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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro IO - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.3206/2018 pubblicata il 19.12.2018, iscritto al n. 2849/2019 del ruolo generale de-
gli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 marzo 2025 e pendente
TRA
Parte_1
, , e (P. IVA , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresen- Parte_2
tata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello dagli avvocati
Cosimo Calabrese, C.F. e Mario Panebianco, C.F. C.F._1 [...]
, pec: C.F._2 Email_1 [...]
Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
e , C.F. in persona del C.F._4 Controparte_3 P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Sindaco p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Marzullo, C.F.:
, pec: in virtù di C.F._5 Email_3
procure in calce all'atto di costituzione in appello,
CP_4
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. L , con citazione notificata il 08.6.2019, Parte_1
appellava la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea proposta dall'attuale appellante per sentir dichiarare in via principale l'esistenza di un rapporto obbligatorio ex art. 191 commi 3 e 4 D. Lgs. n. 267/2000 con condanna dei convenuti al pagamento di 74.787,43. Gli attori domandavano, in via subordinata, la condanna del ex art. 2041 c.c. al pagamento della medesima somma chie- Controparte_3
sta in via principale o di altra da accertarsi in corso di causa. Le ragioni della pretesa azionata erano costituite dalle determinazioni dell'allora Responsabile del Servizio
LL.PP. del , accettate, per l'espletamento di prestazioni necessa- Controparte_3
rie per l'esproprio di più aree interessate da progetti di realizzazione di opere pubbli-
che, effettuate, con il pagamento di somme in acconto di € 22.143,15, a fronte del to-
tale dovuto di €. 96.602,14, certificato da parcelle corredate dal parere di congruità ri-
lasciato dall'Ordine di appartenenza.
I convenuti si difendevano in giudizio eccependo la nullità dell'incarico professionale per carenza della forma scritta richiesta ad substantiam, l'inesistenza del rapporto ob-
bligatorio, l'inapplicabilità della normativa sull'indebito arricchimento, l'inutilizzabilità
delle “tariffe tabelle professionali”, la eccessività e sproporzione delle somme richieste e l'indennizzo già percepito dall' associazione professionale in misura congrua.
All'esito dell'istruttoria, costituita dall'interrogatorio formale del e di una CTU CP_1
finalizzata alla quantificazione dell'esborso patrimoniale effettuato dalla in base Pt_1
alla documentazione prodotta in giudizio, con l'impugnata sentenza il Tribunale di Na-
poli rigettava le domande proposte dall'attore perché, nei confronti di e CP_1 CP_5
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chino, le determine di affidamento dell'incarico alla società erano dotate del vi- Pt_1
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, pur risultando non vinco-
lanti per l'Ente per la carenza di forma scritta. In merito alla domanda di ingiustificato arricchimento formulata nei confronti del , il giudice non accoglie- Controparte_3
va la domanda perché pur ritenendo applicabile l'istituto giuridico alla fattispecie,
quantificava il depauperamento subito dagli attori considerando i soli costi sostenuti che, in virtù dell'espletata CTU, erano pari ad euro 1.182,54 cioè ad una somma ben inferiore all'acconto di euro 22.143,15 già percepito dagli attori.
2. Con il gravame l'appellante poneva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di appello:
a. Erroneità della decisione sulla domanda proposta nei confronti di e CP_1 [...]
perché contraria alla legge e contraddittoria. L'assenza di una convenzione Pt_5
scritta era all'origine della domanda fondatamente rivolta nei confronti dei dipendenti dell'ente ed il giudice non considerava che il decreto legislativo 267/2000 prevede la responsabilità del funzionario in caso di mancata contrattualizzazione, come da giuri-
sprudenza che gli appellanti citavano ed in virtù della quale il Tribunale avrebbe dovu-
to accertare l'esistenza del rapporto obbligatorio sorto direttamente tra la e Pt_1
e e, in virtù della normativa richiamata (art. 191 Controparte_1 Controparte_2
commi 3 e 4 del D. Lgs. 2000 n. 267), dichiarare i dipendenti comunali tenuti al paga-
mento, anche in via solidale tra di loro, del corrispettivo per le prestazioni professionali rese dalla , pari ad euro 74.787,43, oltre interessi legali. Pt_1
b. Erroneità della decisione sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchi-
mento. L'indebito “impoverimento” era stato erroneamente conteggiato nel solo limite delle spese anticipate. Si doveva invece far riferimento alle Tariffe Professionali o ad altra differente valutazione non limitata al mero rimborso delle spese. Le Tariffe Pro-
fessionali costituiscono un parametro di valutazione, per desumere il risparmio conse-
guito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel
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caso di incarico professionale contrattualmente valido. Il giudice avrebbe dovuto quindi condannare ex art. 2041 c.c. il , in persona del p.t., a in- Controparte_3 CP_6
dennizzare parte attrice per l'indebito arricchimento realizzato in danno della Pt_1
e quantificabile in euro 74.787,43, oltre interessi legali.
Così gli appellanti concludevano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. annullare e/o rifor-
mare la sentenza n. 3206/2018 (RG 8240/14) pubblicata il 19.12.2018 dal Tribunale di
Napoli Nord, II sezione civile, Dott.ssa Stefania Fontanarosa non notificata, ed ora im-
pugnata, per i motivi innanzi dedotti nei modi e termini indicati nel presente atto di ap-
pello;
2. per l'effetto accertare il rapporto obbligatorio sorto tra la e il sig. Pt_1 [...]
e il sig. e, in virtù della normativa richiamata in narra- Parte_6 Controparte_2
tiva, dichiarare tenuti il sig. e il sig. , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
anche in via solidale tra di loro, del corrispettivo per le prestazioni professionali rese
dalla ;
3. condannare, conseguentemente, i signori e Pt_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido, ed in favore dell'appellante della complessiva Parte_7
somma di euro 74.787,43, oltre interessi legali;
in via subordinata al pagamento della
somma ritenuta di giustizia;
4. in via, ancora, subordinata condannare ex art. 2041 c.c.
il , in persona del Sindaco p.t., a indennizzare parte attrice per Controparte_3
l'indebito arricchimento realizzato in danno della e quantificabile in euro Pt_1
74.787,43, oltre interessi legali, o nella somma che verrà accertata in corso di causa;
5. condannare, infine, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c., nonché porre a carico dei
convenuti le spese di CTU del primo grado di giudizio.”
3. , ed il replicavano in appel- Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
lo eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'improcedibilità e l'infondatezza del gravame per la nullità dell'incarico professionale per carenza della forma scritta richie-
sta ad substantiam, l'inesistenza del rapporto obbligatorio, l'inapplicabilità al caso di
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specie della normativa sull'indebito arricchimento e la mancanza dei presupposti per la relativa azione, l'inutilizzabilità delle tariffe di cui alle tabelle professionali di settore, la eccessività e la sproporzione delle somme richieste, l'aver la già percepito Pt_1
una somma superiore a quella effettivamente dovutale e, comunque, l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle argomentazioni e delle domande avanzate dall'odierna ap-
pellante.
Ribadivano che le determinazioni di affidamento dell'incarico alla erano dota- Pt_1
te del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e non erano co-
munque idonee a vincolare gli appellati, in ragione dell'assenza di convenzione scritta di conferimento dell'incarico.
In merito all'applicazione dell'art. 2041 c.c. riproponevano le eccezioni già proposte in primo grado secondo le quali non sussistevano gli elementi per dichiarare l'applicabilità dell'arricchimento senza causa, mancando il depauperamento, il nesso di causalità e l'assenza del requisito di sussidiarietà. L'indennizzo non poteva comun-
que essere determinato né in base alle tariffe di cui alle tabelle professionali dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Napoli e né in base ai compensi che l'Ente comunale avrebbe dovuto pagare laddove la prestazione in que-
stione avesse formato oggetto di un'obbligazione contrattualmente valida.
Così gli appellati concludevano: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, in totale ac-
coglimento del presente atto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione, ri-
chiesta ed eccezione, confermando la sentenza impugnata, così provvedere: - in via
del tutto preliminare, accertare e dichiarare la pretestuosità e/o temerarietà e/o incon-
sistenza e/o improponibilità, nonché l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello;
- in subordine e nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato sia in fatto che in di-
ritto; - accertare e dichiarare la nullità dell'incarico professionale, l'inesistenza del rap-
porto obbligatorio, la non sussistenza di un indebito arricchimento da parte del
[...]
, l'inapplicabilità della normativa sull'indebito arricchimento e la man- CP_7
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canza dei presupposti della relativa azione, l'inutilizzabilità delle tariffe professionali ri-
chiamate e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli appellati nulla devono, a nessun
titolo, alla;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che la domanda Pt_1
fosse ritenuta fondata, accertare e dichiarare che comunque null'altro è dovuto dagli
odierni appellati alla P PRATEC, atteso che quest'ultima ha già percepito più di quanto
dovutole rispetto alle previsioni di spesa di cui alle relative determine comunali e co-
munque più di quanto in ogni caso le spettasse;
- in via ancora più gradata, nella non
creduta ipotesi che si ritenesse di voler riconoscere alla un ulteriore inden- Pt_1
nizzo, accertare e dichiarare comunque eccessiva e sproporzionata la somma richie-
sta da quest'ultima rispetto alla quantità e qualità dell'attività prestata e, per l'effetto,
riconoscere alla un minor indennizzo riferito alla differenza fra quanto già Pt_1
percepito per le prestazioni svolte e quanto eventualmente accertato come dovuto in
corso di giudizio, ovvero, in via ulteriormente gradata, un minor indennizzo quantificato
secondo giustizia;
- con vittoria di spese legali e compensi professionali del doppio
grado di giudizio, con gli accessori di legge.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
6. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
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la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. Il primo motivo è infondato e va rigettato.
La pronuncia n. 3827/2023 della S.C. precisa che: “alla luce in particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) la de-
libera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità”, per cui “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professioni-
sta deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi profes-
sionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente” (Cass. n.
22481/2018), con nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) che investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista. Per la S.C. (sentenze n.5480/24, n.
12164/2024) ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornitore o prestatore di opere e servizi, è requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operan-
do però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti conclusi con l'ente lo-
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cale in presenza di un impegno contabile registrato. E' possibile agire direttamente nei confronti del funzionario comunale solo in caso di mancanza di una valida ed impe-
gnativa obbligazione dell'ente locale.
La S.C., con l'ordinanza n. 27814 del 2024 conferma come il funzionario possa essere ritenuto responsabile in via diretta in assenza dell'impegno contabile (Cass. 24 set-
tembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n.
11067; Cass., 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928, Cass., 2
gennaio 2014 n.1391, Cass.n.10640/2007) con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del CP_3
necessario requisito della sussidiarietà, essendo necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale.
Se, invece, v'è impegno di spesa da parte del che poi non ha concluso il CP_3
contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei confronti del ex art. 2041 CP_3
c.c. ed in questa direzione milita l'art.191 T.U.E.L. nel quale, omessa la previsione volta a ritenere l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratori dell'ente locale
(o funzionari o impiegati) e prestatore di opere beni o servizi in caso di delibera dell'en-
te comunale invalida per l'assenza di forma, è appunto rimasta inalterata la necessità
che la delibera comunale contempli indefettibilmente l'impegno contabile e la relativa registrazione, in assenza del quale soltanto insorge la responsabilità ex lege dei sog-
getti incardinati nell'amministrazione che hanno dato luogo all'acquisizione dei beni.
Applicati detti principi alla fattispecie in esame ne consegue che l'azione promossa nei confronti di e non poteva essere accolta, ben sussistendo l'impegno CP_1 CP_2
contabile per le delibere adottate, potendosi solo promuovere l'azione nei confronti del ex art. 2041 c.c.. Correttamente il primo giudice quindi affermava Controparte_3
in sentenza come “nel caso di specie sussiste il presupposto di sussidiarietà, atteso
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che la domanda principale nei confronti dei funzionari è stata respinta per mancanza dei presupposti di legge”.
8. Nella disamina del secondo motivo di appello la Corte innanzitutto riporta quan-
to disposto dalla S.C. a ss.uu. (sentenza n. 11799/2017) in punto di necessità di pro-
posizione dell'appello incidentale. Con la citata decisione gli risolvono il pre- Parte_8
cedente contrasto giurisprudenziale in relazione alle modalità (appello incidenta-
le ex art. 343 c.p.c. o mera riproposizione ex art. 346 c.p.c) con cui la parte risultata vittoriosa in primo grado debba devolvere al giudice di appello un'eccezione di merito disattesa in primo grado. La S.C. sancisce che “qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta,
ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devo-
luzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vitto-
rioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello in-
cidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposi-
zione di cui all'art. 346 c.p.c.”. Ne consegue che, in questo contenzioso, gli appellati,
per sottoporre in appello le questioni inerenti la fondatezza della domanda di ingiustifi-
cato arricchimento o inerenti la prescrizione del credito, eccepita con la conclusionale in appello, avrebbero dovuto proporre appello incidentale. La semplice riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. preclude alla Corte la disamina delle questioni per il giudicato interno formatosi ex art. 329 cod. proc. civ..
Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attore e la Corte, in virtù di quanto appena esposto, incentra la disamina dell'appello solo sui criteri adottati per la determinazione del quantum debeatur, cioè
del depauperamento, subito precisando come detta quantificazione non potesse av-
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venire secondo il criterio adottato in sentenza, riferito alle sole spese vive, ma neppure in virtù di quello perorato dall'attore, con adozione della somma liquidata in virtù della tariffa professionale. Non agevola la determinazione dell'importo neppure la somma indicata dal nelle varie determine, posto che il presupposto di questo giudizio CP_3
è costituito proprio dall'assenza di un regolamento contrattuale efficace.
La sentenza n.9317/2019 della S.C. precisa che il giudice, mancando parametri certi di riferimento, deve liquidare equitativamente l'indennizzo attenendosi al principio se-
condo cui, "in tema di azione generale di arricchimento, l'indennizzo dovuto al profes-
sionista che abbia svolto la propria attività in favore della pubblica amministrazione,
ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa pro-
fessionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professioni-
sta avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la RA. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido".
Con la sentenza n. 14670/2019 la S.C. ribadisce che l'importo non può essere deter-
minato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido;
il pa-
rametro della tariffa professionale viene utilizzato per stabilire il risparmio di spesa conseguito dalla Pubblica Amministrazione, che ha usufruito di prestazioni professio-
nali che diversamente avrebbe dovuto retribuire sul mercato, secondo tariffa, ossia per stabilire l'entità della locupletatio maturata per la Pubblica Amministrazione, cioè
l'arricchimento. La tariffa professionale, invece, non può essere utilizzata, sic et sim-
pliciter quale parametro per determinare la depauperatio del professionista, attribuen-
dogli esattamente quel che avrebbe ricavato dal contratto di prestazione d'opera intel-
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lettuale validamente stipulato, senza incorrere in contraddizione con i chiari e condivi-
sibili principi elaborati dalla sentenza n.23385/2008 delle Sezioni Unite. La S.C. quindi specifica altresì come non costituisca un valido parametro neppure il riferimento alle spese sostenute, perché la diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera deve pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tem-
po e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di gua-
dagno e che, per la difficoltà di precisa determinazione, deve essere oggetto di valuta-
zione di carattere equitativo ex art.1226 cod.civ., formulabile anche d'ufficio (Sez.1,
13/04/2015, n. 7415), anche in materia di ingiustificato arricchimento tenendo conto del tempo e delle energie dedicati dal professionista all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali (Sez. 3,
23/09/2015, n. 18804; Sez. 1, 18/06/2008, n. 16577; Sez. 3, 29/03/2005, n. 6570). Del
resto la sentenza 23385/2008 delle Sezioni Unite prescrive di comprendere nell'inden-
nizzo tutto quanto il patrimonio del professionista ha perduto (in elementi ed in valore)
rispetto alla propria precedente consistenza, seppur non anche i benefici e le aspetta-
tive connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo, non percepito, della prestazione professionale.
Più recentemente la S.C., con l'ordinanza n. 11243 del 2023 ribadisce la sussistenza del dovere del giudice di procedere anche d'ufficio alla liquidazione equitativa dei dan-
ni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei ele-
menti a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (Cass., 27/12/2021, n. 41542; Cass. 23/09/2015,
n.18804). Deve inoltre qui ricordarsi che, sempre in tema di liquidazione equitativa del
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danno, è consolidato il principio secondo il quale l'eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati dal danneggiato non giustifica la decisione di "non liquet", contraria a diritto, poiché si risolve nella negazione di quanto, invece, già acclarato in termini di esistenza di un pregiudizio (Cass. n. 13469 del 16/09/2002; Cass. n. 20990 del
12/10/2011; Cass. n. 13515 del 29/04/2022).
Il giudice, quindi, deve considerare l'impiego del tempo e delle energie dei professioni-
sti nonché la loro organizzazione professionale in favore dell'ente, al netto della per-
centuale di guadagno.
Tanto esposto, la Corte considera come l'Ordine professionale di riferimento dell'attore abbia rilasciato la dichiarazione di congruità degli onorari richiesti dall'associazione professionale secondo il criterio di vacazione, con specificazione delle unità temporali impiegati dai professionisti per l'espletamento dell'incarico loro conferito. In sostanza,
le liquidazioni avvenivano per cinque lavorazioni eseguite, costituite dalla rete fognaria di via Limitone della Misericordia, dai collegamenti di via Pigna con via Provinciale
Cardito, dalle infrastrutture nel Rione Cappuccini, Istituto Scolastico nel Rione Cap-
puccini, Edificio Scolastico Rione Acquedotto. Per ciascuna porzione dei lavori le competenze erano liquidate con riferimento al tempo impiegato, analiticamente indica-
to, agli onorari valutati secondo la percentuale dei lavori ed al rimborso delle spese. In
virtù di quanto sancito dalle menzionate pronunce della S.C. dal computo dell'impoverimento vanno esclusi gli onorari valutati secondo la percentuale dei lavori,
riferiti al guadagno ed il rimborso spese, oggetto di analitica quantificazione da parte del CTU del primo grado. Restano gli onorari a tempo, che comportano una somma totale di €. 70.726,13 (17.797,02 + 10.917,84 + 27.684,83 + 6.419,53 + 7.906,91)
conteggiati con un compenso orario a vacazione di €. 56,81 che la Corte considera assolutamente congruo, considerato all'attualità, per addivenire alla quantificazione
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equitativa dell'impoverimento per ciascuna ora considerando esclusivamente le ener-
gie dei professionisti e l'impiego della loro organizzazione professionale. All'importo di
€. 70.726,13 aggiunge le spese vive quali quantificate dal CTU in €. 1.182,54, per un totale di €.71.908,67 dal quale detrarre l'acconto pacificamente incassato di €.
22.143,15, così addivenendo ad un totale dovuto, equitativamente determinato all'attualità, di €. 49.765,52. In tali termini accoglie l'appello.
7. Dalla riforma della sentenza di primo grado nei termini esposti, cioè con riferi-
mento alla domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del Parte_9
[...
consegue che parte attrice è soccombente in appello per le spese nei confronti dei due dipendenti comunali e risulta vincitore, per entrambi i gradi di giudizio, nei confron-
ti della P.A. Le spese sono riconosciute coerentemente alla soccombenza e sono li-
quidate con riferimento al valore corrispondete alla somma riconosciuta in favore dell'attore con liquidazione dei minimi edittali, stante la natura delle questioni alla Cor-
te poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall
[...]
, Parte_10 Parte_2
, ”, avverso la sentenza del Tribunale di Na-
[...] Parte_11 Parte_4
poli Nord n.3206/2018 pubblicata il 19.12.2018, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanto parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto nei confronti e . Controparte_1 Controparte_2
- Accoglie l'appello proposto nei confronti del e, in accoglimento Controparte_3
della domanda proposta in primo grado dalla “ Parte_1 Parte_1
, , , e ” con-
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
danna il al pagamento a favore della Associazione professionale Controparte_3
Rg 2849/19 est. Sandro IO
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– “ , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e ”, della somma di €. 49.765,52 oltre iva e cassa previ- Parte_3 Parte_4
denziale, se dovute, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
- Condanna l Parte_1
, , , e ” al pagamento
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite del grado in favore di e che li- Controparte_1 Controparte_2
quida in €. 6.494,80 per competenze – considerato l'aumento del 30% per la difesa di due parti – oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e del se- Controparte_3
condo grado in favore dell Parte_12
, , , e ”
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
che liquida in €. 3.809,00 per competenze, oltre €. 850,00 per esborsi, spese gene-
rali al 15%, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed €.4.996,00 per compe-
tenze, oltre €. 1.200,00 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
per il l'appello, che distrae in favore degli avv.ti Cosimo Calabrese e e Mario Pane-
bianco, dichiaratisi antistatari.
- Pone definitamente a carico del le spese della CTU espletata e Controparte_3
liquidata in primo grado.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro IO dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 2849/19 est. Sandro IO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro IO - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.3206/2018 pubblicata il 19.12.2018, iscritto al n. 2849/2019 del ruolo generale de-
gli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 marzo 2025 e pendente
TRA
Parte_1
, , e (P. IVA , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresen- Parte_2
tata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello dagli avvocati
Cosimo Calabrese, C.F. e Mario Panebianco, C.F. C.F._1 [...]
, pec: C.F._2 Email_1 [...]
Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
e , C.F. in persona del C.F._4 Controparte_3 P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Sindaco p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Marzullo, C.F.:
, pec: in virtù di C.F._5 Email_3
procure in calce all'atto di costituzione in appello,
CP_4
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. L , con citazione notificata il 08.6.2019, Parte_1
appellava la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea proposta dall'attuale appellante per sentir dichiarare in via principale l'esistenza di un rapporto obbligatorio ex art. 191 commi 3 e 4 D. Lgs. n. 267/2000 con condanna dei convenuti al pagamento di 74.787,43. Gli attori domandavano, in via subordinata, la condanna del ex art. 2041 c.c. al pagamento della medesima somma chie- Controparte_3
sta in via principale o di altra da accertarsi in corso di causa. Le ragioni della pretesa azionata erano costituite dalle determinazioni dell'allora Responsabile del Servizio
LL.PP. del , accettate, per l'espletamento di prestazioni necessa- Controparte_3
rie per l'esproprio di più aree interessate da progetti di realizzazione di opere pubbli-
che, effettuate, con il pagamento di somme in acconto di € 22.143,15, a fronte del to-
tale dovuto di €. 96.602,14, certificato da parcelle corredate dal parere di congruità ri-
lasciato dall'Ordine di appartenenza.
I convenuti si difendevano in giudizio eccependo la nullità dell'incarico professionale per carenza della forma scritta richiesta ad substantiam, l'inesistenza del rapporto ob-
bligatorio, l'inapplicabilità della normativa sull'indebito arricchimento, l'inutilizzabilità
delle “tariffe tabelle professionali”, la eccessività e sproporzione delle somme richieste e l'indennizzo già percepito dall' associazione professionale in misura congrua.
All'esito dell'istruttoria, costituita dall'interrogatorio formale del e di una CTU CP_1
finalizzata alla quantificazione dell'esborso patrimoniale effettuato dalla in base Pt_1
alla documentazione prodotta in giudizio, con l'impugnata sentenza il Tribunale di Na-
poli rigettava le domande proposte dall'attore perché, nei confronti di e CP_1 CP_5
Rg 2849/19 est. Sandro IO
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chino, le determine di affidamento dell'incarico alla società erano dotate del vi- Pt_1
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, pur risultando non vinco-
lanti per l'Ente per la carenza di forma scritta. In merito alla domanda di ingiustificato arricchimento formulata nei confronti del , il giudice non accoglie- Controparte_3
va la domanda perché pur ritenendo applicabile l'istituto giuridico alla fattispecie,
quantificava il depauperamento subito dagli attori considerando i soli costi sostenuti che, in virtù dell'espletata CTU, erano pari ad euro 1.182,54 cioè ad una somma ben inferiore all'acconto di euro 22.143,15 già percepito dagli attori.
2. Con il gravame l'appellante poneva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di appello:
a. Erroneità della decisione sulla domanda proposta nei confronti di e CP_1 [...]
perché contraria alla legge e contraddittoria. L'assenza di una convenzione Pt_5
scritta era all'origine della domanda fondatamente rivolta nei confronti dei dipendenti dell'ente ed il giudice non considerava che il decreto legislativo 267/2000 prevede la responsabilità del funzionario in caso di mancata contrattualizzazione, come da giuri-
sprudenza che gli appellanti citavano ed in virtù della quale il Tribunale avrebbe dovu-
to accertare l'esistenza del rapporto obbligatorio sorto direttamente tra la e Pt_1
e e, in virtù della normativa richiamata (art. 191 Controparte_1 Controparte_2
commi 3 e 4 del D. Lgs. 2000 n. 267), dichiarare i dipendenti comunali tenuti al paga-
mento, anche in via solidale tra di loro, del corrispettivo per le prestazioni professionali rese dalla , pari ad euro 74.787,43, oltre interessi legali. Pt_1
b. Erroneità della decisione sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchi-
mento. L'indebito “impoverimento” era stato erroneamente conteggiato nel solo limite delle spese anticipate. Si doveva invece far riferimento alle Tariffe Professionali o ad altra differente valutazione non limitata al mero rimborso delle spese. Le Tariffe Pro-
fessionali costituiscono un parametro di valutazione, per desumere il risparmio conse-
guito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel
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caso di incarico professionale contrattualmente valido. Il giudice avrebbe dovuto quindi condannare ex art. 2041 c.c. il , in persona del p.t., a in- Controparte_3 CP_6
dennizzare parte attrice per l'indebito arricchimento realizzato in danno della Pt_1
e quantificabile in euro 74.787,43, oltre interessi legali.
Così gli appellanti concludevano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. annullare e/o rifor-
mare la sentenza n. 3206/2018 (RG 8240/14) pubblicata il 19.12.2018 dal Tribunale di
Napoli Nord, II sezione civile, Dott.ssa Stefania Fontanarosa non notificata, ed ora im-
pugnata, per i motivi innanzi dedotti nei modi e termini indicati nel presente atto di ap-
pello;
2. per l'effetto accertare il rapporto obbligatorio sorto tra la e il sig. Pt_1 [...]
e il sig. e, in virtù della normativa richiamata in narra- Parte_6 Controparte_2
tiva, dichiarare tenuti il sig. e il sig. , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
anche in via solidale tra di loro, del corrispettivo per le prestazioni professionali rese
dalla ;
3. condannare, conseguentemente, i signori e Pt_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido, ed in favore dell'appellante della complessiva Parte_7
somma di euro 74.787,43, oltre interessi legali;
in via subordinata al pagamento della
somma ritenuta di giustizia;
4. in via, ancora, subordinata condannare ex art. 2041 c.c.
il , in persona del Sindaco p.t., a indennizzare parte attrice per Controparte_3
l'indebito arricchimento realizzato in danno della e quantificabile in euro Pt_1
74.787,43, oltre interessi legali, o nella somma che verrà accertata in corso di causa;
5. condannare, infine, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c., nonché porre a carico dei
convenuti le spese di CTU del primo grado di giudizio.”
3. , ed il replicavano in appel- Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
lo eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'improcedibilità e l'infondatezza del gravame per la nullità dell'incarico professionale per carenza della forma scritta richie-
sta ad substantiam, l'inesistenza del rapporto obbligatorio, l'inapplicabilità al caso di
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specie della normativa sull'indebito arricchimento e la mancanza dei presupposti per la relativa azione, l'inutilizzabilità delle tariffe di cui alle tabelle professionali di settore, la eccessività e la sproporzione delle somme richieste, l'aver la già percepito Pt_1
una somma superiore a quella effettivamente dovutale e, comunque, l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle argomentazioni e delle domande avanzate dall'odierna ap-
pellante.
Ribadivano che le determinazioni di affidamento dell'incarico alla erano dota- Pt_1
te del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e non erano co-
munque idonee a vincolare gli appellati, in ragione dell'assenza di convenzione scritta di conferimento dell'incarico.
In merito all'applicazione dell'art. 2041 c.c. riproponevano le eccezioni già proposte in primo grado secondo le quali non sussistevano gli elementi per dichiarare l'applicabilità dell'arricchimento senza causa, mancando il depauperamento, il nesso di causalità e l'assenza del requisito di sussidiarietà. L'indennizzo non poteva comun-
que essere determinato né in base alle tariffe di cui alle tabelle professionali dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Napoli e né in base ai compensi che l'Ente comunale avrebbe dovuto pagare laddove la prestazione in que-
stione avesse formato oggetto di un'obbligazione contrattualmente valida.
Così gli appellati concludevano: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, in totale ac-
coglimento del presente atto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione, ri-
chiesta ed eccezione, confermando la sentenza impugnata, così provvedere: - in via
del tutto preliminare, accertare e dichiarare la pretestuosità e/o temerarietà e/o incon-
sistenza e/o improponibilità, nonché l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello;
- in subordine e nel merito, rigettare l'appello, in quanto infondato sia in fatto che in di-
ritto; - accertare e dichiarare la nullità dell'incarico professionale, l'inesistenza del rap-
porto obbligatorio, la non sussistenza di un indebito arricchimento da parte del
[...]
, l'inapplicabilità della normativa sull'indebito arricchimento e la man- CP_7
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canza dei presupposti della relativa azione, l'inutilizzabilità delle tariffe professionali ri-
chiamate e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli appellati nulla devono, a nessun
titolo, alla;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che la domanda Pt_1
fosse ritenuta fondata, accertare e dichiarare che comunque null'altro è dovuto dagli
odierni appellati alla P PRATEC, atteso che quest'ultima ha già percepito più di quanto
dovutole rispetto alle previsioni di spesa di cui alle relative determine comunali e co-
munque più di quanto in ogni caso le spettasse;
- in via ancora più gradata, nella non
creduta ipotesi che si ritenesse di voler riconoscere alla un ulteriore inden- Pt_1
nizzo, accertare e dichiarare comunque eccessiva e sproporzionata la somma richie-
sta da quest'ultima rispetto alla quantità e qualità dell'attività prestata e, per l'effetto,
riconoscere alla un minor indennizzo riferito alla differenza fra quanto già Pt_1
percepito per le prestazioni svolte e quanto eventualmente accertato come dovuto in
corso di giudizio, ovvero, in via ulteriormente gradata, un minor indennizzo quantificato
secondo giustizia;
- con vittoria di spese legali e compensi professionali del doppio
grado di giudizio, con gli accessori di legge.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
6. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
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la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. Il primo motivo è infondato e va rigettato.
La pronuncia n. 3827/2023 della S.C. precisa che: “alla luce in particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) la de-
libera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità”, per cui “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professioni-
sta deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi profes-
sionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente” (Cass. n.
22481/2018), con nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) che investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista. Per la S.C. (sentenze n.5480/24, n.
12164/2024) ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornitore o prestatore di opere e servizi, è requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operan-
do però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti conclusi con l'ente lo-
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cale in presenza di un impegno contabile registrato. E' possibile agire direttamente nei confronti del funzionario comunale solo in caso di mancanza di una valida ed impe-
gnativa obbligazione dell'ente locale.
La S.C., con l'ordinanza n. 27814 del 2024 conferma come il funzionario possa essere ritenuto responsabile in via diretta in assenza dell'impegno contabile (Cass. 24 set-
tembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n.
11067; Cass., 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928, Cass., 2
gennaio 2014 n.1391, Cass.n.10640/2007) con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del CP_3
necessario requisito della sussidiarietà, essendo necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale.
Se, invece, v'è impegno di spesa da parte del che poi non ha concluso il CP_3
contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei confronti del ex art. 2041 CP_3
c.c. ed in questa direzione milita l'art.191 T.U.E.L. nel quale, omessa la previsione volta a ritenere l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratori dell'ente locale
(o funzionari o impiegati) e prestatore di opere beni o servizi in caso di delibera dell'en-
te comunale invalida per l'assenza di forma, è appunto rimasta inalterata la necessità
che la delibera comunale contempli indefettibilmente l'impegno contabile e la relativa registrazione, in assenza del quale soltanto insorge la responsabilità ex lege dei sog-
getti incardinati nell'amministrazione che hanno dato luogo all'acquisizione dei beni.
Applicati detti principi alla fattispecie in esame ne consegue che l'azione promossa nei confronti di e non poteva essere accolta, ben sussistendo l'impegno CP_1 CP_2
contabile per le delibere adottate, potendosi solo promuovere l'azione nei confronti del ex art. 2041 c.c.. Correttamente il primo giudice quindi affermava Controparte_3
in sentenza come “nel caso di specie sussiste il presupposto di sussidiarietà, atteso
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che la domanda principale nei confronti dei funzionari è stata respinta per mancanza dei presupposti di legge”.
8. Nella disamina del secondo motivo di appello la Corte innanzitutto riporta quan-
to disposto dalla S.C. a ss.uu. (sentenza n. 11799/2017) in punto di necessità di pro-
posizione dell'appello incidentale. Con la citata decisione gli risolvono il pre- Parte_8
cedente contrasto giurisprudenziale in relazione alle modalità (appello incidenta-
le ex art. 343 c.p.c. o mera riproposizione ex art. 346 c.p.c) con cui la parte risultata vittoriosa in primo grado debba devolvere al giudice di appello un'eccezione di merito disattesa in primo grado. La S.C. sancisce che “qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta,
ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devo-
luzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vitto-
rioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello in-
cidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposi-
zione di cui all'art. 346 c.p.c.”. Ne consegue che, in questo contenzioso, gli appellati,
per sottoporre in appello le questioni inerenti la fondatezza della domanda di ingiustifi-
cato arricchimento o inerenti la prescrizione del credito, eccepita con la conclusionale in appello, avrebbero dovuto proporre appello incidentale. La semplice riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. preclude alla Corte la disamina delle questioni per il giudicato interno formatosi ex art. 329 cod. proc. civ..
Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'attore e la Corte, in virtù di quanto appena esposto, incentra la disamina dell'appello solo sui criteri adottati per la determinazione del quantum debeatur, cioè
del depauperamento, subito precisando come detta quantificazione non potesse av-
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venire secondo il criterio adottato in sentenza, riferito alle sole spese vive, ma neppure in virtù di quello perorato dall'attore, con adozione della somma liquidata in virtù della tariffa professionale. Non agevola la determinazione dell'importo neppure la somma indicata dal nelle varie determine, posto che il presupposto di questo giudizio CP_3
è costituito proprio dall'assenza di un regolamento contrattuale efficace.
La sentenza n.9317/2019 della S.C. precisa che il giudice, mancando parametri certi di riferimento, deve liquidare equitativamente l'indennizzo attenendosi al principio se-
condo cui, "in tema di azione generale di arricchimento, l'indennizzo dovuto al profes-
sionista che abbia svolto la propria attività in favore della pubblica amministrazione,
ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa pro-
fessionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professioni-
sta avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la RA. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido".
Con la sentenza n. 14670/2019 la S.C. ribadisce che l'importo non può essere deter-
minato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido;
il pa-
rametro della tariffa professionale viene utilizzato per stabilire il risparmio di spesa conseguito dalla Pubblica Amministrazione, che ha usufruito di prestazioni professio-
nali che diversamente avrebbe dovuto retribuire sul mercato, secondo tariffa, ossia per stabilire l'entità della locupletatio maturata per la Pubblica Amministrazione, cioè
l'arricchimento. La tariffa professionale, invece, non può essere utilizzata, sic et sim-
pliciter quale parametro per determinare la depauperatio del professionista, attribuen-
dogli esattamente quel che avrebbe ricavato dal contratto di prestazione d'opera intel-
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lettuale validamente stipulato, senza incorrere in contraddizione con i chiari e condivi-
sibili principi elaborati dalla sentenza n.23385/2008 delle Sezioni Unite. La S.C. quindi specifica altresì come non costituisca un valido parametro neppure il riferimento alle spese sostenute, perché la diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera deve pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tem-
po e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di gua-
dagno e che, per la difficoltà di precisa determinazione, deve essere oggetto di valuta-
zione di carattere equitativo ex art.1226 cod.civ., formulabile anche d'ufficio (Sez.1,
13/04/2015, n. 7415), anche in materia di ingiustificato arricchimento tenendo conto del tempo e delle energie dedicati dal professionista all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali (Sez. 3,
23/09/2015, n. 18804; Sez. 1, 18/06/2008, n. 16577; Sez. 3, 29/03/2005, n. 6570). Del
resto la sentenza 23385/2008 delle Sezioni Unite prescrive di comprendere nell'inden-
nizzo tutto quanto il patrimonio del professionista ha perduto (in elementi ed in valore)
rispetto alla propria precedente consistenza, seppur non anche i benefici e le aspetta-
tive connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo, non percepito, della prestazione professionale.
Più recentemente la S.C., con l'ordinanza n. 11243 del 2023 ribadisce la sussistenza del dovere del giudice di procedere anche d'ufficio alla liquidazione equitativa dei dan-
ni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei ele-
menti a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (Cass., 27/12/2021, n. 41542; Cass. 23/09/2015,
n.18804). Deve inoltre qui ricordarsi che, sempre in tema di liquidazione equitativa del
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danno, è consolidato il principio secondo il quale l'eventuale inidoneità o erroneità dei parametri indicati dal danneggiato non giustifica la decisione di "non liquet", contraria a diritto, poiché si risolve nella negazione di quanto, invece, già acclarato in termini di esistenza di un pregiudizio (Cass. n. 13469 del 16/09/2002; Cass. n. 20990 del
12/10/2011; Cass. n. 13515 del 29/04/2022).
Il giudice, quindi, deve considerare l'impiego del tempo e delle energie dei professioni-
sti nonché la loro organizzazione professionale in favore dell'ente, al netto della per-
centuale di guadagno.
Tanto esposto, la Corte considera come l'Ordine professionale di riferimento dell'attore abbia rilasciato la dichiarazione di congruità degli onorari richiesti dall'associazione professionale secondo il criterio di vacazione, con specificazione delle unità temporali impiegati dai professionisti per l'espletamento dell'incarico loro conferito. In sostanza,
le liquidazioni avvenivano per cinque lavorazioni eseguite, costituite dalla rete fognaria di via Limitone della Misericordia, dai collegamenti di via Pigna con via Provinciale
Cardito, dalle infrastrutture nel Rione Cappuccini, Istituto Scolastico nel Rione Cap-
puccini, Edificio Scolastico Rione Acquedotto. Per ciascuna porzione dei lavori le competenze erano liquidate con riferimento al tempo impiegato, analiticamente indica-
to, agli onorari valutati secondo la percentuale dei lavori ed al rimborso delle spese. In
virtù di quanto sancito dalle menzionate pronunce della S.C. dal computo dell'impoverimento vanno esclusi gli onorari valutati secondo la percentuale dei lavori,
riferiti al guadagno ed il rimborso spese, oggetto di analitica quantificazione da parte del CTU del primo grado. Restano gli onorari a tempo, che comportano una somma totale di €. 70.726,13 (17.797,02 + 10.917,84 + 27.684,83 + 6.419,53 + 7.906,91)
conteggiati con un compenso orario a vacazione di €. 56,81 che la Corte considera assolutamente congruo, considerato all'attualità, per addivenire alla quantificazione
Rg 2849/19 est. Sandro IO
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equitativa dell'impoverimento per ciascuna ora considerando esclusivamente le ener-
gie dei professionisti e l'impiego della loro organizzazione professionale. All'importo di
€. 70.726,13 aggiunge le spese vive quali quantificate dal CTU in €. 1.182,54, per un totale di €.71.908,67 dal quale detrarre l'acconto pacificamente incassato di €.
22.143,15, così addivenendo ad un totale dovuto, equitativamente determinato all'attualità, di €. 49.765,52. In tali termini accoglie l'appello.
7. Dalla riforma della sentenza di primo grado nei termini esposti, cioè con riferi-
mento alla domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del Parte_9
[...
consegue che parte attrice è soccombente in appello per le spese nei confronti dei due dipendenti comunali e risulta vincitore, per entrambi i gradi di giudizio, nei confron-
ti della P.A. Le spese sono riconosciute coerentemente alla soccombenza e sono li-
quidate con riferimento al valore corrispondete alla somma riconosciuta in favore dell'attore con liquidazione dei minimi edittali, stante la natura delle questioni alla Cor-
te poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall
[...]
, Parte_10 Parte_2
, ”, avverso la sentenza del Tribunale di Na-
[...] Parte_11 Parte_4
poli Nord n.3206/2018 pubblicata il 19.12.2018, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanto parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto nei confronti e . Controparte_1 Controparte_2
- Accoglie l'appello proposto nei confronti del e, in accoglimento Controparte_3
della domanda proposta in primo grado dalla “ Parte_1 Parte_1
, , , e ” con-
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
danna il al pagamento a favore della Associazione professionale Controparte_3
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– “ , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e ”, della somma di €. 49.765,52 oltre iva e cassa previ- Parte_3 Parte_4
denziale, se dovute, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
- Condanna l Parte_1
, , , e ” al pagamento
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite del grado in favore di e che li- Controparte_1 Controparte_2
quida in €. 6.494,80 per competenze – considerato l'aumento del 30% per la difesa di due parti – oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e del se- Controparte_3
condo grado in favore dell Parte_12
, , , e ”
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
che liquida in €. 3.809,00 per competenze, oltre €. 850,00 per esborsi, spese gene-
rali al 15%, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed €.4.996,00 per compe-
tenze, oltre €. 1.200,00 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
per il l'appello, che distrae in favore degli avv.ti Cosimo Calabrese e e Mario Pane-
bianco, dichiaratisi antistatari.
- Pone definitamente a carico del le spese della CTU espletata e Controparte_3
liquidata in primo grado.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro IO dr.ssa Maria Di Lorenzo
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