TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 252
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione e interesse all'impugnazione

    Il TAR dichiara inammissibile il ricorso poiché la scadenza della concessione ANAS rende l'attività della ricorrente di impossibile esercizio, privandola di legittimazione e interesse a ricorrere contro il progetto stradale.

  • Rigettato
    Modifica del progetto rispetto alla fase di V.I.A. e di osservazioni

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che la modifica progettuale (eliminazione area di servizio) non costituisca 'modifica sostanziale' ai fini di una nuova procedura di VIA e che la partecipazione dei ricorrenti abbia contribuito al 'ripensamento' progettuale.

  • Rigettato
    Insufficiente ponderazione dell'indennità di esproprio

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo la censura generica e non considerando che l'indennità tiene conto dell'attività economica e che la materia espropriativa rinvia alla fase di determinazione dell'indennizzo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendolo generico e non individuando soluzioni alternative meno impattanti, considerando inoltre l'impraticabilità della soluzione meno impattante inizialmente proposta.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle interferenze segnalate da altri enti

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che le interferenze fossero da risolvere in fase di progettazione esecutiva e non abbiano carattere radicale tale da dover essere decise in fase definitiva.

  • Rigettato
    Incompatibilità paesaggistica dell'opera

    Il TAR rigetta il motivo, evidenziando che le prescrizioni paesaggistiche sono state superate da una nota regionale e che l'autorizzazione paesaggistica non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivi eccezionali per deroga al vincolo idrogeologico

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo la censura generica e applicabile la diversa previsione del regolamento forestale relativa alla monetizzazione dell'obbligo di rimboschimento.

  • Rigettato
    Non conformità urbanistica dell'opera

    Il TAR rigetta il motivo, richiamando il provvedimento che approva il progetto come variante agli strumenti urbanistici vigenti, in linea con la prospettazione dei ricorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da atti presupposti

    Il TAR rigetta il motivo, rinviando alle motivazioni già espresse sull'infondatezza dei motivi di ricorso originari.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 17, 2° comma d.P.R. 327/2001 per mancata comunicazione dell'atto finale

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che la comunicazione ex art. 17 sia volta alla determinazione dell'indennità, non oggetto del giudizio, e che le finalità conoscitive siano state assicurate dalla comunicazione ex art. 16.

  • Rigettato
    Mancanza del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

    Il TAR rigetta il motivo, richiamando una deroga normativa che esclude l'obbligo del parere per i progetti definitivi.

  • Rigettato
    Approvazione del progetto in mera linea tecnica

    Il TAR rigetta il motivo, interpretando letteralmente il dispositivo che approva il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e ritenendo irrilevante il riferimento alla validazione del progetto esecutivo.

  • Rigettato
    Modifica del progetto dopo la Conferenza di Servizi

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che i ricorrenti non abbiano fornito prova delle presunte modifiche e che le differenze riguardassero solo la grafica delle aree di occupazione temporanea.

  • Rigettato
    Modifica del progetto rispetto alla fase di V.I.A. e di osservazioni

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che la modifica progettuale (eliminazione area di servizio) non costituisca 'modifica sostanziale' ai fini di una nuova procedura di VIA e che la partecipazione dei ricorrenti abbia contribuito al 'ripensamento' progettuale.

  • Rigettato
    Insufficiente ponderazione dell'indennità di esproprio

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo la censura generica e non considerando che l'indennità tiene conto dell'attività economica e che la materia espropriativa rinvia alla fase di determinazione dell'indennizzo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendolo generico e non individuando soluzioni alternative meno impattanti, considerando inoltre l'impraticabilità della soluzione meno impattante inizialmente proposta.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle interferenze segnalate da altri enti

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo che le interferenze fossero da risolvere in fase di progettazione esecutiva e non abbiano carattere radicale tale da dover essere decise in fase definitiva.

  • Rigettato
    Incompatibilità paesaggistica dell'opera

    Il TAR rigetta il motivo, evidenziando che le prescrizioni paesaggistiche sono state superate da una nota regionale e che l'autorizzazione paesaggistica non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivi eccezionali per deroga al vincolo idrogeologico

    Il TAR rigetta il motivo, ritenendo la censura generica e applicabile la diversa previsione del regolamento forestale relativa alla monetizzazione dell'obbligo di rimboschimento.

  • Rigettato
    Non conformità urbanistica dell'opera

    Il TAR rigetta il motivo, richiamando il provvedimento che approva il progetto come variante agli strumenti urbanistici vigenti, in linea con la prospettazione dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 252
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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