle formalità partecipative sulla base del progetto modificato solo nel caso in cui “l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni … (abbia comportato) la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni” (art. 16, 12° comma) e non in tutti gli altri casi di modificazioni progettuali; nel caso di specie, la modificazione progettuale si inserisce peraltro in un contesto in cui gli stessi ricorrenti avevano presentato le già citate osservazioni del 25 maggio 2023 e costituisce l’esito finale (purtroppo negativo) di quel processo di “ripensamento” in ordine alla possibilità di mantenere la stazione di servizio sollecitato dagli stessi interessati.
2.2. Il terzo motivo di ricorso attiene poi ad una qualche forma di insufficiente ponderazione dell’indennità di esproprio stimata dalla Relazione giustificativa dell'indennità di esproprio (TAV T00ES00ESPRE01: doc. n. 42 del deposito di parte ricorrente nel ricorso R.G. n. 1523/2023) che, se correttamente valutata, avrebbe dovuto portare, nella prospettazione di parte ricorrente, a “ripensare” la stessa scelta amministrativa relativa allo smantellamento totale dell’impianto di servizio, visti gli ingenti costi di indennizzo prospettabili.
A questo proposito, la Sezione deve però rilevare come si tratti di censura molto generica e che non considera adeguatamente il fatto che, da un lato, l’indennità di esproprio quantificata dalla già citata Relazione giustificativa dell'indennità di esproprio, considera espressamente anche l’indennizzo dell’attività economica esistente sull’area e, dall’altro, il tradizionale principio della materia espropriativa che rinvia alla fase di determinazione dell’indennità ogni questione relativa al congruo indennizzo da garantire agli espropriati.
Discorso sostanzialmente analogo per la generica violazione del principio di proporzionalità posta a base del quarto motivo di ricorso, in un contesto in cui gli stessi ricorrenti non individuano quale avrebbe potuto essere la “soluzione alternativa” caratterizzata da un minore impatto nei loro confronti ed in cui, per quanto già detto in ordine all’impossibilità di autorizzare svincoli sui viadotti, la soluzione meno impattante inizialmente proposta in sede progettuale era risultata chiaramente impraticabile.
2.3. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti prospettano genericamente la mancata adeguata considerazione delle “interferenze” rilevate da una serie di enti partecipanti alla conferenza di servizi (Acquedotto del Fiora; SNAM Rete Gas; Terna Rete Italia; RF, Provincia di SI e Comune di SI) che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto portare ad una rimeditazione o all’introduzione di importanti “modifiche sostanziali …(al) Progetto presentato da ANAS”.
Al di là della mancata dimostrazione di come queste presunte insufficienze progettuali possano riverberare i propri effetti sulla sfera soggettiva dei ricorrenti (se non per un genericissimo riferimento alla minore sicurezza dell’opera), si tratta però di censura che non considera adeguatamente la stessa struttura dei relativi contributi partecipativi (non a caso non conosciuti dai ricorrenti, anteriormente alla proposizione del ricorso) che evidenziava già come si trattasse di “interferenze” da risolversi in sede di progettazione esecutiva (a titolo di esempio, si veda il contributo partecipativo dell’ Acquedotto del Fiora, come già detto, non conosciuto da parte ricorrente al momento della proposizione del ricorso, che evidenziava come si trattasse di interferenza da risolversi quando la progettazione avesse raggiunto il grado di dettaglio del progetto esecutivo: doc. n. 18 del deposito di A.N.A.S. s.p.a.).
Proprio per questa ragione, si tratta di contributi che sono stati “censiti” dall’atto conclusivo della conferenza di servizi (doc. n. 21 del deposito di A.N.A.S. s.p.a.) e rinviati alla fase della progettazione esecutiva, senza che peraltro parte ricorrente abbia sostanzialmente individuato quale di queste “interferenze” assumesse un carattere talmente radicale da dover essere decisa già in sede di progettazione definitiva.
2.3.1. Anche la parte finale del quinto motivo di ricorso relativa alla compatibilità paesaggistica dell’opera risulta poi completamente fuori fuoco; le verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni di tutela del P.I.T. precedentemente espresse dalla Regione Toscana sono, infatti, state espressamente superate dalla nota 31 marzo 2023 prot. 52732 della Direzione Urbanistica-Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (doc. n. 7 del deposito dell’Amministrazione regionale) che, sulla base della documentazione integrativa trasmessa da A.N.A.S. s.p.a., ha dato atto dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni e che non risulta essere mai stata impugnata da parte ricorrente, così come non impugnata è rimasta (per quello che si è già detto e per quanto si dirà al punto 3 della sentenza) l’autorizzazione paesaggistica “incorporata” all’art. 1, punto 4 della determinazione di conclusione della V.I.A. (decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, 19 ottobre 2023, n. 486).
2.4. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti contestano poi gli atti emanati dal Comune di SI e che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione per il vincolo idrogeologico esistente su una parte dell’area, sotto un primo profilo, relativo alla mancanza di motivi eccezionali di deroga di carattere economico-produttivo ai sensi della normativa regionale; in verità, si tratta però di una censura che si mantiene al livello puramente generico e formale e che non considera adeguatamente l’importanza economico-produttiva dell’opera che si può dire, è già in re ipsa e non richiede particolari specificazioni.
Al di là dell’assoluta mancanza di una qualche allegazione della rilevanza della (presunta) violazione nella sfera soggettiva dei ricorrenti, del tutto errata risulta poi la censura finale relativa alla violazione dell’art. 81, 3° comma del d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R (regolamento forestale della Toscana) che prevede l’obbligo di individuare i terreni oggetto di rimboschimento, in un contesto in cui risulta chiaro come sia stata data applicazione, in realtà, alla ben diversa previsione di cui al sesto comma che, nell’ipotesi in cui “il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento” (come nel caso di A.N.A.S. s.p.a.), prevede che lo stesso debba farne dichiarazione nella domanda stessa, ai fini della monetizzazione dell’obbligo di rimboschimento (si veda, al proposito, il doc. n. 9 del deposito dell’Amministrazione comunale di SI) poi accordata dall’Amministrazione comunale.
2.5. Altamente contraddittorio è poi il settimo motivo di ricorso che parte dalla rilevazione del fatto stesso che “la normativa operante in tema di interventi infrastrutturali di interesse nazionale consent(e) la realizzazione di detti interventi in deroga agli strumenti urbanistici (cfr. combinato disposto dagli artt. 4 D.L. 32/2019 e 2-3 D.P.R. 383/1994)” per poi concludere che “nulla è stato dedotto …(con riferimento alla non conformità urbanistica dell’opera) mentre di contro si è giunti a una positiva (ma provvisoria) definizione dei lavori della Conferenza di servizi”.
Risulta pertanto sufficiente a determinare il rigetto del motivo il richiamo inserito al punto 2 del dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano” (che ha approvato il progetto definitivo dell’opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità) al fatto stesso che l’approvazione del progetto assuma effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero ad una rilevazione apertamente condivisa da parte ricorrente, ma poi inspiegabilmente posta a base di una censura dal contenuto esattamente opposto.
In definitiva, il ricorso R.G. n. 880/2024 risulta quindi complessivamente infondato e deve essere rigettato.
3. Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, con i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 880/2024 depositati in data 6 maggio 2025 i ricorrenti hanno poi provveduto ad impugnare anche il dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano” (che ha approvato il progetto definitivo dell’opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità), nel termine di decadenza decorrente dal deposito in giudizio del provvedimento in data 13 febbraio 2025.
A questo proposito, la Sezione deve preliminarmente rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione di irricevibilità per tardività articolata da alcune delle resistenti; alla luce del tradizionale principio per cui “l’’onere (della prova) relativo alla conoscenza piena dell'atto …. grava sull'Amministrazione che eccepisce la tardività dell'impugnazione” (Cons. Stato, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 260; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 giugno 2023, n. 9555; T.A.R. Toscana sez. III, 9 maggio 2022, n. 620) l’eccezione risulta, infatti, di impossibile accoglimento, non avendo le resistenti dimostrato l’avvenuta pubblicazione dell’atto (ma solo l’invio per la pubblicazione) e, comunque, trattandosi di atto soggetto a comunicazione individuale al proprietario espropriando ai sensi dell’art. 17, 2° comma del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (comunicazione che non risulta essere mai stata effettuata).
Del tutto ingiustificata è poi la pretesa della difesa dell’Amministrazione regionale di far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera dal deposito dell’atto nel ricorso R.G. 1523/2023 e non dal deposito nel presente procedimento; pur avendo proposto impugnative in tutto identiche a quelle di PAD Multienergy s.p.a., risulta, infatti, evidente come nessun principio giuridico possa giustificare la decorrenza giuridica del termine a ricorrere nei confronti degli attuali ricorrenti dal deposito del provvedimento in un giudizio differente e che non li vedeva, in alcun modo, presenti.
Sostanzialmente irrilevante risulta poi essere l’eccezione relativa alla tardività dell’impugnazione di alcuni atti (tra i più importanti, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 19 ottobre 2023, n. 486 recante la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’opera e i contratti di programma 2016-2020 e 2021-2025, sottoscritti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed A.N.A.S. s.p.a.) inseriti nell’epigrafe dei motivi aggiunti e non impugnati in precedenza dai ricorrenti; l’esame dei motivi aggiunti evidenzia, infatti, come, in realtà, non sia stata proposta alcuna censura nei confronti degli atti in questione e pertanto l’inserimento di detti atti nell’epigrafe del ricorso deve essere considerata un mero refuso.
3.1. Quanto già rilevato ai punti precedenti della sentenza in ordine all’infondatezza dei motivi di ricorso proposto dai ricorrenti porta ovviamente al rigetto del primo motivo aggiunto (che li ripropone, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata) e dei motivi dal sesto al dodicesimo (che li ripropongono in forma autonoma, ma senza sostanziali modificazioni).
3.2. Come già rilevato al punto 3 della sentenza il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo dell’opera non risulta poi essere stato notificato ai ricorrenti; la circostanza (indiscussa in punto di fatto) ha portato i ricorrenti ad articolare un secondo motivo aggiunto che lamenta la violazione dell’art. 17, 2° comma del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed una qualche forma di illegittimità radicata sull’impossibilità “di prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione nonché … (di) fornire ogni elemento utile per la determinazione della liquidazione della indennità di esproprio”.
La Sezione ha già rigettato analoga censura sulla base della considerazione relativa al fatto che “la comunicazione ex art. 17 del d.p.r. n. 327 del 2001 è volta a consentire all’interessato la possibilità di fornire elementi utili per la determinazione del valore dell’area al fine della liquidazione dell’indennità di esproprio, che non è oggetto della presente causa; viceversa, le finalità conoscitive sottese agli interessi fatti valere in questa sede dalla ricorrente sono state effettivamente assolte dalla diversa comunicazione di cui all’art. 16 del d.p.r. 327 del 2001, relativa all’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 17 dicembre 2025, n. 2076); in questa sede, non si può però non rilevare ulteriormente come l’articolazione del motivo confonda manifestamente il profilo relativo alla legittimità del provvedimento di approvazione definitiva del progetto con il diverso aspetto relativo alla comunicazione dell’atto che non può certo “rifluire” sulla legittimità di un provvedimento precedentemente emanato, ma solo esplicare effetti sulle problematiche relative all’avvenuta conoscenza del provvedimento o sulle successive fasi relative alla determinazione dell’indennità di esproprio.
3.3. Il terzo motivo aggiunto lamenta poi il fatto che l’emanazione del provvedimento di approvazione del progetto dell’opera non sia stata preceduta dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto, in ragione dell’importo dei lavori, dall’art. 215, 3° comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici).
A questo proposito, risulta però del tutto dirimente il richiamo (già inserito all’interno del provvedimento impugnato) della previsione di cui all’art. 1, 7° comma del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 che, nel testo vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato, prevedeva, “in deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .. (e) fino al 30 giugno 2023” l’obbligo di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riferimento ai soli “progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro”, così escludendo il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica che ci occupa.
3.4. Con il quarto motivo aggiunto i ricorrenti propongono una nuova censura radicata sulla (presunta) natura di approvazione in mera linea tecnica del dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano”, sulla base della considerazione relativa al fatto che il provvedimento avrebbe operato un riferimento alla futura validazione del “successivo progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prima della pubblicazione del bando di gara” e quindi, in qualche modo, considerato non definitivo lo stato progettuale approvato.
A questo proposito, la Sezione non può non rilevare come la formulazione letterale del dispositivo 18 ottobre 2024 n. 1/2024 del Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali sulla E78 "Grosseto-Fano” (“dispone di approvare in linea tecnica, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell’intervento”) non lasci dubbi in ordine alla volontà di approvare il progetto definitivo dell’opera ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non in linea meramente tecnica; sostanzialmente incomprensibile è poi il riferimento alla previsione di cui all’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che prevede una validazione del progetto comunque successiva all’approvazione della progettazione definitiva e che quindi non può certo essere considerata “sintomo” del fatto che l’approvazione definitiva del progetto non sia, in sostanza, mai intervenuta.
3.5. Del tutto generico e, quindi, insuscettibile di accoglimento è poi il quinto motivo aggiunto, relativo ad una presunta modificazione del progetto intervenuta “successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi decisoria. In particolare, dall’esame del nuovo piano particellare (del luglio 2024) si ricava che vi sono state significative modifiche nella consistenza delle aree sottoposte a esproprio e dunque interessate dalla trasformazione”.
Con tutta evidenza, parte ricorrente non ha però fornito in giudizio una qualche dimostrazione della presunta modificazione del piano particellare di esproprio intervenuta dopo l’approvazione definitiva del progetto e deve pertanto essere ritenuta plausibile la rilevazione della difesa di A.N.A.S. s.p.a. (non ulteriormente contestata dai ricorrenti) in ordine al fatto che la modificazione abbia interessato solo la “grafica delle aree soggette ad occupazione temporanea, che invece di essere campite con un colore rosso sono campite con un retino mattonato in ocra, come evidente nelle figure che seguono tratte dai due citati elaborati”.
Anche i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 880/2024 depositati in data 6 maggio 2025 risultano pertanto complessivamente infondati e l’intera impugnazione deve pertanto essere rigettata.
4. La particolare complessità della materia contenziosa permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti con riferimento ad ambedue i ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e sulle relative serie di motivi aggiunti, li riunisce e:
a) dichiara inammissibili per difetto di legittimazione e interesse all’impugnazione il ricorso R.G. n. 1523/2023 e le relative quattro serie di motivi aggiunti;
b) respinge il ricorso R.G. n. 880/2024 ed i relativi motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2025 come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
GI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | CA NI |
IL SEGRETARIO