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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2084/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, cod. fisc. elett.te dom.to in Piano di Sorrento Parte_1 C.F._1
(NA) al Corso Italia n. 198 nello studio dell'Avv. Lidia Iaccarino c.f: , C.F._2 polizza professionale Tokio Marine Contratto HCC17-W0010129,
dalla quale è rappresentata e difesa Email_1
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – pec. t, C.F._3 Email_2 giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed Per_1
elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 23.7.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 1315/2024 pubbl. il 29/06/2024 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità proposta a seguito di decreto di omologa, notificato il 2.5.2023 - per aver l' adempiuto in corso di causa, con compensazione delle spese CP_1 di lite
A sostegno della statuizione il Tribunale aveva rilevato che l' aveva provveduto alla CP_1 liquidazione dei ratei d'ufficio in data 20.4.2023, con disposizione di pagamento presso l'ufficio postale di Sant'Agnello p.zza Matteotti n.15/16 che però non venivano riscossi dall'interessata .
L'appellante ha censurato il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una non corretta valutazione della documentazione in atti. In particolare evidenziava che dai cedolini di pagamento, creati soltanto in data 5.12.2023, non risultava alcun numero di versamento e/o posta pay . A conforto di quanto detto depositava lista movimenti della carta ove risultava soltanto l'accredito dei ratei in data 7.11.2023.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel resto. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2 Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
3 Con riguardo alla fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che la prestazione sia stata erogata in corso di causa – 7.11.2023 – dopo il deposito del ricorso .
La liquidazione è intervenuta come da mod. TE08 di aprile 2023 ma l'effettivo pagamento è stato eseguito nel mese di novembre 2023.
Ne' dalla documentazione in atti risulta che a fronte dell'emissione del mod.TE08 vi sia stato l'effettivo accredito delle somme a favore della Pt_1
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell'istituto resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione tenendo in considerazione della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
4 Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 .
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100,00 a 5.200,00 – è quello corretto in relazione alla quantificazione dell'indebito in contestazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, trattandosi di una ripetizione di indebito di modesto valore in relazione alla quale l' ha provveduto al pagamento in corso CP_1 di causa, con cessazione della materia del contendere, possono applicarsi i valori minimi.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione delle spese del primo grado che va determinata in complessivi € 1.312,00 secondo i parametri minimi del DM
147/2022 per le cause di competenza del Tribunale.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.312,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
condanna l' al pagamento della suddetta somma con attribuzione al procuratore;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1
euro 1458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
5 Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2084/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, cod. fisc. elett.te dom.to in Piano di Sorrento Parte_1 C.F._1
(NA) al Corso Italia n. 198 nello studio dell'Avv. Lidia Iaccarino c.f: , C.F._2 polizza professionale Tokio Marine Contratto HCC17-W0010129,
dalla quale è rappresentata e difesa Email_1
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – pec. t, C.F._3 Email_2 giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed Per_1
elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 23.7.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 1315/2024 pubbl. il 29/06/2024 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità proposta a seguito di decreto di omologa, notificato il 2.5.2023 - per aver l' adempiuto in corso di causa, con compensazione delle spese CP_1 di lite
A sostegno della statuizione il Tribunale aveva rilevato che l' aveva provveduto alla CP_1 liquidazione dei ratei d'ufficio in data 20.4.2023, con disposizione di pagamento presso l'ufficio postale di Sant'Agnello p.zza Matteotti n.15/16 che però non venivano riscossi dall'interessata .
L'appellante ha censurato il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una non corretta valutazione della documentazione in atti. In particolare evidenziava che dai cedolini di pagamento, creati soltanto in data 5.12.2023, non risultava alcun numero di versamento e/o posta pay . A conforto di quanto detto depositava lista movimenti della carta ove risultava soltanto l'accredito dei ratei in data 7.11.2023.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel resto. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2 Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
3 Con riguardo alla fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che la prestazione sia stata erogata in corso di causa – 7.11.2023 – dopo il deposito del ricorso .
La liquidazione è intervenuta come da mod. TE08 di aprile 2023 ma l'effettivo pagamento è stato eseguito nel mese di novembre 2023.
Ne' dalla documentazione in atti risulta che a fronte dell'emissione del mod.TE08 vi sia stato l'effettivo accredito delle somme a favore della Pt_1
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell'istituto resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione tenendo in considerazione della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
4 Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 .
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100,00 a 5.200,00 – è quello corretto in relazione alla quantificazione dell'indebito in contestazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, trattandosi di una ripetizione di indebito di modesto valore in relazione alla quale l' ha provveduto al pagamento in corso CP_1 di causa, con cessazione della materia del contendere, possono applicarsi i valori minimi.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione delle spese del primo grado che va determinata in complessivi € 1.312,00 secondo i parametri minimi del DM
147/2022 per le cause di competenza del Tribunale.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.312,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
condanna l' al pagamento della suddetta somma con attribuzione al procuratore;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1
euro 1458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
5 Così deciso in Napoli il 14 luglio 2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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