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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa OL Di SA, all'esito dell'udienza del 27.10.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 27.10.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente alla Signora
[...]
, nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori Parte_4
, nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...], Parte_5 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_6 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
1 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente al Parte_9
Signor nella qualità di esercente la potestà genitoriale Controparte_1 della minore nata in [...] il [...] Persona_2
e nata in [...] il [...], rappresentati e Parte_10 difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, , Parte_1 nato in [...] il [...], , nata in [...] il Parte_2
17.06.1999, , nato in [...] il [...], in Parte_3 proprio e, unitamente alla Signora , nella qualità di Parte_4 esercente la podestà genitoriale dei minori , Persona_1 nato in [...] il [...] e , nata in Parte_5
Brasile il 10.10.2008, , nata in [...] il Parte_6
15.11.1974, , nata in [...] il [...], Parte_7
(si assume, ai fini che qui Parte_11 interessano, il nome risultante dal certificato di matrimonio doc. n. 10 indice di parte attrice), nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente al Signor
[...] nella qualità di esercente la podestà genitoriale della minore Controparte_1
nata in [...] il [...] e Persona_2 [...] adiscono ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e Parte_10
281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_2
2 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di , avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in Persona_3 data 10/10/1862, emigrato in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_2 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositata antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n.
36/2025.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita dai ricorrenti Parte_11
,
[...] Parte_1 [...]
, , in proprio e, unitamente alla Parte_2 Parte_3
Signora , nella qualità di esercente la podestà Parte_4 genitoriale dei minori , Persona_1 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Persona_2 [...]
Parte_10
In proposito, non può essere esaminata la domanda proposta da
[...] in quanto il difensore, pur invitato a regolarizzare la Parte_11 documentazione identificativa della parte ricorrente a seguito del rilievo ufficioso della irregolarità relativa alle generalità della stessa, non ha ottemperato a quanto prescritto.
Occorre, quindi, ribadire, come già rilevato con ordinanza del 25/06/2025, che dalla documentazione in atti non si evince il nome corretto della parte (il nominativo della parte ricorrente indicata come , nato in Brasile in [...] Parte_12
15.12.1978, è difforme dal nominativo indicato nel mandato alle liti rilasciato al difensore
3 e allegato alle note di udienza, dove invece viene indicata come
[...]
, con la conseguenza che è precluso al giudicante individuare Persona_4
l'identità della parte richiedente.
Ciò posto, con riferimento alle altre parti ricorrenti, giova rammentare che il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19/12/2019 e 05/12/2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. documentazione allegata in atti).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
4 Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent. 24/08/2022, n. 25317).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del
5 mero fatto storico di essere nato all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent. 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R.
396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti,
l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 7/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
6 1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) rigetta la domanda proposta da Parte_11
[...]
3) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Persona_1
, Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 [...]
di Persona_2 Parte_10 al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OL Di SA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa OL Di SA, all'esito dell'udienza del 27.10.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 27.10.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente alla Signora
[...]
, nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori Parte_4
, nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...], Parte_5 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_6 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
1 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente al Parte_9
Signor nella qualità di esercente la potestà genitoriale Controparte_1 della minore nata in [...] il [...] Persona_2
e nata in [...] il [...], rappresentati e Parte_10 difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, , Parte_1 nato in [...] il [...], , nata in [...] il Parte_2
17.06.1999, , nato in [...] il [...], in Parte_3 proprio e, unitamente alla Signora , nella qualità di Parte_4 esercente la podestà genitoriale dei minori , Persona_1 nato in [...] il [...] e , nata in Parte_5
Brasile il 10.10.2008, , nata in [...] il Parte_6
15.11.1974, , nata in [...] il [...], Parte_7
(si assume, ai fini che qui Parte_11 interessano, il nome risultante dal certificato di matrimonio doc. n. 10 indice di parte attrice), nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente al Signor
[...] nella qualità di esercente la podestà genitoriale della minore Controparte_1
nata in [...] il [...] e Persona_2 [...] adiscono ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e Parte_10
281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_2
2 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di , avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in Persona_3 data 10/10/1862, emigrato in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_2 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositata antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n.
36/2025.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita dai ricorrenti Parte_11
,
[...] Parte_1 [...]
, , in proprio e, unitamente alla Parte_2 Parte_3
Signora , nella qualità di esercente la podestà Parte_4 genitoriale dei minori , Persona_1 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Persona_2 [...]
Parte_10
In proposito, non può essere esaminata la domanda proposta da
[...] in quanto il difensore, pur invitato a regolarizzare la Parte_11 documentazione identificativa della parte ricorrente a seguito del rilievo ufficioso della irregolarità relativa alle generalità della stessa, non ha ottemperato a quanto prescritto.
Occorre, quindi, ribadire, come già rilevato con ordinanza del 25/06/2025, che dalla documentazione in atti non si evince il nome corretto della parte (il nominativo della parte ricorrente indicata come , nato in Brasile in [...] Parte_12
15.12.1978, è difforme dal nominativo indicato nel mandato alle liti rilasciato al difensore
3 e allegato alle note di udienza, dove invece viene indicata come
[...]
, con la conseguenza che è precluso al giudicante individuare Persona_4
l'identità della parte richiedente.
Ciò posto, con riferimento alle altre parti ricorrenti, giova rammentare che il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19/12/2019 e 05/12/2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. documentazione allegata in atti).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
4 Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent. 24/08/2022, n. 25317).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del
5 mero fatto storico di essere nato all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent. 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R.
396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Controparte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti,
l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 7/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
6 1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) rigetta la domanda proposta da Parte_11
[...]
3) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Persona_1
, Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 [...]
di Persona_2 Parte_10 al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OL Di SA
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